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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2306/2020 R.G.
Avente ad OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Promossa da:
-attore- Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Gava e Pierluigi Rossi
Contro
e -convenuti- Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Loconti, Guido Galliano, Edgardo De Feo
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito: accertare la natura diffamatoria degli articoli pubblicati dal giornale “Il SecoloXIX” e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero disgiuntamente, ciascuno per quanto di ragione con imputazione pro quota, a risarcire il danno cagionato a parte attrice liquidandolo, anche in via equitativa, nella somma di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata e/o altrimenti quantificata, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di causa da parte del Giudicante e attualizzata al momento della decisione;
condannare i convenuti, in via solidale ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione con imputazione pro quota, al pagamento, in favore di parte attrice, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. 47/1948 liquidandola, anche in via equitativa, nella somma di euro 50.000,00
(euro cinquantamila/00) ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata e/o altrimenti quantificata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Per le parti convenute:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili e comunque respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Dott. con l'atto di citazione notificato in data Parte_1
4/12/2020 e per cui è causa.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
L'attore notificava atto di citazione nei confronti della , quale editore del giornale “Il CP_1
”; di in qualità di direttore del predetto quotidiano e del giornalista CP_4 Controparte_2
chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza della CP_5 pubblicazione di alcuni articoli aventi un contenuto asseritamente diffamatorio.
Nello specifico deduceva e documentava quanto segue: Parte_1
-l'attore, nei primi mesi del 2015, era sottoposto ad indagini di polizia giudiziaria in ordine ad alcune presunte illecite operazioni connesse ad un procedimento amministrativo di autorizzazione alla realizzazione, nella provincia di Mantova, di diverse unità immobiliari di natura residenziale e commerciale;
-la notizia relativa alle suddette indagini era riportata sui quotidiani di portata nazionale e locale, attesa la particolare notorietà di , il quale, sin dagli anni '70, ricopriva incarichi politici Parte_1 di rilievo sia a livello parlamentare sia a livello governativo;
-la vicenda appena esposta veniva altresì trattata dal quotidiano “Il Secolo XIX” appartenente al gruppo editoriale il quale, secondo la difesa attorea, nei propri articoli Controparte_1 avrebbe utilizzato, nella narrazione dei fatti, delle espressioni tese ad ingenerare nel lettore la certezza della colpevolezza di in ordine ai reati per i quali risultava indagato, in spregio Parte_1 ai limiti delineati dalla giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Affermava altresì che detti articoli lasciavano intendere l'esistenza di un legame tra e un presunto Parte_1 esponente della 'ndrangheta calabrese, che in realtà era l'imprenditore , rivelatosi del Persona_1 tutto estraneo all'organizzazione criminale;
-la difesa attorea osservava inoltre che - in data 20.02.2019 - il Tribunale di Roma emetteva, nei confronti del proprio assistito, sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto;
, dunque, ritenendo di essere stato leso nella propria immagine, reputazione ed onore Parte_1 dagli articoli pubblicati sulla testata giornalistica “Il Secolo XIX” chiedeva, mediante lettera del
27.06.2019 (doc.1), ai convenuti , quale direttore del quotidiano e CP_1 Controparte_2
autore degli articoli de quo, il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente CP_5 patiti;
-infine, l'attore, vista l'assenza di alcun riscontro riguardo alla missiva sopracitata, proponeva istanza di mediazione (doc.2), a cui faceva seguito l'invito, da parte dell'Organismo di Mediazione, per l'incontro del 06.12.2019 al quale nessuno degli odierni convenuti partecipava (doc.3); , pertanto, conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_5 chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza degli articoli diffamatori pubblicati dal quotidiano “Il Secolo XIX”;
-si costituivano in giudizio la e chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_1 CP_5 della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo alcun contenuto diffamatorio, ai danni di , negli articoli oggetto di giudizio;
Parte_1
Nel merito
Prima di entrare nel merito della presente controversia si ritiene necessaria una breve disamina delle condizioni -delineate dalla giurisprudenza riguardo al diritto di cronaca giornalistica- in presenza delle quali gli eventuali contenuti offensivi della reputazione di un soggetto, presenti nella narrazione dei fatti, devono considerarsi “giustificati”. Si allude nello specifico ai limiti del diritto di cronaca, che si identificano nella “verità”, nell' ”interesse pubblico” e nella “continenza”.
Riguardo alla verità essa si identifica nella corrispondenza tra quanto accaduto e narrato in relazione agli elementi essenziali del fatto. Tale condizione deve essere accertata al momento della diffusione della notizia, mediante un controllo delle fonti di informazione. In tema di cronaca giudiziaria (a cui si riconduce la presente controversia), quando la notizia è attinta da un provvedimento giudiziario è necessario che la narrazione sia fedele al contenuto del provvedimento e che “sia riferita agli sviluppi dell'indagine quali risultano al momento in cui si scrive” ( si veda Cass. Pen. Sent. n.
43382 del 16.11.2010).
L'interesse pubblico, invece, postula che la conoscenza dei fatti, riferiti dal giornalista, possa avere per i destinatari della notizia, una rilevanza oggettiva e soggettiva.
Infine la continenza deve essere intesa come forma espositiva corretta della critica, ossia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Occorre altresì osservare che la continenza formale non equivale all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello di polemica ed ai fatti narrati (Cass. Pen. Sent.
n. 32027 del 23.03.2018).
Fatta questa premessa, in ordine al caso in esame, si deve ritenere che il contenuto degli articoli pubblicati dal quotidiano “Il Secolo XIX” abbia rispettato i limiti sopra esposti, afferenti al legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
Sul punto si deve segnalare che la narrazione dei fatti presente negli articoli oggetto di giudizio, riguardante l'odierno attore, risulta fedelmente correlata al contenuto delle risultanze delle indagini compiute dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, Comando Provinciale di Mantova, la cui documentazione, datata 06.06.2013, è stata depositata nel presente giudizio dalla difesa delle parti convenute (doc.3). Detta documentazione, infatti, nel delineare i profili di alcuni indagati, quali Per_ componenti di una cosca 'ndranghetista, ricomprendeva anche tale , detto ”, Persona_1 indicato quale rappresentante legale della Società Immobiliare Lagocastello srl, descritto dagli inquirenti come un “figura poliedrica” nell'ambito del “filone di corruzione” su cui si sono dipanate le indagini che hanno coinvolto . Si osserva altresì che dalla documentazione Parte_1 in esame appariva indicato quale concorrente con nel reato previsto agli Parte_1 Persona_1 artt. 81, 110, 319, 319 ter e 321c.p. nonché nel reato previsto dagli artt. 110, 81, 319 e 321 c.p. I fatti su cui si fondavano le accuse di reato appena indicate, risultavano corrispondenti a quelli narrati negli articoli pubblicati dal quotidiano “Il Secolo XIX” , concernenti le presunte corruzioni commesse da politici e pubblici ufficiali al fine di favorire la società Immobiliare Lagocastello S.r.l nell'ambito di un procedimento amministrativo riguardante l'autorizzazione a costruire alcuni immobili sul territorio del comune di Mantova.
A ciò si deve aggiungere che l'articolo riportante l'intenzione di di compiere Persona_1 investimenti immobiliari nell'ex area IP, situata nella provincia della Spezia, riportava fedelmente quanto emergeva dallo stralcio delle intercettazioni contenuto nel documento sopracitato (doc. 3 parte convenuta). In particolare gli inquirenti specificavano in tale documento che “ , Persona_1 in questo periodo, sta valutando la fattibilità e convenienza…relativa alla possibilità di acquisire un appalto in La Spezia del valore di 40 milioni di euro per la costruzione di appartamenti in un'area bonificata già di proprietà dell'ENI, a ridosso di un centro commerciale inaugurato il giorno precedente denominato “Le Terrazze” . In tale contesto si cala l'asserzione di Per_3 evidentemente su sollecitazione di , di porre all'attenzione del senatore Persona_1 _1
che è di La Spezia, al fine di ottenere dallo stesso un parere specifico sulla trattava in atto
[...]
(pag. 667).”
Appare dunque evidente che - nel caso di specie - sia stato rispettato il limite della verità, intesa come fedele corrispondenza tra la narrazione dei fatti e le risultanze delle indagini, avendo riguardo agli sviluppi delle stesse al momento della scrittura e pubblicazione degli articoli oggetto di giudizio.
Peraltro nessun rilievo possono assumere le circostanze che sia stata pronunciata nel 2019 (a distanza di quattro anni dalla pubblicazione degli articoli de quo), nei confronti dell'odierno attore, sentenza di non luogo a procedere e che il collegamento di ad una cosca Persona_1
'ndranghetista abbia costituito, nel caso di specie, un errore di omonimia -come statuito dalla predetta sentenza- , atteso che gli articoli oggetto di giudizio erano riferiti agli sviluppi delle indagini fino a quel momento.
Si deve altresì evidenziare che gli articoli in esame risultano senz'altro rispondenti all'ulteriore limite dell'interesse pubblico, dal momento che i fatti narrati da “Il Secolo XIX”, avendo ad oggetto le indagini giudiziarie relative a presunte condotte illecite di un noto politico, quale è , Parte_1 assumono particolare rilievo in ordine alle scelte politiche che i cittadini sono chiamati a compiere, da cui deriva l' interesse, di natura oggettiva, a ricevere l'informazione. A ciò si deve aggiungere che, nel caso in esame, debba ritenersi esistente altresì il profilo soggettivo dell'interesse, atteso il ruolo politico-sociale che rivestiva all'epoca della pubblicazione dell'articolo. Parte_1
Accertata la ricorrenza nel caso di specie dei limiti della verità e dell'interesse pubblico, occorre soffermare l'attenzione sui singoli articoli de “IL Secolo XIX” depositati da parte attrice (doc.5), al fine di accertare l'ulteriore “requisito” della continenza.
Ebbene, nell'articolo nuovi guai “mazzette a Mantova” del 29.01.2015 l'autore, oltre Parte_1
a utilizzare il virgolettato nel titolo appena menzionato -da cui si evince che quell'espressione proviene dalle autorità inquirenti- precisa nel sommario : “doppia accusa di corruzione, perquisita la casa” . Appare evidente che il riferimento alla “doppia accusa” esprima l'esistenza di un'indagine in corso e che non sia stata ancora definitivamente accertata alcuna responsabilità nei confronti di . Inoltre il riferimento ad un precedente patteggiamento, presente nel Parte_1 contenuto dell'articolo in esame, allude ad un fatto recente (rispetto alla pubblicazione dell'articolo), verificabile ufficialmente anche sul profilo Wikipedia dell'odierno attore e non presenta alcuna portata diffamatoria. Peraltro, in detto articolo, l'autore non manca di utilizzare il condizionale in ordine alle accuse mosse dagli inquirenti a e di impiegare l'aggettivo, Parte_1 nei confronti dello stesso, di “indagato”. Occorre altresì segnalare, a conferma di quanto appena dedotto, la seguente precisazione impiegata dal giornalista convenuto: “La posizione di Parte_1 appare marginale rispetto alle figure colpite dalle quasi duecento misure cautelari emesse dal Gip bolognese”.
Nell'articolo del 30.01.2015 si limita a riportare l'avvenuta esecuzione di un atto di CP_5 perquisizione presso l'abitazione di , da parte del nucleo investigativo dei Carabinieri ed Parte_1
i risultati delle indagini in corso, impiegando sempre il condizionale nell'indicare le accuse di reato, nonché le dichiarazioni dell'odierno attore sulla propria posizione di totale estraneità ai fatti e la linea difensiva che egli avrebbe adottato con il proprio avvocato. Si deve precisare che le espressioni utilizzate (“registro degli indagati”, “accusa di corruzione”, “hanno agito insieme? Non ci sono conferme su questa ipotesi”) e il complessivo contenuto dell'articolo (compresa la parte relativa al titolo) non attribuiscono alcuna responsabilità penale in capo a in Parte_1 termini di certezza.
In ordine al titolo “Il Senatore RI ha corrotto giudice per favorire appalto” , dell'articolo datato 28.02.2015, occorre segnalare che utilizza il virgolettato, evidenziando che CP_5 quell'affermazione proviene dalle autorità inquirenti. Infatti egli non manca di precisare quanto segue nell'occhiello del predetto articolo: “le carte dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta” . Inoltre, si deve osservare che nel sommario “il boss lo avrebbe contattato Per_1 tramite un commercialista” l'uso del condizionale, presente altresì in tutta la narrazione dell'articolo -ove vengono riportati i dialoghi emersi dalle intercettazioni- esclude la manifestazione di qualsiasi convincimento circa la sicura responsabilità dell'odierno attore riguardo alle accuse a lui mosse.
L'articolo “Le mani della 'ndrangheta sull'ex area IP” del 02.03.2015 riconduce alle risultanze delle intercettazioni acquisite dalle autorità inquirenti, già trattate ai punti che precedono in ordine al limite della verità. Occorre segnalare che la pubblicazione in esame si limita a riportare il contenuto delle conversazioni (oggetto delle intercettazioni) tra ed un altro indagato nelle Per_1 quali, secondo gli inquirenti, si farebbe riferimento a . Dal tenore delle espressioni Parte_1 utilizzate nel predetto articolo, emerge che il coinvolgimento dell'odierno attore nella vicenda narrata, sebbene il nome dello stesso non venga espressamente menzionato dagli indagati sottoposti ad intercettazione, sia stato individuato in via deduttiva dagli inquirenti, senza che possa quindi ravvisarsi una responsabilità penale in capo a in termini di certezza. Parte_1
Infine, è bene precisare che gli articoli pubblicati il 4 ed il 6 marzo 2015 riportano fedelmente i risultati delle intercettazioni acquisite dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei fatti compiuta dagli stessi. Pertanto, anche in tali pubblicazioni non sussiste alcun riferimento esplicito, formulato dall'autore che possa far desumere l'accertamento definitivo di una responsabilità CP_5 penale in capo a . La fotografia indicata nell'articolo del 06.03.2015 ove compare un Parte_1
“colletto bianco” con in mano denaro contante (avente la seguente didascalia: la corruzione è uno dei mali più diffusi in Italia) deve ritenersi allusiva dell'intera vicenda di corruzione oggetto di indagine e non costituisce un attacco personale indirizzato all'odierno attore. Alla luce di quanto esposto si ritiene che, nel caso di specie, gli articoli pubblicati da “IL Secolo XIX” abbiano -nella narrazione dei fatti- riportato fedelmente le risultanze delle indagini mediante l'utilizzo di un linguaggio privo di espressioni travalicanti i limiti della continenza verbale, come invece asserito da parte attrice.
Tali elementi determinano il rigetto della domanda.
Occorre altresì segnalare che in seguito dell'emissione, nei confronti dell'attore, della sentenza di non luogo a procedere, il quotidiano “IL Secolo XIX” si è premurato di pubblicare tale circostanza mediante uno specifico articolo, cui hanno fatto seguito pubblicazioni di varie interviste a _1
. Siffatta condotta deve ritenersi conforme, non solo ai doveri deontologici afferenti alla
[...] professione di giornalista, ma anche ai principi di correttezza nei riguardi della persona di _1
.
[...]
Appare in ogni caso opportuno precisare che – ai soli fini della quantificazione del danno - _1
non avesse comunque fornito - nel presente giudizio - alcuna prova in ordine al collegamento
[...] causale tra la pubblicazione degli articoli oggetto di giudizio e i danni nella misura richiesta ( € 120.000,00 oltre ad € 50.000,00 per sanzione pecuniaria ex art. 12 L 47/48 ). Egli infatti aveva genericamente dedotto di aver subito un rilevante discredito sociale che avrebbe determinato le seguenti conseguenze: perdita del consenso elettorale, soprattutto nel territorio della provincia della Spezia;
sfiducia della propria clientela acquisita durante l'esercizio della professione di dottore commercialista;
mancata erogazione di un mutuo del valore di 200.000,00 euro;
revoca di numerosi incarichi professionali;
la perdita di un incarico professionale, ricoperto presso un istituto di credito, da parte del proprio cognato;
il demansionamento, subito dalla propria figlia, da capo ufficio a cassiera, presso un istituto bancario.
Si deve rilevare che tali deduzioni non fossero corredate da alcun supporto probatorio che potesse in qualche modo comprovare l'esistenza di un possibile collegamento causale con l'asserito illecito e che – in particolare – le vicende lavorative del cognato e della figlia avrebbero semmai potuto determinare un danno nei loro confronti, non domandabile da parte dell'attore.
In conclusione, accertato che gli articoli oggetto di giudizio risultano conformi ai limiti scriminanti delineati dalla giurisprudenza -in ordine al legittimo esercizio del diritto di cronaca (verità, interesse pubblico e continenza)- si deve escludere, nel caso in esame, l'esistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo agli odierni convenuti. Pertanto la domanda attorea dovrà essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi sulla base del valore della domanda di parte attrice.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta il legittimo esercizio del diritto di cronaca da parte di CP_5
E per l'effetto
-rigetta la domanda di;
Parte_1
-condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_2 CP_3 complessivi € 11.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. La Spezia, 7/2/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2306/2020 R.G.
Avente ad OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Promossa da:
-attore- Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Gava e Pierluigi Rossi
Contro
e -convenuti- Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Loconti, Guido Galliano, Edgardo De Feo
Conclusioni
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale e nel merito: accertare la natura diffamatoria degli articoli pubblicati dal giornale “Il SecoloXIX” e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero disgiuntamente, ciascuno per quanto di ragione con imputazione pro quota, a risarcire il danno cagionato a parte attrice liquidandolo, anche in via equitativa, nella somma di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata e/o altrimenti quantificata, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di causa da parte del Giudicante e attualizzata al momento della decisione;
condannare i convenuti, in via solidale ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione con imputazione pro quota, al pagamento, in favore di parte attrice, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. 47/1948 liquidandola, anche in via equitativa, nella somma di euro 50.000,00
(euro cinquantamila/00) ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata e/o altrimenti quantificata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Per le parti convenute:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, dichiarare inammissibili e comunque respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Dott. con l'atto di citazione notificato in data Parte_1
4/12/2020 e per cui è causa.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
L'attore notificava atto di citazione nei confronti della , quale editore del giornale “Il CP_1
”; di in qualità di direttore del predetto quotidiano e del giornalista CP_4 Controparte_2
chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza della CP_5 pubblicazione di alcuni articoli aventi un contenuto asseritamente diffamatorio.
Nello specifico deduceva e documentava quanto segue: Parte_1
-l'attore, nei primi mesi del 2015, era sottoposto ad indagini di polizia giudiziaria in ordine ad alcune presunte illecite operazioni connesse ad un procedimento amministrativo di autorizzazione alla realizzazione, nella provincia di Mantova, di diverse unità immobiliari di natura residenziale e commerciale;
-la notizia relativa alle suddette indagini era riportata sui quotidiani di portata nazionale e locale, attesa la particolare notorietà di , il quale, sin dagli anni '70, ricopriva incarichi politici Parte_1 di rilievo sia a livello parlamentare sia a livello governativo;
-la vicenda appena esposta veniva altresì trattata dal quotidiano “Il Secolo XIX” appartenente al gruppo editoriale il quale, secondo la difesa attorea, nei propri articoli Controparte_1 avrebbe utilizzato, nella narrazione dei fatti, delle espressioni tese ad ingenerare nel lettore la certezza della colpevolezza di in ordine ai reati per i quali risultava indagato, in spregio Parte_1 ai limiti delineati dalla giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Affermava altresì che detti articoli lasciavano intendere l'esistenza di un legame tra e un presunto Parte_1 esponente della 'ndrangheta calabrese, che in realtà era l'imprenditore , rivelatosi del Persona_1 tutto estraneo all'organizzazione criminale;
-la difesa attorea osservava inoltre che - in data 20.02.2019 - il Tribunale di Roma emetteva, nei confronti del proprio assistito, sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto;
, dunque, ritenendo di essere stato leso nella propria immagine, reputazione ed onore Parte_1 dagli articoli pubblicati sulla testata giornalistica “Il Secolo XIX” chiedeva, mediante lettera del
27.06.2019 (doc.1), ai convenuti , quale direttore del quotidiano e CP_1 Controparte_2
autore degli articoli de quo, il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente CP_5 patiti;
-infine, l'attore, vista l'assenza di alcun riscontro riguardo alla missiva sopracitata, proponeva istanza di mediazione (doc.2), a cui faceva seguito l'invito, da parte dell'Organismo di Mediazione, per l'incontro del 06.12.2019 al quale nessuno degli odierni convenuti partecipava (doc.3); , pertanto, conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_2 CP_1 CP_5 chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza degli articoli diffamatori pubblicati dal quotidiano “Il Secolo XIX”;
-si costituivano in giudizio la e chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_1 CP_5 della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo alcun contenuto diffamatorio, ai danni di , negli articoli oggetto di giudizio;
Parte_1
Nel merito
Prima di entrare nel merito della presente controversia si ritiene necessaria una breve disamina delle condizioni -delineate dalla giurisprudenza riguardo al diritto di cronaca giornalistica- in presenza delle quali gli eventuali contenuti offensivi della reputazione di un soggetto, presenti nella narrazione dei fatti, devono considerarsi “giustificati”. Si allude nello specifico ai limiti del diritto di cronaca, che si identificano nella “verità”, nell' ”interesse pubblico” e nella “continenza”.
Riguardo alla verità essa si identifica nella corrispondenza tra quanto accaduto e narrato in relazione agli elementi essenziali del fatto. Tale condizione deve essere accertata al momento della diffusione della notizia, mediante un controllo delle fonti di informazione. In tema di cronaca giudiziaria (a cui si riconduce la presente controversia), quando la notizia è attinta da un provvedimento giudiziario è necessario che la narrazione sia fedele al contenuto del provvedimento e che “sia riferita agli sviluppi dell'indagine quali risultano al momento in cui si scrive” ( si veda Cass. Pen. Sent. n.
43382 del 16.11.2010).
L'interesse pubblico, invece, postula che la conoscenza dei fatti, riferiti dal giornalista, possa avere per i destinatari della notizia, una rilevanza oggettiva e soggettiva.
Infine la continenza deve essere intesa come forma espositiva corretta della critica, ossia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Occorre altresì osservare che la continenza formale non equivale all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello di polemica ed ai fatti narrati (Cass. Pen. Sent.
n. 32027 del 23.03.2018).
Fatta questa premessa, in ordine al caso in esame, si deve ritenere che il contenuto degli articoli pubblicati dal quotidiano “Il Secolo XIX” abbia rispettato i limiti sopra esposti, afferenti al legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
Sul punto si deve segnalare che la narrazione dei fatti presente negli articoli oggetto di giudizio, riguardante l'odierno attore, risulta fedelmente correlata al contenuto delle risultanze delle indagini compiute dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, Comando Provinciale di Mantova, la cui documentazione, datata 06.06.2013, è stata depositata nel presente giudizio dalla difesa delle parti convenute (doc.3). Detta documentazione, infatti, nel delineare i profili di alcuni indagati, quali Per_ componenti di una cosca 'ndranghetista, ricomprendeva anche tale , detto ”, Persona_1 indicato quale rappresentante legale della Società Immobiliare Lagocastello srl, descritto dagli inquirenti come un “figura poliedrica” nell'ambito del “filone di corruzione” su cui si sono dipanate le indagini che hanno coinvolto . Si osserva altresì che dalla documentazione Parte_1 in esame appariva indicato quale concorrente con nel reato previsto agli Parte_1 Persona_1 artt. 81, 110, 319, 319 ter e 321c.p. nonché nel reato previsto dagli artt. 110, 81, 319 e 321 c.p. I fatti su cui si fondavano le accuse di reato appena indicate, risultavano corrispondenti a quelli narrati negli articoli pubblicati dal quotidiano “Il Secolo XIX” , concernenti le presunte corruzioni commesse da politici e pubblici ufficiali al fine di favorire la società Immobiliare Lagocastello S.r.l nell'ambito di un procedimento amministrativo riguardante l'autorizzazione a costruire alcuni immobili sul territorio del comune di Mantova.
A ciò si deve aggiungere che l'articolo riportante l'intenzione di di compiere Persona_1 investimenti immobiliari nell'ex area IP, situata nella provincia della Spezia, riportava fedelmente quanto emergeva dallo stralcio delle intercettazioni contenuto nel documento sopracitato (doc. 3 parte convenuta). In particolare gli inquirenti specificavano in tale documento che “ , Persona_1 in questo periodo, sta valutando la fattibilità e convenienza…relativa alla possibilità di acquisire un appalto in La Spezia del valore di 40 milioni di euro per la costruzione di appartamenti in un'area bonificata già di proprietà dell'ENI, a ridosso di un centro commerciale inaugurato il giorno precedente denominato “Le Terrazze” . In tale contesto si cala l'asserzione di Per_3 evidentemente su sollecitazione di , di porre all'attenzione del senatore Persona_1 _1
che è di La Spezia, al fine di ottenere dallo stesso un parere specifico sulla trattava in atto
[...]
(pag. 667).”
Appare dunque evidente che - nel caso di specie - sia stato rispettato il limite della verità, intesa come fedele corrispondenza tra la narrazione dei fatti e le risultanze delle indagini, avendo riguardo agli sviluppi delle stesse al momento della scrittura e pubblicazione degli articoli oggetto di giudizio.
Peraltro nessun rilievo possono assumere le circostanze che sia stata pronunciata nel 2019 (a distanza di quattro anni dalla pubblicazione degli articoli de quo), nei confronti dell'odierno attore, sentenza di non luogo a procedere e che il collegamento di ad una cosca Persona_1
'ndranghetista abbia costituito, nel caso di specie, un errore di omonimia -come statuito dalla predetta sentenza- , atteso che gli articoli oggetto di giudizio erano riferiti agli sviluppi delle indagini fino a quel momento.
Si deve altresì evidenziare che gli articoli in esame risultano senz'altro rispondenti all'ulteriore limite dell'interesse pubblico, dal momento che i fatti narrati da “Il Secolo XIX”, avendo ad oggetto le indagini giudiziarie relative a presunte condotte illecite di un noto politico, quale è , Parte_1 assumono particolare rilievo in ordine alle scelte politiche che i cittadini sono chiamati a compiere, da cui deriva l' interesse, di natura oggettiva, a ricevere l'informazione. A ciò si deve aggiungere che, nel caso in esame, debba ritenersi esistente altresì il profilo soggettivo dell'interesse, atteso il ruolo politico-sociale che rivestiva all'epoca della pubblicazione dell'articolo. Parte_1
Accertata la ricorrenza nel caso di specie dei limiti della verità e dell'interesse pubblico, occorre soffermare l'attenzione sui singoli articoli de “IL Secolo XIX” depositati da parte attrice (doc.5), al fine di accertare l'ulteriore “requisito” della continenza.
Ebbene, nell'articolo nuovi guai “mazzette a Mantova” del 29.01.2015 l'autore, oltre Parte_1
a utilizzare il virgolettato nel titolo appena menzionato -da cui si evince che quell'espressione proviene dalle autorità inquirenti- precisa nel sommario : “doppia accusa di corruzione, perquisita la casa” . Appare evidente che il riferimento alla “doppia accusa” esprima l'esistenza di un'indagine in corso e che non sia stata ancora definitivamente accertata alcuna responsabilità nei confronti di . Inoltre il riferimento ad un precedente patteggiamento, presente nel Parte_1 contenuto dell'articolo in esame, allude ad un fatto recente (rispetto alla pubblicazione dell'articolo), verificabile ufficialmente anche sul profilo Wikipedia dell'odierno attore e non presenta alcuna portata diffamatoria. Peraltro, in detto articolo, l'autore non manca di utilizzare il condizionale in ordine alle accuse mosse dagli inquirenti a e di impiegare l'aggettivo, Parte_1 nei confronti dello stesso, di “indagato”. Occorre altresì segnalare, a conferma di quanto appena dedotto, la seguente precisazione impiegata dal giornalista convenuto: “La posizione di Parte_1 appare marginale rispetto alle figure colpite dalle quasi duecento misure cautelari emesse dal Gip bolognese”.
Nell'articolo del 30.01.2015 si limita a riportare l'avvenuta esecuzione di un atto di CP_5 perquisizione presso l'abitazione di , da parte del nucleo investigativo dei Carabinieri ed Parte_1
i risultati delle indagini in corso, impiegando sempre il condizionale nell'indicare le accuse di reato, nonché le dichiarazioni dell'odierno attore sulla propria posizione di totale estraneità ai fatti e la linea difensiva che egli avrebbe adottato con il proprio avvocato. Si deve precisare che le espressioni utilizzate (“registro degli indagati”, “accusa di corruzione”, “hanno agito insieme? Non ci sono conferme su questa ipotesi”) e il complessivo contenuto dell'articolo (compresa la parte relativa al titolo) non attribuiscono alcuna responsabilità penale in capo a in Parte_1 termini di certezza.
In ordine al titolo “Il Senatore RI ha corrotto giudice per favorire appalto” , dell'articolo datato 28.02.2015, occorre segnalare che utilizza il virgolettato, evidenziando che CP_5 quell'affermazione proviene dalle autorità inquirenti. Infatti egli non manca di precisare quanto segue nell'occhiello del predetto articolo: “le carte dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta” . Inoltre, si deve osservare che nel sommario “il boss lo avrebbe contattato Per_1 tramite un commercialista” l'uso del condizionale, presente altresì in tutta la narrazione dell'articolo -ove vengono riportati i dialoghi emersi dalle intercettazioni- esclude la manifestazione di qualsiasi convincimento circa la sicura responsabilità dell'odierno attore riguardo alle accuse a lui mosse.
L'articolo “Le mani della 'ndrangheta sull'ex area IP” del 02.03.2015 riconduce alle risultanze delle intercettazioni acquisite dalle autorità inquirenti, già trattate ai punti che precedono in ordine al limite della verità. Occorre segnalare che la pubblicazione in esame si limita a riportare il contenuto delle conversazioni (oggetto delle intercettazioni) tra ed un altro indagato nelle Per_1 quali, secondo gli inquirenti, si farebbe riferimento a . Dal tenore delle espressioni Parte_1 utilizzate nel predetto articolo, emerge che il coinvolgimento dell'odierno attore nella vicenda narrata, sebbene il nome dello stesso non venga espressamente menzionato dagli indagati sottoposti ad intercettazione, sia stato individuato in via deduttiva dagli inquirenti, senza che possa quindi ravvisarsi una responsabilità penale in capo a in termini di certezza. Parte_1
Infine, è bene precisare che gli articoli pubblicati il 4 ed il 6 marzo 2015 riportano fedelmente i risultati delle intercettazioni acquisite dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei fatti compiuta dagli stessi. Pertanto, anche in tali pubblicazioni non sussiste alcun riferimento esplicito, formulato dall'autore che possa far desumere l'accertamento definitivo di una responsabilità CP_5 penale in capo a . La fotografia indicata nell'articolo del 06.03.2015 ove compare un Parte_1
“colletto bianco” con in mano denaro contante (avente la seguente didascalia: la corruzione è uno dei mali più diffusi in Italia) deve ritenersi allusiva dell'intera vicenda di corruzione oggetto di indagine e non costituisce un attacco personale indirizzato all'odierno attore. Alla luce di quanto esposto si ritiene che, nel caso di specie, gli articoli pubblicati da “IL Secolo XIX” abbiano -nella narrazione dei fatti- riportato fedelmente le risultanze delle indagini mediante l'utilizzo di un linguaggio privo di espressioni travalicanti i limiti della continenza verbale, come invece asserito da parte attrice.
Tali elementi determinano il rigetto della domanda.
Occorre altresì segnalare che in seguito dell'emissione, nei confronti dell'attore, della sentenza di non luogo a procedere, il quotidiano “IL Secolo XIX” si è premurato di pubblicare tale circostanza mediante uno specifico articolo, cui hanno fatto seguito pubblicazioni di varie interviste a _1
. Siffatta condotta deve ritenersi conforme, non solo ai doveri deontologici afferenti alla
[...] professione di giornalista, ma anche ai principi di correttezza nei riguardi della persona di _1
.
[...]
Appare in ogni caso opportuno precisare che – ai soli fini della quantificazione del danno - _1
non avesse comunque fornito - nel presente giudizio - alcuna prova in ordine al collegamento
[...] causale tra la pubblicazione degli articoli oggetto di giudizio e i danni nella misura richiesta ( € 120.000,00 oltre ad € 50.000,00 per sanzione pecuniaria ex art. 12 L 47/48 ). Egli infatti aveva genericamente dedotto di aver subito un rilevante discredito sociale che avrebbe determinato le seguenti conseguenze: perdita del consenso elettorale, soprattutto nel territorio della provincia della Spezia;
sfiducia della propria clientela acquisita durante l'esercizio della professione di dottore commercialista;
mancata erogazione di un mutuo del valore di 200.000,00 euro;
revoca di numerosi incarichi professionali;
la perdita di un incarico professionale, ricoperto presso un istituto di credito, da parte del proprio cognato;
il demansionamento, subito dalla propria figlia, da capo ufficio a cassiera, presso un istituto bancario.
Si deve rilevare che tali deduzioni non fossero corredate da alcun supporto probatorio che potesse in qualche modo comprovare l'esistenza di un possibile collegamento causale con l'asserito illecito e che – in particolare – le vicende lavorative del cognato e della figlia avrebbero semmai potuto determinare un danno nei loro confronti, non domandabile da parte dell'attore.
In conclusione, accertato che gli articoli oggetto di giudizio risultano conformi ai limiti scriminanti delineati dalla giurisprudenza -in ordine al legittimo esercizio del diritto di cronaca (verità, interesse pubblico e continenza)- si deve escludere, nel caso in esame, l'esistenza di una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo agli odierni convenuti. Pertanto la domanda attorea dovrà essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi sulla base del valore della domanda di parte attrice.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta il legittimo esercizio del diritto di cronaca da parte di CP_5
E per l'effetto
-rigetta la domanda di;
Parte_1
-condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_1
e , delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_2 CP_3 complessivi € 11.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. La Spezia, 7/2/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi