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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 995/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa AR Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 29 aprile 2022
da titolare dell'omonima azienda agricola (C.F. Parte_1 C.F._1
, P.I. ), rappresentato e difeso, per procura alle liti autenticata dal
[...] P.IVA_1 notaio dr. di Pordenone, dall'avv. Enzo Del Bianco ed elettivamente Per_1 domiciliato presso il suo studio in Pordenone via Colonna n. 2
- attore opponente -
già contro
(C.F. e P.I. ), frattanto cancellata dal Registro delle Controparte_1 P.IVA_2
Imprese,
e riassunta nei confronti di
(C.F. ) e C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3 [...]
), in qualità di soci della società cancellata C.F._3 Controparte_1 rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata il 16 ottobre 2025, dall'avv. Andrea Manzon ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Pagina 1 di 13 Pordenone viale Grigoletti n. 2
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 238/2022.
Causa iscritta a ruolo il 4 maggio 2022 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 16 ottobre 2025:
“Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve il sig.
[...]
a in pagamento della fattura n. 411-O del 23.12.2021, non Pt_1 Controparte_1 essendo mai stato concluso tra le parti un valido contratto, giusta art. 1418 C.C. in relazione all'art. 1325 n. 1 C.C., per la riparazione del mezzo agricolo di cui si discute, non essendoci stato consenso del sig. all'effettuazione della riparazione in Parte_1 difetto di comunicazione del preventivo da lui richiesto e, comunque, per non avere egli mai domandato l'esecuzione di lavorazioni / manutenzioni ulteriori e diverse dalla riparazione del perno di sollevamento che si era guastato;
il tutto con ogni statuizione conseguente alla dichiarazione di nullità, ivi compreso l'obbligo di di Controparte_1 restituire all' opponente la struttura porta rullo da lei trattenuta Parte_2
(eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via subordinata: dichiarare ex art. 1439 CC l'annullamento per dolo del negozio giuridico in forza del quale ha emesso la fattura n. 411-O del 23.12.2021; Controparte_1 revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla deve il sig. a Parte_1 per le ragioni di cui al ricorso;
il tutto con ogni statuizione Controparte_1 conseguente all'annullamento, ivi compreso l'obbligo di di restituire Controparte_1 all' opponente la struttura porta rullo da lei trattenuta (eventualmente Parte_2 previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via ulteriormente subordinata: rideterminare / diminuire il corrispettivo richiesto da tenuto conto di quanto eccepito in narrativa in ordine: all'effettiva Controparte_1 realizzazione, efficienza e idoneità delle riparazioni e alla loro necessità, utilità e
Pagina 2 di 13 adeguatezza rispetto all'uso al quale è destinato il mezzo agricolo e alla congruità dei prezzi applicati.
In ogni caso: condannare alla rifusione in favore del sig. Controparte_1 Pt_1 delle spese e degli onorari di causa.
[...]
In via istruttoria: senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. V.C. la rullatrice di proprietà del sig. è un mezzo agricolo risalente alla metà Parte_1 degli anni '90;
2. V.C. il sig. interpellò il fabbro per riparare un perno del Parte_1 Controparte_4 sistema che alza e abbassa le ruote della rullatrice che si era piegato e rotto;
3. V.C. disse di non essere attrezzato per quel lavoro e di non avere uno spazio CP_4 adeguato in officina, consigliando a di rivolgersi a;
Parte_1 Controparte_1
4. V.C. a settembre 2020 si recò accompagnato dal padre nell'officina Parte_1 Per_2 di Pavia di NE (UD) di , dove la struttura porta- rullo era stata da Controparte_1 questa trasferita dopo lo smontaggio del rullo;
5. V.C. nell'occasione chiese al sig. di riparare il perno rotto Parte_1 CP_2 comunicandogli prima il preventivo della spesa necessaria, tenuto conto che il valore del mezzo agricolo (rullo compreso) non era superiore a 1500/2.000 Euro e che pertanto non voleva spendere grosse cifre;
6. V.C. il sig. si riservò di valutare e di riferire;
CP_2
7. V.C. a distanza di qualche mese contattò al telefono per dirgli che CP_4 Parte_1
gli aveva portato dei disegni predisposti per eseguire la riparazione;
CP_2
8. V.C. rispose a lamentando di non avere ancora ricevuto il Parte_1 CP_4 preventivo e per il tempo trascorso inutilmente, visto che la rullatrice gli serviva per lavorare nei campi e doveva, in mancanza, noleggiarne una;
9. V.C. disse a che aveva detto a di fare in fretta, CP_4 Parte_1 CP_2 raccomandandogli anche di mandare il preventivo prima di fare qualsiasi riparazione visto
Pagina 3 di 13 che la macchina era vecchia e di scarso valore;
10. V.C. a fine aprile/ inizio maggio 2021, il sig. di Testimone_1 Controparte_1 telefonò a riferendo che il porta rullo era stato aggiustato e che sarebbe stato Parte_1 riconsegnato non appena reperito un mezzo di trasporto;
11. V.C. venerdì 14 maggio 2021, il sig. inviò tramite WhatsApp a Testimone_1 [...] un conto consuntivo per la riparazione, datato 7 aprile 2021, di Euro 10.492,00 Iva Pt_1 compresa;
12. ricevuto il conto, prese appuntamento e si fece accompagnare da Controparte_5
la domenica mattina a Maniago, presso la sede di , per avere CP_4 Controparte_1 chiarimenti e discutere la cosa con;
CP_2
13. V.C. durante l'incontro il sig. si inalberò sostenendo che i lavori non avevano CP_2 riguardato solo il perno rotto ma anche varie altre componenti e che quindi il conto andava pagato;
14. fece rilevare che quelli non erano gli accordi e che pensava di essere Controparte_5 stato imbrogliato, considerato:
a) che aveva chiesto solo la riparazione del perno e non altri lavori;
b) che non aveva mai ricevuto il preventivo;
c) che il conto era palesemente anti-economico, considerato che la rullatrice era vecchia e valeva molto poco e che una rullatrice, nuova e completa di rullo, costava la metà delle riparazioni che diceva di aver fatto e che , visto il lavoro che Controparte_1 CP_2 faceva, non poteva non saperlo.
15. V.C. insistette per essere pagato;
CP_2
16. V.C. di lì a pochi giorni fece consegnare dal sig. a CP_2 Testimone_1 Parte_1 un nuovo conto consuntivo, datato 25.05.2021 (doc. 2), aumentato ad Euro 12.996,17 Iva compresa;
17. V.C. la società con sede legale in Casalbuttano (CR) Via Giovanni Paolo II, CP_6 ha formulato alla l'offerta/preventivo del 08.07.2021 (sub Parte_3
Pagina 4 di 13 doc. 3 che si esibisce al teste) di Euro 4.495,00 oltre Iva per l'acquisto di una rullatrice omologata, nuova di fabbrica (rullo compreso);
18. V.C. la ditta DPV di De TE IC EV, con sede in Aviano (PN), Via Pellegrino da
AN Daniele 17, ha formulato alla l'offerta/preventivo del Parte_3
10.09.2021 (sub doc. 4 che si esibisce al teste) per la realizzazione di un telaio porta-rullo in acciaio, completamente nuovo, da abbinare al rullo di proprietà dell'azienda agricola, al prezzo di Euro 3.000,00 oltre Iva;
Si indicano a testimoni:
- sui capitoli da 1 a 3 e da 7 a 16, il sig. , Via Partidor 6, loc. AN OC, Controparte_4
AN IR (PN);
- sui capitoli da 1 a 12 e sul capitolo 16, il sig. Via Benedetto Croce 3/2, Testimone_2
OR (PN);
- sul capitolo 17, il sig. Via Cairoli 10, Palmanova, o, alternativamente, il Testimone_3 legale rappresentante o persona da lui delegata di con sede legale in CP_6
Casalbuttano (CR) Via Giovanni Paolo II;
- sul capitolo 18, il sig. De TE IC EV o persona da lui delegata della ditta DPV di
De TE IC EV, con sede in Aviano (PN), Via Pellegrino da AN Daniele 17.
Testi da intendersi indicati anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari che, in ipotesi di rimessione istruttoria, dovessero essere ammessi”.
Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione depositata il 16 ottobre
2025:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta sig.ra e, per l'effetto, estromettersi la medesima dal Controparte_3 presente processo.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., e CP_7 [...]
, IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e/o CP_8
Pagina 5 di 13 per quelle eventualmente emergenti, dichiararsi infondata in fatto e diritto e, pertanto, respingersi l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n. 238/2022 del 17.03.2022 R.G.N. 533/2022.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., e CP_7 [...]
, IN VIA SUBORDINATA: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa CP_8
e/o per quelle eventualmente emergenti, accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria della società nei confronti del sig. , nella Controparte_1 Parte_1 sua qualità di titolare dell'omonima , con riferimento ai lavori di cui al Parte_2 consuntivo di data 25.05.2021 ed alla fattura Controparte_1 Controparte_1
n. 411 O del 23.12.2021, condannarsi il sig. , nella veste di cui sopra,
[...] Parte_1
a pagare al sig. , quale ex socio della liquidata ed estinta società Controparte_2 [...]
assegnatario in sede di bilancio finale di liquidazione del credito per cui Controparte_1
è causa, la somma di Euro 12.996,18 (comprensiva di IVA), o quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale dal 23.12.2021, data di scadenza della fattura n. 411 O del 23.12. 2021, al saldo effettivo.
Spese, diritti e onorari interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., C.N.P.A.F. e I.V.A.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli, espunte le parti eventualmente ritenute non ammissibili:
1) Vero che in data 03.09.2020 il sig. , fabbro con officina in AN OC Controparte_4
(PN), ha contattato, in nome e per conto del sig. il sig. , Parte_1 Testimone_1 allora dipendente della società e gli ha chiesto se la predetta Controparte_1
Società poteva eseguire i lavori di riparazione della struttura porta rullo per cui è causa, ottenendo una risposta affermativa?
2) Vero che in data 11.09.2020 il sig. si è recato presso l'azienda agricola Testimone_1 del sig. ed ivi ha convenuto con questi il ritiro della struttura porta rullo ed il Parte_1 suo trasferimento, per l'esecuzione degli interventi di riparazione, presso l'officina di CP_1
Pagina 6 di 13 Lauzacco di Pavia di NE?
3) Vero che in data 18.09.2020 i dipendenti sig.ri e si CP_1 Testimone_1 Testimone_4 sono recati con il camion gru presso l'azienda agricola del sig. ed ivi, Parte_1 coordinati dal sig. ed anche con l'ausilio di attrezzatura messa a Controparte_4 disposizione da questi, hanno smontato la struttura porta rullo ammalorata, l'hanno caricata sul camion gru e l'hanno trasportata presso l'officina di Lauzacco di Pavia CP_1 di NE, come da DDT che mi si rammostra (doc. 1, fasc. ? CP_1
4) Vero che in data 14.11.2020 il sig. , legale rappresentante della Controparte_2
ed il sig. , si sono incontrati con il sig. Controparte_9 Testimone_1 CP_4
presso l'officina di quest'ultimo in AN OC (PN) e gli hanno illustrato i disegni
[...] tecnici del sistema idraulico riprogettato, consegnandogli copia degli elaborati, in modo tale ch'egli potesse a sua volta consegnarli ed illustrarli al Parte_1
5) Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede il sig. ha Controparte_4 condiviso ed approvato l'intervento, così come progettato dalla Controparte_1 ed ha sollecitato il ad iniziare i lavori quanto prima, riferendo che, diversamente, CP_2 il sig. sarebbe stato costretto a prendere un rullo a nolo per lavorare i Parte_1 campi?
6) Vero che a metà gennaio 2021 il sig. ed il sig. si Controparte_2 Testimone_1 sono nuovamente incontrati con il sig. presso l'officina di quest'ultimo in Controparte_4
AN OC (PN) e gli hanno illustrato i disegni tecnici definitivi (doc. da 3 a 23, fasc. del nuovo sistema idraulico della struttura porta rullo, che il si è incaricato di CP_4 consegnare ed illustrare al Parte_1
7) Vero che nei giorni immediatamente successivi all'incontro di cui al capitolo che precede il sig. ha contattato altre due volte il sig. e gli ha Testimone_1 Controparte_4 chiesto se avesse consegnato al i succitati disegni tecnici, ricevendo da questi Parte_1 risposta affermativa e la sollecitazione a completare i lavori di riparazione con urgenza?
8) Vero che la ha effettuato sulla struttura porta rullo per cui è CP_1 Controparte_1 causa, di proprietà dell' , rappresentata nella fotografia che Parte_3 mi si rammostra (doc. 37, fasc. , i lavori di verifica, di progettazione e di esecuzione CP_1
Pagina 7 di 13 elencati nel consuntivo 25.05.2021, negli elaborati tecnici e nella fattura n. 411/2021, che ugualmente mi si rammostrano (doc. da 2 a 25, fasc. ? CP_1
Testi: 1) , residente in [...] Testimone_1
(capitoli da 1 a 8); 2) , residente in [...]
Borgo di Sopra n. 19 (capitoli n. 3 e 8); 3) , residente in 33090 Testimone_5
LI (PN), Via Travesio n. 18 (capitolo n. 8); 4) , residente in [...]
33050 Biccinicco (UD), Via IV Novembre n. 22 (capitolo n. 5) , residente in [...]
33050 ANta AR La NG (UD), Via Bassa n. 3 (capitolo n. 8); 6) , Testimone_8 residente in [...] (capitolo n. 8); 7)
, residente in [...] (capitolo n. 8); 8) Testimone_9
Ing. , con studio in 33050 Pavia di NE (UD ), Via Garzoni n. 28 (capitolo Testimone_10
n.8).
B) Ammettersi C.T.U. volta a descrivere, anche sulla base della documentazione prodotta in giudizio, le prestazioni ed i lavori eseguiti dalla convenuta opposta a favore del sig.
[...]
ed a quantificarne il corrispettivo dovuto secondo le tariffe o gli usi in vigore Parte_1 nel tempo e nel luogo di conclusione del contratto, se esistenti, oppure, in assenza di tariffe od usi applicabili, in base alla quantità ed alla qualità della prestazione svolta.
C) Nella de negata ipotesi di ammissione di capitoli di prova testimoniale avversi, cui ci si oppone, in uno con l'ammissione del teste , per i motivi esposti nella Controparte_4 propria 3^ memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., ammettersi, a prova contraria sui medesimi, il teste , già indicato a prova diretta”. Testimone_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta (di seguito solo parte convenuta opposta o Controparte_1
, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 238/2022 emesso il 16-17 CP_1 marzo 2022 e notificatogli il 25 marzo 2022, col quale gli era stato intimato il pagamento di
€ 12.996,18 complessivi (oltre interessi e spese) per i lavori di riparazione di una struttura porta rullo (meglio descritti nel consuntivo del 25 maggio 2021), come da fattura n. 411-O del 23 dicembre 2021.
Pagina 8 di 13 L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“preliminarmente: data la gravità e la serietà dei motivi addotti in sede di opposizione, non concedere, se richiesta, provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve il sig. a in pagamento della Parte_1 Controparte_1 fattura n. 411-O del 23.12.2021, non essendo mai stato concluso tra le parti un valido contratto, giusta art. 1418 C.C. in relazione all'art. 1325 n. 1 C.C., per la riparazione del mezzo agricolo di cui si discute, non essendoci stato consenso del sig. Parte_1 all'effettuazione della riparazione in difetto di comunicazione del preventivo da lui richiesto e, comunque, per non avere egli mai domandato l'esecuzione di lavorazioni / manutenzioni ulteriori e diverse dalla riparazione del perno di sollevamento che si era guastato;
il tutto con ogni statuizione conseguente alla dichiarazione di nullità, ivi compreso l'obbligo di di restituire all' opponente la Controparte_1 Parte_2 struttura porta rullo da lei trattenuta (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, dichiarare ex art. 1439 CC l'annullamento per dolo del negozio giuridico in forza del quale ha emesso la Controparte_1 fattura n. 411-O del 23.12.2021; revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla deve il sig. a per le ragioni di cui al ricorso;
il Parte_1 Controparte_1 tutto con ogni statuizione conseguente all'annullamento, ivi compreso l'obbligo di
[...] di restituire all' opponente la struttura porta rullo da lei Controparte_1 Parte_2 trattenuta (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via ulteriormente subordinata: rideterminare / diminuire il corrispettivo richiesto da tenuto conto di quanto eccepito in narrativa in ordine: all'effettiva Controparte_1 realizzazione, efficienza e idoneità delle riparazioni e alla loro necessità, utilità e adeguatezza rispetto all'uso al quale è destinato il mezzo agricolo e alla congruità dei prezzi applicati.
In ogni caso: condannare alla rifusione in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
Pagina 9 di 13 delle spese e degli onorari di causa”. Pt_1
1.2 La parte convenuta opposta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: contrariis rejectis, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo le eccezioni ex adverso sollevate anche prima facie infondate.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e/o per quelle eventualmente emergenti, dichiararsi infondata in fatto e diritto e, pertanto, respingersi l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n. 238/2022 del fermarsi il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Pordenone n. 238/2022 del 17.03.2022 – R.G.N. 533/2022.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., e CP_7 [...]
, IN VIA SUBORDINATA: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa CP_8
e/o per quelle eventualmente emergenti, accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria della società nei confronti del sig. , nella Controparte_1 Parte_1 sua qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricolasig. , nella sua qualità Parte_1 di titolare dell'omonima , con riferimento ai lavori di cui al consuntivo Parte_2 di data 25.05.2021 ed alla fattura n. 411- Controparte_1 Controparte_1
O del 23.12.2021, condannarsi il sig. , nella veste di cui sopra, a pagare Parte_1 alla società , nella veste di cui sopra, a pagare alla Controparte_10 società la somma di Euro 12.996,18 (comprensiva di IVA), o CP_1 Controparte_1 quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale dal 23.12.2021, data di scadenza della fattura n. 411-O del 23.12.2021, al saldo effettivo.
Spese, diritti e onorari interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., C.N.P.A.F. e I.V.A”.
1.3 All'udienza del 4 novembre 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i
Pagina 10 di 13 termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Acquisita la documentazione prodotta, il processo è stato interrotto dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese di e quindi riassunto dall'attore opponente CP_1 nei confronti dei soci e Controparte_2 Controparte_3
1.5 Indi, all'udienza del 17 ottobre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Occorre, in primo luogo, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva)
“nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
Pagina 11 di 13 assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio di opposizione, a cognizione piena, parte convenuta opposta resta gravata dall'onere di provare la fonte negoziale del diritto di credito che ha monitoriamente azionato, ossia di aver concluso un valido contratto, in forza del quale l'attore opponente le ha conferito l'incarico di eseguire il complesso intervento di riparazione della struttura porta rullo, del cui pagamento oggi si discetta.
Prova che non è stata, tuttavia, offerta.
Invero, mentre è pacifico fra le parti che a conferire tale incarico non fu personalmente il signor nessuna utile prova ha articolato circa il fatto Parte_1 CP_1 che il signor avrebbe gestito tutto il rapporto, agendo in nome e per Controparte_4 conto dell'attore opponente.
La prova testimoniale dedotta dalla convenuta opposta appare, infatti, nel complesso generica (vedasi il capitolo 1, che non specifica in alcun modo quale tipologia concreta di lavori il avrebbe richiesto), infarcita di giudizi (vedasi nuovamente il CP_4 capitolo 1, che vorrebbe inammissibilmente far discendere dal mero fatto che il CP_4 avrebbe contattato “in nome e per conto del sig. , la conseguenza CP_1 Parte_1 che ne avesse ricevuto mandato a rappresentarlo nell'affare), irrilevante (vedasi i capitoli da 3 a 7, che riguardano eventi a cui l'attore opponente non risulta aver neppure presenziato, in ogni caso non comportando la asserita consegna di disegni ed elaborati adeguata cognizione dei costi e tempi delle lavorazioni;
vedasi il capitolo 2, che parimenti non specifica l'esatta entità degli interventi;
vedasi il capitolo 8, che di riflesso appare inconferente).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra
Pagina 12 di 13 questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con obbligo della parte convenuta opposta di restituire all'attore opponente la struttura porta rullo (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, considerata l'assenza di attività istruttoria e tenuto conto del contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle precedenti difese).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua il decreto ingiuntivo impugnato, con obbligo della parte convenuta opposta di restituire all'attore opponente la struttura porta rullo (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento);
2) condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa AR Paola Costa
Pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa AR Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 29 aprile 2022
da titolare dell'omonima azienda agricola (C.F. Parte_1 C.F._1
, P.I. ), rappresentato e difeso, per procura alle liti autenticata dal
[...] P.IVA_1 notaio dr. di Pordenone, dall'avv. Enzo Del Bianco ed elettivamente Per_1 domiciliato presso il suo studio in Pordenone via Colonna n. 2
- attore opponente -
già contro
(C.F. e P.I. ), frattanto cancellata dal Registro delle Controparte_1 P.IVA_2
Imprese,
e riassunta nei confronti di
(C.F. ) e C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3 [...]
), in qualità di soci della società cancellata C.F._3 Controparte_1 rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata il 16 ottobre 2025, dall'avv. Andrea Manzon ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Pagina 1 di 13 Pordenone viale Grigoletti n. 2
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 238/2022.
Causa iscritta a ruolo il 4 maggio 2022 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 ottobre 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 16 ottobre 2025:
“Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve il sig.
[...]
a in pagamento della fattura n. 411-O del 23.12.2021, non Pt_1 Controparte_1 essendo mai stato concluso tra le parti un valido contratto, giusta art. 1418 C.C. in relazione all'art. 1325 n. 1 C.C., per la riparazione del mezzo agricolo di cui si discute, non essendoci stato consenso del sig. all'effettuazione della riparazione in Parte_1 difetto di comunicazione del preventivo da lui richiesto e, comunque, per non avere egli mai domandato l'esecuzione di lavorazioni / manutenzioni ulteriori e diverse dalla riparazione del perno di sollevamento che si era guastato;
il tutto con ogni statuizione conseguente alla dichiarazione di nullità, ivi compreso l'obbligo di di Controparte_1 restituire all' opponente la struttura porta rullo da lei trattenuta Parte_2
(eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via subordinata: dichiarare ex art. 1439 CC l'annullamento per dolo del negozio giuridico in forza del quale ha emesso la fattura n. 411-O del 23.12.2021; Controparte_1 revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla deve il sig. a Parte_1 per le ragioni di cui al ricorso;
il tutto con ogni statuizione Controparte_1 conseguente all'annullamento, ivi compreso l'obbligo di di restituire Controparte_1 all' opponente la struttura porta rullo da lei trattenuta (eventualmente Parte_2 previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via ulteriormente subordinata: rideterminare / diminuire il corrispettivo richiesto da tenuto conto di quanto eccepito in narrativa in ordine: all'effettiva Controparte_1 realizzazione, efficienza e idoneità delle riparazioni e alla loro necessità, utilità e
Pagina 2 di 13 adeguatezza rispetto all'uso al quale è destinato il mezzo agricolo e alla congruità dei prezzi applicati.
In ogni caso: condannare alla rifusione in favore del sig. Controparte_1 Pt_1 delle spese e degli onorari di causa.
[...]
In via istruttoria: senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. V.C. la rullatrice di proprietà del sig. è un mezzo agricolo risalente alla metà Parte_1 degli anni '90;
2. V.C. il sig. interpellò il fabbro per riparare un perno del Parte_1 Controparte_4 sistema che alza e abbassa le ruote della rullatrice che si era piegato e rotto;
3. V.C. disse di non essere attrezzato per quel lavoro e di non avere uno spazio CP_4 adeguato in officina, consigliando a di rivolgersi a;
Parte_1 Controparte_1
4. V.C. a settembre 2020 si recò accompagnato dal padre nell'officina Parte_1 Per_2 di Pavia di NE (UD) di , dove la struttura porta- rullo era stata da Controparte_1 questa trasferita dopo lo smontaggio del rullo;
5. V.C. nell'occasione chiese al sig. di riparare il perno rotto Parte_1 CP_2 comunicandogli prima il preventivo della spesa necessaria, tenuto conto che il valore del mezzo agricolo (rullo compreso) non era superiore a 1500/2.000 Euro e che pertanto non voleva spendere grosse cifre;
6. V.C. il sig. si riservò di valutare e di riferire;
CP_2
7. V.C. a distanza di qualche mese contattò al telefono per dirgli che CP_4 Parte_1
gli aveva portato dei disegni predisposti per eseguire la riparazione;
CP_2
8. V.C. rispose a lamentando di non avere ancora ricevuto il Parte_1 CP_4 preventivo e per il tempo trascorso inutilmente, visto che la rullatrice gli serviva per lavorare nei campi e doveva, in mancanza, noleggiarne una;
9. V.C. disse a che aveva detto a di fare in fretta, CP_4 Parte_1 CP_2 raccomandandogli anche di mandare il preventivo prima di fare qualsiasi riparazione visto
Pagina 3 di 13 che la macchina era vecchia e di scarso valore;
10. V.C. a fine aprile/ inizio maggio 2021, il sig. di Testimone_1 Controparte_1 telefonò a riferendo che il porta rullo era stato aggiustato e che sarebbe stato Parte_1 riconsegnato non appena reperito un mezzo di trasporto;
11. V.C. venerdì 14 maggio 2021, il sig. inviò tramite WhatsApp a Testimone_1 [...] un conto consuntivo per la riparazione, datato 7 aprile 2021, di Euro 10.492,00 Iva Pt_1 compresa;
12. ricevuto il conto, prese appuntamento e si fece accompagnare da Controparte_5
la domenica mattina a Maniago, presso la sede di , per avere CP_4 Controparte_1 chiarimenti e discutere la cosa con;
CP_2
13. V.C. durante l'incontro il sig. si inalberò sostenendo che i lavori non avevano CP_2 riguardato solo il perno rotto ma anche varie altre componenti e che quindi il conto andava pagato;
14. fece rilevare che quelli non erano gli accordi e che pensava di essere Controparte_5 stato imbrogliato, considerato:
a) che aveva chiesto solo la riparazione del perno e non altri lavori;
b) che non aveva mai ricevuto il preventivo;
c) che il conto era palesemente anti-economico, considerato che la rullatrice era vecchia e valeva molto poco e che una rullatrice, nuova e completa di rullo, costava la metà delle riparazioni che diceva di aver fatto e che , visto il lavoro che Controparte_1 CP_2 faceva, non poteva non saperlo.
15. V.C. insistette per essere pagato;
CP_2
16. V.C. di lì a pochi giorni fece consegnare dal sig. a CP_2 Testimone_1 Parte_1 un nuovo conto consuntivo, datato 25.05.2021 (doc. 2), aumentato ad Euro 12.996,17 Iva compresa;
17. V.C. la società con sede legale in Casalbuttano (CR) Via Giovanni Paolo II, CP_6 ha formulato alla l'offerta/preventivo del 08.07.2021 (sub Parte_3
Pagina 4 di 13 doc. 3 che si esibisce al teste) di Euro 4.495,00 oltre Iva per l'acquisto di una rullatrice omologata, nuova di fabbrica (rullo compreso);
18. V.C. la ditta DPV di De TE IC EV, con sede in Aviano (PN), Via Pellegrino da
AN Daniele 17, ha formulato alla l'offerta/preventivo del Parte_3
10.09.2021 (sub doc. 4 che si esibisce al teste) per la realizzazione di un telaio porta-rullo in acciaio, completamente nuovo, da abbinare al rullo di proprietà dell'azienda agricola, al prezzo di Euro 3.000,00 oltre Iva;
Si indicano a testimoni:
- sui capitoli da 1 a 3 e da 7 a 16, il sig. , Via Partidor 6, loc. AN OC, Controparte_4
AN IR (PN);
- sui capitoli da 1 a 12 e sul capitolo 16, il sig. Via Benedetto Croce 3/2, Testimone_2
OR (PN);
- sul capitolo 17, il sig. Via Cairoli 10, Palmanova, o, alternativamente, il Testimone_3 legale rappresentante o persona da lui delegata di con sede legale in CP_6
Casalbuttano (CR) Via Giovanni Paolo II;
- sul capitolo 18, il sig. De TE IC EV o persona da lui delegata della ditta DPV di
De TE IC EV, con sede in Aviano (PN), Via Pellegrino da AN Daniele 17.
Testi da intendersi indicati anche a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari che, in ipotesi di rimessione istruttoria, dovessero essere ammessi”.
Per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione depositata il 16 ottobre
2025:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta sig.ra e, per l'effetto, estromettersi la medesima dal Controparte_3 presente processo.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., e CP_7 [...]
, IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e/o CP_8
Pagina 5 di 13 per quelle eventualmente emergenti, dichiararsi infondata in fatto e diritto e, pertanto, respingersi l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n. 238/2022 del 17.03.2022 R.G.N. 533/2022.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., e CP_7 [...]
, IN VIA SUBORDINATA: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa CP_8
e/o per quelle eventualmente emergenti, accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria della società nei confronti del sig. , nella Controparte_1 Parte_1 sua qualità di titolare dell'omonima , con riferimento ai lavori di cui al Parte_2 consuntivo di data 25.05.2021 ed alla fattura Controparte_1 Controparte_1
n. 411 O del 23.12.2021, condannarsi il sig. , nella veste di cui sopra,
[...] Parte_1
a pagare al sig. , quale ex socio della liquidata ed estinta società Controparte_2 [...]
assegnatario in sede di bilancio finale di liquidazione del credito per cui Controparte_1
è causa, la somma di Euro 12.996,18 (comprensiva di IVA), o quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale dal 23.12.2021, data di scadenza della fattura n. 411 O del 23.12. 2021, al saldo effettivo.
Spese, diritti e onorari interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., C.N.P.A.F. e I.V.A.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli, espunte le parti eventualmente ritenute non ammissibili:
1) Vero che in data 03.09.2020 il sig. , fabbro con officina in AN OC Controparte_4
(PN), ha contattato, in nome e per conto del sig. il sig. , Parte_1 Testimone_1 allora dipendente della società e gli ha chiesto se la predetta Controparte_1
Società poteva eseguire i lavori di riparazione della struttura porta rullo per cui è causa, ottenendo una risposta affermativa?
2) Vero che in data 11.09.2020 il sig. si è recato presso l'azienda agricola Testimone_1 del sig. ed ivi ha convenuto con questi il ritiro della struttura porta rullo ed il Parte_1 suo trasferimento, per l'esecuzione degli interventi di riparazione, presso l'officina di CP_1
Pagina 6 di 13 Lauzacco di Pavia di NE?
3) Vero che in data 18.09.2020 i dipendenti sig.ri e si CP_1 Testimone_1 Testimone_4 sono recati con il camion gru presso l'azienda agricola del sig. ed ivi, Parte_1 coordinati dal sig. ed anche con l'ausilio di attrezzatura messa a Controparte_4 disposizione da questi, hanno smontato la struttura porta rullo ammalorata, l'hanno caricata sul camion gru e l'hanno trasportata presso l'officina di Lauzacco di Pavia CP_1 di NE, come da DDT che mi si rammostra (doc. 1, fasc. ? CP_1
4) Vero che in data 14.11.2020 il sig. , legale rappresentante della Controparte_2
ed il sig. , si sono incontrati con il sig. Controparte_9 Testimone_1 CP_4
presso l'officina di quest'ultimo in AN OC (PN) e gli hanno illustrato i disegni
[...] tecnici del sistema idraulico riprogettato, consegnandogli copia degli elaborati, in modo tale ch'egli potesse a sua volta consegnarli ed illustrarli al Parte_1
5) Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede il sig. ha Controparte_4 condiviso ed approvato l'intervento, così come progettato dalla Controparte_1 ed ha sollecitato il ad iniziare i lavori quanto prima, riferendo che, diversamente, CP_2 il sig. sarebbe stato costretto a prendere un rullo a nolo per lavorare i Parte_1 campi?
6) Vero che a metà gennaio 2021 il sig. ed il sig. si Controparte_2 Testimone_1 sono nuovamente incontrati con il sig. presso l'officina di quest'ultimo in Controparte_4
AN OC (PN) e gli hanno illustrato i disegni tecnici definitivi (doc. da 3 a 23, fasc. del nuovo sistema idraulico della struttura porta rullo, che il si è incaricato di CP_4 consegnare ed illustrare al Parte_1
7) Vero che nei giorni immediatamente successivi all'incontro di cui al capitolo che precede il sig. ha contattato altre due volte il sig. e gli ha Testimone_1 Controparte_4 chiesto se avesse consegnato al i succitati disegni tecnici, ricevendo da questi Parte_1 risposta affermativa e la sollecitazione a completare i lavori di riparazione con urgenza?
8) Vero che la ha effettuato sulla struttura porta rullo per cui è CP_1 Controparte_1 causa, di proprietà dell' , rappresentata nella fotografia che Parte_3 mi si rammostra (doc. 37, fasc. , i lavori di verifica, di progettazione e di esecuzione CP_1
Pagina 7 di 13 elencati nel consuntivo 25.05.2021, negli elaborati tecnici e nella fattura n. 411/2021, che ugualmente mi si rammostrano (doc. da 2 a 25, fasc. ? CP_1
Testi: 1) , residente in [...] Testimone_1
(capitoli da 1 a 8); 2) , residente in [...]
Borgo di Sopra n. 19 (capitoli n. 3 e 8); 3) , residente in 33090 Testimone_5
LI (PN), Via Travesio n. 18 (capitolo n. 8); 4) , residente in [...]
33050 Biccinicco (UD), Via IV Novembre n. 22 (capitolo n. 5) , residente in [...]
33050 ANta AR La NG (UD), Via Bassa n. 3 (capitolo n. 8); 6) , Testimone_8 residente in [...] (capitolo n. 8); 7)
, residente in [...] (capitolo n. 8); 8) Testimone_9
Ing. , con studio in 33050 Pavia di NE (UD ), Via Garzoni n. 28 (capitolo Testimone_10
n.8).
B) Ammettersi C.T.U. volta a descrivere, anche sulla base della documentazione prodotta in giudizio, le prestazioni ed i lavori eseguiti dalla convenuta opposta a favore del sig.
[...]
ed a quantificarne il corrispettivo dovuto secondo le tariffe o gli usi in vigore Parte_1 nel tempo e nel luogo di conclusione del contratto, se esistenti, oppure, in assenza di tariffe od usi applicabili, in base alla quantità ed alla qualità della prestazione svolta.
C) Nella de negata ipotesi di ammissione di capitoli di prova testimoniale avversi, cui ci si oppone, in uno con l'ammissione del teste , per i motivi esposti nella Controparte_4 propria 3^ memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., ammettersi, a prova contraria sui medesimi, il teste , già indicato a prova diretta”. Testimone_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta (di seguito solo parte convenuta opposta o Controparte_1
, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 238/2022 emesso il 16-17 CP_1 marzo 2022 e notificatogli il 25 marzo 2022, col quale gli era stato intimato il pagamento di
€ 12.996,18 complessivi (oltre interessi e spese) per i lavori di riparazione di una struttura porta rullo (meglio descritti nel consuntivo del 25 maggio 2021), come da fattura n. 411-O del 23 dicembre 2021.
Pagina 8 di 13 L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“preliminarmente: data la gravità e la serietà dei motivi addotti in sede di opposizione, non concedere, se richiesta, provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve il sig. a in pagamento della Parte_1 Controparte_1 fattura n. 411-O del 23.12.2021, non essendo mai stato concluso tra le parti un valido contratto, giusta art. 1418 C.C. in relazione all'art. 1325 n. 1 C.C., per la riparazione del mezzo agricolo di cui si discute, non essendoci stato consenso del sig. Parte_1 all'effettuazione della riparazione in difetto di comunicazione del preventivo da lui richiesto e, comunque, per non avere egli mai domandato l'esecuzione di lavorazioni / manutenzioni ulteriori e diverse dalla riparazione del perno di sollevamento che si era guastato;
il tutto con ogni statuizione conseguente alla dichiarazione di nullità, ivi compreso l'obbligo di di restituire all' opponente la Controparte_1 Parte_2 struttura porta rullo da lei trattenuta (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, dichiarare ex art. 1439 CC l'annullamento per dolo del negozio giuridico in forza del quale ha emesso la Controparte_1 fattura n. 411-O del 23.12.2021; revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla deve il sig. a per le ragioni di cui al ricorso;
il Parte_1 Controparte_1 tutto con ogni statuizione conseguente all'annullamento, ivi compreso l'obbligo di
[...] di restituire all' opponente la struttura porta rullo da lei Controparte_1 Parte_2 trattenuta (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
In via ulteriormente subordinata: rideterminare / diminuire il corrispettivo richiesto da tenuto conto di quanto eccepito in narrativa in ordine: all'effettiva Controparte_1 realizzazione, efficienza e idoneità delle riparazioni e alla loro necessità, utilità e adeguatezza rispetto all'uso al quale è destinato il mezzo agricolo e alla congruità dei prezzi applicati.
In ogni caso: condannare alla rifusione in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
Pagina 9 di 13 delle spese e degli onorari di causa”. Pt_1
1.2 La parte convenuta opposta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: contrariis rejectis, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo le eccezioni ex adverso sollevate anche prima facie infondate.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e/o per quelle eventualmente emergenti, dichiararsi infondata in fatto e diritto e, pertanto, respingersi l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n. 238/2022 del fermarsi il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Pordenone n. 238/2022 del 17.03.2022 – R.G.N. 533/2022.
Spese, diritti e onorari della procedura monitoria e della causa di opposizione interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., e CP_7 [...]
, IN VIA SUBORDINATA: contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa CP_8
e/o per quelle eventualmente emergenti, accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa creditoria della società nei confronti del sig. , nella Controparte_1 Parte_1 sua qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricolasig. , nella sua qualità Parte_1 di titolare dell'omonima , con riferimento ai lavori di cui al consuntivo Parte_2 di data 25.05.2021 ed alla fattura n. 411- Controparte_1 Controparte_1
O del 23.12.2021, condannarsi il sig. , nella veste di cui sopra, a pagare Parte_1 alla società , nella veste di cui sopra, a pagare alla Controparte_10 società la somma di Euro 12.996,18 (comprensiva di IVA), o CP_1 Controparte_1 quella diversa che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale dal 23.12.2021, data di scadenza della fattura n. 411-O del 23.12.2021, al saldo effettivo.
Spese, diritti e onorari interamente rifusi, oltre al 12,50% art. 14 T.F., C.N.P.A.F. e I.V.A”.
1.3 All'udienza del 4 novembre 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i
Pagina 10 di 13 termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Acquisita la documentazione prodotta, il processo è stato interrotto dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese di e quindi riassunto dall'attore opponente CP_1 nei confronti dei soci e Controparte_2 Controparte_3
1.5 Indi, all'udienza del 17 ottobre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Occorre, in primo luogo, evidenziare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8718 del 27 giugno 2000) che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore,
l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti” (per quanto qui rileva)
“nell'ambito dell'onere della prova”.
Invero, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché
è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005).
Pertanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (vedasi anche
Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1603 del 28 aprile 1977 e Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1059 del 20 marzo 1975), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
Pagina 11 di 13 assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In conclusione, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, se ne ha che, nel presente giudizio di opposizione, a cognizione piena, parte convenuta opposta resta gravata dall'onere di provare la fonte negoziale del diritto di credito che ha monitoriamente azionato, ossia di aver concluso un valido contratto, in forza del quale l'attore opponente le ha conferito l'incarico di eseguire il complesso intervento di riparazione della struttura porta rullo, del cui pagamento oggi si discetta.
Prova che non è stata, tuttavia, offerta.
Invero, mentre è pacifico fra le parti che a conferire tale incarico non fu personalmente il signor nessuna utile prova ha articolato circa il fatto Parte_1 CP_1 che il signor avrebbe gestito tutto il rapporto, agendo in nome e per Controparte_4 conto dell'attore opponente.
La prova testimoniale dedotta dalla convenuta opposta appare, infatti, nel complesso generica (vedasi il capitolo 1, che non specifica in alcun modo quale tipologia concreta di lavori il avrebbe richiesto), infarcita di giudizi (vedasi nuovamente il CP_4 capitolo 1, che vorrebbe inammissibilmente far discendere dal mero fatto che il CP_4 avrebbe contattato “in nome e per conto del sig. , la conseguenza CP_1 Parte_1 che ne avesse ricevuto mandato a rappresentarlo nell'affare), irrilevante (vedasi i capitoli da 3 a 7, che riguardano eventi a cui l'attore opponente non risulta aver neppure presenziato, in ogni caso non comportando la asserita consegna di disegni ed elaborati adeguata cognizione dei costi e tempi delle lavorazioni;
vedasi il capitolo 2, che parimenti non specifica l'esatta entità degli interventi;
vedasi il capitolo 8, che di riflesso appare inconferente).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra
Pagina 12 di 13 questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con obbligo della parte convenuta opposta di restituire all'attore opponente la struttura porta rullo (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento).
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene;
valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, considerata l'assenza di attività istruttoria e tenuto conto del contenuto degli scritti finali meramente riproduttivo delle precedenti difese).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua il decreto ingiuntivo impugnato, con obbligo della parte convenuta opposta di restituire all'attore opponente la struttura porta rullo (eventualmente previa rimessione della stessa nelle condizioni precedenti all'intervento);
2) condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 3.387,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa AR Paola Costa
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