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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 278 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(P.I. ), con sede in Cagliari alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Balilla n. 4, in persona del legale rappresentante, e , (C.F. CP_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F._1
entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari, alla Via Sonnino n. 128, presso lo studio dell'Avv.
Milena Zanardi, che le rappresenta e difende per procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellanti
CONTRO
Pagina 1 (C.F. ), con sede legale in Genova, Via Cassa di Controparte_3 P.IVA_2
Risparmio n. 15, in persona del suo rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al ricorso ex art 633 c.p.c. in data 27.9.2013, dagli avv.ti Alessandro Ghibellini e Stefano
Ghibellini, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Luigi Frau, in Cagliari, Viale Regina
Margherita 79,
appellata
All'udienza del 22/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: “Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello, in accoglimento del presente
appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1441/2022, pubblicata il 31.05.2022, del
Tribunale Civile di Cagliari, (…) -nel merito:
1. accogliere l'appello proposto avverso la sentenza
n. 1441/2022, pubblicata il 31/05/2022, del Tribunale Civile di Cagliari e, per l'effetto, in totale
riforma della stessa, 2. accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare e, quindi,
dichiarare nullo e privo di effetti, il decreto ingiuntivo n. 2707/2013 emesso dal Tribunale di
Cagliari il 18-19/11/2013, tenendo la e indenni da Controparte_1 CP_2
ogni avversa pretesa creditoria avanzata da 3. con vittoria di spese e Controparte_3
competenze di causa”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, ogni contraria
istanza, eccezione, deduzione e/o difesa respinta e disattesa, respingere l'atto di appello e le
domande tutte con esso proposte, confermando in toto la sentenza impugnata n. 1441/2022 del
Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 31.5.2022 e notificata il 3.6.2022, e con ogni altra
conseguenziale pro-nuncia.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari
dovesse ritenere la fondatezza del motivo di appello formulato da e Controparte_1
Pagina 2 della signora con la conseguente riforma della sentenza e revoca del decreto in- CP_2
giuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta o della somma
meglio vista in favore di parte originaria del contratto di corrente n. 893/20 Controparte_3
e soggetto subentrato, per incorporazione, a . Controparte_4
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata, la e proposero Controparte_1 CP_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2707 pronunciato il 18.11.2013, con il quale il
Tribunale di Cagliari, sull'istanza di nella dichiarata qualità di mandataria con Controparte_3
rappresentanza di aveva ingiunto di pagare alla prima, in qualità di Controparte_4
debitrice principale, e alla seconda, in qualità di fideiussore, la complessiva somma di euro
82.435,63 (oltre a interessi semplici dal 1 luglio 2013 e spese di procedura), pari al saldo passivo del conto corrente bancario n. 893/20 acceso in data 22 febbraio 2008 presso l'agenzia di Quartu
Sant'Elena della Gli opponenti preliminarmente eccepirono l'improcedibilità Controparte_3
della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva della e la nullità della procura alle liti apposta in calce al ricorso CP_3
ex art. 633 c.p.c., quindi contestarono, nel merito, l'esistenza del credito azionato, sottolineando che alla data del 30/09/2011 il saldo passivo del conto corrente era di euro 31.229,09 e che, nonostante l'assenza di operazioni, al 30/06/2013 il passivo risultava aumentato ad euro 82.435,63, con un incremento di oltre 50.000,00, senza che dalla documentazione contabile prodotta dalla CP_3
emergesse come tale debito fosse maturato. Infine, rilevarono l'applicazione di tassi debitori ultralegali, l'anatocismo, nonché l'addebito di spese in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e sull'usura.
Conclusero per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della alla restituzione delle CP_3
somme illegittimamente addebitate, nonché al risarcimento del danno.
La nella specificata qualità si costituì in giudizio e resistette sui singoli punti Controparte_3
sollevati.
Pagina 3 La causa, istruita con prove documentali, venne decisa con sentenza n. 1441/2022, pubblicata in data 31.05.2022, con la quale il Tribunale di Cagliari statuì nei seguenti termini: “(…)
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) rigetta
l'opposizione; 2) rigetta le altre domande attrici;
3) condanna la e Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio che liquida CP_2 Controparte_3
in complessivi euro 13.430,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge”.
In sintesi, il Tribunale ritenne:
1. manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rientrando il ricorso ex art. 633 c.p.c., siccome procedimento sommario e urgente, nella deroga di cui all'art. 5,
comma 4, del D.lgs. n. 28 del 2010 (inoltre la Banca, dopo l'ordinanza del 17 maggio 2021, aveva ritualmente promosso il tentativo di mediazione, concluso con esito negativo);
2. infondate le eccezioni formulate in ordine al difetto di legittimazione attiva della e alla Controparte_3
nullità della procura alle liti conferita dal legale rappresentante della stessa, in quanto CP_3
aveva documentalmente provato, a mezzo di procura notarile in atti, la propria qualità di mandataria con rappresentanza della Quest'ultima, a seguito di trasferimento del ramo Controparte_4
d'azienda comprendente tutti gli sportelli nazionali di operanti fuori dalla Controparte_3
LI, era a sua volta subentrata nei rapporti attivi e passivi relativi al ramo d'azienda trasferito,
compreso il contratto di c/c bancario oggetto del giudizio;
3. la procura alle liti era stata rilasciata da
Condirettore Generale di , al quale tale potere era stato CP_3 Persona_1
espressamente conferito, come da estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione
del 17 dicembre 2012; 4. la pretesa azionata monitoriamente era fondata nell'an e nel quantum,
tenuto conto delle produzioni effettuate dalla copia del contratto di apertura del CP_3
conto corrente n. 89320, sottoscritto dalla tutti gli estratti conto Controparte_1
emessi dalla data di inizio del rapporto fino al 30 giugno 2013, contratto sottoscritto da CP_2
il 29 febbraio 2008, con il quale quest'ultima aveva garantito personalmente l'adempimento
[...]
delle obbligazioni assunte dalla fino alla concorrenza di euro 30.000,00, Controparte_1
Pagina 4 ed il contratto sottoscritto il 19 novembre 2008 con il quale il limite della predetta fideiussione era stato elevato fino all'importo di euro 91.000,00; 5. era priva di pregio la contestazione secondo cui
il saldo debitorio del c/c n. 89320 per cui è causa è frutto dell'addebito di illegittimi tassi debitori
ultralegali, oltre che di indebita (ex art. 1283 c.c.) applicazione composta degli interessi
(anatocismo), in quanto il contratto prevedeva chiaramente un tasso di interesse del 14,50% e la possibilità di modifica secondo l'art. 118 TUB;
inoltre, la capitalizzazione trimestrale degli interessi doveva ritenersi legittima, poiché prevista in conformità alla delibera CIRC del 9 febbraio 2000; 6.
da ultimo, doveva ricordarsi che secondo il principio affermato dai giudici di legittimità (Cass. 28
luglio 2006, n. 17242 e Cass. 16 novembre 2000, n. 14849), spetta al cliente contestare specificamente la contabilità bancaria e che, nel caso di specie, le contestazioni dovevano ritenersi generiche e prive di elementi concreti.
***
e hanno proposto appello avverso la sentenza, Controparte_1 CP_2
articolando un'unica censura volta a confutare la correttezza del passaggio motivazionale secondo cui sarebbe risultata provata la cessione del credito da a Controparte_3 Controparte_4
con conseguente legitimatio ad causam della prima quale mandataria della seconda.
[...]
si è costituita resistendo e chiarendo: “… per quanto occorrer possa, che Controparte_3 [...]
è stata fusa per incorporazione in come da atto di fusione, Controparte_4 Controparte_3
in data 12.12.2016, a rogito Notaio dott. Rep. 62260, Progr. N. 20491, che si Persona_2
deposita (doc. 2) e che, conseguentemente, dal dicembre del 2016, le due società sono divenute un
unico soggetto giuridico”.
***
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe riconosciuto la legittimazione di
[...]
(nella sua veste di mandataria con rappresentanza di ormai CP_3 Controparte_4
non più in discussione) fondando la sua decisione sulla base della sola e semplice pubblicazione ex
art. 58 del D.Lgs. 385/1993, senza ulteriore prova documentale a supporto. Richiamato
Pagina 5 l'orientamento della Suprema Corte secondo cui chi agisce come successore a titolo particolare del creditore originario deve dimostrare l'inclusione del credito nella cessione in blocco (Cass. n.
5857/2022 e Cass. n. 24798/2020), gli appellanti fanno rilevare di avere, fin dall'opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi, puntualmente contestato il subentro della Controparte_4
nella titolarità del credito oggetto di causa e la conseguente legittimazione attiva della
[...] [...]
in qualità di mandataria con rappresentanza della prima, ad agire in giudizio per il CP_3
recupero del credito in questione. Segnatamente, le vicende genericamente descritte nel ricorso
monitorio non consentirebbero di accertare la sorte del rapporto obbligatorio intercorso tra
[...]
e spettando a quest'ultima – in qualità di soggetto Controparte_1 Controparte_3
agente in via monitoria – l'onere di provare la titolarità del credito azionato in capo a CP_4
, di cui si è dichiarata mandataria con rappresentanza. L'assenza di tale prova comporterebbe
[...]
la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Allo stato, non sarebbe possibile individuare con certezza il soggetto titolare del credito oggetto di giudizio: il contratto di “… c/c era stato infatti stipulato
con la presso l'Agenzia 473, senza che sia stato affatto documentato da Controparte_3
controparte che anche tale specifico rapporto ed il relativo (asserito credito) siano passati nella
titolarità di . Controparte_4
***
Circoscritto nei termini di cui sopra il thema decidendum, deve constatarsi in limine, come non sia più contestabile, fra l'altro, l'esistenza del contratto di apertura del conto corrente n. 89320,
sottoscritto dalla il 22 febbraio 2008 (doc. 3 fascicolo del Controparte_1
monitorio), nonché l'esistenza dei contratti con i quali aveva garantito CP_2
personalmente l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società dapprima fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (doc. 5 fascicolo del monitorio), successivamente fino a euro
91.000,00 (doc. 6 fascicolo del monitorio).
La censura è infondata.
Pagina 6 Si richiama il fermo principio espresso in più occasioni dalla Suprema Corte, secondo il quale: “In
caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo
al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto
della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione
dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un
accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277).
Nella specie tale valutazione è certamente possibile, essendo documentato (doc. 11 fascicolo monitorio – estratto della Gazzetta Ufficiale del 3.01.2013) il conferimento di ramo di azienda in base al quale la ha trasferito alla il ramo di azienda Controparte_3 Controparte_4
costituito dagli sportelli nazionali della operanti al di fuori della LI Controparte_3
(nonché la qualità di mandataria con rappresentanza di quest'ultima, attraverso procura notarile in atti - doc. 1, procura speciale -rogito Notai del 21.12.2012, profilo, come sopra Persona_3
rilevato, esulante dalla censura svolta). In particolare, attraverso l'Avviso ai sensi dell'art. 58
D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993, rende noto che: “… con effetto dalle ore Controparte_4
23.59 del 31/12/2012 ha ricevuto quale conferimento in aumento del capitale sociale ex artt. 2343 e
seguenti del Codice Civile dal socio unico attività e passività di pertinenza Controparte_3
del ramo di azienda costituito dagli sportelli nazionali della medesima Capogruppo operanti al di
fuori della LI (fatta eccezione per la filiale di Aulla, che resterà in capo alla Conferente) e da
tutti i contratti di deposito a risparmio denominati contoconto.it. Conseguentemente, sono stati
trasferiti alla in via esemplificativa, i rapporti contrattuali attivi e Controparte_4
passivi in essere con la clientela del ramo di azienda (con esclusione tra l'altro dei contratti di
gestione dei portafogli di investimento, dei rapporti in sofferenza, del rapporti di leasing e
Pagina 7 factoring, del pronti contro termine attivi e passivi, del finanziamenti in pool e degli altri accordi di
partecipazione al rischio e di posizioni creditizia non conferibili per specifiche clausole
contrattuali), come da comunicazione effettuata ai singoli soggetti interessati alla prima occasione
utile, nonché tutti i rapporti contrattuali concernenti in generale l'attività del ramo di azienda
conferito”. Nella specie l'espletamento di tale ultimo adempimento si evince dal documento n. 4
depositato unitamente al ricorso ex art. 633 c.p.c. da cui risulta che l'estratto conto al 31 marzo
2013 e il relativo documento di sintesi erano stati trasmessi al cliente da e Controparte_4
non da Che poi il rapporto fosse proseguito, senza contestazioni, con Controparte_3 [...]
, risulta confermato dai telegrammi inviati da quest'ultima alla Controparte_4 CP_1
(doc. 7 fascicolo monitorio) e alla (doc. 8 fascicolo monitorio), con cui era stata
[...] CP_2
comunicata al debitore e al garante l'intervenuta revoca degli affidamenti, con intimazione di
immediato pagamento del credito di euro 79.320,50.
Il criterio della individuazione senza incertezza del credito ceduto risulta, in definitiva, pienamente soddisfatto.
Da ultimo si prende atto della intervenuta fusione per incorporazione di Controparte_4
in come da atto di fusione, in data 12.12.2016, a rogito Notaio dott. Controparte_3 Per_2
Rep. 62260, Progr. N. 20491, documentata dall'allegato n. 2, prodotto in questa sede.
[...]
Ora, premessa la ammissibilità della produzione (contrariamente a quanto confutato dall'appellante), poiché riguardante un documento formatosi dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c. VI nn. 2 e 3 c.p.c., tale sopravvenuta circostanza comporta che in questo grado di giudizio il soggetto legittimato a contraddire e destinatario della sentenza debba essere necessariamente soggetto incorporante. Controparte_3
Parte appellante ha contestato la rilevanza del sopravvenuto evento, facendo rilevare che ai fini della legittimazione ad agire in via monitoria deve guardarsi alla titolarità del credito al momento del ricorso. Sul punto (solo per completezza essendo stata, la questione della legitimatio ad
causam, risolta nei termini di cui sopra), val la pena di rilevare che, anche in ipotesi di revoca del
Pagina 8 decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque pronunciarsi sull'esistenza del credito in capo all'attuale titolare. Difatti, costituendo la legitimatio ad causam una condizione dell'azione, essa può efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio, essendo soltanto necessario che sia esistente al momento della decisione, a differenza dei presupposti processuali, i quali devono sussistere al momento della proposizione della domanda.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a 260.000,00, applicando i valori minimi, stante l'estrema semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non espletata.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Controparte_1 CP_2
n. 1441/2022 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna e in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 Controparte_3
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 6 marzo 2024.
Pagina 9 Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 278 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da:
(P.I. ), con sede in Cagliari alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Balilla n. 4, in persona del legale rappresentante, e , (C.F. CP_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F._1
entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari, alla Via Sonnino n. 128, presso lo studio dell'Avv.
Milena Zanardi, che le rappresenta e difende per procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellanti
CONTRO
Pagina 1 (C.F. ), con sede legale in Genova, Via Cassa di Controparte_3 P.IVA_2
Risparmio n. 15, in persona del suo rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al ricorso ex art 633 c.p.c. in data 27.9.2013, dagli avv.ti Alessandro Ghibellini e Stefano
Ghibellini, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Luigi Frau, in Cagliari, Viale Regina
Margherita 79,
appellata
All'udienza del 22/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: “Piaccia all'Ecc. Corte d'Appello, in accoglimento del presente
appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1441/2022, pubblicata il 31.05.2022, del
Tribunale Civile di Cagliari, (…) -nel merito:
1. accogliere l'appello proposto avverso la sentenza
n. 1441/2022, pubblicata il 31/05/2022, del Tribunale Civile di Cagliari e, per l'effetto, in totale
riforma della stessa, 2. accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare e, quindi,
dichiarare nullo e privo di effetti, il decreto ingiuntivo n. 2707/2013 emesso dal Tribunale di
Cagliari il 18-19/11/2013, tenendo la e indenni da Controparte_1 CP_2
ogni avversa pretesa creditoria avanzata da 3. con vittoria di spese e Controparte_3
competenze di causa”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, ogni contraria
istanza, eccezione, deduzione e/o difesa respinta e disattesa, respingere l'atto di appello e le
domande tutte con esso proposte, confermando in toto la sentenza impugnata n. 1441/2022 del
Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 31.5.2022 e notificata il 3.6.2022, e con ogni altra
conseguenziale pro-nuncia.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari
dovesse ritenere la fondatezza del motivo di appello formulato da e Controparte_1
Pagina 2 della signora con la conseguente riforma della sentenza e revoca del decreto in- CP_2
giuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta o della somma
meglio vista in favore di parte originaria del contratto di corrente n. 893/20 Controparte_3
e soggetto subentrato, per incorporazione, a . Controparte_4
Ragioni di fatto e di diritto
Con citazione ritualmente notificata, la e proposero Controparte_1 CP_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2707 pronunciato il 18.11.2013, con il quale il
Tribunale di Cagliari, sull'istanza di nella dichiarata qualità di mandataria con Controparte_3
rappresentanza di aveva ingiunto di pagare alla prima, in qualità di Controparte_4
debitrice principale, e alla seconda, in qualità di fideiussore, la complessiva somma di euro
82.435,63 (oltre a interessi semplici dal 1 luglio 2013 e spese di procedura), pari al saldo passivo del conto corrente bancario n. 893/20 acceso in data 22 febbraio 2008 presso l'agenzia di Quartu
Sant'Elena della Gli opponenti preliminarmente eccepirono l'improcedibilità Controparte_3
della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva della e la nullità della procura alle liti apposta in calce al ricorso CP_3
ex art. 633 c.p.c., quindi contestarono, nel merito, l'esistenza del credito azionato, sottolineando che alla data del 30/09/2011 il saldo passivo del conto corrente era di euro 31.229,09 e che, nonostante l'assenza di operazioni, al 30/06/2013 il passivo risultava aumentato ad euro 82.435,63, con un incremento di oltre 50.000,00, senza che dalla documentazione contabile prodotta dalla CP_3
emergesse come tale debito fosse maturato. Infine, rilevarono l'applicazione di tassi debitori ultralegali, l'anatocismo, nonché l'addebito di spese in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e sull'usura.
Conclusero per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della alla restituzione delle CP_3
somme illegittimamente addebitate, nonché al risarcimento del danno.
La nella specificata qualità si costituì in giudizio e resistette sui singoli punti Controparte_3
sollevati.
Pagina 3 La causa, istruita con prove documentali, venne decisa con sentenza n. 1441/2022, pubblicata in data 31.05.2022, con la quale il Tribunale di Cagliari statuì nei seguenti termini: “(…)
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) rigetta
l'opposizione; 2) rigetta le altre domande attrici;
3) condanna la e Controparte_1
alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio che liquida CP_2 Controparte_3
in complessivi euro 13.430,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge”.
In sintesi, il Tribunale ritenne:
1. manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rientrando il ricorso ex art. 633 c.p.c., siccome procedimento sommario e urgente, nella deroga di cui all'art. 5,
comma 4, del D.lgs. n. 28 del 2010 (inoltre la Banca, dopo l'ordinanza del 17 maggio 2021, aveva ritualmente promosso il tentativo di mediazione, concluso con esito negativo);
2. infondate le eccezioni formulate in ordine al difetto di legittimazione attiva della e alla Controparte_3
nullità della procura alle liti conferita dal legale rappresentante della stessa, in quanto CP_3
aveva documentalmente provato, a mezzo di procura notarile in atti, la propria qualità di mandataria con rappresentanza della Quest'ultima, a seguito di trasferimento del ramo Controparte_4
d'azienda comprendente tutti gli sportelli nazionali di operanti fuori dalla Controparte_3
LI, era a sua volta subentrata nei rapporti attivi e passivi relativi al ramo d'azienda trasferito,
compreso il contratto di c/c bancario oggetto del giudizio;
3. la procura alle liti era stata rilasciata da
Condirettore Generale di , al quale tale potere era stato CP_3 Persona_1
espressamente conferito, come da estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione
del 17 dicembre 2012; 4. la pretesa azionata monitoriamente era fondata nell'an e nel quantum,
tenuto conto delle produzioni effettuate dalla copia del contratto di apertura del CP_3
conto corrente n. 89320, sottoscritto dalla tutti gli estratti conto Controparte_1
emessi dalla data di inizio del rapporto fino al 30 giugno 2013, contratto sottoscritto da CP_2
il 29 febbraio 2008, con il quale quest'ultima aveva garantito personalmente l'adempimento
[...]
delle obbligazioni assunte dalla fino alla concorrenza di euro 30.000,00, Controparte_1
Pagina 4 ed il contratto sottoscritto il 19 novembre 2008 con il quale il limite della predetta fideiussione era stato elevato fino all'importo di euro 91.000,00; 5. era priva di pregio la contestazione secondo cui
il saldo debitorio del c/c n. 89320 per cui è causa è frutto dell'addebito di illegittimi tassi debitori
ultralegali, oltre che di indebita (ex art. 1283 c.c.) applicazione composta degli interessi
(anatocismo), in quanto il contratto prevedeva chiaramente un tasso di interesse del 14,50% e la possibilità di modifica secondo l'art. 118 TUB;
inoltre, la capitalizzazione trimestrale degli interessi doveva ritenersi legittima, poiché prevista in conformità alla delibera CIRC del 9 febbraio 2000; 6.
da ultimo, doveva ricordarsi che secondo il principio affermato dai giudici di legittimità (Cass. 28
luglio 2006, n. 17242 e Cass. 16 novembre 2000, n. 14849), spetta al cliente contestare specificamente la contabilità bancaria e che, nel caso di specie, le contestazioni dovevano ritenersi generiche e prive di elementi concreti.
***
e hanno proposto appello avverso la sentenza, Controparte_1 CP_2
articolando un'unica censura volta a confutare la correttezza del passaggio motivazionale secondo cui sarebbe risultata provata la cessione del credito da a Controparte_3 Controparte_4
con conseguente legitimatio ad causam della prima quale mandataria della seconda.
[...]
si è costituita resistendo e chiarendo: “… per quanto occorrer possa, che Controparte_3 [...]
è stata fusa per incorporazione in come da atto di fusione, Controparte_4 Controparte_3
in data 12.12.2016, a rogito Notaio dott. Rep. 62260, Progr. N. 20491, che si Persona_2
deposita (doc. 2) e che, conseguentemente, dal dicembre del 2016, le due società sono divenute un
unico soggetto giuridico”.
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L'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe riconosciuto la legittimazione di
[...]
(nella sua veste di mandataria con rappresentanza di ormai CP_3 Controparte_4
non più in discussione) fondando la sua decisione sulla base della sola e semplice pubblicazione ex
art. 58 del D.Lgs. 385/1993, senza ulteriore prova documentale a supporto. Richiamato
Pagina 5 l'orientamento della Suprema Corte secondo cui chi agisce come successore a titolo particolare del creditore originario deve dimostrare l'inclusione del credito nella cessione in blocco (Cass. n.
5857/2022 e Cass. n. 24798/2020), gli appellanti fanno rilevare di avere, fin dall'opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi, puntualmente contestato il subentro della Controparte_4
nella titolarità del credito oggetto di causa e la conseguente legittimazione attiva della
[...] [...]
in qualità di mandataria con rappresentanza della prima, ad agire in giudizio per il CP_3
recupero del credito in questione. Segnatamente, le vicende genericamente descritte nel ricorso
monitorio non consentirebbero di accertare la sorte del rapporto obbligatorio intercorso tra
[...]
e spettando a quest'ultima – in qualità di soggetto Controparte_1 Controparte_3
agente in via monitoria – l'onere di provare la titolarità del credito azionato in capo a CP_4
, di cui si è dichiarata mandataria con rappresentanza. L'assenza di tale prova comporterebbe
[...]
la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Allo stato, non sarebbe possibile individuare con certezza il soggetto titolare del credito oggetto di giudizio: il contratto di “… c/c era stato infatti stipulato
con la presso l'Agenzia 473, senza che sia stato affatto documentato da Controparte_3
controparte che anche tale specifico rapporto ed il relativo (asserito credito) siano passati nella
titolarità di . Controparte_4
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Circoscritto nei termini di cui sopra il thema decidendum, deve constatarsi in limine, come non sia più contestabile, fra l'altro, l'esistenza del contratto di apertura del conto corrente n. 89320,
sottoscritto dalla il 22 febbraio 2008 (doc. 3 fascicolo del Controparte_1
monitorio), nonché l'esistenza dei contratti con i quali aveva garantito CP_2
personalmente l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società dapprima fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (doc. 5 fascicolo del monitorio), successivamente fino a euro
91.000,00 (doc. 6 fascicolo del monitorio).
La censura è infondata.
Pagina 6 Si richiama il fermo principio espresso in più occasioni dalla Suprema Corte, secondo il quale: “In
caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo
al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto
della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione
dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un
accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277).
Nella specie tale valutazione è certamente possibile, essendo documentato (doc. 11 fascicolo monitorio – estratto della Gazzetta Ufficiale del 3.01.2013) il conferimento di ramo di azienda in base al quale la ha trasferito alla il ramo di azienda Controparte_3 Controparte_4
costituito dagli sportelli nazionali della operanti al di fuori della LI Controparte_3
(nonché la qualità di mandataria con rappresentanza di quest'ultima, attraverso procura notarile in atti - doc. 1, procura speciale -rogito Notai del 21.12.2012, profilo, come sopra Persona_3
rilevato, esulante dalla censura svolta). In particolare, attraverso l'Avviso ai sensi dell'art. 58
D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993, rende noto che: “… con effetto dalle ore Controparte_4
23.59 del 31/12/2012 ha ricevuto quale conferimento in aumento del capitale sociale ex artt. 2343 e
seguenti del Codice Civile dal socio unico attività e passività di pertinenza Controparte_3
del ramo di azienda costituito dagli sportelli nazionali della medesima Capogruppo operanti al di
fuori della LI (fatta eccezione per la filiale di Aulla, che resterà in capo alla Conferente) e da
tutti i contratti di deposito a risparmio denominati contoconto.it. Conseguentemente, sono stati
trasferiti alla in via esemplificativa, i rapporti contrattuali attivi e Controparte_4
passivi in essere con la clientela del ramo di azienda (con esclusione tra l'altro dei contratti di
gestione dei portafogli di investimento, dei rapporti in sofferenza, del rapporti di leasing e
Pagina 7 factoring, del pronti contro termine attivi e passivi, del finanziamenti in pool e degli altri accordi di
partecipazione al rischio e di posizioni creditizia non conferibili per specifiche clausole
contrattuali), come da comunicazione effettuata ai singoli soggetti interessati alla prima occasione
utile, nonché tutti i rapporti contrattuali concernenti in generale l'attività del ramo di azienda
conferito”. Nella specie l'espletamento di tale ultimo adempimento si evince dal documento n. 4
depositato unitamente al ricorso ex art. 633 c.p.c. da cui risulta che l'estratto conto al 31 marzo
2013 e il relativo documento di sintesi erano stati trasmessi al cliente da e Controparte_4
non da Che poi il rapporto fosse proseguito, senza contestazioni, con Controparte_3 [...]
, risulta confermato dai telegrammi inviati da quest'ultima alla Controparte_4 CP_1
(doc. 7 fascicolo monitorio) e alla (doc. 8 fascicolo monitorio), con cui era stata
[...] CP_2
comunicata al debitore e al garante l'intervenuta revoca degli affidamenti, con intimazione di
immediato pagamento del credito di euro 79.320,50.
Il criterio della individuazione senza incertezza del credito ceduto risulta, in definitiva, pienamente soddisfatto.
Da ultimo si prende atto della intervenuta fusione per incorporazione di Controparte_4
in come da atto di fusione, in data 12.12.2016, a rogito Notaio dott. Controparte_3 Per_2
Rep. 62260, Progr. N. 20491, documentata dall'allegato n. 2, prodotto in questa sede.
[...]
Ora, premessa la ammissibilità della produzione (contrariamente a quanto confutato dall'appellante), poiché riguardante un documento formatosi dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c. VI nn. 2 e 3 c.p.c., tale sopravvenuta circostanza comporta che in questo grado di giudizio il soggetto legittimato a contraddire e destinatario della sentenza debba essere necessariamente soggetto incorporante. Controparte_3
Parte appellante ha contestato la rilevanza del sopravvenuto evento, facendo rilevare che ai fini della legittimazione ad agire in via monitoria deve guardarsi alla titolarità del credito al momento del ricorso. Sul punto (solo per completezza essendo stata, la questione della legitimatio ad
causam, risolta nei termini di cui sopra), val la pena di rilevare che, anche in ipotesi di revoca del
Pagina 8 decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione dovrebbe comunque pronunciarsi sull'esistenza del credito in capo all'attuale titolare. Difatti, costituendo la legitimatio ad causam una condizione dell'azione, essa può efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio, essendo soltanto necessario che sia esistente al momento della decisione, a differenza dei presupposti processuali, i quali devono sussistere al momento della proposizione della domanda.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a 260.000,00, applicando i valori minimi, stante l'estrema semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non espletata.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Controparte_1 CP_2
n. 1441/2022 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna e in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 Controparte_3
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 6 marzo 2024.
Pagina 9 Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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