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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1003 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Raimondo il 15.03.1955 e residente a [...], rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonella Ciullo C.F. con studio in Teramo Via G. d'Annunzio, 12 ed ivi domiciliato Pec: C.F._2
Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_2 relativa alla parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra
e che trattasi di patologia tabellata;
Controparte_1
- Accertare e dichiarare che dalla malattia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 9% o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Riconoscere, pertanto, in favore della ricorrente e relativamente al grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Conseguente condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_2 corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute allo stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Ciullo antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Controparte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 10/05/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_2
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) presentata in via amministrativa in data
13/11/2019 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato dal 01.01.1976 al 31.12.2023, per circa 48 anni, come coltivatrice diretta su 4 ettari di terreno, in parte di proprietà, e di essersi occupata principalmente della raccolta manuale delle olive, servendosi anche dell'abbacchiatore elettrico, del sollevamento manuale dei sacchi di olive del peso di circa 20 kg, della spollonatura dell'ulivo (consistente nell'eliminare i polloni dell'ulivo ovverosia rami sterili, che dipartono dal piede della pianta) mediante l'utilizzo di una piccola zappa, alternando l'uso dell'attrezzo con entrambe le mani, il tutto ripetuto su circa 150 piante di ulivo, della potatura di 150 piante di ulivo mediante impiego di macchinari quali seghe e cesoie, dell'alimentazione di bovini e ovini, della legatura e sfemminellatura del vigneto dell'altezza di circa 1.70 cm, della vendemmia con sollevamento delle cassette di uva del peso
2 di circa 20 Kg, della piantumazione e raccolta dei pomodori sollevando cassette di 20 kg circa, della raccolta a mano del granoturco e della piantumazione delle piante da orto.
Ha riferito che l'espletamento dell'attività di coltivatrice, per otto ore al giorno dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in via prevalentemente esclusiva, implicava il compimento di ripetuti sforzi a livello delle spalle e delle braccia, dovendo la stessa utilizzare quotidianamente attrezzi da lavoro quali seghe necessarie per la potatura, abbacchiatore elettrico, rastrello, forconi per prendere il foraggio per il bestiame e sollevare carichi dal peso non irrilevante, con conseguente assunzione di posture incongrue e movimentazione manuale di carichi.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico delle spalle, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia e sostenendone la derivazione extraprofessionale, anche in considerazione della stagionalità delle mansioni svolte, pertanto soggette a periodi di fermo, e della diversificazione delle stesse.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 27/05/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Tendinosi bilaterale delle spalle”- nella misura del 9%, presentata in via amministrativa in data 13/11/2019 e non accolta dall' , deducendo di CP_2
aver prestato attività lavorativa come coltivatrice diretta per oltre quarantotto anni e di essersi occupata, senza l'aiuto di altri dipendenti, di tutte le attività necessarie alla coltivazione del
3 terreno, esteso per 4 ettari, nonché dell'allevamento degli animali, tutte mansioni comportanti il sollevamento di pesi e la conduzione degli attrezzi da lavoro agricolo, con conseguente assunzione di posture incongrue e sovraccarico biomeccanico delle spalle.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e ) da cui è emerso che, in qualità di Testimone_1 Testimone_2
coltivatrice diretta, la ricorrente si è occupata quotidianamente e in via prevalentemente esclusiva di tutte le attività attinenti alla coltivazione del terreno (potatura e raccolta delle olive, interramento di piantine di ortaggi, raccolta del grano e dell'uva, legatura del vigneto) e dell'allevamento del bestiame, utilizzando tutti gli attrezzi agricoli necessari allo svolgimento delle predette attività e sollevando manualmente carichi quali sacchi di olive, di grano e cassette di uva dal peso fino ai 20 kg.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio della ricorrente, il CTU dott. , al quale Persona_3
4 è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore della ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura dell'8%, operato il cumulo con una preesistente malattia professionale riconosciuta dall' nella misura del 4%. CP_2
Il CTU ha, infatti, accertato quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che è affetta da: Tendinosi della cuffia dei rotatori (RM
26/04/24 spalla sx… Tendinosi di grado moderato severo del sottospinoso e del sottoscapolare;
moderata tendinosi del piccolo rotondo. Discreta tendinosi del capo lungo del bicipite brachiale… spalla dx…. tendinosi del piccolo rotondo. Moderata tendinosi del capo lungo del bicipite brachiale).
L'assicurata utilizza tutti gli attrezzi necessari per la coltivazione dei campi essendo coltivatrice diretta gestendo in prima persona il proprio appezzamento di terreno di circa 4 ettari di terreno, alcuni di proprietà.
L'attività di agricoltore con l'impegno lavorativo rivolto alle incombenze inerenti alla coltivazione dei prodotti della terra (cereali e foraggere) unitamente all'allevamento di animali, che senza dubbio la sottopongono a sforzi biomeccanici e quindi evidente è il fattore di rischio nella genesi della patologia sopra indicata. Trattasi di malattia professionale siccome espresso dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – n.n.
75.1, 75.2: lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Alla luce degli accertamenti diagnostici presenti agli atti e all'esame obiettivo eseguito, è possibile affermare che la IG.ra
è affetta da: Tendinosi della cuffia dei rotatori, bilateralmente, Controparte_1
patologia la cui concausa è da ritenere di origine professionale.
Il danno è valutabile complessivamente del 4% (quattro per cento) e presente al momento della domanda di malattia professionale avanzata in data 13/11/2019.
In considerazione che la presenta anche una malattia professionale n° Controparte_1
516267716 trattata e definita dall' 20/07/2019 per “STC bilaterale”, valutata nella CP_2 misura del 4% si ritiene che il danno totale sia 8% (otto per cento)”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata
5 l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva dell'8% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 13/11/2019.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dalla ricorrente, nonché alle relative modalità di esecuzione, si ritiene che le stesse, abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle con mantenimento prolungato di posture incongrue e con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Risulta, pertanto, dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa della ricorrente la medesima sia stata esposta a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
6 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1003/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura dell'8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_2
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_2
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2
decreto.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1
Raimondo il 15.03.1955 e residente a [...], rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonella Ciullo C.F. con studio in Teramo Via G. d'Annunzio, 12 ed ivi domiciliato Pec: C.F._2
Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_2 relativa alla parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra
e che trattasi di patologia tabellata;
Controparte_1
- Accertare e dichiarare che dalla malattia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 9% o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Riconoscere, pertanto, in favore della ricorrente e relativamente al grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Conseguente condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_2 corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute allo stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Ciullo antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Controparte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 10/05/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_2
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) presentata in via amministrativa in data
13/11/2019 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato dal 01.01.1976 al 31.12.2023, per circa 48 anni, come coltivatrice diretta su 4 ettari di terreno, in parte di proprietà, e di essersi occupata principalmente della raccolta manuale delle olive, servendosi anche dell'abbacchiatore elettrico, del sollevamento manuale dei sacchi di olive del peso di circa 20 kg, della spollonatura dell'ulivo (consistente nell'eliminare i polloni dell'ulivo ovverosia rami sterili, che dipartono dal piede della pianta) mediante l'utilizzo di una piccola zappa, alternando l'uso dell'attrezzo con entrambe le mani, il tutto ripetuto su circa 150 piante di ulivo, della potatura di 150 piante di ulivo mediante impiego di macchinari quali seghe e cesoie, dell'alimentazione di bovini e ovini, della legatura e sfemminellatura del vigneto dell'altezza di circa 1.70 cm, della vendemmia con sollevamento delle cassette di uva del peso
2 di circa 20 Kg, della piantumazione e raccolta dei pomodori sollevando cassette di 20 kg circa, della raccolta a mano del granoturco e della piantumazione delle piante da orto.
Ha riferito che l'espletamento dell'attività di coltivatrice, per otto ore al giorno dalle ore
8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in via prevalentemente esclusiva, implicava il compimento di ripetuti sforzi a livello delle spalle e delle braccia, dovendo la stessa utilizzare quotidianamente attrezzi da lavoro quali seghe necessarie per la potatura, abbacchiatore elettrico, rastrello, forconi per prendere il foraggio per il bestiame e sollevare carichi dal peso non irrilevante, con conseguente assunzione di posture incongrue e movimentazione manuale di carichi.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico delle spalle, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica della medesima, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia e sostenendone la derivazione extraprofessionale, anche in considerazione della stagionalità delle mansioni svolte, pertanto soggette a periodi di fermo, e della diversificazione delle stesse.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 27/05/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata.
2. La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Tendinosi bilaterale delle spalle”- nella misura del 9%, presentata in via amministrativa in data 13/11/2019 e non accolta dall' , deducendo di CP_2
aver prestato attività lavorativa come coltivatrice diretta per oltre quarantotto anni e di essersi occupata, senza l'aiuto di altri dipendenti, di tutte le attività necessarie alla coltivazione del
3 terreno, esteso per 4 ettari, nonché dell'allevamento degli animali, tutte mansioni comportanti il sollevamento di pesi e la conduzione degli attrezzi da lavoro agricolo, con conseguente assunzione di posture incongrue e sovraccarico biomeccanico delle spalle.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e ) da cui è emerso che, in qualità di Testimone_1 Testimone_2
coltivatrice diretta, la ricorrente si è occupata quotidianamente e in via prevalentemente esclusiva di tutte le attività attinenti alla coltivazione del terreno (potatura e raccolta delle olive, interramento di piantine di ortaggi, raccolta del grano e dell'uva, legatura del vigneto) e dell'allevamento del bestiame, utilizzando tutti gli attrezzi agricoli necessari allo svolgimento delle predette attività e sollevando manualmente carichi quali sacchi di olive, di grano e cassette di uva dal peso fino ai 20 kg.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio della ricorrente, il CTU dott. , al quale Persona_3
4 è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore della ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura dell'8%, operato il cumulo con una preesistente malattia professionale riconosciuta dall' nella misura del 4%. CP_2
Il CTU ha, infatti, accertato quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che è affetta da: Tendinosi della cuffia dei rotatori (RM
26/04/24 spalla sx… Tendinosi di grado moderato severo del sottospinoso e del sottoscapolare;
moderata tendinosi del piccolo rotondo. Discreta tendinosi del capo lungo del bicipite brachiale… spalla dx…. tendinosi del piccolo rotondo. Moderata tendinosi del capo lungo del bicipite brachiale).
L'assicurata utilizza tutti gli attrezzi necessari per la coltivazione dei campi essendo coltivatrice diretta gestendo in prima persona il proprio appezzamento di terreno di circa 4 ettari di terreno, alcuni di proprietà.
L'attività di agricoltore con l'impegno lavorativo rivolto alle incombenze inerenti alla coltivazione dei prodotti della terra (cereali e foraggere) unitamente all'allevamento di animali, che senza dubbio la sottopongono a sforzi biomeccanici e quindi evidente è il fattore di rischio nella genesi della patologia sopra indicata. Trattasi di malattia professionale siccome espresso dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – n.n.
75.1, 75.2: lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Alla luce degli accertamenti diagnostici presenti agli atti e all'esame obiettivo eseguito, è possibile affermare che la IG.ra
è affetta da: Tendinosi della cuffia dei rotatori, bilateralmente, Controparte_1
patologia la cui concausa è da ritenere di origine professionale.
Il danno è valutabile complessivamente del 4% (quattro per cento) e presente al momento della domanda di malattia professionale avanzata in data 13/11/2019.
In considerazione che la presenta anche una malattia professionale n° Controparte_1
516267716 trattata e definita dall' 20/07/2019 per “STC bilaterale”, valutata nella CP_2 misura del 4% si ritiene che il danno totale sia 8% (otto per cento)”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata
5 l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva dell'8% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 13/11/2019.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dalla ricorrente, nonché alle relative modalità di esecuzione, si ritiene che le stesse, abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle con mantenimento prolungato di posture incongrue e con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Risulta, pertanto, dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa della ricorrente la medesima sia stata esposta a quel rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal Giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
6 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1003/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Tendinosi bilaterale delle spalle”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura dell'8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_2
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_2
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2
decreto.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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