Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado n. 1452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: responsabilità da cose in custodia, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliati in Agerola alla Via Parte_1
Galli n. 23, presso lo studio dell'avvocato Gaetano Rocco Fusco, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
, elettivamente domiciliata in Angri, alla Piazza Crocifisso, n. 10, presso Controparte_1 lo studio dell'avvocato Gaetano Novi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare del 7.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con rituale atto di citazione, e , in qualità di proprietari Parte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Gragnano alla Via Giuseppe Raffaelli n.17, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , al fine di sentirla condannare all'esecuzione Controparte_1 delle opere necessarie all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile di loro proprietà, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria delle spese di lite e attribuzione al difensore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., seguiva la fase istruttoria con l'espletamento di una c.t.u. tecnica;
indi, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7.10.2024, la causa passava in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
2. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Ed invero, illuminante si rivela la C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio ed alla quale la scrivente ritiene di aderire, essendo la stessa priva di vizi logici, oltre che esauriente e chiara, e non smentita dalle osservazioni critiche formulate dalle parti.
In particolare, il geometra , dopo aver descritto l'immobile interessato Testimone_1 dalle infiltrazioni, ha confermato la presenza di infiltrazioni all'interno dell'immobile degli attori e, segnatamente, sulla parete della camera da letto e sulla parete del terrazzino, come tra l'altro appaiono ben visibili dai rilievi fotografici allegati in atti.
In particolare, quanto alle cause, l'ausiliario ha accertato che dette infiltrazioni sono riconducibili a “due diversi fenomeni infiltrativi”, correlati a “due diverse cause”.
Riguardo al primo fenomeno infiltrativo, tutt'ora in atto, che interessa la muratura esterna del terrazzino a livello del secondo piano dell'immobile attoreo, esso è riconducibile alla errata posa in opera e rifinitura delle tegole del tetto della proprietà della convenuta.
In particolare, il CTU ha accertato che “la parte terminale del tetto, costituita da tegole del tipo
“marsigliese”, le quali dovrebbero garantire il deflusso dell'acqua meteorica verso la linea di gronda senza che quest'ultima possa infiltrarsi nella muratura, non è rifinita a regola d'arte; infatti è installata una lista di tegole terminale posizionata in modo “approssimativo”, con tegole che non coprono perfettamente il profilo del muro sottostante lasciando, giocoforza, porzione di esso non protetto dagli agenti atmosferici” (v. pagg. 66-67 rel. Ctu in atti).
Quanto poi al secondo evento, che avrebbe generato le infiltrazioni sulla parete della camera da letto del secondo piano, il CTU ritiene che l'origine delle manifeste infiltrazioni sia derivata dalla non perfetta sigillatura del giunto tra la falda del tetto e il paramento murario e, precisamente, dalla mancata tenuta dell'impermeabilizzazione del giunto di intersezione, come ben rappresentato nel grafico n. 17 della perizia (v. pag. 68 rel. ctu in atti).
Tali infiltrazioni, tuttavia, oggi non sono più in atto e ciò, probabilmente, a seguito dell'intervento di ripristino dell'impermeabilizzazione posto in atto dalla convenuta. Ciò premesso in fatto, in diritto giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/10/2012, n. 17268).
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., n. 1106/2011; n.
20943/2022).
Quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, va poi ricordato che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051
c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008,
11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998).
Ora, in applicazione dei principi sopra richiamati, può ritenersi provato che i danni all'immobile degli attori siano derivati dalle infiltrazioni di acque piovane causate sia dalla errata posa in opera e dalla mancata rifinitura a regola d'arte delle tegole del tetto, che non coprono perfettamente il profilo del muro sottostante lasciando, in tal modo, porzione di esso non protetto dagli agenti atmosferici, sia dalla non perfetta sigillatura del giunto tra la falda del tetto ed il paramento murario.
Risulta dunque provato il nesso causale tra i danni lamentati dagli attori e la res di proprietà della convenuta;
mentre, di contro, la convenuta, sebbene onerata, non ha offerto la prova liberatoria del caso fortuito ovvero dell'imputabilità del danno in via esclusiva o concorrente alla condotta degli stessi attori.
Ne consegue, pertanto, che la convenuta va senz'altro condannata alla Controparte_1
immediata realizzazione, a proprie spese, delle opere necessarie per eliminare le cause del lamentato fenomeno infiltrativo, consistenti nella “corretta riconfigurazione della linea terminale delle tegole da eseguire presso la falda del tetto della convenuta”, come riportato alla pag. 57 della CTU, oltre al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di euro 2.750,28, oltre iva se dovuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli istanti, per il costo di ripristino delle zone interessate dalle infiltrazioni, come compiutamente specificato nel computo metrico (v. pagg. 59-63 della CTU), oltre rivalutazione e interessi che, in mancanza di prova certa di una diversa data, si fanno decorrere dal 2.11.2021 (data di accertamento del denunziato fenomeno infiltrativo da parte del geometra , Controparte_2
tecnico di fiducia degli attori).
Non può essere invece riconosciuto il danno per il mancato godimento dell'immobile, come richiesto dagli attori, sia perché, riguardo alle infiltrazioni che hanno interessato la parete esterna del terrazzino scoperto, come accertato dal consulente, si tratta di un ambiente non abitativo e che, dunque, non ha pregiudicato la vivibilità dell'immobile, sia in quanto la modesta portata delle infiltrazioni all'interno della camera da letto non ha favorito la proliferazione delle muffe (pagg. 71-72 della CTU).
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, nella misura prevista dai parametri medi, sul valore dell'accolto.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna alla immediata realizzazione delle opere necessarie per Controparte_1
l'eliminazione delle cause del lamentato fenomeno infiltrativo, consistenti nelle opere specificamente indicate alla pag. 57 della CTU;
- condanna al pagamento in favore di e , a Controparte_1 Parte_1 Parte_1
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.750,68, oltre IVA, se dovuta, oltre rivalutazione e interessi come computati in parte motiva;
2. rigetta ogni altra domanda risarcitoria formulata dagli attori;
3. condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in euro 2.552,00 per compensi professionali ed euro 274,00 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione ai procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata, il 31 marzo 2025.
Il giudice onorario di pace
(dott.ssa Silvia Pirone)