CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32063/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- Contro NO IC, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO BANCHERI -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1079/2018 depositata il 30/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere RITA RUSSO;
Udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1030 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA Data pubblicazione: 16/01/2023 2 di 8 FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate espone che il contribuente è proprietario di un appartamento in Genova e che in data 25 settembre 2014 ha presentato una DOCFA per diversa distribuzione spazi interni con richiesta di attribuzione della categoria A2 classe 6 consistenza 11 vani, rendita catastale euro 3.238,18. L'Agenzia, in data 1 settembre 2015, ha rettificato il classamento in categoria A1 classe 4 consistenza 11 vani e ha notificato il relativo avviso di accertamento, impugnato dal contribuente. In primo grado è stata attribuita all’immobile la categoria A1 classe 1. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, e il contribuente ha proposto appello incidentale. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello principale e accolto l'appello incidentale dichiarando l'immobile di categoria A2 classe 1. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a sei motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. L’Agenzia deduce che il giudice d'appello è incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché ha posto in essere valutazioni discrezionali che è competente a porre in essere solo la P.A. ed ha deciso di rideterminare autonomamente la categoria e la classe dell'immobile arrivando quindi ad un classamento addirittura inferiore a quello proposto con la procedura DOCFA dal privato e cioè la classe 1. Rileva che le posizioni delle parti in giudizio erano del tutto chiare, poiché da una parte vi era l’Agenzia delle Entrate che richiedeva che l’immobile rientrasse nella categoria A1 classe 4, 3 di 8 dall’altra il privato riteneva invece che l’immobile fosse da ricondurre all’interno della categoria A2 classe 6, così come illustrato nella DOCFA da questi presentata.La violazione della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel caso di specie si ravvisa -secondo l’Agenzia- nel fatto che la CTR ha deciso di rideterminare autonomamente la categoria e la classe dell’immobile, riconducendo lo stesso alla categoria A2, richiesta dal contribuente, ma con classe 1, arrivando quindi a determinare un classamento addirittura inferiore a quello proposto con la procedura DOCFA dal privato e incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Il motivo è infondato. L’Agenzia delle entrate non tiene conto che la attribuzione della classe 1 non è stata decisa dal giudice di secondo grado: nella sentenza impugnata si rileva infatti che l'atto d'appello non muove alcuna censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui attribuisce all'immobile la classe 1, e che su questo punto si è formato il giudicato. L'Agenzia non muove alcuna contestazione specifica a questa affermazione né indica in quali parti dell’atto di appello e in che termini- trascrivendo o quantomeno riassumendo le parti essenziali dell’atto- avrebbe impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito all'immobile la classe 1, ma si limita a prospettare il motivo di ricorso come se fosse stato il giudice d'appello ad attribuire tale classe all'immobile, così travisando la ratio decidendi. L'appello incidentale del contribuente è stato accolto limitatamente all'attribuzione della categoria (A2), in conformità alla domanda proposta da lui proposta, mentre per quanto riguarda l'attribuzione della classe il giudice d'appello non ha che rilevato la formazione del giudicato interno. 2.- Con il secondo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate censura la sentenza ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del RDL n. 652/1939 in relazione 4 di 8 all’art. 360 comma 1, n. 3 perché la sentenza ha accolto la domanda del contribuente pur non sussistendo i requisiti per una nuova valutazione dell’immobile. L'Agenzia censura la attribuzione della categoria A2, deducendo che al fine di presentare una nuova procedura DOCFA è necessario che vi sia un'effettiva variazione dello stato dell'immobile che in tale circostanza non si ravvisa minimamente;
infatti la planimetria è identica a quella precedente e non ci sono state modifiche sostanziali. Il motivo è inammissibile. L’Agenzia delle entrate non coglie la ratio decidendi della sentenza, ove non si afferma che vi è stato un mutamento della planimetria o delle modifiche sostanziali, quanto piuttosto si mette in rilievo come le caratteristiche che in passato erano compatibili con una qualificazione dell'appartamento come signorile sono oggi rispondenti a criteri standard da abitazione civile, per la quale è confacente la categoria A2. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione dell'art. 57 del D.lgs. 546 /1992 e 342 c.p.c. l'Agenzia lamenta che è stata accolta in secondo grado una domanda del tutto nuova e come tale improponibile per la prima volta di fronte alla CTR;
infatti in sede d'appello il privato aveva richiesto di classare l'immobile nella categoria A2 classe 1 e la domanda nuova avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il motivo è inammissibile. L'Agenzia delle entrate espone il motivo in termini contraddittori poiché da un lato afferma che “solo in sede di appello il privato abbia richiesto di classare l'immobile nella categoria A2 classe 1” come se il contribuente avesse proposto in appello una domanda interamente nuova con riferimento sia alla attribuzione della categoria (A2) che della classe. Di seguito però, nel momento in cui trascrive le controdeduzioni in appello della parte, espone che il contribuente ha 5 di 8 chiesto l'attribuzione della categoria A2 “ferma la classe 1 come in sentenza”. Il motivo difetta dunque di specificità e chiarezza, posto che, come la stessa amministrazione afferma, la attribuzione della categoria A2 era la domanda originaria del contribuente, ed in tal senso era compilata anche la DOCFA, mentre la attribuzione della classe 1, come sopra si è detto, non discende da una domanda (nuova) proposta in appello dal contribuente bensì dal rilievo – da parte del giudice d’appello- che sul punto si è formato del giudicato interno, in ragione della mancata impugnazione da parte della Agenzia di questo capo di sentenza. Di ciò è consapevole l'Agenzia stessa alla quale a pagina 7 del ricorso afferma che la sentenza di primo grado “per i motivi sovraesposti già presenta quel vizio di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui al numero 1 del presente ricorso”, laddove invece con il motivo primo attribuisce al giudice di secondo grado la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; senza tenere conto che se nel vizio di ultrapetizione era incorso il giudice di primo grado l'Agenzia avrebbe dovuto rilevarlo in grado di appello e non (per la prima volta) in cassazione. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. l’errore della CTR per avere ritenuta la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, in ordine alla motivazione dell’avviso. L’Agenzia osserva che l’onere di allegazione riguarda solo gli atti richiamati dal provvedimento impugnato, e non anche i fatti, come quelli relativi alla categoria e alla classe assegnata agli immobili vicini, che devono essere provati in giudizio. L’Agenzia lamenta che la CTR abbia confuso il concetto dell'onere della prova con quello di allegazione di atti su cui si basa l'accertamento, e che al riguardo l'ufficio era tenuto solo produrre l'elenco di tutti gli immobili di cui avesse tenuto conto ai fini dell'emanazione dell'avviso. 6 di 8 Il motivo è inammissibile. La questione del difetto di motivazione non è stata decisiva nell'accoglimento dell'appello incidentale;
ciò in quanto la ratio decidendi che ha determinato la attribuzione della categoria A2 riguarda piuttosto la valutazione, con accertamento in punto di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione, delle caratteristiche dell’immobile e in particolare la rilevata circostanza che si tratta di un immobile che affaccia su una piccola via e che per le sue caratteristiche (quali il sistema di riscaldamento a pavimento l'ordinarietà della finitura interna, la circostanza che la planimetria indica che i vani non sono ben disimpegnati) non risponde più agli standard di abitazione signorile, che sono mutati nel tempo. 5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 la violazione dell'art. 23 del D.lgs. 546 del 1992 relativamente alla ritenuta alla tardività della costituzione in primo grado dell'Agenzia e all'utilizzabilità delle allegazioni relative a questi immobili;
deduce che i documenti possono essere prodotti in giudizio anche tardivamente. Il motivo è inammissibile, posto che, come si è evidenziato al punto che precede, la ragione dell’accoglimento dell’appello incidentale sull’attribuzione della categoria non è il ritenuto difetto di motivazione dell’avviso, quanto l’accertamento delle caratteristiche dell’immobile. In ogni caso si deve rilevare che pur essendo consentita anche in appello la produzione di nuovi documenti non è consentito però alla Agenzia di emendare in giudizio il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400 del 21/05/2018). 6.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n.
4. c.p.c., la “alogicità” della sentenza. L’Agenzia deduce che la sentenza sarebbe priva di logica in quanto afferma che tutti gli 7 di 8 immobili siti in una via piccola e stretta non possono essere qualificati come signorili (categoria A1), mentre l'esperienza insegna che non possono essere questi i requisiti da valutare ai fini del classamento dell'immobile. La “alogicità”, secondo l’Agenzia, è tanto più evidente nel caso di specie dal momento che notoriamente è risaputo che le abitazioni signorili abbondano proprio nei centri storici, come l’ubicazione del cespite de quo, sito in via Mylius n. 6, a Genova, zona Carignano. Il motivo è inammissibile. In primo luogo si osserva che il vizio logico della motivazione non costituisce più censura proponibile in cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 03/03/2022). Inoltre, tramite questa censura, l’Agenzia mira in realtà a sollecitare una (inammissibile) revisione del giudizio di fatto operato dal giudice del merito, che ha fondato la propria valutazione su una pluralità d criteri e non solo su quello indicato dalla Agenzia. Tutti i criteri di valutazione di cui il giudice di merito si è servito sono enunciati in sentenza che rende chiaramente conto delle ragioni della decisione. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 8 di 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.600,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfetarie ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 01/12/2022.
Udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1030 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA Data pubblicazione: 16/01/2023 2 di 8 FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate espone che il contribuente è proprietario di un appartamento in Genova e che in data 25 settembre 2014 ha presentato una DOCFA per diversa distribuzione spazi interni con richiesta di attribuzione della categoria A2 classe 6 consistenza 11 vani, rendita catastale euro 3.238,18. L'Agenzia, in data 1 settembre 2015, ha rettificato il classamento in categoria A1 classe 4 consistenza 11 vani e ha notificato il relativo avviso di accertamento, impugnato dal contribuente. In primo grado è stata attribuita all’immobile la categoria A1 classe 1. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, e il contribuente ha proposto appello incidentale. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello principale e accolto l'appello incidentale dichiarando l'immobile di categoria A2 classe 1. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a sei motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 112 c.p.c. L’Agenzia deduce che il giudice d'appello è incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché ha posto in essere valutazioni discrezionali che è competente a porre in essere solo la P.A. ed ha deciso di rideterminare autonomamente la categoria e la classe dell'immobile arrivando quindi ad un classamento addirittura inferiore a quello proposto con la procedura DOCFA dal privato e cioè la classe 1. Rileva che le posizioni delle parti in giudizio erano del tutto chiare, poiché da una parte vi era l’Agenzia delle Entrate che richiedeva che l’immobile rientrasse nella categoria A1 classe 4, 3 di 8 dall’altra il privato riteneva invece che l’immobile fosse da ricondurre all’interno della categoria A2 classe 6, così come illustrato nella DOCFA da questi presentata.La violazione della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel caso di specie si ravvisa -secondo l’Agenzia- nel fatto che la CTR ha deciso di rideterminare autonomamente la categoria e la classe dell’immobile, riconducendo lo stesso alla categoria A2, richiesta dal contribuente, ma con classe 1, arrivando quindi a determinare un classamento addirittura inferiore a quello proposto con la procedura DOCFA dal privato e incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Il motivo è infondato. L’Agenzia delle entrate non tiene conto che la attribuzione della classe 1 non è stata decisa dal giudice di secondo grado: nella sentenza impugnata si rileva infatti che l'atto d'appello non muove alcuna censura alla sentenza di primo grado nella parte in cui attribuisce all'immobile la classe 1, e che su questo punto si è formato il giudicato. L'Agenzia non muove alcuna contestazione specifica a questa affermazione né indica in quali parti dell’atto di appello e in che termini- trascrivendo o quantomeno riassumendo le parti essenziali dell’atto- avrebbe impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito all'immobile la classe 1, ma si limita a prospettare il motivo di ricorso come se fosse stato il giudice d'appello ad attribuire tale classe all'immobile, così travisando la ratio decidendi. L'appello incidentale del contribuente è stato accolto limitatamente all'attribuzione della categoria (A2), in conformità alla domanda proposta da lui proposta, mentre per quanto riguarda l'attribuzione della classe il giudice d'appello non ha che rilevato la formazione del giudicato interno. 2.- Con il secondo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate censura la sentenza ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del RDL n. 652/1939 in relazione 4 di 8 all’art. 360 comma 1, n. 3 perché la sentenza ha accolto la domanda del contribuente pur non sussistendo i requisiti per una nuova valutazione dell’immobile. L'Agenzia censura la attribuzione della categoria A2, deducendo che al fine di presentare una nuova procedura DOCFA è necessario che vi sia un'effettiva variazione dello stato dell'immobile che in tale circostanza non si ravvisa minimamente;
infatti la planimetria è identica a quella precedente e non ci sono state modifiche sostanziali. Il motivo è inammissibile. L’Agenzia delle entrate non coglie la ratio decidendi della sentenza, ove non si afferma che vi è stato un mutamento della planimetria o delle modifiche sostanziali, quanto piuttosto si mette in rilievo come le caratteristiche che in passato erano compatibili con una qualificazione dell'appartamento come signorile sono oggi rispondenti a criteri standard da abitazione civile, per la quale è confacente la categoria A2. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione dell'art. 57 del D.lgs. 546 /1992 e 342 c.p.c. l'Agenzia lamenta che è stata accolta in secondo grado una domanda del tutto nuova e come tale improponibile per la prima volta di fronte alla CTR;
infatti in sede d'appello il privato aveva richiesto di classare l'immobile nella categoria A2 classe 1 e la domanda nuova avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il motivo è inammissibile. L'Agenzia delle entrate espone il motivo in termini contraddittori poiché da un lato afferma che “solo in sede di appello il privato abbia richiesto di classare l'immobile nella categoria A2 classe 1” come se il contribuente avesse proposto in appello una domanda interamente nuova con riferimento sia alla attribuzione della categoria (A2) che della classe. Di seguito però, nel momento in cui trascrive le controdeduzioni in appello della parte, espone che il contribuente ha 5 di 8 chiesto l'attribuzione della categoria A2 “ferma la classe 1 come in sentenza”. Il motivo difetta dunque di specificità e chiarezza, posto che, come la stessa amministrazione afferma, la attribuzione della categoria A2 era la domanda originaria del contribuente, ed in tal senso era compilata anche la DOCFA, mentre la attribuzione della classe 1, come sopra si è detto, non discende da una domanda (nuova) proposta in appello dal contribuente bensì dal rilievo – da parte del giudice d’appello- che sul punto si è formato del giudicato interno, in ragione della mancata impugnazione da parte della Agenzia di questo capo di sentenza. Di ciò è consapevole l'Agenzia stessa alla quale a pagina 7 del ricorso afferma che la sentenza di primo grado “per i motivi sovraesposti già presenta quel vizio di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui al numero 1 del presente ricorso”, laddove invece con il motivo primo attribuisce al giudice di secondo grado la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; senza tenere conto che se nel vizio di ultrapetizione era incorso il giudice di primo grado l'Agenzia avrebbe dovuto rilevarlo in grado di appello e non (per la prima volta) in cassazione. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. l’errore della CTR per avere ritenuta la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, in ordine alla motivazione dell’avviso. L’Agenzia osserva che l’onere di allegazione riguarda solo gli atti richiamati dal provvedimento impugnato, e non anche i fatti, come quelli relativi alla categoria e alla classe assegnata agli immobili vicini, che devono essere provati in giudizio. L’Agenzia lamenta che la CTR abbia confuso il concetto dell'onere della prova con quello di allegazione di atti su cui si basa l'accertamento, e che al riguardo l'ufficio era tenuto solo produrre l'elenco di tutti gli immobili di cui avesse tenuto conto ai fini dell'emanazione dell'avviso. 6 di 8 Il motivo è inammissibile. La questione del difetto di motivazione non è stata decisiva nell'accoglimento dell'appello incidentale;
ciò in quanto la ratio decidendi che ha determinato la attribuzione della categoria A2 riguarda piuttosto la valutazione, con accertamento in punto di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione, delle caratteristiche dell’immobile e in particolare la rilevata circostanza che si tratta di un immobile che affaccia su una piccola via e che per le sue caratteristiche (quali il sistema di riscaldamento a pavimento l'ordinarietà della finitura interna, la circostanza che la planimetria indica che i vani non sono ben disimpegnati) non risponde più agli standard di abitazione signorile, che sono mutati nel tempo. 5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 la violazione dell'art. 23 del D.lgs. 546 del 1992 relativamente alla ritenuta alla tardività della costituzione in primo grado dell'Agenzia e all'utilizzabilità delle allegazioni relative a questi immobili;
deduce che i documenti possono essere prodotti in giudizio anche tardivamente. Il motivo è inammissibile, posto che, come si è evidenziato al punto che precede, la ragione dell’accoglimento dell’appello incidentale sull’attribuzione della categoria non è il ritenuto difetto di motivazione dell’avviso, quanto l’accertamento delle caratteristiche dell’immobile. In ogni caso si deve rilevare che pur essendo consentita anche in appello la produzione di nuovi documenti non è consentito però alla Agenzia di emendare in giudizio il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400 del 21/05/2018). 6.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n.
4. c.p.c., la “alogicità” della sentenza. L’Agenzia deduce che la sentenza sarebbe priva di logica in quanto afferma che tutti gli 7 di 8 immobili siti in una via piccola e stretta non possono essere qualificati come signorili (categoria A1), mentre l'esperienza insegna che non possono essere questi i requisiti da valutare ai fini del classamento dell'immobile. La “alogicità”, secondo l’Agenzia, è tanto più evidente nel caso di specie dal momento che notoriamente è risaputo che le abitazioni signorili abbondano proprio nei centri storici, come l’ubicazione del cespite de quo, sito in via Mylius n. 6, a Genova, zona Carignano. Il motivo è inammissibile. In primo luogo si osserva che il vizio logico della motivazione non costituisce più censura proponibile in cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 03/03/2022). Inoltre, tramite questa censura, l’Agenzia mira in realtà a sollecitare una (inammissibile) revisione del giudizio di fatto operato dal giudice del merito, che ha fondato la propria valutazione su una pluralità d criteri e non solo su quello indicato dalla Agenzia. Tutti i criteri di valutazione di cui il giudice di merito si è servito sono enunciati in sentenza che rende chiaramente conto delle ragioni della decisione. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 8 di 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.600,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfetarie ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 01/12/2022.