Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01287/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2017, proposto da
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, non costituita in giudizio;
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
per l'annullamento
del decreto n. 28 del 24 marzo 2017, comunicato in pari data, con il quale il Commissario dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la sospensione (già disposta per 40 giorni con Decreto n. 14 del 14 febbraio 2017) dell'efficacia del Decreto Commissariale n. 6 del 13/01/2017, di ottemperanza alla sentenza del TAR Lecce n. 1525/2014;
e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, con il quale la ricorrente ha impugnato il decreto n. 28/17, con il quale il Commissario dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la sospensione (già disposta per 40 giorni con Decreto n. 14 del 14 febbraio 2017) dell’efficacia del Decreto Commissariale n. 6 del 13/01/2017, di ottemperanza alla sentenza del TAR Lecce n. 1525/2014;
- vista la nota depositata in data 5.5.2022, con la quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuto che la natura del giudizio e le questioni esaminate giustifichino la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO