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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON RT, SI BR e AN AL;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Controparte_1 C.F._2
GIORGIO; con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
a)- il Sig. corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese a partire da quello Parte_1 successivo al deposito del presente ricorso, a titolo di assegno di mantenimento, alla Sig.ra CP_1 la somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento//00), ciò su conto corrente bancario che verrà da
[...] quest'ultima indicato.
In considerazione della somma di Euro 50.000,00 già corrisposta in un'unica soluzione a titolo di mantenimento dal Sig. alla Sig.ra in sede di separazione Parte_1 Controparte_1 consensuale (c.f.r. condizione 7 ricorso congiunto del 10 maggio 2021 - doc. 5), la rivalutazione ISTAT relativa a quella summenzionata di Euro 500,00 qui convenuta sarà attivata, su accordo delle parti, dal mese di novembre 2029;
b)- gli odierni ricorrenti sono comproprietari per pari quota del 50% dei seguenti beni immobili, tutti ubicati in Valgreghentino (LC), Via Postale Vecchia, n. 1, individuati a Catasto Fabbricati-Sez. Valgreghentino: (i)- appartamento al piano primo, Part. 1216, Sub 705, Cat. A/2, Cl. 1, vani 5,5, Rendita Euro 383,47; (ii)- appartamento al piano secondo, Part. 1216, Sub 708, Cat. A/2, Cl. 1, vani 6, Rendita Euro 418,33; (iii)- box, Part. 1119, Sub 703, Cat. C/6, Cl. 2, 20 mq, Rendita Euro 82,63;
(iv)- box, Part. 1216, Sub 706, Cat. C/6, Cl. 2, 16 mq, Rendita Euro 66,11; nonché, individuato a Catasto Terreni:
(v)- terreno F. 9, Part. 3864, Cat. Prato Arboreo, Cl. 1, R.D.: Euro 01,0, R.A. Euro 0,10.
Con riguardo a tutti i predetti immobili, i ricorrenti convengono quanto segue:
- la Sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota del 50% dei suindicati beni immobili Controparte_1 al Sig. , il quale si obbliga ad acquistarla;
Parte_1
- l'atto di trasferimento sarà stipulato, avanti il Notaio individuato e scelto dal Sig. Parte_1
successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio ed alla formazione della sua res
[...] judicata, e comunque, qualora la pronuncia di detta sentenza e la sua irrevocabilità intervengano prima del 31 dicembre 2025 e fatti salvi i tempi tecnici per la redazione dell'atto, entro tale data;
- il prezzo viene stabilito in complessivi Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila//00), di cui Euro 5.000,00 (Euro cinquemila//00) verranno corrisposti dal Sig. , a titolo di Parte_1 caparra, entro 3 giorni (termine essenziale) dal deposito del ricorso, tramite assegno bancario (SBF)
o bonifico bancario, ed Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila//00) a saldo alla stipula dell'atto di trasferimento avanti il Notaio;
- tutti gli oneri ed i costi del trasferimento saranno sostenuti dal Sig. . Resta Parte_1 inteso che, fino all'atto di trasferimento, l'immobile che era stato adibito a residenza famigliare, continuerà - come già convenuto in sede di separazione consensuale - a restare assegnato in via esclusiva al Sig. ; Parte_1
c)- per quanto concerne i diritti della Sig.ra ex art. 12-bis, L. n. 898/1970, sul T.F.R. Controparte_1 del Sig. , i ricorrenti convengono che il T.F.R. maturato fino alla data del Parte_1 deposito del presente ricorso dal Sig. presso la di Parte_1 Parte_2
Monte Marenzo sarà destinato per il 70% a quest'ultimo; il Sig. si obbliga a comunicare Pt_1 alla Sig.ra quando percepirà il T.F.R. e la sua entità; CP_1
d)- con la corretta esecuzione di quanto qui convenuto, i ricorrenti dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro, riconoscendo inoltre fra gli stessi compensate le spese del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile il 22/08/1989 a VALGREGHENTINO e dalla loro unione due figlie, , nata il Per_1
19.06.1989, e , nata il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza del 16.07.2021, pronunciata dal Tribunale di Lecco.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a VALGREGHENTINO il 22/08/1989 tra e rascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1989, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALGREGHENTINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/09/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ON RT, SI BR e AN AL;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA Controparte_1 C.F._2
GIORGIO; con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
a)- il Sig. corrisponderà, entro il giorno 10 di ogni mese a partire da quello Parte_1 successivo al deposito del presente ricorso, a titolo di assegno di mantenimento, alla Sig.ra CP_1 la somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento//00), ciò su conto corrente bancario che verrà da
[...] quest'ultima indicato.
In considerazione della somma di Euro 50.000,00 già corrisposta in un'unica soluzione a titolo di mantenimento dal Sig. alla Sig.ra in sede di separazione Parte_1 Controparte_1 consensuale (c.f.r. condizione 7 ricorso congiunto del 10 maggio 2021 - doc. 5), la rivalutazione ISTAT relativa a quella summenzionata di Euro 500,00 qui convenuta sarà attivata, su accordo delle parti, dal mese di novembre 2029;
b)- gli odierni ricorrenti sono comproprietari per pari quota del 50% dei seguenti beni immobili, tutti ubicati in Valgreghentino (LC), Via Postale Vecchia, n. 1, individuati a Catasto Fabbricati-Sez. Valgreghentino: (i)- appartamento al piano primo, Part. 1216, Sub 705, Cat. A/2, Cl. 1, vani 5,5, Rendita Euro 383,47; (ii)- appartamento al piano secondo, Part. 1216, Sub 708, Cat. A/2, Cl. 1, vani 6, Rendita Euro 418,33; (iii)- box, Part. 1119, Sub 703, Cat. C/6, Cl. 2, 20 mq, Rendita Euro 82,63;
(iv)- box, Part. 1216, Sub 706, Cat. C/6, Cl. 2, 16 mq, Rendita Euro 66,11; nonché, individuato a Catasto Terreni:
(v)- terreno F. 9, Part. 3864, Cat. Prato Arboreo, Cl. 1, R.D.: Euro 01,0, R.A. Euro 0,10.
Con riguardo a tutti i predetti immobili, i ricorrenti convengono quanto segue:
- la Sig.ra si obbliga a trasferire la propria quota del 50% dei suindicati beni immobili Controparte_1 al Sig. , il quale si obbliga ad acquistarla;
Parte_1
- l'atto di trasferimento sarà stipulato, avanti il Notaio individuato e scelto dal Sig. Parte_1
successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio ed alla formazione della sua res
[...] judicata, e comunque, qualora la pronuncia di detta sentenza e la sua irrevocabilità intervengano prima del 31 dicembre 2025 e fatti salvi i tempi tecnici per la redazione dell'atto, entro tale data;
- il prezzo viene stabilito in complessivi Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila//00), di cui Euro 5.000,00 (Euro cinquemila//00) verranno corrisposti dal Sig. , a titolo di Parte_1 caparra, entro 3 giorni (termine essenziale) dal deposito del ricorso, tramite assegno bancario (SBF)
o bonifico bancario, ed Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila//00) a saldo alla stipula dell'atto di trasferimento avanti il Notaio;
- tutti gli oneri ed i costi del trasferimento saranno sostenuti dal Sig. . Resta Parte_1 inteso che, fino all'atto di trasferimento, l'immobile che era stato adibito a residenza famigliare, continuerà - come già convenuto in sede di separazione consensuale - a restare assegnato in via esclusiva al Sig. ; Parte_1
c)- per quanto concerne i diritti della Sig.ra ex art. 12-bis, L. n. 898/1970, sul T.F.R. Controparte_1 del Sig. , i ricorrenti convengono che il T.F.R. maturato fino alla data del Parte_1 deposito del presente ricorso dal Sig. presso la di Parte_1 Parte_2
Monte Marenzo sarà destinato per il 70% a quest'ultimo; il Sig. si obbliga a comunicare Pt_1 alla Sig.ra quando percepirà il T.F.R. e la sua entità; CP_1
d)- con la corretta esecuzione di quanto qui convenuto, i ricorrenti dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro, riconoscendo inoltre fra gli stessi compensate le spese del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile il 22/08/1989 a VALGREGHENTINO e dalla loro unione due figlie, , nata il Per_1
19.06.1989, e , nata il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza del 16.07.2021, pronunciata dal Tribunale di Lecco.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 07/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a VALGREGHENTINO il 22/08/1989 tra e rascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1989, parte I, numero 2;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALGREGHENTINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/09/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada