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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 887/2024, promossa da:
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, Parte_1 dall'avv. Michele Buono ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- Appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Maria Rosaria Morlino Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 11.3.2025.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 29.6.2024, impugnava la sentenza n. Parte_1
1318/2024, emessa dal Tribunale di Foggia in data 15.5.2024 e non notificata, con la quale era stato così disposto: “ … affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 preferenziale presso la madre e dispone che le visite del padre con il figlio avvengano liberamente;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
assegna la casa coniugale ad affinchè la continui ad abitare con la prole seco Controparte_1 pagina 1 di 6 convivente; pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e del figlio minore, di cui € 400,00 per ciascun figlio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2025”.
All'uopo, esponeva:
- che la sentenza era viziata ed erronea nella parte in cui aveva confermato le statuizioni di carattere economico relative ai figli assunte all'esito della comparizione dei coniugi e, in particolare, nella parte in cui aveva ritenuto non essersi verificato un peggioramento delle sue condizioni reddituali, posto che la documentazione prodotta al contrario comprovava, in maniera inequivocabile, la contrazione delle proprie entrate a far data dal 2019 e sino al 2023;
- che, sino al mese di ottobre 2023, aveva percepito l'assegno di integrazione salariale, che all'attualità non era più corrisposto, per un importo di € 300,00 mensili (per il periodo da maggio a settembre), di € 171,120 (per il mese di aprile) e di € 82,65 (per il mese di ottobre 2023);
- che aveva subito la riduzione del proprio contratto di lavoro a partire dal 9.10.2023 (da 36 ore settimanali a 30 ore settimanali), che si rispecchiava nelle buste paga prodotte;
- che, inoltre, mentre la moglie godeva dell'abitazione coniugale, egli era stato costretto a locare appartamento per il quale corrispondeva un rateo mensile di € 400,00, oltre ad € 100,00 per le utenze;
tanto premesso, chiedeva che venisse modificato l'assegno di mantenimento per i due figli, nella misura complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno) stante il peggioramento delle proprie condizioni reddituali.
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando che il Controparte_1 deposito delle buste paga relative all'anno 2024 costituiva nuova documentazione ed era pertanto inammissibile, oltre che ininfluente ai fini della decisione.
Nel merito, esponeva che non v'era stato alcun peggioramento della condizione economica del
, il quale nel 2020 aveva un reddito mensile netto di circa € 2.267,00 netti, che era rimasto Pt_1 sostanzialmente invariato, anche all'esito della dichiarazione dei redditi presentata al momento del deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.; che le esigenze dei figli si erano accresciute con l'età e il percepiva anche il 50% dell'assegno unico universale. Pt_1
Tanto premesso, chiedeva che venisse rigettato l'appello con il favore delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
11.3.2025 dove è stata riservata per la decisione.
Diritto.
pagina 2 di 6 L'unico motivo di appello verte sull'”omesso esame delle prove documentali fornite in relazione ai provvedimenti economici nell'interesse dei figli” (di cui uno minore e l'altra maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
L'appellante ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni reddituali dall'epoca della introduzione del ricorso per divorzio, posto che il proprio contratto di lavoro aveva subito una contrazione dell'orario settimanale, da 36 a 30 ore settimanali, con conseguente diminuzione del proprio reddito mensile netto, non più ammontante ad € 2.296,00, bensì ad € 1.898,00 a partire dal mese di ottobre 2023 (oltre che un assegno di solidarietà dell'ammontare complessivo annuo di € 2.32,91, percepito nel corso del 2023).
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “[…] al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. 19299/2020; Cass. 4145/2023, nella quale tale principio è stato affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre;
v. anche Cass. 32446/2023, secondo cui "in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età"; Cass. 2536/2024: "In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno".
pagina 3 di 6 Ora, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che potevano essere confermati i provvedimenti già in essere tra le parti in quanto “rispondenti ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c.”; sul punto, ha rimarcato il tribunale che non era emerso alcun peggioramento reddituale del ricorrente, e tanto “considerando quale parametro la somma pattuita tra i coniugi e quanto previsto dal presidente del tribunale, in esito al giudizio di reclamo” (cfr. sent. impugnata).
Sul punto, va premesso che, in sede di reclamo, la somma inizialmente prevista dal presidente f.f. delegato per l'udienza di comparizione dei coniugi (€ 350,00) è stata elevata ad € 400,00), stante il modesto peggioramento delle condizioni reddituali del reclamato e le accresciute esigenze dei figli.
Ciò posto, deve concordarsi sul fatto che non è intervenuto alcun sostanziale peggioramento della condizione reddituale dell'appellante in base alla documentazione prodotta, posto che il reddito mensile esaminato all'epoca della decisione del ricorso per divorzio era rimasto pressochè invariato rispetto all'epoca della separazione, in cui lo stesso ricorrente aveva convenuto la cifra di
€ 400,00 per ciascuno dei figli (oltre al 50% delle spese straordinarie).
E difatti, avendo il sottoscritto la separazione in data 25.5.2020, a tale data il redito Pt_1 mensile netto era ammontante ad € 2.267,00 netti, mentre l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta al momento della decisione e relativa ai redditi del 2023 (v. all. 4 giudizio di primo grado) ammontava ad € 2.167,00 (per una differenza di circa 95,00 mensili).
Quanto alla documentazione nuova prodotta in grado di appello, attestante un ulteriore peggioramento della busta paga mensile netta (ammontante a circa €2.014,00) e ritenuta dalla difesa dell'appellata inammissibile, deve anzitutto rilevarsi (v. Cass. n. 174/2020) che i fatti nuovi, idonei ad alterare le condizioni economiche dei coniugi e che possano incidere sull'attribuzione e determinazione dei loro obblighi economici, debbano essere presi in esame nel corso nel giudizio ove si verificano, anche nella fase d'appello (nel caso in cui emergano successivamente alla conclusione del primo grado ma prima del passaggio in giudicato della sentenza), posto che non potrebbe essere utilizzato il rimedio della revisione disciplinato dall'art. 9 della L. 898/1970, che trova applicazione soltanto in relazione ad elementi fattuali sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza.
Ed invero, qualora fosse negata al coniuge la possibilità di svolgere la richiesta di riduzione dell'assegno in appello, egli si vedrebbe preclusa l'unica opportunità di far valere in giudizio le circostanze fattuali sopravvenute (con conseguente cristallizzazione dei provvedimenti economici assunti in precedenza rispetto al sorgere delle circostanze modificative delle condizioni economiche delle parti), con conseguente violazione del fondamentale principio del “rebus sic stantibus”.
Ciò nondimeno, non pare che (pur volendo considerare ammissibile detta documentazione), siano state dimostrate significative variazioni del reddito dell'appellante: in primo luogo, la riduzione dell'orario di lavoro (all'83.,33%) è rappresentato da un accordo temporaneo con la società di cui pagina 4 di 6 il è dipendente con qualifica dirigenziale, per cui nulla esclude che il contratto possa Pt_1 riprendere full time, stante oltretutto la clausola che, “in caso di successivo incremento del budget ai livelli precedenti al 2022, le parti congiuntamente valuteranno l'aumento delle ore settimanali di lavoro del lavoratore”; in secondo luogo, non può trascurarsi che il percepiva, all'epoca Pt_1 della introduzione del divorzio, uno stipendio mensile netto di € 2.167,00 ed attualmente di €
2.014,00, per cui la riduzione di circa 150,00 non può influire significativamente sulla determinazione dell'assegno di mantenimento per i due figli, di cui uno maggiorenne economicamente non autosufficiente;
in terzo luogo, l'appellante non ha considerato il 50% dell'assegno unico universale ad esso spettante, ammontante ad € 165,00 mensili;
in quarto luogo
- come evidenziato dalla difesa dell'appellata - all'epoca della separazione consensuale (in cui il aveva sottoscritto volontariamente un concorso al mantenimento dei figli nella misura di € Pt_1
400,00 per ciascuno), l'appellante era gravato da un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura di € 300,00 mensili, che si è estinto alla data del mese di maggio 2023; infine, non può poi trascurarsi che le esigenze dei due figli si sono – rispetto alla separazione certamente accresciute.
Sul punto, è appena il caso di rimarcare che le esigenze dei figli si accrescono, notoriamente, in ragione dell'età degli stessi e del progressivo sviluppo della loro personalità, con esigenze sicuramente maggiori rispetto a quelle degli anni precedenti, non potendosi limitare il mantenimento a carico del genitore alla soddisfazione di meri bisogni alimentari e dovendosi garantire, anche, quelle di natura abitativa, scolastica, sportiva, sanitaria e sociale, in misura adeguata alla età dei figli e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori (cfr. ex multis Cass. civ. n.
41919 del 2021).
E' noto, poi, che la domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento dei figli non abbisogna di specifica dimostrazione (v. Cass. 12/8927; 10/400; 07/17055), poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica che, pertanto, essendo di per sé legate alla crescita del minore, non necessitano di una prova specifica al riguardo, richiedendosi il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente.
Ne deriva che, rispetto all'epoca della separazione, le esigenze dei figli si sono certamente accresciute, essendo decorsi quasi tre anni dalla separazione, sicchè il modesto ridimensionamento della busta paga mensile è compensato dall'accrescersi delle esigenze per i figli dovute all'accrescersi delle loro esigenze di mantenimento.
In conclusione, tenuto conto: delle attuali esigenze dei figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori (che si può arguire dal contenuto degli accordi di separazione omologati dal Tribunale aventi un livello equivalente a quello fissato in sede di divorzio), della capacità di reddito in capo alla (€ 1.883,00) e dell'onere quotidiano CP_1
pagina 5 di 6 sulla stessa gravante di assistere materialmente i due figli, con lei conviventi (solo in parte compensato dal godimento della ex casa coniugale), il contributo monetario posto a carico del in 400,00 euro mensili per ciascun figlio (oltre alla partecipazione nella misura del 50% Pt_1 alle spese straordinarie sostenute nel loro interesse), appare equo e proporzionato alle rispettive capacità economiche e di reddito dei due genitori (pari a quello assunto dal in sede di Pt_1 separazione personale consensuale nel 2022).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del e - liquidate nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri della tariffa forense (D.M. n. 55 del
2014) ed in relazione al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1318/24 del tribunale di Foggia, così Controparte_1 provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari il 11.3.2025
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Alessandra Piliego Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 887/2024, promossa da:
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, Parte_1 dall'avv. Michele Buono ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- Appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Maria Rosaria Morlino Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Oggetto: appello in materia di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 11.3.2025.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 29.6.2024, impugnava la sentenza n. Parte_1
1318/2024, emessa dal Tribunale di Foggia in data 15.5.2024 e non notificata, con la quale era stato così disposto: “ … affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1 preferenziale presso la madre e dispone che le visite del padre con il figlio avvengano liberamente;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
assegna la casa coniugale ad affinchè la continui ad abitare con la prole seco Controparte_1 pagina 1 di 6 convivente; pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e del figlio minore, di cui € 400,00 per ciascun figlio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2025”.
All'uopo, esponeva:
- che la sentenza era viziata ed erronea nella parte in cui aveva confermato le statuizioni di carattere economico relative ai figli assunte all'esito della comparizione dei coniugi e, in particolare, nella parte in cui aveva ritenuto non essersi verificato un peggioramento delle sue condizioni reddituali, posto che la documentazione prodotta al contrario comprovava, in maniera inequivocabile, la contrazione delle proprie entrate a far data dal 2019 e sino al 2023;
- che, sino al mese di ottobre 2023, aveva percepito l'assegno di integrazione salariale, che all'attualità non era più corrisposto, per un importo di € 300,00 mensili (per il periodo da maggio a settembre), di € 171,120 (per il mese di aprile) e di € 82,65 (per il mese di ottobre 2023);
- che aveva subito la riduzione del proprio contratto di lavoro a partire dal 9.10.2023 (da 36 ore settimanali a 30 ore settimanali), che si rispecchiava nelle buste paga prodotte;
- che, inoltre, mentre la moglie godeva dell'abitazione coniugale, egli era stato costretto a locare appartamento per il quale corrispondeva un rateo mensile di € 400,00, oltre ad € 100,00 per le utenze;
tanto premesso, chiedeva che venisse modificato l'assegno di mantenimento per i due figli, nella misura complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno) stante il peggioramento delle proprie condizioni reddituali.
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando che il Controparte_1 deposito delle buste paga relative all'anno 2024 costituiva nuova documentazione ed era pertanto inammissibile, oltre che ininfluente ai fini della decisione.
Nel merito, esponeva che non v'era stato alcun peggioramento della condizione economica del
, il quale nel 2020 aveva un reddito mensile netto di circa € 2.267,00 netti, che era rimasto Pt_1 sostanzialmente invariato, anche all'esito della dichiarazione dei redditi presentata al momento del deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.; che le esigenze dei figli si erano accresciute con l'età e il percepiva anche il 50% dell'assegno unico universale. Pt_1
Tanto premesso, chiedeva che venisse rigettato l'appello con il favore delle spese di lite.
Il Sostituto Procuratore generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del
11.3.2025 dove è stata riservata per la decisione.
Diritto.
pagina 2 di 6 L'unico motivo di appello verte sull'”omesso esame delle prove documentali fornite in relazione ai provvedimenti economici nell'interesse dei figli” (di cui uno minore e l'altra maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
L'appellante ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni reddituali dall'epoca della introduzione del ricorso per divorzio, posto che il proprio contratto di lavoro aveva subito una contrazione dell'orario settimanale, da 36 a 30 ore settimanali, con conseguente diminuzione del proprio reddito mensile netto, non più ammontante ad € 2.296,00, bensì ad € 1.898,00 a partire dal mese di ottobre 2023 (oltre che un assegno di solidarietà dell'ammontare complessivo annuo di € 2.32,91, percepito nel corso del 2023).
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “[…] al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cass. 19299/2020; Cass. 4145/2023, nella quale tale principio è stato affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre;
v. anche Cass. 32446/2023, secondo cui "in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età"; Cass. 2536/2024: "In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno".
pagina 3 di 6 Ora, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che potevano essere confermati i provvedimenti già in essere tra le parti in quanto “rispondenti ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c.”; sul punto, ha rimarcato il tribunale che non era emerso alcun peggioramento reddituale del ricorrente, e tanto “considerando quale parametro la somma pattuita tra i coniugi e quanto previsto dal presidente del tribunale, in esito al giudizio di reclamo” (cfr. sent. impugnata).
Sul punto, va premesso che, in sede di reclamo, la somma inizialmente prevista dal presidente f.f. delegato per l'udienza di comparizione dei coniugi (€ 350,00) è stata elevata ad € 400,00), stante il modesto peggioramento delle condizioni reddituali del reclamato e le accresciute esigenze dei figli.
Ciò posto, deve concordarsi sul fatto che non è intervenuto alcun sostanziale peggioramento della condizione reddituale dell'appellante in base alla documentazione prodotta, posto che il reddito mensile esaminato all'epoca della decisione del ricorso per divorzio era rimasto pressochè invariato rispetto all'epoca della separazione, in cui lo stesso ricorrente aveva convenuto la cifra di
€ 400,00 per ciascuno dei figli (oltre al 50% delle spese straordinarie).
E difatti, avendo il sottoscritto la separazione in data 25.5.2020, a tale data il redito Pt_1 mensile netto era ammontante ad € 2.267,00 netti, mentre l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta al momento della decisione e relativa ai redditi del 2023 (v. all. 4 giudizio di primo grado) ammontava ad € 2.167,00 (per una differenza di circa 95,00 mensili).
Quanto alla documentazione nuova prodotta in grado di appello, attestante un ulteriore peggioramento della busta paga mensile netta (ammontante a circa €2.014,00) e ritenuta dalla difesa dell'appellata inammissibile, deve anzitutto rilevarsi (v. Cass. n. 174/2020) che i fatti nuovi, idonei ad alterare le condizioni economiche dei coniugi e che possano incidere sull'attribuzione e determinazione dei loro obblighi economici, debbano essere presi in esame nel corso nel giudizio ove si verificano, anche nella fase d'appello (nel caso in cui emergano successivamente alla conclusione del primo grado ma prima del passaggio in giudicato della sentenza), posto che non potrebbe essere utilizzato il rimedio della revisione disciplinato dall'art. 9 della L. 898/1970, che trova applicazione soltanto in relazione ad elementi fattuali sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza.
Ed invero, qualora fosse negata al coniuge la possibilità di svolgere la richiesta di riduzione dell'assegno in appello, egli si vedrebbe preclusa l'unica opportunità di far valere in giudizio le circostanze fattuali sopravvenute (con conseguente cristallizzazione dei provvedimenti economici assunti in precedenza rispetto al sorgere delle circostanze modificative delle condizioni economiche delle parti), con conseguente violazione del fondamentale principio del “rebus sic stantibus”.
Ciò nondimeno, non pare che (pur volendo considerare ammissibile detta documentazione), siano state dimostrate significative variazioni del reddito dell'appellante: in primo luogo, la riduzione dell'orario di lavoro (all'83.,33%) è rappresentato da un accordo temporaneo con la società di cui pagina 4 di 6 il è dipendente con qualifica dirigenziale, per cui nulla esclude che il contratto possa Pt_1 riprendere full time, stante oltretutto la clausola che, “in caso di successivo incremento del budget ai livelli precedenti al 2022, le parti congiuntamente valuteranno l'aumento delle ore settimanali di lavoro del lavoratore”; in secondo luogo, non può trascurarsi che il percepiva, all'epoca Pt_1 della introduzione del divorzio, uno stipendio mensile netto di € 2.167,00 ed attualmente di €
2.014,00, per cui la riduzione di circa 150,00 non può influire significativamente sulla determinazione dell'assegno di mantenimento per i due figli, di cui uno maggiorenne economicamente non autosufficiente;
in terzo luogo, l'appellante non ha considerato il 50% dell'assegno unico universale ad esso spettante, ammontante ad € 165,00 mensili;
in quarto luogo
- come evidenziato dalla difesa dell'appellata - all'epoca della separazione consensuale (in cui il aveva sottoscritto volontariamente un concorso al mantenimento dei figli nella misura di € Pt_1
400,00 per ciascuno), l'appellante era gravato da un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura di € 300,00 mensili, che si è estinto alla data del mese di maggio 2023; infine, non può poi trascurarsi che le esigenze dei due figli si sono – rispetto alla separazione certamente accresciute.
Sul punto, è appena il caso di rimarcare che le esigenze dei figli si accrescono, notoriamente, in ragione dell'età degli stessi e del progressivo sviluppo della loro personalità, con esigenze sicuramente maggiori rispetto a quelle degli anni precedenti, non potendosi limitare il mantenimento a carico del genitore alla soddisfazione di meri bisogni alimentari e dovendosi garantire, anche, quelle di natura abitativa, scolastica, sportiva, sanitaria e sociale, in misura adeguata alla età dei figli e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori (cfr. ex multis Cass. civ. n.
41919 del 2021).
E' noto, poi, che la domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento dei figli non abbisogna di specifica dimostrazione (v. Cass. 12/8927; 10/400; 07/17055), poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica che, pertanto, essendo di per sé legate alla crescita del minore, non necessitano di una prova specifica al riguardo, richiedendosi il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente.
Ne deriva che, rispetto all'epoca della separazione, le esigenze dei figli si sono certamente accresciute, essendo decorsi quasi tre anni dalla separazione, sicchè il modesto ridimensionamento della busta paga mensile è compensato dall'accrescersi delle esigenze per i figli dovute all'accrescersi delle loro esigenze di mantenimento.
In conclusione, tenuto conto: delle attuali esigenze dei figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori (che si può arguire dal contenuto degli accordi di separazione omologati dal Tribunale aventi un livello equivalente a quello fissato in sede di divorzio), della capacità di reddito in capo alla (€ 1.883,00) e dell'onere quotidiano CP_1
pagina 5 di 6 sulla stessa gravante di assistere materialmente i due figli, con lei conviventi (solo in parte compensato dal godimento della ex casa coniugale), il contributo monetario posto a carico del in 400,00 euro mensili per ciascun figlio (oltre alla partecipazione nella misura del 50% Pt_1 alle spese straordinarie sostenute nel loro interesse), appare equo e proporzionato alle rispettive capacità economiche e di reddito dei due genitori (pari a quello assunto dal in sede di Pt_1 separazione personale consensuale nel 2022).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza del e - liquidate nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri della tariffa forense (D.M. n. 55 del
2014) ed in relazione al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1318/24 del tribunale di Foggia, così Controparte_1 provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari il 11.3.2025
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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