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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 229-1/ 2024 229-2/2024
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel. Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento iscritto al n. 229-1/2024 r.g.p.u., promosso su ricorso di
[...]
, nato a [...] il [...](c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Ludovico Montera RICORRENTE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
Controparte_1
C.F.: C.F._2 in qualità di titolare della ditta individuale
GOLDEN CAR DI LB SE C.F.: C.F._3
REA C.F._4
SEDE : Capaccio (SA), Via Leonardo Da Vinci n.22, cap 84047
RESISTENTE CONTUMACE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso depositato in data 18.12.24 ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), parte istante rappresenta di essere creditrice della somma di Euro di € 21.999,00, oltre interessi, in virtù di D.I. n. 546/2022, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 28.02.2022 e munito della dichiarazione di esecutorietà in data 06.05.22 (nonché di formula esecutiva in data 10.05.22). La società ricorrente, sottolineando la sussistenza dello stato di insolvenza della resistente, reso evidente, a suo giudizio dall'infruttuoso tentativo di recupero del credito attraverso una procedura esecutiva presso terzi, chiede la declaratoria di
1 apertura della liquidazione giudiziale della stessa resistente o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata. 1.2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 13.2.25, rinviata al 05.06.25, al fine di consentire la trattazione unitaria anche dell'istanza di liquidazione controllata avanzata dal ricorrente nelle memorie depositate il 03.02.25. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non
2 costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). 1.3 Il resistente non si è costituito benché il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del 13.2.25 siano state inserite dall' nel portale dei servizi CP_2 telematici gestito dal ai sensi dell'art. 40 co.7 CCII. Controparte_3
Deve, inoltre, precisarsi che il decreto fissazione dell'udienza del 05.06.25, facente seguito all'istanza di apertura della liquidazione controllata, è stata ritualmente notificata dal ricorrente al debitore. In ragione di quanto sopra deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente. 1.4 All' udienza del 05.06.25 il ricorrente si è riportato alle sue conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio. 1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in Capaccio (SA), ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. 1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente, in quanto il credito fatto valere risulta cristallizzato nel D.I. n. 546/2022, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 28.02.2022 e munito della dichiarazione di esecutorietà in data 06.05.22. 1.7 Quanto al superamento delle soglie dimensionali, come innanzi precisato, l'onere della prova ricade sul debitore al quale spetta di dimostrare di essere sottosoglia. Nel caso di specie, data la contumacia della parte resistente, il detto onere non può dirsi assolto. E' stata acquisita una unica dichiarazione dei redditi, per l'anno 2022, peraltro priva di effettivo contenuto, trattandosi delle sole prime due pagine con i dati del contribuente. Cionondimeno, l'assenza di evidenze in relazione al superamento dei requisiti dimensionali, va letta congiuntamente alla visura storica della resistente, dalla Con quale emerge che la stessa è iscritta presso il ella sezione speciale quale piccolo imprenditore, il che corrobora la tesi del mancato superamento delle soglie dimensionali. Deve, dunque, vagliarsi la sussistenza per l'apertura della liquidazione controllata. 1.8Va osservato, inoltre, che il debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.
3 Va infine osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso, l'inadempimento nei confronti del ricorrente, la debitoria fiscale pari ad euro 303.223,05, la debitoria pari ad euro 78.204,00 nonché CP_5
l'avvenuto espletamento di due procedure esecutive individuali mobiliari presso terzi: 1)P.r.es. 5102/2022 tra (cred.) / Parte_1 Controparte_1
(deb. ) con intesa S. AO + 2 – terzi pignorati -. Definito con Ordinanza di assegnazione somme il 06/04/2023; 2) P.r.es. 1106/2024 tra
[...]
(cred. ) / (deb. ) con BD CA SP + 3 – terzi Parte_1 Controparte_1 pignorati- . Udienza 27/02/2025. 1.9 Infine, si deve constare che dalla visura camerale la resistente risulta iscritta nel R.I, e che il credito complessivamente scaduto e non pagato del ricorrente, unitamente alla debitoria erariale, è superiore ad € 30.000,00. Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
-DICHIARA la contumacia di parte resistente
-DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di :
Controparte_1
C.F.: C.F._2 in qualità di titolare della ditta individuale
4 GOLDEN CAR DI LB SE C.F.: C.F._3
REA SA-427053 SEDE : Capaccio (SA), Via Leonardo Da Vinci n.22, cap 84047
-RIGETTA conseguentemente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della medesima parte resistente;
NOMINA la dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore della procedura l'avv. Anna Allegro, iscritta nell'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019; dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
5 DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di
6 inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con
7 relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato;
Così deciso 03.12.2025
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Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giuseppina Valiante
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale
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TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente rel. Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento iscritto al n. 229-1/2024 r.g.p.u., promosso su ricorso di
[...]
, nato a [...] il [...](c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Ludovico Montera RICORRENTE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
Controparte_1
C.F.: C.F._2 in qualità di titolare della ditta individuale
GOLDEN CAR DI LB SE C.F.: C.F._3
REA C.F._4
SEDE : Capaccio (SA), Via Leonardo Da Vinci n.22, cap 84047
RESISTENTE CONTUMACE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso depositato in data 18.12.24 ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), parte istante rappresenta di essere creditrice della somma di Euro di € 21.999,00, oltre interessi, in virtù di D.I. n. 546/2022, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 28.02.2022 e munito della dichiarazione di esecutorietà in data 06.05.22 (nonché di formula esecutiva in data 10.05.22). La società ricorrente, sottolineando la sussistenza dello stato di insolvenza della resistente, reso evidente, a suo giudizio dall'infruttuoso tentativo di recupero del credito attraverso una procedura esecutiva presso terzi, chiede la declaratoria di
1 apertura della liquidazione giudiziale della stessa resistente o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata. 1.2 A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “Mista” del giorno 13.2.25, rinviata al 05.06.25, al fine di consentire la trattazione unitaria anche dell'istanza di liquidazione controllata avanzata dal ricorrente nelle memorie depositate il 03.02.25. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non
2 costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). 1.3 Il resistente non si è costituito benché il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del 13.2.25 siano state inserite dall' nel portale dei servizi CP_2 telematici gestito dal ai sensi dell'art. 40 co.7 CCII. Controparte_3
Deve, inoltre, precisarsi che il decreto fissazione dell'udienza del 05.06.25, facente seguito all'istanza di apertura della liquidazione controllata, è stata ritualmente notificata dal ricorrente al debitore. In ragione di quanto sopra deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente. 1.4 All' udienza del 05.06.25 il ricorrente si è riportato alle sue conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio. 1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in Capaccio (SA), ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII. 1.6 La legittimazione di parte ricorrente può dirsi sussistente, in quanto il credito fatto valere risulta cristallizzato nel D.I. n. 546/2022, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 28.02.2022 e munito della dichiarazione di esecutorietà in data 06.05.22. 1.7 Quanto al superamento delle soglie dimensionali, come innanzi precisato, l'onere della prova ricade sul debitore al quale spetta di dimostrare di essere sottosoglia. Nel caso di specie, data la contumacia della parte resistente, il detto onere non può dirsi assolto. E' stata acquisita una unica dichiarazione dei redditi, per l'anno 2022, peraltro priva di effettivo contenuto, trattandosi delle sole prime due pagine con i dati del contribuente. Cionondimeno, l'assenza di evidenze in relazione al superamento dei requisiti dimensionali, va letta congiuntamente alla visura storica della resistente, dalla Con quale emerge che la stessa è iscritta presso il ella sezione speciale quale piccolo imprenditore, il che corrobora la tesi del mancato superamento delle soglie dimensionali. Deve, dunque, vagliarsi la sussistenza per l'apertura della liquidazione controllata. 1.8Va osservato, inoltre, che il debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.
3 Va infine osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso, l'inadempimento nei confronti del ricorrente, la debitoria fiscale pari ad euro 303.223,05, la debitoria pari ad euro 78.204,00 nonché CP_5
l'avvenuto espletamento di due procedure esecutive individuali mobiliari presso terzi: 1)P.r.es. 5102/2022 tra (cred.) / Parte_1 Controparte_1
(deb. ) con intesa S. AO + 2 – terzi pignorati -. Definito con Ordinanza di assegnazione somme il 06/04/2023; 2) P.r.es. 1106/2024 tra
[...]
(cred. ) / (deb. ) con BD CA SP + 3 – terzi Parte_1 Controparte_1 pignorati- . Udienza 27/02/2025. 1.9 Infine, si deve constare che dalla visura camerale la resistente risulta iscritta nel R.I, e che il credito complessivamente scaduto e non pagato del ricorrente, unitamente alla debitoria erariale, è superiore ad € 30.000,00. Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
-DICHIARA la contumacia di parte resistente
-DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di :
Controparte_1
C.F.: C.F._2 in qualità di titolare della ditta individuale
4 GOLDEN CAR DI LB SE C.F.: C.F._3
REA SA-427053 SEDE : Capaccio (SA), Via Leonardo Da Vinci n.22, cap 84047
-RIGETTA conseguentemente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della medesima parte resistente;
NOMINA la dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore della procedura l'avv. Anna Allegro, iscritta nell'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019; dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
5 DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di
6 inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con
7 relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato;
Così deciso 03.12.2025
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Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giuseppina Valiante
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale
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