Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12423 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti FASANELLA ANTONIO e
OLIVIERO GIANFRANCO presso cui elettivamente domicilia in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 88/C,
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. LEMBO MARIA ROSARIA presso cui elettivamente domicilia in
Caserta alla via Ignazio Gionti n.6,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza del 18/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alla proposta conciliativa formulata dal GI.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, madre dei loro due figli ( nato il [...] e Per_1
il 02.04.2015), adiva il Tribunale di Napoli perché fosse Per_2
pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie e fossero adottati ulteriori provvedimenti.
Si costituiva la resistente che contestava le deduzioni di controparte, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e che fossero adottati ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 21.11.2022 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c. p. c.
Successivamente all'udienza del 18.03.2025, all'esito della prova orale il
Giudice istruttore formulava alle parti la proposta conciliativa cui le predette aderivano e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse,
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con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre cui assegna la casa coniugale e regime di visita per il padre per cui i minori staranno con il padre:
A) dalle ore 18,00 alle ore 21,30 del mercoledì e del venerdì di ogni settimana;
dalla chiusura scolastica in poi i minori il mercoledì e il venerdì pernotteranno con il padre fino al giorno dopo con prelevamento e riaccompagnamento presso l'abitazione materna a carico del padre oltre i week end alternati che restano invariati, dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica, con pernottamento;
B) ad anni alterni, dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre o dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 6 gennaio, in modo tale che i minori trascorrano con un genitore le festività natalizie e con l'altro le festività di fine anno ed epifania;
C) durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore 17,00 del giovedì santo alle ore 21,00 del lunedì in albis;
D) quindici giorni anche non continuativi durante il mese di luglio o di agosto da concordarsi con la coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
E) i ragazzi, altresì, trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso,
l'onomastico e il giorno della festa del papà e parimenti con la madre il giorno del compleanno della stessa, l'onomastico ed il giorno della festa della mamma;
F) quanto al giorno del compleanno e dell'onomastico dei ragazzi, si seguirà il regime dell'alternanza, salvo diverso accordo delle parti.
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza Parte_1
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dal presente provvedimento, a , quale contributo al mantenimento dei Controparte_1
due figli minori, un assegno mensile di Euro 850,00 da corrispondere direttamente alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo d'Intesa, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli.
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con decorrenza Parte_1
dal presente provvedimento, a , quale contributo al suo mantenimento un Controparte_1
assegno mensile di Euro 250,00, da corrispondere direttamente alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat.
5) Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.
6) La parte resistente, , si dichiara altresì disponibile a rinunciare al Controparte_1
recupero del pregresso aggiornamento ISTAT.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 84, parte I, s.,
Sez. Z, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del
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giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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