Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 53/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 11.1.2023 al numero 53 /2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 460/2022 emessa dal Tribunale di
PRATO il 27.7.2022 pendente fra
( quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 edile, rappresentato e difeso dall'Avv. DI FALCO ADRIANO ( C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
) Controparte_1 C.F._3
PARTE APPELLATA - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello, in accoglimento dell'atto d'appello proposta da : a) confermare il D.I. opposto e Parte_1 condannare l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1
, dell'ulteriore somma di € 10.732,89, iva compresa, e Parte_1 complessivamente della somma di € 34.859,00 (€ 24.126,11 di cui al D.I. + €
10.732,89, costi non ricompresi nell'importo del D.I.) o di quella diversa, maggiore
1
b) respingere le domande riconvenzionali di Controparte_1 siccome infondate.
In via istruttoria, insiste nella istanza per l'ammissione della già richiesta CTU volta: a) ad accertare il corrispettivo delle opere extra capitolato, dal n.62 al n.103, eseguite dall'appellante, di cui al computo metrico allegato al contratto d'appalto, nonché alla comparsa di costituzione e risposta [cfr. doc.15)], la cui esecuzione è stata confermata dal D.L., geom. b) a rinnovare e/o integrare quella svolta CP_2 in sede di ATP, al fine di: 1) constatare la preesistenza del fuori squadra e fuori piombo delle pareti “grezze” prima dell'intonacatura; 2) constatare la maggiore quantità di malta premiscelata, il , utilizzata rispetto a quella che sarebbe Parte_2 stata sufficiente qualora le pareti da intonacare non fossero state fuori squadra e fuori piombo;
3) accertare la quantità di tempo necessario per l'asciugatura della malta di maggiore spessore rispetto a quello di cui al computo metrico;
4) accertare la durata delle sospensioni forzate dell'esecuzione delle opere di cui all'appalto per impedimenti creati dalla committenza;
5) accertare l'inidoneità della copertura, provvisoria, con pannellature in legno delle tracce sul pavimento, per eseguire i lavori di intonacatura, come ordinato dal D.L. geom. con PEC del CP_2
12.10.2017”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2018 Controparte_1 emesso il 17.2.2028, con cui il Tribunale di Prato le aveva ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 24.126,11 a titolo di corrispettivo per i Parte_1 lavori edili effettuati presso l'immobile di proprietà dell'opponente, oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione la deduceva: l'improcedibilità e/o CP_1 improponibilità della domanda monitoria in ragione della previsione contrattuale Contr che obbligava le parti a ricorrere al procedimento di mediazione gestito da per la risoluzione di qualsiasi lite fra di loro insorta;
l'incertezza del credito azionato e, dunque, l'insussistenza di presupposti per richiedere il decreto ingiuntivo;
la violazione da parte del di quanto previsto dall'art. 11 del contratto di Parte_1 appalto, ovvero la conclusione dei lavori oltre il termine previsto contrattualmente
2 del 10.9.2017, per fatto imputabile al solo , con conseguente obbligo da Parte_1 parte del medesimo di corrisponderle la penale pattuita di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, pari all'importo di € 12.600,00; la mancata esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, come emergeva dalla perizia redatta in data 24.4.2018 dal proprio perito, il quale aveva anche accertato che le pareti intonacate erano visibilmente fuori squadra e fuori piombo e carenti di complanarità, con conseguenti costi di ripristino quantificati in complessivi €
15.260,34, cui sommare l'importo di € 650,00 quale compenso corrisposto dalla alla per il riempimento delle tracce a terra che il non CP_1 CP_4 Parte_1 aveva eseguito in conformità alle direttive del direttore dei lavori nonché di €
483,36 quale costo delle prove di laboratorio eseguite sui campioni di cemento armato: somme tutte per il pagamento delle quali proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del , previa revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto per improcedibilità/inammissibilità/nullità e risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore.
si costituiva deducendo che l'eccezione di improcedibilità Parte_1 formulata dalla controparte era infondata;
che l'importo ingiunto corrispondeva alla differenza fra quanto la committente avrebbe dovuto corrispondere alla data del 5.9.2017 e quella che aveva effettivamente versato;
che, infatti, il contratto prevedeva il pagamento di un acconto di € 25.000,00 e di acconti di € 15.000,00 il 5 di ogni mese ma che a fine settembre 2017 l'opponente non aveva ancora corrisposto le scadenze di luglio, agosto e settembre;
che solo dopo formale intimazione la stessa aveva corrisposto quanto fatturato sulla base del SAL e non tutti i pagamenti previsti dall'art. 10 del contratto;
che nel contempo la committenza si era già resa responsabile del ritardo accumulato per l'esecuzione dei lavori, in quanto era stato necessario attendere venti giorni per ottenere il consenso del vicino al montaggio del ponteggio nonché per l'indisponibilità della maestranze contattate direttamente dalla committente ad effettuare i lavori in agosto;
che la committente aveva ingiustificatamente ritardato l'approvazione di alcuni preventivi extracapitolato, quale il preventivo del 22.9.2017; che il comportamento “ostruzionistico” della committente aveva determinato degli slittamenti “a catena”, quale per esempio quello dei lavori di intonacatura;
che tali ritardi avevano peraltro reso difficile il coordinamento dei lavori con le altre maestranze di cui l'opponente si era avvalsa;
che dunque, in data 19.1.2018, il aveva risolto il contratto per inadempimento della committente;
che Parte_1
3 intervenuta la risoluzione per mutuo dissenso “o comunque reciproca volontà delle parti”, le stesse in data 24.1.2018 avevano redatto un verbale di ricognizione dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire che elencava la descrizione dei lavori eseguiti e di quelli non eseguiti, senza alcun riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore; che l'ultimazione dei lavori era stata impedita dalla committente, la quale non aveva corrisposto né le somme alle scadenze temporali pattuite né quelle risultanti dai SAL redatto dall'appaltatore in data 27.12.2017 e consegnato al direttore dai lavori, né il SAL rielaborato dal direttore dei lavori congiuntamente al Geom. nominato dall'appaltatore; che per le opere eseguite sulla base Pt_3 del contratto di appalto l'opponente era ulteriormente debitrice dell'importo di €
10.732,89 (IVA compresa), da sommarsi a quello oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, per il quale avanzava domanda di pagamento nei confronti della previa conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 460/2022, revocava il decreto ingiuntivo n.
273/2018 e accoglieva la domanda riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento imputabile al e condannava del medesimo a corrispondere a Parte_1 [...]
l'importo di € 19.403,36 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 2.5.2018 sino CP_1 al saldo a titolo di risarcimento del danno, dichiarando inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti della e Parte_1 CP_1 condannando il primo alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla CP_1
e passando al merito, osservava quanto segue: «sebbene l'art. 10 del contratto di appalto per cui è causa impone al committente di corrispondere all'appaltatore acconti per l'importo di € 85.000,00 più IVA a varie scadenze temporali (ovvero €
25.000,00 più 10% IVA alla data di stipulazione del contratto e quindi tre rate da
€ 15.000,00 più 10% IVA ciascuna il 5/7/2017, il 5/8/2017 e il 5/9/2017), dal materiale probatorio acquisito agli atti emerge che le parti in data 04/09/2017 hanno modificato le pattuizioni in punto di pagamento degli acconti prevedendo che gli stessi fossero corrisposti sulla base dello stato dell'avanzamento dei lavori
(v. doc. 17 fascicolo di parte opponente). Ed infatti l'appaltatore, successivamente a tale pattuizione, ha provveduto a inviare alla committente in data 16/09/2017 una nuova versione della fattura n. 17 del 04/09/2017 sostituendo all'importo precedentemente fatturato di € 16.500,00 quello di € 25.373,89 ed espressamente riconoscendo che “questa fattura annulla la precedente, a te inviata il gg
4 04/07/2017, con totale di € 16.500”. Importo che poi è stato corrisposto dalla parte committente in data 09/10/2017 (v. doc. 18 fascicolo di parte opponente)
Tali rilievi sono da soli sufficienti a determinare la revoca del decreto ingiuntivo
(…) Dalla documentazione agli atti risulta peraltro che la parte opponente ha già interamente corrisposto prima dell'introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo quanto dovuto sulla base del SAL redatto al 05/09/2017. Sia dal SAL del
27/12/2017 che da quello redatto in contraddittorio tra le parti (v. doc. 16 fascicolo di parte opposta – la redazione in contraddittorio è circostanza riconosciuta dallo stesso opposto, v. pag. 11 comparsa di costituzione in cui si riferisce al proprio doc. 16 come il “SAL, o computo metrico, rielaborato dal geom. [ovvero il CP_2 direttore dei lavori] congiuntamente al geom. nominato dal Persona_1 comparente”) di cui alla e-mail dell'08/02/2018 risulta infatti che la “contabilità lavori al 05/09/2017” era pari alla somma di € 65.551,59. Se da tale somma si detrae lo sconto del 3,79% concordato dalle parti all'art. 8, c. 2 del contratto di appalto e quindi si aggiunge l'IVA nella misura del 10%, si ottiene l'importo finale di € 69.373,90 ovvero proprio l'importo che la parte opposta riconosce come già pagato nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo. Importo il cui ammontare non è stato oggetto di contestazione da parte opponente. Nulla, quindi, è dovuto dalla parte opponente per i lavori effettuati sino al settembre 2017. L'opposto ha inoltre agito in via riconvenzionale per l'ulteriore importo di € 10.732,89 quale differenza tra l'importo risultante dal SAL del 27/12/2017 (di importo complessivo pari ad €
34.859,00 10% IVA compresa) “depurato delle opere non eseguite (in particolare il “velo”, o meglio la rifinitura dell'intonaco)” e le somme oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto. Tale domanda, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, deve ritenersi inammissibile in quanto la stessa non può ritenersi conseguenza delle domande ed eccezioni formulate dalla parte opponente (…).
Quanto alle domande riconvenzionali proposte dalla il primo giudice CP_1 premetteva che: «Quanto alla domanda inerente il ritardo nell'esecuzione dei lavori, è documentalmente provato che l'art. 11 prevedeva che i lavori fossero ultimati entro il 10/09/2017 (v. doc. 2 fascicolo di parte opponente). È altresì documentalmente provato (oltre ad essere circostanza pacifica) che alla data del
24/01/2018 (ovvero data in cui l'appaltatore ha riconsegnato il cantiere al committente dopo che entrambi, il 19/01/2018, avevano espresso la volontà di risolvere il contratto imputandosi reciproci inadempimenti) i lavori non erano ancora terminati (v. doc. 5 fascicolo di parte opponente). A fronte di tali risultanze
5 probatorie, alla luce del dettato dell'art. 1218 c.c., è dunque onere probatorio della parte opposta provare che il ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori dovuto a fatti alla stessa non imputabile.» Ciò premesso, riteneva che le circostanze addotte dal per giustificare il ritardo non fossero fondate: «Quanto alla Parte_1 censura in merito al ritardo con cui la sig.ra avrebbe ottenuto il consenso CP_1 del vicino al montaggio del ponteggio, dal materiale probatorio è emerso che CP_5 nel tempo intercorso tra l'inizio dei lavori e il montaggio del ponteggio il Parte_1 non stava attendendo che prestasse il suo consenso all'installazione, ma che CP_5 questo valutasse se effettuare dei lavori sulla propria facciata contestualmente alla sig.ra Tanto è stato confermato dal teste – che è apparso CP_1 Testimone_1 pienamente affidabile in ragione della conoscenza diretta dei fatti di causa per essere stato il direttore dei lavori in relazione ai lavori per cui è causa - il quale ha inoltre dichiarato che il ponteggio poi è stato installato indipendentemente dalle decisioni assunte dal sig. Peraltro, la parte opposta non ha invero neanche CP_5 dedotto né provato su che base giuridica il proprietario dell'edificio attiguo a quello dell'opponente avrebbe dovuto essere chiamato a prestare il consenso all'installazione di ponteggi non ricadenti nella sua proprietà. Ugualmente non coglie nel segno la deduzione secondo cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori sarebbe imputabile all'indisponibilità a lavorare nel mese di agosto 2017 da parte delle ditte a cui la committente aveva appaltato direttamente alcune lavorazioni.
Le testimonianze escusse – pienamente attendibili in quanto tra loro conformi – hanno infatti confermato che ad inizio agosto l'impresa edile opposta non aveva ancora predisposto le tracce necessarie per l'installazione dell'impianto elettrico
(v. dichiarazioni rese dei testimoni e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
17/12/2020). Quanto alla censura in merito al ritardo con cui la committente avrebbe prestato il proprio consenso ad alcune lavorazioni extracontrattuali e, in particolare, a quella inerente la copertura delle tracce del pavimento del primo piano, è necessario in primo luogo evidenziare che l'opposto ha rimesso il preventivo all'opponente in data 22/09/2017, ovvero in data successiva al termine contrattuale di fine lavori: ciò senza che risulti provato l'imputabilità alla committente del ritardo già accumulatosi sino a quel momento. Ciò precisato, è vero che il direttore dai lavori risulta aver riscontrato il preventivo solo in data
11/10/2017, ma la circostanza non appare determinante ove si consideri che la parte opposta non ha provato l'impossibilità a procedere nelle lavorazioni in assenza dell'esecuzione della copertura in esame. Sempre con riferimento al
6 medesimo periodo temporale e, più in particolare, dal 27/09/2017 al 10/10/2017 dalla documentazione agli atti risulta che il ha interrotto le lavorazioni e Parte_1 che la Direzione dei Lavori ha contestato che ciò fosse intervenuto senza la stessa fosse stata previamente informata (v. docc. 19 e 20 fascicolo di parte opponente).
Dal materiale probatorio acquisito si desume tuttavia che tale sospensione si inquadra nelle frizioni insorte tra le parti in merito ai pagamenti degli acconti. Ad inizio settembre 2017 la parte opponente non aveva infatti ancora corrisposto le rate di acconto relative ai mesi di luglio ed agosto 2017 e, anche dopo il raggiunto accordo di modifica del pagamento degli acconti in data 04/09/2017 e la nuova emissione della fattura raccordata allo stato di avanzamento lavori in data
16/09/2017, ha atteso sino al 09/10/2017 per corrispondere l'importo della stessa limitandosi a contestare in maniera del tutto generica il 28/09/2017 (ovvero il giorno dopo la constatazione dell'interruzione dei lavori) la non conformità dalla stessa agli accordi contrattuali. Dovendo valutare l'imputabilità della sospensione dei lavori nel richiamato periodo bisogna dunque soppesare da un lato i ritardi nei pagamenti da parte dell'opponente e, dall'altro, le continue interruzioni dei lavori
(si veda quelle relative alle lavorazioni necessitanti i ponteggi, quanto meno dal
26/05/2017 al 12/06/2017 e quindi quelle inerenti l'argano a bandiera in data
30/06/2017) e la forte lentezza nell'esecuzione dei lavori. Dai rapporti della Banca erogatrice del mutuo emerge che il valore dell'immobile cui i lavori si riferivano era stato stimato in € 220.000,00 alla data di inizio dei lavori ed in € 293.000,00 alla data dell'11/09/2017: se ne desume che quando i lavori (il cui importo complessivo era stato valutato delle parti in circa € 113.000,00) avrebbero dovuto essere terminati la ditta appaltatrice aveva realizzato un po' più della metà degli stessi
(v. docc. 10, 11, 12 memoria art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente) Alla luce di questo sopra evidenziato e tenendo conto che prima del pagamento di ottobre 2017, l'opponente aveva corrisposto la somma di € 44.000,00 a fronte di lavori per circa € 73.000,00, si deve ritenere che la sospensione dei lavori, quanto meno per i tredici giorni intercorrenti tra il 27/09/2017 al 10/10/2017 sia giustificata. Non può invece ritenersi che l'ulteriore ritardo sia dovuto agli asseriti
“slittamenti a catena” conseguenti al ritardo della committenza nel dare riscontro al preventivo del 22/09/2017 non risultando provata l'indisponibilità delle ditte subappaltatrici incaricate dei lavori di intonacatura. Peraltro, la prospettazione di parte opponente appare contrastare con le risultanze della documentazione agli atti da cui emerge che la richiesta di sostituzione delle predette ditte era stata
7 richiesta il 20/09/2017 (ovvero prima dell'invio del preventivo inerente la copertura delle tracce) e senza che l'appaltatore adducesse a giustificazione della stessa eventuali future indisponibilità. Conclusivamente, pertanto, si deve ritenere imputabile all'appaltatore un ritardo di 113 giorni.
Considerato che
l'art. 11, c. 7 attribuisce al committente nel caso di ritardo imputabile all'appaltatore superiore a 60 giorni di richiedere la immediata risoluzione del contratto, la domanda di risoluzione della proposta dalla parte opponente deve essere accolta. Quanto al risarcimento del danno, il comma 6 del medesimo articolo prevede che l'appaltatore sia tenuto a corrispondere per ogni giorno di ritardo l'importo di €
100,00: il danno deve essere pertanto liquidato nell'importo di € 11.300,00.
Passando quindi alla domanda inerente i vizi e difetti dell'opera, deve ritenersi accertata la sussistenza dei vizi di cui al verbale del 24/01/2018, in quanto redatto in contraddittorio tra le parti e sottoscritto anche dall'appaltatore. Peraltro a tal riguardo e con riferimento alle censure mosse dalla parte opposta nella nota del
10/12/2020 (il cui contenuto è richiamato nella comparsa conclusionale sempre di parte opposta), si deve evidenziare che gravava sul , in base alle Parte_1 ordinarie regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio, dimostrare la non imputabilità dei difetti accertati in contraddittorio tra le parti: onere che nel caso di specie non può dirsi raggiunto.
Ad ogni modo si deve evidenziare – come peraltro correttamente sottolineato anche dal CTU – che nel predetto verbale sono elencati senza alcuna distinzione sia difetti dell'opere che opere da completare: solo i primi tuttavia determinano l'insorgenza in capo all'appaltatore di un obbligo risarcitorio, in quanto il costo delle opere da completare sarebbe comunque gravato sulla parte opponente anche qualora l'opposto avrebbe portato a compimento l'opera.
Orbene il CTU ha accertato che delle voci riportate nel predetto verbale sono riconducibili alla categoria di vizi esclusivamente i punti nn. 1), 2), 7) e 17) ovvero la “rottura tavelloni sulla gronda via Delfini”; la rottura della “persiana fronte via
Delfini”; il “distacco parziale della rete parapasseri: necessario ripristinare il fissaggio della rete”; la “mancata installazione della bandella nel bagno del piano ammezzato”; ha quindi quantificato in € 4.050,00 oltre IVA (pari ad € 4.455,00
10% IVA compresa) i costi per la riduzione in pristino. (Tuttavia) non meritano accoglimento le contestazioni sollevate dal consulente tecnico di parte opposta in merito alle voci nn. 1, 2 e 17 per le seguenti motivazioni (…). Passando quindi alle problematiche in punto di complanarità dei muri, il CTU – all'esito dei sopralluoghi
8 e dei rilievi strumentali effettuati – ha riscontrato “segni di fuori squadra, complanarità e fuori piombo su tutte le superfici verificate, al piano terra, primo e sottotetto”, per il ripristino dei quali ha evidenziato come necessario procedere a rimuovere l'intonaco esistente, a ringrossare la muratura con laterizi di piccolo spessore nei punti di maggiore apertura, giuntare la nuova e la vecchia muratura con apposita rete per evitare che lo stacco produca dei segni nel corso del tempo ed eseguire una nuova intonacatura grezza, quantificando nell'importo di €
12.600,00 oltre IVA (pari ad € 13.860,00 10 % IVA compresa). Anche con riferimento a tale problematica le osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte opposta (secondo cui la non complanarità dell'intonaco era dovuta al fatto che la muratura sottostante non fosse complanare), poi riproposte in comparsa conclusionale, non mandano esente da responsabilità il . L'appaltatore è Parte_1 gravato da un'obbligazione di risultato, essendo tenuto a consegnare al committente un'opera rispondere al progetto e alle regole dalla tecnica e a segnalare al committente la presenza di situazioni che precludano il raggiungimento di tale risultato come, nel caso di specie, la non complanarità della muratura. Nel caso di specie, invece, risulta del tutto indimostrato quando sostenuto dal CT di parte opposta secondo cui il “avrebbe più volte fatto Parte_1 presente l'irregolarità delle pareti” e deve escludersi che la soluzione tecnica asseritamente adottata dall'opposto per risolvere la problematica (ovvero l'impiego di un maggior quantitativo di malta) sia stato risolutivo. Anche il fatto che il direttore dei lavori e il direttore dei lavori strutturali fossero giornalmente presenti sul cantiere non manda esente da responsabilità l'appaltatore nei confronti della committenza: appaltatore e direttore dei lavori rispondono infatti in via solidale nei confronti del committente, che quindi può rivolgere indifferente ad uno dei due per l'intero.
La parte opponente ha quindi chiesto il risarcimento dell'importo di € 605,00 di cui alla fattura B n. 44 del 31/10/2017 per “i lavori di ripristino tracce e CP_4 successivo riempimento con Geolite Kerakol” presso l'immobile per cui è causa (v. doc. 7 fascicolo di parte opponente). Anche tale importo deve essere riconosciuto tenuto conto che dalle prove testimoniali è emerso che l'impresa edile ha disatteso le istruzioni fornite dalla direzione dei lavori strutturale per la copertura della traccia, così rendendo necessario la demolizione di quanto fatto da altra ditta
(ovvero la ) e l'esecuzione della copertura secondo le indicazioni fornite CP_6 dalla committenza. Tanto peraltro emerge anche documentalmente, in quanto
9 nella e-mail de 10/10/2017 il direttore dei lavori ha rilevato che le tracce a pavimento nel soggiorno a piano terra erano state riempite “con semplice malta bastarda e rete zincata […] senza alcun preavviso e quindi senza nessuna possibilità di verifica preventiva” e che tale intervento “risulta essere difforme dalle prescrizioni più volte impartite dalla scrivente D.L. ed avallate dal D.L. delle opere strutturali, le quale prevedevano, nelle zone ove sono presenti molteplici transiti impiantistici e bassi spessori di riempimento, una idonea ripartizione e distacco planimetrico delle tubazioni evitando massivi raggruppamenti delle stesse, la formazione del collegamento con le solette esistenti mediante l'inserimento di barre in acciaio aventi lunghezza cm 50, diametro 8mm, poste ad interasse di 33 cm in fori del diametro di 9 mm non resinati, successivo riempimento con l'impiego di di Kerakol e rete elettrosaldata applicato seguendo le indicazioni e le CP_7 modalità di posa presenti nella scheda tecnica del prodotto. Il tutto finito ad una quota di -2,5 cm circa rispetto alla pavimentazione esistente” (v. doc. 20 memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente).
Deve essere inoltre aggiunto l'importo di € 483,36 di cui alla fattura del laboratorio
Sigma S.r.l. n. 106 del 29/10/2018 relativa alle prove di laboratorio sul cemento armato (v. doc. 8 fascicolo di parte opponente) considerato che l'art. 6, lett. g) del contratto di appalto prevede che l'appaltatore debba “provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi (certificazioni, prova, ecc.)”
e tenuto conto che la parte opposta nulla ha specificamente contestato in merito alla debenza di tale importo.
Conclusivamente, pertanto, la parte opposta deve essere condannata a corrispondere alla parte opponente a titolo di risarcimento del danno l'importo di
€ 19.403,36 (IVA inclusa) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 02/05/2018 sino al saldo.»
Infine, quanto alle istanze istruttorie riproposte dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, ne confermava il rigetto: “In particolare, la CTU richieste dalla parte opposta nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. appare non necessaria al fine del decidere (quanto alle voci nn. 1 e 2 alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, specie in tema di obbligo di segnalazione delle difficoltà tecniche da parte dell'appaltatore, esplorativa, quanto alla voce n. 6 in quanto del tutto irrilevante ai fini del thema decidendum) ed esplorativa nonché attinenti a fatti il cui onere probatorio grava sull'opposto e non può essere sopperito da una consulenza tecnica (v. voci nn. 3 e 4).”
10 Con decreto di correzione di errore materiale emesso in data 2.12.2022, il
Tribunale disponeva che «1) ove è scritto, al rigo 24 della pagina 12 della predetta sentenza, “l'importo di € 19.403,36 (IVA inclusa) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 02/05/2018 sino al saldo” debba leggersi ed intendersi “l'importo di €
30.703,36 (IVA inclusa) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 02/05/2018 sino al saldo”; 2) ove è scritto, al rigo 2 della pagina 14 della predetta sentenza, “l'importo di € 19.403,36 oltre interessi ex art. 1284 c.c.” debba leggersi ed intendersi
“l'importo di € 30.703,36 oltre interessi ex art. 1284 c.c.”»
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Errato rilievo d'ufficio della modifica delle pattuizioni contrattuali e nullità della sentenza per omessa assegnazione alle parti, ai sensi dell'art.101, 2° comma c.p.c., del termine per consentire loro il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione.
Il primo giudice ha affermato che “dal materiale probatorio acquisito agli atti emerge che le parti, in data 4.9.2017, hanno modificato le pattuizioni in punto di pagamento degli acconti, prevedendo che gli stessi fossero corrisposti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori”. Ha dedotto tale modifica dal doc.17), di cui alla memoria istruttoria n.2 dell'appellata, depositata in data 24.12.2018, che è costituito dalla mail del 26.04.2018, che la aveva inviato al suo legale, CP_1 laddove quest'ultima asseriva quanto segue: “questa è la mail di conferma dell'impresa di accettazione del SAL in luogo del forfettario come stabilito in contratto”. Dalla lettura complessiva delle mail che le parti si sono scambiate in proposito, invece, emergerebbe la malafede della che, pur di non pagare CP_1 neppure la scadenza contrattuale del 5.9.2017, come, inoltre, quelle dei mesi di luglio ed agosto 2017, dapprima, in data 4 settembre, contestava la fattura di €
16.500,00, in quanto non corrispondente a quanto eseguito, e, successivamente, in data 28/9, respingeva la nuova fattura n.17, come sopra detto, in quanto, a suo dire, “non conforme agli accordi contrattuali” e solo dopo la diffida inviata dal legale dell'impresa appaltatrice, che chiedeva o il pagamento delle rate scadute dei mesi di agosto e settembre 2017, o, in alternativa, l'importo della fattura n.17 di €
25.373,89, la in data 9.10.2017, aveva saldato la fattura n.17. Sostiene CP_1
11 l'appellante che la tolleranza e/o la disponibilità del circa il puntuale Parte_1 rispetto delle scadenze dei termini di pagamento pattuiti, non è configurabile quale assenso alla modifica tacita delle pattuizioni contrattuali, in particolare quelle di cui all'art.10 dell'appalto.
In ogni caso, ai sensi del 2° comma dell'art.101 c.p.c, il giudice di primo grado, atteso il rilievo d'ufficio circa la modifica delle pattuizioni contrattuali di cui all'art.10 del contratto d'appalto, avrebbe dovuto assegnare alle parti, a pena di nullità della stessa decisione, un termine, non minore di 20 giorni e non maggiore di 40, per il deposito di memorie contenenti osservazioni su detta questione.
II) Declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'appellante.
Nonostante l'ampliamento del thema decidendum per effetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla avente ad oggetto il risarcimento dei danni CP_1 inerenti i vizi e difetti relativi a tutte le opere eseguite dal , ma non Parte_1 comprese nell'importo pagato dalla il primo giudice aveva erroneamente CP_1 ritenuto “inammissibile” la domanda
contro
-riconvenzionale spiegata dall'appellante, con una motivazione non condivisibile, in quanto l'opposizione a
D.I. della non verteva esclusivamente sulla fondatezza del D.I., ma, CP_1 principalmente, sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni per mancata esecuzione di tutti i lavori in conformità al progetto approvato, per i vizi di tutte le opere eseguite e per il pagamento della penale per il ritardo della consegna delle opere
III) Nullità ed inutilizzabilità dell'elaborato peritale d'ufficio svolto ai sensi dell'art.696 c.p.c.
Il primo giudice aveva ammesso l'ATP, quale vera e propria consulenza tecnica d'ufficio in ordine agli asseriti vizi e difetti di cui al verbale di riconsegna cantiere del 24.1.2018 nonché a quelli inerenti l'intonacatura, dispensando l'appellata da ogni onere della prova, mentre avrebbe dovuto essere finalizzato solo a fotografare lo stato dei luoghi.
L'ATP, oltre ad essere insanabilmente viziato in punto di rito, sarebbe altresì errato nel merito. Il CTU, infatti, sulla base dei rilievi fotografici e strumentali [cfr. pagg.3
e 4 elaborato peritale d'ufficio in sede di ATP], ha riscontrato “segni di fuori squadra, complanarità e fuori piombo su tutte le superfici verificate” e ha aggiunto che, “per ripristinare quanto rilevato sulle pareti di nuova intonacatura”, ossia il fuori squadra, fuori piombo e carenza di complanarità, occorreva, in particolare:
12 rimuovere l'intonaco posato in opera, “ringrossare la muratura con laterizi di piccolo spessore nei punti di maggior apertura”, a seguito della verifica del fuori squadra complessivo delle pareti, “giuntare la nuova e la vecchia muratura con apposita rete per evitare che lo stacco produca segni nel corso del tempo” ed
“eseguire nuova intonacatura grezza”. Da queste stesse indicazioni emergerebbe, in primo luogo, che le pareti grezze sottostanti erano fuori piombo e fuori squadra,
e, in secondo luogo, che la “complanarità” non attiene al “fuori squadra e fuori piombo”, come ritenuto dal CTU, in quanto la complanarità consiste nella esatta e corrispondente conformazione tra il piano sottostante e quello sovrapposto. Nello specifico, il , con estrema buona fede, considerata dal primo giudice alla Parte_1 stregua di negligenza, al fine di attenuare il fuori squadra e il fuori piombo delle pareti, aveva posato in opera una maggiore quantità di malta, senza riuscire ad azzerarli, con un notevole incremento dei costi di malta e di manodopera.
L'intonacatura era stata posata in opera correttamente, e infatti né la committenza né il CTU avevano riscontato difformità.
IV) Mancata ammissione della CTU volta ad accertare il costo delle opere extra capitolato, in particolare quelle dal n.62 al n.103, eseguite dall'appellante, di cui al computo metrico allegato al contratto d'appalto, la cui esecuzione è stata confermata dal D.L., geom. in sede di CP_2 deposizione testimoniale.
All'udienza del 17.12.2020, il geom. direttore dei lavori, in sede di CP_2 deposizione testimoniale, in risposta al capitolo 44) delle prove testimoniali formulate dall'appellante, ha così risposto: “Riconosco il documento, ma non è il computo metrico allegato al contratto, come mi si dice, bensì uno stato di avanzamento lavori. Le lavorazioni numerate dal 62 al 103 sono state eseguite, ma preciso che il SAL in questione non fu da me approvato, per quanto alle misure ed ai relativi corrispettivi”.
Poiché i lavori extra-capitolato di cui al suddetto computo metrico risultano effettivamente eseguiti, il loro corrispettivo dovrebbe essere quantificato con apposita CTU.
V) Errata valutazione delle cause del ritardo della consegna delle opere.
Il ritardo accumulato per attendere le determinazioni del confinante della CP_1 ribadisce la parte appellante, sarebbe stato causato dalla stessa che aveva CP_1 rappresentato al che il vicino era interessato al rifacimento della facciata Parte_1 della propria abitazione contestualmente ai lavori oggetto di causa, circostanza
13 confermata sia dalla in sede di interrogatorio formale sia dal D.L. Geom. CP_1 in sede testimoniale. CP_2
Circa il ritardo accumulato nel mese di agosto 2017, è vero che il teste Geom. ha affermato che le maestranze della in particolare gli elettricisti, CP_2 CP_1 non avevano potuto eseguire i lavori, ma aveva comunque dichiarato che le predette maestranze “sicuramente una settimana di ferie l'avranno fatta, come tutti”.
Il ritardo accumulato nel mese di settembre 2017 sarebbe stato causato dalla stessa per il rifiuto di pagare la fattura di € 16.500,00. CP_1
Circa, infine, il ritardo per lavori di copertura delle tracce sul pavimento su cui doveva essere posata la resina anziché le piastrelle, già in data 22.9.2017 il aveva inviato al Geom. il relativo preventivo, circostanza Parte_1 CP_2 confermata dal predetto, ma ad esso era stata data risposta solo in data
12.10.2017.
Dunque, il ritardo, nella misura di giorni 25 nel mese di maggio, 8 nel mese di agosto e 38 nei mesi di settembre e ottobre (per complessivi giorni 71) sarebbe da addebitare alla CP_1
Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto dare rilievo al ritardo causato dal diniego di alla sostituzione dell'impresa subappaltatrice per la posa in opera CP_1 dell'intonaco, che a causa degli “slittamenti a catena”, non aveva potuto eseguire i relativi lavori al momento dell'effettiva disponibilità del cantiere, per pregressi impegni con altri committenti, diniego, confermato dal D.L. Geom. Protti.
Erroneamente, dunque, il primo giudice aveva ritenuto giustificata soltanto la sospensione dei lavori dal 27.9.2017 al 10.10.2017, ossia dalla diffida del legale del fino al pagamento della fattura n. 17/2017. Parte_1
Con
nonostante la rituale notifica, è rimasta contumace. Controparte_1
2.3 La Corte, all'udienza del 17.12.2024, ha raccolto le conclusioni della sola parte appellante, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello va parzialmente accolto.
3.1. Il primo motivo è infondato
Il decreto ingiuntivo oggetto di causa è stato ottenuto dal - in data Parte_1
16.2.2018, cioè dopo che il contratto di appalto si era risolto “per mutuo
14 consenso”, come affermato in sentenza, senza che detta statuizione sia stata oggetto di impugnazione - sulla base dei seguenti presupposti: “L'importo ingiunto
(€ 24.126,11), corrisponde alla differenza tra quanto la committente, ai sensi dell'art.10 del contratto d'appalto avrebbe dovuto versare alla data del
05.09.2017, e quello che ha effettivamente versato. Infatti, il pagamento di
€.85.000,00 oltre iva, quale parte del corrispettivo del contratto d'appalto, è stato pattuito, a scadenze fisse, come segue: quanto a €.25.000,00, oltre iva, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto (02.05.2017); - quanto a
€.15.000,00, oltre iva, entro il 05.06.17; quanto a €.15.000,00, oltre iva, entro il
05.07.17; quanto a €.15.000,00, oltre iva, entro il 05.08.17; quanto a
€.15.000,00, oltre iva, entro il 05.09.17. Il comparente, atteso il mancato pagamento delle scadenze del 05.07.17, del 05.08.17 e del 05.09.17, con raccomandata del 27.09.17 [cfr. doc.6) -fasc. monitorio], ha intimato alla CP_1 il pagamento, o dell'importo della fattura emessa sulla base del SAL concordato con il direttore dei lavori, o delle scadenze del 05.07.17 e del 05.08.17, pena la sospensione dei lavori a tempo indeterminato. Solo dopo tale intimazione,
l'opponente in data 09.10.17 (doc. 5), ha provveduto al pagamento della CP_1 fattura sulla base del SAL e non di tutti i pagamenti previsti dall'art.10 del contratto d'appalto entro il 05.09.2017.” (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta del in primo grado). Parte_1
Ebbene, il primo giudice, stante la causa petendi posta a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, ha motivato in modo condivisibile la propria decisione di revoca del decreto ingiuntivo osservando come l'accettazione da parte del del pagamento della fattura n. 17 emessa in data 4.9.2017 sulla base Parte_1 del SAL concordato con il direttore dei lavori si ponesse in contrasto con la pretesa di pagamento delle rate contrattualmente pattuite: infatti, avendo l'appaltatore consentito che, in luogo delle rate scadenti a luglio ed agosto, fossero pagate soltanto le opere effettivamente eseguite alla data del 4.9.2017, va da sé che non potesse pretendersi il pagamento del residuo di tali rate e di quella con scadenza
5.9.2017 prescindendo dall'effettiva verifica degli ulteriori lavori eseguiti dall'appaltatore. Invero, con la propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c., la produceva appunto, come allegato 17, “scambio email del 4/9/17 CP_1 attestante l'accordo di derogare ai pagamenti a scadenza fissa”. Del resto, come osservato dalla nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, lo stesso art. CP_1
10 del contratto di appalto prevedeva (al punto 2) che i pagamenti rateali venissero
15 posticipati nel caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera, segno evidente della volontà delle parti di non disancorare il pagamento degli acconti dall'effettivo andamento dei lavori. Tanto più, deve aggiungersi ad ulteriore conforto della correttezza della decisione del primo giudice, che il decreto ingiuntivo è stato chiesto dal quando il contratto si era ormai risolto e, dunque, quando Parte_1 doveva ormai essere emessa la fattura a saldo corrispondente alla contabilità finale
(come da art. 10, punto 1.6 del contratto), come pure ulteriormente eccepito dalla nel medesimo atto di opposizione al decreto ingiuntivo. CP_1
Deve dunque escludersi che il giudice abbia deciso esulando dal perimetro delle allegazioni delle parti. Come anche di recente chiarito dalla Suprema Corte, infatti,
“l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della ‹‹terza via››, si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, od eccezioni rilevabili d'ufficio (…) che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese
(Cass., sez. L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724).” (Sez. 3,
Sentenza n. 822 del 09/01/2024).
3.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi che le difese articolate dalla nell'opporsi al decreto ingiuntivo imponessero di CP_1 determinare il residuo credito dell'impresa appaltatrice con riguardo a tutte le opere dalla medesima realizzate. Ed infatti, in primo luogo, l'eccezione della di indeterminatezza del credito azionato in via monitoria, come sopra già CP_1 evidenziato, si basava, anche, sul presupposto che: “Il ha restituito il Parte_1 cantiere prima della fine dei lavori e pertanto la somma a lui spettante non è quella convenuta alla scadenza contrattuale, bensì quella risultante da una contabilità finale. Altrimenti si correrebbe il rischio di pagare più dell'effettivo valore dei lavori eseguiti.” Inoltre, la ha proposto domanda riconvenzionale fondata sul CP_1 ritardo complessivamente maturato dall'impresa nel completamento dell'opera e sui vizi su di essa riscontrati, non potendo dunque prescindersi da una valutazione complessiva dei rapporti di debito/credito tra le parti in relazione al rapporto contrattuale oggetto di causa.
16 Ciò premesso, deve ritenersi ammissibile la domanda avanzata dall'appellante per ottenere il pagamento di tutte le opere eseguite in favore della al netto CP_1 degli acconti versati.
Circa il quantum, soccorre il doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del , costituito dalla contabilità finale “rielaborata a seguito Parte_1 dell'incontro tenutosi in cantiere alla presenza delle parti, dei Tecnici e degli
Avvocati”, documento mai contestato dalla e dal quale risulta un credito CP_1 residuo della impresa appaltatrice, al netto degli acconti pacificamente corrisposti dalla committente, pari a € 26.124,01 oltre Iva (dal quale detrarre “i maggiori costi derivanti dagli eventuali danni dovuti alla mancata o incompleta esecuzione e/o all'esecuzione non a regola d'arte di tutte le lavorazioni della presente contabilità con riserva di successiva analitica quantificazione”).
L'accoglimento del motivo in esame assorbe il quarto motivo poiché, essendo stata redatta una contabilità finale nel contraddittorio delle parti, comprensiva anche delle opere extracapitolato, la CTU sollecitata dalla parte appellate risulta superflua.
3.3. Il terzo motivo è infondato.
Anzitutto, ben poteva l'ATP disposto in corso di causa essere finalizzato anche a valutare “cause e danni relativi all'oggetto della verifica”, come consente, dopo la modifica di cui alla L. n. 80/2005, il secondo comma dell'art. 696 c.p.c. Né si comprende come la avrebbe potuto comprovare la effettiva sussistenza CP_1 dei vizi delle opere eseguite dal se non tramite una CTU che confermasse Parte_1 le risultanze della perizia di parte prodotta in allegato al proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Risultanze che non possono essere in alcun modo contestate sulla base della allegazione della parte appellante secondo cui la muratura dell'edificio fosse irregolare anche prima dell'esecuzione dell'opera appaltata: infatti, il CTU ha indiscutibilmente riscontrato “segni di fuori squadra, complanarità e fuori piombo su tutte le superfici verificate”, indice evidente della inadeguatezza delle soluzioni adottate dall'impresa per ovviare alle irregolarità della preesistente muratura, con conseguente responsabilità dell'impresa appaltatrice per le ragioni ben evidenziate dal primo giudice e in alcun modo contrastate dalla parte appellante, fondate sul fatto che, pacificamente, l'obbligo dell'appaltatore non è di mezzi, ma di risultato, onde egli, nell'esecuzione dei lavori, non deve solo attenersi alle norme tecniche ed alle direttive dell'appaltante, ma deve fare in modo che sia raggiunto il risultato
17 previsto dallo stesso appaltante, alle cui direttive egli deve se del caso opporre le eventuali, necessarie obiezioni tecniche, obiezioni delle quali non vi è traccia negli atti di causa. Né può assumere rilievo che, come pure sostiene l'appaltatore, il CTU possa aver parlato in modo improprio di un difetto di “complanarità”, essendo comunque indubbia la sussistenza di difetti di fuori squadra e fuori piombo, sufficienti a comportare la necessità dei lavori di ripristino indicati nella CTU.
3.4. Il quinto motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile.
La parte appellante, infatti, non si confronta in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice il quale: quanto all'installazione del ponteggio, ha valutato come il non abbia comprovato che essa non potesse essere eseguita Parte_1 indipendentemente dalle decisioni assunte dal vicino e che fosse necessario il CP_5 suo consenso per installare ponteggi non ricadenti nella sua proprietà; quanto all'asserito ritardo con cui la committente avrebbe prestato il proprio consenso al preventivo inerente la copertura delle tracce del pavimento del primo piano, ha evidenziato come, anzitutto, detto preventivo sia stato rimesso alla in data CP_1 successiva al termine contrattuale di fine lavori, e come, in ogni caso, il Parte_1 non abbia comprovato l'impossibilità di procedere nelle lavorazioni in assenza dell'esecuzione della copertura delle tracce.
La parte appellante neppure si confronta con la motivazione data dal primo giudice circa il fatto che non sarebbe stata provata l'indisponibilità delle ditte subappaltatrici incaricate dei lavori di intonacatura, prospettazione che peraltro
“appare contrastare con le risultanze della documentazione agli atti da cui emerge che la richiesta di sostituzione delle predette ditte era stata richiesta il 20.9.2017
(ovvero prima dell'invio del preventivo inerente la copertura delle tracce) e senza che l'appaltatore adducesse a giustificazione della stessa eventuali future indisponibilità” (pag. 9 della sentenza impugnata).
Tutti gli argomenti sopra richiamati sono di per sé sufficienti a sostenere la decisione del Tribunale sulle predette questioni e, ciononostante, non sono stati in alcun modo contrastati dalla parte appellante.
Né può la parte appellante pretendere di escludere dal ritardo relativo al mese di agosto, dovuto al fatto che l'impresa appaltatrice non aveva ancora predisposto le tracce necessarie per l'installazione dell'impianto elettrico, il periodo di otto giorni di ferie di cui verosimilmente avrebbero usufruito i dipendenti dell'impresa incaricata dei lavori elettrici, trattandosi di una mera presunzione priva di riscontri oggettivi.
18 4. La Corte pertanto ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso di compensare il credito risarcitorio della nella misura CP_1 accertata dal primo giudice (€ 30.703,36 Iva compresa), con il saldo del corrispettivo dell'appalto spettante alla parte appellante, da quantificare, come sopra indicato, in € 26.124,01 oltre Iva, e, dunque, in € 28.736,41, con la conseguenza che il andrà condannato a versare alla la (minor) Parte_1 CP_1 somma di € 1.966,95 (Iva compresa).
Deve dunque provvedersi in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e in relazione alla reciproca soccombenza delle parti, le spese di entrambi i gradi devono essere compensate e vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU svolta mediante ATP nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 460/2022 emessa dal Tribunale di
PRATO, fermi i capi a) e b), previa compensazione dei rispettivi crediti delle parti, come determinati nella parte motiva, condanna
[...]
, quale titolare dell'omonima impresa edile, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 1.966,95 (Iva compresa) oltre Controparte_1 interessi legali dal 2.5.2018 al saldo effettivo;
2. compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
3. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese della CTU svolta in primo grado.
Firenze, camera di consiglio del 26.5.2025
LA CONS. EST.
19 D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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