TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 911/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Chiara Gravina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montalto Uffugo, alla via D. Alighieri, n. 11, E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Rosanna Sergio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via S. Sesti n. 35 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14 maggio 2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 26/3/2025 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2016 con CP_1
e che, in data 21/2/2005, è nato il figlio .
[...] Persona_1
L'attrice ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa della condotta del il quale, in data 30/12/2024, la ha brutalmente aggredita, CP_1 verb fisicamente, facendole perdere i sensi e causandole contusioni e traumi con prognosi di 10 giorni. Per l'accaduto la ricorrente ha rappresentato di avere sporto regolare denuncia-querela in conseguenza della quale il resistente è stato invitato dalle forze dell'ordine ad allontanarsi dalla abitazione familiare, ove è invece rimasta la unitamente al figlio. Ha, quindi, Parte_1 chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale delle parti con addebito al e di adottare ogni provvedimento necessario per CP_1 garantirle protezione e benessere, con vittoria di spese e competenze di lite. Si è costituito in giudizio per contestare il contenuto del Controparte_1 ricorso riferendo che, essendovi stato un unico episodio di aggressione, difettava il requisito della abitualità della condotta, per cui non era configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia e che, in ogni caso, attesa la tenuità del fatto, non gli era stata applicata alcuna misura cautelare. Il resistente ha, quindi, ascritto la crisi coniugale ad una incompatibilità caratteriale delle parti, oltre che a problematiche familiari ed economiche, non meglio specificate. Ha, quindi, chiesto la pronuncia della separazione ed il rigetto dell'avversa domanda di addebito, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore antistatario. Alla prima udienza del 14/5/2025, fissata con abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c., i difensori hanno chiesto che la causa venisse decisa con la sola pronuncia sullo status, avendo le parti raggiunto un accordo che prevedeva la rinuncia, da parte della alla richiesta di addebito Parte_1 della separazione. Su domanda del giudice, hanno altresì precisato che il figlio delle parti è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, di fatto cessata da tempo. Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. L'accordo può essere recepito, tenuto conto che il figlio maggiorenne della coppia è economicamente autosufficiente. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Cosenza, il Controparte_1
13/10/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cosenza al n. 189, Parte 2 serie A del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000.
Pagina 2 di 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 3 di 3
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 911/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Chiara Gravina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montalto Uffugo, alla via D. Alighieri, n. 11, E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Rosanna Sergio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via S. Sesti n. 35 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14 maggio 2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 26/3/2025 ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2016 con CP_1
e che, in data 21/2/2005, è nato il figlio .
[...] Persona_1
L'attrice ha riferito che l'unione coniugale si è disgregata a causa della condotta del il quale, in data 30/12/2024, la ha brutalmente aggredita, CP_1 verb fisicamente, facendole perdere i sensi e causandole contusioni e traumi con prognosi di 10 giorni. Per l'accaduto la ricorrente ha rappresentato di avere sporto regolare denuncia-querela in conseguenza della quale il resistente è stato invitato dalle forze dell'ordine ad allontanarsi dalla abitazione familiare, ove è invece rimasta la unitamente al figlio. Ha, quindi, Parte_1 chiesto al tribunale di Cosenza di dichiarare la separazione personale delle parti con addebito al e di adottare ogni provvedimento necessario per CP_1 garantirle protezione e benessere, con vittoria di spese e competenze di lite. Si è costituito in giudizio per contestare il contenuto del Controparte_1 ricorso riferendo che, essendovi stato un unico episodio di aggressione, difettava il requisito della abitualità della condotta, per cui non era configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia e che, in ogni caso, attesa la tenuità del fatto, non gli era stata applicata alcuna misura cautelare. Il resistente ha, quindi, ascritto la crisi coniugale ad una incompatibilità caratteriale delle parti, oltre che a problematiche familiari ed economiche, non meglio specificate. Ha, quindi, chiesto la pronuncia della separazione ed il rigetto dell'avversa domanda di addebito, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore antistatario. Alla prima udienza del 14/5/2025, fissata con abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c., i difensori hanno chiesto che la causa venisse decisa con la sola pronuncia sullo status, avendo le parti raggiunto un accordo che prevedeva la rinuncia, da parte della alla richiesta di addebito Parte_1 della separazione. Su domanda del giudice, hanno altresì precisato che il figlio delle parti è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, di fatto cessata da tempo. Deve, conseguentemente, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. L'accordo può essere recepito, tenuto conto che il figlio maggiorenne della coppia è economicamente autosufficiente. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Cosenza, il Controparte_1
13/10/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cosenza al n. 189, Parte 2 serie A del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000.
Pagina 2 di 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 3 di 3