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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 440/2021
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 440 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 vertente
T R A
), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PAOLO CEROLINI, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
( ), con gli Avv.ti ANGELO Controparte_1 P.IVA_2
MANZI e ALDERICO DI GIOVANNI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “Piaccia al Tribunale di Fermo, ogni contraria domanda disattesa e respinta: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, legge fallim., dei pagamenti di € 9.685,49 del 29.6.2017, €
10.000,00 del 4.9.2017, € 19.996,80 dell'11.9.2017, € 3.540,50 del
12.9.2017, € 10.000,00 dell'11.11.2017 e di € 8.000,00 del 20.12.2017 eseguiti dalla Società , in persona de legale Parte_1 rappresentante, in favore della Società “ ; 2) Controparte_1
accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 167, legge fallim. dei pagamenti di € 1.481,86, € 998,81 ed € 688,78 registrati in data 17.11.2017 con le causali, rispettivamente, “Distinta Ri.Ba. - GIRATE CAMBIALI SC.
31/12/2017”, “Distinta Ri.Ba. - GIRATE CAMBIALI SC. 31/01/2018” e
“Distinta Ri.Ba. - GIRATE CAMBIALI SC. 28/02/2018” e dunque eseguiti con la girata di cambiali con scadenza al 31.12.2017, 31.1.2018 e
28.2.2018; 3) accertare e dichiarare l'inefficacia, si sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2, legge fallim., dei pagamenti di € 2.000,00 del 3.9.2018, di €
1.089,50 del 5.9.2018, di € 3.763,65 del 5.9.2018 e di € 517,35 del 18.3.2019
– per quest'ultimo anche ai sensi dell'art. 67, 2° comma, c.c., eseguiti dalla Contr Società sopra indicata in favore della;
Con la Controparte_1
conseguente condanna della stessa “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante, a restituire al Parte_2
, in persona del Curatore, l'importo complessivo di € 71.762,74, oltre
[...]
interessi dalla data della domanda. Con vittoria delle spese del giudizio”.
Convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, rigettare le domande proposte dalla Parte_3
nei confronti della con l'atto di citazione
[...] Controparte_1
in data 24.02.2021, per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fallimento di agiva in giudizio per veder revocati Parte_1
diversi atti solutori compiuti, prima del fallimento, da in Parte_1
bonis a favore della convenuta Controparte_1 Premetteva innanzitutto l'attore che, in data 27.12.2017, era stato pubblicato nel registro delle imprese il ricorso, proposto dalla Parte_1
per l'ammissione al concordato preventivo, con la conseguenza che il
[...]
periodo sospetto rilevante per la revoca, ai sensi dell'art. 67 L.F., degli atti da essa compiuti prima del fallimento, in virtù dell'art. 69 bis L.F., doveva decorrere (anche) dalla data di pubblicazione del suddetto ricorso nel registro delle imprese. Il predetto art. 69 bis L.F., invero - argomentava l'attore – era applicabile al caso di specie atteso che la situazione di crisi che aveva determinato il fallimento era sovrapponibile a quella dedotta nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Inoltre, era decorso un brevissimo periodo di tempo tra il decreto di inammissibilità del concordato preventivo n. 9/2017 emesso dal Tribunale di Fermo in data 16.5.2018 e il deposito, in data 14.9.2018, dei ricorsi in seguito ai quali il fallimento era stato dichiarato in data 26.3.2019.
Ciò premesso, il fallimento attore rappresentava, quindi, che dovevano essere revocati ai sensi degli artt. 67 comma 2 e 69 bis comma 2 L. F., in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, i pagamenti (meglio indicati nella tabella di cui all'atto di citazione con il riferimento “art.67, co.2 (6 mesi) - consec. Procedure”) effettuati dal 29.06.2017 al
20.12.2017, e per € 61.222,79, da a favore della Parte_1
convenuta la quale doveva ritenersi essere stata Controparte_1
consapevole, al momento dei pagamenti, della situazione di insolvenza in cui versava Parte_1
Quanto alle ragioni per le quali la convenuta doveva Controparte_1
ritenersi essere stata consapevole della condizione di insolvenza della l'attore evidenziava una serie di circostanze e, in Parte_1
particolare: era inadempiente nei confronti di Parte_1 [...] [...] glio 2016; il primo insoluto Controparte_1
per il quale aveva richiesto l'ammissione al passivo Controparte_1
risaliva al 31.3.2017, e dunque a prima dei suddetti pagamenti;
già nel mese di agosto 2016 aveva ricevuto in pagamento da Controparte_1
in luogo di ordinarie ricevute bancarie, cambiali tratte Parte_1
emesse dalla “ nei confronti dei propri clienti;
dalla Parte_1
rivista on line “La Conceria” del 21.7.2016 era indicata la situazione di crisi e di carenza di liquidità della incapace di Parte_1
provvedere al pagamento dei propri dipendenti dovevano pure essere dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 167, CP_2
comma 2, L.F., i pagamenti di € 1.481,86, € 998,81 ed € 688,78 registrati in data 17.11.2017 ed eseguiti con la girata, da parte della Parte_1
ed in favore della convenuta, di cambiali con scadenza al
[...]
31.12.2017, 31.1.2018 e 28.2.2018, e dunque con scadenza nel periodo di concordato preventivo.
L'attore deduceva ancora, infine, che dovevano anche essere revocati, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L. Fall., i pagamenti (meglio indicati nella tabella di cui all'atto di citazione con il riferimento “art.67, co.1, n.2 (1 anno) – anomalo”) eseguiti rispettivamente nelle date 3.9.2018, 5.9.2018,
5.9.2018 e 18.3.2019 (per un totale di € 7370,50) da a Parte_1
favore della convenuta in quanto effettuati nell'anno Controparte_1
anteriore alla dichiarazione di fallimento, e con mezzi anormali di pagamento, posto che i pagamenti erano avvenuti, in esecuzione di un accordo tra e l'impresa ad essa collegata Parte_1 CP_3
, ad opera di quest'ultima (e con conto corrente ad essa
[...]
intestato) con utilizzo di provviste della Parte_1 Si costituiva in giudizio contestando, in fatto ed in Controparte_1
diritto, le avverse prospettazioni e rappresentando, in particolare:
1) quanto ai pagamenti asseritamente revocabili ex artt. 67 e 69 bis L.F., di non aver avuto conoscenza, al momento di detti pagamenti, dello stato di insolvenza della debitrice, deponendo invero le circostanze del caso (bilancio al 2016 e comunicazione ricevuta da in Parte_1
cui veniva smentito che la società si trovasse in procedura di concordato) per una fisiologica e comunque transitoria crisi di liquidità. La conoscenza dello stato di insolvenza si era avuta soltanto una volta appresa l'esistenza della procedura di concordato, momento a partire dal quale la convenuta aveva subordinato le proprie prestazioni all' anticipo di somme. Inoltre, le cambiali erano un mezzo normale di pagamento ed erano indicative di una mancanza di liquidità dell'obbligato cambiario e non già di Ancora, Parte_1
l'articolo di giornale era privo di individualizzazione nei confronti di la quale non aveva invero avuto conoscenza di Controparte_1
detto articolo;
2) quanto ai pagamenti asseritamente revocabili ex art. 167 L.F., che gli stessi, avvenuti mediante girata di cambiali verso clienti di
[...]
erano avvenuti il 17.11.2017, e dunque in data precedente Parte_1
alla procedura concordataria, con la conseguenza che nessuna autorizzazione era necessaria da parte del giudice delegato per detti pagamenti, non essendo a quel tempo ancora Parte_1
sottoposta a procedura di concordato;
3) quanto ai pagamenti effettuati da Controparte_3
asseritamente revocabili ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F., che gli stessi non potevano considerarsi atti estintivi di debiti non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, atteso che CP_3 [...] alla con
[...] Parte_1
la conseguenza che detti pagamenti erano “pagamenti normali, cioè normali bonifici bancari, usuali nei rapporti commerciali, disposti dal Contr gruppo in favore del creditore . Pt_1
Alla prima udienza del 16.09.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Con ordinanza del 28.04.2022, su richiesta dell'attore, veniva disposto l'ordine di esibizione alla Banca di Ripatransone e del Fermano Credito
Cooperativo degli estratti del conto corrente n.70112996 stipulato con la
Controparte_4
All'udienza del 19.12.2024 le parti, quindi, precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
Va innanzitutto vagliata la domanda dell'attore con la quale chiede al
Tribunale, ai sensi degli artt. 67 e 69 bis L.F., la revoca degli atti solutori
(meglio indicati nella tabella di cui all'atto di citazione con il riferimento
“art.67, co.2 (6 mesi) - consec. Procedure”) di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti da tra il 29.06.2017 e il 20.12.27, e Parte_1
dunque nei sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene infatti questo Giudice che la condizione affinché si produca l'effetto di decorrenza dei termini - relativi alla revoca degli atti ex art. 67
L.F. - descritto dall'art. 69 bis L.F. (decorrenza non già dalla dichiarazione di fallimento, bensì dalla precedente data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo), e costituita dal fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia “seguito” la domanda di ammissione al concordato preventivo, vada intesa nel senso che la dichiarazione di fallimento deve aver costituito l'atto terminale e conclusivo (quand'anche formalmente intervenuto in un autonomo procedimento) della precedente procedura concorsuale minore, di tal che rimane esclusa l'operatività del predetto effetto di decorrenza dei termini allorquando, come nel caso di specie, vi sia stata soluzione di continuità temporale tra il rigetto della procedura concorsuale minore e la dichiarazione di fallimento. Infatti, opinando in senso contrario (nel senso, cioè, che il predetto effetto di decorrenza dei termini operi anche allorquando vi sia stata soluzione di continuità temporale tra il rigetto della procedura concorsuale minore e la dichiarazione di fallimento), si giungerebbe all'inaccettabile conseguenza di ritenere, in virtù della decorrenza dei termini disposta dall'art. 69 bis L.F., periodo sospetto ex art. 67 L.F. quello precedente alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e non già quello, sicuramente maggiormente problematico, immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento, neppure coperto – per il lasso temporale successivo alla dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo
- dal controllo del Tribunale, il quale vige infatti soltanto finché pende la procedura di concordato preventivo. Né, ancora, per ovviare al predetto rilievo è predicabile, come invece implicitamente ritenuto dall'attore
(l'attore infatti ha sostenuto, in base agli effetti favorevoli che gli sarebbero derivati in punto di revoca dei pagamenti ex art. 67 L.F., che il periodo sospetto decorresse ora dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo ora, e cumulativamente, dalla dichiarazione di fallimento), la contemporanea sussistenza di due diversi periodi sospetti ex art. 67 L.F. decorrenti rispettivamente, l'uno, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, l'altro, dalla dichiarazione di fallimento, atteso che, ai sensi dell'art. 69 bis L.F., il termine di cui all'art. 67 L.F. è unico e decorre, alternativamente, o dalla dichiarazione di fallimento o, per il caso di presentazione di domanda di concordato preventivo culminata, senza soluzione di continuità, con la dichiarazione di fallimento, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese. In sostanza, affinché si produca l'effetto di decorrenza dei termini, relativi alla revoca degli atti ex art. 67 L.F., descritto dall'art. 69 bis L.F., ritiene questo Tribunale che deve potersi dire essere stata sussistente una sola ed unica procedura diretta a governare la crisi, nell'ambito della quale, quanto agli atti posti in essere prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, operi la tutela rappresentata dalla revocabilità degli stessi ex art. 67 L.F., mentre, per gli atti compiuti successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, operi comunque la tutela costituita dal controllo del Tribunale sussistente durante la vigenza della procedura di concordato preventivo, condizione che, per contro, non risulta soddisfatta quando sia intercorso del tempo tra il rigetto della procedura di concordato preventivo ed una successiva dichiarazione di fallimento. Ne deriva dunque che, nel caso di specie, essendo intercorso del tempo (circa dieci mesi) tra il rigetto della domanda di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, deve ritenersi non operante l'effetto di decorrenza dei termini di cui all'art. 67 L.F. descritto dall'art. 69 bis L.F., con la conseguenza che i termini di cui all'art. 67 L.F. decorrono dalla data di dichiarazione di fallimento (26.03.2019) e non già, come invece sostenuto dall'attore, anche da quella, precedente, della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese. Deve essere pertanto senz'altro rigettata la domanda attorea con la quale viene richiesta la revoca dei pagamenti meglio indicati nella tabella di cui all'atto di citazione con il riferimento “art.67, co.2 (6 mesi)
- consec. Procedure”, non essendo stati tali pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Con ulteriore domanda l'attore ha chiesto dichiararsi inefficaci, ai sensi dell'art. 167, comma 2, L.F., i pagamenti, effettuati da Parte_1
in bonis in favore della convenuta, di € 1.481,86, € 998,81 ed € 688,78, registrati in data 17.11.2017 ed eseguiti con la girata, da parte della
[...]
di cambiali vantate verso propri clienti con scadenza al Parte_1
31.12.2017, 31.1.2018 e 28.2.2018.
Anche tale domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. Ed invero, ai sensi dell'art. 167, comma 2, L.F., sono inefficaci gli atti di straordinaria amministrazione compiuti durante la procedura di concordato senza l'autorizzazione del giudice delegato, mentre, nel caso di specie, la girata delle cambiali verso i propri clienti effettuata da in Parte_1
bonis in favore della convenuta è avvenuta più di un mese prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che la scadenza delle cambiali era prevista per date ricadenti nel periodo riferibile alla procedura, dovendo, ai sensi dell'art. 167 L.F., aversi riguardo al momento del compimento dell'atto da parte del soggetto che abbia presentato domanda di concordato preventivo, momento che, nel caso di specie, è precedente rispetto alla procedura.
Con la restante domanda, l'attore ha chiesto revocarsi, ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L. Fall., i pagamenti (meglio indicati nella tabella di cui all'atto di citazione con il riferimento “art.67, co.1, n.2 (1 anno) – anomalo”) eseguiti rispettivamente nelle date 3.9.2018, 5.9.2018,
5.9.2018 e 18.3.2019 (per un totale di € 7370,50) da a Parte_1 favore della convenuta in quanto effettuati nell'anno Controparte_1
anteriore alla dichiarazione di fallimento, e con mezzi anormali di pagamento, posto che i pagamenti erano avvenuti, in esecuzione di un accordo tra e l'impresa ad essa collegata Parte_1 CP_3
, ad opera di quest'ultima (e con conto corrente ad essa
[...]
intestato) con utilizzo di provviste della Parte_1
Anche tale domanda è infondata e va rigettata.
Invero, ritiene questo Giudice che non possono, come per contro l'attore pretenderebbe, considerarsi non effettuati con mezzi normali di pagamento i pagamenti eseguiti da una società appartenente al medesimo gruppo della debitrice, in virtù di un accordo di tesoreria stipulato tra le società del gruppo, essendo frequente, nella pratica commerciale, che più società di un medesimo gruppo accentrino le proprie risorse finanziarie presso un'unica società del gruppo con il lecito obiettivo di ottenere una migliore gestione della tesoreria aziendale, e senza che ciò sia significativo di una difficoltà economica delle società del gruppo.
Alla luce di tutto quanto detto, le domande dell'attore vanno, pertanto, rigettate.
Le spese di lite, in ragione dell'assenza di orientamenti giurisprudenziali uniformi sulle questioni trattate, devono essere interamente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande per cui è causa formulate da
[...]
; Parte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.
20/05/2025 Il Giudice
Francesco De Perna