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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R. Gen. N. 1342/2019 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti ConIGliere
Dott. Maura Mancini ConIGliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1342/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2
aprile 2025 OGGETTO: BAri
d a (deposito bancario,
cassette di sicurezza, Controparte_1
n o n c h è d a apertura di credito
, con il patrocinio dell'avv. Caruso Giampiero bancario) Controparte_1
(PEC e dell'avv. Riccardo Codice: 140041 Email_1
de' ED (PEC entrambi Email_2
del foro di SC ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
SC, Via Floriano Ferramola n. 3 ed agli indirizzi telematici dei difensori giusta mandato alle liti depositato unitamente all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI c o n t r o
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Roberto Gorio del foro di SC (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_3
presso il suo studio in SC, Via Moretto n. 67 ed all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato generale alle liti rogito notaio dott. Per_1
di SC rep. n. 56402 racc. n. 17867;
[...]
n o n c h è c o n t r o
Controparte_3
[...]
definita, per brevità, ,
[...] Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. Andrea Paolucci del foro di SC (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_4
presso il suo studio in SC, Via Vittorio Emanuele II n. 1 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC n. 1680/2019 pubblicata in data 3 giugno 2019
CONCLUSIONI
Di parte appellante
“Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1680/2019 emessa dal Tribunale di
SC, nell'ambito del giudizio R.G. n. 18309/14, pubblicata in data 3.6.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: in via principale nel merito: quanto ad , Controparte_4
accertarsi la responsabilità della stessa scaturente dalla mancata
ottemperanza agli obblighi valutativi e informativi ricadenti sugli operatori
del settore finanziario e funzionali alla corretta segnalazione presso la
Centrale Rischi;
quanto alla , accertarsi la responsabilità Controparte_5
della stessa per omessa comunicazione dell'avvenuto integrale rientro
dall'esposizione debitoria con conseguente illegittima permanenza del
nominativo della società attrice e del suo socio illimitatamente responsabile
nella Centrale dei Rischi della BA d'IT per il Controparte_1
periodo ottobre 2010 – novembre 2011. Per l'effetto: condannarsi in via
solidale tra di loro le società odierne convenute al risarcimento del danno
patrimoniale quantificato per tutti i motivi dedotti in narrativa in €
324.856,94 o a diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare in
corso di causa, oltre interessi e spese di giustizia in favore de
[...]
e del socio illimitatamente responsabile;
Controparte_1 Controparte_1
condannarsi altresì, in via tra di loro solidale, le odierne convenute al
risarcimento del danno non patrimoniale dovuto alla perdita di immagine,
di competitività sul mercato, di ordinaria gestione di cassa e derivante
dall'obbligo di corretta informazione per la BA e gli Intermediari
Finanziari, con liquidazione da disporsi in via equitativa dal Giudice adito
secondo le circostanze del caso concreto e facendo espresso riferimento
all'integrale ed effettivo ristoro del danno subito dalla società
[...]
nonché da socio illimitatamente responsabile Controparte_1 [...] . Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per CP_1
spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i
gradi di giudizio. In via subordinata, in caso di rigetto delle domande attoree
disporre la compensazione integrale o parziale delle spese del giudizio di
primo grado per tutte le ragioni esposte al punto 5) della narrativa. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi.”
Di parte Controparte_6
“Respingersi l'avverso appello;
spese di lite rifuse per entrambi i gradi di
giudizio”
Di parte Controparte_4
“Rigettarsi l'appello avversario e conseguentemente – ed in ogni caso -
rigettarsi la seguente domanda degli appellanti: 'quanto ad
[...]
, accertarsi la responsabilità della stessa scaturente dalla CP_4
mancata ottemperanza agli obblighi valutativi e informativi ricadenti sugli
operatori del settore finanziario e funzionali alla corretta segnalazione
presso la centrale rischi'; rigettarsi altresì tutte le richieste risarcitorie
avversarie, essendo tutte le domande avversarie infondate sia in fatto che in
diritto. Con spese di lite del presente grado integralmente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in persona Controparte_1
del legale rappresentante IG. , nonché il IG. Controparte_1 [...]
a titolo personale hanno convenuto in giudizio la CP_1 [...] e la società per Controparte_2 Controparte_4
ottenere il risarcimento dei danni loro derivati dall'illegittima segnalazione a sofferenza della società presso la Centrale Rischi della BA d'IT e dall'illegittima permanenza dell'appostazione dopo l'estinzione dell'esposizione debitoria. A fondamento della pretesa azionata, gli attori hanno dedotto di aver stipulato con la BA convenuta, in data 11 gennaio
2008, un contratto di mutuo chirografario del valore di € 50.000,00, garantito al 50% dalla società mutuo risolto dalla mutuante Controparte_4
in data 12 luglio 2010 con contestuale intimazione alla società ed ai fideiussori di pagare immediatamente il saldo residuo, pari ad € 33.608,55.
Nella prospettazione attorea, l'Istituto di credito ha poi escusso la garanzia prestata dalla società per un valore pari ad € Controparte_4
16.804,27, ed ha accettato il pagamento dell'intero debito da parte della IG.ra
[.
socia e garante in forza di fideiussione della società Parte_1
mediante due distinti versamenti (€ 10.000,00 a Controparte_1
mezzo assegno bancario con valuta 11 ottobre 2010 ed € 26.334,23 a mezzo mutuo chirografario con valuta 27 ottobre 2010). Nonostante l'integrale soddisfacimento del suo credito in data 27 ottobre 2010, la BA convenuta ha omesso di comunicare alla società l'avvenuto Controparte_4
pagamento dell'intero debito e di restituire la somma che quest'ultima le aveva precedentemente versato quale garante al 50%. La società
[...]
in data 30 settembre 2010, aveva segnalato a sofferenza Controparte_4
la società attorea presso la Centrale Rischi della BA d'IT, per la sua quota di spettanza (€ 16.804,27), ed ha cancellato tale segnalazione solo dopo che, in data 8 novembre 2011, la BA convenuta le aveva retrocesso la somma versata in ragione della garanzia.
Fatte queste premesse, gli attori hanno chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta delle convenute.
Si è costituita in giudizio la , la quale Controparte_2
ha negato ogni responsabilità, attribuendo alla sola società Controparte_4
le eventuali conseguenze negative derivanti da una segnalazione
[...]
illegittima. Ha poi precisato che, diversamente da quanto dedotto dagli attori,
al momento della segnalazione, il debito della società Controparte_1
non era stato integralmente saldato, bensì semplicemente ristrutturato
[...]
tramite il pagamento immediato di € 10.000,00 e la stipula di un ulteriore mutuo chirografario contratto dalla IG.ra , con scadenza nel Parte_1
2014, sempre garantito dalla società Controparte_4
Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto Controparte_4
il rigetto delle pretese degli attori in quanto infondate e la loro condanna ex
art. 96 cod. proc. civ.
Con sentenza n. 1680/2019 pubblicata in data 3 giugno 2029, il Tribunale di
SC ha rigettato le domande attoree e la domanda proposta dalla società
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannando gli attori, Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A.
In particolare, il Giudice di primo grado ha valutato che:
- la segnalazione a sofferenza della società presso Controparte_1 la Centrale Rischi della BA d'IT risultava legittima, essendo avvenuta all'esito di un'adeguata istruttoria e in presenza di una situazione economico-
finanziaria della debitrice assimilabile all'insolvenza;
- il mantenimento di tale segnalazione risultava legittimo non avendo gli attori comprovato il saldo del debito e non potendo valere in tal senso la comunicazione del 20 dicembre 2010 (doc. 5 di parte attrice) con la quale la
BA aveva confermato alla IG.ra di aver ricevuto il saldo Parte_1
completo, alla luce della natura di confessione stragiudiziale al terzo del documento, liberamente valutabile;
- era stato perfezionato un accordo per il pagamento del residuo dovuto di €
26.000,00 mediante la stipula di un ulteriore mutuo, con piano di ammortamento in scadenza nel 2014, che, sebbene qualificato come "prestito familiare" ed erogato a favore di soggetti formalmente estranei alla società
attorea (i IG.ri ed , era parte di un più Parte_1 Controparte_7
ampio accordo volto a risanare la esposizione debitoria della società nei confronti della BA, di cui il IG. era consapevole;
Controparte_1
- era intervenuto un accordo fra la BA convenuta e la società
[...]
per la retrocessione delle somme pagate dalla seconda a Controparte_4
garanzia del debito della società soltanto all'esito Controparte_1
del pagamento delle rate di cui al prestito accordato ai IG.ri Parte_1
ed con scadenza 2014; Controparte_7
- non risultava configurabile alcuna responsabilità in capo alla BA per omessa comunicazione alla società in ragione del Controparte_4 mancato integrale rientro dall'esposizione debitoria della società attrice nel periodo contestato;
- era irrilevante l'accertamento dell'obbligo della BA alla restituzione alla società delle somme dalla stessa pagate a titolo di Controparte_4
garanzia a fronte dell'indimostrata estinzione del debito e del fatto che ai fini della cancellazione della segnalazione risultava rilevante solo l'estinzione del debito della società nei confronti della società Controparte_1
quale garante;
Controparte_4
- la società avendo adempiuto alla propria Controparte_4
obbligazione di garanzia nei confronti della BA, era subentrata nei diritti di quest'ultima verso la società Controparte_1
- la circostanza che la retrocessione delle somme fosse stata concordata dopo l'estinzione del debito della società verso la BA Controparte_1
atteneva esclusivamente all'accordo intercorso tra la BA e la società
Controparte_4
- per la cancellazione della segnalazione contestata era necessario che la società attrice estinguesse il proprio debito nei confronti della società
[...]
estinzione che non risultava provata prima della Controparte_4
retrocessione operata dalla BA convenuta che non era tenuta ad effettuare tale operazione prima della scadenza del piano di rientro;
- il fatto che la retrocessione era avvenuta prima del pagamento dell'ultima rata del prestito da parte della IG.ra aveva rilievo meramente fattuale Pt_1
e non incideva sull'adempimento del debito originario della società
[...] nei confronti della società Controparte_1 Controparte_4
- la società aveva tempestivamente chiesto la Controparte_4
cancellazione della segnalazione a sofferenza a seguito del pagamento del debito della società da parte della BA Controparte_1
convenuta;
- la domanda risarcitoria proposta da risultava assorbita Controparte_1
dalla legittimità della condotta tenuta dalle società convenute;
- le convenute non erano, in ogni caso, legittimate passivamente rispetto ai fatti ulteriori indicati dal medesimo, riferiti in modo generico a segnalazioni effettuate da altro istituto di credito;
- non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda della società ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Controparte_4
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello la società
[...]
ed il IG. Controparte_1 Controparte_1
personalmente sulla scorta di cinque motivi.
Si sono costituite in giudizio la Controparte_2
e la
[...] Controparte_3
chiedendo il rigetto del
[...] CP_4 CP_4
gravame.
Con ordinanza del 18 gennaio 2022, è stata disposta la riassegnazione del fascicolo, precedentemente sul ruolo del ConIGliere Dott.ssa Maria
Tulumello, al ConIGliere ausiliario, Avv. Faustino de Palma. All'udienza del 18 novembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
Con ordinanza dell'8 settembre 2023, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria in quanto, rilevato che il Presidente del collegio, dott. Giuseppe
Magnoli, ha trattato il giudizio di primo grado, provvedendo anche sulle istanze istruttorie delle parti (Cfr. ordinanza del 16/02/2016), si era reso necessario modificare la composizione del Collegio.
All'udienza del 25 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
Con ordinanza del 30 dicembre 2024, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria per la sostituzione del relatore dimissionario con il Cons. Dott.ssa
Maura Mancini.
All'udienza del 2 aprile 2025, tenutasi mediante lo scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei documenti e delle prove orali sotto due distinti profili: a) l'erronea e comunque contraddittoria valutazione del doc. 5 di parte appellante –
fascicolo di primo grado attestante l'integrale saldo del credito vantato dalla b) l'omessa valutazione Controparte_2
integrata delle risultanze del doc. 5 sopra menzionato con la testimonianza del IG. Tes_1
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti ribadiscono la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa valutazione della
“non contestazione” da parte delle società convenute di circostanze a loro sfavorevoli, dell'erronea valutazione dei documenti e delle prove acquisite nonché della contraddittorietà ed equivocità delle plurime ratio decidendi
espresse dal Giudice di primo grado con particolare riguardo a) alla qualificazione del mutuo stipulato dei IG.ri ed Parte_1 CP_7
quale prosecuzione del mutuo contratto dalla società appellante;
b)
[...]
alla restituzione acausale, da parte della Controparte_2
dell'importo erogatole dalla società
[...] Controparte_4
in data 8 novembre 2011 successiva all'estinzione dell'obbligazione
[...]
della società appellante ed anteriore alla scadenza del mutuo contratto dai
IG.ri ed c) alla contraddittorietà della Parte_1 Controparte_7
qualificazione del doc. 5 di parte appellante – fascicolo di primo grado quale confessione stragiudiziale al terzo con la qualificazione del mutuo contratto dai IG.ri ed in termini di prosecuzione Parte_1 Controparte_7
dell'originario mutuo stipulato con la società appellante.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione di primo grado denunciandone il carattere esorbitante e comunque inadeguato dal punto di vista logico-giuridico rimarcando specificamente a) come non fosse giuridicamente configurabile in capo alla società appellante un'obbligazione di restituzione alla società b) come non risultasse in alcun Controparte_4
modo comprovata l'esistenza di un accordo fra le società appellate in ordine al differimento della restituzione della somma erogata alla
[...]
dalla società garante mutualistica all'esito Controparte_2
del contratto di mutuo stipulato dai IG.ri ed Parte_1 CP_7
c) come la retrocessione acausale ed in data 8 novembre 2011 alla
[...]
società della somma dalla stessa pagata a titolo di garanzia da Controparte_4
parte della smentisse la tesi Controparte_8
dell'accordo fra le società appellate.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti ribadiscono la censura di erroneità della valutazione del materiale probatorio con specifico riferimento alla valutazione di legittimità della permanenza della segnalazione alla
Centrale Rischi della BA d'IT operata dalla società in Controparte_4
ragione a) del fatto che la società appellante, al momento della segnalazione,
era solo in crisi di liquidità; b) del fatto che la permanenza della segnalazione aveva avuto l'effetto di rendere impossibile l'accesso al credito alla società
appellante; c) del fatto che la società era a conoscenza della Controparte_4
possibile chiusura tombale dell'esposizione della società appellante già nel maggio 2011.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti censurano l'applicazione del principio della soccombenza nei rapporti con la società alla Controparte_4
luce della reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. da quest'ultima formulata ed alla conseguente reciproca parziale soccombenza.
I primi quattro motivi, in quanto tutti inerenti alla valutazione degli elementi probatori positivamente acquisiti al giudizio e – dunque – connessi ed interdipendenti l'uno dall'altro, sono trattati congiuntamente e sebbene suscettibili di parziale accoglimento non risultano idonei a modificare il
decisum del Giudice di primo grado: invero risulta pacificamente e comunque provato per documenti che con lettera in data 12 luglio 2010 la
BA appellata ha risolto il contratto di mutuo chirografario stipulato con la società appellante in data 11 gennaio 2008 (assistito dalla garanzia mutualistica della società e dalla garanzia Controparte_4
personale, fra gli altri, dei IG.ri ed in Parte_1 Controparte_7
ragione del mancato tempestivo pagamento di sei rate ed ha chiesto l'immediato saldo del debito residuo (cfr. doc. 6 di parte
[...]
; del pari risulta pacificamente e Controparte_2
comunque provato per documenti che, con lettera in data 19 luglio 2010, la società garante mutualistica alla quale l'Istituto Controparte_4
mutuante aveva comunicato l'inadempimento del debito garantito da parte della società appellante e l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, ha invitato la debitrice principale all'adempimento entro tre giorni con avvertenza che, in difetto, avrebbe proceduto alla “segnalazione
dell'irregolarità agli Organi di Vigilanza” (cfr. doc. 6 di parte
[...]
– fascicolo di primo grado;
cfr. anche doc. 4 e 5 di parte Controparte_4
– fascicolo di primo grado con i quali sono stati Controparte_4
formulati alla società appellante identici inviti ed avvertimenti per precedenti inadempimenti); ancora risulta pacificamente oltre che provato per documenti che, in data 11 ottobre 2010 la IG.ra , quale Parte_1 fideiussore della società ha pagato alla BA Controparte_1
appellata la somma di € 10.000,00 a mezzo di assegno circolare (cfr. doc. 14
di parte;
risulta altresì Controparte_2
pacificamente, oltre che provato per documenti, che in data 11 ottobre 2010
è stato contratto dai IG.ri ed un mutuo Parte_1 Controparte_7
chirografario rientrante, per espressa imputazione delle parti stipulanti, nella categoria del “prestito di famiglia” mediante il quale la BA appellata ha erogato ai mutuatari la somma di € 26.500,00 (cfr. doc. 15 di parte
[...]
; risulta, ancora pacificamente fra Controparte_2
le parti che tale mutuo è stato contratto dai IG.ri ed Parte_1
(ex soci e fideiussori della società appellante – cfr. doc. 1 Controparte_7
di parte ) al fine di estinguere il Controparte_2
debito della società garantita, odierna appellante;
risulta infine riconosciuto da parte della BA appellata che, al momento in cui fu retrocessa alla società la somma di € 16.804,27 (8 novembre 2011 Controparte_4
– doc. 18 di parte ), il Controparte_2
contratto di mutuo stipulato con i garanti sopra menzionati era in regolare ammortamento.
La valutazione integrata delle circostanze sopra emarginate induce a ritenere che l'obbligazione gravante sulla società appellante è stata estinta alla data in cui i mutuatari IG.ri ed hanno versato Parte_1 Controparte_7
alla l'importo del Controparte_2
capitale loro mutuato, con la conseguenza che, a tale data, l'Istituto di credito doveva retrocedere alla società la somma escussa Controparte_4 a titolo di garanzia e consegnata dalla garante mutualistica.
In senso contrario non vale obiettare che non risulta positivamente acquisita agli atti la prova dell'effettivo pagamento da parte dei fideiussori IG.ri ed del debito della società appellante: Parte_1 Controparte_7
in proposito occorre evidenziare che dai doc. 13 e 13-bis di parte
[...]
– fascicolo di primo grado emerge Controparte_2
la prova documentale della proposta dei fideiussori di adempiere alla propria obbligazione di garanzia mediante pagamento immediato di € 10.000,00 a mezzo di assegno circolare (pacificamente incassato dall'Istituto di Credito)
e stipula di un contratto di mutuo con rata mensile di ammontare approssimativamente prossimo ad € 700,00; dal doc. 15 di parte
[...]
– fascicolo di primo grado emerge Controparte_2
che il contratto di mutuo è stato effettivamente stipulato con durata fino all'ottobre 2014 e con rata di € 628,45 con la conseguenza che deve ritenersi il perfezionamento dell'accordo sulla proposta formulata dai fideiussori IG.ri ed nella sentenza di primo grado risulta Parte_1 Controparte_7
menzionato il doc. 5 di parte appellante del quale è riferito il contenuto (la ha confermato ai fideiussori l'intervenuta Controparte_2
estinzione dell'obbligazione gravante sulla società appellante da loro garantita) qualificato come confessione stragiudiziale al terzo liberamente valutabile e ritenuta inefficace sotto il profilo probatorio dal Giudice di primo grado.
La valutazione integrata degli elementi probatori acquisiti e degli elementi di fatto emarginati nella sentenza impugnata (in particolare il riconoscimento dell'intervenuta estinzione del debito della società appellata che, per quanto rivolta ad un terzo, deve essere oggetto di valutazione congiunta con gli ulteriori elementi istruttori) induce, ad avviso di questo Collegio, a ritenere positivamente acquisita per presunzioni la prova dell'intervenuta estinzione del debito gravante sulla società appellante in data 27 ottobre 2010.
In senso contrario neppure vale obiettare che fra la BA appellata e la società sarebbe intervenuto un accordo volto a Controparte_4
procrastinare la cancellazione della segnalazione della società appellante alla
Centrale Rischi della BA d'IT all'esito del rientro integrale del debito contratto dai IG.ri ed la tesi Parte_1 Controparte_7
dell' appellato si fonda sulla valutazione integrata dei doc. Controparte_9
16, 17 e 17-bis dalla stessa prodotti ma non può essere condivisa per le ragioni che seguono. Si osserva, in primo luogo, che dalla lettura dei documenti sopra richiamati non emerge la prova positiva di un effettivo accordo fra le due società appellate;
accordo che, oltretutto, non trova riscontro nella prova orale escussa. Si osserva, ancora e decisivamente, che un simile accordo, quand'anche integralmente riscontrato, dovrebbe essere ritenuto radicalmente nullo per mancanza di causa: invero la società
[...]
in quanto articolazione del Confidi, è vincolata alle Controparte_4
prescrizioni dell'art. 13 d.l. 269/93 conv. con mod. in l. 326/03, secondo il quale le risorse provenienti dalle imprese consorziate o socie possono essere utilizzate esclusivamente a garanzia dei finanziamenti erogati alle imprese consorziate o socie con la conseguenza che, in nessun caso, la società
[...]
avrebbe potuto garantire l'adempimento del debito Controparte_4 “familiare” contratto dai fideiussori per il ripianamento della posizione debitoria della società dagli stessi garantita ed alla quale erano ormai estranei.
In proposito non può essere condivisa l'argomentazione sostenuta dalla secondo la quale il Controparte_2
mutuo contratto dai IG.ri ed Parte_2 Controparte_7
costituirebbe una prosecuzione del mutuo originariamente contratto dalla società appellante: si osserva in primo luogo che diversa è la soggettività
giuridica della società appellante rispetto alle persone fisiche dei suoi fideiussori i quali, oltretutto, nel caso in esame erano addirittura ex soci;
si osserva, inoltre, che diversa è la causa titolata dei finanziamenti che nel caso del mutuo erogato alla società può essere individuata in qualsiasi eIGenza
connessa alla gestione dell'attività imprenditoriale, mentre nel caso del mutuo erogato ai fideiussori deve essere individuata nell'eIGenza personale,
quindi di natura familiare, dei garanti non più soci di far fronte all'improvvisa escussione da parte dell'Istituto bancario appellato della garanzia che essi avevano prestato.
Le considerazioni che precedono trovano indiretto riscontro nell'intrinseca contraddittorietà della prospettazione della BA appellata alla luce della circostanza di fatto pacifica e documentata per tabulas (cfr. doc. 18 di parte
) della restituzione, da Controparte_2
parte della BA appellata alla società Controparte_4
dell'importo da quest'ultima pagato a seguito dell'escussione della garanzia in data 8 novembre 2011 e quindi successivamente all'estinzione del debito garantito e precedentemente rispetto alla scadenza del contratto di mutuo stipulato dai IG.ri ed Parte_2 Controparte_7
Ciò posto in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie positivamente acquisite deve, in primo luogo, essere indagata la questione di legittimità
della segnalazione alla Centrale Rischi della BA d'IT effettuata dalla società alla luce dell'inadempimento (protrattosi Controparte_4
per sei mesi), della risoluzione del mutuo contratto dalla società appellante con la BA convenuta, dell'escussione della garanzia da parte di quest'ultima nei confronti della società e delle CP_4 Controparte_4
risultanze dell'istruttoria da quest'ultima effettuata la segnalazione alla
Centrale Rischi della BA d'IT deve essere ritenuta pienamente legittima. Invero il protratto mancato adempimento del contratto di mutuo valutato unitamente ai protesti di ben nove effetti cambiari aventi tutti scadenza compresa fra il 1° maggio 2010 ed il 1° settembre 2010 (cfr. doc.
15 di parte nonché alle risultanze dei flussi di Controparte_4
ritorno dell'anagrafica della società appellante (cfr. doc. 9 di parte
[...]
inducono a ritenere positivamente comprovata la Controparte_4
condizione di incapacità della società appellante di adempiere alle proprie obbligazioni alla data della segnalazione. In senso contrario non vale obiettare, come argomentato dagli appellanti, che si sarebbe trattato di una mera “crisi di liquidità”: in realtà dal doc. 9 di parte Controparte_4
emerge chiaramente la situazione di “incaglio” della società appellante
(confermata anche dal teste e, in ogni caso, non emergono dagli atti Tes_1
e dai documenti acquisiti elementi probatori che confortino tale allegazione;
emerge, invece, che il debito conseguente al mutuo chirografario contratto dalla società non è stato adempiuto dalla stessa, bensì dai relativi fideiussori,
circostanza che conferma l'incapacità della società appellante di far fronte alle proprie obbligazioni.
Si deve, a questo punto, esaminare la questione di legittimità del mantenimento della segnalazione a sofferenza anche dopo l'estinzione del debito garantito dalla società anche in questo caso Controparte_4
ritiene questo Collegio che debba rispondersi positivamente in quanto il debito nei confronti di tale società è stato estinto solo in data 8 novembre
2011 con la conseguenza che si deve ritenere che nessuna responsabilità
possa essere configurata in capo alla società che in Controparte_4
tempi congrui successivamente al pagamento ha provveduto alla cancellazione della segnalazione. Sotto questo profilo, in senso contrario,
non vale obiettare che la società già dal maggio Controparte_4
2011, avrebbe avuto elementi per poter ritenere che la somma pagata in garanzia le sarebbe stata retrocessa: l'allegazione non trova riscontro probatorio e risulta, comunque, ininfluente alla luce del rilievo che la segnalazione poteva essere cancellata solo all'esito dell'effettiva retrocessione dell'importo pagato, proprio in ragione della natura mutualistica della garanzia.
Si tratta ora di verificare se può configurarsi in capo alla BA appellata qualche responsabilità per il mantenimento della segnalazione alla Centrale
Rischi della BA d'IT: ritiene questo Collegio – come già emarginato –
che, effettivamente, a fronte dell'intervenuta estinzione del mutuo contratto dalla società appellante, la BA appellata avrebbe dovuto immediatamente retrocedere alla società la somma da quest'ultima Controparte_4
versata in adempimento della garanzia con la conseguenza che il ritardo nella retrocessione e, conseguentemente, nella cancellazione della segnalazione può essere imputato alla BA appellata. Si osserva, peraltro, che nella presente causa risulta solo genericamente allegato che la società appellante abbia subito un danno in conseguenza di tale ritardo: le allegazioni contenute nell'atto di citazione in primo grado risultano estremamente generiche e la documentazione prodotta appare insufficiente a comprovare un danno conseguente al mantenimento della segnalazione alla Centrale Rischi della
BA d'IT dopo l'estinzione da parte dei fideiussori del debito della società appellante in quanto non risultano documentati il licenziamento di tutto il personale e la chiusura dei vari punti vendita, mentre la conferma del cap. 11, da parte del teste dell'impossibilità di ottenere la garanzia Tes_1
del 50% per un eventuale ulteriore finanziamento in conseguenza della segnalazione risulta, ad avviso di questo Collegio, insufficiente ai fini di comprovare un effettivo danno in ragione dell'estrema genericità del riferimento all'eventuale finanziamento sia sotto il profilo del relativo ammontare, sia sotto il profilo dell'Istituto bancario che avrebbe potuto concederlo, sia ancora sotto il profilo della situazione economico-finanziaria della società appellante, con la conseguenza che resta preclusa la possibilità
di ipotizzare positivamente che il finanziamento sarebbe stato concesso e che,
conseguentemente, la società appellante avrebbe avuto la possibilità di ottenere la garanzia del 50% dalla società Controparte_4
Quanto alla posizione personale del IG. si osserva che la Controparte_1 segnalazione ha avuto ad oggetto la sola società appellante rispetto alla quale il IG. , rivestendo la qualità di socio illimitatamente Controparte_1
responsabile, è soggetto giuridico distinto;
valorizzando, peraltro, la dichiarazione del teste che ha confermato la concessione di un Tes_2
piccolo affidamento sul conto corrente personale del IG. Controparte_1
e la relativa revoca a seguito del rilievo della segnalazione, si osserva che dal contenuto degli atti depositati da parte appellante e dalla dichiarazione del teste non è dato intendere quale fosse l'ammontare dell'affidamento Tes_2
concesso (soprattutto alla luce della valutazione operata dal teste dell'importo segnalato alla Centrale Rischi di € 16.804,27 come “cifra
importante”) e quali attività siano state di fatto precluse al IG. CP_1
che è rientrato mantenendo il rapporto di conto corrente. Nessun
[...]
riscontro hanno poi trovato le deduzioni di parte appellante in ordine alla correlazione fra l'illegittimo mantenimento della segnalazione, la cessazione dell'attività aziendale e l'asserita risoluzione in data 13 gennaio 2011 da parte della del contratto di mutuo stipulato con il IG. Controparte_10
a titolo personale con conseguente segnalazione alla Controparte_1
Centrale Rischi della BA d'IT (di tale allegazione, infatti, non si rinviene alcun riscontro probatorio). Non ha trovato alcun riscontro probatorio, infine, la deduzione secondo la quale gli appellanti avrebbero subito un danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione in conseguenza dell'illegittimo mantenimento della segnalazione alla Centrale
Rischi della BA d'IT.
Da ultimo deve essere esaminato il quinto motivo di gravame con il quale la società appellante lamenta l'applicazione del principio della soccombenza nei rapporti con la società alla luce della reiezione della Controparte_4
domanda ex art. 96 c.p.c. da quest'ultima formulata ed alla conseguente necessità di configurare una reciproca soccombenza: la censura non può
essere condivisa. Invero, come chiarito dal Supremo Collegio, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e non risulta idonea a determinare una soccombenza reciproca tale da legittimare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 18036/22 e Cass. 14813/20; cfr. anche Cass.
15102/21 che ha riguardo alla diversa fattispecie del singolo motivo di gravame sull'applicazione dell'art. 96 c.p.c. da parte del giudice di primo grado che può effettivamente generare soccombenza in grado di appello).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile), alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22–
in complessivi € 10.313,00 quanto a ciascuna parte appellata oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1680/2019 del
Tribunale di SC;
2) condanna le parti appellanti a rifondere alle parti appellate le spese di lite liquidate in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, quanto a ciascuna parte appellata;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in SC nella camera di conIGlio del 2 luglio 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Maura Mancini dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti ConIGliere
Dott. Maura Mancini ConIGliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1342/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2
aprile 2025 OGGETTO: BAri
d a (deposito bancario,
cassette di sicurezza, Controparte_1
n o n c h è d a apertura di credito
, con il patrocinio dell'avv. Caruso Giampiero bancario) Controparte_1
(PEC e dell'avv. Riccardo Codice: 140041 Email_1
de' ED (PEC entrambi Email_2
del foro di SC ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
SC, Via Floriano Ferramola n. 3 ed agli indirizzi telematici dei difensori giusta mandato alle liti depositato unitamente all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI c o n t r o
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Roberto Gorio del foro di SC (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_3
presso il suo studio in SC, Via Moretto n. 67 ed all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato generale alle liti rogito notaio dott. Per_1
di SC rep. n. 56402 racc. n. 17867;
[...]
n o n c h è c o n t r o
Controparte_3
[...]
definita, per brevità, ,
[...] Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. Andrea Paolucci del foro di SC (PEC
ed elettivamente domiciliata Email_4
presso il suo studio in SC, Via Vittorio Emanuele II n. 1 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC n. 1680/2019 pubblicata in data 3 giugno 2019
CONCLUSIONI
Di parte appellante
“Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1680/2019 emessa dal Tribunale di
SC, nell'ambito del giudizio R.G. n. 18309/14, pubblicata in data 3.6.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: in via principale nel merito: quanto ad , Controparte_4
accertarsi la responsabilità della stessa scaturente dalla mancata
ottemperanza agli obblighi valutativi e informativi ricadenti sugli operatori
del settore finanziario e funzionali alla corretta segnalazione presso la
Centrale Rischi;
quanto alla , accertarsi la responsabilità Controparte_5
della stessa per omessa comunicazione dell'avvenuto integrale rientro
dall'esposizione debitoria con conseguente illegittima permanenza del
nominativo della società attrice e del suo socio illimitatamente responsabile
nella Centrale dei Rischi della BA d'IT per il Controparte_1
periodo ottobre 2010 – novembre 2011. Per l'effetto: condannarsi in via
solidale tra di loro le società odierne convenute al risarcimento del danno
patrimoniale quantificato per tutti i motivi dedotti in narrativa in €
324.856,94 o a diversa somma (maggiore o minore) che dovesse risultare in
corso di causa, oltre interessi e spese di giustizia in favore de
[...]
e del socio illimitatamente responsabile;
Controparte_1 Controparte_1
condannarsi altresì, in via tra di loro solidale, le odierne convenute al
risarcimento del danno non patrimoniale dovuto alla perdita di immagine,
di competitività sul mercato, di ordinaria gestione di cassa e derivante
dall'obbligo di corretta informazione per la BA e gli Intermediari
Finanziari, con liquidazione da disporsi in via equitativa dal Giudice adito
secondo le circostanze del caso concreto e facendo espresso riferimento
all'integrale ed effettivo ristoro del danno subito dalla società
[...]
nonché da socio illimitatamente responsabile Controparte_1 [...] . Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per CP_1
spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i
gradi di giudizio. In via subordinata, in caso di rigetto delle domande attoree
disporre la compensazione integrale o parziale delle spese del giudizio di
primo grado per tutte le ragioni esposte al punto 5) della narrativa. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi.”
Di parte Controparte_6
“Respingersi l'avverso appello;
spese di lite rifuse per entrambi i gradi di
giudizio”
Di parte Controparte_4
“Rigettarsi l'appello avversario e conseguentemente – ed in ogni caso -
rigettarsi la seguente domanda degli appellanti: 'quanto ad
[...]
, accertarsi la responsabilità della stessa scaturente dalla CP_4
mancata ottemperanza agli obblighi valutativi e informativi ricadenti sugli
operatori del settore finanziario e funzionali alla corretta segnalazione
presso la centrale rischi'; rigettarsi altresì tutte le richieste risarcitorie
avversarie, essendo tutte le domande avversarie infondate sia in fatto che in
diritto. Con spese di lite del presente grado integralmente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società in persona Controparte_1
del legale rappresentante IG. , nonché il IG. Controparte_1 [...]
a titolo personale hanno convenuto in giudizio la CP_1 [...] e la società per Controparte_2 Controparte_4
ottenere il risarcimento dei danni loro derivati dall'illegittima segnalazione a sofferenza della società presso la Centrale Rischi della BA d'IT e dall'illegittima permanenza dell'appostazione dopo l'estinzione dell'esposizione debitoria. A fondamento della pretesa azionata, gli attori hanno dedotto di aver stipulato con la BA convenuta, in data 11 gennaio
2008, un contratto di mutuo chirografario del valore di € 50.000,00, garantito al 50% dalla società mutuo risolto dalla mutuante Controparte_4
in data 12 luglio 2010 con contestuale intimazione alla società ed ai fideiussori di pagare immediatamente il saldo residuo, pari ad € 33.608,55.
Nella prospettazione attorea, l'Istituto di credito ha poi escusso la garanzia prestata dalla società per un valore pari ad € Controparte_4
16.804,27, ed ha accettato il pagamento dell'intero debito da parte della IG.ra
[.
socia e garante in forza di fideiussione della società Parte_1
mediante due distinti versamenti (€ 10.000,00 a Controparte_1
mezzo assegno bancario con valuta 11 ottobre 2010 ed € 26.334,23 a mezzo mutuo chirografario con valuta 27 ottobre 2010). Nonostante l'integrale soddisfacimento del suo credito in data 27 ottobre 2010, la BA convenuta ha omesso di comunicare alla società l'avvenuto Controparte_4
pagamento dell'intero debito e di restituire la somma che quest'ultima le aveva precedentemente versato quale garante al 50%. La società
[...]
in data 30 settembre 2010, aveva segnalato a sofferenza Controparte_4
la società attorea presso la Centrale Rischi della BA d'IT, per la sua quota di spettanza (€ 16.804,27), ed ha cancellato tale segnalazione solo dopo che, in data 8 novembre 2011, la BA convenuta le aveva retrocesso la somma versata in ragione della garanzia.
Fatte queste premesse, gli attori hanno chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta delle convenute.
Si è costituita in giudizio la , la quale Controparte_2
ha negato ogni responsabilità, attribuendo alla sola società Controparte_4
le eventuali conseguenze negative derivanti da una segnalazione
[...]
illegittima. Ha poi precisato che, diversamente da quanto dedotto dagli attori,
al momento della segnalazione, il debito della società Controparte_1
non era stato integralmente saldato, bensì semplicemente ristrutturato
[...]
tramite il pagamento immediato di € 10.000,00 e la stipula di un ulteriore mutuo chirografario contratto dalla IG.ra , con scadenza nel Parte_1
2014, sempre garantito dalla società Controparte_4
Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto Controparte_4
il rigetto delle pretese degli attori in quanto infondate e la loro condanna ex
art. 96 cod. proc. civ.
Con sentenza n. 1680/2019 pubblicata in data 3 giugno 2029, il Tribunale di
SC ha rigettato le domande attoree e la domanda proposta dalla società
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannando gli attori, Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A.
In particolare, il Giudice di primo grado ha valutato che:
- la segnalazione a sofferenza della società presso Controparte_1 la Centrale Rischi della BA d'IT risultava legittima, essendo avvenuta all'esito di un'adeguata istruttoria e in presenza di una situazione economico-
finanziaria della debitrice assimilabile all'insolvenza;
- il mantenimento di tale segnalazione risultava legittimo non avendo gli attori comprovato il saldo del debito e non potendo valere in tal senso la comunicazione del 20 dicembre 2010 (doc. 5 di parte attrice) con la quale la
BA aveva confermato alla IG.ra di aver ricevuto il saldo Parte_1
completo, alla luce della natura di confessione stragiudiziale al terzo del documento, liberamente valutabile;
- era stato perfezionato un accordo per il pagamento del residuo dovuto di €
26.000,00 mediante la stipula di un ulteriore mutuo, con piano di ammortamento in scadenza nel 2014, che, sebbene qualificato come "prestito familiare" ed erogato a favore di soggetti formalmente estranei alla società
attorea (i IG.ri ed , era parte di un più Parte_1 Controparte_7
ampio accordo volto a risanare la esposizione debitoria della società nei confronti della BA, di cui il IG. era consapevole;
Controparte_1
- era intervenuto un accordo fra la BA convenuta e la società
[...]
per la retrocessione delle somme pagate dalla seconda a Controparte_4
garanzia del debito della società soltanto all'esito Controparte_1
del pagamento delle rate di cui al prestito accordato ai IG.ri Parte_1
ed con scadenza 2014; Controparte_7
- non risultava configurabile alcuna responsabilità in capo alla BA per omessa comunicazione alla società in ragione del Controparte_4 mancato integrale rientro dall'esposizione debitoria della società attrice nel periodo contestato;
- era irrilevante l'accertamento dell'obbligo della BA alla restituzione alla società delle somme dalla stessa pagate a titolo di Controparte_4
garanzia a fronte dell'indimostrata estinzione del debito e del fatto che ai fini della cancellazione della segnalazione risultava rilevante solo l'estinzione del debito della società nei confronti della società Controparte_1
quale garante;
Controparte_4
- la società avendo adempiuto alla propria Controparte_4
obbligazione di garanzia nei confronti della BA, era subentrata nei diritti di quest'ultima verso la società Controparte_1
- la circostanza che la retrocessione delle somme fosse stata concordata dopo l'estinzione del debito della società verso la BA Controparte_1
atteneva esclusivamente all'accordo intercorso tra la BA e la società
Controparte_4
- per la cancellazione della segnalazione contestata era necessario che la società attrice estinguesse il proprio debito nei confronti della società
[...]
estinzione che non risultava provata prima della Controparte_4
retrocessione operata dalla BA convenuta che non era tenuta ad effettuare tale operazione prima della scadenza del piano di rientro;
- il fatto che la retrocessione era avvenuta prima del pagamento dell'ultima rata del prestito da parte della IG.ra aveva rilievo meramente fattuale Pt_1
e non incideva sull'adempimento del debito originario della società
[...] nei confronti della società Controparte_1 Controparte_4
- la società aveva tempestivamente chiesto la Controparte_4
cancellazione della segnalazione a sofferenza a seguito del pagamento del debito della società da parte della BA Controparte_1
convenuta;
- la domanda risarcitoria proposta da risultava assorbita Controparte_1
dalla legittimità della condotta tenuta dalle società convenute;
- le convenute non erano, in ogni caso, legittimate passivamente rispetto ai fatti ulteriori indicati dal medesimo, riferiti in modo generico a segnalazioni effettuate da altro istituto di credito;
- non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda della società ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Controparte_4
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello la società
[...]
ed il IG. Controparte_1 Controparte_1
personalmente sulla scorta di cinque motivi.
Si sono costituite in giudizio la Controparte_2
e la
[...] Controparte_3
chiedendo il rigetto del
[...] CP_4 CP_4
gravame.
Con ordinanza del 18 gennaio 2022, è stata disposta la riassegnazione del fascicolo, precedentemente sul ruolo del ConIGliere Dott.ssa Maria
Tulumello, al ConIGliere ausiliario, Avv. Faustino de Palma. All'udienza del 18 novembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
Con ordinanza dell'8 settembre 2023, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria in quanto, rilevato che il Presidente del collegio, dott. Giuseppe
Magnoli, ha trattato il giudizio di primo grado, provvedendo anche sulle istanze istruttorie delle parti (Cfr. ordinanza del 16/02/2016), si era reso necessario modificare la composizione del Collegio.
All'udienza del 25 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
Con ordinanza del 30 dicembre 2024, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria per la sostituzione del relatore dimissionario con il Cons. Dott.ssa
Maura Mancini.
All'udienza del 2 aprile 2025, tenutasi mediante lo scambio di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei documenti e delle prove orali sotto due distinti profili: a) l'erronea e comunque contraddittoria valutazione del doc. 5 di parte appellante –
fascicolo di primo grado attestante l'integrale saldo del credito vantato dalla b) l'omessa valutazione Controparte_2
integrata delle risultanze del doc. 5 sopra menzionato con la testimonianza del IG. Tes_1
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti ribadiscono la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa valutazione della
“non contestazione” da parte delle società convenute di circostanze a loro sfavorevoli, dell'erronea valutazione dei documenti e delle prove acquisite nonché della contraddittorietà ed equivocità delle plurime ratio decidendi
espresse dal Giudice di primo grado con particolare riguardo a) alla qualificazione del mutuo stipulato dei IG.ri ed Parte_1 CP_7
quale prosecuzione del mutuo contratto dalla società appellante;
b)
[...]
alla restituzione acausale, da parte della Controparte_2
dell'importo erogatole dalla società
[...] Controparte_4
in data 8 novembre 2011 successiva all'estinzione dell'obbligazione
[...]
della società appellante ed anteriore alla scadenza del mutuo contratto dai
IG.ri ed c) alla contraddittorietà della Parte_1 Controparte_7
qualificazione del doc. 5 di parte appellante – fascicolo di primo grado quale confessione stragiudiziale al terzo con la qualificazione del mutuo contratto dai IG.ri ed in termini di prosecuzione Parte_1 Controparte_7
dell'originario mutuo stipulato con la società appellante.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la decisione di primo grado denunciandone il carattere esorbitante e comunque inadeguato dal punto di vista logico-giuridico rimarcando specificamente a) come non fosse giuridicamente configurabile in capo alla società appellante un'obbligazione di restituzione alla società b) come non risultasse in alcun Controparte_4
modo comprovata l'esistenza di un accordo fra le società appellate in ordine al differimento della restituzione della somma erogata alla
[...]
dalla società garante mutualistica all'esito Controparte_2
del contratto di mutuo stipulato dai IG.ri ed Parte_1 CP_7
c) come la retrocessione acausale ed in data 8 novembre 2011 alla
[...]
società della somma dalla stessa pagata a titolo di garanzia da Controparte_4
parte della smentisse la tesi Controparte_8
dell'accordo fra le società appellate.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti ribadiscono la censura di erroneità della valutazione del materiale probatorio con specifico riferimento alla valutazione di legittimità della permanenza della segnalazione alla
Centrale Rischi della BA d'IT operata dalla società in Controparte_4
ragione a) del fatto che la società appellante, al momento della segnalazione,
era solo in crisi di liquidità; b) del fatto che la permanenza della segnalazione aveva avuto l'effetto di rendere impossibile l'accesso al credito alla società
appellante; c) del fatto che la società era a conoscenza della Controparte_4
possibile chiusura tombale dell'esposizione della società appellante già nel maggio 2011.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti censurano l'applicazione del principio della soccombenza nei rapporti con la società alla Controparte_4
luce della reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. da quest'ultima formulata ed alla conseguente reciproca parziale soccombenza.
I primi quattro motivi, in quanto tutti inerenti alla valutazione degli elementi probatori positivamente acquisiti al giudizio e – dunque – connessi ed interdipendenti l'uno dall'altro, sono trattati congiuntamente e sebbene suscettibili di parziale accoglimento non risultano idonei a modificare il
decisum del Giudice di primo grado: invero risulta pacificamente e comunque provato per documenti che con lettera in data 12 luglio 2010 la
BA appellata ha risolto il contratto di mutuo chirografario stipulato con la società appellante in data 11 gennaio 2008 (assistito dalla garanzia mutualistica della società e dalla garanzia Controparte_4
personale, fra gli altri, dei IG.ri ed in Parte_1 Controparte_7
ragione del mancato tempestivo pagamento di sei rate ed ha chiesto l'immediato saldo del debito residuo (cfr. doc. 6 di parte
[...]
; del pari risulta pacificamente e Controparte_2
comunque provato per documenti che, con lettera in data 19 luglio 2010, la società garante mutualistica alla quale l'Istituto Controparte_4
mutuante aveva comunicato l'inadempimento del debito garantito da parte della società appellante e l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo, ha invitato la debitrice principale all'adempimento entro tre giorni con avvertenza che, in difetto, avrebbe proceduto alla “segnalazione
dell'irregolarità agli Organi di Vigilanza” (cfr. doc. 6 di parte
[...]
– fascicolo di primo grado;
cfr. anche doc. 4 e 5 di parte Controparte_4
– fascicolo di primo grado con i quali sono stati Controparte_4
formulati alla società appellante identici inviti ed avvertimenti per precedenti inadempimenti); ancora risulta pacificamente oltre che provato per documenti che, in data 11 ottobre 2010 la IG.ra , quale Parte_1 fideiussore della società ha pagato alla BA Controparte_1
appellata la somma di € 10.000,00 a mezzo di assegno circolare (cfr. doc. 14
di parte;
risulta altresì Controparte_2
pacificamente, oltre che provato per documenti, che in data 11 ottobre 2010
è stato contratto dai IG.ri ed un mutuo Parte_1 Controparte_7
chirografario rientrante, per espressa imputazione delle parti stipulanti, nella categoria del “prestito di famiglia” mediante il quale la BA appellata ha erogato ai mutuatari la somma di € 26.500,00 (cfr. doc. 15 di parte
[...]
; risulta, ancora pacificamente fra Controparte_2
le parti che tale mutuo è stato contratto dai IG.ri ed Parte_1
(ex soci e fideiussori della società appellante – cfr. doc. 1 Controparte_7
di parte ) al fine di estinguere il Controparte_2
debito della società garantita, odierna appellante;
risulta infine riconosciuto da parte della BA appellata che, al momento in cui fu retrocessa alla società la somma di € 16.804,27 (8 novembre 2011 Controparte_4
– doc. 18 di parte ), il Controparte_2
contratto di mutuo stipulato con i garanti sopra menzionati era in regolare ammortamento.
La valutazione integrata delle circostanze sopra emarginate induce a ritenere che l'obbligazione gravante sulla società appellante è stata estinta alla data in cui i mutuatari IG.ri ed hanno versato Parte_1 Controparte_7
alla l'importo del Controparte_2
capitale loro mutuato, con la conseguenza che, a tale data, l'Istituto di credito doveva retrocedere alla società la somma escussa Controparte_4 a titolo di garanzia e consegnata dalla garante mutualistica.
In senso contrario non vale obiettare che non risulta positivamente acquisita agli atti la prova dell'effettivo pagamento da parte dei fideiussori IG.ri ed del debito della società appellante: Parte_1 Controparte_7
in proposito occorre evidenziare che dai doc. 13 e 13-bis di parte
[...]
– fascicolo di primo grado emerge Controparte_2
la prova documentale della proposta dei fideiussori di adempiere alla propria obbligazione di garanzia mediante pagamento immediato di € 10.000,00 a mezzo di assegno circolare (pacificamente incassato dall'Istituto di Credito)
e stipula di un contratto di mutuo con rata mensile di ammontare approssimativamente prossimo ad € 700,00; dal doc. 15 di parte
[...]
– fascicolo di primo grado emerge Controparte_2
che il contratto di mutuo è stato effettivamente stipulato con durata fino all'ottobre 2014 e con rata di € 628,45 con la conseguenza che deve ritenersi il perfezionamento dell'accordo sulla proposta formulata dai fideiussori IG.ri ed nella sentenza di primo grado risulta Parte_1 Controparte_7
menzionato il doc. 5 di parte appellante del quale è riferito il contenuto (la ha confermato ai fideiussori l'intervenuta Controparte_2
estinzione dell'obbligazione gravante sulla società appellante da loro garantita) qualificato come confessione stragiudiziale al terzo liberamente valutabile e ritenuta inefficace sotto il profilo probatorio dal Giudice di primo grado.
La valutazione integrata degli elementi probatori acquisiti e degli elementi di fatto emarginati nella sentenza impugnata (in particolare il riconoscimento dell'intervenuta estinzione del debito della società appellata che, per quanto rivolta ad un terzo, deve essere oggetto di valutazione congiunta con gli ulteriori elementi istruttori) induce, ad avviso di questo Collegio, a ritenere positivamente acquisita per presunzioni la prova dell'intervenuta estinzione del debito gravante sulla società appellante in data 27 ottobre 2010.
In senso contrario neppure vale obiettare che fra la BA appellata e la società sarebbe intervenuto un accordo volto a Controparte_4
procrastinare la cancellazione della segnalazione della società appellante alla
Centrale Rischi della BA d'IT all'esito del rientro integrale del debito contratto dai IG.ri ed la tesi Parte_1 Controparte_7
dell' appellato si fonda sulla valutazione integrata dei doc. Controparte_9
16, 17 e 17-bis dalla stessa prodotti ma non può essere condivisa per le ragioni che seguono. Si osserva, in primo luogo, che dalla lettura dei documenti sopra richiamati non emerge la prova positiva di un effettivo accordo fra le due società appellate;
accordo che, oltretutto, non trova riscontro nella prova orale escussa. Si osserva, ancora e decisivamente, che un simile accordo, quand'anche integralmente riscontrato, dovrebbe essere ritenuto radicalmente nullo per mancanza di causa: invero la società
[...]
in quanto articolazione del Confidi, è vincolata alle Controparte_4
prescrizioni dell'art. 13 d.l. 269/93 conv. con mod. in l. 326/03, secondo il quale le risorse provenienti dalle imprese consorziate o socie possono essere utilizzate esclusivamente a garanzia dei finanziamenti erogati alle imprese consorziate o socie con la conseguenza che, in nessun caso, la società
[...]
avrebbe potuto garantire l'adempimento del debito Controparte_4 “familiare” contratto dai fideiussori per il ripianamento della posizione debitoria della società dagli stessi garantita ed alla quale erano ormai estranei.
In proposito non può essere condivisa l'argomentazione sostenuta dalla secondo la quale il Controparte_2
mutuo contratto dai IG.ri ed Parte_2 Controparte_7
costituirebbe una prosecuzione del mutuo originariamente contratto dalla società appellante: si osserva in primo luogo che diversa è la soggettività
giuridica della società appellante rispetto alle persone fisiche dei suoi fideiussori i quali, oltretutto, nel caso in esame erano addirittura ex soci;
si osserva, inoltre, che diversa è la causa titolata dei finanziamenti che nel caso del mutuo erogato alla società può essere individuata in qualsiasi eIGenza
connessa alla gestione dell'attività imprenditoriale, mentre nel caso del mutuo erogato ai fideiussori deve essere individuata nell'eIGenza personale,
quindi di natura familiare, dei garanti non più soci di far fronte all'improvvisa escussione da parte dell'Istituto bancario appellato della garanzia che essi avevano prestato.
Le considerazioni che precedono trovano indiretto riscontro nell'intrinseca contraddittorietà della prospettazione della BA appellata alla luce della circostanza di fatto pacifica e documentata per tabulas (cfr. doc. 18 di parte
) della restituzione, da Controparte_2
parte della BA appellata alla società Controparte_4
dell'importo da quest'ultima pagato a seguito dell'escussione della garanzia in data 8 novembre 2011 e quindi successivamente all'estinzione del debito garantito e precedentemente rispetto alla scadenza del contratto di mutuo stipulato dai IG.ri ed Parte_2 Controparte_7
Ciò posto in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie positivamente acquisite deve, in primo luogo, essere indagata la questione di legittimità
della segnalazione alla Centrale Rischi della BA d'IT effettuata dalla società alla luce dell'inadempimento (protrattosi Controparte_4
per sei mesi), della risoluzione del mutuo contratto dalla società appellante con la BA convenuta, dell'escussione della garanzia da parte di quest'ultima nei confronti della società e delle CP_4 Controparte_4
risultanze dell'istruttoria da quest'ultima effettuata la segnalazione alla
Centrale Rischi della BA d'IT deve essere ritenuta pienamente legittima. Invero il protratto mancato adempimento del contratto di mutuo valutato unitamente ai protesti di ben nove effetti cambiari aventi tutti scadenza compresa fra il 1° maggio 2010 ed il 1° settembre 2010 (cfr. doc.
15 di parte nonché alle risultanze dei flussi di Controparte_4
ritorno dell'anagrafica della società appellante (cfr. doc. 9 di parte
[...]
inducono a ritenere positivamente comprovata la Controparte_4
condizione di incapacità della società appellante di adempiere alle proprie obbligazioni alla data della segnalazione. In senso contrario non vale obiettare, come argomentato dagli appellanti, che si sarebbe trattato di una mera “crisi di liquidità”: in realtà dal doc. 9 di parte Controparte_4
emerge chiaramente la situazione di “incaglio” della società appellante
(confermata anche dal teste e, in ogni caso, non emergono dagli atti Tes_1
e dai documenti acquisiti elementi probatori che confortino tale allegazione;
emerge, invece, che il debito conseguente al mutuo chirografario contratto dalla società non è stato adempiuto dalla stessa, bensì dai relativi fideiussori,
circostanza che conferma l'incapacità della società appellante di far fronte alle proprie obbligazioni.
Si deve, a questo punto, esaminare la questione di legittimità del mantenimento della segnalazione a sofferenza anche dopo l'estinzione del debito garantito dalla società anche in questo caso Controparte_4
ritiene questo Collegio che debba rispondersi positivamente in quanto il debito nei confronti di tale società è stato estinto solo in data 8 novembre
2011 con la conseguenza che si deve ritenere che nessuna responsabilità
possa essere configurata in capo alla società che in Controparte_4
tempi congrui successivamente al pagamento ha provveduto alla cancellazione della segnalazione. Sotto questo profilo, in senso contrario,
non vale obiettare che la società già dal maggio Controparte_4
2011, avrebbe avuto elementi per poter ritenere che la somma pagata in garanzia le sarebbe stata retrocessa: l'allegazione non trova riscontro probatorio e risulta, comunque, ininfluente alla luce del rilievo che la segnalazione poteva essere cancellata solo all'esito dell'effettiva retrocessione dell'importo pagato, proprio in ragione della natura mutualistica della garanzia.
Si tratta ora di verificare se può configurarsi in capo alla BA appellata qualche responsabilità per il mantenimento della segnalazione alla Centrale
Rischi della BA d'IT: ritiene questo Collegio – come già emarginato –
che, effettivamente, a fronte dell'intervenuta estinzione del mutuo contratto dalla società appellante, la BA appellata avrebbe dovuto immediatamente retrocedere alla società la somma da quest'ultima Controparte_4
versata in adempimento della garanzia con la conseguenza che il ritardo nella retrocessione e, conseguentemente, nella cancellazione della segnalazione può essere imputato alla BA appellata. Si osserva, peraltro, che nella presente causa risulta solo genericamente allegato che la società appellante abbia subito un danno in conseguenza di tale ritardo: le allegazioni contenute nell'atto di citazione in primo grado risultano estremamente generiche e la documentazione prodotta appare insufficiente a comprovare un danno conseguente al mantenimento della segnalazione alla Centrale Rischi della
BA d'IT dopo l'estinzione da parte dei fideiussori del debito della società appellante in quanto non risultano documentati il licenziamento di tutto il personale e la chiusura dei vari punti vendita, mentre la conferma del cap. 11, da parte del teste dell'impossibilità di ottenere la garanzia Tes_1
del 50% per un eventuale ulteriore finanziamento in conseguenza della segnalazione risulta, ad avviso di questo Collegio, insufficiente ai fini di comprovare un effettivo danno in ragione dell'estrema genericità del riferimento all'eventuale finanziamento sia sotto il profilo del relativo ammontare, sia sotto il profilo dell'Istituto bancario che avrebbe potuto concederlo, sia ancora sotto il profilo della situazione economico-finanziaria della società appellante, con la conseguenza che resta preclusa la possibilità
di ipotizzare positivamente che il finanziamento sarebbe stato concesso e che,
conseguentemente, la società appellante avrebbe avuto la possibilità di ottenere la garanzia del 50% dalla società Controparte_4
Quanto alla posizione personale del IG. si osserva che la Controparte_1 segnalazione ha avuto ad oggetto la sola società appellante rispetto alla quale il IG. , rivestendo la qualità di socio illimitatamente Controparte_1
responsabile, è soggetto giuridico distinto;
valorizzando, peraltro, la dichiarazione del teste che ha confermato la concessione di un Tes_2
piccolo affidamento sul conto corrente personale del IG. Controparte_1
e la relativa revoca a seguito del rilievo della segnalazione, si osserva che dal contenuto degli atti depositati da parte appellante e dalla dichiarazione del teste non è dato intendere quale fosse l'ammontare dell'affidamento Tes_2
concesso (soprattutto alla luce della valutazione operata dal teste dell'importo segnalato alla Centrale Rischi di € 16.804,27 come “cifra
importante”) e quali attività siano state di fatto precluse al IG. CP_1
che è rientrato mantenendo il rapporto di conto corrente. Nessun
[...]
riscontro hanno poi trovato le deduzioni di parte appellante in ordine alla correlazione fra l'illegittimo mantenimento della segnalazione, la cessazione dell'attività aziendale e l'asserita risoluzione in data 13 gennaio 2011 da parte della del contratto di mutuo stipulato con il IG. Controparte_10
a titolo personale con conseguente segnalazione alla Controparte_1
Centrale Rischi della BA d'IT (di tale allegazione, infatti, non si rinviene alcun riscontro probatorio). Non ha trovato alcun riscontro probatorio, infine, la deduzione secondo la quale gli appellanti avrebbero subito un danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione in conseguenza dell'illegittimo mantenimento della segnalazione alla Centrale
Rischi della BA d'IT.
Da ultimo deve essere esaminato il quinto motivo di gravame con il quale la società appellante lamenta l'applicazione del principio della soccombenza nei rapporti con la società alla luce della reiezione della Controparte_4
domanda ex art. 96 c.p.c. da quest'ultima formulata ed alla conseguente necessità di configurare una reciproca soccombenza: la censura non può
essere condivisa. Invero, come chiarito dal Supremo Collegio, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ha natura accessoria e non risulta idonea a determinare una soccombenza reciproca tale da legittimare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 18036/22 e Cass. 14813/20; cfr. anche Cass.
15102/21 che ha riguardo alla diversa fattispecie del singolo motivo di gravame sull'applicazione dell'art. 96 c.p.c. da parte del giudice di primo grado che può effettivamente generare soccombenza in grado di appello).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile), alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22–
in complessivi € 10.313,00 quanto a ciascuna parte appellata oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.665,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.843,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.287,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1680/2019 del
Tribunale di SC;
2) condanna le parti appellanti a rifondere alle parti appellate le spese di lite liquidate in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, quanto a ciascuna parte appellata;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in SC nella camera di conIGlio del 2 luglio 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Maura Mancini dott. Cesare Massetti