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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1672/2024 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 1743/2024) avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
AR (PT) alla via C. Cosci n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Malucchi, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Monsummano
Terme (PT) alla via Luciano Lama n. 101;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 6.9.2024, premetteva Parte_1 di avere contratto matrimonio in AR (PT) il 17.11.2018 con CP_1
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]).
[...] Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 490 del 12.6.2023, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
La ricorrente deduceva di aveva reperito immobile in locazione dietro canone di € 500 mensili e di svolgere attività lavorativa da cui ricavava un reddito precario. Allegava che il resistente è un importante imprenditore nel settore della gastronomia e che, grazie ai suoi redditi, il tenore di vita coniugale era agiato. La ricorrente deduceva di avere dovuto rinunciare alle proprie aspettative professionali, per accudire il figlio e il nucleo familiare.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione secondo il seguente schema:
- lunedì e martedì con il padre,
- mercoledì e giovedì con la madre,
- venerdì e sabato e domenica con il padre;
- la settimana successiva lunedì e martedì con la madre,
- mercoledì e giovedì con il padre,
- venerdì sabato e domenica con la madre e così a ripetersi.
2. Le vacanze natalizie e pasquali saranno organizzate con accordi diretti tra genitori, in modo che trascorra con ciascuno di essi periodi di uguale Per_1 durata, ed in particolare almeno 7 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua e di Natale. In caso di disaccordo, per
2 quanto riguarda le vacanze natalizie, i genitori alterneranno tra loro, anno per anno, le festività di Natale e quella di Capodanno. Per quanto riguarda le vacanze pasquali saranno trascorse con ciascun genitore in pari misura e, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua.
Anche le vacanze scolastiche estive saranno organizzate con accorsi diretti tra
i genitori, in modo che i coniugi tengano con ognuno di loro il figlio nel mese di agosto almeno due settimane di ciascun anno.
3. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, la somma di Euro 600,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà adeguata annualmente sulla base degli indici Istat e sosterrà il 70% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo del CNF che si renderanno necessarie per il figlio.
4. Il SI. provvederà al versamento in favore della sig.ra di un CP_1 Pt_1 assegno divorzile pari ad € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ricorso, depositato in data 19.9.2024, introduceva il CP_1 procedimento n.r.g. 1743/2024.
Il sig. (d'ora in avanti, il resistente), in quella sede, deduceva che la CP_1 ricorrente era stata assunta, a far data dal 10.7.2023, come badante e, a far data dal 1.4.2024, presso una gelateria. Allegava, poi, come la ricorrente avesse instaurato una convivenza e come egli gestiva in modo preminente il minore.
Il resistente deduceva come la propria attività lavorativa avesse subito una flessione e come l'azienda di cui è contitolare avesse avuto un importante calo di utili.
Con ordinanza del 19.9.2024, il procedimento n.r.g. 1743/2024 veniva riunito al presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.10.2024, il sig. si costituiva anche nel presente procedimento, riportandosi a quanto CP_1 già dedotto nel ricorso depositato.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a AR (PT) il 17/11/2018 tra il SI. e la SI.ra , CP_1 Parte_1 iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AR, Atto n.
3 7, Parte 1, Anno 2018, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso con collocamento paritario tra gli stessi.
3) La frequentazione del figlio con l'uno o l'altro genitore sarà concordata dagli stessi in base ai turni di lavoro della madre. - Durante le vacanze estive starà con il padre tre settimane anche non consecutive;
tale periodo Per_1 dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. - Per le vacanze natalizie il periodo festivo viene diviso in due fasi : 24 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio. Tali periodi saranno alternati tra i genitori di anno in anno. - Per le festività pasquali il figlio starà con il padre e la madre ad anni alterni.
4) Dichiarare l'autosufficienza economica della SI.ra . Parte_1
5) Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui starà con il padre o con la madre. Per_1
6) Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il
Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50% ciascuno.
7) Disporre che l'Assegno Unico per il figlio venga percepito nella Per_1 misura del 50% da ciascun genitore.
8) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Le parti, in data 5.12.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
Ad esito di un tentativo di conciliazione, la causa addiveniva all'udienza del
10.7.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare
4 definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Entrambe le parti richiedono l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento paritario.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Vista la concorde richiesta delle parti, e valutato che non appaiono sussistere motivazioni in senso contrario, appare congruo disporre l'affidamento condiviso del minore.
Quanto al collocamento del minore, si conferma il collocamento paritario previsto in sede di separazione, per cui i genitori staranno con il figlio secondo il seguente schema: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
la settimana successiva, lunedì
e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre, e così a settimane alterne.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori, che tengano conto anche dei rispettivi impegni lavorativi.
5 Nel periodo Natalizio, il minore trascorrerà almeno sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori alterneranno tra di loro, anno per anno, la festività di Natale e quella di Capodanno.
Nel periodo Pasquale, il minore trascorrerà almeno tre giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori altereranno tra di loro, anno per anno, Pasqua e Pasquetta.
Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo sarà effettuata di anno in anno da ciascun genitore, partendo dalla madre.
4. Quanto al mantenimento del minore, la ricorrente richiedeva, in sede di ricorso, contributo pari ad € 600 mensili e, da ultimo, la conferma di quanto stabilito in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., ovvero € 400 mensili;
il resistente richiedeva, negli atti introduttivi del giudizio, di provvedere al minore tramite mantenimento diretto, mentre, da ultimo, si è detto disponibile a corrispondere € 300 mensili (con assegno unico integralmente alla ricorrente), come da proposta del Giudice del 22.5.2025.
In merito alle condizioni reddituali della ricorrente, si osserva che la stessa, in sede di ricorso, affermava di avere percepito, nel corso dell'anno 2023, redditi per € 4.918. In sede di udienza del 5.12.2024, la ricorrente affermava di lavorare presso una gelateria a partire da aprile 2024, e di percepire circa € 1.300 mensili.
La ricorrente è, poi, onerata del pagamento di canone di locazione per € 500 mensili (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
In merito alle condizioni reddituali del resistente, si osserva che lo stesso è contitolare al 50% di una ditta di carni insaccate;
ha dichiarato redditi, nel corso del 2021, pari ad € 27.218, e nel corso del 2022, pari ad € 27.711 (cfr. docc. 20
e 21 allegati al ricorso); risulta, altresì, onerato di un finanziamento per € 322 mensili (cfr. doc. 12 allegato al ricorso).
Dagli estratti conto in atti (cfr. doc. 17 allegato al ricorso) emerge che il resistente, nel corso del 2023, ha avuto entrate pari a oltre € 33.000, corrispondenti a circa € 2.800 mensili;
nel corso dei primi sei mesi del 2024, ha avuto entrate pari ad € 12.000 circa, corrispondenti a € 2.000 mensili;
tali conteggi sono eseguiti senza considerare l'assegno unico da lui percepito.
6 Tra le parti vi è, quindi, una sperequazione reddituale, a vantaggio del resistente, coerente, del resto, con quanto era stato da loro concordato in sede di separazione, ovvero un contributo di mantenimento di € 400 a carico del sig.
pur in costanza di un collocamento paritario del minore. CP_1
Le risultanze reddituali sopra indicate consentono di confermare tale statuizione, come già disposto in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., anche considerato che l'assegno unico viene percepito integralmente dal resistente.
Pertanto, ferma restando la percezione dell'assegno unico da parte del resistente, quest'ultimo dovrà corrispondere alla ricorrente la somma di € 400 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
5. La domanda di assegno divorzile formulata in sede di ricorso dalla sig.ra si intende rinunciata, considerato che la stessa ha precisato le Pt_1 conclusioni chiedendo la conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., nella quale tale assegno non veniva riconosciuto.
Va, comunque, evidenziato che non si ritiene ne ricorressero i presupposti, considerata l'età della ricorrente – la quale è pienamente in grado di svolgere attività lavorativa – e la breve durata del matrimonio (cinque anni intercorrenti tra il matrimonio e la separazione).
6. Le spese di giudizio sono compensate integralmente, tenuto conto che le pretese inizialmente avanzate da entrambe le parti sono state disattese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.11.2018 nel
Comune di AR (PT) tra nata a [...] Parte_1
il 13.1.1984, e nato a [...] il [...], alle condizioni da CP_1 essi concordate;
2) dispone l'affidamento condiviso di con collocamento paritario Per_1 presso i genitori;
7 3) dispone che i genitori staranno con il figlio secondo il seguente schema: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
la settimana successiva, lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre, e così a settimane alterne;
sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori, che tengano conto anche dei rispettivi impegni lavorativi;
nel periodo Natalizio, il minore trascorrerà almeno sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori alterneranno tra di loro, anno per anno, la festività di Natale e quella di Capodanno;
nel periodo Pasquale, il minore trascorrerà almeno tre giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori altereranno tra di loro, anno per anno, Pasqua e
Pasquetta; durante il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo sarà effettuata di anno in anno da ciascun genitore, partendo dalla madre;
4) ordina a di corrispondere a contributo CP_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio minore pari ad € 400 mensili, oltre rivalutazione
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
5) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
8 Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) l'assegno unico sarà percepito da CP_1
7) compensa le spese di lite;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia
9 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 7, P. I, anno 2018).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1672/2024 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 1743/2024) avente ad oggetto Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
AR (PT) alla via C. Cosci n. 48, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Malucchi, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Monsummano
Terme (PT) alla via Luciano Lama n. 101;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 6.9.2024, premetteva Parte_1 di avere contratto matrimonio in AR (PT) il 17.11.2018 con CP_1
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]).
[...] Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 490 del 12.6.2023, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
La ricorrente deduceva di aveva reperito immobile in locazione dietro canone di € 500 mensili e di svolgere attività lavorativa da cui ricavava un reddito precario. Allegava che il resistente è un importante imprenditore nel settore della gastronomia e che, grazie ai suoi redditi, il tenore di vita coniugale era agiato. La ricorrente deduceva di avere dovuto rinunciare alle proprie aspettative professionali, per accudire il figlio e il nucleo familiare.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione secondo il seguente schema:
- lunedì e martedì con il padre,
- mercoledì e giovedì con la madre,
- venerdì e sabato e domenica con il padre;
- la settimana successiva lunedì e martedì con la madre,
- mercoledì e giovedì con il padre,
- venerdì sabato e domenica con la madre e così a ripetersi.
2. Le vacanze natalizie e pasquali saranno organizzate con accordi diretti tra genitori, in modo che trascorra con ciascuno di essi periodi di uguale Per_1 durata, ed in particolare almeno 7 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze di Pasqua e di Natale. In caso di disaccordo, per
2 quanto riguarda le vacanze natalizie, i genitori alterneranno tra loro, anno per anno, le festività di Natale e quella di Capodanno. Per quanto riguarda le vacanze pasquali saranno trascorse con ciascun genitore in pari misura e, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua.
Anche le vacanze scolastiche estive saranno organizzate con accorsi diretti tra
i genitori, in modo che i coniugi tengano con ognuno di loro il figlio nel mese di agosto almeno due settimane di ciascun anno.
3. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, la somma di Euro 600,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà adeguata annualmente sulla base degli indici Istat e sosterrà il 70% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo del CNF che si renderanno necessarie per il figlio.
4. Il SI. provvederà al versamento in favore della sig.ra di un CP_1 Pt_1 assegno divorzile pari ad € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ricorso, depositato in data 19.9.2024, introduceva il CP_1 procedimento n.r.g. 1743/2024.
Il sig. (d'ora in avanti, il resistente), in quella sede, deduceva che la CP_1 ricorrente era stata assunta, a far data dal 10.7.2023, come badante e, a far data dal 1.4.2024, presso una gelateria. Allegava, poi, come la ricorrente avesse instaurato una convivenza e come egli gestiva in modo preminente il minore.
Il resistente deduceva come la propria attività lavorativa avesse subito una flessione e come l'azienda di cui è contitolare avesse avuto un importante calo di utili.
Con ordinanza del 19.9.2024, il procedimento n.r.g. 1743/2024 veniva riunito al presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.10.2024, il sig. si costituiva anche nel presente procedimento, riportandosi a quanto CP_1 già dedotto nel ricorso depositato.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a AR (PT) il 17/11/2018 tra il SI. e la SI.ra , CP_1 Parte_1 iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AR, Atto n.
3 7, Parte 1, Anno 2018, con ordine ai competenti ufficiali dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affidamento condiviso con collocamento paritario tra gli stessi.
3) La frequentazione del figlio con l'uno o l'altro genitore sarà concordata dagli stessi in base ai turni di lavoro della madre. - Durante le vacanze estive starà con il padre tre settimane anche non consecutive;
tale periodo Per_1 dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. - Per le vacanze natalizie il periodo festivo viene diviso in due fasi : 24 dicembre – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio. Tali periodi saranno alternati tra i genitori di anno in anno. - Per le festività pasquali il figlio starà con il padre e la madre ad anni alterni.
4) Dichiarare l'autosufficienza economica della SI.ra . Parte_1
5) Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui starà con il padre o con la madre. Per_1
6) Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il
Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data 01/10/2018, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50% ciascuno.
7) Disporre che l'Assegno Unico per il figlio venga percepito nella Per_1 misura del 50% da ciascun genitore.
8) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Le parti, in data 5.12.2024, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
Ad esito di un tentativo di conciliazione, la causa addiveniva all'udienza del
10.7.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare
4 definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Entrambe le parti richiedono l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento paritario.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Vista la concorde richiesta delle parti, e valutato che non appaiono sussistere motivazioni in senso contrario, appare congruo disporre l'affidamento condiviso del minore.
Quanto al collocamento del minore, si conferma il collocamento paritario previsto in sede di separazione, per cui i genitori staranno con il figlio secondo il seguente schema: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
la settimana successiva, lunedì
e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre, e così a settimane alterne.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori, che tengano conto anche dei rispettivi impegni lavorativi.
5 Nel periodo Natalizio, il minore trascorrerà almeno sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori alterneranno tra di loro, anno per anno, la festività di Natale e quella di Capodanno.
Nel periodo Pasquale, il minore trascorrerà almeno tre giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori altereranno tra di loro, anno per anno, Pasqua e Pasquetta.
Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo sarà effettuata di anno in anno da ciascun genitore, partendo dalla madre.
4. Quanto al mantenimento del minore, la ricorrente richiedeva, in sede di ricorso, contributo pari ad € 600 mensili e, da ultimo, la conferma di quanto stabilito in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., ovvero € 400 mensili;
il resistente richiedeva, negli atti introduttivi del giudizio, di provvedere al minore tramite mantenimento diretto, mentre, da ultimo, si è detto disponibile a corrispondere € 300 mensili (con assegno unico integralmente alla ricorrente), come da proposta del Giudice del 22.5.2025.
In merito alle condizioni reddituali della ricorrente, si osserva che la stessa, in sede di ricorso, affermava di avere percepito, nel corso dell'anno 2023, redditi per € 4.918. In sede di udienza del 5.12.2024, la ricorrente affermava di lavorare presso una gelateria a partire da aprile 2024, e di percepire circa € 1.300 mensili.
La ricorrente è, poi, onerata del pagamento di canone di locazione per € 500 mensili (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
In merito alle condizioni reddituali del resistente, si osserva che lo stesso è contitolare al 50% di una ditta di carni insaccate;
ha dichiarato redditi, nel corso del 2021, pari ad € 27.218, e nel corso del 2022, pari ad € 27.711 (cfr. docc. 20
e 21 allegati al ricorso); risulta, altresì, onerato di un finanziamento per € 322 mensili (cfr. doc. 12 allegato al ricorso).
Dagli estratti conto in atti (cfr. doc. 17 allegato al ricorso) emerge che il resistente, nel corso del 2023, ha avuto entrate pari a oltre € 33.000, corrispondenti a circa € 2.800 mensili;
nel corso dei primi sei mesi del 2024, ha avuto entrate pari ad € 12.000 circa, corrispondenti a € 2.000 mensili;
tali conteggi sono eseguiti senza considerare l'assegno unico da lui percepito.
6 Tra le parti vi è, quindi, una sperequazione reddituale, a vantaggio del resistente, coerente, del resto, con quanto era stato da loro concordato in sede di separazione, ovvero un contributo di mantenimento di € 400 a carico del sig.
pur in costanza di un collocamento paritario del minore. CP_1
Le risultanze reddituali sopra indicate consentono di confermare tale statuizione, come già disposto in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., anche considerato che l'assegno unico viene percepito integralmente dal resistente.
Pertanto, ferma restando la percezione dell'assegno unico da parte del resistente, quest'ultimo dovrà corrispondere alla ricorrente la somma di € 400 mensili.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da Protocollo del Tribunale di Pistoia.
5. La domanda di assegno divorzile formulata in sede di ricorso dalla sig.ra si intende rinunciata, considerato che la stessa ha precisato le Pt_1 conclusioni chiedendo la conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., nella quale tale assegno non veniva riconosciuto.
Va, comunque, evidenziato che non si ritiene ne ricorressero i presupposti, considerata l'età della ricorrente – la quale è pienamente in grado di svolgere attività lavorativa – e la breve durata del matrimonio (cinque anni intercorrenti tra il matrimonio e la separazione).
6. Le spese di giudizio sono compensate integralmente, tenuto conto che le pretese inizialmente avanzate da entrambe le parti sono state disattese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.11.2018 nel
Comune di AR (PT) tra nata a [...] Parte_1
il 13.1.1984, e nato a [...] il [...], alle condizioni da CP_1 essi concordate;
2) dispone l'affidamento condiviso di con collocamento paritario Per_1 presso i genitori;
7 3) dispone che i genitori staranno con il figlio secondo il seguente schema: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
la settimana successiva, lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre, e così a settimane alterne;
sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori, che tengano conto anche dei rispettivi impegni lavorativi;
nel periodo Natalizio, il minore trascorrerà almeno sette giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori alterneranno tra di loro, anno per anno, la festività di Natale e quella di Capodanno;
nel periodo Pasquale, il minore trascorrerà almeno tre giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore;
in caso di disaccordo, i genitori altereranno tra di loro, anno per anno, Pasqua e
Pasquetta; durante il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodi da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo sarà effettuata di anno in anno da ciascun genitore, partendo dalla madre;
4) ordina a di corrispondere a contributo CP_1 Parte_1 di mantenimento per il figlio minore pari ad € 400 mensili, oltre rivalutazione
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
5) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
8 Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
6) l'assegno unico sarà percepito da CP_1
7) compensa le spese di lite;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia
9 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 7, P. I, anno 2018).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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