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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 626/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. nr. 626/2023 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] in data [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sapri (SA) alla I traversa di C.so Umberto I, presso lo studio dell'avv. Maria
Sorrentino, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
ricorrente-
E
(c.f. ), nata a Plettenberg (Germania) in [...] Controparte_1 C.F._2
03.11.1989, ed elettivamente domiciliata in Sapri (SA) alla Via Villa Comunale n. 10, presso lo studio dell'avv. Daniela Foti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-resistente-
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti di causa e memorie conclusive;
in data 15.7.2025 il P.M. si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2023 il Sig. chiedeva al Tribunale di Lagonegro di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dalla moglie Sig. e di adottare Controparte_1 ogni consequenziale provvedimento di giustizia, anche in ordine all'affidamento del figlio minore, con addebito della separazione.
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig. Controparte_1
in Sapri (SA) il 14.07.2014, optando per il regime di separazione patrimoniale, e dalla cui
[...] unione è nato il Figlio (il 14.05.2018), esponeva che l'unione matrimoniale, nata sotto i Per_1 migliori auspici, era stata nei primi tempi tranquilla e serena, ma ben presto la moglie aveva cominciato ad allontanarsi dal marito e dal suo ambiente familiare, sviluppando una avversione nei confronti dei suoceri, che abitavano al piano superiore della palazzina in cui avevano stabilito il proprio tetto coniugale, motivo per il quale costringeva il marito a cambiare abitazione. Divenuti i rapporti ormai tesi e difficili, nel febbraio 2023 la Sig.ra comunicava al marito la volontà CP_1 di separarsi, rifiutando qualunque proposta di gestione concordata della crisi, pretendendo che il figlio non fosse mai condotto presso i nonni paterni e sostenendo che il Sig. aveva una relazione Pt_1 extraconiugale. Nel contempo, riferiva il ricorrente, che la moglie, nonostante fosse economicamente indipendente, continuava a prelevare denaro dal conto corrente cointestato, prosciugando i conti e mettendo in difficoltà il ricorrente per il pagamento di finanziamenti contratti per i bisogni della famiglia. Infine, deduceva, che nonostante i molti tentativi di riconciliazione la situazione matrimoniale era ormai irrimediabilmente compromessa.
Pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di disporre i provvedimenti necessari, anche inaudita altera parte a tutelare l'interesse del minore a mantenere stabili e continuativi rapporti con il padre, con indicazione dei tempi e modalità di collocazione presso di lui;
e previa comparizione dei coniugi, la separazione personale dei medesimi con addebito della relativa responsabilità alla
, nonché i provvedimenti in ordine a: affidamento del figlio minore;
permanenza del figlio CP_1 presso i genitori e diritto di visita, assegnazione casa familiare, mantenimento figlio minore e ripartizione delle spese straordinarie, per come meglio articolate in ricorso. Con comparsa di costituzione, depositata in data 04.08.2023, si costituiva in giudizio la resistente Controparte_1 che, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale, contestava tutto quanto
[...] dedotto dal ricorrente, e per contro chiedeva a sua volta l'addebito di responsabilità della separazione al ricorrente.
In particolare, esponeva che la crisi matrimoniale era stata in realtà determinata dal comportamento del marito, che da oltre un anno intratteneva una relazione extraconiugale, a tutti nota, e aveva avuto anche comportamenti penalmente rilevanti, ai danni della coniuge assistiti dal figlio.
Inoltre, precisava che il rapporto coniugale era da sempre stato compromesso dall'invadenza dei suoceri che mai avevano accettato la resistente, verso cui mostravano sentimenti e comportamenti ostili e che, in ogni caso, il Sig. venendo meno ai propri doveri coniugali vessava e ingiuriava Pt_1 continuamente la moglie, delegando alla stessa anche tutta la cura e l'accudimento del figlio. Quanto poi ai rapporti economici, la stessa riferiva di aver sempre avuto entrate minime e che mai nessun prestito per le necessità della famiglia era stato contratto.
Pertanto, la resistente, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: 1) di dichiarare la separazione dei coniugi, che vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto;
2) di rigettare la domanda di addebito del ricorrente nei suoi confronti siccome infondata e pretestuosa e, per converso, dichiarare l'addebito della separazione a carico del , per essere egli venuto meno agli obblighi Parte_1 nascenti dal matrimonio, intrattenendo da oltre un anno una relazione extraconiugale e nel contempo ponendo in essere comportamenti denigratori e vessatori ai danni del coniuge anche alla presenza del figlio minore, meglio precisati in comparsa;
3) di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
, con residenza prevalente presso la madre in Sapri (SA); 4) di assegnare la casa Persona_2 familiare in Sapri alla Via Pio XXII n. 2, con ogni arredo e suppellettile, ad essa resistente
[...]
che continuerà ad abitarvi con il figlio minore, ponendo il relativo canone di CP_1 locazione ad intero carico del;
5) di dichiarare e prevedere, in ordine al diritto di visita del Pt_1 Pt_1 ed alla permanenza del figlio minore presso di lui, che ciò avvenga in maniera protetta con Per_1
l'intervento ed assistenza dei Servizi Sociali Territoriali e che, in ogni caso, il bimbo, di appena 5 anni, fino a quando non avrà acquisito una maggiore familiarità con il padre e una maggiore maturità psico-fisica, rientri sempre per la notte presso il domicilio materno;
il padre potrà, sempre con le suddette modalità e con l'assistenza dei servizi sociali, vedere e tenere con sé il figlio durante il fine settimana a settimane alterne, prelevandolo il sabato alle ore 17 e la domenica alle ore 10,00 e riaccompagnandolo alle 20,00; durante la settimana, potrà vedere il figlio per due volte nelle ore pomeridiane per la durata di un'ora; in occasione delle ferie estive il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni non consecutivi, rientrando al domicilio materno entro le ore 20,00; in occasione delle festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con il padre, in maniera alternata il giorno di Natale o di Santo
Stefano ed il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
inoltre, il figlio potrà trascorrere con il padre il giorno della festa del papà o il suo compleanno. Solo quando, il minore avrà raggiunto una maggiore maturità psico-fisica e una maggiore autonomia, e si riterrà che il padre sia divenuto idoneo ed in grado di accudirlo, potrà pernottare con il padre;
6) di porre a Per_1 carico del un assegno mensile di almeno €. 500,00 per il mantenimento del figlio Parte_1
oltre le spese straordinarie per intero, e un assegno mensile di €. 200,00 per contributo di Per_1 mantenimento della moglie . Il tutto con vittoria di spese di lite. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 05.09.2023 di comparizione personale delle parti, il Giudice con ordinanza del 07.09.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti corretti e a prestare cure verso la prole, assegnava la casa familiare ad abitazione della moglie, affidava il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, stabiliva il versamento da parte del Sig. alla Sig.ra della Pt_1 CP_1 somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie per lo stesso, ed un contributo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie. Così disciplinati i rapporti tra le parti in via provvisoria, ammetteva i mezzi istruttori.
Durante l'istruttoria, con ordinanza del 28.10.2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, il Giudice, vista la richiesta delle parti, riservava la causa in decisione al collegio sul solo status disponendo la trasmissione del fascicolo al PM per le proprie conclusioni.
Con sentenza del 2.1.2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul Ruolo del Giudice Istruttore.
Venivano escussi i testimoni ammessi, eseguite indagini tramite Guardia di Finanza e richieste relazioni ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Con ordinanza del 25.3.2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza di remissione della causa in decisione concedendo i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare che la responsabilità della separazione dei coniugi – , già pronunciata con Sentenza parziale n.1/2025 emessa dal Tribunale di Pt_1 CP_1
Lagonegro in data 30.12.2024, comunicata in data 2 gennaio 2025 e passata in autorità di cosa giudicata in data 10.02.2025, addebitabile a attesa la condotta tenuta dalla Controparte_1 medesima, contraria ai doveri derivanti dal matrimonio e la sua diretta correlazione con la determinazione della crisi;
confermare l'affidamento del figlio , che compirà 7 anni il Per_1 prossimo 18 maggio, - già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti in data 7.09.2023 - ad entrambi i genitori, che ne condivideranno la relativa responsabilità, esercitandola secondo quanto previsto dagli artt. 315 bis e segg. cod. civ.-, con collocazione presso la madre;
il padre, genitore non stabilmente convivente con il minore, chiede di vedere e tenere con sé il figlio per n. 2 fine settimana al mese dal venerdì dopo le 18,30 e sino alle 21,30 della domenica con pernottamento;
il padre provvederà a prendere il figlio dalla casa materna ed ivi riportarlo dopo la cena e per n. 2 pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 18 alle ore 21, dopo la cena;
qualora detti pomeriggi siano coincidenti con le attività sportive, ludiche o didattiche (frequenza corsi di lingua straniera) del figlio, il padre provvederà ad accompagnarlo, a riprenderlo e a trattenersi con il figlio qualora fosse possibile e/o necessario;
il padre potrà essere presente alle visite mediche pediatriche e/o specialistiche e alla somministrazione dei vaccini;
la madre avrà l'obbligo di partecipare al padre (con un preavviso di due giorni) la incombenza sanitaria. Il padre dovrà notiziare la madre della sua effettiva presenza;
durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre vedrà e terrà con sé il figlio per almeno 5 giorni consecutivi in occasione delle festività natalizie e due giorni in occasione della Pasqua, in maniera alternativa con l'altro genitore e facendo sì che di anno in anno il minore trascorra il Natale ed il
Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis alternativamente con uno dei due genitori.
Durante il periodo estivo, il padre vedrà e terrà con sé il figlio per almeno 7 giorni continuativi durante il mese di luglio e 7 giorni continuativi durante il mese di agosto;
il padre potrà condurre il figlio anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica del figlio, nonché comunicare il luogo ove questo si trova;
le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, saranno trascorse dal figlio ad anni alterni con uno dei genitori;
il compleanno del figlio verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, salvo che i genitori non concordino di passarlo insieme;
la festa del papà e la festa della mamma verranno trascorse con ciascun genitore, di volta in volta. In caso di malattia del figlio che si dovesse protrarre per più di 5 giorni, il padre avrà la possibilità di vederlo presso la sua residenza e trascorrere con lo stesso almeno tre ore nell'arco della giornata;
il padre, inoltre, in occasione di eventuali cerimonie riguardanti esclusivamente la vita familiare del medesimo e dei prossimi congiunti, potrà condurre con sè il figlio, per un periodo massimo di cinque giorni, previo avviso telefonico da effettuarsi almeno otto giorni prima. In ordine all'assegnazione della casa familiare;
la casa familiare sita in Sapri (SA) alla Via Pio XII, civico 2, verrà assegnata con i mobili ivi esistenti alla , che continuerà ad abitarla in uno al figlio;
in ordine al contributo di CP_1 mantenimento in favore del figlio minore ed alle spese straordinarie;
il padre continuerà a versare a titolo di contributo di mantenimento per il figlio l'importo di euro 300,00 mensile e reitera il consenso perché la continui a richiedere e percepire l'intero ammontare dello assegno unico CP_1 universale, pari all'attualità a 205,00 mensili;
il contributo di mantenimento verrà versato entro i primi 10 giorni di ogni mese per 12 mensilità con le modalità in corso e sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie relative al figlio verranno sostenute al 50% dal , secondo le Linee guida indicate dal C.N.F. (in vigore) e adottate Pt_1 anche dal Tribunale di Lagonegro;
le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e documentate;
quanto al richiesto assegno di mantenimento, la lavora ed è provvista di CP_1 redditi propri e non ha diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento.; quanto al pagamento dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio i continuerà a pagare i ratei di rimborso dei Pt_1
Finanziamenti accesi in costanza di matrimonio per un importo mensile di € 644,00. Con vittoria di spese.
Parte resistente ha concluso chiedendo: 1)di rigettare la domanda di addebito proposta dal ricorrente siccome infondata e pretestuosa e, per converso, dichiarare l'addebito della separazione a carico del ricorrente , per la sua responsabilità esclusiva nel fallimento dell'unione coniugale, Parte_1 essendo egli venuto meno agli obblighi nascenti dal matrimonio, intrattenendo una relazione extraconiugale e nel contempo ponendo in essere comportamenti denigratori e vessatori ai danni del coniuge anche alla presenza del figlio minore, rendendo intollerabile la convivenza;
2)- Confermare quanto previsto con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con Ordinanza del 07-09-2023, così come modificati con Decreto n.24/2024 della Corte di Appello di Potenza del 18.7.2024 nel procedimento di reclamo n. 316/2023 R.G. V.G., e segnatamente : a)- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_2 in Sapri (SA); b)- confermare l'assegnazione della casa familiare in Sapri alla Via Pio XXII n. 2, con ogni arredo e suppellettile, ad essa resistente , che continuerà ad abitarvi Controparte_1 con il figlio minore;
c)- confermare il diritto di visita del padre al minore, stabilendo Parte_1 che potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00, con riaccompagnamento entro tale ora presso l'abitazione della madre;
nonché durante il periodo di
Natale e Fine Anno, ad anni alterni, il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo
Stefano o del 31 Dicembre, ed il 1° Gennaio o il 6 Gennaio;
durante la vacanze di Pasqua ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, per quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno e previa comunicazione del luogo di soggiorno;
con esclusione in ognuno di tali casi ed occasioni del pernottamento del minore con il padre per non essere maturate allo stato le condizioni necessarie;
d)- confermare l'obbligo del contributo mensile a carico del ricorrente per il mantenimento Parte_1 del figlio minore e quello del 50% delle spese straordinarie per lo stesso, nonché quello per il mantenimento a favore della resistente, così come aumentato (in sede di reclamo) con l'ulteriore importo di € 300,00 mensili, e disporre l'aumento degli importi già fissati in ragione del maggior reddito dell'obbligato risultato successivamente (redditi anno 2023), rispetto a quelli Parte_1 considerati nei provvedimenti urgenti e di reclamo, che lo stesso dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente;
3)- condannare il ricorrente alle spese e compensi di lite, compresi quelli della fase di reclamo n.316/2023 R.G. della Corte di Appello di Potenza, riservati al definitivo.
In data 15.7.2025 il P.M. si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Sulla domanda di addebito.
Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta reciprocamente dalle parti va premesso che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sul punto, parte ricorrente motiva la propria richiesta sul comportamento della resistente nei rapporti con la propria famiglia.
Parte resistente, di converso, giustifica tale richiesta in riferimento ad una relazione extraconiugale tenuta dal oltre che per il sussistere di comportamenti penalmente rilevanti a suo danno. Pt_1
Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione
e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass.
Sez. I n. 817 del 14.01.2011.
Orbene, quanto ai litigi tra i coniugi che coinvolgevano anche le rispettive famiglie, il Collegio ritiene che vi fosse un generale clima di difficoltà relazionale che dall'istruttoria espletata non è risultato imputabile in modo chiaro ad una delle due parti.
Ed, infatti, quanto ai presunti atteggiamenti di vessazione che la avrebbe subito dalla CP_1 famiglia del , questi sono stati parzialmente confermati solo dai suoi parenti più prossimi che, in Pt_1 ogni caso, si sono limitati a riportare quanto riferito dalla stessa.
In particolare, sul punto fratello della resistente, ascoltato all'udienza del Testimone_1
16.1.2024 dichiarava: “Mia RE mi diceva che loro conservavano le chiavi e che vedeva oggetti spostati;
quindi, sospettava che loro entrassero in casa. Io notavo che la madre del non la Pt_1 sopportava, abbiamo fatto numerose cene, l'ho sentita rimproverarla nella gestione della casa.” , RE della resistente sul punto dichiarava: “So che avevano le chiavi di casa, mia Persona_3 RE si accorgeva di questo perché trovava alcune cose non al loro posto e deduceva ciò, mi veniva detto da mia RE. Mi veniva riferito che la rimproverassero, a luglio dopo la nascita del bambino io chiamai mio cognato che era casa loro e dal telefono ho sentito i suoceri che la rimproveravano, mia RE era spaventata e loro gridavano., il bambino piangeva. mi disse che sentivo male e Pt_1 disse che dovevo farmi gli affari miei. Mia RE molte volte ha invitato i suoceri a casa anche al battesimo nonostante questo episodio. Quando venivano a fare cene e pranzi finivano male, a capodanno del 2020 la suocera non diede gli auguri alla mia famiglia compresa mia RE e lei disse che non li sentiva nel cuore e gli augurava la morte anche al nipote, questo mi è stato detto da mio fratello e mia madre e da mia RE, io non ero presente per via del covid.”
Di converso i parenti del indicavano una situazione di conflittualità tra la resistente e la famiglia Pt_1 dello stesso.
, ascoltato il 16.1.2024, dichiarava: “Presso la nuova abitazione, quando sono Testimone_2 andato non c'erano i genitori del , lui mi disse che si erano trasferiti per i cattivi rapporti tra la Pt_1
e la sua famiglia, mi disse che era l'unico modo per mantenere il rapporto con la CP_1
.” CP_1
ascoltato il 16.4.2024 dichiarava:” Mi veniva riferito da mia RE che non poteva Testimone_3 vedere il bambino, diceva che le veniva impedito dalla , non conosco le motivazioni.” CP_1
Ebbene, in tale situazione non vi è alcuna violazione degli obblighi matrimoniali, ma semplicemente il logorio di una coppia dovuta ad incompatibilità e contrasti con le proprie famiglie che, in ogni caso, sono stati per anni tollerati non determinando quel necessario rapporto di causa/effetto necessario per la pronuncia di addebito.
Quanto alla richiesta di addebito formulata dalla , la stessa va in primo luogo esaminata in CP_1 ordine alle possibili condotte penalmente rilevanti perpetuate dal . Pt_1
Quanto all'istruttoria espletata in questo giudizio non sono emerse testimonianze che hanno confermato in modo chiaro i comportamenti denunciati dalla . CP_1 ascoltato il 16.1.2024 dichiarava: “Si, spesso mia RE nell'ultimo anno di Persona_4 relazione riceveva delle chiamate dove lui le ordinava cose con tono autoritario, ho sentito io direttamente. Mia RE mi ha detto che veniva ingiuriata e minacciata, si confidava con mia madre
e mia RE, non è mai capitato davanti a me.”
Anche la RE , ascoltata il 16.4.2024 fa riferimento a fatti appresi dalla RE: Persona_3
“Quando ero con lei lui chiamava e le intimava di tornare a casa per cucinare, il 9 marzo 2023 quando erano già in fase di separazione mia RE chattava con e mi diceva che lui la ingiuriava e lei mi disse che aveva paura, le consigliai di andare dai Carabinieri ma lei non l'ha fatto subito, ma nei giorni seguenti perché il bambino si era spaventato.” ascoltato il 22.10.2024 ha dichiarato “Non ho mai assistito ciò, mi è stato riferito da Testimone_4 mia moglie, io non ho mai assistito”.
Parte ricorrente depositava, inoltre, in data 16.8.2023 le sommarie informazioni rese da Persona_3
e ed anche da tali dichiarazioni si evince che le presunte
[...] Testimone_5 Testimone_4 umiliazioni subite venivano riferite dalla senza che i soggetti vi assistessero direttamente. CP_1
Posto che il procedimento penale è attualmente ancora in fase iniziale, sulla base di tali elementi, non si può ritenere che tali presunte condotte abbiano rappresentato la causa della rottura tra i coniugi.
Quanto al tradimento che il avrebbe realizzato con richiesta di addebito a suo carico, si evidenzia Pt_1 che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
In particolare, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Va rilevato che non emerge con certezza la realizzazione di tale relazione extraconiugale che è stata negata sempre dal ricorrente.
Anche su tale aspetto i testimoni della resistente hanno indicato di non aver mai visto direttamente il in compagnia di un'altra donna, ma hanno riferito di fatti appresi della resistente e di “voci”. Pt_1 Quanto al testimone ex marito della presunta amante del , lo stesso ha indicato “Lui ha Tes_6 Pt_1 sempre sostenuto che fossero solo amici. Non li ho mai visti insieme, ma altri mi hanno riferito che fossero insieme.”
“Anche dopo la separazione non li ho visti insieme, ma mi è stato riferito che sono entrati e usciti in una casa a Villammare e il ha anche incontrato i miei suoceri.” Pt_1
Quanto alle presunte registrazioni che proverebbero il tradimento, le stesse non sono state depositate in atti.
Va, inoltre, chiarito che il primo contatto tra il e la in cui si paventò la possibilità Tes_6 CP_1 di tale relazione tra i rispettivi coniugi, risale al 2021 e la stessa resistente nei propri atti indica di aver avuto il sentore di tale relazione fin da tale anno, con la conseguenza che anche ritenendo la sussistenza di tale rapporto, l'unione tra i coniugi si protrasse per ulteriore tempo determinando il venir meno del rigoroso nesso di causalità richiesto per riconoscere l'addebito.
Va, inoltre, rilevato che tanto dagli scritti difensivi, quanto dalle testimonianze assunte emerge una profonda crisi della coppia che si trascinava da alcuni anni per ragioni diverse che le stesse hanno sostenuto principalmente legate ai problemi con le rispettive famiglie, con la conseguenza che appare evidente che già prima del 2023 tra i coniugi fosse cessata l'unione coniugale e quella solidarietà che connota la vita matrimoniale.
Sulla domanda di affidamento dei minori.
In tema di affidamento del figlio minore, è noto che il giudizio prognostico, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Va premesso che, in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che l'affidamento congiunto resti la scelta più corretta.
La collocazione viene individuata presso la madre.
Quanto agli incontri con il genitore non collocatario si ritiene che nel corso degli anni del giudizio, il rapporto tra il padre e il minore sia stato sufficientemente rafforzato e monitorato con la conseguenza che non ci sono ostacoli al relativo pernottamento presso il padre tenuto anche conto che all'attualità il bambino ha sette anni.
I Servizi Sociali, con la Relazione del 22.10.2024, hanno rilevato che: "Durante la visita domiciliare presso l'abitazione paterna, era con i nonni e con il papà intento a disegnare. La nonna Per_1 paterna insegna ed è impegnata in parrocchia, il padre del sig. è un agente della Polfer Parte_1 in pensione. Il bambino è apparso sereno e molto a suo agio con i nonni con i quali pare avere una buona interazione, ha interloquito anche con le operatrici mostrando i suoi disegni. da Per_1 poco frequenta una scuola di ballo ed ha voluto mostrare alle operatrici come balla l'hip hop con i nonni e con il papà. Anche durante il ballo ha interagito con il padre con il quale è sembrato a suo agio, mostrando di avere una buona relazione con lui e cercando il contatto fisico".
Con relazione del 16-4-2025 è stata evidenziata una maggiore noia del minore nello stare con il padre, ma anche la necessità di rafforzare i rapporti e legami soddisfacenti con tutti i membri della famiglia.
Non può essere ritenuto di ostacolo al pernotto la sussistenza di procedimenti penali a carico del resistente, in assenza di alcuna pronuncia definitiva, posto che, come chiarito, alcun comportamento pregiudizievole è emerso nel corso dell'istruttoria e, soprattutto, alcuna situazione distonica è stata rilevata nel rapporto con il padre tanto dagli assistenti sociali quanto dalla stessa resistente che si è limitata ad allegare solo una situazione di noia del minore a stare con il padre e la circostanza che lo stesso non venga accontentato nelle sue richieste.
Per tale ragione il Collegio disciplina i rapporti con il genitore non collocatario nel modo seguente:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
inoltre il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita della scuola ( in caso di chiusura dalle ore 10.00) alla domenica con pernotto e con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione della madre alle ore 20,00; durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1
Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura”
Sull'assegnazione della casa familiare.
L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'art. 155- quater cc, abrogato dall'art. 106 del d.lvo. n. 154 del 2013) dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà…”.
La casa coniugale viene, quindi, assegnata alla resistente.
Sull'assegno di mantenimento per i figli.
In fase di provvedimenti temporanei veniva previsto che il corrispondesse per contribuire al Pt_1 mantenimento del minore il versamento mensile di un assegno di euro 300,00.
Tale provvedimento era oggetto di impugnazione presso la Corte D'Appello considerato che non era stato tenuto in conto anche il pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare.
Con ordinanza del 18.7.2024, considerato che l'assegnazione della casa familiare ha anche un impatto di tipo economico, la Corte accoglieva parzialmente l'appello e disponeva che l'assegno dovesse essere di euro 600,00 per il mantenimento del minore.
Dalla Relazione della GdF di Sapri acquisita agli atti, è emerso che, per gli ultimi tre anni di imposta
(2023, 2022 e 2021): ha dichiarato un reddito annuo pari a: € Controparte_1
2.362,00 (2021) € 7.836,00 (2022) € 9.447,45 (2023), ha dichiarato un reddito annuo Parte_1 pari a: € 26.505,00 (anno 2021) € 28.882,00 (anno 2022) € 35.788,56 (anno 2023).
Sulla base di tali elementi reddituali si ritiene congruo confermare l'assegno di euro 600,00 per il mantenimento del minore che appare conforme alle esigenze dello stesso per come messo anche in luce dalla Corte d'Appello.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Pt_1 straordinarie per il figlio.
Sull'assegno di mantenimento per la resistente. Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente va premesso che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (tra le altre Cass. n. 1480/
2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, le risultanze delle indagini hanno messo in luce una situazione di sperequazione tra i redditi, ma va anche considerata che la ricorrente per l'età e il proprio titolo di studio ha piena capacità lavorativa e il resistente è gravato da ulteriori spese per estinzione di pregressi finanziamenti.
Per tutte queste ragioni si ritiene equo riconoscere, come già previsto, un assegno di euro 200,00 mensili che il dovrà continuare a versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Pt_1 CP_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Considerato l'esito complessivo della lite con rigetto delle reciproche domande di addebito e accoglimento parziale delle domande si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: ◼ Dispone l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre;
Persona_2
◼ Assegna la casa coniugale alla resistente;
◼ Disciplina gli incontri con il genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
◼ Pone a carico di l'assegno di euro 600,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da agosto 2026;
◼ Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio;
Parte_1
◼ Pone a carico di l'assegno di euro 200,00 mensili per contribuire al mantenimento Parte_1 della resistente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da agosto 2026;
◼ Rigetta le reciproche domande di addebito;
◼ Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente/Giudice relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. nr. 626/2023 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] in data [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sapri (SA) alla I traversa di C.so Umberto I, presso lo studio dell'avv. Maria
Sorrentino, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
ricorrente-
E
(c.f. ), nata a Plettenberg (Germania) in [...] Controparte_1 C.F._2
03.11.1989, ed elettivamente domiciliata in Sapri (SA) alla Via Villa Comunale n. 10, presso lo studio dell'avv. Daniela Foti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-resistente-
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti di causa e memorie conclusive;
in data 15.7.2025 il P.M. si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2023 il Sig. chiedeva al Tribunale di Lagonegro di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dalla moglie Sig. e di adottare Controparte_1 ogni consequenziale provvedimento di giustizia, anche in ordine all'affidamento del figlio minore, con addebito della separazione.
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig. Controparte_1
in Sapri (SA) il 14.07.2014, optando per il regime di separazione patrimoniale, e dalla cui
[...] unione è nato il Figlio (il 14.05.2018), esponeva che l'unione matrimoniale, nata sotto i Per_1 migliori auspici, era stata nei primi tempi tranquilla e serena, ma ben presto la moglie aveva cominciato ad allontanarsi dal marito e dal suo ambiente familiare, sviluppando una avversione nei confronti dei suoceri, che abitavano al piano superiore della palazzina in cui avevano stabilito il proprio tetto coniugale, motivo per il quale costringeva il marito a cambiare abitazione. Divenuti i rapporti ormai tesi e difficili, nel febbraio 2023 la Sig.ra comunicava al marito la volontà CP_1 di separarsi, rifiutando qualunque proposta di gestione concordata della crisi, pretendendo che il figlio non fosse mai condotto presso i nonni paterni e sostenendo che il Sig. aveva una relazione Pt_1 extraconiugale. Nel contempo, riferiva il ricorrente, che la moglie, nonostante fosse economicamente indipendente, continuava a prelevare denaro dal conto corrente cointestato, prosciugando i conti e mettendo in difficoltà il ricorrente per il pagamento di finanziamenti contratti per i bisogni della famiglia. Infine, deduceva, che nonostante i molti tentativi di riconciliazione la situazione matrimoniale era ormai irrimediabilmente compromessa.
Pertanto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di disporre i provvedimenti necessari, anche inaudita altera parte a tutelare l'interesse del minore a mantenere stabili e continuativi rapporti con il padre, con indicazione dei tempi e modalità di collocazione presso di lui;
e previa comparizione dei coniugi, la separazione personale dei medesimi con addebito della relativa responsabilità alla
, nonché i provvedimenti in ordine a: affidamento del figlio minore;
permanenza del figlio CP_1 presso i genitori e diritto di visita, assegnazione casa familiare, mantenimento figlio minore e ripartizione delle spese straordinarie, per come meglio articolate in ricorso. Con comparsa di costituzione, depositata in data 04.08.2023, si costituiva in giudizio la resistente Controparte_1 che, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione giudiziale, contestava tutto quanto
[...] dedotto dal ricorrente, e per contro chiedeva a sua volta l'addebito di responsabilità della separazione al ricorrente.
In particolare, esponeva che la crisi matrimoniale era stata in realtà determinata dal comportamento del marito, che da oltre un anno intratteneva una relazione extraconiugale, a tutti nota, e aveva avuto anche comportamenti penalmente rilevanti, ai danni della coniuge assistiti dal figlio.
Inoltre, precisava che il rapporto coniugale era da sempre stato compromesso dall'invadenza dei suoceri che mai avevano accettato la resistente, verso cui mostravano sentimenti e comportamenti ostili e che, in ogni caso, il Sig. venendo meno ai propri doveri coniugali vessava e ingiuriava Pt_1 continuamente la moglie, delegando alla stessa anche tutta la cura e l'accudimento del figlio. Quanto poi ai rapporti economici, la stessa riferiva di aver sempre avuto entrate minime e che mai nessun prestito per le necessità della famiglia era stato contratto.
Pertanto, la resistente, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: 1) di dichiarare la separazione dei coniugi, che vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto;
2) di rigettare la domanda di addebito del ricorrente nei suoi confronti siccome infondata e pretestuosa e, per converso, dichiarare l'addebito della separazione a carico del , per essere egli venuto meno agli obblighi Parte_1 nascenti dal matrimonio, intrattenendo da oltre un anno una relazione extraconiugale e nel contempo ponendo in essere comportamenti denigratori e vessatori ai danni del coniuge anche alla presenza del figlio minore, meglio precisati in comparsa;
3) di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
, con residenza prevalente presso la madre in Sapri (SA); 4) di assegnare la casa Persona_2 familiare in Sapri alla Via Pio XXII n. 2, con ogni arredo e suppellettile, ad essa resistente
[...]
che continuerà ad abitarvi con il figlio minore, ponendo il relativo canone di CP_1 locazione ad intero carico del;
5) di dichiarare e prevedere, in ordine al diritto di visita del Pt_1 Pt_1 ed alla permanenza del figlio minore presso di lui, che ciò avvenga in maniera protetta con Per_1
l'intervento ed assistenza dei Servizi Sociali Territoriali e che, in ogni caso, il bimbo, di appena 5 anni, fino a quando non avrà acquisito una maggiore familiarità con il padre e una maggiore maturità psico-fisica, rientri sempre per la notte presso il domicilio materno;
il padre potrà, sempre con le suddette modalità e con l'assistenza dei servizi sociali, vedere e tenere con sé il figlio durante il fine settimana a settimane alterne, prelevandolo il sabato alle ore 17 e la domenica alle ore 10,00 e riaccompagnandolo alle 20,00; durante la settimana, potrà vedere il figlio per due volte nelle ore pomeridiane per la durata di un'ora; in occasione delle ferie estive il figlio trascorrerà con il padre 7 giorni non consecutivi, rientrando al domicilio materno entro le ore 20,00; in occasione delle festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con il padre, in maniera alternata il giorno di Natale o di Santo
Stefano ed il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
inoltre, il figlio potrà trascorrere con il padre il giorno della festa del papà o il suo compleanno. Solo quando, il minore avrà raggiunto una maggiore maturità psico-fisica e una maggiore autonomia, e si riterrà che il padre sia divenuto idoneo ed in grado di accudirlo, potrà pernottare con il padre;
6) di porre a Per_1 carico del un assegno mensile di almeno €. 500,00 per il mantenimento del figlio Parte_1
oltre le spese straordinarie per intero, e un assegno mensile di €. 200,00 per contributo di Per_1 mantenimento della moglie . Il tutto con vittoria di spese di lite. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 05.09.2023 di comparizione personale delle parti, il Giudice con ordinanza del 07.09.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro rapporti corretti e a prestare cure verso la prole, assegnava la casa familiare ad abitazione della moglie, affidava il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, stabiliva il versamento da parte del Sig. alla Sig.ra della Pt_1 CP_1 somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie per lo stesso, ed un contributo di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie. Così disciplinati i rapporti tra le parti in via provvisoria, ammetteva i mezzi istruttori.
Durante l'istruttoria, con ordinanza del 28.10.2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, il Giudice, vista la richiesta delle parti, riservava la causa in decisione al collegio sul solo status disponendo la trasmissione del fascicolo al PM per le proprie conclusioni.
Con sentenza del 2.1.2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul Ruolo del Giudice Istruttore.
Venivano escussi i testimoni ammessi, eseguite indagini tramite Guardia di Finanza e richieste relazioni ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Con ordinanza del 25.3.2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza di remissione della causa in decisione concedendo i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di dichiarare che la responsabilità della separazione dei coniugi – , già pronunciata con Sentenza parziale n.1/2025 emessa dal Tribunale di Pt_1 CP_1
Lagonegro in data 30.12.2024, comunicata in data 2 gennaio 2025 e passata in autorità di cosa giudicata in data 10.02.2025, addebitabile a attesa la condotta tenuta dalla Controparte_1 medesima, contraria ai doveri derivanti dal matrimonio e la sua diretta correlazione con la determinazione della crisi;
confermare l'affidamento del figlio , che compirà 7 anni il Per_1 prossimo 18 maggio, - già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti in data 7.09.2023 - ad entrambi i genitori, che ne condivideranno la relativa responsabilità, esercitandola secondo quanto previsto dagli artt. 315 bis e segg. cod. civ.-, con collocazione presso la madre;
il padre, genitore non stabilmente convivente con il minore, chiede di vedere e tenere con sé il figlio per n. 2 fine settimana al mese dal venerdì dopo le 18,30 e sino alle 21,30 della domenica con pernottamento;
il padre provvederà a prendere il figlio dalla casa materna ed ivi riportarlo dopo la cena e per n. 2 pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 18 alle ore 21, dopo la cena;
qualora detti pomeriggi siano coincidenti con le attività sportive, ludiche o didattiche (frequenza corsi di lingua straniera) del figlio, il padre provvederà ad accompagnarlo, a riprenderlo e a trattenersi con il figlio qualora fosse possibile e/o necessario;
il padre potrà essere presente alle visite mediche pediatriche e/o specialistiche e alla somministrazione dei vaccini;
la madre avrà l'obbligo di partecipare al padre (con un preavviso di due giorni) la incombenza sanitaria. Il padre dovrà notiziare la madre della sua effettiva presenza;
durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre vedrà e terrà con sé il figlio per almeno 5 giorni consecutivi in occasione delle festività natalizie e due giorni in occasione della Pasqua, in maniera alternativa con l'altro genitore e facendo sì che di anno in anno il minore trascorra il Natale ed il
Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis alternativamente con uno dei due genitori.
Durante il periodo estivo, il padre vedrà e terrà con sé il figlio per almeno 7 giorni continuativi durante il mese di luglio e 7 giorni continuativi durante il mese di agosto;
il padre potrà condurre il figlio anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza dello stesso con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica del figlio, nonché comunicare il luogo ove questo si trova;
le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, saranno trascorse dal figlio ad anni alterni con uno dei genitori;
il compleanno del figlio verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, salvo che i genitori non concordino di passarlo insieme;
la festa del papà e la festa della mamma verranno trascorse con ciascun genitore, di volta in volta. In caso di malattia del figlio che si dovesse protrarre per più di 5 giorni, il padre avrà la possibilità di vederlo presso la sua residenza e trascorrere con lo stesso almeno tre ore nell'arco della giornata;
il padre, inoltre, in occasione di eventuali cerimonie riguardanti esclusivamente la vita familiare del medesimo e dei prossimi congiunti, potrà condurre con sè il figlio, per un periodo massimo di cinque giorni, previo avviso telefonico da effettuarsi almeno otto giorni prima. In ordine all'assegnazione della casa familiare;
la casa familiare sita in Sapri (SA) alla Via Pio XII, civico 2, verrà assegnata con i mobili ivi esistenti alla , che continuerà ad abitarla in uno al figlio;
in ordine al contributo di CP_1 mantenimento in favore del figlio minore ed alle spese straordinarie;
il padre continuerà a versare a titolo di contributo di mantenimento per il figlio l'importo di euro 300,00 mensile e reitera il consenso perché la continui a richiedere e percepire l'intero ammontare dello assegno unico CP_1 universale, pari all'attualità a 205,00 mensili;
il contributo di mantenimento verrà versato entro i primi 10 giorni di ogni mese per 12 mensilità con le modalità in corso e sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie relative al figlio verranno sostenute al 50% dal , secondo le Linee guida indicate dal C.N.F. (in vigore) e adottate Pt_1 anche dal Tribunale di Lagonegro;
le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e documentate;
quanto al richiesto assegno di mantenimento, la lavora ed è provvista di CP_1 redditi propri e non ha diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento.; quanto al pagamento dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio i continuerà a pagare i ratei di rimborso dei Pt_1
Finanziamenti accesi in costanza di matrimonio per un importo mensile di € 644,00. Con vittoria di spese.
Parte resistente ha concluso chiedendo: 1)di rigettare la domanda di addebito proposta dal ricorrente siccome infondata e pretestuosa e, per converso, dichiarare l'addebito della separazione a carico del ricorrente , per la sua responsabilità esclusiva nel fallimento dell'unione coniugale, Parte_1 essendo egli venuto meno agli obblighi nascenti dal matrimonio, intrattenendo una relazione extraconiugale e nel contempo ponendo in essere comportamenti denigratori e vessatori ai danni del coniuge anche alla presenza del figlio minore, rendendo intollerabile la convivenza;
2)- Confermare quanto previsto con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con Ordinanza del 07-09-2023, così come modificati con Decreto n.24/2024 della Corte di Appello di Potenza del 18.7.2024 nel procedimento di reclamo n. 316/2023 R.G. V.G., e segnatamente : a)- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_2 in Sapri (SA); b)- confermare l'assegnazione della casa familiare in Sapri alla Via Pio XXII n. 2, con ogni arredo e suppellettile, ad essa resistente , che continuerà ad abitarvi Controparte_1 con il figlio minore;
c)- confermare il diritto di visita del padre al minore, stabilendo Parte_1 che potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00, con riaccompagnamento entro tale ora presso l'abitazione della madre;
nonché durante il periodo di
Natale e Fine Anno, ad anni alterni, il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo
Stefano o del 31 Dicembre, ed il 1° Gennaio o il 6 Gennaio;
durante la vacanze di Pasqua ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, per quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno e previa comunicazione del luogo di soggiorno;
con esclusione in ognuno di tali casi ed occasioni del pernottamento del minore con il padre per non essere maturate allo stato le condizioni necessarie;
d)- confermare l'obbligo del contributo mensile a carico del ricorrente per il mantenimento Parte_1 del figlio minore e quello del 50% delle spese straordinarie per lo stesso, nonché quello per il mantenimento a favore della resistente, così come aumentato (in sede di reclamo) con l'ulteriore importo di € 300,00 mensili, e disporre l'aumento degli importi già fissati in ragione del maggior reddito dell'obbligato risultato successivamente (redditi anno 2023), rispetto a quelli Parte_1 considerati nei provvedimenti urgenti e di reclamo, che lo stesso dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente;
3)- condannare il ricorrente alle spese e compensi di lite, compresi quelli della fase di reclamo n.316/2023 R.G. della Corte di Appello di Potenza, riservati al definitivo.
In data 15.7.2025 il P.M. si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Sulla domanda di addebito.
Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta reciprocamente dalle parti va premesso che, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sul punto, parte ricorrente motiva la propria richiesta sul comportamento della resistente nei rapporti con la propria famiglia.
Parte resistente, di converso, giustifica tale richiesta in riferimento ad una relazione extraconiugale tenuta dal oltre che per il sussistere di comportamenti penalmente rilevanti a suo danno. Pt_1
Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione
e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass.
Sez. I n. 817 del 14.01.2011.
Orbene, quanto ai litigi tra i coniugi che coinvolgevano anche le rispettive famiglie, il Collegio ritiene che vi fosse un generale clima di difficoltà relazionale che dall'istruttoria espletata non è risultato imputabile in modo chiaro ad una delle due parti.
Ed, infatti, quanto ai presunti atteggiamenti di vessazione che la avrebbe subito dalla CP_1 famiglia del , questi sono stati parzialmente confermati solo dai suoi parenti più prossimi che, in Pt_1 ogni caso, si sono limitati a riportare quanto riferito dalla stessa.
In particolare, sul punto fratello della resistente, ascoltato all'udienza del Testimone_1
16.1.2024 dichiarava: “Mia RE mi diceva che loro conservavano le chiavi e che vedeva oggetti spostati;
quindi, sospettava che loro entrassero in casa. Io notavo che la madre del non la Pt_1 sopportava, abbiamo fatto numerose cene, l'ho sentita rimproverarla nella gestione della casa.” , RE della resistente sul punto dichiarava: “So che avevano le chiavi di casa, mia Persona_3 RE si accorgeva di questo perché trovava alcune cose non al loro posto e deduceva ciò, mi veniva detto da mia RE. Mi veniva riferito che la rimproverassero, a luglio dopo la nascita del bambino io chiamai mio cognato che era casa loro e dal telefono ho sentito i suoceri che la rimproveravano, mia RE era spaventata e loro gridavano., il bambino piangeva. mi disse che sentivo male e Pt_1 disse che dovevo farmi gli affari miei. Mia RE molte volte ha invitato i suoceri a casa anche al battesimo nonostante questo episodio. Quando venivano a fare cene e pranzi finivano male, a capodanno del 2020 la suocera non diede gli auguri alla mia famiglia compresa mia RE e lei disse che non li sentiva nel cuore e gli augurava la morte anche al nipote, questo mi è stato detto da mio fratello e mia madre e da mia RE, io non ero presente per via del covid.”
Di converso i parenti del indicavano una situazione di conflittualità tra la resistente e la famiglia Pt_1 dello stesso.
, ascoltato il 16.1.2024, dichiarava: “Presso la nuova abitazione, quando sono Testimone_2 andato non c'erano i genitori del , lui mi disse che si erano trasferiti per i cattivi rapporti tra la Pt_1
e la sua famiglia, mi disse che era l'unico modo per mantenere il rapporto con la CP_1
.” CP_1
ascoltato il 16.4.2024 dichiarava:” Mi veniva riferito da mia RE che non poteva Testimone_3 vedere il bambino, diceva che le veniva impedito dalla , non conosco le motivazioni.” CP_1
Ebbene, in tale situazione non vi è alcuna violazione degli obblighi matrimoniali, ma semplicemente il logorio di una coppia dovuta ad incompatibilità e contrasti con le proprie famiglie che, in ogni caso, sono stati per anni tollerati non determinando quel necessario rapporto di causa/effetto necessario per la pronuncia di addebito.
Quanto alla richiesta di addebito formulata dalla , la stessa va in primo luogo esaminata in CP_1 ordine alle possibili condotte penalmente rilevanti perpetuate dal . Pt_1
Quanto all'istruttoria espletata in questo giudizio non sono emerse testimonianze che hanno confermato in modo chiaro i comportamenti denunciati dalla . CP_1 ascoltato il 16.1.2024 dichiarava: “Si, spesso mia RE nell'ultimo anno di Persona_4 relazione riceveva delle chiamate dove lui le ordinava cose con tono autoritario, ho sentito io direttamente. Mia RE mi ha detto che veniva ingiuriata e minacciata, si confidava con mia madre
e mia RE, non è mai capitato davanti a me.”
Anche la RE , ascoltata il 16.4.2024 fa riferimento a fatti appresi dalla RE: Persona_3
“Quando ero con lei lui chiamava e le intimava di tornare a casa per cucinare, il 9 marzo 2023 quando erano già in fase di separazione mia RE chattava con e mi diceva che lui la ingiuriava e lei mi disse che aveva paura, le consigliai di andare dai Carabinieri ma lei non l'ha fatto subito, ma nei giorni seguenti perché il bambino si era spaventato.” ascoltato il 22.10.2024 ha dichiarato “Non ho mai assistito ciò, mi è stato riferito da Testimone_4 mia moglie, io non ho mai assistito”.
Parte ricorrente depositava, inoltre, in data 16.8.2023 le sommarie informazioni rese da Persona_3
e ed anche da tali dichiarazioni si evince che le presunte
[...] Testimone_5 Testimone_4 umiliazioni subite venivano riferite dalla senza che i soggetti vi assistessero direttamente. CP_1
Posto che il procedimento penale è attualmente ancora in fase iniziale, sulla base di tali elementi, non si può ritenere che tali presunte condotte abbiano rappresentato la causa della rottura tra i coniugi.
Quanto al tradimento che il avrebbe realizzato con richiesta di addebito a suo carico, si evidenzia Pt_1 che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
In particolare, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Va rilevato che non emerge con certezza la realizzazione di tale relazione extraconiugale che è stata negata sempre dal ricorrente.
Anche su tale aspetto i testimoni della resistente hanno indicato di non aver mai visto direttamente il in compagnia di un'altra donna, ma hanno riferito di fatti appresi della resistente e di “voci”. Pt_1 Quanto al testimone ex marito della presunta amante del , lo stesso ha indicato “Lui ha Tes_6 Pt_1 sempre sostenuto che fossero solo amici. Non li ho mai visti insieme, ma altri mi hanno riferito che fossero insieme.”
“Anche dopo la separazione non li ho visti insieme, ma mi è stato riferito che sono entrati e usciti in una casa a Villammare e il ha anche incontrato i miei suoceri.” Pt_1
Quanto alle presunte registrazioni che proverebbero il tradimento, le stesse non sono state depositate in atti.
Va, inoltre, chiarito che il primo contatto tra il e la in cui si paventò la possibilità Tes_6 CP_1 di tale relazione tra i rispettivi coniugi, risale al 2021 e la stessa resistente nei propri atti indica di aver avuto il sentore di tale relazione fin da tale anno, con la conseguenza che anche ritenendo la sussistenza di tale rapporto, l'unione tra i coniugi si protrasse per ulteriore tempo determinando il venir meno del rigoroso nesso di causalità richiesto per riconoscere l'addebito.
Va, inoltre, rilevato che tanto dagli scritti difensivi, quanto dalle testimonianze assunte emerge una profonda crisi della coppia che si trascinava da alcuni anni per ragioni diverse che le stesse hanno sostenuto principalmente legate ai problemi con le rispettive famiglie, con la conseguenza che appare evidente che già prima del 2023 tra i coniugi fosse cessata l'unione coniugale e quella solidarietà che connota la vita matrimoniale.
Sulla domanda di affidamento dei minori.
In tema di affidamento del figlio minore, è noto che il giudizio prognostico, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Va premesso che, in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che l'affidamento congiunto resti la scelta più corretta.
La collocazione viene individuata presso la madre.
Quanto agli incontri con il genitore non collocatario si ritiene che nel corso degli anni del giudizio, il rapporto tra il padre e il minore sia stato sufficientemente rafforzato e monitorato con la conseguenza che non ci sono ostacoli al relativo pernottamento presso il padre tenuto anche conto che all'attualità il bambino ha sette anni.
I Servizi Sociali, con la Relazione del 22.10.2024, hanno rilevato che: "Durante la visita domiciliare presso l'abitazione paterna, era con i nonni e con il papà intento a disegnare. La nonna Per_1 paterna insegna ed è impegnata in parrocchia, il padre del sig. è un agente della Polfer Parte_1 in pensione. Il bambino è apparso sereno e molto a suo agio con i nonni con i quali pare avere una buona interazione, ha interloquito anche con le operatrici mostrando i suoi disegni. da Per_1 poco frequenta una scuola di ballo ed ha voluto mostrare alle operatrici come balla l'hip hop con i nonni e con il papà. Anche durante il ballo ha interagito con il padre con il quale è sembrato a suo agio, mostrando di avere una buona relazione con lui e cercando il contatto fisico".
Con relazione del 16-4-2025 è stata evidenziata una maggiore noia del minore nello stare con il padre, ma anche la necessità di rafforzare i rapporti e legami soddisfacenti con tutti i membri della famiglia.
Non può essere ritenuto di ostacolo al pernotto la sussistenza di procedimenti penali a carico del resistente, in assenza di alcuna pronuncia definitiva, posto che, come chiarito, alcun comportamento pregiudizievole è emerso nel corso dell'istruttoria e, soprattutto, alcuna situazione distonica è stata rilevata nel rapporto con il padre tanto dagli assistenti sociali quanto dalla stessa resistente che si è limitata ad allegare solo una situazione di noia del minore a stare con il padre e la circostanza che lo stesso non venga accontentato nelle sue richieste.
Per tale ragione il Collegio disciplina i rapporti con il genitore non collocatario nel modo seguente:
“il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
inoltre il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina all'uscita della scuola ( in caso di chiusura dalle ore 10.00) alla domenica con pernotto e con riaccompagnamento del minore presso l'abitazione della madre alle ore 20,00; durante il periodo di Natale e Fine Anno ad anni alterni il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 Dicembre, o il 1
Gennaio e il 6 Gennaio;
durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di pasqua o il lunedì in Albis, salvo diverso accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 30/05 di ogni anno. Dovrà esser fornita comunicazione reciproca del luogo di villeggiatura”
Sull'assegnazione della casa familiare.
L'art. 337-sexies c.c. (che ha sostituito l'art. 155- quater cc, abrogato dall'art. 106 del d.lvo. n. 154 del 2013) dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà…”.
La casa coniugale viene, quindi, assegnata alla resistente.
Sull'assegno di mantenimento per i figli.
In fase di provvedimenti temporanei veniva previsto che il corrispondesse per contribuire al Pt_1 mantenimento del minore il versamento mensile di un assegno di euro 300,00.
Tale provvedimento era oggetto di impugnazione presso la Corte D'Appello considerato che non era stato tenuto in conto anche il pagamento del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare.
Con ordinanza del 18.7.2024, considerato che l'assegnazione della casa familiare ha anche un impatto di tipo economico, la Corte accoglieva parzialmente l'appello e disponeva che l'assegno dovesse essere di euro 600,00 per il mantenimento del minore.
Dalla Relazione della GdF di Sapri acquisita agli atti, è emerso che, per gli ultimi tre anni di imposta
(2023, 2022 e 2021): ha dichiarato un reddito annuo pari a: € Controparte_1
2.362,00 (2021) € 7.836,00 (2022) € 9.447,45 (2023), ha dichiarato un reddito annuo Parte_1 pari a: € 26.505,00 (anno 2021) € 28.882,00 (anno 2022) € 35.788,56 (anno 2023).
Sulla base di tali elementi reddituali si ritiene congruo confermare l'assegno di euro 600,00 per il mantenimento del minore che appare conforme alle esigenze dello stesso per come messo anche in luce dalla Corte d'Appello.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Pt_1 straordinarie per il figlio.
Sull'assegno di mantenimento per la resistente. Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente va premesso che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (tra le altre Cass. n. 1480/
2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie, le risultanze delle indagini hanno messo in luce una situazione di sperequazione tra i redditi, ma va anche considerata che la ricorrente per l'età e il proprio titolo di studio ha piena capacità lavorativa e il resistente è gravato da ulteriori spese per estinzione di pregressi finanziamenti.
Per tutte queste ragioni si ritiene equo riconoscere, come già previsto, un assegno di euro 200,00 mensili che il dovrà continuare a versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Pt_1 CP_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Considerato l'esito complessivo della lite con rigetto delle reciproche domande di addebito e accoglimento parziale delle domande si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede: ◼ Dispone l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre;
Persona_2
◼ Assegna la casa coniugale alla resistente;
◼ Disciplina gli incontri con il genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
◼ Pone a carico di l'assegno di euro 600,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da agosto 2026;
◼ Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio;
Parte_1
◼ Pone a carico di l'assegno di euro 200,00 mensili per contribuire al mantenimento Parte_1 della resistente che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da agosto 2026;
◼ Rigetta le reciproche domande di addebito;
◼ Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente/Giudice relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco