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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2024, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 27 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 450/2024 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Scambia, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria (RC), alla via Bruno Buozzi n. 8, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: bonus carta del docente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.01.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1 determinato, attualmente in servizio presso l'IC Radice Catona Alighieri di Reggio Calabria, esponeva quanto segue:
- di aver prestato, anche in precedenza, servizio alle dipendenze del
[...]
-in forza di più contratti a tempo determinato- con qualifica di docente Controparte_1 supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020;
1 - che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 le aveva corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Tanto premesso, deduceva la illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_3 docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, espresso dalla Corte di Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale: “In via principale: accertare lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come insegnante con Controparte_1 contratti a tempo determinato, e riconoscere ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonché dei commi dal 121 al 124 della legge 107/2015 letti in combinato disposto con gli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione di ogni eventuale atto contrario, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il diritto al beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui all'attuale parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici di cui in premessa, e conseguentemente condannare parte intimata al pagamento in suo favore della somma di 1.000,00 anche a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.”, spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio il resistente eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della domanda per la mancata prova del requisito dell'effettivo stato di servizio relativamente all'anno scolastico 2018/2019 nonché la prescrizione quinquennale del relativo diritto. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
********* 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Come anticipato, l'odierna ricorrente ha allegato di avere lavorato per n. 2 anni quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di CP_1 docente/supplente e chiede, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
2 a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre CP_1
– come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata. Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, l'odierna ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del Docente”, con conseguente riconoscimento della complessiva somma di € 1.000,00.
3 2.1. Tanto premesso, rileva il giudicante come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo idoneo ad escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto. Una simile esclusione, in effetti sancita dalla Legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria dalla parte ricorrente menzionata. Sulla questione si è peraltro pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. Successivamente la Corte di Giustizia UE, sezione VI, ha rilevato, con pronuncia (interpretativa del diritto comunitario) vincolante per il giudice nazionale, come: a) Le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono dunque applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico [punto n. 31, ord. in Causa C-451/21]; chiarisce peraltro al riguardo la Corte di Cassazione [tra le tante, Cass. civ. 6441/2020] la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, con conseguente obbligo in capo al giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di disapplicazione della normativa interna incompatibile; b) anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
[punto n. 35, ord. in Causa C-451/21]; chiarisce poi l'Ordinanza resa dalla Corte di Giustizia come tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti>> [punto n. 36, ord. in Causa C-451/21]; il bonus di cui si discute, proprio perché erogato in conseguenza della concreta instaurazione di un rapporto di lavoro, è quindi da considerarsi condizione di impiego e, come tale, ritentante nell'ambito della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio piuttosto che
4 nell'ambito della (meno vincolante) clausola n. 6 in tema di formazione del personale a termine; c) <<la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale [quale quella qui in esame, n.d.r.] riserva al solo personale docente tempo indeterminato del e non determinato di tale cp_1< i>
il beneficio>> di cui qui si discute [punto n. 48, ord. in Causa C-451/21]; CP_1
d) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo>> [punto n. 42, ord. in Causa C-451/21]. Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso ai punti a), b) e c), ben possibile è affermare, mediante mero richiamo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-451/21, come sussista quantomeno in astratto, in capo alla parte oggi ricorrente, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo dei DPCM sopra richiamati, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ciò previa disapplicazione da parte della stessa amministrazione e, ove questa non provveda autonomamente, da parte del giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo) che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto euro-unitario. Tale ricostruzione ha trovato sostanziale conferma nella recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, con cui la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
5 circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. La Suprema Corte ha, dunque, confermato che il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, ragion per cui essi non possono essere discriminati a sensi della normativa euro-unitaria. La sentenza in esame ha, inoltre, previsto che i docenti a tempo determinato con incarichi annuali (fino al 30.6 oppure fino al 31.8) abbiano diritto al bonus di € 500,00 in misura “piena”, in applicazione della clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea).
2.2. Ciò detto, alla luce di quanto sopra, l'odierna ricorrente ha soddisfatto il suddetto criterio con esclusivo riferimento all' anno scolastico 2019/2020, tanto è dimostrato dal contratto allegato al ricorso (cfr. produzione parte ricorrente), stipulato fino al termine delle attività didattiche. Al contrario, come correttamente eccepito dal convenuto , l'a.s. CP_1
2018/2019, risulta prescritto. Emerge, invero, dagli atti di causa che parte ricorrente abbia proposto formale diffida -interruttiva del termine di prescrizione- a mezzo pec- ricevuta in data 10.01.2024, dunque, successivamente al decorso del termine quinquennale di prescrizione per l'anno scolastico 2018/2019, atteso che la fruibilità della Carta Docenti avviene con le modalità previste dall'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. del 28.11.2016 secondo cui “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Invero, per l'anno scolastico 2018/2019, il ha consentito la CP_1 registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica per l'assegnazione della Carta Docenti fino al 30.10.2018, con la conseguenza che la lettera di diffida è stata inviata dalla ricorrente oltre il quinquennio antecedente alla suddetta data.
6 2.3. Sulla base di quanto sinora esposto e considerato che la ricorrente è a tutt'oggi destinataria di un contratto a tempo indeterminato come docente (così come dimostrato con la documentazione da ultimo allegata), il convenuto dovrà, CP_1 pertanto, essere condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, si compensano integralmente in virtù del principio di soccombenza reciproca atteso l'accoglimento parziale della domanda limitatamente all'a.s. 2019/2020 e, d'altra parte, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riferimento all'a.s. 2018/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020 e, per l'effetto, Condanna il resistente a provvedere in tal senso, CP_1 come esposto in parte motiva;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, lì 27 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 27 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 450/2024 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Scambia, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria (RC), alla via Bruno Buozzi n. 8, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: bonus carta del docente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.01.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1 determinato, attualmente in servizio presso l'IC Radice Catona Alighieri di Reggio Calabria, esponeva quanto segue:
- di aver prestato, anche in precedenza, servizio alle dipendenze del
[...]
-in forza di più contratti a tempo determinato- con qualifica di docente Controparte_1 supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020;
1 - che, a fronte dell'attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 le aveva corrisposto la “c.d. Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Tanto premesso, deduceva la illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_3 docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, espresso dalla Corte di Giustizia Europea nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022. Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale: “In via principale: accertare lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come insegnante con Controparte_1 contratti a tempo determinato, e riconoscere ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonché dei commi dal 121 al 124 della legge 107/2015 letti in combinato disposto con gli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione di ogni eventuale atto contrario, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il diritto al beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui all'attuale parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici di cui in premessa, e conseguentemente condannare parte intimata al pagamento in suo favore della somma di 1.000,00 anche a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.”, spese vinte, con attribuzione. Si costituiva in giudizio il resistente eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della domanda per la mancata prova del requisito dell'effettivo stato di servizio relativamente all'anno scolastico 2018/2019 nonché la prescrizione quinquennale del relativo diritto. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
********* 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Come anticipato, l'odierna ricorrente ha allegato di avere lavorato per n. 2 anni quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di CP_1 docente/supplente e chiede, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
2 a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso Controparte_1 obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre CP_1
– come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata. Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, l'odierna ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del Docente”, con conseguente riconoscimento della complessiva somma di € 1.000,00.
3 2.1. Tanto premesso, rileva il giudicante come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo idoneo ad escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto. Una simile esclusione, in effetti sancita dalla Legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria dalla parte ricorrente menzionata. Sulla questione si è peraltro pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. Successivamente la Corte di Giustizia UE, sezione VI, ha rilevato, con pronuncia (interpretativa del diritto comunitario) vincolante per il giudice nazionale, come: a) Le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono dunque applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico [punto n. 31, ord. in Causa C-451/21]; chiarisce peraltro al riguardo la Corte di Cassazione [tra le tante, Cass. civ. 6441/2020] la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, con conseguente obbligo in capo al giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di disapplicazione della normativa interna incompatibile; b) anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
[punto n. 35, ord. in Causa C-451/21]; chiarisce poi l'Ordinanza resa dalla Corte di Giustizia come tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti>> [punto n. 36, ord. in Causa C-451/21]; il bonus di cui si discute, proprio perché erogato in conseguenza della concreta instaurazione di un rapporto di lavoro, è quindi da considerarsi condizione di impiego e, come tale, ritentante nell'ambito della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio piuttosto che
4 nell'ambito della (meno vincolante) clausola n. 6 in tema di formazione del personale a termine; c) <<la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale [quale quella qui in esame, n.d.r.] riserva al solo personale docente tempo indeterminato del e non determinato di tale cp_1< i>
il beneficio>> di cui qui si discute [punto n. 48, ord. in Causa C-451/21]; CP_1
d) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo>> [punto n. 42, ord. in Causa C-451/21]. Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso ai punti a), b) e c), ben possibile è affermare, mediante mero richiamo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-451/21, come sussista quantomeno in astratto, in capo alla parte oggi ricorrente, il diritto a beneficiare, secondo il meccanismo dei DPCM sopra richiamati, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ciò previa disapplicazione da parte della stessa amministrazione e, ove questa non provveda autonomamente, da parte del giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo) che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto euro-unitario. Tale ricostruzione ha trovato sostanziale conferma nella recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, con cui la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
5 circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. La Suprema Corte ha, dunque, confermato che il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, ragion per cui essi non possono essere discriminati a sensi della normativa euro-unitaria. La sentenza in esame ha, inoltre, previsto che i docenti a tempo determinato con incarichi annuali (fino al 30.6 oppure fino al 31.8) abbiano diritto al bonus di € 500,00 in misura “piena”, in applicazione della clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea).
2.2. Ciò detto, alla luce di quanto sopra, l'odierna ricorrente ha soddisfatto il suddetto criterio con esclusivo riferimento all' anno scolastico 2019/2020, tanto è dimostrato dal contratto allegato al ricorso (cfr. produzione parte ricorrente), stipulato fino al termine delle attività didattiche. Al contrario, come correttamente eccepito dal convenuto , l'a.s. CP_1
2018/2019, risulta prescritto. Emerge, invero, dagli atti di causa che parte ricorrente abbia proposto formale diffida -interruttiva del termine di prescrizione- a mezzo pec- ricevuta in data 10.01.2024, dunque, successivamente al decorso del termine quinquennale di prescrizione per l'anno scolastico 2018/2019, atteso che la fruibilità della Carta Docenti avviene con le modalità previste dall'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. del 28.11.2016 secondo cui “a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Invero, per l'anno scolastico 2018/2019, il ha consentito la CP_1 registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica per l'assegnazione della Carta Docenti fino al 30.10.2018, con la conseguenza che la lettera di diffida è stata inviata dalla ricorrente oltre il quinquennio antecedente alla suddetta data.
6 2.3. Sulla base di quanto sinora esposto e considerato che la ricorrente è a tutt'oggi destinataria di un contratto a tempo indeterminato come docente (così come dimostrato con la documentazione da ultimo allegata), il convenuto dovrà, CP_1 pertanto, essere condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, si compensano integralmente in virtù del principio di soccombenza reciproca atteso l'accoglimento parziale della domanda limitatamente all'a.s. 2019/2020 e, d'altra parte, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riferimento all'a.s. 2018/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020 e, per l'effetto, Condanna il resistente a provvedere in tal senso, CP_1 come esposto in parte motiva;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, lì 27 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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