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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.706 dell'anno 2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 09 luglio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
), entrambi nella qualità di figli di nata il CodiceFiscale_2 Persona_1
10.06.1940 e deceduta il 12.09.2019, (cod. fisc.: Persona_2 C.F._3
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...]
figlio minore , quali figlio e nipote di Persona_3 Persona_1 [...]
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
), (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_5 Persona_3 CodiceFiscale_6
(cod. fisc.: ), Parte_4 CodiceFiscale_7 Persona_3
(cod. fisc.: ), questi ultimi tutti quali nipoti di , CodiceFiscale_8 Persona_1
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefania Cogliandro e
Gianfranco Giunta, giuste procure in atti, ed elettivamente domiciliati in Reggio
Calabria alla via Argine dx Annunziata n.13 presso lo studio del primo
-attori-
CONTRO
pagina 1 di 12 (oggi Controparte_2
“ ) (P.I. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio P.IVA_1
Calabria, alla via Provinciale n.24 , rappresentata e difesa, unitamente e Parte_5
disgiuntamente dagli avv.ti Anna Curatolo e Rocco Mollace, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Nicolò da Reggio n.11 presso lo studio del secondo.
-convenuta-
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro-tempore, con sede legale in Milano alla via A. Ponti n.8/10
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09 luglio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 04.03.2021 e Parte_1 Controparte_1
entrambi nella qualità di figli di , , in proprio e nella Persona_1 Persona_2
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
, quali figlio e nipote di;
,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
(1986),
[...] Persona_3 Parte_4 Persona_3
(1996), tutti quali nipoti di , nata il [...] e deceduta il 12.09.2019, Persona_1
convenivano in giudizio l' e la società di Controparte_2
assicurazione per sentirle condannare in solido, nella misura che sarebbe CP_4
stata accertata giudizialmente, al risarcimento dei danni non patrimoniali, sia iure pagina 2 di 12 hereditatis riportati alla che iure proprio subiti dai suddetti prossimi Per_1
congiunti, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera cittadina nelle cure prestate e negli esami e negli accertamenti effettuati sulla paziente loro congiunta in occasione del suo ricovero Persona_1
presso il Pronto Soccorso dell di Reggio Calabria il 16.08.2019 e del CP_3
successivo intervento chirurgico eseguito presso il reparto di Chirurgia Generale il
17.08.2019 a causa di un'occlusione intestinale.
A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso tutto l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano in dettaglio le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni della paziente poi deceduto;
assumevano di avere ritualmente espletato, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione, il cui esito era stato negativo.
Si costituiva l Controparte_2
(oggi “ ) Controparte_3
la quale deduceva l'infondatezza della pretesa attorea sulla scorta delle argomentazioni tecniche che sviluppava in maniera articolata, eccependo in particolare il difetto di un nesso di causalità tra le patologie accusate dalla ed il successivo decesso della Per_1
stessa e l'operato dei sanitari, che invece avevano agito con la dovuta diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici.
Benchè ritualmente citata, la società di assicurazioni imaneva contumace. CP_4
Con istanza depositata il 17.03.2021, gli attori rinunciavano all'azione nei confronti della società di assicurazioni.
Il processo veniva istruito con l'espletamento di una CTU medico-legale allo scopo di accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari e le patologie lamentate e riscontrate nella persona di , nonché per verificare Persona_1
se le operazioni relative all'intervento chirurgico cui la stessa era stata sottoposta fossero state compiute con la dovuta diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici vigenti;
pagina 3 di 12 veniva, quindi formulata alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dagli attori ma rifiutata dall'azienda ospedaliera;
infine, all'udienza del 09.07.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.
La domanda è fondata e può pertanto trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni qui appresso enunciati.
Deve innanzitutto procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta dagli odierni attori, in proprio e quali eredi della defunta . Persona_1
Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art.1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale
(tra le tante, da ultimo Cass. n.21404/2021; Cass. n.14258/2020).
In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a pagina 4 di 12 fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt.2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale.
Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'azienda ospedaliera , va detto che occorre stabilire quindi se il decesso della CP_5 Per_1
possa essere ricondotto causalmente alle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate, negli esami, negli accertamenti e nell'intervento chirurgico effettuati sul paziente sin dal suo ricovero presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria il 16.08.2019.
Ebbene, i due ctu nominati, dott.se e sulla base della documentazione Per_4 Per_5
versata in atti e degli accertamenti svolti, hanno rilevato innanzitutto che la al Per_1
momento del ricovero presso l'Ospedale cittadino presentava un quadro di subocclusione intestinale denotato da alvo chiuso a feci e gas da tre giorni e da un quadro ecografico di livelli idroaerei ai quadranti superiori dell'addome ed al mesogastri; è stato accertato che la paziente era stata subito sottoposta ad esami strumentali (TAC addome completo e TAC pelvi) e a consulenza di chirurgia generale le cui risultanze confermavano l'orientamento diagnostico di occlusione intestinale, per cui veniva disposto il ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale;
presso tale
U.O.C. la paziente veniva sottoposta in data 17.8.2019 ad intervento chirurgico urgente
pagina 5 di 12 di trasversostomia su bacchetta e colostomia temporanea per neoplasia del colon trasverso.
In data 01.09.2019 si evidenziava un'infezione del sito chirurgico da Escherichia Coli, con secrezione di pus, documentata anche da una TAC eseguita precedentemente, in data 30.08.2019. Il 4.9.2019, pertanto, veniva nuovamente disposto il trasferimento in ambulanza della paziente presso il reparto di Chirurgia Generale, dove il soggetto restava degente fino alle ore 21 del 05.09.2019 allorchè per l'aggravarsi delle condizioni cliniche veniva trasferita presso il reparto di terapia intensiva perché fossero stabilizzate le sue condizioni cliniche in previsione di un nuovo intervento chirurgico.
Tale intervento, consistente in: “resezione del colon trasverso, drenaggio ascessi multipli sottocutanei, debridment di tessuti necrotici”, veniva effettuato in data
06.09.2019, ma a causa della preesistente infezione del sito chirurgico non era possibile suturare in maniera efficace la parete addominale per la presenza di abbondante necrosi tessutale, con ascessi e necrosi cutanea. La paziente, pertanto, dopo l'intervento veniva ricondotta in terapia intensiva dove tuttavia andava incontro ad una progressiva insufficienza multiorgano come complicanza dello stato settico, con stato di coma, intubazione e ventilazione meccanica, emodinamica sostenuta farmacologicamente, oligoanuria, coagulopatia da consumo;
insufficienza che in data 12.09.2019 alle ore
9,10 la portava a morte per arresto cardio-circolatorio.
I due professionisti incaricati, dopo aver ripercorso nei suoi diversi passaggi anche temporali l'evolversi della situazione clinica della paziente, hanno concluso affermando che sebbene nessuna responsabilità e/o censura possono essere mosse nei confronti dei sanitari della struttura ospedaliera né sotto il profilo della tempistica di esecuzione del primo intervento chirurgico né sulla scelta della tipologia o sull'esattezza di esecuzione dello stesso;
tuttavia, pur dando rilievo concausale alle preesistenti condizioni patologiche di cui la stessa risultava portatrice, hanno ritenuto che l'incidenza della infezione correlata all'assistenza possa essere intesa come concausa sopravvenuta di tipo pagina 6 di 12 solo marginale, dovendosi attribuire ad essa un peso pari ad almeno il 60% nel determinismo del decesso della paziente.
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Ed invero, deve osservarsi che i consulenti, pur riconoscendo la correttezza dell'operato dei sanitari, dell'esecuzione dell'intervento e delle successive terapie somministrate, hanno tuttavia evidenziato che la critica da muovere alla struttura sanitaria è ovviamente relativa alle infezioni da germi nosocomiali che una scrupolosa e corretta azione di profilassi e prevenzione dovrebbero quanto meno ridurre se non eliminare.
Orbene, la produzione di protocolli aziendali di disinfezione e sanificazione e di linee guida relative all'igiene ambientale, ovviamente senza il riscontro e documentazione della effettiva scrupolosa e costante applicazione, non permette di manlevare la struttura ospedaliera dalla responsabilità relativa al contagio della paziente ricoverato da parte di questi germi che, data la loro resistenza agli antibiotici, sono appunto catalogati come nosocomiali.
D'altra parte, non potrebbe essere invocata come scusante la farmacoresistenza di questi germi che sovrainfettano in ambiente ospedaliero il paziente, poiché l'azione virtuosa dovrebbe essere quella di applicare tutte le possibili armi per ridurre/eliminare questi germi mediante una realmente incisiva azione preventiva e profilattica.
Il paziente si ricovera in ospedale per essere curato e l'aspettativa non può essere che quella di essere inserito in un ambiente idoneo e non di dover temere infezioni e sovrainfezioni che possano compromettere ulteriormente il suo stato di salute.
pagina 7 di 12 Proprio di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di infezioni nosocomiali, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
In particolare, a fronte della dimostrazione, resa in via presuntiva da parte del danneggiato, di aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, gli oneri probatori gravanti sull'ente ospedaliero riguardano: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
e) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h)
l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. n.6386/2023; Cass.
n.5808/2023).
pagina 8 di 12 Dunque, non avendo fornito in alcun modo l'azienda ospedaliera la prova liberatoria positiva nei termini appena chiariti, ed escluso che l'infezione sia stata contratta al domicilio, è stata accertata la sussistenza di un nesso eziologico tra il decesso della paziente e l'infezione insorta in ambito nosocomiale, dovendosi attribuire ad essa un peso pari ad almeno il 60% nel determinismo del decesso della . Per_1
Passando ad esaminare i profili attinenti al quantum debeatur, gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, danno che
“va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema 6 di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così Cass. 9 maggio
2011, n.10107; nello stesso senso, Cass. n.9196/2018), identificandosi perciò in uno stravolgimento che il soggetto danneggiato subisce a causa dello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità del rapporto con la persona deceduta.
Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà dunque luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Ca. n.4253/2012).
Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale danno non patrimoniale, occorre apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di pagina 9 di 12 una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. n.28989/2019).
Tanto premesso, preme osservare, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale, che
“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n.10579/2021).
Preso atto di tale orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha recentemente promulgato i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale”.
Ed allora, sulla scorta dei suesposti criteri, si ritiene equo condannare l'azienda ospedaliera al pagamento della complessiva somma di € 554.000,00 all'attualità, per tutti danni risentiti da ciascun attore, nei termini appresso specificati: a) per ciascun figlio della vittima (di anni 79 alla data dell'evento) € 115.000,00; b) per il nipote
€ 38.000,00; c) per i nipoti tra i 20 e i 30 anni ( e Per_3 Pt_3 Parte_4
) € 35.000,00 per ciascuno;
d) per i nipoti tra i 30 e i 40 anni e Per_3 Parte_2
) € 33.000,00 per ciascuno. Per_3
Deve aggiungersi che ciascun superiore importo va considerato all'attualità, e va maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda: i singoli crediti innanzi determinati devono essere devalutati all'epoca della causazione del danno -12.09.2019-
pagina 10 di 12 e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, va detto che l'azienda convenuta, in applicazione del disposto di cui all'art.91 comma 1 c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo in una misura tuttavia inevitabilmente maggiorata rispetto all'epoca della formulazione della proposta conciliativa risalente al gennaio
2024, atteso il rifiuto senza giustificato motivo delle predetta soluzione, sebbene fossero noti i consolidati principi giurisprudenziali nonché l'orientamento costante seguito da questo Ufficio sulle tematiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e entrambi nella qualità di Parte_1 Controparte_1
figli di (nata il [...] e deceduta il 12.09.2019), , in Persona_1 Persona_2
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, quali figlio e nipote di , Persona_3 Persona_1 Parte_2
, (1986), Parte_3 Persona_3 Per_3 Parte_4 Persona_3
(1996), tutti quali nipoti di nei confronti dell
[...] Persona_1 [...]
(oggi Controparte_2 [...]
, e dell Controparte_3 Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con atto Controparte_4
di citazione notificato il 04.03.2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l (oggi Controparte_2
Co
“ Reggio Calabria) al Controparte_3
pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di € 554.000,00 all'attualità, oltre interessi, per come meglio specificato in parte motiva;
pagina 11 di 12 -condanna l (oggi Controparte_2
Co
“ Reggio Calabria) al Controparte_3
pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi
€ 29.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Stefania Cogliandro e Gianfranco Giunta, oltre delle spese della CTU già liquidata;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.03.2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giuseppe Campagna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.706 dell'anno 2021 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 09 luglio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
), entrambi nella qualità di figli di nata il CodiceFiscale_2 Persona_1
10.06.1940 e deceduta il 12.09.2019, (cod. fisc.: Persona_2 C.F._3
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...]
figlio minore , quali figlio e nipote di Persona_3 Persona_1 [...]
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: Parte_2 CodiceFiscale_4 Parte_3
), (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_5 Persona_3 CodiceFiscale_6
(cod. fisc.: ), Parte_4 CodiceFiscale_7 Persona_3
(cod. fisc.: ), questi ultimi tutti quali nipoti di , CodiceFiscale_8 Persona_1
rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Stefania Cogliandro e
Gianfranco Giunta, giuste procure in atti, ed elettivamente domiciliati in Reggio
Calabria alla via Argine dx Annunziata n.13 presso lo studio del primo
-attori-
CONTRO
pagina 1 di 12 (oggi Controparte_2
“ ) (P.I. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio P.IVA_1
Calabria, alla via Provinciale n.24 , rappresentata e difesa, unitamente e Parte_5
disgiuntamente dagli avv.ti Anna Curatolo e Rocco Mollace, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Nicolò da Reggio n.11 presso lo studio del secondo.
-convenuta-
NONCHE'
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro-tempore, con sede legale in Milano alla via A. Ponti n.8/10
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09 luglio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 04.03.2021 e Parte_1 Controparte_1
entrambi nella qualità di figli di , , in proprio e nella Persona_1 Persona_2
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
, quali figlio e nipote di;
,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
(1986),
[...] Persona_3 Parte_4 Persona_3
(1996), tutti quali nipoti di , nata il [...] e deceduta il 12.09.2019, Persona_1
convenivano in giudizio l' e la società di Controparte_2
assicurazione per sentirle condannare in solido, nella misura che sarebbe CP_4
stata accertata giudizialmente, al risarcimento dei danni non patrimoniali, sia iure pagina 2 di 12 hereditatis riportati alla che iure proprio subiti dai suddetti prossimi Per_1
congiunti, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera cittadina nelle cure prestate e negli esami e negli accertamenti effettuati sulla paziente loro congiunta in occasione del suo ricovero Persona_1
presso il Pronto Soccorso dell di Reggio Calabria il 16.08.2019 e del CP_3
successivo intervento chirurgico eseguito presso il reparto di Chirurgia Generale il
17.08.2019 a causa di un'occlusione intestinale.
A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso tutto l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano in dettaglio le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni della paziente poi deceduto;
assumevano di avere ritualmente espletato, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione, il cui esito era stato negativo.
Si costituiva l Controparte_2
(oggi “ ) Controparte_3
la quale deduceva l'infondatezza della pretesa attorea sulla scorta delle argomentazioni tecniche che sviluppava in maniera articolata, eccependo in particolare il difetto di un nesso di causalità tra le patologie accusate dalla ed il successivo decesso della Per_1
stessa e l'operato dei sanitari, che invece avevano agito con la dovuta diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici.
Benchè ritualmente citata, la società di assicurazioni imaneva contumace. CP_4
Con istanza depositata il 17.03.2021, gli attori rinunciavano all'azione nei confronti della società di assicurazioni.
Il processo veniva istruito con l'espletamento di una CTU medico-legale allo scopo di accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari e le patologie lamentate e riscontrate nella persona di , nonché per verificare Persona_1
se le operazioni relative all'intervento chirurgico cui la stessa era stata sottoposta fossero state compiute con la dovuta diligenza e nel rispetto dei protocolli scientifici vigenti;
pagina 3 di 12 veniva, quindi formulata alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dagli attori ma rifiutata dall'azienda ospedaliera;
infine, all'udienza del 09.07.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.
La domanda è fondata e può pertanto trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni qui appresso enunciati.
Deve innanzitutto procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta dagli odierni attori, in proprio e quali eredi della defunta . Persona_1
Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art.1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale
(tra le tante, da ultimo Cass. n.21404/2021; Cass. n.14258/2020).
In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a pagina 4 di 12 fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt.2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale.
Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'azienda ospedaliera , va detto che occorre stabilire quindi se il decesso della CP_5 Per_1
possa essere ricondotto causalmente alle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate, negli esami, negli accertamenti e nell'intervento chirurgico effettuati sul paziente sin dal suo ricovero presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria il 16.08.2019.
Ebbene, i due ctu nominati, dott.se e sulla base della documentazione Per_4 Per_5
versata in atti e degli accertamenti svolti, hanno rilevato innanzitutto che la al Per_1
momento del ricovero presso l'Ospedale cittadino presentava un quadro di subocclusione intestinale denotato da alvo chiuso a feci e gas da tre giorni e da un quadro ecografico di livelli idroaerei ai quadranti superiori dell'addome ed al mesogastri; è stato accertato che la paziente era stata subito sottoposta ad esami strumentali (TAC addome completo e TAC pelvi) e a consulenza di chirurgia generale le cui risultanze confermavano l'orientamento diagnostico di occlusione intestinale, per cui veniva disposto il ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale;
presso tale
U.O.C. la paziente veniva sottoposta in data 17.8.2019 ad intervento chirurgico urgente
pagina 5 di 12 di trasversostomia su bacchetta e colostomia temporanea per neoplasia del colon trasverso.
In data 01.09.2019 si evidenziava un'infezione del sito chirurgico da Escherichia Coli, con secrezione di pus, documentata anche da una TAC eseguita precedentemente, in data 30.08.2019. Il 4.9.2019, pertanto, veniva nuovamente disposto il trasferimento in ambulanza della paziente presso il reparto di Chirurgia Generale, dove il soggetto restava degente fino alle ore 21 del 05.09.2019 allorchè per l'aggravarsi delle condizioni cliniche veniva trasferita presso il reparto di terapia intensiva perché fossero stabilizzate le sue condizioni cliniche in previsione di un nuovo intervento chirurgico.
Tale intervento, consistente in: “resezione del colon trasverso, drenaggio ascessi multipli sottocutanei, debridment di tessuti necrotici”, veniva effettuato in data
06.09.2019, ma a causa della preesistente infezione del sito chirurgico non era possibile suturare in maniera efficace la parete addominale per la presenza di abbondante necrosi tessutale, con ascessi e necrosi cutanea. La paziente, pertanto, dopo l'intervento veniva ricondotta in terapia intensiva dove tuttavia andava incontro ad una progressiva insufficienza multiorgano come complicanza dello stato settico, con stato di coma, intubazione e ventilazione meccanica, emodinamica sostenuta farmacologicamente, oligoanuria, coagulopatia da consumo;
insufficienza che in data 12.09.2019 alle ore
9,10 la portava a morte per arresto cardio-circolatorio.
I due professionisti incaricati, dopo aver ripercorso nei suoi diversi passaggi anche temporali l'evolversi della situazione clinica della paziente, hanno concluso affermando che sebbene nessuna responsabilità e/o censura possono essere mosse nei confronti dei sanitari della struttura ospedaliera né sotto il profilo della tempistica di esecuzione del primo intervento chirurgico né sulla scelta della tipologia o sull'esattezza di esecuzione dello stesso;
tuttavia, pur dando rilievo concausale alle preesistenti condizioni patologiche di cui la stessa risultava portatrice, hanno ritenuto che l'incidenza della infezione correlata all'assistenza possa essere intesa come concausa sopravvenuta di tipo pagina 6 di 12 solo marginale, dovendosi attribuire ad essa un peso pari ad almeno il 60% nel determinismo del decesso della paziente.
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Ed invero, deve osservarsi che i consulenti, pur riconoscendo la correttezza dell'operato dei sanitari, dell'esecuzione dell'intervento e delle successive terapie somministrate, hanno tuttavia evidenziato che la critica da muovere alla struttura sanitaria è ovviamente relativa alle infezioni da germi nosocomiali che una scrupolosa e corretta azione di profilassi e prevenzione dovrebbero quanto meno ridurre se non eliminare.
Orbene, la produzione di protocolli aziendali di disinfezione e sanificazione e di linee guida relative all'igiene ambientale, ovviamente senza il riscontro e documentazione della effettiva scrupolosa e costante applicazione, non permette di manlevare la struttura ospedaliera dalla responsabilità relativa al contagio della paziente ricoverato da parte di questi germi che, data la loro resistenza agli antibiotici, sono appunto catalogati come nosocomiali.
D'altra parte, non potrebbe essere invocata come scusante la farmacoresistenza di questi germi che sovrainfettano in ambiente ospedaliero il paziente, poiché l'azione virtuosa dovrebbe essere quella di applicare tutte le possibili armi per ridurre/eliminare questi germi mediante una realmente incisiva azione preventiva e profilattica.
Il paziente si ricovera in ospedale per essere curato e l'aspettativa non può essere che quella di essere inserito in un ambiente idoneo e non di dover temere infezioni e sovrainfezioni che possano compromettere ulteriormente il suo stato di salute.
pagina 7 di 12 Proprio di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di infezioni nosocomiali, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
In particolare, a fronte della dimostrazione, resa in via presuntiva da parte del danneggiato, di aver contratto l'infezione in ambito ospedaliero, gli oneri probatori gravanti sull'ente ospedaliero riguardano: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
e) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h)
l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio (Cass. n.6386/2023; Cass.
n.5808/2023).
pagina 8 di 12 Dunque, non avendo fornito in alcun modo l'azienda ospedaliera la prova liberatoria positiva nei termini appena chiariti, ed escluso che l'infezione sia stata contratta al domicilio, è stata accertata la sussistenza di un nesso eziologico tra il decesso della paziente e l'infezione insorta in ambito nosocomiale, dovendosi attribuire ad essa un peso pari ad almeno il 60% nel determinismo del decesso della . Per_1
Passando ad esaminare i profili attinenti al quantum debeatur, gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, danno che
“va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema 6 di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così Cass. 9 maggio
2011, n.10107; nello stesso senso, Cass. n.9196/2018), identificandosi perciò in uno stravolgimento che il soggetto danneggiato subisce a causa dello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità del rapporto con la persona deceduta.
Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà dunque luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Ca. n.4253/2012).
Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale danno non patrimoniale, occorre apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di pagina 9 di 12 una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. n.28989/2019).
Tanto premesso, preme osservare, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale, che
“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n.10579/2021).
Preso atto di tale orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha recentemente promulgato i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale”.
Ed allora, sulla scorta dei suesposti criteri, si ritiene equo condannare l'azienda ospedaliera al pagamento della complessiva somma di € 554.000,00 all'attualità, per tutti danni risentiti da ciascun attore, nei termini appresso specificati: a) per ciascun figlio della vittima (di anni 79 alla data dell'evento) € 115.000,00; b) per il nipote
€ 38.000,00; c) per i nipoti tra i 20 e i 30 anni ( e Per_3 Pt_3 Parte_4
) € 35.000,00 per ciascuno;
d) per i nipoti tra i 30 e i 40 anni e Per_3 Parte_2
) € 33.000,00 per ciascuno. Per_3
Deve aggiungersi che ciascun superiore importo va considerato all'attualità, e va maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda: i singoli crediti innanzi determinati devono essere devalutati all'epoca della causazione del danno -12.09.2019-
pagina 10 di 12 e rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, va detto che l'azienda convenuta, in applicazione del disposto di cui all'art.91 comma 1 c.p.c., va condannata alla refusione delle spese del processo in una misura tuttavia inevitabilmente maggiorata rispetto all'epoca della formulazione della proposta conciliativa risalente al gennaio
2024, atteso il rifiuto senza giustificato motivo delle predetta soluzione, sebbene fossero noti i consolidati principi giurisprudenziali nonché l'orientamento costante seguito da questo Ufficio sulle tematiche oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e entrambi nella qualità di Parte_1 Controparte_1
figli di (nata il [...] e deceduta il 12.09.2019), , in Persona_1 Persona_2
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, quali figlio e nipote di , Persona_3 Persona_1 Parte_2
, (1986), Parte_3 Persona_3 Per_3 Parte_4 Persona_3
(1996), tutti quali nipoti di nei confronti dell
[...] Persona_1 [...]
(oggi Controparte_2 [...]
, e dell Controparte_3 Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, con atto Controparte_4
di citazione notificato il 04.03.2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l (oggi Controparte_2
Co
“ Reggio Calabria) al Controparte_3
pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di € 554.000,00 all'attualità, oltre interessi, per come meglio specificato in parte motiva;
pagina 11 di 12 -condanna l (oggi Controparte_2
Co
“ Reggio Calabria) al Controparte_3
pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi
€ 29.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Stefania Cogliandro e Gianfranco Giunta, oltre delle spese della CTU già liquidata;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 20.03.2025
Il Giudice Istruttore
dott. Giuseppe Campagna
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