Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 910 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Paola Scorrano, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Luca Parlati, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in IP (LE) il 17/09/2005;
- che dalla loro unione sono nati due figli: l8/09/2006 ed , il Per_1 Per_2
25/08/2010;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la dimora coniugale ubicata nel Comune di IP (LE) in via Goldoni n.
17/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra nell'interesse dei figli, tra i quali una minore di età, ivi Parte_1 stabilmente conviventi. Le parti convengono che nelle more della omologazione di detta separazione, essi coniugi hanno la facoltà di allontanarsi dalla casa coniugale e di andare a vivere altrove, senza che ciò possa costituire addebito alcuno;
3) i figli ed restano collocati presso la madre e saranno con essa Per_1 Per_2 residenti con affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia minore con le seguenti modalità: starà con il padre per due giorni a settimana che Per_2 si individuano nei giorni di martedì dalle ore 18:30 sino alle ore 20:30 e giovedì dalle ore 18:30 sino alle ore 20:30, nonché, nei weekend a settimane alterne, dalle ore 18:30 alle ore 20:30 del venerdì e dalle ore
17:00 alle ore 19:00 del sabato e della domenica e comunque, dal 10 al 25
Agosto di ogni anno, oltreché per una settimana durante le vacanze natalizie e per la Pasqua e/o le altre festività civili e religiose ad anni alterni, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, sociali e familiari della minore medesima;
5) verserà a titolo di contributo al mantenimento dei due Parte_2 figli la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT nel modo seguente:
2 - quanto alla quota di €. 400,00 (euro quattrocento) per la figlia minore la stessa sarà versata a mani della madre Per_2 Parte_1 anticipatamente entro il giorno 12 di ogni mese sul conto IBAN:
[...], a decorrere dal mese di febbraio
2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tuttavia, considerato che la minore ha attualmente 15 anni, e che Persona_3 dunque risulta piuttosto prossima al raggiungimento della maggiore età, si prevede sin d'ora che, al compimento del diciottesimo anno di età, la somma del mantenimento prevista per la minore sarà Persona_3 versata direttamente a sue mani, e tanto per evitare il promovimento di nuova azione giudiziaria tesa alla modifica delle condizioni della separazione in relazione al versamento del contributo di mantenimento in favore di;
Persona_3
- quanto alla quota di €. 400,00 (euro quattrocento/00) per il figlio maggiorenne la stessa sarà versata direttamente a mani Persona_4 di quest'ultimo tramite accredito su conto IBAN:
[...] anticipatamente entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- tali versamenti saranno corrisposti ai predetti figli fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti e, comunque, entro e non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età allorquando tale obbligo cesserà;
6) terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie Parte_2 relative al mantenimento dei figli secondo il seguente criterio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
3 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4 7) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, Il IG.
verserà a decorrere dal mese di febbraio 2025 a Parte_2 Pt_1
tramite accredito IBAN: [...] entro e
[...] non oltre il giorno 12 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 100,00 (euro cento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT;
8) le parti consensualmente stabiliscono e convengono che, nel caso in cui la IG.ra dovesse trasferirsi in affitto presso altra dimora Parte_1 unitamente ai figli, il IG. sarà tenuto al pagamento del suo Parte_2 contributo di mantenimento nella misura di € 200,00 (euro duecento/00) mensili tramite accredito IBAN: [...] entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, con aggiornamento automaticamente ogni anno al 100% degli indici ISTAT;
9) le parti concordemente stabiliscono e convengono che l'assegno unico dei figli sarà interamente corrisposto alla IG.ra ; Parte_1
10) l'auto di famiglia intestata a viene assegnata al medesimo;
Parte_2
11) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in IP (Le), il 17/09/2005
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 76, parte II, serie A, anno 2005), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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