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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/08/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1005 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Brischetto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Roberta Cofano, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 3.4.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.2.2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 15.1.1998 in Gallipoli Controparte_1
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il 18.9.2005; che con sentenza del Tribunale di Lecce depositata in data Persona_1
8.1.2019 era stata dichiarata la separazione personale, alle condizioni specificate in atti (in sintesi: affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla convenuta della casa coniugale e, sub 4) e 5), obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 200,00 oltre alla metà delle spese straordinarie e assegno mensile a titolo di mantenimento per la moglie pari a euro 150,00); che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che, nelle more, le sue condizioni economiche non erano migliorate, dovendo sostenere ulteriori spese per recarsi nel suo nuovo posto di lavoro, distante oltre settanta km dalla propria abitazione, sita in Matino;
che la situazione lavorativa della convenuta era quella specificata in memoria e che, ad ogni modo, la ra in possesso di tutte le condizioni CP_1
d'età e psico-fisiche per svolgere un'attività lavorativa con stabilità; che, pertanto, era necessario rivedere le condizioni della separazione con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento posti a suo carico;
che l'invito ad una pronuncia congiunta di divorzio era rimasto privo di effetti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con conferma delle condizioni della separazione riguardanti l'affido e il collocamento della figlia, calendario d'incontri padre-figlia da concordarsi liberamente, in considerazione dell'età della figlia, prossima alla maggiore età, esclusione di qualsiasi contributo da versarsi a titolo di mantenimento in favore della moglie, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 350,00 o, in subordine, con la conferma delle pattuizioni di carattere economico statuite nella sentenza di separazione e, quindi, riconoscimento di un contributo mensile a titolo di mantenimento per la moglie pari a euro 150,00 e pari a euro
200,00 a titolo di mantenimento per la figlia. si è costituita, con comparsa depositata il 18.4.2023, non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria richiesta, ma contestando fermamente le avverse deduzioni e richieste e deducendo: che, dall'epoca della separazione, il ricorrente non aveva adempiuto ai suoi obblighi di genitore, non esercitando il suo diritto di visita, neppure a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, nonostante ella avesse cercato in più occasioni di coinvolgere il padre nella decisioni riguardanti la figlia, e non contribuendo con regolarità al mantenimento della figlia, come più ampiamente specificato in memoria, rendendosi debitore nei confronti della di una somma pari a euro 500,00 a titolo di spese CP_1 straordinarie;
che vi erano, pertanto, i presupposti per l'affido esclusivo a sé della figlia
[...]
; che ella si era sempre prodigata per reperire occupazioni stabili ma che aveva Per_1 rinvenuto sempre attività lavorative precarie, tanto che aveva fatto fronte alle esigenze della figlia solo con l'aiuto della sua famiglia d'origine; che vi era una notevole sperequazione economica tra i coniugi, come più ampiamente specificato in ricorso, sicché ricorrevano non solo i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile per sé e un aumento del contributo per il mantenimento della figlia, in considerazione anche delle sue accresciute esigenze, in quanto prossima alla maggiore età, ma anche per disporre nei confronti del ricorrente appositi provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c. e, latu sensu, risarcitori, per le ragioni esplicitate in memoria. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito, ove occorra, al ricorrente, l'affido esclusivo o, in subordine, condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso di sé, Persona_1 esercizio del diritto di vista in favore del padre da disciplinarsi secondo le modalità ritenute più idonee agli interessi della figlia, obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro
400,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 70% delle spese straordinarie, riconoscimento di un assegno mensile a titolo di mantenimento per sé pari a euro 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per la figlia e con le ulteriori statuizioni specificate in memoria.
All'udienza di comparizione dell'11.1.2024, all'esito di alcuni rinvii disposti per impedimento del difensore di parte resistente, le parti sono state ascoltate separatamente.
Nel corso di tale udienza le parti hanno insistito nelle richieste in atti e hanno specificato le rispettive posizioni lavorative ed economiche;
il ricorrente ha dichiarato, inoltre: “percepisco
1.300 euro in media al mese, con straordinari e bonus inflazione. Lavoro a Otranto e sopporto perciò spese di viaggio. La casa in cui abito è di mia proprietà, che sto ancora arredando nel minimo indispensabile. In genere vengo assunto con contratto trimestrale, con qualche periodo di interruzione. Nel 2019 svolgevo più o meno la stessa attività ad e poi a ma con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio CP_2 Per_2 più alto.”. La convenuta, a sua volta, ha dichiarato: “ribadisco che il padre non si è mai interessato con continuità della figlia, per cui ora non vuole vederlo. Faccio presente di aver potuto Persona_1 mantenere mia figlia solo grazie all'aiuto dei miei genitori, perché il contributo del padre, che all'inizio non è stato neppure costante, è insufficiente. Ha corrisposto le spese straordinarie con molta difficoltà, solo dopo azioni legali e non tutte. Già prima della separazione vivevamo a Gallipoli, dove tuttora abito, in una casa di proprietà di mio fratello, messa a mia disposizione e che, tuttavia, entro dicembre 2024 dovrò lasciare perché mio fratello, che vive in Germania, andrà in pensione e tornerà a Gallipoli. Faccio presente che il ricorrente di fatto vive a Corigliano d'Otranto, presso la sua compagna, e ricava dall'abitazione in Matino ulteriori redditi da locazione.”. Il sig. fatto rientrare, ha aggiunto: “è vero che talvolta affitto Pt_1 per brevi periodi la casa di Matino, ma i proventi mi servono per la manutenzione della stessa abitazione, che non è finita. Anche questi redditi sono da me dichiarati ai fini fiscali. L'A.U.U. per la figlia è stato percepito per intero dalla sig.ra dalla sua istituzione.”. CP_1
La Presidente Delegata, quindi, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza, in data 28.2.2024, ha confermato, in via temporanea e urgente, gli obblighi fissati a carico del ricorrente con le statuizioni sub 4) e 5) del dispositivo della sentenza di separazione dell'8.1.2019, rideterminando in euro 250,00 mensili, da gennaio 2024, l'importo sub 4), e ha disposto procedersi all'istruzione della causa.
Dopo il deposito delle memorie integrative e delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito di un rinvio nel corso del quale il ricorrente ha insistito, tra le altre cose, nella richiesta di riduzione del contributo posto a suo carico, con ordinanza del 25.2.2025 sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti indicati nell'ordinanza stessa.
All'udienza del 7.7.2025, infine, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni del divorzio:
“a decorrere da agosto 2025 il ricorrente verserà alla resistente entro il 5 di ogni mese un assegno di euro 450,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui regolamentazione si richiama il Protocollo del
Tribunale di Lecce;
l'A.U.U. per la figlia continuerà ad esser percepito interamente dalla resistente.”.
Nella stessa udienza i difensori delle parti, previa autorizzazione della G.I., hanno precisato, quindi, le loro conclusioni, richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, con rinuncia ai termini per il deposito delle memorie conclusive, e la causa è stata riservata per la decisione.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con la figlia, le condizioni concordate all'udienza del 7.7.2025, sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne (la figlia
, infatti, nata il [...], è diventata maggiorenne nelle more del giudizio). Persona_1
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo. La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 7.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato l'8.2.2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il
15.1.1998 tra e trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune dell'anno 1998 n. 6 Parte II serie A, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore