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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 172/2024 tra le parti:
(cf ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. MANCINI LUCA (cf ) C.F._1
ATTRICE APPELLANTE
(cf ) Controparte_1 C.F._2
(cf ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI
Fatto e diritto
I.1. appella la sentenza n. 458/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Pistoia nel giudizio introdotto da di Controparte_1 CP_1
quale cessionaria di credito vantato dal proprietario di autovettura
[...]
Mercedes Classe A tg. EW461TA, nei confronti di (rimasto Controparte_2 contumace nel primo giudizio) e della di lui compagnia assicurativa, odierna appellante, in relazione a sinistro occorso in data 3.2.2022 fra la suddetta auto Mercedes e l'auto condotta dal con richiesta di accertamento CP_2 dell'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione di esso e condanna di costui e della sua assicurazione al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dalla Mercedes.
Parte appellante censura la pronuncia di primo grado per:
(i) violazione e/o falsa applicazione di legge, errata e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia oltre a erronea valutazione delle risultanze processuali e circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per quanto attiene all'accertamento di esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro de quo; CP_2 (ii) violazione e/o falsa applicazione di legge, erronea valutazione delle risultanze processuali, errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla quantificazione del danno patrimoniale lamentato da parte attrice;
(iii) violazione e/o falsa applicazione di legge in punto di liquidazione delle spese di causa;
e così conclude:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa riforma della impugnata sentenza del
Giudice di Pace di Pistoia n. 458/2023 in data 4.7.2023, depositata in data
5.7.2023, non notificata, per i motivi tutti di cui in narrativa,, contrariis rejectis, premessa e più opportuna declaratoria del caso e di legge e riservata ogni altra difesa: contrariis rejectis, premessa e più opportuna declaratoria del caso e di legge e riservata ogni altra difesa: - Nel merito, in via principale Respingere la domanda attorea risultando non provate in ordine all' an e al quantum debeatur le richieste di parte attrice;
- In via subordinata nella non tenuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte attrice, si chiede che venga riconosciuto come dovuto il risarcimento dei soli danni che risulteranno in effettiva connessione causale con l' evento così come quantificati nel corso del giudizio. In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, a quella eventualmente ammessa a controparte. Con riserva, comunque, di precisare e/o indicare i mezzi istruttori ed altro produrre, dedurre
e controdedurre.”. Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprese spese di CTP e CTU.”.
I.2. Nessuno si costituisce per le parti appellate delle quali, a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti del convenuto (cfr. ordinanza 6.12.2024 e deposito documentale Controparte_2 attoreo 16.1.2025), deve essere dichiarata la contumacia.
I.3. In assenza di istanze istruttoria da delibare, viene fissata udienza di discussione ai sensi degli artt. 350 co. 3 e 350bis c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di nota scritta di parte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. L'appello che si decide è fondato e merita accoglimento.
Ripercorrendo i singoli motivo di censura spesi dall'appellante, si osserva:
(i) in punto di an debeatur della domanda risarcitoria spiegata in primo grado dalla , il giudice a quo ha motivato sulla Controparte_1 base della prova presuntiva costituita dal modulo CAI sottoscritto dall'assicurato e ritenendo non offerta, dalla compagnia Controparte_2 assicurativa convenuta nel primo giudizio, alcuna prova contraria alle risultanze del suddetto modulo: dopo aver richiamato Cass. S.U. n.
10311/2006, il giudice di pace afferma che il modulo CAI “non è una semplice prova ma qualcosa di più, genera una presunzione iuris tantum nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo una prova contraria. Cosa che nel caso specifico la non ha fatto. Dunque, a detta del CP_3 Pt_1 magistrato, si può ragionevolmente conclude che il sinistro appare dimostrato nel suo accadimento e che anche la dinamica corrisponde a quella descritta nell'atto introduttivo. Ciò significa che la responsabilità dell'evento debba ricadere unicamente sul sig. ” (cfr. doc. 1 fasc. attoreo). Controparte_4
Per la verità, tra le acquisizioni istruttorie del giudizio a quo vi è anche la c.t.u. espletata per la stima dei danni subiti dall'autovettura Mercedes e in tale contesto il c.t.u. si è espresso chiaramente circa l'impossibilità di verificare la compatibilità fra i danni riscontrati sul veicolo e la dinamica del sinistro quale risultante dagli atti, i.e. proprio dal modulo CAI valorizzato dal primo giudicante. Il c.t.u., con valutazione testualmente riportata anche nella pronuncia per cui è gravame, ha asserito che “Allo stato attuale dei fatti, in assenza di documentazione fotografica attestante i danni ante riparazione lamentati dal veicolo dell'attore, nonché non disponendo di foto che raffigurino quelli riportati dal veicolo danneggiante, non mi è assolutamente possibile esprimere alcun parere in merito alla compatibilità dei danni riportati dall'autovettura dell'attore nel sinistro per cui è causa” e lo stesso giudice di pace ha chiosato “Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivisibili anche dal magistrato perché senza l'ausilio delle foto ante riparazione ed anche delle foto del veicolo di controparte, l'accertamento della compatibilità appare difficile se non impossibile”.
L'errore in cui è incorso il giudicante è duplice, o meglio un errore di fondo che vizia anche le conseguenze trattene in punto di regime probatorio: l'errore è stato circoscrive la portata delle menzionate valutazioni tecniche del c.t.u. all'ambito della quantificazione del danno – tanto è vero che poi il giudice è ricorso alla valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. – laddove le stesse assumono rilevanza anche e prima ancora nell'indagine sull'an della pretesa risarcitoria ridondando quindi in punto di prova della dinamica del sinistro occorso e di accertamento delle relative responsabilità.
Da qui, il secondo errore di non aver considerato che l'esito della c.t.u. in parte qua potesse valere, come infatti vale, quale acquisizione probatoria contraria a quanto risultante dal modulo CAI e quindi valida a sconfessare la presunzione iuris tantum pure dall'elaborazione giurisprudenziale annessa a siffatto modulo: acquisizione che torna in beneficio della compagnia assicurativa e, di riflesso, del suo assicurato benché si tratti di prova non proveniente da costui o, come avvenuto nella presente vicenda processuale, costui sia addirittura rimasto contumace.
Del resto, il modulo CAI invocato dal giudice di pace quale elemento di prova contiene unicamente, come riportato nella sentenza appellata, lo sbarramento da parte del della casella afferente il suo senso di marcia CP_2
(retromarcia/retrocessione) in uscita da un luogo quale parcheggio/luogo privato/strada vicinale ma ciò all'evidenza integra contenuto meramente descrittivo che nulla dice in ordine alla responsabilità effettiva del sinistro.
In definitiva, essendo risultate sconfessate dall'indagine tecnica disposta in corso di causa le risultanze – oltretutto piuttosto generiche, come visto – del modulo CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e non avendo parte attrice in primo grado offerto altri elementi probatori circa la dinamica del sinistro stesso, pur essendone onerata ex art. 2697 c.c., deve concludersi nel senso del rigetto della domanda risarcitoria spiegata da parte attrice per mancata prova del fatto causatore dell'evento di danno e del nesso causale tra sinistro e danni subiti, quindi mancata prova della responsabilità extracontrattuale del convenuto Controparte_2
(ii) quanto appena argomentato sull'an riveste portata assorbente anche in ordine alle contestazioni sul quantum, al qual riguardo il c.t.u. in doverosa risposta al quesito peritale ha fornito una propria stima (inferiore al valore della domanda attorea) dalla quale comunque il primo giudice ha ritenuto in parte di discostarsi con valutazione di stampo equitativo, ma carente sotto il profilo logico e della aderenza alle risultanze istruttorie di causa avendo sostenuto che, pur condividendo le conclusioni del c.t.u. circa l'impossibilità di accertamento della compatibilità dei danni riportati dalla vettura attorea, “se è vero, come è vero, che il sinistro si è verificato e che le modalità indicate in citazione hanno trovato una sufficiente credibilità, è anche vero che sicuramente la Mercedes ha subito danni e che il sig. [originario proprietario della Pt_2
Mercedes] abbia diritto di ricevere un risarcimento. È pure vero che, anche se non è stato accertato quali dei danni riportati siano compatibili, se non tutti, parte di tali danni sono sicuramente compatibili con l'incidente. In ragione di ciò, ritiene il magistrato che per la liquidazione si debba far ricorso al potere discrezionale di questo Giudice di poter liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.”.
Ora, non solo per quanto supra detto sub (i) non è vero che in corso di giudizio abbia trovato “sufficiente credibilità” la ricostruzione del sinistro offerta in atto di citazione, ma soprattutto non v'è alcun elemento probatorio in base al quale il giudicante possa affermare che “sicuramente” parte dei danni sono compatibili con l'incidente, essendosi anzi il c.t.u. espresso in termini generali e onnicomprensivi di impossibilità di valutare la compatibilità dei danni riscontrati sulla vettura con il sinistro, e non solo di alcuni di essi.
Ad ogni modo, resta il fatto che la mancata prova dell'an rende superfluo ogni esame sul quantum, precludendo anche ogni possibilità di valutazione equitativa del danno;
(iii) quanto al pagamento delle spese di lite, è evidente che dall'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza di prime cure discende la condanna della parte appellata di , attrice in Controparte_1 Controparte_1 primo grado e ivi soccombente all'esito del presente giudizio di appello, alla refusione delle spese in favore della compagnia assicurativa appellante, unica controparte costituita in entrambi i gradi di giudizio: la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, considerandosi per la fase di gravame in riduzione rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento sia la natura contumaciale del giudizio, sia l'assenza di attività istruttoria e la semplificazione della fase decisionale.
Sempre in forza del principio di soccombenza, a carico della parte attrice in primo grado devono essere poste le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo cure e già ivi liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, così provvede:
1) in accoglimento dello spiegato appello e in riforma integrale della sentenza n. 458/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pistoia in data 5.7.2023, respinge la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1
e di e di cui giudizio R.G. n. Controparte_2 Parte_1
5526/2022 Giudice di Pace di Pistoia;
2) condanna parte appellata alla refusione, Controparte_1 in favore di parte appellante delle spese sia del Parte_1 giudizio di primo grado R.G. n. 5526/2022 Giudice di Pace di Pistoia che liquida nell'importo di euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, sia del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 1.275,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) pone a carico di parte appellata le spese Controparte_1 della c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado R.G. n. 5526/2022 Giudice di
Pace di Pistoia, condannando parte appellata Controparte_1
a restituire in favore di parte appellante quanto da quest'ultima sia
[...] stato già corrisposto a titolo di compensi al c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado R.G. n. 5526/2022 Giudice di Pace di Pistoia in esecuzione del dispositivo della sentenza gravata, n. 458/2023 Giudice di Pace di Pistoia.
Pistoia, 20/05/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini