TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1054/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1054/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Grifoni Raquel Justine, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] in [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Grifoni Raquel Justine, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 09/01/2017 in Marmaris (Turchia), precisando che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 109/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“1. i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2. il sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in Terni, Via Parte_1
Liutprando n. 8/p ad egli intestata mentre la signora si trasferirà Controparte_1 altrove entro 5 mesi dalla sottoscrizione del ricorso;
3. i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a definire con separato accordo tutti i rapporti dare/avere di natura economica e patrimoniale dichiarando che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore di ciascuna delle parti e che pertanto i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento dichiarando altresì di non avere per l'effetto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto concordato nel presente atto”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/01/2017 tra
e in Marmaris Parte_1 Controparte_1
(Turchia) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 90, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2017);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1054/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Grifoni Raquel Justine, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] in [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Grifoni Raquel Justine, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 09/01/2017 in Marmaris (Turchia), precisando che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 109/24 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“1. i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2. il sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in Terni, Via Parte_1
Liutprando n. 8/p ad egli intestata mentre la signora si trasferirà Controparte_1 altrove entro 5 mesi dalla sottoscrizione del ricorso;
3. i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a definire con separato accordo tutti i rapporti dare/avere di natura economica e patrimoniale dichiarando che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore di ciascuna delle parti e che pertanto i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento dichiarando altresì di non avere per l'effetto più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto concordato nel presente atto”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/01/2017 tra
e in Marmaris Parte_1 Controparte_1
(Turchia) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 90, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2017);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti