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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1529/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
David Barton
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 18.6.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto, ex art. 473-bis.49 cpc, la separazione e il divorzio delle parti, sposatesi a Praga il 30.11.12 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio anagrafe settore urbano Praga 1 con i seguenti estremi: vol. 1/41, anno 2012, pag./foglio 62, prog.
1017), con due figli minorenni ( e , nati entrambi il 12.2.13). Persona_1 Persona_2
A tale riguardo, le parti, fin da subito d'accordo su tutto, hanno congiuntamente concluso nei seguenti termini:
[…] dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
e dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
1 […] altresì: Pers Per_
- affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre in Pietrasanta, Via della Fontanella nr.
2. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- dichiarare che nulla osta a che il padre avrà diritto/dovere di frequentare i figli in occasioni dei suoi viaggi in Italia, quando lo desideri, previo accordo con la madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, nonché, in futuro, nel rispetto delle volontà dei minori.
Riguardo alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere ogni anno, con i figli, in via autonoma, un periodo di almeno venti giorni continuativi, in coincidenza delle vacanze scolastiche dei ragazzi, al fine di fare trascorrere ai figli il maggior tempo possibile insieme al padre. I predetti periodi saranno concordati tra i genitori e stabiliti in congruo anticipo,
nella specie entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di riferimento. Nel caso in cui il padre sia impossibilitato, per motivi di lavoro, a trascorrere il predetto periodo di vacanza continuativo durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, tale periodo di vacanza potrà essere effettuato altresì in altro spazio temporale dell'anno, previo accordo tra i genitori almeno un mese prima. Resta inteso che, nei periodi di vacanza trascorsi dai figli con l'uno o l'altro genitore, il diritto di visita resta escluso e/o sospeso sino al termine della vacanza, salvo diverso accordo tra le parti.
- dichiarare che, in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza / frequentazione degli stessi presso ciascun genitore.
- dichiarare che l'assegno unico, sussistendone i presupposti, sarà percepito direttamente e per intero dalla madre, nel primario interesse dei figli.
- Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, fiscalmente documentate, saranno a carico delle parti in misura del 50%, ciascuna. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data
7.10.2020.
- I genitori dovranno concordare le eventuali trasferte in paesi esteri dei figli rispetto all'attuale stato di residenza.
- Con ogni altra pronuncia di ragione e di legge, anche in merito alle eventuali annotazioni da effettuarsi presso l'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o diversa Autorità.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza (eventualmente anche parziale) che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto dei termini di cui all'art. 3 L. 1/12/1970 nr. 898, […] dichiarare il divorzio, alle medesime condizioni già convenute tra le parti per la separazione;
Con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i giudizi.
Pronunciata la separazione con sentenza depositata il 13.12.24 e fissata con ordinanza in pari data l'udienza di prosecuzione del processo per la fase relativa al divorzio, con riferimento a quest'ultimo le parti hanno ribadito le conclusioni sopra riportate.
Motivi della decisione
Premesso che, già pronunciata la separazione, nella presente sede trattasi di pronunciare unicamente sul divorzio, a tale riguardo va osservato che, pacificamente venuta meno la comunione
2 spirituale e materiale fra i coniugi ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l.
898/70, la domanda va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, va confermato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli.
Le spese, stante l'accordo fra le parti e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
manda al Consolato della Repubblica Ceca per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 18.6.25
Michele Fornaciari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1529/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
David Barton
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 18.6.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto, ex art. 473-bis.49 cpc, la separazione e il divorzio delle parti, sposatesi a Praga il 30.11.12 (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio anagrafe settore urbano Praga 1 con i seguenti estremi: vol. 1/41, anno 2012, pag./foglio 62, prog.
1017), con due figli minorenni ( e , nati entrambi il 12.2.13). Persona_1 Persona_2
A tale riguardo, le parti, fin da subito d'accordo su tutto, hanno congiuntamente concluso nei seguenti termini:
[…] dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
e dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
1 […] altresì: Pers Per_
- affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre in Pietrasanta, Via della Fontanella nr.
2. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- dichiarare che nulla osta a che il padre avrà diritto/dovere di frequentare i figli in occasioni dei suoi viaggi in Italia, quando lo desideri, previo accordo con la madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, nonché, in futuro, nel rispetto delle volontà dei minori.
Riguardo alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere ogni anno, con i figli, in via autonoma, un periodo di almeno venti giorni continuativi, in coincidenza delle vacanze scolastiche dei ragazzi, al fine di fare trascorrere ai figli il maggior tempo possibile insieme al padre. I predetti periodi saranno concordati tra i genitori e stabiliti in congruo anticipo,
nella specie entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di riferimento. Nel caso in cui il padre sia impossibilitato, per motivi di lavoro, a trascorrere il predetto periodo di vacanza continuativo durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, tale periodo di vacanza potrà essere effettuato altresì in altro spazio temporale dell'anno, previo accordo tra i genitori almeno un mese prima. Resta inteso che, nei periodi di vacanza trascorsi dai figli con l'uno o l'altro genitore, il diritto di visita resta escluso e/o sospeso sino al termine della vacanza, salvo diverso accordo tra le parti.
- dichiarare che, in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza / frequentazione degli stessi presso ciascun genitore.
- dichiarare che l'assegno unico, sussistendone i presupposti, sarà percepito direttamente e per intero dalla madre, nel primario interesse dei figli.
- Le spese straordinarie da sostenersi per i figli, fiscalmente documentate, saranno a carico delle parti in misura del 50%, ciascuna. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data
7.10.2020.
- I genitori dovranno concordare le eventuali trasferte in paesi esteri dei figli rispetto all'attuale stato di residenza.
- Con ogni altra pronuncia di ragione e di legge, anche in merito alle eventuali annotazioni da effettuarsi presso l'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o diversa Autorità.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza (eventualmente anche parziale) che abbia pronunciato la separazione, fermo il rispetto dei termini di cui all'art. 3 L. 1/12/1970 nr. 898, […] dichiarare il divorzio, alle medesime condizioni già convenute tra le parti per la separazione;
Con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i giudizi.
Pronunciata la separazione con sentenza depositata il 13.12.24 e fissata con ordinanza in pari data l'udienza di prosecuzione del processo per la fase relativa al divorzio, con riferimento a quest'ultimo le parti hanno ribadito le conclusioni sopra riportate.
Motivi della decisione
Premesso che, già pronunciata la separazione, nella presente sede trattasi di pronunciare unicamente sul divorzio, a tale riguardo va osservato che, pacificamente venuta meno la comunione
2 spirituale e materiale fra i coniugi ed essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l.
898/70, la domanda va senz'altro accolta.
Quanto alle relative condizioni, va confermato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli.
Le spese, stante l'accordo fra le parti e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
recepisce, in merito alle relative condizioni, l'accordo raggiuto dalle parti;
manda al Consolato della Repubblica Ceca per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 18.6.25
Michele Fornaciari
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