Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.884/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
società di diritto francese, Parte_1 con sede legale in Marcq-en-Baroeil, iscritta nel R.C.S. di , in pesona del Controparte_1 suo Direttore generale e legale rappresentante ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Vittor Pisani n.20 presso lo studio dell'avv. Manuela Molinari dalla quale, CP_ unitamente e disgiuntamente all'avv. Anne-Manuelle Gailleti del Foro di , è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante ed appellata incidentale
pagina 1 di 14
, nato in [...] il [...], residente in [...] ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in Foggia al Corso Roma n.71 presso lo studio dell'avv. Maria
Scarimboli, dalla quale è rappresentao e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 25/1/2023
appellato ed appellante incidentale
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1751/2020, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 30/11/2020, pubblicata in data 1/12/2020, a definizione del giudizio RG 360/2016, proposto dall'odierno appellato in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
23/6/2023: per l'appellante “in via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, accogliere integralmente le conclusioni formulate dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado come integralmente riportate e trascritte e, di conseguenza, disattendere tutte le eccezioni, le domande ed istanze formulate dall'odierno appellato nel giudizio di prime cure per tutti i motivi esposti nel presente atto;
rigettare integralmente l'appello incidentale dallo stesso appellato proposto, con vittoria delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi del giudizio ” ; per l'appellato ed appellante incidentale: “Accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti di fatto e di diritto argomentati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:1)Rigettare l'appello principale con ogni conseguenza di legge, siccome del tutto infondato e non provato anche nel merito in fatto ed in diritto per le ragioni tutte innanzi esposte;
2)Accogliere l'appello incidentale proposto dal concludente e, per
l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore della società appellante principale ad alcun titolo, in tal Controparte_2 modo revocando il decreto ingiuntivo opposto;
3)Dichiarare l'erroneità della sentenza per aver illegittimamente condannato il concludente al pagamento delle spese del
pagina 2 di 14 giudizio e competenze legali del giudizio di primo grado e condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado del giudizio”.
Svolgimento del processo
L'odierna appellante, società francese operante nel settore del leasing nautico, riservato a prestigiose imbarcazioni da diporto, depositava, in data 7/8/2015, innanzi il Tribunale di Foggia, un ricorso per decreto ingiuntivo in danno di tale , Controparte_2 assumendo, a supporto del credito, di aver concluso in data 3/11/08 con una società inglese un contratto sottoposto a diritto francese con il quale si obbligava ad acquisatre ed a concedere in leasing alla predetta società una imbarcazione da diporto a motore, con contratto di quindici anni, con costo totale del bene pari ad €2.580.000,00 ed asserendo che il 2/12/10 la predetta società locataria, cui era stata consegnata l'imbarcazione, cedeva il contratto predetto al , odierno appelato divenendo, CP_2 costui, il nuovo utilizzatore in leasing dell'imbarcazione.
Evidenziava che l'art.18 del contratto ceduto contenesse una clausola risolutiva, ai sensi della quale la compagnia proprietaria e concedente avrebbe potuto risolverlo in caso di mancato pagamento dei canoni pattuiti, con conseguente obbligo a carico del CP_2 di effettuare il versamento immediato di una prevista indennità per la risoluzione anticipata del contratto, prevista dall'art.5 del medesimo, ipotesi verificata nella dinamica contrattuale, in quanto l'utilizzatore predetto ometteva di pagare i canoni mensili scaduti dal 25/5/11 al 25/3/12.
Con successiva racc. del 10/4/12 la Compagnia concedente provvedeva a comunicare al detto locatario la risoluzione contrattuale per inadempimnento allo stesso ascrivibile, intimandogli di procedere alla immeditata restituzione della barca ed effettuare il pagamento della prevista indennità di risoluzione anticipata.
Rientrata successivamente in possesso dell'imbarcazione, rilasciata in pessime condizioni di manutenzione ed abbisognevole di rifacimento di impianti e parti della stessa per una spesa preventivata di €77.896,66, la concedente riusciva a vendere a terzi l'imbarcazione per la somma di €680.000,00, somma che veniva quindi decurtata dall'importo del credito a carico del precedente utilizzatore. pagina 3 di 14 Veniva quindi reiterata la richiesta di pagamento nei confronti del , attinente CP_2 sia la dovuta indennità di risoluzione anticipata e sia il rimborso dei costi per il ripristino dell'imbarcazione, pari a complessivi €1.676.078,32 al netto del prezzo di vendita di cui innanzi, somma oggetto della richiesta monitoria che veniva, tuttavia accolta, per la minore somma di €1.598.181,66, non ritenendo il giudice del monitorio liquido ed esigibile l'ulteriore credito per il ripristino dell'imbarcazione.
Con la citazione introduttiva del presente giudizio, il opponeva l'ingiunzione CP_2 predetta, eccependo, sostanzialmente, la propria sopravvenuta carenza di effettiva legittimazione passiva, per aver ceduto l'imbarcazione, con contratto 14/6/2011, ad una società, Abacus Marine spa, con obbligo della stessa di versare direttamente alla
Compagnia creditrice gli importi relativi a ciascuna rata del previsto piano di ammortamento, così manlevando l'armatore da qualsiasi responsabilità CP_2 contrattuale.
Sulla scorta di quanto innanzi, contestando la insussistenza del credito, invocava la revoca dell'opposto decreto, chiedendo di essere ritualmente autorizzato alla chiamata in causa della predetta società, allo stesso subentrata, per essere da questa manlevato.
Con successiva ordinanza del 3/6/16 l'assegnatario del ruolo, rigettava l'istanza predetta con motivato provvedimento, disponendo, altresì, l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione per il 14/7/16, differita per la sospensione feriale a quella postferiale del 15/9/2016.
Nelle more si costituiva l'opposta Compagnie formulando espressa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto e formulando l'opponente istanza per concessione di ATP, al fine di verificare il piano di ammortamemnto del leasing, istanza disattesa per dichiarata inammissibilità della procedura cautelare per difetto di strumentalità, con concessione di clausola per la provvisoria esecuzione del decvreto, sia pure limitata alla somma di €519.219,48 pari alla differenza dall' l'importo residuo del piano di ammortamemnto del prezzo della vendita dell'imbarcazione a terzi.
pagina 4 di 14 Così radicatosi il giudizio, disattesa ogni ulteriore richiesta istruttoria, lo stesso perveniva all'udienza decsisoria del 2/7/20 nel corso del quale veniva riservato in decisoione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza dell'1/12/20, oggetto della presente duplice impugnativa,
l'adito Tribunale definiva la controversia e, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava l'opposto decreto monitorio, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di €519.219,40 e compensando nella misura di 1/3 le spese processuali.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni di fatto e di diritto addotte a supporto dell'adottata soluzione decsioria.
Il Tribunale, dopo aver risolto le questioni preliminari di natura processuale, venendo al merito del giudizio, riteneva di ridurre l'ingiunzione originaria in quanto dal saldo del credito, come da piano di ammortamento, doveva detrarsi il valore di vendita del natante, pari ad €680.000,00, con un saldo residuo di €519.219,48 cui riduceva il credito, in parziale accoglimento dell'opposizione, ritenendo non adeguatamnente assolto il correlativo onere probatorio circa la determinazione del credito per indennità di risoluzione anticipata, gravante a carico della convenuta opposta, attrice sostanziale, disattendendo, di contro, sia il motivo proposto dall'opponente con riferimento alla cessione del contratto, inopponibile alla Compagnie concedente la locazione finanziaria e sia quello, eminentemente processuale, di asserita nullità della procura rilasciata dall'opposta per difetto formale della stessa.
In particolare, rilevava il Tribunale che, non avendo la società istante attivato il procedimento di ingiunzione europea, introdotto dal Regolamento UE n.1896/2006, finalizzato a facilitare il recupero di crediti transfrontalieri mediante una procedura semplificata ed uniforme in punto di allegazione di documentazione a supporto della domanda, limitandosi alla sola “descrzione” delle prove del credito che si afferma esistente, la stessa società avrebbe dovuto, a seguito dell'introdotta opposizione al decreto ingiuntivo, assolvere al rigoroso onere probatorio circa la determinazione effettiva del credito, nella sua qualità di attore in via sostanziale, il cui carente assolvimento era già stato stigmatizzato con la precedente ordinanza che aveva limitato pagina 5 di 14 la concessa provvisoria esecuzione solamente ad una somma inferiore rispetto a quella della ingiunzione originaria e con la quale si era già osservato l'inidoneità del prospetto riepilogativo prodotto dall'oppposta, a supportare la determinazione del credito derivante, in tesi, dall'applicazione della clausola contrattuale avente ad oggetto l'indennità per la risoluzione anticipata del contratto ascrivile al persistente inadempimento del locatario nel pagamento dei canoni mensili.
A tale riguardo, rilevava, invero, il primo giudice che tale inidoneità non fosse stata affatto sanata con la produzione integrativa avente ad oggetto un'attestazione formale del legale rappresentante della società circa la corrispondenza del suddetto prospetto alla effetiva situazione debitoria del conformemente alle condizioni CP_2 contrattuali, configurandosi la predetta attestazione quale una mera dichiarazione di parte, insufficiente a chiarire in alcun modo il meccanismo di calcolo adoperato per giungere alla determinazione del credito in esame.
In realtà, rilevava il giudice a quo, la società opposta non aveva mai specificato ed individuato la clausola contrattuale posta a supporto del calcolo matematico della pretesa creditoria, palesandosi una evidente confusione tra due clausole contrattuali tra loro distinte, ovvero tra l'art.5a delle condizioni generali del contratto, prevedente un indennizzo pari alla differenza tra il valore di riscatto del bene (maggiorato del valore attualizzato dei canoni insoluti alla data di risoluzione) ed il valore venale del bene restituito e l'art.A1 che prevedeva una modificazione del precedente corollario.
A fronte della rilevata incertezza circa la procedura determinativa del credito in esame, ovvero quello preteso quale indennità per la risoluzione anticipata del contratto, si configurava quale unico dato certo, agevolmente evincibile dagli atti e confermato dallo stesso opponente all'atto della pattuizione del prezzo di acquisto della nuova imbarcazione commissionata dalla Abacus Marine, l'importo del debito residuo a carico del locatario alla data del 14/6/2011, in disparte quello preteso per la risoluzione anticipata, e pari, alla data del 14/6/2011, in relazione al leasing in esame, a quello di
€1.199.219,48 come dal correlativo piano di ammortamento allegato al contratto, costituendo tale somma il capitale residuo pacificamente non rimborsato dal locatario,
pagina 6 di 14 dal quale doveva, tuttavia, detrarsi la somma incassata dalla opposta in ragione dell'incontestata vendita del natante per l'importo di €680.000,00 come da allegata fattura del 19/6/2013, probatoriamente rilevante ed attendibile in quanto solo genericamnente contestata dall'opponente con riferimento allo stato di manutenzione dell'imbarcazione al momento della riconsegna da parte di Abacus, determinante nel prospettare una reale valutazione di mercato di fatto corrispondente a quella realizzata con la vendita.
Sulla scorta dei rilievi predetti, provvedeva il Tribunale ad un accoglimento solo parziale dell'opposizione, avendo ridimensionato, nei termini predetti, la pretesa creditoria di cui all'opposta ingiunzione.
Tale ridimensionamento del credito non acquietava la società opposta, inducendo la stessa a proporre il gravame che ci occupa a supporto del quale adduceva, quale unica e soistanziale motivazione, una prospettata errata determinazione del credito vantato.
A supporto della doglianza, contestava l'appellante la correttezza della rideterminazione giudiziale del credito avente a riferimento il piano di ammortamento allegato al contratto, in quanto, in tesi, lo stesso era stato di fatto annullato dalla risoluzione anticipata del contratto e dalla inopponibilittà, confermata dalla stessa sentenza impugnata, dell'avvenuta cessione del contratto in favore della società subentrante nella locazione finanziaria de qua.
In definitiva, contestava l'appellante la circostanza del subingresso contrattuale della
Abacus con il il conseguente ridimensionamento del credito come da piano di ammortamento all'epoca della pretesa cessione del contratto, obliterando, tuttavia, la circostanza che il subingresso predetto non si fosse mai concretamente realizzato in quanto mai autorizzato dalla società creditrice, dolendosi quindi per il fondamento della rideterminazione riduttiva del credito operata dal Tribunale, non sorretta da alcun subingresso contrattuale della pretesa cessionaria in luogo del precedente locatario cedente.
Il procedimento motivazionale adoperato dal primo giudice ometteva di considerare che la somma portata dal piano di ammortamento originario, prodotto dallo stesso pagina 7 di 14 opponente, dovesse subordinarsi alla prosecuzione del rapporto contrattuale inter partes malgrado l'incontestato inadempimento del locatario, fino alla naturale scadenza dello stesso, a fronte di una pacifica risoluzione contrattuale anticipata del contratto su inizativa della società opposta a causa del ripetuto inadempimento dell'utilizzatore
, concludendo come in epigrafe, ovvero invocando l'integrale conferma CP_2 dell'opposto decreto monitorio con le conseguenze di rito.
Si costituiva l'appellato, proponenndo, una impugnativa incidentale della sentenza, laddove la stessa aveva conferito attendibilità certa al valore della vendita del natante documentato dalla sola fattura unilaterale prodotta, mentre il valore della vendita effettuata doveva intendersi sprovvisto di adeguato riscontro documentale, con conseguente indeterminatezza del credito effettivo residuo e doverosa revoca integrale dell'opposto provvedimento monitorio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15/10/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza di cui n epigrafe del 23/6/2023, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale,m acquisite le prescritte note di trattazione scritta, il Collegio riservava la causa in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
A)Dell'appello principale
Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (cfr. da ultimi Cass. 16/5/2019 n.13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore.
Il suddetto principio, comunemente applicato in materia di contenzioso bancario con riferimento alla insufficienza, una volta opposto il credito monitoriamente azionato dalla banca, del supporto documentale della pretesa creditoria configurata dal c.d.
“saldaconto” ex art.50 TUB, è chiaramente estensibile anche alla fattispecie in esame laddove, con riferimento alla esatta determinazione del credito rinveniente pagina 8 di 14 dall'applicazione di una clausola contrattuale, risulta palesemente insufficiente la mera attestazione di parte (non sussistendo nel diritto francese un equipollente del cerrtificato bancario di cui innanzi) con cui si intende supportare la stessa determinazione creditoria.
Né, tantomeno, poteva equivalere alla prova del fatto costitutivo il mero prospetto determinativo del credito predetto (v. in termini, Cass. 23/1/2023 n.1892).
Risultava quindi evidente, come acutamente osservato dal Tribunale, che l'aver optato per una procedura monitoria sottoposta al diritto italiano vigente invece che a quella
“facilitata” della c.d. ingiunzione europea, onerava la società opposta di comprovare efficacemente non solo la sussitenza del credito ma anche la sua esatta misura, atteso che un credito indeterminato o indeterminabile non poteva rivestire alcun fondamento qualora opposto, come nel caso di specie.
Premessa, quindi, la clausola contrattuale che abilitava la società concedente a sanzionare il prolungato inadempimento contrattuale dell'utilizzatore nel versamento dei canoni mensili, la stessa, per rivestire un valido supporto normativo alla effettiva pretesa creditoria doveva configuarsi certa anche nell'effettivo processo determinativo della sanzione o indennità dovuto nel caso di risoluzione anticipata del contratto, ipotesi giustamente stigmatizzata in motivazione gravata, in considerazione del contrasto individuato tra due specifiche clausole contrattuali in punto di determinazione effettiva della misura indennitaria pretesa a credito, a nulla potendo rilevare la ritenuta attendibilità della stessa riconosciuta dal giudice del monitorio e né, tantomeno, una ricostruzione peritale d'ufficio avrebbe potuto supplire alla mancanza di prova suddetta.
Sulla scorta di tale premessa, inconferente si configura l'addotta censura in ordine alla errrata rideterminazione del credito, avendo il primo giudice supportato la stessa alla stregua dell'unico dato certo ed incontestato (per essere stato ammesso dallo stesso opponente) dell'entità del debito residuo dell'utilizzatore in base al piano di ammortamento della somma da restituire con i canoni mensili.
Il procedimento rideterminativo e riduttivo del credito operato dal Tribunale traeva spunto, invero, dall'unica fonte documentale e contrattuale in grado di avallare con pagina 9 di 14 sufficiente certezza l'entità del credito residuo, non avendo la pretesa clausola di risoluzione anticipata esaustivamente comprovato il credito nel suo sviluppo materiale, a nulla rilevando il subingresso contrattuale della cessionaria Abacus precluso dalla mancata autorizzazione della creditrice ceduta.
La circostanza determinante la riduzione della pretesa creditoria monitoriamente azionata non era infatti la cessione del contratto di locazione dal alla Abacus, CP_2 posta dall'opponente ad esclusivo supporto dell'opposizione in punto di eccepita carenza di legittimazione passiva, quanto la rilevata incertezza ed esigibilità del preteso credito per indennità da risoluzione anticipata del contratto cui, sebbene preannunciata dall'ordinanza con cui si limitava la parte di credito provvisoriamente esecutivo, la parte opposta non ha inteso corroborare neanche allegando una ricostruzione contabile scevra da incertezza e confusione di clausole contrattuali, conseguendone l'infondatezza dell'addotta censura, palesemente fuorviante rispetto alla effettiva ratio decidendi adoperata nella gravata motivazione.
Il principio di legittimità applicato dal Tribunale, in forza del quale, si avallava la rideterminazione riduttiva del credito, non si configurava certamente nella cessione del contratto di locazione inopponibile alla creditrice ceduta e né tantomeno, nella denegata sussitenza della clausola contrattuale di risoluzione anticipata in caso di morosità dell'utilizzatore, configurandosi lo stesso nell'onere gravante a carico della creditrice opposta, attrice sostanziale, di comprovare efficacemente il fatto costitutivo del credito monitoriamente azionato, sia nell'an che nel quantum, risultando il predetto profilo evidentemente deficitario, in quanto non sufficientemente corroborato da un mero prospetto di elaborazione unilaterale, poco chiaro in ordine al meccanismo di calcolo della dovuta indennità, conseguendone il rigetto dell'unico motivo addotto a supporto del gravame.
B)Dell'appello incidentale
Anche il gravame in esame, proposto dall'appellato, si articola in un unico motivo d'impugnativa, consistente nell'erronea ritenuta sussistenza di un credito, sia pure rilevantemente inferiore, a carico dello stesso appellato.
pagina 10 di 14 In buona sostanza, contesta il la ritenuta rilevanza probatoria, a supporto del CP_2 credito residuo, dell'allegato piano di ammortamento e della pure allegata fattura attestante il costo di vendita dell'imbarcazione riconsegnata e posto in detrazione dal credito residuo di cui innanzi.
La censura incidentale è destituita di fondamento alcuno, attesa la evidente discordanza con quanto dal medesimo dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo laddove, in primo luogo, allegava l'avvenuto atto di acquisto del natante oggetto del contratto di leasing da parte della acquirente Abacus
Marine spa con correlativo obbligo della stessa di subentrare nel pagamento del crredito residuo alla data del 14/6/2011, data del contratto di acquisto, dell'importo di
€1.199.219,48, con evidente valenza ammissiva e confermativa del valore del credito residuo assunto dal Tribunale quale riferimento attestante la sussistenza del credito da cui detrarre il costo incassato dalla società concedente a seguito della vendita dell'imbarcazione riconsegnata dalla tant'è che lo stesso opponente CP_3 limitava la proposta opposizione ad una eccezione di carente propria legittimazione passiva, con richiesta di manleva da parte della stessa società allo stesso subentrata nel contratto di leasing in questione.
Alcuna contestazione specifica veniva poi rivolta avverso la fattura allegata dall'opposta in sede moinitoria a supporto del valore ricavato dalla vendita a terzi dell'imbarcazione, da computarsi in detrazione del preteso credito azionato.
Il rilievo predetto, agevolmente evincibile dalla disamina dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, destituisce di pregio la addotta censura incidentale, palesandosi un'evidente profilo di inammissibilità della stessa ex art.345 c.p.c., atteso che solo in questa fase processuale il provvede a contestare la sussitenza del credito CP_2 residuo di cui al piano di ammortamento dallo stesso allegato e confermato di cui al contratto allegato del 14/6/2011 e la rilevanza probatoria della fattura attestante il valore della vendita di €680.000,00 portata in detrazione dal credito residuo per determinare il credito attuale di cui in dispositivo.
pagina 11 di 14 In ogni caso, anche in disparte il suddetto profilo d'inammissibilità rituale, la censura risulta inaccoglibile a seguito della rilevata contestazione solamente generica operata nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. nel senso più ampio, ovvero comprensivo anche dei fatti sui quali la parte “ha mantenuto il silenzio” (cfr. Cass.SS.UU.761/2002), non rilevando una contestazione generica, solo di stile (cfr. Cass. n.31837 del 4/11/2021).
Il costo di vendita dell'imbarcazione, tra l'altro, risultava congruo ed attendibile a fronte di una stima peritale di parte allegata dalla società opposta e supportata dall'effettivo valore di mercato di una imbarcazione siffatta, al netto delle riparazioni ed interventi di ripristino necessari dopo la riconsegna della stessa.
Né, tantomeno, possono rivestire rilevanza alcuna le contestazioni, pure tardive e contradittorie, in merito alla circostanza della mancata traduzione del documento allegato dall'opposta, non potendo il , a seguito di alcuna omessa CP_2 contestazione specifica della fattura in esame nel corso del giudizio di primo grado, ricorrere tardivamente solo in questa fase processuale ad una fuorviante eccezione in ordine ad una pretesa incomprensibilità del documento riportato in francese.
D'altronde, come innanzi evidenziato, nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso sulla scorta di un preteso ed ulteriore credito per indennità da risoluzuione anticipata del contratto, il , limitandosi ad eccepire la propria estraneità alla CP_2 pretesa creditoria monitoriamente azionata a seguito dell'avvenuta cessione del contratto in favore della Abacus Marine spa, confermava, con chiara valenza confessoria, la sussistenza di un credito residuo di altra natura, rinveniente dai canoni ancora da pagare fino alla scadenza del contratto alla data del 14/6/2011, non potendo quindi, sconfessando se stesso, invocare in questa fase di riesame, una pretesa inesistenza di alcun credito, tale da richiedere una inammissibile revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto (di fatto già revocato dal Tribunale).
Conclusivamente, quindi, anche il gravame incidentale non merita accoglimento alcuno, con le conseguenze di rito in ordine al regolamento delle spese del grado.
PQM
pagina 12 di 14 La Corte, definitivamente pronunciando in ordine all'appello principale proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante avverso la sentenza n.1751/2020, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 30/11/2020, pubblicata il successivo 1/12/2020, nonché in ordine al gravame incidentale proposto da avverso la Controparte_2 medesima sentenza, così provvede:
1)Rigetta entrambi gli appelli;
2)Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado, in ragione della reciproca soccombenza;
3)Da atto, in ogni caso, della sussitenza dei presupposti di legge per dichiarare tenute entrambe le parti, appellante principale e appellante incidentale, al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del rispettivo contributo unificato versato dalle stesse.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 20/12/2024.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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