CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 656 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Angelucci appellante contro
(c.f. e p. Iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Wiliam Argenti appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 788-2024, pubblicata in data 6 giugno 2024.
L'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile de L'Aquila, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata p er i
motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della Sentenza n. 788/2024 pubbl. il 06/06/2024 RG n. 2704/2022, Repert.
n. 1225/2024 del 06/06/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, in p ersona del
Giudice dott.ssa Patrizia Medica, notificata in data 06/06/2024 , e, per l'effetto, accogliere
tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda proposta dall'attore, siccome
infondata in fatto ed in diritto;
in conseguenza disattendere integralmente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria, in ogni caso, di spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario avendo anticipato le prime e non ancora riscosso i seco ndi”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, previe le occorrende statuizioni e declaratorie, per i motivi tutti esposti in narrativa, nel merito: rigettare integralmente l'appello interposto dal Sig. , e, per Parte_1
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 788/2024 pronunciata all'esito della causa R.G. n. 2704/2022 dal Giudice del Tribunale di Pescara il 6.6.2024, pubblicata e notificata in pari data, oggetto della presente impugnazione rigettando in ogni caso tutte, nessuna esclusa, le domande formulate dall'odierno appellante, anche
pag. 2/12 quelle istruttorie, con ogni pronuncia consequenziale, fissando, in principalità, in applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., ritenuta la manifesta infondatezza della proposta impugnazione, la discussione orale della causa ex art 350 bis c.p.c., con ogni pronuncia consequenziale e, in via subordinata, fissando l'udienza prevista dall'art. 352 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
1) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 788-2024, pubblicata il 6 giugno 2024, così decideva: “accertata la fondatezza della domanda formulata ex art. 2901 cc, dichiara inefficace nei confronti di , ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 CP_1
c.c., l'atto di stipulato dal Sig. in data 13.3.2019, Rep. n. 8047, Parte_1
Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pescara - Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data 18.3.2019 al n. 3916 di Registro generale ed al n. 2757 di Registro
Particolare, con il quale è stato incrementato il fondo già preesistente, costituito in favore dei figli del disponente, e con CP_2 CP_3 Controparte_4
riferimento ai seguenti beni immobili di proprietà del sig. siti a Parte_1
Pescara, Via Falcone e Borsellino: unità immobiliare ad uso civile abitazione riportata al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara in Via Falcone e Borsellino s.n.c. con i seguenti dati catastali: Foglio di mappa 28, Particella 2853 sub. 59 piano 7-8 Z.c. 2 Cat. A2 R.C. Euro 852,15, con garage pertinenziale ubicato al piano seminterrato identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio di mappa 28, Particella 2853 sub. 106 piano S1 Z.c. 2
Cat. C6 R.C. Euro 49,58, pervenuti in forza di atto di compravendita a rogito del
OT di Pescara in data 21 dicembre 2009 Repertorio Persona_1
n. 167785/40575 registrato a Pescara nei termini e trascritto a Pescara il 22 dicembre
2009 al n. 12319 R.P. (cfr. doc. 10 e 11).
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
Condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite ..”.
pag. 3/12 1.2) Il procedimento traeva origine dall'azione esercitata da
[...]
nei confronti di al fine di conseguire la Controparte_1 Parte_1
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato in data 13.3.2019, Rep. n.
8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pescara - Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, in data 18.3.2019 al n. 3916 di Registro generale ed al n. 2757 di Registro
Particolare, con il quale il convenuto aveva costituito in favore dei figli , CP_2 CP_3
[...
e un vincolo di destinazione sui seguenti immobili di sua proprietà Controparte_4 siti a Pescara, Via Falcone e Borsellino, all'interno del complesso edilizio denominato
“Agorà”: unità immobiliare destinata ad abitazione, riportata al Catasto Fabbricati del
Comune di Pescara in Via Falcone e Borsellino s.n.c. con i seguenti dati catastali: Foglio di mappa 28, Particella 2853 sub. 59 piano 7 -8 Z.c. 2 Cat. A2 R.C. Euro 852,15, con pertinente locale garage, ubicato al piano seminterrato in catasto al foglio di mappa 28,
Particella 2853 sub. 106 piano S1 Z.c. 2 Cat. C6 R.C. Euro 49,58 (cfr. doc. 10 e 11).
1.3) Il giudice di primo grado accoglieva l'azione revocatoria ritenendo sussistere gli elementi ex art. 2901 c.c., quali il diritto di credito e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo, l'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1) c.c. in capo al debitore (scientia damni), non essendo invece richiesto, in presenza di atto a titolo gratuito, l'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901, co. 1, n. 2) c.c. in capo al terzo.
2. L'appello principale. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Pt_1
sulla base dei seguenti motivi.
[...]
“1) Ingiusto accoglimento della domanda di azione revocatoria e conseguente erronea dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione”.
Con tale motivo censura l'appellante l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, sebbene difettasse in primo luogo un credito certo in capo all'attore, erroneamente individuato dal primo giudice nel diritto di credito nei confronti di , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
per un importo di € 33.725,25 oltre interessi, spese ed accessori del Parte_2
Contr credito, credito sorto in forza di contratto di leasing, nell'ambito del quale aveva concesso in locazione finanziaria all'impresa individuale di Parte_2 Parte_1
pag. 4/12 la vettura Porsche Cayenne 3.5 tg DZ551TM, oggetto di furto avvenuto in data Pt_1
15.04.2012, con conseguente risoluzione del contratto, come previsto nelle condizioni generali sottoscritte dalle parti.
Secondo la prospettazione del il giudice aveva omesso di considerare che Pt_1
l'intervenuto furto dell'autovettura, al quale l'appellante era risultato completamente estraneo, come accertato anche in sede penale, aveva determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con ciò legittimando la sospensione del pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte del Ne conseguiva che era Pt_1
quest'ultimo, quale assicurato, insieme con la Controparte_5
(già , quale vincolataria dell'indennizzo
[...] Controparte_6
assicurativo, ad esser creditore nei confronti della HDI Assicurazioni S.p.A. della somma complessiva di € 42.423,77 a titolo di indennizzo assicurativo, ovvero di quella somma corrispondente al prezzo complessivo del bene compresi gli eventuali optionals,
IVA compresa se non recuperabile dall'utilizzatore; carta Verde per tutti i paesi in cui porrà in circolazione il bene”, non potendosi invece configurare un debito del Pt_1
nei confronti della CP_1
2) “Vizio di motivazione – erroneita' ed ingiustizia della decisione – ingiusto accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la documentazione di causa ritenendo sussistente uno dei presupposti richiesti dalla normativa in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., quale l'anteriorità del credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo oggetto di controversia, in particolare laddove ha affermato che “Dalla documentazione allegata risulta che il contratto di leasing 2297662, in relazione al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n.
27959/14 – R.G. n. 40562/2014, era stato risolto in data 05.06.2013 mentre risale al
13.03.2019 ed è pertanto successivo, l'atto dispositivo con il quale il convenuto aveva vincolato le due unità immobiliari di sua proprietà, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Pescara Via Falcone e Borsellino n. 418 (abitazione e garage) ad incrementare un fondo preesistente, finalizzato a finanziare gli studi universitari, post
pag. 5/12 universitari e l'avvio alla professione dei figli , Persona_2 Persona_3
e ”. Controparte_4
Sostiene il che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un altro errore di Pt_1
valutazione atteso che, come già ricordato in precedenza, il diritto di credito ingiustamente ed illegittimamente vantato dalla società ricorrente nei confronti dell'odierno appellante non poteva che essere ritenuto insussistente e come tale impossibilitato ad essere collocato temporalmente, rispetto all'atto dispositivo controverso.
“3) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2901 c.c.”.
Altro motivo che, nell'assunto del , avrebbe dovuto indurre il Giudice di Pt_1
prime cure alla decisione del rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. risiederebbe nella mancanza dell'animus nocendi in capo all'odierno appellante, inteso quale dolosa preordinazione dell'atto in danno al creditore, potendosi evincere tale assenza anche dalla circostanza che il già in precedenza aveva disposto Pt_1
medesimo vincolo di destinazione su altri immobili in favore dei propri figli.
Sotto altro aspetto evidenzia l'appellante come difettasse il carattere lesivo dell'atto impugnato e ciò in quanto l'immobile risultava già da tempo gravato da ipoteca volontaria a fronte di un mutuo ipotecario bancario stipulato con la a CP_7
rogito OT , con la conseguenza che il compendio sarebbe Persona_1
stato in ogni caso inidoneo a garantire le pretese avanzate dall'attrice. Inoltre agli atti non risultava documentazione alcuna attestante l'incapienza patrimoniale del Pt_1
al momento della stipula del ridetto atto del 13.03.2019, Rep. n. 8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio.
“4) Ingiusto accoglimento della domanda di azione revocatoria e conseguente erronea dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione”.
Quale conseguenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado, contesta l'appellante la legittimità dell'ordine impartito al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara di annotare la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione oggetto di controversia.
pag. 6/12 3. Si è costituita in giudizio Controparte_5
, contestando la fondatezza del proposto appello del quale ha invocato il
[...]
rigetto.
4. L'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis
e 281-sexies c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1 I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi: con entrambi si contesta in radice la stessa esistenza di un credito della nei confronti del e, conseguentemente, la configurabilità di CP_1 Pt_1
un rapporto di anteriorità temporale tra un credito inesistente e l'atto dispositivo oggetto di azione evocatoria.
Le censure in esame risultano infondate.
Premesso in astratto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le condizioni previste dagli artt. 2901 e seg. c.c., e tra queste in primo luogo l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigiosa, purché non assolutamente pretestuosa,
correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto provato il diritto di credito vantato dalla nei confronti di , titolare dell'impresa individuale CP_1 Parte_1
per un importo di € 33.725,25 oltre interessi, spese ed Parte_2 accessori del credito, in forza di decreto ingiuntivo n. 27959/14, R.G. n. 40562/2014,
emesso dal Tribunale di Milano, divenuto irrevocabile per omessa opposizione nei termini di legge.
Per tale condivisibile ragione con l'impugnata sentenza sono state ritenute inammissibili le contestazioni del credito aventi ad oggetto circostanze dedotte in sede monitoria o deducibili in sede di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo. Ed invero, la pag. 7/12 giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (tra le molte, di recente Cass. ord. n. 25180 del 2024).
Nel caso in esame il credito risulta sorto in forza di contratto di leasing, nell'ambito del
Contr quale aveva concesso in locazione finanziaria all'impresa individuale Parte_2
di la vettura Porche Cayenne 3.5 tg DZ551TM, oggetto di furto avvenuto Parte_1
in data 15.4.2012, con conseguente risoluzione del contratto, come previsto nelle condizioni generali sottoscritte dalle parti. E' dedotto nel decreto ingiuntivo che la HDI Assicurazioni
S.p.A., con la quale la vettura era assicurata al momento del furto, si era rifiutata di procedere alla liquidazione del danno, né risulta in alcun modo dedotto il sopravvenuto pagamento in favore della La concedente aveva quindi chiesto all'utilizzatore CP_1 il residuo importo dovuto, senza poter decurtare l'indennizzo che spettava comunque unicamente all'assicurato.
Il credito dedotto in giudizio risulta, pertanto, accertato con decreto ingiuntivo, divenuto irrevocabile per omessa opposizione nei termini di legge, c on la conseguenza che correttamente il Tribunale di Pescara ha ritenuto priva di rilievo nel presente giudizio la controversia che riguarda l'appellante e la HDI Assicurazioni S.p.A.
5.2. Così accertata l'esistenza del credito ed individuatone il titolo nel decreto ingiuntivo n. 27959/14, emesso dal Tribunale di Milano, divenuto irrevocabile per omessa opposizione nei termini di legge, del pari evidente è l'anteriorità temporale del diritto vantato dall'attrice in revocatoria rispetto all'atto dispositivo che si assume lesivo, atto stipulato in data 13.3.2019, Rep. n. 8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele
D'Ambrosio, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pescara -
pag. 8/12 Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 18.3.2019 al n. 3916 di Registro
generale ed al n. 2757 di Registro Particolare.
Anche il secondo motivo di appello d eve essere, pertanto, rigettato.
5.3 Sul terzo motivo di appello.
Tale motivo risulta articolato in plurime censure.
La prima individua nella mancanza dell'animus nocendi in capo al disponente un'altra ragione che avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure al rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. Nega, in particolare, l'appellante la dolosa preordinazione dell'atto in danno al creditore, potendosi evincere tale assenza anche dalla circostanza che il già in precedenza aveva disposto medesimo vincolo di destinazione su Pt_1
altri immobili in favore dei propri figli.
Sotto altro aspetto evidenzia l'appellante come difettasse il carattere lesivo dell'atto impugnato e ciò in quanto l'immobile risultava già da tempo gravato da ipoteca volontaria a fronte di un mutuo ipotecario bancario stipulato con la a CP_7
rogito OT , con la conseguenza che il compendio sarebbe Persona_1
stato in ogni caso inidoneo a garantire le pretese avanzate dall'attrice. Inoltre agli atti non risultava documentazione alcuna attestante l'incapienza patrimoniale del Pt_1
al momento della stipula del ridetto atto del 13.03.2019, Rep. n. 8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio.
Partendo, in quanto elemento oggettivo, dal secondo dei profili contestati, al fine del verificarsi della fattispecie azionata è necessario il compimento di un atto di disposizione del patrimonio che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore. Tale pregiudizio, il cosiddetto eventus damni, si palesa come il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. Per cui in conformità alla Cass. Civ. n.
5451/1985, affinché sia configurabile il cosiddetto eventus damni, deve venir meno o essere vulnerata la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.; ciò non può dirsi quando il creditore disponga di idonee garanzie reali o personali. Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita d ella garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato pag. 9/12 il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo ed infatti la Cassazione a tal proposito si è pronunciata anche di recente sancendo che: “In tema di azione revocatoria ordinaria,
l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Civ. ordinanza n. 26310 del 29/09/2021).
Sempre la Corte di Cassazione osserva che: “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. Civ. Sentenza n.
1896 del 09/02/2012).
Nel caso di specie, il vincolo di destinazione impresso al compendio immobiliare poneva una modifica quantitativa, incidendo inevitabilmente tale vincolo sul diritto di godimento dei beni e conseguentemente sul valore degli stessi, peraltro già gravati da ipoteca in favore di altro creditore, circostanza questa che non elide il pregiudizio, come vorrebbe sostenere l'appellante, costituendo anzi indice di non integrale disponibilità del patrimonio in relazione alla garanzia offerta al creditore.
È indubbio dunque che la costituzione di un vincolo di destinazione sugli immobili configuri un atto di disposizione del patrimonio che il ha compiuto in favore dei Pt_1
figli e che tale atto abbia reso più difficile e più onerosa la realizzazione del diritto di credito.
pag. 10/12 Né il debitore ha provato, come era suo onere, e neppure invero puntualmente dedotto l'esistenza di un patrimonio tale da garantire pienamente il soddisfacimento del credito a prescindere dall'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
In ordine, invece, ad uno dei presupposti soggettivi richiesti dall'art. 2901, ovvero il cosiddetto consilium fraudis, e cioè la consapevolezza di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore, consapevolezza che nel caso di atti a titolo gratuito è sufficiente ad integrare i presupposti normativi, si ritiene che esso debba valutarsi in termini oggettivi, con riferimento alle circostanze di fatto, di modo che esso sussisterà allorché sia ravvisabile il pregiudizio, la cui esistenza dà per presupposta la consapevolezza della lesione delle ragioni creditorie. Ancora una volta nella vicenda concreta si ravvede l'esistenza del consilium fraudis poiché l'atto di costituzione del vincolo ha data certa, essendo stato compiuto per atto pubblico notarile in un momento e successivo all'insorgere del credito, peraltro poco tempo dopo che una prima azione esecutiva intrapresa dal creditore si era estinta per ragioni procedurali.
In base a tali circostanze oggettive deve ritenersi che il avesse la piena Pt_1
consapevolezza di ledere, con la costituzione del vincolo, le ragioni creditorie dell'attrice, perché lo stesso ben sapeva di essere obbligato per un importo di rilevante entità, suscettibile di imminente procedura esecutiva.
5.4 La ritenuta infondatezza dei primi tre motivi di gravame comporta che, di conseguenza, priva di rilievo deve ritenersi altresì la censura concernente l'ordine di annotazione della sentenza correttamente rivolto dal giudice di primo grado al competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
6. Nell'integrale rigetto dell'appello, la condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, segue la soccombenza.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello pag. 11/12 proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Pescara n. 788-2024, pubblicata il Parte_1
6 giugno 2024, nei confronti di così Controparte_1
provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in euro 6946,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 656 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Angelucci appellante contro
(c.f. e p. Iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Wiliam Argenti appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 788-2024, pubblicata in data 6 giugno 2024.
L'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile de L'Aquila, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata p er i
motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della Sentenza n. 788/2024 pubbl. il 06/06/2024 RG n. 2704/2022, Repert.
n. 1225/2024 del 06/06/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, in p ersona del
Giudice dott.ssa Patrizia Medica, notificata in data 06/06/2024 , e, per l'effetto, accogliere
tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda proposta dall'attore, siccome
infondata in fatto ed in diritto;
in conseguenza disattendere integralmente tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria, in ogni caso, di spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di
giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario avendo anticipato le prime e non ancora riscosso i seco ndi”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, previe le occorrende statuizioni e declaratorie, per i motivi tutti esposti in narrativa, nel merito: rigettare integralmente l'appello interposto dal Sig. , e, per Parte_1
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 788/2024 pronunciata all'esito della causa R.G. n. 2704/2022 dal Giudice del Tribunale di Pescara il 6.6.2024, pubblicata e notificata in pari data, oggetto della presente impugnazione rigettando in ogni caso tutte, nessuna esclusa, le domande formulate dall'odierno appellante, anche
pag. 2/12 quelle istruttorie, con ogni pronuncia consequenziale, fissando, in principalità, in applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., ritenuta la manifesta infondatezza della proposta impugnazione, la discussione orale della causa ex art 350 bis c.p.c., con ogni pronuncia consequenziale e, in via subordinata, fissando l'udienza prevista dall'art. 352 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
1) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 788-2024, pubblicata il 6 giugno 2024, così decideva: “accertata la fondatezza della domanda formulata ex art. 2901 cc, dichiara inefficace nei confronti di , ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 CP_1
c.c., l'atto di stipulato dal Sig. in data 13.3.2019, Rep. n. 8047, Parte_1
Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pescara - Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data 18.3.2019 al n. 3916 di Registro generale ed al n. 2757 di Registro
Particolare, con il quale è stato incrementato il fondo già preesistente, costituito in favore dei figli del disponente, e con CP_2 CP_3 Controparte_4
riferimento ai seguenti beni immobili di proprietà del sig. siti a Parte_1
Pescara, Via Falcone e Borsellino: unità immobiliare ad uso civile abitazione riportata al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara in Via Falcone e Borsellino s.n.c. con i seguenti dati catastali: Foglio di mappa 28, Particella 2853 sub. 59 piano 7-8 Z.c. 2 Cat. A2 R.C. Euro 852,15, con garage pertinenziale ubicato al piano seminterrato identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio di mappa 28, Particella 2853 sub. 106 piano S1 Z.c. 2
Cat. C6 R.C. Euro 49,58, pervenuti in forza di atto di compravendita a rogito del
OT di Pescara in data 21 dicembre 2009 Repertorio Persona_1
n. 167785/40575 registrato a Pescara nei termini e trascritto a Pescara il 22 dicembre
2009 al n. 12319 R.P. (cfr. doc. 10 e 11).
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
Condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite ..”.
pag. 3/12 1.2) Il procedimento traeva origine dall'azione esercitata da
[...]
nei confronti di al fine di conseguire la Controparte_1 Parte_1
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato in data 13.3.2019, Rep. n.
8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pescara - Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, in data 18.3.2019 al n. 3916 di Registro generale ed al n. 2757 di Registro
Particolare, con il quale il convenuto aveva costituito in favore dei figli , CP_2 CP_3
[...
e un vincolo di destinazione sui seguenti immobili di sua proprietà Controparte_4 siti a Pescara, Via Falcone e Borsellino, all'interno del complesso edilizio denominato
“Agorà”: unità immobiliare destinata ad abitazione, riportata al Catasto Fabbricati del
Comune di Pescara in Via Falcone e Borsellino s.n.c. con i seguenti dati catastali: Foglio di mappa 28, Particella 2853 sub. 59 piano 7 -8 Z.c. 2 Cat. A2 R.C. Euro 852,15, con pertinente locale garage, ubicato al piano seminterrato in catasto al foglio di mappa 28,
Particella 2853 sub. 106 piano S1 Z.c. 2 Cat. C6 R.C. Euro 49,58 (cfr. doc. 10 e 11).
1.3) Il giudice di primo grado accoglieva l'azione revocatoria ritenendo sussistere gli elementi ex art. 2901 c.c., quali il diritto di credito e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo, l'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1) c.c. in capo al debitore (scientia damni), non essendo invece richiesto, in presenza di atto a titolo gratuito, l'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901, co. 1, n. 2) c.c. in capo al terzo.
2. L'appello principale. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Pt_1
sulla base dei seguenti motivi.
[...]
“1) Ingiusto accoglimento della domanda di azione revocatoria e conseguente erronea dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione”.
Con tale motivo censura l'appellante l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata, sebbene difettasse in primo luogo un credito certo in capo all'attore, erroneamente individuato dal primo giudice nel diritto di credito nei confronti di , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
per un importo di € 33.725,25 oltre interessi, spese ed accessori del Parte_2
Contr credito, credito sorto in forza di contratto di leasing, nell'ambito del quale aveva concesso in locazione finanziaria all'impresa individuale di Parte_2 Parte_1
pag. 4/12 la vettura Porsche Cayenne 3.5 tg DZ551TM, oggetto di furto avvenuto in data Pt_1
15.04.2012, con conseguente risoluzione del contratto, come previsto nelle condizioni generali sottoscritte dalle parti.
Secondo la prospettazione del il giudice aveva omesso di considerare che Pt_1
l'intervenuto furto dell'autovettura, al quale l'appellante era risultato completamente estraneo, come accertato anche in sede penale, aveva determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con ciò legittimando la sospensione del pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte del Ne conseguiva che era Pt_1
quest'ultimo, quale assicurato, insieme con la Controparte_5
(già , quale vincolataria dell'indennizzo
[...] Controparte_6
assicurativo, ad esser creditore nei confronti della HDI Assicurazioni S.p.A. della somma complessiva di € 42.423,77 a titolo di indennizzo assicurativo, ovvero di quella somma corrispondente al prezzo complessivo del bene compresi gli eventuali optionals,
IVA compresa se non recuperabile dall'utilizzatore; carta Verde per tutti i paesi in cui porrà in circolazione il bene”, non potendosi invece configurare un debito del Pt_1
nei confronti della CP_1
2) “Vizio di motivazione – erroneita' ed ingiustizia della decisione – ingiusto accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato la documentazione di causa ritenendo sussistente uno dei presupposti richiesti dalla normativa in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., quale l'anteriorità del credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo oggetto di controversia, in particolare laddove ha affermato che “Dalla documentazione allegata risulta che il contratto di leasing 2297662, in relazione al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n.
27959/14 – R.G. n. 40562/2014, era stato risolto in data 05.06.2013 mentre risale al
13.03.2019 ed è pertanto successivo, l'atto dispositivo con il quale il convenuto aveva vincolato le due unità immobiliari di sua proprietà, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Pescara Via Falcone e Borsellino n. 418 (abitazione e garage) ad incrementare un fondo preesistente, finalizzato a finanziare gli studi universitari, post
pag. 5/12 universitari e l'avvio alla professione dei figli , Persona_2 Persona_3
e ”. Controparte_4
Sostiene il che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un altro errore di Pt_1
valutazione atteso che, come già ricordato in precedenza, il diritto di credito ingiustamente ed illegittimamente vantato dalla società ricorrente nei confronti dell'odierno appellante non poteva che essere ritenuto insussistente e come tale impossibilitato ad essere collocato temporalmente, rispetto all'atto dispositivo controverso.
“3) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2901 c.c.”.
Altro motivo che, nell'assunto del , avrebbe dovuto indurre il Giudice di Pt_1
prime cure alla decisione del rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. risiederebbe nella mancanza dell'animus nocendi in capo all'odierno appellante, inteso quale dolosa preordinazione dell'atto in danno al creditore, potendosi evincere tale assenza anche dalla circostanza che il già in precedenza aveva disposto Pt_1
medesimo vincolo di destinazione su altri immobili in favore dei propri figli.
Sotto altro aspetto evidenzia l'appellante come difettasse il carattere lesivo dell'atto impugnato e ciò in quanto l'immobile risultava già da tempo gravato da ipoteca volontaria a fronte di un mutuo ipotecario bancario stipulato con la a CP_7
rogito OT , con la conseguenza che il compendio sarebbe Persona_1
stato in ogni caso inidoneo a garantire le pretese avanzate dall'attrice. Inoltre agli atti non risultava documentazione alcuna attestante l'incapienza patrimoniale del Pt_1
al momento della stipula del ridetto atto del 13.03.2019, Rep. n. 8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio.
“4) Ingiusto accoglimento della domanda di azione revocatoria e conseguente erronea dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione”.
Quale conseguenza delle censure mosse alla sentenza di primo grado, contesta l'appellante la legittimità dell'ordine impartito al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara di annotare la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del vincolo di destinazione oggetto di controversia.
pag. 6/12 3. Si è costituita in giudizio Controparte_5
, contestando la fondatezza del proposto appello del quale ha invocato il
[...]
rigetto.
4. L'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis
e 281-sexies c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
5. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1 I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi: con entrambi si contesta in radice la stessa esistenza di un credito della nei confronti del e, conseguentemente, la configurabilità di CP_1 Pt_1
un rapporto di anteriorità temporale tra un credito inesistente e l'atto dispositivo oggetto di azione evocatoria.
Le censure in esame risultano infondate.
Premesso in astratto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le condizioni previste dagli artt. 2901 e seg. c.c., e tra queste in primo luogo l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigiosa, purché non assolutamente pretestuosa,
correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto provato il diritto di credito vantato dalla nei confronti di , titolare dell'impresa individuale CP_1 Parte_1
per un importo di € 33.725,25 oltre interessi, spese ed Parte_2 accessori del credito, in forza di decreto ingiuntivo n. 27959/14, R.G. n. 40562/2014,
emesso dal Tribunale di Milano, divenuto irrevocabile per omessa opposizione nei termini di legge.
Per tale condivisibile ragione con l'impugnata sentenza sono state ritenute inammissibili le contestazioni del credito aventi ad oggetto circostanze dedotte in sede monitoria o deducibili in sede di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo. Ed invero, la pag. 7/12 giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (tra le molte, di recente Cass. ord. n. 25180 del 2024).
Nel caso in esame il credito risulta sorto in forza di contratto di leasing, nell'ambito del
Contr quale aveva concesso in locazione finanziaria all'impresa individuale Parte_2
di la vettura Porche Cayenne 3.5 tg DZ551TM, oggetto di furto avvenuto Parte_1
in data 15.4.2012, con conseguente risoluzione del contratto, come previsto nelle condizioni generali sottoscritte dalle parti. E' dedotto nel decreto ingiuntivo che la HDI Assicurazioni
S.p.A., con la quale la vettura era assicurata al momento del furto, si era rifiutata di procedere alla liquidazione del danno, né risulta in alcun modo dedotto il sopravvenuto pagamento in favore della La concedente aveva quindi chiesto all'utilizzatore CP_1 il residuo importo dovuto, senza poter decurtare l'indennizzo che spettava comunque unicamente all'assicurato.
Il credito dedotto in giudizio risulta, pertanto, accertato con decreto ingiuntivo, divenuto irrevocabile per omessa opposizione nei termini di legge, c on la conseguenza che correttamente il Tribunale di Pescara ha ritenuto priva di rilievo nel presente giudizio la controversia che riguarda l'appellante e la HDI Assicurazioni S.p.A.
5.2. Così accertata l'esistenza del credito ed individuatone il titolo nel decreto ingiuntivo n. 27959/14, emesso dal Tribunale di Milano, divenuto irrevocabile per omessa opposizione nei termini di legge, del pari evidente è l'anteriorità temporale del diritto vantato dall'attrice in revocatoria rispetto all'atto dispositivo che si assume lesivo, atto stipulato in data 13.3.2019, Rep. n. 8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele
D'Ambrosio, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pescara -
pag. 8/12 Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 18.3.2019 al n. 3916 di Registro
generale ed al n. 2757 di Registro Particolare.
Anche il secondo motivo di appello d eve essere, pertanto, rigettato.
5.3 Sul terzo motivo di appello.
Tale motivo risulta articolato in plurime censure.
La prima individua nella mancanza dell'animus nocendi in capo al disponente un'altra ragione che avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure al rigetto della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. Nega, in particolare, l'appellante la dolosa preordinazione dell'atto in danno al creditore, potendosi evincere tale assenza anche dalla circostanza che il già in precedenza aveva disposto medesimo vincolo di destinazione su Pt_1
altri immobili in favore dei propri figli.
Sotto altro aspetto evidenzia l'appellante come difettasse il carattere lesivo dell'atto impugnato e ciò in quanto l'immobile risultava già da tempo gravato da ipoteca volontaria a fronte di un mutuo ipotecario bancario stipulato con la a CP_7
rogito OT , con la conseguenza che il compendio sarebbe Persona_1
stato in ogni caso inidoneo a garantire le pretese avanzate dall'attrice. Inoltre agli atti non risultava documentazione alcuna attestante l'incapienza patrimoniale del Pt_1
al momento della stipula del ridetto atto del 13.03.2019, Rep. n. 8047, Racc. n. 5559 a rogito del OT Avv. Michele D'Ambrosio.
Partendo, in quanto elemento oggettivo, dal secondo dei profili contestati, al fine del verificarsi della fattispecie azionata è necessario il compimento di un atto di disposizione del patrimonio che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore. Tale pregiudizio, il cosiddetto eventus damni, si palesa come il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate. Per cui in conformità alla Cass. Civ. n.
5451/1985, affinché sia configurabile il cosiddetto eventus damni, deve venir meno o essere vulnerata la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.; ciò non può dirsi quando il creditore disponga di idonee garanzie reali o personali. Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, cagionando la perdita d ella garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato pag. 9/12 il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del medesimo ed infatti la Cassazione a tal proposito si è pronunciata anche di recente sancendo che: “In tema di azione revocatoria ordinaria,
l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Civ. ordinanza n. 26310 del 29/09/2021).
Sempre la Corte di Cassazione osserva che: “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. Civ. Sentenza n.
1896 del 09/02/2012).
Nel caso di specie, il vincolo di destinazione impresso al compendio immobiliare poneva una modifica quantitativa, incidendo inevitabilmente tale vincolo sul diritto di godimento dei beni e conseguentemente sul valore degli stessi, peraltro già gravati da ipoteca in favore di altro creditore, circostanza questa che non elide il pregiudizio, come vorrebbe sostenere l'appellante, costituendo anzi indice di non integrale disponibilità del patrimonio in relazione alla garanzia offerta al creditore.
È indubbio dunque che la costituzione di un vincolo di destinazione sugli immobili configuri un atto di disposizione del patrimonio che il ha compiuto in favore dei Pt_1
figli e che tale atto abbia reso più difficile e più onerosa la realizzazione del diritto di credito.
pag. 10/12 Né il debitore ha provato, come era suo onere, e neppure invero puntualmente dedotto l'esistenza di un patrimonio tale da garantire pienamente il soddisfacimento del credito a prescindere dall'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
In ordine, invece, ad uno dei presupposti soggettivi richiesti dall'art. 2901, ovvero il cosiddetto consilium fraudis, e cioè la consapevolezza di ledere, in conseguenza dell'atto di disposizione, la garanzia del creditore, consapevolezza che nel caso di atti a titolo gratuito è sufficiente ad integrare i presupposti normativi, si ritiene che esso debba valutarsi in termini oggettivi, con riferimento alle circostanze di fatto, di modo che esso sussisterà allorché sia ravvisabile il pregiudizio, la cui esistenza dà per presupposta la consapevolezza della lesione delle ragioni creditorie. Ancora una volta nella vicenda concreta si ravvede l'esistenza del consilium fraudis poiché l'atto di costituzione del vincolo ha data certa, essendo stato compiuto per atto pubblico notarile in un momento e successivo all'insorgere del credito, peraltro poco tempo dopo che una prima azione esecutiva intrapresa dal creditore si era estinta per ragioni procedurali.
In base a tali circostanze oggettive deve ritenersi che il avesse la piena Pt_1
consapevolezza di ledere, con la costituzione del vincolo, le ragioni creditorie dell'attrice, perché lo stesso ben sapeva di essere obbligato per un importo di rilevante entità, suscettibile di imminente procedura esecutiva.
5.4 La ritenuta infondatezza dei primi tre motivi di gravame comporta che, di conseguenza, priva di rilievo deve ritenersi altresì la censura concernente l'ordine di annotazione della sentenza correttamente rivolto dal giudice di primo grado al competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
6. Nell'integrale rigetto dell'appello, la condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, segue la soccombenza.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello pag. 11/12 proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Pescara n. 788-2024, pubblicata il Parte_1
6 giugno 2024, nei confronti di così Controparte_1
provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in euro 6946,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12