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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/09/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3616 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 01/07/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GENTILI CONCETTA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
Avv. LUISA SANTUCCI, quale tutrice dei minori nato il [...] (divenuto Persona_1 maggiorenne), nato il [...], nato il [...] Persona_2 Persona_3
TUTORE DEI MINORI nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 01/07/2025 il procuratore della ricorrente ha concluso per l'affido super esclusivo dei minori alla madre.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 05/06/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 04/03/2002 dal quale erano nati cinque figli: Controparte_2
1 il 11/04/2022, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, il 20/12/2004, Persona_4 maggiorenne non economicamente autosufficiente, il 02/10/2016, Persona_1 [...] il 10/11/2009 e il 06/06/2013, e di essersi separata con sentenza Per_2 Persona_3 parziale di separazione giudiziale del 22/03/2019, passata in cosa giudicata. Aggiungeva che, con successiva sentenza definitiva del 07/04/2023, era stato previsto l'affido esclusivo dei minori alla madre, la sospensione del diritto di visita del padre, l'attivazione di un percorso di sostegno individuale per i minori presso l'ASL competente, l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia oltre al 50% delle spese extra-assegno. Riferiva che il resistente era stato Per_4 condannato nel 2018 per il reato di maltrattamenti in famiglia nei propri confronti e dei figli e che, il 05/05/2023 era stata costretta a sporgere nuovamente denuncia-querela nei suoi confronti in quanto da lui molestata all'uscita dal luogo di lavoro. Aggiungeva che attualmente il resistente si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di S.M.C.V. per tentato omicidio verso un terzo.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affido super esclusivo dei minori a sé, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre,
l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare una somma di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Dichiarata la contumacia del resistente ed emessa sentenza parziale di divorzio, il Collegio confermava i provvedimenti emessi dal T.M. di Napoli il 28/06/2024 (sospensione responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, collocamento in comunità dei minori e divieto di Per_3 Per_2 incontri e/o videochiamate padre-figli e percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali), nominava l'avv. Luisa Santucci quale tutrice dei minori, revocava l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia (divenuta economicamente autosufficiente) e Per_4 confermava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori versando un assegno mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio).
In data 10/04/2025 si costituiva la tutrice dei minori, la quale chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, il rientro dei minori presso l'abitazione materna al termine dell'anno scolastico, il monitoraggio dei Servizi Sociali con eventuale educativa domiciliare e progetti di coinvolgimento per i minori allo sport e alla legalità, nonché proseguimento del sostegno psicologico e l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre. Per_3 Per_2
All'esito dell'udienza del 01/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima richiamate.
Essendo già stata emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
26/09/2024, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
2 Atteso che, nelle more del giudizio, anche il terzogenito della coppia ( ) è divenuto Per_1 maggiorenne, nulla deve disporsi in merito al regime di affido e al calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Con riguardo ai figli minori della coppia, le parti costituite hanno concluso per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente (padre) e per l'affido super esclusivo dei minori alla madre.
Sul punto, occorre evidenziare che la fattispecie di cui all'art. 330 c.c. si configura quando il genitore viola o trascura i doveri connessi all'esercizio della funzione genitoriale ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli minori. Sul tema, la Cassazione ha di recente affermato che: “in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (vd. Cass., Sez. 1,
16/09/2024, n. 24708).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei due figli minori, e Per_2 Persona_3
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti risulta che, a seguito della separazione ove era stata già disposta la sospensione degli incontri padre-figli con invito al padre di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare il suo ruolo genitoriale, acquisire consapevolezza sulle relative modalità di gestione e, dunque, superare le criticità in quella sede emerse, il resistente non si è in alcun modo attivato in tal senso (cfr. sentenza del 07/04/2023). Deve, infatti, considerarsi che il resistente, con sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 29/06/2018 (confermata in appello il 19/03/2019), è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della ricorrente e dei figli per gravi fatti di violenza commessi in danno della moglie e dei figli maggiorenni e minorenni (reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p.). Inoltre, dalla denuncia depositata dalla ricorrente, emerge che lo stesso, nel novembre 2022 e nel maggio 2023, ha nuovamente minacciato la ricorrente (cfr. denuncia per minaccia del 14/11/2022 e per molestie fuori dal luogo di lavoro del 05/05/2023).
Peraltro, nel non costituirsi in giudizio, il resistente ha mostrato totale disinteresse alle questioni trattate in tale sede. Tale condotta evidenzia infatti l'incapacità del resistente di assumersi le proprie responsabilità genitoriali e di porre in essere un cambiamento personale finalizzato a recuperare la capacità genitoriale, non risultando alcun elemento in tal senso. Tali circostanze inducono quindi il
Tribunale ad effettuare una valutazione negativa sulle competenze genitoriali del resistente e a ritenere che sia pregiudizievole per i minori il rapporto con il padre. Risultano pertanto integrati i presupposti previsti dall'art. 330 c.c., ricorrendo la grave e reiterata violazione dei doveri genitoriali
3 che hanno determinato un grave pregiudizio per i minori, privati di ogni assistenza morale e materiale da parte del padre e va, pertanto, accolta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
Per le medesime ragioni, va confermata la sospensione degli incontri e delle chiamate/videochiamate tra padre e figli, così come già disposto dal T.M. di Napoli il 28/06/2024 e confermato dall'intestato Tribunale il 26/09/2024.
Quanto alla responsabilità genitoriale della ricorrente, quest'ultima e la tutrice hanno concluso per la sua reintegra con collocamento presso di lei.
Va premesso che il T.M. di Napoli aveva sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale sui minori in ragione della sua carente capacità di tutela, disponendo il collocamento dei minori in comunità (cfr. decreto del 27/06/2024). In particolare, in quella sede era stato evidenziato che i minori erano a contatto con il fratello , il quale, emulando il padre, li terrorizzava, nonché con Per_1 la sorella maggiorenne la quale si trovava agli arresti domiciliari per spaccio;
elementi CP_2 pregiudizievoli per una sana crescita dei minori. Successivamente, lo stesso veva revocato la CP_3 sospensione della responsabilità genitoriale per la madre in quanto quest'ultima aveva completato positivamente i percorsi prescritti (percorso di valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali), avendone tratto concreti benefici (cfr. decreto del 17/04/2025).
Dunque, dall'istruttoria espletata innanzi al T.M., è emerso che la ricorrente ha rafforzato le sue competenze genitoriali, dando altresì atto di aver interrotto i contatti con i figli maggiorenni, in particolare con (attualmente detenuto per truffa), al fine di tutelare i figli minori (cfr. verbale Per_1 del 07/04/2025), mostrandosi quindi consapevole della disfunzionalità del nucleo familiare. Anche i
S.S. competenti hanno rappresentato i miglioramenti dei minori sotto il profilo personale e scolastico (cfr. verbale del 07/04/2025 cit.). Pertanto, alla luce dei riscontri positivi dei percorsi seguiti dalla ricorrente, del suo concreto ed effettivo impegno nel migliorare le sue competenze genitoriali e garantire ai figli minori una sana crescita psico-fisica svolgendo compiutamente il suo ruolo genitoriale, dispone la reintegra della madre nella responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori e, per l'effetto, l'affido super esclusivo dei minori alla ricorrente con collocamento dei minori presso la madre, fermo il monitoraggio del S.S. competente sul nucleo familiare.
Quanto alle statuizioni economiche, occorre premettere che la figlia maggiorenne è divenuta Per_4 autonoma economicamente, come già rappresentato con ordinanza del 26/09/2024, e pertanto va confermata la revoca dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al suo mantenimento.
Inoltre, tenuto conto del fatto che, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi al T.M. di Napoli
(cfr. verbale del 07/04/2025 cit.), risulta che quest'ultima non ha più notizie del figlio maggiorenne
, attualmente detenuto in carcere per truffa, nulla deve disporsi in merito alle statuizioni Per_1
4 economiche in suo favore. Va pertanto revocato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al suo mantenimento.
Ciò posto, atteso l'affido super esclusivo dei minori alla madre, quest'ultima sarà percettrice per intero dell'assegno unico familiare, come già tuttora avviene (cfr. verbale del 01/07/2025), e pertanto va confermata tale statuizione.
Infine, posto che la declaratoria di decadenza non fa venir meno l'obbligo di contribuire al mantenimento (cfr. Cass., Sez. I, 08/11/2010, n. 22678), va confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli minori.
Quanto all'importo del predetto assegno, deve tenersi conto della capacità economica delle parti e della totale assenza di frequentazione/contatto tra padre e figli. Ciò posto, la ricorrente risulta dipendente presso un ristorante (cfr. verbale del 07/04/2025 cit.), mentre il resistente è in stato detentivo, dovendo in ogni caso essere valorizzato il dovere in capo a quest'ultimo di conseguire, appena possibile, un reddito da destinare in via primaria all'assolvimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli minori. Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento dei due figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. 10/03/2014,
n. 55, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, Controparte_4 Per_2
nato il [...], nato il [...];
[...] Persona_3
2. dispone l'affido dei minori in modo esclusivo dalla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento presso di lei;
3. conferma la sospensione degli incontri e dei contatti padre-figli;
4. conferma la revoca dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Per_4
5. revoca l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne
; Per_1
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori versando alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5 7. dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente (comune di S. Maria C.V.) affinché, laddove si verifichino situazioni di pregiudizio per i minori, relazioni al giudice tutelare competente;
8. dispone la trasmissione della sentenza al G.T. per la vigilanza e per la chiusura della procedura di tutela;
9. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, se documentate.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3616 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 01/07/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GENTILI CONCETTA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e
Avv. LUISA SANTUCCI, quale tutrice dei minori nato il [...] (divenuto Persona_1 maggiorenne), nato il [...], nato il [...] Persona_2 Persona_3
TUTORE DEI MINORI nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 01/07/2025 il procuratore della ricorrente ha concluso per l'affido super esclusivo dei minori alla madre.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 05/06/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 04/03/2002 dal quale erano nati cinque figli: Controparte_2
1 il 11/04/2022, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, il 20/12/2004, Persona_4 maggiorenne non economicamente autosufficiente, il 02/10/2016, Persona_1 [...] il 10/11/2009 e il 06/06/2013, e di essersi separata con sentenza Per_2 Persona_3 parziale di separazione giudiziale del 22/03/2019, passata in cosa giudicata. Aggiungeva che, con successiva sentenza definitiva del 07/04/2023, era stato previsto l'affido esclusivo dei minori alla madre, la sospensione del diritto di visita del padre, l'attivazione di un percorso di sostegno individuale per i minori presso l'ASL competente, l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia oltre al 50% delle spese extra-assegno. Riferiva che il resistente era stato Per_4 condannato nel 2018 per il reato di maltrattamenti in famiglia nei propri confronti e dei figli e che, il 05/05/2023 era stata costretta a sporgere nuovamente denuncia-querela nei suoi confronti in quanto da lui molestata all'uscita dal luogo di lavoro. Aggiungeva che attualmente il resistente si trovava ristretto presso la Casa Circondariale di S.M.C.V. per tentato omicidio verso un terzo.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affido super esclusivo dei minori a sé, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre,
l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare una somma di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Dichiarata la contumacia del resistente ed emessa sentenza parziale di divorzio, il Collegio confermava i provvedimenti emessi dal T.M. di Napoli il 28/06/2024 (sospensione responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, collocamento in comunità dei minori e divieto di Per_3 Per_2 incontri e/o videochiamate padre-figli e percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali), nominava l'avv. Luisa Santucci quale tutrice dei minori, revocava l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia (divenuta economicamente autosufficiente) e Per_4 confermava l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori versando un assegno mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio).
In data 10/04/2025 si costituiva la tutrice dei minori, la quale chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, il rientro dei minori presso l'abitazione materna al termine dell'anno scolastico, il monitoraggio dei Servizi Sociali con eventuale educativa domiciliare e progetti di coinvolgimento per i minori allo sport e alla legalità, nonché proseguimento del sostegno psicologico e l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre. Per_3 Per_2
All'esito dell'udienza del 01/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima richiamate.
Essendo già stata emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
26/09/2024, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
2 Atteso che, nelle more del giudizio, anche il terzogenito della coppia ( ) è divenuto Per_1 maggiorenne, nulla deve disporsi in merito al regime di affido e al calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Con riguardo ai figli minori della coppia, le parti costituite hanno concluso per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente (padre) e per l'affido super esclusivo dei minori alla madre.
Sul punto, occorre evidenziare che la fattispecie di cui all'art. 330 c.c. si configura quando il genitore viola o trascura i doveri connessi all'esercizio della funzione genitoriale ovvero abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli minori. Sul tema, la Cassazione ha di recente affermato che: “in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (vd. Cass., Sez. 1,
16/09/2024, n. 24708).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei due figli minori, e Per_2 Persona_3
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti risulta che, a seguito della separazione ove era stata già disposta la sospensione degli incontri padre-figli con invito al padre di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare il suo ruolo genitoriale, acquisire consapevolezza sulle relative modalità di gestione e, dunque, superare le criticità in quella sede emerse, il resistente non si è in alcun modo attivato in tal senso (cfr. sentenza del 07/04/2023). Deve, infatti, considerarsi che il resistente, con sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 29/06/2018 (confermata in appello il 19/03/2019), è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della ricorrente e dei figli per gravi fatti di violenza commessi in danno della moglie e dei figli maggiorenni e minorenni (reati di cui agli artt. 572, 582, 585 c.p.). Inoltre, dalla denuncia depositata dalla ricorrente, emerge che lo stesso, nel novembre 2022 e nel maggio 2023, ha nuovamente minacciato la ricorrente (cfr. denuncia per minaccia del 14/11/2022 e per molestie fuori dal luogo di lavoro del 05/05/2023).
Peraltro, nel non costituirsi in giudizio, il resistente ha mostrato totale disinteresse alle questioni trattate in tale sede. Tale condotta evidenzia infatti l'incapacità del resistente di assumersi le proprie responsabilità genitoriali e di porre in essere un cambiamento personale finalizzato a recuperare la capacità genitoriale, non risultando alcun elemento in tal senso. Tali circostanze inducono quindi il
Tribunale ad effettuare una valutazione negativa sulle competenze genitoriali del resistente e a ritenere che sia pregiudizievole per i minori il rapporto con il padre. Risultano pertanto integrati i presupposti previsti dall'art. 330 c.c., ricorrendo la grave e reiterata violazione dei doveri genitoriali
3 che hanno determinato un grave pregiudizio per i minori, privati di ogni assistenza morale e materiale da parte del padre e va, pertanto, accolta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
Per le medesime ragioni, va confermata la sospensione degli incontri e delle chiamate/videochiamate tra padre e figli, così come già disposto dal T.M. di Napoli il 28/06/2024 e confermato dall'intestato Tribunale il 26/09/2024.
Quanto alla responsabilità genitoriale della ricorrente, quest'ultima e la tutrice hanno concluso per la sua reintegra con collocamento presso di lei.
Va premesso che il T.M. di Napoli aveva sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale sui minori in ragione della sua carente capacità di tutela, disponendo il collocamento dei minori in comunità (cfr. decreto del 27/06/2024). In particolare, in quella sede era stato evidenziato che i minori erano a contatto con il fratello , il quale, emulando il padre, li terrorizzava, nonché con Per_1 la sorella maggiorenne la quale si trovava agli arresti domiciliari per spaccio;
elementi CP_2 pregiudizievoli per una sana crescita dei minori. Successivamente, lo stesso veva revocato la CP_3 sospensione della responsabilità genitoriale per la madre in quanto quest'ultima aveva completato positivamente i percorsi prescritti (percorso di valutazione e rafforzamento delle competenze genitoriali), avendone tratto concreti benefici (cfr. decreto del 17/04/2025).
Dunque, dall'istruttoria espletata innanzi al T.M., è emerso che la ricorrente ha rafforzato le sue competenze genitoriali, dando altresì atto di aver interrotto i contatti con i figli maggiorenni, in particolare con (attualmente detenuto per truffa), al fine di tutelare i figli minori (cfr. verbale Per_1 del 07/04/2025), mostrandosi quindi consapevole della disfunzionalità del nucleo familiare. Anche i
S.S. competenti hanno rappresentato i miglioramenti dei minori sotto il profilo personale e scolastico (cfr. verbale del 07/04/2025 cit.). Pertanto, alla luce dei riscontri positivi dei percorsi seguiti dalla ricorrente, del suo concreto ed effettivo impegno nel migliorare le sue competenze genitoriali e garantire ai figli minori una sana crescita psico-fisica svolgendo compiutamente il suo ruolo genitoriale, dispone la reintegra della madre nella responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori e, per l'effetto, l'affido super esclusivo dei minori alla ricorrente con collocamento dei minori presso la madre, fermo il monitoraggio del S.S. competente sul nucleo familiare.
Quanto alle statuizioni economiche, occorre premettere che la figlia maggiorenne è divenuta Per_4 autonoma economicamente, come già rappresentato con ordinanza del 26/09/2024, e pertanto va confermata la revoca dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al suo mantenimento.
Inoltre, tenuto conto del fatto che, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi al T.M. di Napoli
(cfr. verbale del 07/04/2025 cit.), risulta che quest'ultima non ha più notizie del figlio maggiorenne
, attualmente detenuto in carcere per truffa, nulla deve disporsi in merito alle statuizioni Per_1
4 economiche in suo favore. Va pertanto revocato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al suo mantenimento.
Ciò posto, atteso l'affido super esclusivo dei minori alla madre, quest'ultima sarà percettrice per intero dell'assegno unico familiare, come già tuttora avviene (cfr. verbale del 01/07/2025), e pertanto va confermata tale statuizione.
Infine, posto che la declaratoria di decadenza non fa venir meno l'obbligo di contribuire al mantenimento (cfr. Cass., Sez. I, 08/11/2010, n. 22678), va confermato l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei due figli minori.
Quanto all'importo del predetto assegno, deve tenersi conto della capacità economica delle parti e della totale assenza di frequentazione/contatto tra padre e figli. Ciò posto, la ricorrente risulta dipendente presso un ristorante (cfr. verbale del 07/04/2025 cit.), mentre il resistente è in stato detentivo, dovendo in ogni caso essere valorizzato il dovere in capo a quest'ultimo di conseguire, appena possibile, un reddito da destinare in via primaria all'assolvimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli minori. Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento dei due figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. 10/03/2014,
n. 55, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, Controparte_4 Per_2
nato il [...], nato il [...];
[...] Persona_3
2. dispone l'affido dei minori in modo esclusivo dalla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento presso di lei;
3. conferma la sospensione degli incontri e dei contatti padre-figli;
4. conferma la revoca dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Per_4
5. revoca l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne
; Per_1
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori versando alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5 7. dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente (comune di S. Maria C.V.) affinché, laddove si verifichino situazioni di pregiudizio per i minori, relazioni al giudice tutelare competente;
8. dispone la trasmissione della sentenza al G.T. per la vigilanza e per la chiusura della procedura di tutela;
9. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, se documentate.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6