TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/09/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3264 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliata in VIA R. WAGNER, N. 9 PALERMO Parte_1 presso lo studio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, N. 7 TERMINI Controparte_1
IMERESE, C/O AVV. PROVVIDENZA DI LISI e rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La – premesso di essere già titolare del rapporto di conto corrente n. Parte_2
300289175 con affidamento, e del conto anticipi n. 300030777, accesi presso la filiale di Petralia Sottana – ha agito nei confronti della convenuta Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna alla restituzione di tutte le somme, asseritamente,
Pagina 1 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile indebitamente percepite, quantificate nell'importo complessivo di euro 510.692,54 o nella somma maggiore da accertarsi in esito alle risultanze istruttorie, oltre interessi, rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi, con rideterminazione, in ogni caso, il saldo dei conti correnti.
In particolare parte attrice ha dedotto, a fondamento delle proprie richieste, la nullità delle pattuizioni per mancanza di forma scritta ad substantiam;
in subordine, nell'ipotesi di sussistenza di validi contratti, ha contestato l'illegittimità degli addebiti operati da nei suddetti rapporti per il superamento del tasso soglia;
in ogni caso, Controparte_1 sempre nell'ipotesi di sussistenza o meno di contratti bancari validi, ha dedotto l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi e commissioni di utilizzo oltre la disponibilità; infine, ha contestato l'illegittima applicazione del metodo di determinazione delle c.d. “valute fittizie” per protrarre i giorni solari del credito favorendo l'aumento degli interessi debitori.
Chiedeva pertanto di:
“- Ritenere e dichiarare nulli per i motivi esposti in narrativa, il contratto di conto corrente n. 300289175 e il conto anticipi n. 300030777, ed ogni conto comunque diversamente nominato, esistente fra le parti, anche per difetto di forma scritta.
- In subordine, ritenere e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute ed applicate nei summenzionati contratti di conto corrente, nonché gli interessi debitori applicati, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate), gli interessi applicati oltre il tasso di cui alla
L. 108/96, i giorni di valuta, le spese per ogni movimento bancario, le indennità di sconfinamento, le spese e commissioni non dovute, nonché interessi e competenze non pattuiti o comunque non dovute e le ulteriori contestazioni specificate in atto di citazione;
e quindi non dovuti i correlati addebiti.
- Ritenere e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ha illegittimamente addebitato, per le motivazioni dedotte in narrativa e nell'allegata consulenza, somme non dovute all Parte_2
- In conseguenza di tutte o di alcune superiori statuizioni, condannare CP_1
in nome del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all
[...] Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 519.700,54 (o
[...] la somma maggiore che si accerterà anche in esito alle risultanze istruttorie), oltre interessi, rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi, rideterminando, in ogni caso, il saldo dei conti correnti.
- In via subordinata, ritenere e dichiarare che si è arricchita senza Controparte_1 giusta causa in danno dell'attore, per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare in nome del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
Pagina 2 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile corrispondere all in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 la somma complessiva di € 519.700,54 (o la somma maggiore che si accerterà anche in esito alle risultanze istruttorie), sempre oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi, rideterminando, in ogni caso, il saldo del conto corrente.
Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
La (ritualmente costituitasi) eccepiva, in via pregiudiziale, l'eccezione di CP_2 incompetenza territoriale del Tribunale adito ed, in via preliminarmente, la prescrizione delle pretese avversarie riguardanti le rimesse effettuate prima del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (16.11.11); contestava, nel merito, tutte le censure di controparte, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista (sia circa l'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione sia dell'assenza di causa debendi); avverso la censura relativa alla nullità dei contratti per assenza di forma scritta l'istituto bancario ha prodotto: con riguardo al c/c n.
300289175: contratto di apertura del 10.12.2003 recante n. 124258 (doc. 5 alla comparsa), poi divenuto n. 62553 (come si evince dagli estratti conto al 31.10.2005 e al
30.11.2005, ns. doc. 6 e 7); affidamenti del 3.10.2012 e del 29.4.2014 (docc.
8-11 allegati alla comparsa); - con riguardo al c/c n. 300030777: contratti di affidamento del
03.10.2012, 3.12.2012 e 29.4.2014 (docc. 12 -17 allegati alla comparsa); quanto all'asserita usurarietà dei tassi la convenuta ha eccepito l'erroneità della perizia avversaria per non aver fatto applicazione della formula imposta dall'Autorità di Vigilanza e riconosciuta dalla giurisprudenza;
ha eccepito la genericità e l'infondatezza della censura relativa all'applicazione delle valute, come anche quella riguardante la violazione del divieto di anatocismo.
Chiedeva, pertanto, di:
“In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Milano, oppure Palermo.
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
In ogni caso:
Pagina 3 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 28.10.2022, parte attrice contestava il contenuto della comparsa avversaria ed in particolare la conformità all'originale del documento n. 5, sottolineandole l'illeggibilità, e la produzione dei doc. da 11 a 17, mentre la convenuta rinunciava all'eccezione di incompetenza territoriale, sicchè venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo CTU ed all'udienza del
13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da in Controparte_1 via pregiudiziale, quest'ultima vi ha espressamente rinunciato all'udienza di prima comparizione, aderendo di fatto al foro adito dall'attore.
Quanto all'operato disconoscimento di conformità agli originali delle copie della documentazione contrattuale prodotta dalla banca, basti osservare come il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell'art. 215 c.p.c. comma 1, n. 2.
Ciò comporta che il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, poiché il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive;
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità ritiene che il disconoscimento formale debba avvenire, pena l'inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr-Cassazione con sentenza 13 settembre 2021, n. 24634.)
Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'attrice risulta del tutto generico, non avendo ella evidenziato in modo chiaro ed univoco sia gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale, oltre a potersi ritenere implicitamente rinunciato per la finale adesione all'ipotesi B elaborata dal ctu (cfr. pag.7 rel ctu) della comparsa conclusionale,
3. Merito della lite.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale osserva e rileva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori,
Pagina 4 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, la S.C. ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. n. 9201/15) che, “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (Cass. 3374/07; Cass.
12963/05; Cass. 7282/97). Con la suddetta pronuncia la S.C. – nel riaffermare la bontà dell'insegnamento secondo il quale, “quando è la banca ad agire, “una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (Cass. 23974/10) – ha altresì ribadito che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12).
Mentre l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova degli addebiti e dei versamenti inclusi i pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e sostanzialmente grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme, in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista); l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo
Pagina 5 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ove rivesta la posizione di attrice sostanziale (v. supra), ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo negativo del rapporto a una certa data (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862/10, sez.
6-L ord.
16917/12) o in un'azione di ripetizione dell'indebito (che si risolve nella rideterminazione del saldo a una certa data di un rapporto, ove pure ancora in corso), a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente che attestano il pagamento di interessi ultra legali e spese varie. Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal TUB sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284
c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultra legali (in proposito cfr. ex multis Cass. sez. I civ. n. 9791/94) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
Non assume invece rilievo -a parere di questo Tribunale- il principio generale di
“vicinanza dell'onere della prova” (pure invocato da parte della giurisprudenza) che è
“criterio empirico il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass. sez. L. n. 7830/18).
Osserva ancora il Tribunale che il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità sopra richiamati (e trascurando per ora la portata di precetti di settore sui quali ci si soffermerà successivamente), deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n.
8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
E' evidente dunque che l'addebito di interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà privo di causa e dunque indebiti saranno i relativi pagamenti di cui gli estratti conto danno prova.
****
Pagina 6 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Ciò debitamente premesso, la banca – che ne aveva l'onere in ragione dell'eccepita nullità del contratto di c/c per difetto di forma scritta (ex artt. 1418 e
1325 n. 4 cc) e della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei negozi bancari (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) - ha prodotto i documenti contrattuali di riferimento: - contratto del conto corrente ordinario n.
300289175 del 10/12/2003; aperura di credito del 03/10/2012; apertura di credito del 29/04/2014; - apertura di credito del conto anticipi n. 300030777 del
03/10/2012; apertura di credito del 03/12/2012; apertura di credito del
29/04/2014.
Dunque, al fine della ricostruzione della posizione dell'attore, il ctu ha rettamente utilizzato la documentazione in atti: 1) conto corrente ordinario n.
300289175, con movimenti per il periodo 01/10/2005-19/5/2015 (mancando i periodi dal 1/12/2005 al 31/12/2007 e dal 01/03/2015 al 30/04/2015); 2) conto anticipi n. 300030777, con movimenti per il periodo 23/11/2007 – 18/05/2015.
La mancanza della documentazione relativa agli estratti conti ed ai scalari non ha comunque impedito al ctu di procedere alla elaborazione, raccordando i saldi secondo le indicazioni fornite con il quesito (ord. del 01.04.2023).
Quanto l'applicazione di valute, tassi di interesse ultralegali, di commissioni e spese risultante dagli estratti conto prodotti, al pari della capitalizzazione trimestrale delle predette voci, il ctu – sulla scorta dei criteri di calcolo previsti nel quesito formulato con l'ordinanza del 01.04.2023- ha ricostruito il conto corrente ed il conto anticipi.
A tal proposito il ctu ha premesso “Sulla base dell'analisi documentale svolta posso evidenziare che la documentazione contrattuale relativa al contratto n.
300289175 risulta regolarmente agli atti e pertanto, sulla base delle indicazioni del quesito, non è necessario procedere alla rielaborazione al tasso legale. La documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto anticipi n. 300030777 è del
03/10/2012 e pertanto fino a tale ultima data non è presente alcun contratto”. Per questa ragione, ha ricostruito il conto dal 23/11/2007, data iniziale del primo estratto conto agli atti e fino al 3/10/2021, –applicando il solo interesse legale di periodo ex art. 1284 c.c.
Con riferimento alla pattuizione relativa alla periodicità trimestrale di addebito e accredito di interessi passivi e attivi l'ausiliario ha evidenziato che: “per il conto corrente ordinario n. 300289175, tale previsione è regolarmente riportata e pattuita nella citata documentazione contrattuale e pertanto non ho proceduto alla eliminazione del meccanismo di capitalizzazione fino al 31/12/2013. Ho quindi proceduto a eliminare la capitalizzazione per il periodo dal 1/1/2014 fino alla fine del
Pagina 7 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile rapporto (19/05/2015), in ossequio a quanto previsto dal punto 7 lettera A del quesito”.
Quanto al conto corrente ordinario, ha inoltre proceduto alla esclusione delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, ritenendo la stessa non pattuita in termini sufficientemente determinati “essendo riportata la generica indicazione di un tasso da applicare sul massimo saldo liquido debitore, senza indicazione di ulteriori elementi specifici quale, a titolo di esempio, la periodicità di rilevazione dello scoperto sul conto”.
Sempre con riferimento a tale commissione, non l'ha esclusa per il periodo successivo al termine previsto per l'adeguamento delle clausole di cui all'articolo 2 bis della L. 2/09 e al successivo art. 117 bis del T.U.B. avendo l'istituto di credito proceduto all'adeguamento al dettato normativo applicando concretamente la spesa per servizio affidamento in conto.
Inoltre dal quarto trimestre 2009 e fino al 3/10/2012 ha proceduto alla eliminazione anche della commissione disponibilità fondi, poi ripristinata solo da quando è presente il succitato documento che la descrive (cfr. pag. 11 rel ctu dep. il
03.01.2024).
Per le medesime ragioni, l'ausiliario ha proceduto alla eliminazione di tutte gli addebiti relativi a voci non indicate nei contratti e, per quelle contrattualmente previste ma applicate in misura superiore a quanto pattuito, ha ricondotto gli importi alla misura contrattualmente indicata, eliminando l'effetto della valuta diversa da quella pattuita.
Quanto alla contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari, il ctu ha pedissequamente verificato il superamento del tasso soglia in ossequio a quanto previsto dalla lettera B) del quesito e riportando i risultati ottenuti “ nella tabella A) per il conto corrente ordinario n. 300289175 alla colonna con etichetta TAEG. La tabella
B) riporta i risultati delle analisi per il conto anticipi n. 300030777”.
All'esito dell'analisi il ctu è arrivato alla seguente conclusione immune da censure “In nessuno dei trimestri analizzati sono stati individuati tassi superiori a quelli soglia. Per questa ragione non ho proceduto a rispondere a quanto indicato nelle lettere C) e D) del quesito”.
Ai fini del ricalcolo del saldo il ctu – nel rispetto dei criteri posti con il quesito – ha altresì tenuto in considerazione gli effetti dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta per paralizzare gli effetti della domanda di ripetizione formulata da parte attrice.
In proposito, va innanzitutto evidenziato che l'eccezione risulta tempestivamente sollevata in ragione della data di costituzione e validamente formulata nonostante la
Pagina 8 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile mancata specifica individuazione da parte della banca di singoli versamenti solutori (in ordine al contenuto dell'onere di allegazione della parte che eccepisca la prescrizione, cfr. ex multis cass. sez. VI civ. n. 1064/14, nonché nello specifico sez. 1^ civ. ord. n.
18144718).
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n. 24418/10 delle
Sezioni Unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione (26.11.2021), ritiene infatti il
Tribunale che la banca abbia tempestivamente e correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione, non potendo la stessa ritenersi genericamente formulata.
Orbene, ai fini di individuare le rimesse solutorie prescritte, sebbene nel quesito rivolto al ctu siano stati richiesti due conteggi alterativi, “sia sulla scorta delle risultanze degli estratti conto prodotti dalla sia dopo avere ricostruito l'estratto CP_2 conto alla luce dei criteri sopra indicati”, il Tribunale ritiene di aver riguardo al saldo rettificato, non condividendo gli orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.
Invero, secondo l' orientamento ormai maggioritario, cui il Tribunale aderisce, il saldo di partenza deve essere individuato in quello indicato negli estratti conto, giacché
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” (cfr. Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del
16/03/2023; Cass. N. 9141 del 2020 e, più recentemente, Cass. sez. 1 - , Ordinanza
n. 9756 del 11/04/2024).
Alla luce dei principi fino ad ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario del Giudice sulla scorta dei quesiti ad essi conformi (v. seconda ipotesi di ricalcolo riportata nella tabella D della CTU).
****
Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte, va condivisa l'ipotesi B di pag. 37 della relazione di consulenza depositata il 03.01.2024- unica percorribile in adesione all'indirizzo su indicato-, secondo cui:
- il saldo del rapporto di conto corrente n. 300289175, al netto del passaggio in sofferenza, alla data del 19.05.2015, risulta a credito del correntista per un importo pari ad € +275.529,04, a ed il saldo del conto anticipi n. 300030777, al netto del passaggio in
Pagina 9 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile sofferenza, alla data del 18.05.2015, risulta a debito del correntista per un ammontare pari a € -236.184,94 Euro.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”
(Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nei limiti appena tracciati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento negativo, con obbligo della banca di procedere alle conseguenziali annotazioni contabili.
Non va invece accolta la domanda di condanna alla restituzione delle somme asseritamente percepite in maniera indebita dall'istituto di credito, non essendovi prova dell'esborso della somma di denaro di cui si chiede la ripetizione.
4.Spese di lite.
Le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo avuto riguardo al dm 55/14 e successive modificazioni - seguono la soccombenza della convenuta.
Le spese per l'espletamento della c.t.u. contabile, liquidata con separato decreto, vanno posti a carico della banca convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta che il saldo del c/c ordinario nr. 300289175 alla data del 19.05.2015 risulta a credito del correntista per un importo pari ad € +275.529,04 a ed il saldo del conto anticipi n. 300030777 alla data del 18.05.2015, risulta a debito del correntista per un ammontare pari a € -236.184,94;
-rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice;
-condanna la parte convenuta, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in
€. 5.562,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
-pone i costi della c.t.u. contabile, liquidata con separato decreto, a carico della parte convenuta
Così deciso in Termini Imerese il 16.09.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 10 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 11 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3264 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliata in VIA R. WAGNER, N. 9 PALERMO Parte_1 presso lo studio dell'avv. PALMIGIANO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI, N. 7 TERMINI Controparte_1
IMERESE, C/O AVV. PROVVIDENZA DI LISI e rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli
CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La – premesso di essere già titolare del rapporto di conto corrente n. Parte_2
300289175 con affidamento, e del conto anticipi n. 300030777, accesi presso la filiale di Petralia Sottana – ha agito nei confronti della convenuta Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna alla restituzione di tutte le somme, asseritamente,
Pagina 1 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile indebitamente percepite, quantificate nell'importo complessivo di euro 510.692,54 o nella somma maggiore da accertarsi in esito alle risultanze istruttorie, oltre interessi, rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi, con rideterminazione, in ogni caso, il saldo dei conti correnti.
In particolare parte attrice ha dedotto, a fondamento delle proprie richieste, la nullità delle pattuizioni per mancanza di forma scritta ad substantiam;
in subordine, nell'ipotesi di sussistenza di validi contratti, ha contestato l'illegittimità degli addebiti operati da nei suddetti rapporti per il superamento del tasso soglia;
in ogni caso, Controparte_1 sempre nell'ipotesi di sussistenza o meno di contratti bancari validi, ha dedotto l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi e commissioni di utilizzo oltre la disponibilità; infine, ha contestato l'illegittima applicazione del metodo di determinazione delle c.d. “valute fittizie” per protrarre i giorni solari del credito favorendo l'aumento degli interessi debitori.
Chiedeva pertanto di:
“- Ritenere e dichiarare nulli per i motivi esposti in narrativa, il contratto di conto corrente n. 300289175 e il conto anticipi n. 300030777, ed ogni conto comunque diversamente nominato, esistente fra le parti, anche per difetto di forma scritta.
- In subordine, ritenere e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute ed applicate nei summenzionati contratti di conto corrente, nonché gli interessi debitori applicati, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate), gli interessi applicati oltre il tasso di cui alla
L. 108/96, i giorni di valuta, le spese per ogni movimento bancario, le indennità di sconfinamento, le spese e commissioni non dovute, nonché interessi e competenze non pattuiti o comunque non dovute e le ulteriori contestazioni specificate in atto di citazione;
e quindi non dovuti i correlati addebiti.
- Ritenere e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ha illegittimamente addebitato, per le motivazioni dedotte in narrativa e nell'allegata consulenza, somme non dovute all Parte_2
- In conseguenza di tutte o di alcune superiori statuizioni, condannare CP_1
in nome del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all
[...] Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 519.700,54 (o
[...] la somma maggiore che si accerterà anche in esito alle risultanze istruttorie), oltre interessi, rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi, rideterminando, in ogni caso, il saldo dei conti correnti.
- In via subordinata, ritenere e dichiarare che si è arricchita senza Controparte_1 giusta causa in danno dell'attore, per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare in nome del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
Pagina 2 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile corrispondere all in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2 la somma complessiva di € 519.700,54 (o la somma maggiore che si accerterà anche in esito alle risultanze istruttorie), sempre oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi sugli interessi, rideterminando, in ogni caso, il saldo del conto corrente.
Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
La (ritualmente costituitasi) eccepiva, in via pregiudiziale, l'eccezione di CP_2 incompetenza territoriale del Tribunale adito ed, in via preliminarmente, la prescrizione delle pretese avversarie riguardanti le rimesse effettuate prima del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (16.11.11); contestava, nel merito, tutte le censure di controparte, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista (sia circa l'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione sia dell'assenza di causa debendi); avverso la censura relativa alla nullità dei contratti per assenza di forma scritta l'istituto bancario ha prodotto: con riguardo al c/c n.
300289175: contratto di apertura del 10.12.2003 recante n. 124258 (doc. 5 alla comparsa), poi divenuto n. 62553 (come si evince dagli estratti conto al 31.10.2005 e al
30.11.2005, ns. doc. 6 e 7); affidamenti del 3.10.2012 e del 29.4.2014 (docc.
8-11 allegati alla comparsa); - con riguardo al c/c n. 300030777: contratti di affidamento del
03.10.2012, 3.12.2012 e 29.4.2014 (docc. 12 -17 allegati alla comparsa); quanto all'asserita usurarietà dei tassi la convenuta ha eccepito l'erroneità della perizia avversaria per non aver fatto applicazione della formula imposta dall'Autorità di Vigilanza e riconosciuta dalla giurisprudenza;
ha eccepito la genericità e l'infondatezza della censura relativa all'applicazione delle valute, come anche quella riguardante la violazione del divieto di anatocismo.
Chiedeva, pertanto, di:
“In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Milano, oppure Palermo.
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
In ogni caso:
Pagina 3 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 28.10.2022, parte attrice contestava il contenuto della comparsa avversaria ed in particolare la conformità all'originale del documento n. 5, sottolineandole l'illeggibilità, e la produzione dei doc. da 11 a 17, mentre la convenuta rinunciava all'eccezione di incompetenza territoriale, sicchè venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo CTU ed all'udienza del
13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
In ordine all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da in Controparte_1 via pregiudiziale, quest'ultima vi ha espressamente rinunciato all'udienza di prima comparizione, aderendo di fatto al foro adito dall'attore.
Quanto all'operato disconoscimento di conformità agli originali delle copie della documentazione contrattuale prodotta dalla banca, basti osservare come il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell'art. 215 c.p.c. comma 1, n. 2.
Ciò comporta che il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, poiché il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive;
Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità ritiene che il disconoscimento formale debba avvenire, pena l'inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr-Cassazione con sentenza 13 settembre 2021, n. 24634.)
Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'attrice risulta del tutto generico, non avendo ella evidenziato in modo chiaro ed univoco sia gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale, oltre a potersi ritenere implicitamente rinunciato per la finale adesione all'ipotesi B elaborata dal ctu (cfr. pag.7 rel ctu) della comparsa conclusionale,
3. Merito della lite.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale osserva e rileva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori,
Pagina 4 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, la S.C. ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. n. 9201/15) che, “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (Cass. 3374/07; Cass.
12963/05; Cass. 7282/97). Con la suddetta pronuncia la S.C. – nel riaffermare la bontà dell'insegnamento secondo il quale, “quando è la banca ad agire, “una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (Cass. 23974/10) – ha altresì ribadito che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12).
Mentre l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova degli addebiti e dei versamenti inclusi i pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e sostanzialmente grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme, in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista); l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo
Pagina 5 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ove rivesta la posizione di attrice sostanziale (v. supra), ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo negativo del rapporto a una certa data (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862/10, sez.
6-L ord.
16917/12) o in un'azione di ripetizione dell'indebito (che si risolve nella rideterminazione del saldo a una certa data di un rapporto, ove pure ancora in corso), a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente che attestano il pagamento di interessi ultra legali e spese varie. Risulta determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal TUB sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284
c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultra legali (in proposito cfr. ex multis Cass. sez. I civ. n. 9791/94) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.
Non assume invece rilievo -a parere di questo Tribunale- il principio generale di
“vicinanza dell'onere della prova” (pure invocato da parte della giurisprudenza) che è
“criterio empirico il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr. Cass. sez. L. n. 7830/18).
Osserva ancora il Tribunale che il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità sopra richiamati (e trascurando per ora la portata di precetti di settore sui quali ci si soffermerà successivamente), deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n.
8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
E' evidente dunque che l'addebito di interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà privo di causa e dunque indebiti saranno i relativi pagamenti di cui gli estratti conto danno prova.
****
Pagina 6 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Ciò debitamente premesso, la banca – che ne aveva l'onere in ragione dell'eccepita nullità del contratto di c/c per difetto di forma scritta (ex artt. 1418 e
1325 n. 4 cc) e della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei negozi bancari (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) - ha prodotto i documenti contrattuali di riferimento: - contratto del conto corrente ordinario n.
300289175 del 10/12/2003; aperura di credito del 03/10/2012; apertura di credito del 29/04/2014; - apertura di credito del conto anticipi n. 300030777 del
03/10/2012; apertura di credito del 03/12/2012; apertura di credito del
29/04/2014.
Dunque, al fine della ricostruzione della posizione dell'attore, il ctu ha rettamente utilizzato la documentazione in atti: 1) conto corrente ordinario n.
300289175, con movimenti per il periodo 01/10/2005-19/5/2015 (mancando i periodi dal 1/12/2005 al 31/12/2007 e dal 01/03/2015 al 30/04/2015); 2) conto anticipi n. 300030777, con movimenti per il periodo 23/11/2007 – 18/05/2015.
La mancanza della documentazione relativa agli estratti conti ed ai scalari non ha comunque impedito al ctu di procedere alla elaborazione, raccordando i saldi secondo le indicazioni fornite con il quesito (ord. del 01.04.2023).
Quanto l'applicazione di valute, tassi di interesse ultralegali, di commissioni e spese risultante dagli estratti conto prodotti, al pari della capitalizzazione trimestrale delle predette voci, il ctu – sulla scorta dei criteri di calcolo previsti nel quesito formulato con l'ordinanza del 01.04.2023- ha ricostruito il conto corrente ed il conto anticipi.
A tal proposito il ctu ha premesso “Sulla base dell'analisi documentale svolta posso evidenziare che la documentazione contrattuale relativa al contratto n.
300289175 risulta regolarmente agli atti e pertanto, sulla base delle indicazioni del quesito, non è necessario procedere alla rielaborazione al tasso legale. La documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto anticipi n. 300030777 è del
03/10/2012 e pertanto fino a tale ultima data non è presente alcun contratto”. Per questa ragione, ha ricostruito il conto dal 23/11/2007, data iniziale del primo estratto conto agli atti e fino al 3/10/2021, –applicando il solo interesse legale di periodo ex art. 1284 c.c.
Con riferimento alla pattuizione relativa alla periodicità trimestrale di addebito e accredito di interessi passivi e attivi l'ausiliario ha evidenziato che: “per il conto corrente ordinario n. 300289175, tale previsione è regolarmente riportata e pattuita nella citata documentazione contrattuale e pertanto non ho proceduto alla eliminazione del meccanismo di capitalizzazione fino al 31/12/2013. Ho quindi proceduto a eliminare la capitalizzazione per il periodo dal 1/1/2014 fino alla fine del
Pagina 7 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile rapporto (19/05/2015), in ossequio a quanto previsto dal punto 7 lettera A del quesito”.
Quanto al conto corrente ordinario, ha inoltre proceduto alla esclusione delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, ritenendo la stessa non pattuita in termini sufficientemente determinati “essendo riportata la generica indicazione di un tasso da applicare sul massimo saldo liquido debitore, senza indicazione di ulteriori elementi specifici quale, a titolo di esempio, la periodicità di rilevazione dello scoperto sul conto”.
Sempre con riferimento a tale commissione, non l'ha esclusa per il periodo successivo al termine previsto per l'adeguamento delle clausole di cui all'articolo 2 bis della L. 2/09 e al successivo art. 117 bis del T.U.B. avendo l'istituto di credito proceduto all'adeguamento al dettato normativo applicando concretamente la spesa per servizio affidamento in conto.
Inoltre dal quarto trimestre 2009 e fino al 3/10/2012 ha proceduto alla eliminazione anche della commissione disponibilità fondi, poi ripristinata solo da quando è presente il succitato documento che la descrive (cfr. pag. 11 rel ctu dep. il
03.01.2024).
Per le medesime ragioni, l'ausiliario ha proceduto alla eliminazione di tutte gli addebiti relativi a voci non indicate nei contratti e, per quelle contrattualmente previste ma applicate in misura superiore a quanto pattuito, ha ricondotto gli importi alla misura contrattualmente indicata, eliminando l'effetto della valuta diversa da quella pattuita.
Quanto alla contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari, il ctu ha pedissequamente verificato il superamento del tasso soglia in ossequio a quanto previsto dalla lettera B) del quesito e riportando i risultati ottenuti “ nella tabella A) per il conto corrente ordinario n. 300289175 alla colonna con etichetta TAEG. La tabella
B) riporta i risultati delle analisi per il conto anticipi n. 300030777”.
All'esito dell'analisi il ctu è arrivato alla seguente conclusione immune da censure “In nessuno dei trimestri analizzati sono stati individuati tassi superiori a quelli soglia. Per questa ragione non ho proceduto a rispondere a quanto indicato nelle lettere C) e D) del quesito”.
Ai fini del ricalcolo del saldo il ctu – nel rispetto dei criteri posti con il quesito – ha altresì tenuto in considerazione gli effetti dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta per paralizzare gli effetti della domanda di ripetizione formulata da parte attrice.
In proposito, va innanzitutto evidenziato che l'eccezione risulta tempestivamente sollevata in ragione della data di costituzione e validamente formulata nonostante la
Pagina 8 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile mancata specifica individuazione da parte della banca di singoli versamenti solutori (in ordine al contenuto dell'onere di allegazione della parte che eccepisca la prescrizione, cfr. ex multis cass. sez. VI civ. n. 1064/14, nonché nello specifico sez. 1^ civ. ord. n.
18144718).
Nel rinviare – con riferimento alle ragioni sottese all'individuazione del termine decennale e alle relative modalità di computo – alla sentenza n. 24418/10 delle
Sezioni Unite della S.C. e rilevato che nella specie il momento della messa in mora va individuato in quello della notifica dell'atto di citazione (26.11.2021), ritiene infatti il
Tribunale che la banca abbia tempestivamente e correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione, non potendo la stessa ritenersi genericamente formulata.
Orbene, ai fini di individuare le rimesse solutorie prescritte, sebbene nel quesito rivolto al ctu siano stati richiesti due conteggi alterativi, “sia sulla scorta delle risultanze degli estratti conto prodotti dalla sia dopo avere ricostruito l'estratto CP_2 conto alla luce dei criteri sopra indicati”, il Tribunale ritiene di aver riguardo al saldo rettificato, non condividendo gli orientamenti giurisprudenziali di segno opposto.
Invero, secondo l' orientamento ormai maggioritario, cui il Tribunale aderisce, il saldo di partenza deve essere individuato in quello indicato negli estratti conto, giacché
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” (cfr. Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del
16/03/2023; Cass. N. 9141 del 2020 e, più recentemente, Cass. sez. 1 - , Ordinanza
n. 9756 del 11/04/2024).
Alla luce dei principi fino ad ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario del Giudice sulla scorta dei quesiti ad essi conformi (v. seconda ipotesi di ricalcolo riportata nella tabella D della CTU).
****
Alla luce dei rilievi e delle considerazioni svolte, va condivisa l'ipotesi B di pag. 37 della relazione di consulenza depositata il 03.01.2024- unica percorribile in adesione all'indirizzo su indicato-, secondo cui:
- il saldo del rapporto di conto corrente n. 300289175, al netto del passaggio in sofferenza, alla data del 19.05.2015, risulta a credito del correntista per un importo pari ad € +275.529,04, a ed il saldo del conto anticipi n. 300030777, al netto del passaggio in
Pagina 9 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile sofferenza, alla data del 18.05.2015, risulta a debito del correntista per un ammontare pari a € -236.184,94 Euro.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”
(Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nei limiti appena tracciati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento negativo, con obbligo della banca di procedere alle conseguenziali annotazioni contabili.
Non va invece accolta la domanda di condanna alla restituzione delle somme asseritamente percepite in maniera indebita dall'istituto di credito, non essendovi prova dell'esborso della somma di denaro di cui si chiede la ripetizione.
4.Spese di lite.
Le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo avuto riguardo al dm 55/14 e successive modificazioni - seguono la soccombenza della convenuta.
Le spese per l'espletamento della c.t.u. contabile, liquidata con separato decreto, vanno posti a carico della banca convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta che il saldo del c/c ordinario nr. 300289175 alla data del 19.05.2015 risulta a credito del correntista per un importo pari ad € +275.529,04 a ed il saldo del conto anticipi n. 300030777 alla data del 18.05.2015, risulta a debito del correntista per un ammontare pari a € -236.184,94;
-rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice;
-condanna la parte convenuta, a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in
€. 5.562,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
-pone i costi della c.t.u. contabile, liquidata con separato decreto, a carico della parte convenuta
Così deciso in Termini Imerese il 16.09.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 10 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 11 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile