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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Consigliere Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 309 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ascoli Piceno, al Viale Marcello Federici, 114, presso e nello studio dell'Avv.
Raniero Agostini, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
CONTRO
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del socio amministratore elettivamente domiciliata in Verona, al Corso CP_1
Milano, 112/d, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Alessandro Chiarello, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello,
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 171/2024 del Tribunale Civile di Ascoli
Piceno, datata e depositata il 26.02.2024, relativa al procedimento civile n.
390/2020 R.G. in materia di: risarcimento danni da fatto illecito.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 21 maggio 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il
Tribunale adito rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
CP_ di ed - volta a ottenere la dichiarazione di Controparte_1 CP_1 illegittimità della condotta da quest'ultima posta in essere e la conseguente condanna al risarcimento, in proprio favore, dell'importo di € 35.600,00=, ponendo a carico dell'attore le spese di lite, liquidate in € 3.800,00= oltre accessori di legge.
In primo luogo, il Tribunale riportava quanto dedotto a sostegno delle richieste attoree, secondo cui:
- la convenuta società si sarebbe introdotta illegittimamente nell'immobile sito in
Ascoli Piceno, Via Mediterraneo 2/ Via Ionio 4, asportando, senza autorizzazione, dal locale cucina industriale, gli arredi, elettrodomestici e accessori di proprietà del per averli acquistati (n.d.r. al prezzo di € 35.600,00), con fattura n. 3 del Pt_1
07.10.2010, dalla Arkimedia S.r.l., alla quale erano stati venduti, il 10.11.2008, dalla (n.d.r. proprietaria del suddetto immobile, dal Controparte_2 condotto in locazione commerciale), originaria acquirente di detti beni, alla Pt_1 stessa forniti dalla Controparte_1
- l'eventuale credito di quest'ultima sarebbe riferibile alla sola
[...]
e non anche a esso attore;
Controparte_2
- la scrittura privata del 15.11.2015 tra la e Controparte_1 CP_3
- ospitato dal presso il complesso alberghiero durante la sua
[...] Pt_1 assenza dall'Italia per cinque anni -, con cui il secondo consentiva alla convenuta di accedere nell'immobile e prelevare, oltre agli arredi ed elettrodomestici relativi alla fornitura iniziale, altri beni appartenenti all'attore, mancherebbe della propria autorizzazione o delega, quale rispettivo proprietario, così rendendo l'asporto illegittimo e, quindi, produttivo del danno oggetto dell'invocato risarcimento.
2 Nel merito, il rigetto della domanda muoveva dalla precisazione che già le “mere risultanze” dei documenti prodotti in giudizio dalla convenuta avessero smentito l'assunto del di non essere debitore nei confronti della stessa, considerato Pt_1 come:
- a fronte della fornitura e posa in opera, effettuata dalla su Controparte_1 richiesta della dell'arredo per cucina adibita a Controparte_2 ristorazione all'interno del complesso alberghiero sito in Ascoli Piceno, Via
Mediterraneo 2/Via Ionio 4, al costo complessivo di € 84.560,00=, di cui alle fatture n. 138 del 20.11.2006 e n. 7 del 31.01.2007, l'obbligazione di pagamento di detta società era stata “contestualmente garantita dal con l'emissione di effetti Pt_1 bancari rimasti insoluti e protestati”;
- questi, con missiva del 16.06.2009, chiedeva alla un Controparte_1 estratto conto relativo alla ricordata fornitura, comunicando l'intenzione della sede in Corropoli (TE), di provvedere al pagamento;
Controparte_4
- ricevuta l'informazione circa la somma dovuta, il tramite lettera del Pt_1
30.07.2009, rimetteva, alla società fornitrice, delle “tratte accettate per l'importo di € 50.892,00= sulla attuale proprietaria dei beni” e a garanzia Controparte_4 dell'obbligazione di pagamento emetteva n. 7 effetti cambiari accettati dalla stessa per complessivi € 35.497,14=, anch'essi andati protestati;
Controparte_4
- infine l'attore, attraverso missiva del 15.04.2010 inviata alla Controparte_1
ribadiva di essere garante, unitamente alla entrambi in veste
[...] Controparte_4 di debitori cumulativi il principale dei quali rimaneva la Controparte_2
impegnandosi a saldare il debito mediante un piano di rientro.
[...]
Da tali evidenze documentali il Tribunale deduceva rivelarsi “poco credibile” anche l'altro assunto attoreo della mancanza di incarico dello in ordine CP_3 alla definizione della pendenza mentre esso era assente, trovandosi in Libia Pt_1 per cinque anni, tanto più stante la dimostrazione, fornita dalla convenuta a mezzo testimoni, “che oltre a vivere nell'abitazione dell'attore e Controparte_3 possedere le chiavi dell'intero immobile, compresi i locali bar-ristorante, aveva contattato la stessa ( proponendo la restituzione dei Controparte_5 mobili di cui alle fatture di acquisto della e sottoscritto Controparte_2
3 la transazione in data 12.11.2015, per liberare l'attore dagli obblighi debitori documentati, su delega verbale del . Pt_1
A tale proposito, infatti, il teste riferiva, inoltre, sia che lo Testimone_1
spacciandosi per avvocato, avrebbe sostenuto di curare comunque gli CP_3 interessi del di cui era amico, sia che, successivamente all'appuntamento Pt_1 fissato al 12.11.2015 per l'asporto dei beni, sottopose egli stesso al legale rappresentante della “la scrittura a sua firma”. Controparte_1
La circostanza, poi, che lo fosse stato autorizzato dal a consentire CP_3 Pt_1 il prelievo, da parte della convenuta, dell'arredo della cucina, del bar e della reception, sebbene non facenti parte della fornitura, veniva riferita dal teste
[...]
, mentre il teste aggiungeva che non essendo Testimone_2 Tes_3
CP_ asportabili il bancone del bar e quello della reception, “il Controparte_1
e lo si erano accordati per portare via due frigoriferi”.
[...] CP_3
Infine, anche nipote dell'attore, escusso come teste, confermava Testimone_4 essergli stato riferito dello nell'immediatezza dei fatti, di agire egli in CP_3 nome e nell'interesse dello zio, restituendo alla società fornitrice i beni mobili non pagati al fine di evitare problemi giudiziari.
Quindi il Tribunale, nel rigettare la domanda, rammentava che “secondo la
Suprema Corte, l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché via sia un comportamento del rappresentante, ovvero un contesto in cui questi opera, che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza di agire egli per un soggetto diverso, nella sfera giuridica del quale gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente (così Cass.
Civ. 21.10.2009 n. 22234)”.
con atto ritualmente notificato, impugnava tempestivamente la Parte_1 predetta decisione prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio, la , Controparte_1 chiedendo, all'adita Corte, in riforma della sentenza gravata, di accogliere la domanda proposta da esso attore in primo grado, odierno appellante, nei confronti della e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al Controparte_1
4 risarcimento del danno, in proprio favore, nella misura di € 35.600,00=, nonché al rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l'appellata concludeva, in via Controparte_1 preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, poiché carente dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto della stessa con conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese e competenze processuali.
Con provvedimento del 25.09.2024, l'intestata Corte riteneva non doversi procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. in riferimento all'eccezione della
[...]
di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza. Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
a sostegno del proposto appello, poneva, quale unico, articolato Parte_1 motivo, l'“ingiusta, ingiustificata, illegittima e caotica motivazione” sulla cui base era stata respinta la propria domanda, lamentando l'erroneità del “ragionamento logico deduttivo applicato dal Giudice di primo grado” nell'affermare essere
“poco credibile” il proprio assunto circa la mancanza, in capo allo di CP_3 alcun incarico volto a definire la pendenza debitoria mentre egli, per cinque anni, si trovava in Libia, trattandosi di deduzione non rispondente alle risultanze processuali, ossia alle missive in atti, dalle quali lo stesso Giudice aveva, altrettanto erroneamente, desunto l'intenzione attorea di saldare il debito che peraltro, poiché risalente agli anni 2006-2007, “era praticamente prescritto, come erano prescritti gli effetti cambiari”.
Secondo l'appellante, inoltre, la massima richiamata in sentenza si sarebbe potuta applicare alla fattispecie solo se il rappresentante fosse stato effettivo “e non falso” come lo in quanto privo di alcun potere al riguardo, l'accertamento della CP_3 cui sussistenza veniva totalmente omesso dalla la quale, Controparte_1 pertanto, non potrebbe invocare la propria buona fede a giustificazione della sua condotta negligente, né l'atto di transazione sottoscritto dallo stesso CP_3 produrrebbe gli effetti che la convenuta si riprometteva di conseguire, essendo pacifica l'inidoneità del negozio compiuto da chi agisca in assenza del potere di
5 rappresentanza, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, a produrre effetti nella sfera giuridica del rappresentato, ossia del la cui domanda avrebbe, Pt_1 quindi, meritato di essere accolta, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno in suo favore.
Il proposto appello non è fondato, viene, quindi, respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità del proposto gravame per carenza dei presupposti previsti dall'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dell'atto di appello in esame risultano chiaramente espresse le ragioni di doglianza su punti specifici della pronuncia gravata, tanto da risultare in linea con il pacifico orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito (cfr. Cass. Civ. 08.04.2024 n. 9378; Cass. Civ. 16.01.2024 n. 1600), secondo cui l'impugnazione, ai fini della relativa ammissibilità, non necessita dell'utilizzo di formule sacramentali e della redazione di un progetto alternativo di decisione, bensì dell'individuazione dei capi non condivisi della sentenza con le relative critiche volte a ottenerne la riforma, unitamente alle argomentazioni che vadano a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito, contrariamente alle doglianze prospettate dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, si osserva come, invece, il Tribunale abbia correttamente valutato, in primo luogo, le risultanze documentali, ossia:
- gli effetti cambiari rilasciati dal a garanzia del pagamento degli arredi per Pt_1 cucina industriale, forniti dalla alla Controparte_1 Controparte_2
tutti protestati poiché restati insoluti (cfr. doc. 1 fascicolo parte convenuta,
[...] copie n. 12 cambiali pagherò e relativi protesti);
- le missive inviate dallo stesso alla ivi parte convenuta (cfr. stesso fascicolo Pt_1 docc.ti 2, 4 e 6), dalle quali è dato evincere con chiarezza che quest'ultimo, oltre a riconoscersi garante del debito derivante dalla suddetta fornitura di beni, ha anche espresso la propria intenzione di estinguere il dovuto “con un piano di rientro” (cfr. doc. 6, missiva del 15.04.2010) e precedentemente comunicato, previa richiesta di conoscere il residuo ammontare dello stesso debito, che altra società, ossia la intendeva anch'essa provvedere al pagamento (cfr. doc. 2 missiva Controparte_4 del 30.07.2009), tanto da rimetterle, a garanzia dell'obbligazione, delle tratte
6 accettate da detta ultima società, per € 35.000,00=, anch'esse non onorate (cfr. doc.
5 fascicolo parte convenuta, n. 7 cambiali tratte protestate).
Non sussiste, quindi, alcuna errata interpretazione, da parte del Giudice di primo grado, quanto alla circostanza che l'odierno appellante fosse debitore nei confronti della società convenuta in tal sede.
In secondo luogo, alle appena ricordate risultanze documentali si aggiungono le emergenze della svolta prova testimoniale, la quale, come esaustivamente evidenziato nella gravata decisione, ha fornito ulteriori elementi probatori in ordine alla circostanza che - ossia colui che ha concluso l'atto di Controparte_3 transazione con la (cfr. doc. 6 fascicolo attore in primo Controparte_1 grado) affinché, tramite il ritiro dei beni in origine forniti alla Controparte_2
il in veste di garante del debito insoluto, venisse liberato dall'obbligo
[...] Pt_1
a proprio carico -, era legato a parte attrice da vincolo di amicizia, tanto da vivere nella sua abitazione (trattasi delle unità immobiliari site in Ascoli Piceno, Via
Mediterraneo 2/Via Ionio 4, di proprietà della e Controparte_2 condotte in locazione commerciale dal a far data dal 01.10.2007 al Pt_1
30.09.2016; cfr. doc. 1 fascicolo attore in primo grado) e detenere le chiavi anche dei locali bar-ristorante (cfr. dichiarazioni testi di parte Testimone_5 convenuta, e di parte attrice;
cfr. verbali udienze del Testimone_4 Tes_6
02.09.2021 e 17.02.2022), oltre a curarne gli interessi, secondo quanto riferito dal teste (cfr. verbale udienza del 17.02.2022); quest'ultimo, in Testimone_1 particolare, precisa di essere stato presente sia alla conversazione telefonica tra il CP_
e lo il quale affermava che il con cui Controparte_1 CP_3 Pt_1 era in contatto trovandosi lo stesso in Libia, “aveva detto che poteva restituire alla Con quello che non era stato pagato …”, sia all'incontro dai medesimi fissato, sempre in occasione della predetta telefonata, “a casa del nel novembre Pt_1
2015” (cfr. stesso verbale udienza del 17.02.2022), ovvero quello relativo all'asporto dei beni.
Tantomeno fondata si ritiene, poi, la contestazione del circa l'illegittimità Pt_1 della condotta tenuta dalla per avere proceduto al ritiro degli Controparte_1 arredi di proprietà dello stesso (in quanto acquistati dalla Arkimedia S.r.l., come da fattura n. 3 del 07.10.2010, cfr. doc. n5 in fasc. primo grado parte attrice, alla quale
7 erano stati venduti dalla sulla base di un accordo Controparte_2 intrapreso con senza accertare che questi fosse munito del Controparte_3 potere di rappresentanza di esso, odierno appellante, o dei “soggetti debitori”, di cui all'atto di transazione del 12.11.2015, motivo per il quale l'appellata neanche potrebbe invocare la propria buona fede.
Infatti, considerato che a mente dell'art. 1393 c.c. il terzo contraente ha solo la facoltà, e non l'obbligo giuridico, di controllare se chi si qualifichi rappresentante sia effettivamente munito dei relativi poteri (cfr. per tutte: Cass. Civ. 08.05.2015 n.
9328), la non potrà, solo per non aver esercitato detta facoltà Controparte_1 di controllo, essere costituita in colpa ai fini di cui all'art. 1398 c.c., stante la possibilità, pure pacificamente attribuita al terzo contraente, di invocare il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, qualora, “indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri di rappresentanza, via sia, oltre alla propria buona fede, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo la convinzione dell'avvenuto conferimento di tali poteri al rappresentante apparente”
(cfr. Cass. Civ. 26.09.2023 n. 27349; Cass. Civ. 09.11.2020 n. 24980; Cass. Civ.
13.07.2018 n. 18519; Cass. Civ. 23.06.2017 n. 15645).
Infine, altra e più recente giurisprudenza ha ulteriormente chiarito il concetto secondo il quale “per invocare il principio della rappresentanza apparente debbono essere valorizzate tutte le circostanze oggettive che hanno caratterizzato, in concreto, la stipulazione e che siano suscettibili di indurre un contraente di media diligenza a ritenere l'esistenza del potere rappresentativo” (Cass. Civ.
07.06.2021 n. 15784).
Ebbene, nella vicenda in esame la buona fede della nel Controparte_1 concludere con lo l'atto di transazione - avente a oggetto l'estinzione, CP_3 anche nei confronti dei garanti, del debito relativo alla fornitura degli arredi, a fronte del ritiro degli stessi -, ben possono rinvenirsi, quanto all'apparenza della rappresentanza, dal rapporto di stretta amicizia tra il e lo noto alla Pt_1 CP_3 medesima appellata (come da risultanze della prova testimoniale sopra riportate), e dal contenuto delle missive inviatele dallo stesso riferito alla propria Pt_1 intenzione di adempiere l'obbligo assunto, senza poi avervi tenuto fede, e, tra
8 queste, in particolare, l'ultima del 15.04.2010 (già cit. doc. 6 fascicolo parte convenuta in primo grado), laddove affermava di trovarsi “in un momento di illiquidità” e la debitrice principale, “in difficoltà”, Controparte_2 così da rendere plausibile agli occhi della società creditrice, che, perdurando la sua assenza dall'Italia, in uno con la persistenza del debito, consentire, tramite lo il ritiro dei beni oggetto della fornitura, costituisse la modalità per CP_3 liberarsi dall'obbligo a proprio carico;
ulteriore riflessione valevole a evidenziare l'assenza di pregio del proposto gravame.
Alla luce delle considerazioni che precedono e in osservanza sia della normativa in materia, sia dei richiamati principi giurisprudenziali di legittimità, l'intestata Corte respinge l'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 nonché avverso la sentenza N. 171/2024 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, datata e depositata il 26.02.2024, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale
Civile di Ascoli Piceno n. 171/2024, datata e depositata il 26.02.2024;
- condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 4.000,00=, di cui €
1.400,00= per la fase di studio, € 900,00= per la fase introduttiva, ed € 1.700,00= per la fase decisionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge;
9 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Ancona, lì 11.06.2025
Il G. A. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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