Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 28.
Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 22.
L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.
Nota all'art. 28, primo comma:
Si trascrive il testo del canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917:
"Etsi beneficiarius alia bona non beneficialia habeat, libere uti frui potest fructibus beneficialibus qui ad eius honestam sustentationern sint necessarii; obligatione autem tenetur impendendi superfluos pro pauperibus aut piis causis, salvo praescripto can. 239, par. 1 n. 19".
Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 22.
L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.
Nota all'art. 28, primo comma:
Si trascrive il testo del canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917:
"Etsi beneficiarius alia bona non beneficialia habeat, libere uti frui potest fructibus beneficialibus qui ad eius honestam sustentationern sint necessarii; obligatione autem tenetur impendendi superfluos pro pauperibus aut piis causis, salvo praescripto can. 239, par. 1 n. 19".
Commentari • 7
- 1. Circolare del 11/08/1992 n. 5 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 11 agosto 1992 · 3.9054143
[…] gravante sugli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici e, quindi, anche la norma esonerativa di cui al terzo comma del ripetuto articolo 8. Tali Istituti sono succeduti, ai sensi dell\'articolo 28 della stessa legge n. 222/1985, non gia\', ovviamente, alla Santa Sede bensi\' agli estinti "mensa vescovile; benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque
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Giurisprudenza • 73
- 1. Trib. Latina, sentenza 06/03/2023, n. 521Provvedimento: […] Ad ogni modo, deduceva che per effetto dell'art. 28, legge 222/1985 era stata dichiarata l'estinzione dei diritti spettanti agli ex benefici ecclesiastici per quanto non espressamente trasferito agli Istituti Diocesani per il sostentamento del clero, di talché, ferma restando l'assenza di qualsivoglia volturazione in favore di parte attrice, un eventuale trasferimento sarebbe dovuto risultare da apposito atto trascritto nei Registri Immobiliari.Leggi di più...
- successione ex lege·
- usucapione·
- risoluzione contrattuale·
- trascrizione diritti reali·
- prova diritti reali·
- art. 96 c.p.c.·
- prescrizione·
- diritto di livello·
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- art. 2043 c.c.·
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