Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione civile In persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa avente n. 1474/2016 R.G.A.C., promossa da:
(C.F. ) titolare della ditta “Pub Ritrovo Parte_1 CodiceFiscale_1 tano difeso da avv. S. Rodà; ATTORE CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difesa da avv. P. De Masi;
CONVENUTA Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione, sulle seguenti C o n c l u s i o n i: come in atti e verbale del 25 marzo 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ad ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio la , al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1 evia sospensione, dell'in di cui al decreto del Dirigente Regionale n. 15855 del 22.12.2015, nonché di ogni atto precedente, connesso e/o conseguenziale ad esso collegato, anche di contenuto ignoto. Con il proprio atto, l'attore impugna il decreto di revoca Prot. N. 13920 del 20.11.2014, e chiede l'annullamento in quanto, non è stato regolarmente notificato al rappresentante legale della ditta. Il provvedimento richiamato, infatti, non solo è stato notificato a soggetto diverso del sig.
(il 9 dicembre 2014), ma la notifica è avvenuta all'indirizzo di Via Parte_1
Fondaco Nesci snc al posto di Via Garibaldi n. 65. Premessa la palese nullità della notifica del decreto di revoca n. 13920 del 20.11.2014, eccepisce, altresì, la nullità dell'ingiunzione di pagamento oltre che per la nullità dell'atto presupposto, anche per l'applicazione analogica dell'art. 29, del D.L. 22 giugno 2012 n° 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134 e della Legge Regionale 18 dicembre 2012 n. 54. L'art. 29 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, infatti, stabilisce che: “in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie di agevolazioni di cui all'art. 1 del d. l. 22 ottobre 2012, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. A ciò deve aggiungersi che l'art. 1 della L.R. (Calabria) 18 dicembre 2013, n. 54, stabilisce che “in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, alle imprese beneficiarie di incentivi e agevolazioni a valere sui fondi regionali e/o su fondi Comunitari, di cui alla data del 31 dicembre 2011 siano state già pubblicate le graduatorie, si applicano i benefici di cui all'art. 29, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134. Per effetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere sui fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del D.L. 83.2012, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto
“improcedibilità, inammissibilità improponibilità e rigetto dell'avanzata opposizione”, per sua assoluta infondatezza, con “ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”. Nel corso del giudizio, non è stata concessa dal Tribunale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, la causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza indicata in epigrafe è stata trattenuta in decisione, all'esito del decorso dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi. L'opposizione avanzata si dimostra infondata, e quindi non può essere considerata idonea a condurre all'annullamento e/o revoca dell'impugnata ordinanza di ingiunzione. Passando ora allo scrutinio del merito della vexata quaestio, occorre, in limine, respingere, l'addotto vizio, di parte opponente, di “nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione” opposta, risultando la relativa lagnanza, intesa come vizio di nullità e non anche di inesistenza, superata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo e questo, a prescinde dalla rilevata circostanza che la notificazione del provvedimento in oggetto sia avvenuta, comunque, legittimamente, a mezzo posta, direttamente ad opera dell'Amministrazione ingiungente in un luogo e soggetto diverso da quello effettivo (anche se tale circostanza non è suffragata da documentazione). Né, infine, possono condurre a migliori risultati le considerazioni di parte opponente, riferite all'asserita illegittimità sostanziale dell'ordinanza impugnata. Sia il decreto di revoca, sia l'ingiunzione di pagamento, non sono mai stati sospesi per ragioni sostanziali di merito. Per come correttamente dedotto dall'ente creditore, infatti, è lo stesso Decreto di revoca
“che effettua un chiaro excursus storico della vicenda….assolutamente esauriente anche sotto il profilo contenutistico e motivazionale. Ciò che ha lasciato emergere, così, all'evidenza, la mancata osservanza degli impegni contrattualmente assunti. Analogo respingimento si registra, per concludere, nei confronti della circostanza per cui
“Il Decreto di revoca n. 13920 del 20.11.2014, nonché l'ingiunzione di pagamento n. 15855 del 22.12.2015, alla luce delle disposizioni legislative in materia di aiuto alle imprese in difficoltà, non poteva e non doveva essere emessa. Secondo l'opponente le previsioni normative in discorso trovano applicazione anche nel caso di specie, dal momento che l'indicazione di fondi regionali e comunitari non è tassativa ma solo esemplificativa. Infatti, secondo l'opponente il comune denominatore che lega le imprese, sia esse destinatarie di benefici a valere su fondi Regionali e/o Europei e benefici Nazionali, è appunto la crisi economica, di cui ha preso atto il Governo. In questo contesto problematico, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 22 giugno 2012, il D.L. n. 83, meglio noto come Decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134 del 07 agosto 2012. Non v'è dubbio che la previsione normativa di abrogazione del rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di qualsivoglia indicatore utilizzato per la formazione della graduatoria deve intendersi estesa anche alle altre forme di sostegno finanziario agli investimenti che comunque prevedono il rispetto di indicatori di formazione di graduatorie. Sostenere un ragionamento diverso vorrebbe dire porsi in netto contrasto con l'art. 3 della Carta Costituzionale. In realtà l'ente opposto spiega in modo chiaro che, il mancato rispetto da parte delle imprese beneficiarie degli indicatori utilizzati in sede di formazione delle graduatorie, determinata dalla particolare crisi che ha interessato il sistema produttivo negli ultimi anni, tale beneficio non risulta applicabile al caso di specie, nel quale l'impresa risulta beneficiaria dei contributi a valere sulla citata legge 266/1997, le cui fonti di finanziamento sono statali e non regionali e\o su fondi comunitari ”, aggiungendo “fatti salvi provvedimenti già adottati”. Quindi vi è una evidente differenza tra quanto sostenuto dall'opponente e quanto invece previsto dalla norma. Alla luce di quanto chiarito, l'ingiunzione di pagamento impugnata non può essere dichiarata nulla e/o annullabile. Senza trascurare che il beneficiario era ben consapevole, che il mancato rispetto dei requisiti, essendo tale circostanza inserita nell'ambito dei motivi di revoca “totale” del finanziamento, che l'inadempimento sistematico da parte dello stesso, è da ritenersi prevalente, quando esso vada ad intaccare elementi strutturali del progetto, come gli obblighi derivanti dalla presentazione, sottoscrizione e accettazione del finanziamento quali il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. E' sulla scorta di tale considerazione che la non ha potuto sottrarsi dal revocare CP_1
“in toto” il contributo finanziario all' Pt_2
Ne deriva, pertanto, che l'opposizione oggetto di lite non può che essere rigettata e parte opponente, risultata soccombente, condannata alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la promossa opposizione, alla luce delle ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa integrale conferma del provvedimento impugnato (per come meglio descritto in premessa), condanna parte opponente, alla refusione delle spese giudiziali in favore della , che si liquidano in complessivi € 5.400,00, oltre al Controparte_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge. Così deciso in Catanzaro il 13 gennaio 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone