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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7630/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_1 CodiceFiscale_1
Caredda, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 25.10.2021 attore contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Amarugi CP_1 C.F._2
Convenuta
All'esito dell'udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, nel procedimento in materia di: divisione trattenuto in decisione sulle seguenti: conclusioni
Nell'interesse dell'attore: insta perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti in causa, con integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
Nell'interesse della convenuta: insiste perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti si sono già accordate dando esecuzione agli accordi di cui alla scrittura privata prodotta dalla Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio contro ex coniuge, per la divisione giudiziale Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Sinnai e contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 43, Particella 692, Cat
A/2, Classe 5 di vani 5,5.
pagina 1 di 3 A sostegno della domanda di divisione rappresentava:
- Che in epoca antecedente al matrimonio il padre della convenuta, , con atto Persona_1
pubblico del 03.10.1980 a rogito del notaio Dott. registrato in Cagliari in data Persona_2
15.10.1980 ed ivi trascritto in pari data (doc.3), donava alla di lui figlia e all'attore, in CP_1
comune e pro indiviso e per quote uguali, la piena e perfetta proprietà di un'area fabbricabile sita in
Sinnai, Regione “Piroddi”, distinta in Catasto alla partita dell'intero 5960, Foglio 43, Mappale 692 derivato dal 39/b, di are 7.25., ove veniva successivamente edificata la casa coniugale, oggi contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sinnai al Foglio 43, Particella 692, Cat A/2, Classe
5 di vani 5,5 (doc.4);
- Che con sentenza n°344/2017 (doc.5) il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi e e confermava l'assegnazione in favore Parte_1 CP_1 dell'odierna convenuta, della predetta casa coniugale, già disposta con ordinanza presidenziale (doc. 6);
- Che la predetta sentenza non veniva impugnata ed è divenuta definitiva, con conseguente venir meno - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 c.c. – del regime patrimoniale di comunione legale tra le parti;
- che inoltre, con sentenza n°2067/2021, pubblicata in data 29.06.2021 (doc.7), il Tribunale di
Cagliari, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. pronunciava la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio e revocava l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra ; CP_1
- di avere interesse alla divisione dell'immobile in comunione e all'ottenimento dei frutti, avendo la convenuta da tempo il godimento esclusivo del bene, nonostante la revoca dell'assegnazione.
Nello specifico, con l'atto introduttivo, proponeva le seguenti conclusioni: A) Dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra il sig. e , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'unità immobiliare sita in Sinnai (CA) e contraddistinta al Catasto Fabbricati al Foglio 43,
Particella 692, Cat A/2, Classe 5 di vani 5,5, Rendita Catastale Euro 340,86; B) Condannare la sig.ra
alla rappresentazione dei frutti civili maturati e maturandi, in favore del sig. CP_1 [...]
con decorrenza dalla data della domanda e sino allo scioglimento della comunione Pt_1 insistente sull'immobile oggetto di causa, oltre interessi legali con decorrenza di legge e sino al completo soddisfo. C) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in caso di contestazione.
*
pagina 2 di 3 La convenuta si è costituita dichiarando di non opporsi alla divisione e alla rappresentazione dei frutti se dovuti, rappresentando di essere rimasta a vivere nell'immobile in quanto comproprietaria, unitamente ai figli della coppia.
*
In corso di causa le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo stragiudiziale e chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'istanza congiunta delle parti, volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve trovare accoglimento. Agli atti è stata depositata la transazione stipulata tra le parti, con la quale le stesse hanno inteso definire alcune vertenze pendenti tra le parti, compresa quella in esame, pattuendo le modalità di scioglimento della comunione.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte, con motivazione che si condivide integralmente, “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del
04/06/2009).
Occorre pertanto prendere atto di quanto intervenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Murru, all'esito dell'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7630/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_1 CodiceFiscale_1
Caredda, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 25.10.2021 attore contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Amarugi CP_1 C.F._2
Convenuta
All'esito dell'udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, nel procedimento in materia di: divisione trattenuto in decisione sulle seguenti: conclusioni
Nell'interesse dell'attore: insta perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale tra le parti in causa, con integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
Nell'interesse della convenuta: insiste perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le parti si sono già accordate dando esecuzione agli accordi di cui alla scrittura privata prodotta dalla Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio contro ex coniuge, per la divisione giudiziale Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Sinnai e contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 43, Particella 692, Cat
A/2, Classe 5 di vani 5,5.
pagina 1 di 3 A sostegno della domanda di divisione rappresentava:
- Che in epoca antecedente al matrimonio il padre della convenuta, , con atto Persona_1
pubblico del 03.10.1980 a rogito del notaio Dott. registrato in Cagliari in data Persona_2
15.10.1980 ed ivi trascritto in pari data (doc.3), donava alla di lui figlia e all'attore, in CP_1
comune e pro indiviso e per quote uguali, la piena e perfetta proprietà di un'area fabbricabile sita in
Sinnai, Regione “Piroddi”, distinta in Catasto alla partita dell'intero 5960, Foglio 43, Mappale 692 derivato dal 39/b, di are 7.25., ove veniva successivamente edificata la casa coniugale, oggi contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sinnai al Foglio 43, Particella 692, Cat A/2, Classe
5 di vani 5,5 (doc.4);
- Che con sentenza n°344/2017 (doc.5) il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi e e confermava l'assegnazione in favore Parte_1 CP_1 dell'odierna convenuta, della predetta casa coniugale, già disposta con ordinanza presidenziale (doc. 6);
- Che la predetta sentenza non veniva impugnata ed è divenuta definitiva, con conseguente venir meno - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 c.c. – del regime patrimoniale di comunione legale tra le parti;
- che inoltre, con sentenza n°2067/2021, pubblicata in data 29.06.2021 (doc.7), il Tribunale di
Cagliari, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. pronunciava la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio e revocava l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra ; CP_1
- di avere interesse alla divisione dell'immobile in comunione e all'ottenimento dei frutti, avendo la convenuta da tempo il godimento esclusivo del bene, nonostante la revoca dell'assegnazione.
Nello specifico, con l'atto introduttivo, proponeva le seguenti conclusioni: A) Dichiarare lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra il sig. e , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'unità immobiliare sita in Sinnai (CA) e contraddistinta al Catasto Fabbricati al Foglio 43,
Particella 692, Cat A/2, Classe 5 di vani 5,5, Rendita Catastale Euro 340,86; B) Condannare la sig.ra
alla rappresentazione dei frutti civili maturati e maturandi, in favore del sig. CP_1 [...]
con decorrenza dalla data della domanda e sino allo scioglimento della comunione Pt_1 insistente sull'immobile oggetto di causa, oltre interessi legali con decorrenza di legge e sino al completo soddisfo. C) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in caso di contestazione.
*
pagina 2 di 3 La convenuta si è costituita dichiarando di non opporsi alla divisione e alla rappresentazione dei frutti se dovuti, rappresentando di essere rimasta a vivere nell'immobile in quanto comproprietaria, unitamente ai figli della coppia.
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In corso di causa le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo stragiudiziale e chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'istanza congiunta delle parti, volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve trovare accoglimento. Agli atti è stata depositata la transazione stipulata tra le parti, con la quale le stesse hanno inteso definire alcune vertenze pendenti tra le parti, compresa quella in esame, pattuendo le modalità di scioglimento della comunione.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte, con motivazione che si condivide integralmente, “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del
04/06/2009).
Occorre pertanto prendere atto di quanto intervenuto in corso di causa e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Murru
pagina 3 di 3