Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo - Presidente est.dott.ssa dott. Alessandro Carra
- Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZANON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5344/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palumbo, come da mandato in atti;
Parte 1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Frassanito, come da mandato in atti;
CP 1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP 1 contraevano matrimonio in data 9.10.2023, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di
Stato civile di Nardò (Le) – atto n. 31 parte I Serie A Anno 2023, dal quale non nascevano figli.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.2.2025 le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, avendo le parti rinunciato espressamente ad ogni qualsivoglia pretesa;
sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio e reiterata dalle parti nel corso del procedimento.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 9.10.2023 in
Nardò (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 31 parte I Serie A anno 2023, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 3.4.25 La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)