Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per il diritto alla pensione di inabilità, a favore di casalinga, iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi, l'iscrizione nelle liste di collocamento prescinde dal dato reddituale, mentre l'attività di casalinga (che può ritenersi comprovata anche dalle indagini del consulente tecnico in materia medico-legale, per la necessaria correlazione della capacità lavorativa con il tipo di attività svolta dall'assistibile) non necessariamente comprova il mancato superamento della soglia di reddito stabilita dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971, dovendosi tener conto non solo del reddito da lavoro, ma di tutti i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi compresi i redditi da capitali e immobiliari, cumulati, inoltre, con i redditi dell'eventuale coniuge. Conseguentemente, ove non risulti congruamente accertato il requisito reddituale, diventa irrilevante l'accertamento del requisito dell'incollocazione al lavoro e dell'epoca in cui esso sia venuto in essere (Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata, per la non congruenza delle premesse e delle conclusioni, la decisione della corte territoriale che, muovendo dal rilievo che la richiedente la pensione di inabilità risultava iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi e tenuto conto della circostanza che svolgeva attività di casalinga, aveva così ritenuto provata la mancata percezione di redditi incompatibili con la pensione)
Commentario • 1
- 1. Cassazione: per assegnare la pensione di inabilita' civile si fa riferimento anche al reddito del coniugeMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 marzo 2011
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4677 dello scorso 25 febbraio, ribaltando i precedenti orientamenti in materia, ha stabilito in merito agli invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che per ottenere l'attribuzione della pensione di inabilità, assume rilievo non solo il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge. La pensione di inabilità è prevista dalla L. 118/71 all'art.12, per i soggetti ai quali venga riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni. La pensione è erogata dall'Inps e, per il 2011, l'importo mensile è di euro 260,27 euro mensili; il limite di reddito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2006, n. 14126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14126 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATANZARO 2, presso lo studio dell'avvocato LUCCI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 13992/04 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UC IA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 47054/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/05/03 R.G.N. 26654/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/06 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e in subordine non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del D.L., art. 14 sepbis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 maggio 2003, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza del Pretore in data 19 giugno 1996 - che aveva dichiarato il diritto della sig.ra CI LI all'assegno di invalidità dal 1 febbraio 1993 - su appello principale dell'assistibile ed incidentale del Ministero, dichiarava il diritto LI CI (per errore materiale indicata in dispositivo col nome di CI IL), all'assegno di invalidità dal 1 ottobre 1999 (primo giorno del mese successivo alla iscrizione nel collocamento ordinario) e alla pensione di inabilità dal 1 novembre 2000 (primo giorno del mese successivo al raggiungimento della totale inabilità), con i soli interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei.
Il Tribunale ha prestato adesione, quanto al requisito sanitario, richiesto per ciascuna delle due prestazioni, alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in appello;
quanto al requisito della non collocazione, il giudice di appello ha dato atto della produzione di certificazione di iscrizione al collocamento ordinario a decorrere dal settembre 1999 e a quello speciale a decorrere dal 28 novembre 2002; quest'ultima circostanza avrebbe altresì attestato, a giudizio del Tribunale, tenuto conto pure dell'attività di casalinga svolta dall'assistibile, la mancata percezione all'ottobre 2000 di redditi incompatibili con la pensione di inabilità (requisito reddituale).
Circa il requisito della iscrizione nelle liste speciali di collocamento, per soggetto di età minore di anni 55, anche all'atto della sentenza del Tribunale, sarebbe occorsa, fino al luglio 1994 (epoca di compimento del 55 anno di età) la prova costituita dalla certificazione da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro, della iscrizione o della richiesta di iscrizione nelle liste speciali. Tale prova era mancata.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale CI LI affidandosi a quattro motivi illustrati con memoria. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Col primo motivo di ricorso, l'assistibile denuncia violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, della L. 2 aprile 1968, n. 482, art. 5 e art. 19, comma 2.
Sostiene che la L. n. 118 del 1971, art. 13, comma 2, prevede l'assegno mensile in favore degli invalidi civili che siano, tra l'altro, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste. Per l'iscrizione negli elenchi speciali, peraltro, occorre la riduzione di oltre il 45% della capacità lavorativa. La CI all'epoca della sentenza dei Pretore 27 giugno 1996, aveva compiuto 56 anni di età, non poteva iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio degli invalidi civili e avrebbe dovuto provare, eventualmente anche per presunzioni, il requisito della incollocazione.
Attualmente, la L. 12 marzo 1999, n. 68, entra in vigore il 18 gennaio 2000 (per quanto concerne la presente materia) ha eliminato il limite dei 55 anni, ed ha stabilito l'obbligo di iscrizione nelle liste speciali sino al raggiungimento dell'età pensionabile (e quindi, dal 15 anno di età al 60 anno per te donne e al 65 per gli uomini), come chiarito con circolare del Ministero dell'Interno in data 11 aprile 2001, n. 13.
Col secondo motivo, la ricorrente principale deduce omessa o insufficiente motivazione dolendosi che il Tribunale aveva omesso di esaminare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al ricorso introduttivo, dalla quale risultava la totale mancanza di redditi. E tale mancanza di redditi sarebbe stata incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa fin dall'epoca della domanda amministrativa.
Del che si sarebbe dovuto desumere la ricorrenza della totale incollocabilità, vale a dire del requisito socio-sanitario. Col terzo motivo, la CI denuncia la violazione della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4 in relazione anche alla L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, che ha espressamente attribuito valore probatorio nel giudizio civile alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, avendo disposto che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali il ricorrente "formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo" attestante l'importo del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi da 1 a 3, e art. 77. Tale innovazione legislativa supererebbe l'orientamento delle Sezioni Unite che avevano negato valore probatorio (anche indiziario) alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel giudizio civile (Sent. n. 10153 /1998 e 5167 /2003) ed avevano limitato l'attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della sola pubblica amministrazione.
La ricorrente cita poi diverse ipotesi nelle quali la legge riconosce valore probatorio alle dichiarazioni di parte anche in sede giudiziale.
Col quarto motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 5, e sostiene il giudice di appello aveva violato il principio di legalità nel riconoscere il diritto alla pensione di inabilità dal 1 novembre 2000, anziché dal 1 luglio 1990. Dispone infatti il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 5 che "i benefici economici di cui all'art. 4, comma 1,
riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa, successiva data, eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie".
Col primo motivo di ricorso incidentale, il Ministero dell'interno deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 2909 cod. civile sostenendo che in appello la CI aveva chiesto la retrodatazione dell'assegno di invalidità e che il Tribunale, andando "ultra petita" e violando il giudicato formatosi sui capi della sentenza che non avevano accolto interamente le domande della parte, aveva non solo riconosciuto la pensione di inabilità addirittura da data successiva "alla stessa proposizione dell'atto di appello incidentale". L'art. 149 disp. att. c.p.c. avrebbe dovuto trovare un limite-invalicabile nell'effetto devolutivo dell'atto di appello e quindi nel giudicato interno formatosi sui capi della decisione impugnata e/o sulle domande non accolte.
Col secondo motivo, denuncia la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 e si duole che dallo svolgimento di attività di casalinga, riferito dal consulente tecnico di ufficio, il Tribunale abbia presunto la sussistenza sia del requisito reddituale che della in collocazione al lavoro per il periodo successivo al compimento del 55 anno di età.
In assenza di qualsiasi prova in ordine al requisito reddituale, la domanda volta al riconoscimento dell'assegno di invalidità avrebbe dovuto essere rigettata, così come dedotto con l'appello incidentale dalla stessa Amministrazione. Il mancato svolgimento di attività lavorativa retribuita non avrebbe consentito di ritenere provata la sussistenza del requisito reddituale senza alcun accertamento circa la eventuale sussistenza di altre fonti di reddito (da terreni, fabbricati, capitale, ecc.).
Col terzo motivo, proposto in via del tutto subordinata, del ricorso incidentale l'Amministrazione deduce la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, per avere fatto riferimento il giudice di appello,
ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità non al reddito del nucleo familiare, ma al reddito Individuale dell'invalido.
Precede la trattazione del secondo motivo del ricorso incidentale del Ministero dell'interno per ragioni di ordine logico, attesa la natura assorbente delle censure ivi svolte rispetto alle questioni sollevate con i restanti motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale.
Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. Dispone la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, comma 1, che "ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico - sanitaria , sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità ..." e che (comma 2) "le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dalla L. 30 aprile 1968, n. 153, art. 26, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici".
L'art. 26 cit. prevede la corresponsione della pensione sociale ai cittadini italiani che posseggano un reddito proprio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare, cumulato con quelle del coniuge, non superiore ad un determinato limite.
Tanto premesso, osserva la Corte che il Tribunale di Roma, muovendo dal rilievo che la CI risultava iscritta al collocamento ordinario a decorrere dal settembre 1999 e a quello speciale per invalidi a decorrere dal 28 novembre 2002, e tenuto conto della circostanza (risultante dalia espletata consulenza tecnica di ufficio) che l'assistibile svolgeva attività di casalinga, ha ritenuto provata la circostanza della mancata percezione all'ottobre 2000 di redditi incompatibili con la pensione.
Si tratta di argomentazione logicamente viziata per la non congruenza delle premesse e delle conclusioni cui il Tribunale è pervenuto. L'iscrizione nelle liste di collocamento prescinde dal dato reddituale, mentre l'attività di casalinga (che pur può ritenersi comprovata anche dalle indagini del consulente tecnico di ufficio in materia medico legale, per la necessaria correlazione della capacità lavorativa con il tipo di attività svolta dall'assistibile) non necessariamente comprova il mancato superamento della soglia di reddito stabilita dall'art. 26 cit. dovendosi tener conto non solo del reddito da lavoro, ma di tutti redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi compresi i redditi da capitali e immobiliari, cumulati, inoltre, con i redditi dell'eventuale coniuge.
Non risultando congruamente accertato il requisito reddituale, è, allo stato, irrilevante l'accertamento del requisito dell'incollocazione al lavoro e dell'epoca in cui esso sia venuto in essere, sicché risultano assorbiti gli altri motivi sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
Conclusivamente, il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi dei due ricorsi. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma la quale, tenuto conto di quanto sopra esposto, esaminerà nuovamente la questione della ricorrenza del requisito reddituale. Al giudice di rinvio è opportuno demandare altresì la pronuncia sulle spese dei giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006.