Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2006, n. 14126
CASS
Sentenza 20 giugno 2006

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Massime1

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per il diritto alla pensione di inabilità, a favore di casalinga, iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi, l'iscrizione nelle liste di collocamento prescinde dal dato reddituale, mentre l'attività di casalinga (che può ritenersi comprovata anche dalle indagini del consulente tecnico in materia medico-legale, per la necessaria correlazione della capacità lavorativa con il tipo di attività svolta dall'assistibile) non necessariamente comprova il mancato superamento della soglia di reddito stabilita dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971, dovendosi tener conto non solo del reddito da lavoro, ma di tutti i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi compresi i redditi da capitali e immobiliari, cumulati, inoltre, con i redditi dell'eventuale coniuge. Conseguentemente, ove non risulti congruamente accertato il requisito reddituale, diventa irrilevante l'accertamento del requisito dell'incollocazione al lavoro e dell'epoca in cui esso sia venuto in essere (Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata, per la non congruenza delle premesse e delle conclusioni, la decisione della corte territoriale che, muovendo dal rilievo che la richiedente la pensione di inabilità risultava iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi e tenuto conto della circostanza che svolgeva attività di casalinga, aveva così ritenuto provata la mancata percezione di redditi incompatibili con la pensione)

Commentario1

  • 1Cassazione: per assegnare la pensione di inabilita' civile si fa riferimento anche al reddito del coniuge
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 24 marzo 2011

    La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 4677 dello scorso 25 febbraio, ribaltando i precedenti orientamenti in materia, ha stabilito in merito agli invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che per ottenere l'attribuzione della pensione di inabilità, assume rilievo non solo il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge. La pensione di inabilità è prevista dalla L. 118/71 all'art.12, per i soggetti ai quali venga riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni. La pensione è erogata dall'Inps e, per il 2011, l'importo mensile è di euro 260,27 euro mensili; il limite di reddito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2006, n. 14126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14126
Data del deposito : 20 giugno 2006

Testo completo