Sentenza breve 19 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 19/09/2022, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 00301/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Prefettura di Campobasso, in persona del Prefetto pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Prefetto di Campobasso assunto al prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi ed esplosivi in precedenza irrogato al ricorrente, nel 2018, ex art. 39 del T.U.L.P.S. .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. -OMISSIS-il Prefetto di Campobasso ha vietato all’odierno ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Il successivo decreto ministeriale n. -OMISSIS-ha poi respinto il ricorso gerarchico intentato dall’odierno ricorrente avverso il cennato provvedimento inibitorio, e ciò sulla motivazione della “ mancanza di affidabilità all’uso delle armi in capo al ricorrente”.
3. Indi con provvedimenti n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS-la Prefettura di Campobasso ha respinto due richieste di revoca del medesimo divieto di detenzione di armi avanzate dal sig. -OMISSIS-(rispettivamente) in data -OMISSIS- e -OMISSIS-.
4. Di lì a poco, con istanza del -OMISSIS-l’interessato è tornato per la terza volta a richiedere la revoca del divieto che lo ha colpito.
La Prefettura di Campobasso, nel riscontrare tale ulteriore domanda, ha adottato il decreto in epigrafe, con il quale l’istanza del privato è stata rigettata “ atteso il breve lasso di tempo trascorso dalle vicende in cui il richiedente è stato coinvolto (2018) e il parere, contrario alla revoca del provvedimento di divieto, espresso dall’organo di polizia referente il -OMISSIS-…”. A detta dell’Amministrazione, difatti, “ non sono emerse nuove circostanze favorevoli al richiedente che possano, in maniera inconfutabile, escludere, nell’attualità, il rischio dell’abuso delle armi alla cui detenzione, a seguito della revoca del provvedimento di divieto emesso il -OMISSIS-, l’istanza potrebbe essere nuovamente legittimato”.
5. Con il presente ricorso, nel gravare il provvedimento di diniego da ultimo emesso il sig. -OMISSIS-ha dedotto un’unica (articolata) censura, così rubricata: “ Eccesso di potere: violazione e falsa applicazione art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 39 T.U.L.P.S.”.
6. La Prefettura di Campobasso si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
7. Alla camera di consiglio del 13 settembre 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai difensori presenti ex art. 60 del cod.proc.amm..
8. Il ricorso è infondato, e in questi termini il giudizio può essere immediatamente definito nel merito con decisione in forma semplificata.
9. La Prefettura ha respinto, con l’atto impugnato, l’ultima istanza di revoca del divieto di detenzione di armi che aveva colpito il ricorrente nel 2018 ritenendo di non poter escludere, nell’attualità, il rischio di abuso delle armi, alla luce di due concomitanti elementi:
a) la brevità del lasso di tempo trascorso dalle vicende in cui il richiedente era stato coinvolto (2018), che avevano indotto all’adozione del divieto di cui si tratta;
b) il parere contrario alla revoca del divieto espresso dall’organo di polizia referente il -OMISSIS-.
10. Tale motivazione resiste alle censure del ricorrente.
11. Questi, con un unico e articolato motivo, ha censurato il provvedimento in epigrafe ritenendolo illegittimo per la ricorrenza del vizio di eccesso di potere, da cogliersi, a suo avviso, sia sotto il profilo della carenza di istruttoria, non avendo l’Amministrazione considerato che il ricorrente era stato sottoufficiale della Guardia di Finanza, e pure tiratore agonista in seno alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), e sia perché sarebbe illogico ritenere che egli abbia potuto perdere a causa di un solo episodio i requisiti di affidabilità nel sicuro maneggio delle armi da fuoco.
12. Entrambi i profili così dedotti non valgono però a scalfire la correttezza del giudizio prognostico formulato dall’Amministrazione.
12.1. Occorre subito ricordare che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, irrogato a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e del quale non si discute direttamente in questa sede, è stato motivato in ragione della negligenza e imprudenza commessa dallo stesso sig. -OMISSIS-nell’atto di maneggiare un’arma da fuoco regolarmente detenuta, allorquando egli si accingeva alla ordinaria manutenzione di una pistola dalla quale, tuttavia, fuoriusciva un proiettile che lo attingeva alla spalla.
12.2. Ora, a mente dell’art. 11 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia “ devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione ”.
Il successivo art. 43, comma 2°, sancisce, inoltre, che “ la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
L’art. 39 del T.U.L.P.S. contiene, infine, una sorta di previsione di chiusura, alla luce della quale “ il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
12.3. Dal quadro normativo della materia emerge, quindi, che l’ordinamento giuridico vigente è caratterizzato da un sistema rigoroso di controlli volti a ridurre al minimo i rischi connessi al possesso e alla circolazione delle armi.
12.4. E tale coerente quadro non può non valere anche a orientare l’azione dell’Amministrazione, allorché la stessa venga chiamata a valutare l’eventuale sussistenza di condizioni tali, in tesi, da giustificare la privazione di efficacia di un precedente provvedimento di divieto di detenzione delle armi, facendo sì che il richiedente possa conseguire nuovamente l’idoneità tecnica all’uso delle armi da fuoco.
12.5. In proposito la giurisprudenza amministrativa ha più volte messo in evidenza che “ nel rispetto del dettato normativo della disposizione, configurante una misura preventiva sine die, può riconoscersi al destinatario l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione, quando sia rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dallo stesso ” (cfr. TAR Campania, n. 2210 del 2020; T.A.R. SE n. 298/2021).
Il provvedimento contestato attesta, però, che nessuno dei presupposti testé indicati risulta riscontrabile nel caso di specie, al tempo della nuova istanza di revoca essendo trascorsi solo tre anni dal provvedimento oggetto di richiesta di riesame (e dai fatti del 2018 sui quali lo stesso poggia), e non avendo il ricorrente potuto allegare alcuna sopravvenienza rilevante.
12.6a. Quanto al primo aspetto, questo Tribunale non ravvisa elementi per discostarsi dall’orientamento già in precedenza assunto in casi analoghi, ove si è rilevato che “ in linea generale … appare congruo e ragionevole il termine quinquennale individuato dall’Amministrazione dell’Interno quale periodo di tempo significativo minimo idoneo a rendere doveroso il riesame, da parte della Prefettura, di un proprio pregresso provvedimento di divieto di detenzione di armi (cfr. Circolare n. n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020), non potendosi riconoscere a un periodo temporale ben più limitato (nel caso di specie, meno di tre anni) immediati effetti di affievolimento delle esigenze di tutela della collettività alle quali il divieto in parola è preordinato” (cit. T.A.R. SE, n. 298/2021).
Di tal che appare del tutto ragionevole che la pur rinnovata istruttoria abbia condotto l’Amministrazione ad esiti pienamente confermativi delle conclusioni da essa poco prima già raggiunte -il rigetto di analoga precedente istanza di revoca è stato deciso appena il 19.06.2020, ossia solo un anno prima dell’adozione del provvedimento contestato in giudizio-, sempre sul rilievo per cui non risultava venuto meno il rischio dell’abuso delle armi.
12.6b. Quanto al secondo aspetto, quello relativo alla mancata allegazione di elementi sopravvenuti, l’Amministrazione ha fondato il proprio giudizio di mancanza di affidabilità nell’uso delle armi sul suo apprezzamento, ampiamente discrezionale, dei fatti di causa, apprezzamento che deve ritenersi insindacabile in questa sede di giudizio, per il suo essere immune da profili di manifesta illogicità e/o contraddittorietà (cfr. in proposito T.A.R. SE n. 106/2021).
All’uopo la Prefettura ha infatti ritenuto che l’istruttoria esperita non abbia fatto emergere nuove circostanze favorevoli al richiedente “ che possano, in maniera inconfutabile, escludere, nell’attualità, il rischio dell’abuso delle armi alla cui detenzione, a seguito della revoca del provvedimento di divieto emesso il -OMISSIS-, l’istante potrebbe essere nuovamente legittimato”.
E ciò atteso che le ragioni che il sig. -OMISSIS-ha rappresentato all’Amministrazione “ non differiscono dalle motivazione per le quali il sig. -OMISSIS- ha chiesto più volte, nel tempo, la revoca del provvedimento inibitorio in parola, esse limitandosi al richiamo alla natura accidentale di quanto occorsogli e alla sua accertata abilità tecnica all’utilizzo delle armi da fuoco…non sono emerse nuove circostanze, favorevoli, al richiedente, che possano, in maniera inconfutabile, escludere, nell’attualità, il rischio dell’abuso delle armi…”.
Non guasta infatti evidenziare, a tal proposito, che il curriculum del ricorrente (ossia, il suo grado di sottoufficiale della Guardia di Finanza e la qualifica di tiratore agonista in seno alla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo - FITDS) era noto già al tempo dell’adozione del decreto di divieto di detenzione delle armi, mentre l’idoneità al maneggio delle armi da lui (ri)conseguita con diploma dell’Unione Italiana Tiro a Segno in data -OMISSIS-era stata già debitamente rappresentata a corredo della seconda istanza di revoca inoltrata dall’interessato il -OMISSIS-, istanza nondimeno rigettata con provvedimento della Prefettura di Campobasso prot. n.-OMISSIS-(nemmeno contestato in giudizio).
13. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dunque essere respinto.
14. Le spese di lite possono tuttavia essere eccezionalmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.