Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 940/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 940/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti ROSETTA ANTONIA PECILEO (C.F. CodiceFiscale_2
e (C.F. Email_1 Controparte_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), CP_2 C.F._4 con l'avv. ANTONIO NESCI (C.F. CodiceFiscale_5
Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 468/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 16/04/2019 ed emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 1857/2014 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.01.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione notificato in data 29.12.2014 l'attore ha evocato CP_2
in giudizio la convenuta e così instaurato, innanzi al Parte_1
Tribunale di Locri, il procedimento di prime cure (proc. n. 1857/2014 R.G.), ivi in particolare rappresentando che:
(1) egli era proprietario di un fondo sito in Località Grazia nel Comune di Bianco, identificato al fg. 21, p.lla 2 e confinante, ex aliis, con il fondo della predetta (medesimo fg., Pt_1
p.lla 75);
(2) la convenuta aveva commesso diverse condotte contra ius e in particolare aveva:
(a) alterato il confine tra le due proprietà (creando, in luogo dell'originaria recinzione posta al confine stabilito di comune accordo fra le parti, una recinzione nuova e diversa e posta oltre il confine, così da invadere la proprietà attorea);
(b) realizzato altresì, in violazione della distanza minima, sia una vasca di raccolta irrigua in cemento armato, sia delle serre-tunnel;
(3) era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, al quale la convenuta era tuttavia rimasta assente.
Sulla scorta di quanto precede ha chiesto al Tribunale di voler: (i) con riguardo al confine: condannare la convenuta al ripristino dell'originario confine tra i due fondi limitrofi, oltre al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo, o in subordine accertare e dichiarare l'esatto confine tra i due fondi;
(ii) con riguardo alle opere in violazione delle norme in materia di distanze: condannare la convenuta al loro arretramento a metri 5 o in subordine a
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metri 2 (per la vasca irrigua) o a metri 1,5 (per le serre-tunnel) dal confine, con conseguente demolizione di quanto realizzato in violazione delle distanze legali e comunque ripristino dei luoghi.
I.1.2.- Con comparsa del 30.03.2015 si è poi costituita la predetta convenuta
[...]
, ivi in particolare evidenziando: Parte_1
(1) “preliminarmente”, di non aver partecipato alla procedura di mediazione in quanto l'invito a partecipare non risultava specifico – con osservazione, quest'ultima, poi espressamente articolata
“solo” “per amore del vero” e, tenendo conto del difetto di formalismo, al “solo” fine di “dare idonea giustificazione alla assenza della convenuta”;
(2) la necessità di attenersi, quanto al confine tra i due fondi, al frazionamento del geom.
n. 12 del 1979, con richiesta, in riconvenzionale, di condannare proprio l'attore alla CP_3
restituzione del terreno di sua proprietà e da lui usurpato;
(3) il proprio diritto a mantenere la vasca contestata, con richiesta, sempre in riconvenzionale, di accertare per essa la destinazione del pater familias o l'intervenuta usucapione;
(4) il proprio diritto a mantenere altresì le lamentate serre, non trattandosi di opere soggette alla normativa sulle distanze;
(5) l'insussistenza del presupposti e in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria avversaria.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di apposito approfondimento peritale (C.T.U. depositata in data
5.04.2017), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 468/2019 del 16.04.2019), nella quale il
Tribunale di prime cure ha:
(1) dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta;
(2) dichiarato il confine reale tra i due fondi, individuato in quello rappresentato in blu nell'allegato 6.3 della C.T.U.;
(3) accertato la violazione delle distanze legali sia per la vasca (condannando pertanto la convenuta ad arretrare od eliminare tutte le parti della vasca fino alla distanza di metri 2 dal confine con la proprietà attorea), sia per le serre (condannando pertanto la convenuta ad arretrare od eliminare tutte le parti delle serre fino alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà attorea);
(4) rigettato le ulteriori domande attoree;
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(5) regolato fra le parti le spese di giudizio, sia di C.T.U. (già liquidate e poste a carico della convenuta), sia di lite (compensate per 1/3, con condanna della convenuta per i residui 2/3).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte Parte_1
, la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 940/2019), ivi in
[...]
particolare evidenziando:
(1) l'erronea valutazione di tardività della sua comparsa di costituzione e dunque di decadenza ex art. 166 e 167 c.p.c.;
(2) l'improcedibilità, poi, della domanda attorea per genericità dell'istanza di mediazione;
(3) la previa necessità di procedere alla divisione dei fondi;
(4) la contraddittorietà della pronuncia di prime cure e altresì delle domande attoree;
(5) la necessità comunque di discostarsi, in ordine al confine, dalle risultanze peritali, in quanto inattendibili;
(6) l'erroneo accoglimento, poi, della domanda attorea in ordine alla vasca, considerando l'inapplicabilità dell'art. 889 c.c. e l'invocabilità, per converso, della destinazione del pater familias e dell'intervenuta usucapione;
(7) la pari erroneità dell'accoglimento della domanda avversaria in relazione alle serre, poiché non soggette alle normative sulle distanze;
(8) il mancato espletamento di prove essenziali ai fini del decidere;
(9) l'insussistenza del presupposti e in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria avversaria.
I.2.2.- Con comparsa del 14.01.2021 si è poi costituito l'appellato , CP_2
contestando integralmente le avverse prospettazioni e dunque chiedendo di voler rigettare l'appello, nonché confermare la sentenza n. 468/2019 del Tribunale di Locri.
I.2.3.- Con provvedimento del 28.01.2021, disattese le richieste istruttorie per le ragioni ivi indicate e da intendersi qui integralmente richiamate per relationem, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del 4.-
5.02.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
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III.- Ante omnia, occorre precisare che, come pacifico, “l'ambito della cognizione del giudice
d'appello” “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e
Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346
c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n. 7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
A fronte di tali (rigorosi) “limiti devolutivi dell'impugnazione”, poi, occorre altresì rammentare che “il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” implica, come di recente definitivamente chiarito, che le “prove acquisite al processo lo siano in via definitiva”, a prescindere dalle fasi o dai gradi di quest'ultimo; con la conseguenza che, “una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento”, esso è
“definitivamente acquisito alla causa” - con “valenza probatoria” che “non si esaurisce nel singolo grado di giudizio” e “neppure può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto” (e.g. il ritiro ovvero la mancata ri-allegazione) – e
“il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo” e “non va, dunque, nuovamente “provato”, essendo il giudice d'appello invece tenuto a “ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo”, potendo e dovendo “porre a fondamento della propria decisione il documento [previamente] prodotto”, pur ove “non rinvenibile nei fascicoli di parte”, “apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo” [v. ancora Cass. n. 4835/2023, cit., sviluppando e richiamando il principio già di
Cass. civ., Sez. un., 10/07/2015, n. 14475].
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello qui formulato è da disattendersi, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
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V.- Prendendo le mosse, in specie, dal 1° rilievo della parte impugnante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre a tal riguardo osservare che il Tribunale di prime cure, preso atto dell'intervenuta costituzione tardiva della convenuta (in data 30.3.2015 a fronte di udienza del
18.04.2015, e dunque oltre il termine ex art. 166 c.p.c., già spirato – attesa la sua fisiologica proroga al giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza: cfr.
Cass. n. 21335/2017, Cass. n. 14767/14, Cass. n. 182/11 e Cass. 11163/08 – il 28.03.2015), ha conseguentemente dichiarato, come necessario ed ex art. 167, comma II, c.p.c.,
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni in senso stretto avanzate dalla predetta parte [cfr. pagg.
4-5 della sentenza di 1° grado].
V.1.- In senso contrario a ciò la parte impugnante [cfr. pagg.
2-3 dell'appello] ha qui invocato:
(a) la data portata dalla predetta comparsa (“23 marzo 2014”), rispettosa del termine decadenziale riguardo all'udienza del “15 aprile”;
(b) l'imputabilità, poi, della diversa data di deposito della comparsa a disfunzioni di
Cancelleria;
(c) il difetto di eccezione da parte dell'attore.
Tali rilievi, come qui di seguito scrutinati [v. infra, sub V.2.-V.4.], risultano tuttavia senz'altro da respingersi.
V.2.- Quanto al rilievo indicato supra, sub V.1., punto (a), al di là della pacifica inconferenza rispetto al caso di specie delle date richiamate nell'appello e invero del tutto difformi (non solo nel giorno, ma addirittura nell'anno) con quelle qui da esaminarsi [con riguardo sia alla data in calce alla comparsa di prime cure – “28/03/2015” (cfr. pag. 6 della comparsa) e non già “23 marzo 2014” -, sia all'udienza – fissata il 18 aprile 2015, e non già il “15 aprile”
2014)], è in ogni caso evidente che la data indicata in calce alla comparsa risulta del tutto irrilevante ai fini del rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., il quale ovviamente prescinde dalla predetta data (fisiologicamente indicante, del resto, solo una data meramente “interna” e in specie il giorno in cui l'atto difensivo stesso risulta essere predisposto dal legale) e fa riferimento esclusivo, come ovvio, alla data (non già di redazione, bensì) di deposito della comparsa [atteso che il convenuto si costituisce appunto “depositando” comparsa e fascicolo
(cfr. art. 166 c.p.c.) e dunque occorrendo chiaramente verificare il rispetto del termine decadenziale in base al frangente del deposito, essendo proprio e solo quest'ultimo, del resto,
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il tempus dell'inserimento dell'atto nella serie effettuale del procedimento e di effettiva venuta ad esistenza ed efficacia dell'atto difensivo (al di là, come ovvio, di qualsivoglia data apposta in calce all'atto stesso) e l'unico adempimento, in definitiva, di cui stabilirsi l'espletamento tempestivo o meno ai fini e per gli effetti degli artt. 166 e 167, comma II,
c.p.c. (ai sensi dei quali, in definitiva, “il convenuto” è abilitato a “proporre”, “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che siano rilevabili d'ufficio” solo “depositando” atto e fascicolo, “a pena di decadenza”, “almeno venti giorni prima dell'udienza”)].
V.3.- Quanto poi al profilo compendiato supra, sub V.1., punto (b), è da osservarsi che:
(A) il deposito dell'atto risulta qui invero pacificamente intervenuto in forma telematica
[come chiaramente evincibile dalla consultazione del fascicolo di 1° grado (qui allegato sia in forma telematica, sia in cartaceo – cfr. annotazioni di Cancelleria della Corte del 26.11.2019 e poi del 9.12.2019, con allegata la pertinente scansione), rientrando l'atto qui in esame
“nell'archivio”, “non modificabile”, “degli atti in PCT” riferibili alla convenuta (cfr. Cass. civ., Sez. un., 11/10/2023, n. 28403), trattandosi appunto di documento informatico (e in specie, nonché in base all'art. 11, comma I, D.M. n. 44/2011 e all'art. 12 delle Specifiche
Tecniche D.G.S.I.A. del 16.04.2014, di pdf nativo sottoscritto con firma digitale, la c.d.
”, e corredato da apposito file “DatiAtto.xml”) poi trasmesso, unitamente ai Email_4 relativi allegati in pdf (“atto di citazione”, “atto notarile”, “mandato”, nonché il predetto
“DatiAtto.xml”), mediante la c.d. busta telematica (di cui agli art. 13 D.M. n. 44/2011 e 14 delle Specifiche Tecniche D.G.S.I.A. del 16.04.2014)];
(B) in virtù di tale modalità telematica, già all'epoca realizzabile [sulla base della giurisprudenza assolutamente prevalente e preferibile (cfr., ex multis, Trib. Genova,
1/12/2014; Trib. Milano, 7/10/2014; Trib. Brescia, 7/10/2014, n. 918; Trib. Bologna,
16/07/2014) e come poi confermato ex lege (cfr. art. 16 bis, comma I bis, del D.L. n.
179/2012, come novellato dall'art. 19, comma I, lett. a), del D.L. n. 83/2015)] e qui senz'altro in ogni caso effettuata [v. supra, sub (A)], è poi evidente che il deposito della comparsa e dei relativi allegati – qui pacificamente intervenuto in data 30.03.2015, ore 9:30 - non fosse subordinato ad alcun ipotetico “timbro” della Cancelleria (in alcun modo ravvisabile con riguardo all'atto difensivo qui in esame, del resto, neanche nel fascicolo cartaceo – cfr. pagg.
14-19 della scansione allegata il 9.12.2019, corrispondenti ai fg.
9-14 del fascicolo), né
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occorrente, né invero anche solo astrattamente realizzabile – considerando che, come noto e altresì previsto ex lege (artt. 16 bis, comma VII, D.L. 179/2012 e 13, comma II, D.M.
44/2011, nonché, già in generale, art. 48, comma III, C.A.D.), a fronte di “costituzione mediante atto informatico” atto difensivo e relativi documenti “si intendono depositati nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna” e “il cancelliere”, “in occasione di tale operazione” “non procede” ad alcun “timbro” ovvero “ad alcuna sottoscrizione dell'indice del fascicolo della parte”, né svolge, in definitiva, alcuna “attività” avente “valore lato sensu certificatorio”, atteso che è proprio “la modalità telematica” ad essere di per sé idonea ad “assicurare” “la definitiva appartenenza al processo telematico” di atti e documenti (produzioni che, del resto, possono essere “telematicamente apprese” anche
“dal giudice di appello” “con l'acquisizione dell'unico fascicolo”) “senza alcun intervento del
Cancelliere”, il quale, in definitiva, “non è più tenuto a verificare l'afflusso di allegati all'atto difensivo”, né a “procedere” ad “alcuna certificazione” “di pretesa completezza documentale della produzione a quella data già in PCT” [cfr. Cass., Sez. un., n. 28403/2023, cit., e Cass. civ., Sez. un., n. 4835/2023, cit., nonché, ex multis, Corte App. Palermo, 8/11/2021, n. 1774];
(C) a fronte di ciò, e dunque di una trasmissione informatica pacificamente non subordinata ad alcuna attestazione di Cancelleria, è poi pacifico che l'odierna appellante non abbia offerto alcun elemento a supporto della prospettata “disfunzione della Cancelleria” incidente, a suo avviso, sulla “data” di “registrazione telematica” dell'atto trasmesso [cfr. pag. 3 dell'atto di appello], non avendo né allegato né a fortiori dimostrato tanto eventuali “errori del sistema informatico” che avrebbero concretamente inciso, in thesi, sull'iter del deposito telematico
[non avendo pertanto offerto “alcuna evidenza”, “nemmeno indiretta”, di “un errore di accesso o stivaggio informatico o anomalo rifiuto” in “fase di accettazione degli atti”: cfr., da ultimo, ancora Cass., Sez. un., n. 28403/2023, cit.], quanto, ancor prima, il proprio eventuale tempestivo deposito [non avendo invero esibito alcuna RdAC e dunque prodotto il file integrante l'esclusivo ed imprescindibile “riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito” - cfr. i già richiamati dati positivi (art. 16 bis D.L.
179/2012, art. 13 D.M. 44/2011 e art. 48 C.A.D.) nonché, ex aliis, Cass. n. 32296/2023; Cass.
n. 32287/2023; Cass. n. 31592/2023; Cass. n. 22834/2022; Cass. n. 12422/2022; Cass. n.
19796/2021; Cass. n. 6723/2021; Cass. n. 17328/2019; Cass. n. 4787/2018], da ciò non potendo che discendere il rigetto anche di tale 2° profilo di contestazione.
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V.4.- Venendo, infine, all'ultimo rilievo [v. supra, sub V.1., punto (c)], esso è pacificamente irrilevante, essendo noto e pacifico che la decadenza ex artt. 166 e 167, comma II, c.p.c. - considerando il carattere “pubblico” e “indisponibile” dell'“interesse” “sotteso” (non solo la
“corretta formazione dell'oggetto relativo al thema decidendum ed al thema probandum”, ma soprattutto la “ragionevole durata del processo”, con la conseguenza che “la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali”) e integrando “la decadenza” una rigida “alternativa temporale” che “opera sul piano strettamente ontologico” (trattandosi di
“un limite cronologico entro il quale l'atto “può” essere compiuto e dopo il quale “non può più” essere compiuto”) - risulti liberamente rilevabile anche ex officio e a prescindere dal contegno processuale avversario, essendo “demandato al Giudice”, in definitiva, il potere- dovere “di verificare e dichiarare ex officio la “inammissibilità” dell'atto indipendentemente dalla iniziativa della parte” [cfr., fra le tante, Cass. civ., 2/03/2007, n. 4901; Cass. civ.,
29/092009, n. 20859; Cass. civ., 13/08/2020, n. 17121; Cass. civ., 21/02/2020, n. 4689; Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762].
V.5.- Considerata, pertanto, la globale non accoglibilità degli argomenti avanzati dalla parte appellante [v. supra, sub V.2.-V.4.] e l'effettivo ricorrere nel caso di specie della decadenza ravvisata in prime cure [v. supra, sub V.1.], è evidente che risulti da integralmente disattendere tale prima ragione di censura [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione si palesa altresì la contestazione riguardo all'exceptio di improcedibilità per genericità dell'invito alla mediazione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], correttamente e condivisibilmente disattesa dal Tribunale di prime cure [cfr. pagg.
3-4 della sentenza di 1° grado] considerando che la predetta eccezione:
(A) “non” poteva ritenersi tempestivamente “sollevata” dalla convenuta (essendosi quest'ultima limitata, in comparsa, a rilevare la genericità “solo per amore del vero”, non risultando poi da essa avanzata neanche in 1° udienza, né ivi intervenendo alcun rilievo d'ufficio);
(B) non risultava in ogni caso congruamente corroborata, non avendo “la convenuta” affatto
“prodotto la convocazione ricevuta” e dunque dimostrato il lamentato carattere generico di quest'ultima.
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VI.1.- In senso contrario a ciò l'appellante [cfr. pagg.
7-8 dell'atto di gravame] ha qui prospettato che l'eccezione qui in esame:
(a) risultava specificamente “contenuta nella comparsa costitutiva”;
(b) risultava inoltre fondata, considerando che “la conciliazione non poteva certamente essere neppure tentata sulla base di una osservazione generica”.
Anche tali prospettazioni, come qui esaminate [v. infra, sub VI.2.-VI.3.], non risultano evidentemente accoglibili.
VI.2.- Quanto alla deduzione indicata supra, sub VI.1., punto (a), giova evidenziare che:
(1) per potersi ritenere correttamente proposta un'eccezione, come noto, “non è sufficiente” la mera “affermazione di un fatto generico”, né che uno o più fatti risultino meramente
“indicati”, peraltro ad altri specifici fini (v. infra, sub (2)) nell'atto difensivo: per dar luogo a valida “allegazione”, infatti, non basta che ivi risultino genericamente “esposte” alcune
“circostanze”, ma “occorre specificare” “quale è” il puntuale “fatto impeditivo della pretesa avversaria” e altresì, ove necessario, “manifesta[re] la volontà di avvalersene”, formulando
“espressa istanza” “intesa ad ottenere che i loro effetti, se riscontrati esistenti sul piano sostanziale, siano utilizzati dal giudice come motivo di rigetto della domanda dell'attore”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 3/02/1998, n. 1099; Cass. civ., 07/04/2000, n. 4392; Cass. civ., 5/06/2007, n. 13086; Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019 n. 15895];
(2) nel caso di specie è evidente che la parte convenuta non abbia in alcun modo adempiuto a quanto precede e in particolare sollevato, entro il rigoroso termine decadenziale all'uopo previsto (“non oltre la prima udienza”), la relativa exceptio di cui all'art. 5, comma I bis,
d.lgs. 28/2010, non avendo invero affatto “eccepit[o]” “l'improcedibilità” della domanda attorea (cfr. art. 5, comma I bis, d.lgs. 28/2010) né in 1° udienza [ove è intervenuta, da parte di entrambi i procuratori, la sola richiesta dei termini istruttori (cfr. verbale d'udienza del
13.05.2015)], né nella propria comparsa di costituzione [nell'ambito della quale, come detto
(v. supra, sub I.1.2., punto (1))), non solo tale parte non aveva “eccepito” “l'improcedibilità”
(né in narrativa, né nelle conclusioni alle pagg.
5-6 della comparsa del 30.03.2015, ivi non risultando alcuna richiesta di dichiarare “improcedibili” le altrui domande), ma aveva altresì articolato una difesa con ciò incompatibile e chiaramente tale da escludere la volontà di avvalersene (avendo espressamente e inequivocabilmente precisato che il proprio riferimento all'asserita “genericità” dell'altrui istanza di mediazione integrava una mera
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“osservazione” svolta “solo per amore del vero” e “solo per dare idonea giustificazione alla assenza della convenuta” - cfr. pag. 2, ult. cpv., della comparsa del 30.03.2015 -, con ciò non solo non formulando alcuna exceptio, ma chiaramente escludendo qualsivoglia volontà di proporla - trattandosi appunto non di “eccezione”, ma di “osservazione”, peraltro svolta, come detto, “solo per amore del vero” e “solo per dare idonea giustificazione alla assenza della convenuta” - e qualsivoglia volontà, in definitiva, di avvalersi della prospettata “genericità” per conseguire, in thesi, l'improcedibilità dell'altrui domanda - “la presente osservazione solo per dare idonea giustificazione alla assenza della convenuta che tramite mail aveva chiesto che il ricorrente desse maggiori indicazioni. Ciò non è stato: pazienza”: cfr. ancora pag. 2, ult. cpv., della comparsa del 30.03.2015)].
VI.2.- Precisato quanto precede, già di per sé invero sufficiente a precludere la richiesta declaratoria [essendo pacificamente “precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda” nei casi, analoghi a quello di specie, di mediazione obbligatoria ratione materiae ex art. 5, comma I bis, d.lgs. 28/2010 (risultando ovviamente irrilevante il richiamo svolto dall'appellante a Trib. Verona, 7/07/2016, proc. n. 2564/2013 R.G., riguardante un caso di mediazione demandata ex art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010) e di difetto di rilievo officioso ovvero di puntuale eccezione del convenuto (qui pacificamente non avanzata – v. supra, sub VI.1.) entro il termine decadenziale della 1° udienza (cfr., ex multis, Cass. civ.,
4/01/2024, n. 205; Cass. civ., 13/12/2019, n. 32797; Cass. civ., 13/11/2018, n. 29017; Cass. civ., 13/04/2017, n. 9557; Cass. civ., 2/02/2017, n. 2703)], giova in ogni caso poi osservare la sua evidente inaccoglibilità anche nel merito [v. supra, sub VI.1., punto (b)].
E infatti, fermo e pacifico che l'oggetto della mediazione, come pacifico tra le parti e altresì riportato nella sentenza impugnata [trattandosi di contenuto qui senz'altro apprezzabile (v. supra, sub III., nonché Cass., Sez. un., n. 4835/2023, cit.)], non risultava in alcun modo indeterminato e generico [puntualmente indicando, al contrario, che la vertenza riguardava
“accertamento del confine tra la proprietà dell'istante e quella della convenuta nonché realizzazione illegittima di manufatti da parte della convenuta” (cfr. pag. 4, 1° cpv., della pronuncia di 1° grado)], è evidente che per provare la dedotta “genericità” dell'istanza di mediazione e l'effettivo ricorrere del prospettato difetto di corrispondenza fra esso e la domanda giudiziale la parte interessata (i.e. l'odierna appellante e già convenuta in prime cure) avrebbe ovviamente dovuto produrre l'invito ricevuto, da essa invece mai prodotto.
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In difetto di una tale produzione, come pacifico, non può in alcun modo ritenersi sussistente il vizio prospettato – ex se implicante un minuzioso “confront[o]”, qui evidentemente irrealizzabile, fra la “domanda di mediazione” e “quella giudiziale” e comunque prospettabile, come noto, nel solo caso in cui vi sia un'assoluta e “insanabile” divergenza, nella loro “intrinseca essenza”, fra i due atti, non occorrendo invece una loro piena sovrapponibilità [“affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda”, infatti, “non è necessario che vi sia perfetta simmetria tra l'istanza di mediazione
e la domanda giudiziale”, atteso che “la domanda di mediazione non è un atto processale strictu sensu inteso” e “la procedura di giustizia consensuale è caratterizzata da una connaturale informalità degli atti e della sua procedura”, ivi “non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto” e bastando invece indicare, per soddisfare le indicazioni obiettive ex art. 4, comma II, d.lgs. 28/2010, “una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito”, potendosi poi “in sede processuale” senz'altro procedere a “una più specifica articolazione dei motivi”, ad “arricch[ire] … la domanda” e a formulare “domande accessorie”, senza con ciò “determina[re]” alcuna violazione “rilevante ai fini della valutazione circa l'esistenza della condizione di procedibilità” (cfr. Cass. civ., 13/11/2019, n. 29333, nonché, da ultimo e nella giurisprudenza di merito, Trib. Teramo, 13/03/2025, n. 332; Trib. Avellino, 9/04/2024, n. 712; Trib. Torino,
5/04/2023, n. 1519; Corte App. Milano, 5/05/2022, n. 1493; Trib. Verona, 26/04/2021)].
VI.3.- Rilevato, pertanto, che pur in tal caso le deduzioni difensive fatte valere dalla parte impugnante risultano insuscettibili di accoglimento [v. supra, sub VI.2.-VI.3.] e inidonee a sovvertire le corrette e condivisibili statuizioni di prime cure [v. supra, sub VI.1.], è pacifico che risulti da respingere anche tale seconda ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto
(2)].
VII.- Analogamente da disattendere risulta altresì la deduzione compendiata supra, sub I.2.1., punto (3) e vertente, in particolare, sulla necessità, prospettata dalla parte appellante, della previa divisione tra i due fondi confinanti in quanto costituenti, “in origine”, “un unico fondo indiviso” [cfr. pag. 9 dell'atto di appello]
VII.1.- E tuttavia, come già evidenziato dal Tribunale di prime cure e qui da ribadirsi [poiché del tutto corretto e condivisibile, nonché non superato da alcun rilievo della parte appellante
(invero limitatasi, a tal riguardo, alla mera riproposizione degli argomenti svolti in prime cure
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– cfr. spec. pag. 5, 1° cpv., della conclusionale depositata il 7.03.2019 -, ciò evidentemente escludendo ogni possibilità di ritenere “la statuizione” “motivatamente sottoposta a critica” e dunque suscettibile “di una meditata rivisitazione”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 5/11/2014, n.
23553 e Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199)], non v'è dubbio che tale condizione di originaria indivisione e “unitarietà” sia già “venuta meno”, essendo i “fondi” pacificamente
“pervenuti alle parti sulla base di due separati atti di donazione” – in specie “il terreno appartenente a (p.lla n. 2)” “giusto atto di donazione per notar CP_2 Persona_1 del 22/02/91 rep. N. 2460” e “il terreno di proprietà della sig.ra (p.lla n. Parte_1
75)” “giusto atto di donazione per notar del 06/12/1979 rep. N. 104” - e Persona_2 dunque “essendo state trasferite” “agli odierni litiganti” “due porzioni” già “autonome e distinte” [cfr. pag. 7 della sentenza di 1° grado], non risultando quindi in alcun modo invocabile, come evidente, alcuna “divisione” di fondi ormai già separati e autonomi.
VIII.- Quanto poi alla prospettata “contraddittorietà” della pronuncia e della domanda di prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], è pacifico che anche tale doglianza risulti meritevole di reiezione.
VIII.1.- A suo sostegno la parte appellante ha in particolare lamentato:
(a) la natura asseritamente “ossimorica” delle conclusioni dell'atto di citazione, avendo la parte attrice chiesto sia il ripristino dell'originario confine, oltre al risarcimento dei danni, sia la delimitazione dell'esatto confine tra i due fondi;
(b) il carattere a suo avviso “contraddittorio” altresì della sentenza di prime cure, essendosi ivi ritenuta, per un verso, non concretata nessuna occupazione ai danni dell'attore e, per altro verso e tuttavia, accolto le domande attoree.
Le prospettate aporie, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VIII.2.-VIII.3], non risultano tuttavia in alcun modo ravvisabili.
VIII.2.- Muovendo, in particolare, dalle richieste attoree [v. supra, sub VIII.1., punto (a)] e in specie dalle domande avanzate con riguardo al confine tra il proprio fondo (fg. 21, p.lla 2) e quello della convenuta (medesimo fg., p.lla 75), occorre qui rammentare che si rientra nell'alveo dell'azione ex art. 950 c.c. in ogni caso in cui ricorra “incertezza” tra i confini, con incertezza che senz'altro sussiste pur a fronte di confine non già oggettivamente incerto, ma che uno dei due proprietari non ritiene sia quello effettivo (incertezza c.d. subiettiva).
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E' pacifico, infatti, che tale azione “tende ad eliminare”, appunto, “l'incertezza della linea di demarcazione tra due proprietà, sia per difetto dei confini che per la contestata loro corrispondenza a quelli indicati nei rispettivi titoli d'acquisto” e che la sua “natura” “non muta” “quando”, “insieme alla determinazione del confine”, “l'attore chieda il rilascio di una zona determinata di terreno, compresa nel suo confine e tenuta in possesso dal convenuto”: è ovvio, infatti, che “la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra” e che tuttavia “la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'azione”, “a nulla rilevando” tale “mero corollario” e tale possibile
“conseguenza della domanda di individuazione del confine” sull'ubi consistam dell'azione, volta “all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini”, considerando che l'“effetto recuperatorio” è un semplice “sviluppo”, ipotetico ed eventuale, “della richiesta dedotta originariamente dalla parte”, che tuttavia rimane “fondata appunto sull'incertezza del confine tra i fondi” e “non perde”, dunque, “la sua natura ricognitiva” pur “nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza” eventualmente “comporti” “l'obbligo di rilascio … di una porzione di fondo indebitamente posseduta” ex adverso [v., fra le tante, Cass. civ., 1/08/2023,
n. 23409; Cass. civ., 30/12/2021, n. 42045; Cass. civ., 13/10/2020, n. 22095; Cass. civ.,
24/04/2018, n. 10066; Cass. civ., 25/09/2018, n. 22645; Cass. civ., 30/01/2017, n. 2297; Cass. civ., 10/06/2010, n. 13986; Cass. civ., 24/05/2004, n. 9913; Cass. civ., 3/12/2004, n. 22775;
Cass. civ., 8/08/2003, n. 11942; Cass. civ., 24/02/1996, n. 1446; Cass. civ., 11/11/1986, n.
6594; Cass. civ., 26/01/1985, n. 404].
A fronte di ciò, è evidente che le richieste di cui all'atto di citazione non risultassero affatto contraddittorie o inconciliabili, avendo l'attore invero chiaramente evidenziato una situazione di “incertezza” dei confini [lamentando, in specie, che il confine fosse “stato manomesso” e dunque risultasse diverso da quello effettivo (cfr. pag. 1, punti C) e D) dell'atto di citazione di
1° grado)] e domandato pertanto sia di “accertare e dichiarare l'esatto confine”, sia di
“condannare la convenuta” al rilascio e al risarcimento del danno “per la parte di terreno … occupata sine titulo” [cfr. pag. 3 del medesimo atto di citazione], così chiaramente proponendo una richiesta di condanna non confliggente, ma del tutto coerente con l'azione ex art. 950 c.c. (trattandosi, come appena osservato, di uno “sviluppo” di tale azione, senz'altro inidoneo a incidere sull'essenza – ricognitiva – della stessa: v. ancora Cass. n. 23409/2023, cit.; Cass. n. 42045/2021, cit.; Cass. n. 22095/2020, cit.; Cass. n. 10066/2018, cit.; Cass. n.
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22645/2018, cit.; Cass. n. 2297/2017, cit.; Cass. n. 13986/2010, cit.; Cass. n. 9913/2004, cit.;
Cass. n. 22775/2004, cit.; Cass. n. 11942/2003, cit.; Cass. n. 1446/1996, cit.; Cass. n.
6594/1986, cit.; Cass. n. 404/1985, cit.).
VIII.3.- Quanto precede è poi evidentemente risolutivo e dirimente anche con riguardo alla contestazione rispetto alla pronuncia di prime cure [v. infra, sub VIII.1., punto (b)].
E infatti, se l'actio finium regundorum, come appena rammentato, è azione ricognitiva volta principaliter a dirimere l'incertezza tra i confini e da cui può eventualmente conseguire un effetto recuperatorio [v. supra, sub VIII.2.], è evidente che il Tribunale non sia nel caso di specie incorso in alcuna contraddizione sottolineando che:
(a) risultavano senz'altro “sussistenti” “i presupposti” per l'accertamento di cui all'art. 950
c.c. (“essendo sorto un contrasto tra le parti in ordine all'identificazione della linea costituente il limite tra i fondi finitimi” e dunque configurandosi gli estremi dell'“incertezza soggettiva”), essendosi pertanto proceduto, come necessario, a stabilire “l'esatta linea di confine” [cfr. pagg.
6-7 e 10, 4° cpv., della sentenza di 1° grado];
(b) non ricorrevano, invece, i presupposti per l'ulteriore statuizione condannatoria richiesta, non essendosi “concretata” “nessuna occupazione” “ai danni dell'attore” e dunque non potendo emettersi alcuna condanna in tal senso [cfr. pag. 10, 5° cpv., della pronuncia di prime cure].
A fronte di tale (diverso) esito delle due richieste attoree, giova poi osservare, è stato pacificamente articolato anche il dispositivo della sentenza di prime cure, ove, in base a quanto già evidenziato nell'apparato motivazionale, si è accertato e “dichiarato” “il confine reale” tra i due fondi [ciò discendendo dall'accoglimento della richiesta di accertamento attorea – cfr. pag. 12, 2° linea, del
P.Q.M.
della pronuncia di prime cure] e si sono invece
“rigetta[te]” “le ulteriori domande di parte attrice” [ciò conseguendo dall'inaccoglibilità, ex aliis, della domanda di condanna per l'altrui occupazione abusiva – cfr. pag. 12, 5° linea, del
P.Q.M.
della pronuncia di prime cure], con statuizioni dunque pacificamente non afflitte da aporia alcuna e del tutto corrette e coerenti.
VIII.4.- Non ricorrendo, pertanto e pur in tal caso, i vizi prospettati dalla parte appellante [v. supra, sub VIII.1.-VIII.3.], è evidente che sia da disattendere anche tale ragione di censura [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
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IX.- Venendo poi al 5° profilo di doglianza, specificamente vertente sulle risultanze peritali in ordine al confine tra i due fondi [v. supra, sub I.2.1., punto (5)], la parte appellante ha in particolare contestato:
(a) la violazione del contraddittorio per il mancato deposito di relazione scritta per rispondere alle contestazioni;
(b) la non correttezza, in ogni caso, delle risultanze dell'ausiliario, poiché raggiunte sulla base di mappa e frazionamento diversi da quelli corretti e senza avvalersi dei punti fiduciali (PF).
Pur in tal caso le contestazioni svolte, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub IX.1.-
IX.2.], risultano tuttavia insuscettibili di accoglimento.
IX.1.- Muovendo dal rilievo indicato supra, sub IX., punto (a), è senz'altro da condividersi e ribadirsi quanto già evidenziato a tal riguardo dal Tribunale di prime cure nel proprio provvedimento del 26.06.2018, essendosi ivi correttamente sottolineato che la circostanza che il C.T.U., in luogo dei chiarimenti scritti, abbia reso questi ultimi direttamente in udienza (cfr. verbale d'udienza del 20.06.2018) “non” risulta aver evidentemente “leso la parità delle parti” o violato il contraddittorio, avendo il C.T.U. invero evidenziato e ribadito in udienza quanto già chiarito nel proprio elaborato, “all'esito del contraddittorio tecnico”, con riguardo alle “osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta”, provvedendo a puntualmente
“indicare la parte del proprio elaborato in cui aveva già fornito risposta alle osservazioni del consulente di parte” [cfr. pag. 1, 3° linea, dell'ordinanza del 26.06.2018 e altresì verbale d'udienza del 20.06.2018].
IX.2.- Quanto poi alle risultanze raggiunte dall'ausiliario [v. supra, sub IX., punto (b)], occorre osservare che nel caso di specie il C.T.U.:
(1) si è senz'altro attenuto ai corretti dati di mappa e di frazionamento, avendo evidenziato che l'unico “frazionamento” risultava quello “n. 16/79” – pacificamente trattandosi dell'unico e solo frazionamento “acclarato agli atti dell'Ufficio Tecnico Erariale di Reggio Calabria” e indicato nelle “visure storiche” relative alle due particelle (p.lle 2 e 75, originate appunto dal predetto frazionamento) – e che l'indicazione, nell'atto di donazione alla convenuta, del diverso codice “n. 12/79” risultava in realtà frutto di mero “refuso”, trattandosi evidentemente del medesimo frazionamento (ivi meramente “indicato con il n. 12”, in luogo del – corretto -
n. 16, per un semplice ed evidente lapsus calami, plausibilmente legato “all'attribuzione manuale che veniva all'epoca effettuata dall'UTR del numero di protocollo e alla probabile
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successiva correzione di un primo numero di attribuzione”) [cfr. pag. 2, nonché gli all. 3, 4 e
5 ivi richiamati, della C.T.U. del 5.04.2017];
(2) ha provveduto a stabilire il confine reale tra i due fondi sulla base di accertamenti rigorosi e puntualmente argomentati, pacificamente avvalendosi anche degli invocati PF (all'uopo
“ricorre[ndo]”, ex aliis, proprio ai “punti fiduciali”, peraltro individuati dall'ausiliario “con
l'ausilio di strumentazione elettro‐ottica di alta precisione” – cfr. pag. 5 della C.T.U. del
5.04.2017) e altresì procedendo ad apposita “sovrapposizione” fra la “mappa” e
“l'elaborazione del rilievo celerimetrico” (cfr. pag. 6 della C.T.U. da ultimo menziona);
(3) è addivenuto, all'esito, sia a verificare che “la dividente rappresentata graficamente nel tipo di frazionamento” “risulta[va] gravata da un errore grossolano”, “non rappresentando una effettiva divisione del fondo al 50%”, sia a tracciare, pertanto, “l'esatta linea di confine”, che invece “assegna a ciascuna il 50% del fondo indiviso” e coincide con la “linea”
“rappresentata in blu” nel proprio “allegato 6.3” (cfr. pag. 7, nonché l'all.
6.3 ivi richiamato, della C.T.U. del 5.04.2017), alla quale si è poi puntualmente attenuto il Tribunale di prime cure [cfr. pag. 10, 3° cpv., della sentenza di prime cure], con statuizione evidentemente corretta e insuscettibile di rimeditazione alcuna – poiché: (a) fondata su approfondimento peritale rigorosamente espletato ed immune da qualsivoglia censura [avendo l'ausiliario diffusamente e condivisibilmente replicato anche ai rilievi svolti dalla parte convenuta, dimostrandone l'inaccoglibilità sul piano tecnico-specialistico e “pertanto” “ribad[endo]”, all'esito, “la posizione dell'esatto confine così come già determinata … nell'elaborato peritale” (cfr. pagg. 10-11 della C.T.U. del 5.04.2017)]; (b) coerente e conforme alla volontà delle parti di ripartire il terreno in parti uguali ed equi-estese [voluntas chiaramente emergente dalle donazioni e dunque dai titoli di provenienza dei due fondi, integranti “la base primaria”
e imprescindibile “per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi” (cfr., ex multis, Cass. civ., 6/05/2013, n. 10501; Cass. civ., 15/11/2007, n. 23720; Cass. civ.,
9/10/2006, n. 21686; Cass. civ., 30/05/2003, n. 8814)], evidentemente non arrecando, poi, alcun nocumento all'appellante [invero pregiudicata, per converso, proprio dall'applicazione sic et simpliciter delle “risultanze dal tipo di frazionamento 16/1979”, a fronte della quale proprio tale parte conseguirebbe “un appezzamento di terreno più modesto di quello indicato nel rogito notarile” (cfr. pag. 10, 3° cpv., della sentenza di prime cure)]; (c) ovviamente non sovvertibile sulla scorta dell'invocazione, da parte dell'odierna impugnante, a un - asserito –
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frazionamento ulteriore (“modello 8 n° 1433 del 05.02.1977”: cfr. pag. 12 dell'atto di gravame), trattandosi invero di deduzione non solo priva di correlazione alcuna rispetto agli elementi emergenti per tabulas (non risultando un tale asserito “modello” né prodotto, né citato negli atti donativi, risalenti del resto ad annualità diverse e successive), ma soprattutto tardiva (poiché inammissibilmente prospettata dalla parte solo in sede di conclusionale – cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale di 1° grado del 7.03.2019 -, essendo tuttavia pacifico che nelle memorie conclusive si possa solo “illustrare quanto già discusso” e non già
“apporta[r]e aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte, essendo noto che,
“ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”: cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453;
Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98;
Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n.
22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)].
IX.3.- Rilevata, pertanto, la pacifica non accoglibilità, pur in questo caso, delle contestazioni avanzate dall'appellante [v. supra, sub IX.-IX.2.], è evidente che occorra ribadire la reiezione anche della ragione di censura compendiata supra, sub I.2.1., punto (5).
X.- Volgendo poi lo sguardo alle doglianze fatte valere dalla parte impugnante con riguardo alle statuizioni in materia di distanze e in specie dalla pronuncia di accertamento e condanna rispetto alla “vasca” [v. supra, sub I.1.3., punto (3), nonché pag. 12, 3° linea, della sentenza di
1° grado], occorre osservare che l'appellante ha qui contestato quest'ultima [v. supra, sub
I.2.1., punto (6)] assumendo:
(a) l'impossibilità di applicare nel caso di specie, a fronte della tipologia di acqua disciplinata dalla vasca stessa, l'art. 889 c.c.;
(b) la contraria invocabilità, poi, sia della destinazione del pater familias, sia dell'intervenuta usucapione.
Entrambi gli argomenti, come qui di seguito vagliati [v. supra, sub X.1.-X.2.], risultano tuttavia insuscettibili di accoglimento.
X.1.- Quanto al primo profilo [v. supra, sub X., punto (a)], è del tutto pacifico che rientra nell'ampio alveo applicativo dell'art. 889 c.c., e in particolare nella nozione di “cisterna” ivi menzionata (“chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime …”), “ogni manufatto …, anche non interrato, per la raccolta dell'acqua che con qualsiasi mezzo … vi
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viene addotta”, a prescindere dalla “diversità del mezzo impiegato” e, per quanto qui specificamente rilevante, dal “diverso uso a cui l'acqua è destinata” - rimanendo del tutto irrilevante, in definitiva, che essa sia “piovana”, “per l'irrigazione” ovvero finalizzata ad altri scopi, trattandosi di evenienza che senz'altro “non snatura il concetto di cisterna nell'accezione linguistica del termine” e in alcun modo osta, pertanto, all'applicazione della disposizione codicistica [cfr. Cass. civ., 28/11/1994, n. 10146, con dictum pacifico e costantemente ribadito anche in seguito – v., ex multis, Cass. civ., 12/03/2025, n. 6537 e Cass. civ., 11/12/2013, n. 2762].
X.2.- Quanto poi al 2° profilo [v. supra, sub X., punto (b)], è evidente che esso verta su questioni in alcun modo scrutinabili, correlandosi a eccezioni e domande riconvenzionali fatte valere dalla parte convenuta nella propria comparsa di costituzione tuttavia solo tardivamente depositata [come qui ribadito (v. supra, sub V.-V.5.) e già diffusamente evidenziato in prime cure (ivi poi puntualmente sottolineandosi la conseguente inammissibilità, a fronte della pacifica “tardività della costituzione”, di qualsivoglia eccezione e domanda della parte convenuta riguardante l'intervenuto acquisto “per destinazione del padre di famiglia o, comunque, per usucapione” della “servitù” relativa al
“mantenimento della costruzione della vasca a distanza inferiore a quella prescritta rispetto al confine del fondo vicino” (cfr. pag. 5, 1° cpv., della sentenza di prime cure)], ciò evidentemente precludendo ogni vaglio e approfondimento a tal riguardo anche in questa sede.
X.3.- A fronte di ciò, risultando la vasca de qua pacificamente realizzata in violazione delle distanze legali di cui all'art. 889 c.c. [come accertato dal Tribunale di prime cure sulla scorta di quanto verificato dall'ausiliario (cfr. pag. 10, ult. cpv., della sentenza di 1° grado, nonché pag. 8 e pagg. 11-12 della C.T.U. del 5.04.2017)] e non potendo trovare accoglimento le contestazioni svolte della parte appellante [v. supra, sub X.-X.2.], non v'è dubbio che sia meritevole di reiezione anche tale ragione di impugnazione [v. supra, sub I.2.1., punto (6)].
XI.- Parimente da respingere risulta altresì il motivo di doglianza riguardante le serre [v. supra, sub I.2.1., punto (7)], avendo l'appellante in specie invocato il loro carattere amovibile e la conseguente inapplicabilità, a suo avviso, delle distanze legali.
XI.1.- Giova a tal riguardo prioritariamente rammentare che, ai fini della disciplina sulle distanze, “per costruzione” “deve intendersi” “non soltanto l'opera che abbia le
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caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura”, “ma anche ogni opera che”,
“indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata” e “pur” ove “difett[i] di una propria individualità”, “abbia carattere di permanenza e stabilità”, sia connotata da un concreto
“impatto ambientale” e risulti altresì “realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee”, “a nulla rilevando”, in definitiva e in particolare quando “la distanza sia stabilita da un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico”, “che [il] collegamento al suolo avvenga mediante mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti o manovre o procedimenti inversi, una nuova mobilitazione e l'asportazione del manufatto” [cfr., ex multis, Cass. civ., 28/03/2025, n. 8249;
Cass. civ., 5/01/2024, n. 345; Cass. civ., 27/10/2008, n. 25837; Cass. civ., 26/06/2000, n.
8691; Cass. civ., 5/01/2000, n. 45; Cass. civ., 24/05/1997, n. 4639, nonché arg. ex Cons.
Stato, 12/12/2022, n. 10847; Cons. Stato, 3/01/2022, n. 8; Cons. Stato, 1/04/2016, n. 1291;
Cons. Stato, 4/09/2015, n. 4116; Cons. Stato, 3/06/2014, n. 2842].
XI.2.- Ciò precisato, fermo e pacifico che nel caso di specie il regolamento comunale di
Bianco non prevedeva alcun regime specifico e differenziato in base alle diverse tipologie di serre [risultando ovviamente irrilevante, come già evidenziato da C.T.U. e Tribunale di prime cure (cfr. pag. 11, pen. cpv., dell'elaborato peritale del 5.04.2017 e pag. 11, 3° cpv., della sentenza di 1° grado), il riferimento svolto dal C.T.P. della parte convenuta e odierna appellante ad una disciplina locale del tutto diversa, e in particolare a quella della Provincia di
Trento], non v'è poi dubbio che le serre de quibus non integrassero un'opera meramente precaria e de minimis, considerando, al contempo e a prescindere dalla loro ipotetica
“asporabilità”, la “struttura portante”, la “tipologia di copertura”, le “notevoli dimensioni
(55mtx18mtxh3mt)” e lo “stabil[e] ancora[ggio] al suolo” mediante “tubolari metallici direttamente infissi nel terreno”, tutto ciò complessivamente valendo a “conferi[re] a detti manufatti”, come del resto chiaramente emergente dalle riproduzioni fotografiche in atti,
“un'attitudine a protrarsi nel tempo e ad incidere sensibilmente sul territorio in virtù di un concreto impatto antropico” [cfr. pagg. 8 e 11 della C.T.U. del 5.04.2017, nonché all. 2 al medesimo elaborato], risultando pertanto qui senz'altro applicabile la normativa in materia di distanze [qui pacificamente violata, risultando le serre situate a distanza di m. 2.10 (come precisato dal C.T.U. a seguito del sopralluogo da ultimo svolto: cfr. pag. 11 dell'elaborato del
5.04.2017) e dunque poste a distanza inferiore rispetto alla distanza minima stabilita nel
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regolamento comunale (pari a m.5)], dovendo pertanto necessariamente disattendersi anche il relativo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (7)].
XII.- Senz'altro meritevoli di reiezione, infine, risultano anche le ultime ragioni di doglianza qui prospettate [v. supra, sub I.2.1., punti (8) e (9)], considerando:
(A) la pacifica ed evidente non coltivabilità delle richieste istruttorie – vertenti su profili solo tardivamente proposti (oltre il termine ex artt. 166 e 167 c.p.c. - v. supra, sub V.-V.
5. e supra, sub X.2.) e dunque ovviamente non suscettibili di dimostrazione alcuna [considerando che,
“in mancanza di tempestiva deduzione”, i “fatti” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum” e dunque la “prova” relativa a “quei fatti” a “nulla rileva”, afferendo invero la
“prova” “ad un momento ulteriore” e “che” pertanto “non deve” affatto “essere preso in esame” nel caso di “mancata – o tardiva - allegazione”, a fronte della quale “il giudizio deve arrestarsi”, considerando che qualsivoglia prova non potrebbe mai “ampliare indebitamente il thema decidendum” e “non” sarebbe comunque in alcun modo “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” (cfr., ex multis, Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ.,
21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392)], nonché comunque non specificamente reiterate in sede di p.c. (cfr. verbale d'udienza del 9.01.2019) e dunque chiaramente non più riproponibili [come pacifico (cfr., ex aliis, Cass. civ., 12/12/2023, n. 34639; Cass. civ.,
31/05/2019, n. 15029; Cass. civ., 27/02/2019, n. 5741; Cass. civ., 28/09/2017, n. 22709; Cass. civ., 3/08/2017, n. 19352; Cass. civ., 10/08/2016, n. 16886; Cass. civ., 7/06/2012, n. 10748) e del resto già evidenziato sia in 1° grado (cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza di prime cure), sia in questa sede (cfr. pag. 2 del provvedimento del 28.01.2021)];
(B) la chiara e palese irrilevanza, poi, delle deduzioni dell'appellante con riguardo alla richiesta risarcitoria attorea – invero già espressamente rigettata in prime cure (cfr. pag. 10,
5° cpv., nonché pag. 12, 5° linea, del
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della pronuncia di prime cure), conseguentemente non ricorrendo, a fronte del rigetto della domanda attorea, alcuna
“soccombenza” e dunque alcun “interesse all'impugnazione” da parte della convenuta e odierna appellante [in quanto, come noto, “l'interesse all'impugnazione” “si collega alla soccombenza”, “in difetto della quale” non v'è dubbio che “l'impugnazione è inammissibile”
(cfr., ex multis, Cass. civ., 12/01/2025, n. 766; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16590; Cass. civ.,
8/05/2023, n. 12086; Cass. civ., 11/12/2020, n. 28307; Cass. civ., 18/02/2020, n. 3991)], trattandosi peraltro di statuizione non impugnata neanche da parte dell'unico ed effettivo
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soccombente (i.e. l'odierno appellato, il quale non ha pacificamente qui formulato alcun appello incidentale – v. supra, sub I.2.2., nonché pag. 8 della comparsa del 14.01.2021) e dunque del tutto irretrattabile, essendo ormai definitiva e passata in giudicato [v. supra, sub
III.].
XIII.- Alla luce di quanto globalmente precede, essendo le ragioni di doglianza complessivamente avanzate dall'appellante da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-
XII.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell sentenza impugnata.
XIV.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, da liquidarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure, di alcuno specifico gravame (anche incidentale – non integrando ovviamente valida impugnativa la mera richiesta di “vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”, anche perché non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la statuizione parzialmente compensativa emessa in prime cure e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò senz'altro precludendo in questa sede ogni
“nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto)
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 [considerando il valore della domanda (cfr. pag.
11, pen. cpv., della sentenza di 1° grado, nonché già pag. 4 dell'atto di citazione), rimasto del tutto inalterato nel 2° grado di giudizio (cfr. pag. 17 dell'atto di appello) e il difetto in ogni caso di chiari elementi utilmente valorizzabili in senso contrario (non risultando evidentemente applicabile, in difetto di determinazione del valore della specifica “parte di proprietà controversa” – con ciò pacificamente indicandosi, al di là delle linee rispettivamente proposte dai due contendenti, il valore proprio della quantità di terreno che l'attore mira a far proprio con l'azione ex art. 950 c.c., qui pacificamente non indicato -, il criterio ex art. 15, comma II, c.p.c.)];
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(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo, considerando le questioni ivi trattate, la natura documentale della vertenza e il difetto in questa sede di attività strictu sensu istruttoria, contenere la liquidazione di quest'ultima ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018,
n. 12093)].
XIV.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 940/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza avverso la sentenza n. 468/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 16/04/2019 ed emessa a definizione del giudizio iscritto al n.
1857/2014 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato, spese liquidate in € 2.419,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 20 maggio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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