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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3571/2024 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 5.2.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, tra:
- (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parte_1 C.F._1
Palladino (C.F.: ) CodiceFiscale_2
- ricorrente-
e
- Curatela della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale (C.F.: Parte_1
, in persona del suo curatore (C.F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Avolio (C.F.: C.F._3
C.F._4
-resistente-
nonché
1 - (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1 C.F._5
Milena Monica De Nicola (C.F.: ) e Giulio Di Gioia (C.F.: C.F._6
) C.F._7
- resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
ha proposto reclamo contro la sentenza n° 238/2024, pubblicata in data Parte_1
7.11.2024 dal Tribunale di Napoli, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della sua impresa individuale.
Si sono costituiti sia la curatela della liquidazione giudiziale che il creditore istante per la dichiarazione di fallimento ( ). Controparte_1
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 5.2.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , osservando, per quello che in questa sede rileva: CP_2
- che, come emergeva dalla visura camerale in atti, l'impresa risultava cancellata dal registro delle imprese in data 24.11.2023, e perciò non era ancora decorso l'anno dalla cancellazione;
- che la ricorrente aveva azionato un credito pari ad euro 421.070,97, conseguente al decreto ingiuntivo n. 5642/2023 del Tribunale di Napoli, reso provvisoriamente esecutivo in data 21.6.2024 nel corso del giudizio di opposizione: sebbene si trattasse di credito contestato e non definitivo, dagli atti depositati non emergevano ragioni idonee per discostarsi dall'approdo raggiunto con l'emissione del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di provvisoria esecutività dello stesso da parte del giudice dell'opposizione;
- che alla debitoria azionata dalla ricorrente bisognava aggiungere i debiti fiscali risultanti dall'informativa dell'Agenzia delle entrate: da tale informativa emergevano debiti fiscali per
900.000 euro e, pur sottraendo da tale ammontare l'importo della debitoria oggetto di rottamazione, stralcio o rateizzazione, si perveniva comunque alla somma di euro 360.000,
non oggetto di rottamazione o di rateizzazione: per cui, aggiungendo tale somma a quella
2 di euro 421.070,97 azionata dalla creditrice ricorrente, si superava la soglia dei 500.000
euro di debiti;
- che lo stato di insolvenza si desumeva: dal credito azionato pari ad 421.070,97; dall'ingente debitoria fiscale;
dal fatto che il debitore era cancellato dal registro delle imprese sicché non sussistevano i presupposti perché egli potesse, con il recupero della redditività dell'attività d'impresa, saldare i debiti contratti.
…
Con il reclamo in questa sede in esame l' si duole, innanzitutto, di avere cessato la Pt_1
sua attività imprenditoriale sin dal 31.12.2021, con conseguente superamento (a suo dire) del termine di un anno previsto dall'art. 33 del d.lgs. n° 14/2019: in proposito evidenzia che il Tribunale si è rifatto alla data di cancellazione dal registro delle imprese (24.11.2023), ma che la sua attività sia invece cessata sin dal 31.12.2021 è dimostrato dalla circostanza che la sua partita IVA risulta chiusa a tale data e che inoltre il suo opificio è stato ceduto.
Il motivo è manifestamente infondato.
A parte la circostanza che l'opificio risulta ceduto solo in data 27.11.2023 (e cioè tre giorni dopo la cancellazione dal registro delle imprese), concludente è la circostanza, evidenziata dal Tribunale, che, come emerge dalla visura camerale in atti, l'impresa dell' risulta Pt_1
cancellata dal registro delle imprese solo in data 24.11.2023.
Ebbene, come precisa il comma 2 art. 33 del d.lgs. n° 14/2019, per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno avuto conoscenza della cessazione stessa: solo per il creditore o per il pubblico ministero, e non anche per il debitore, il comma 3 fa salva la facoltà di dimostrare, per le ipotesi di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
D'altronde, anche nella vigenza dell'art. 10 R.D. n° 267/42 (avente sul punto medesima formulazione dell'attuale art. 33 del d.lgs. n° 14/2019), costituiva principio assolutamente pacifico che, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale potesse essere dichiarato il fallimento di un'impresa, occorresse fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendosi dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr. tra le tante, per le imprese societarie, Cass., sez. 1,
3 n° 24549 del 01/12/2016; per l'imprenditore individuale, Cass., sez. 6, n°
17377 del 20/08/2020).
Ne consegue che nel caso di specie, tenuto conto che l'apertura della liquidazione giudiziale
è stata dichiarata con sentenza pubblicata in data 7.11.2024, il termine di un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, previsto dall'art. 33 comma 1 del d.lgs. n° 14/2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale, è stato rispettato.
…
L' evidenzia, poi, che il decreto ingiunto che ha riconosciuto il credito della è Pt_1 CP_1
stato oggetto di opposizione, con la quale egli ha eccepito: la violazione della legge cambiaria determinata dalla mancanza di restituzione di effetti cambiari integri, che renderebbe inammissibile l'azione per il pagamento;
la exceptio doli, perché l' CP_1
agisce in modo fraudolento, avanzando richieste in frode alla legge;
l'usura perché gli interessi applicati superano la soglia legale;
la prescrizione di alcuni crediti vantati dalla
; la carenza di buona fede perché la decadenza dal beneficio del termine per il CP_1
pagamento rateizzato è ritenuta illegittima.; inoltre, esso ha chiesto il risarcimento dei Pt_1
danni subiti, quantificati in 50.000 euro, oltre alla restituzione di somme già versate qualora venga riconosciuta la prescrizione del debito originario.
Il motivo è infondato.
E' assolutamente pacifico che l'art. 37 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Sezioni Unite, n° 1521 del 23/01/2013).
Ebbene nel caso di specie, a fronte di un credito riconosciuto con un decreto ingiuntivo che il giudizio dell'opposizione ha ritenuto di dover dichiarare provvisoriamente esecutivo,
l'odierno reclamante si è limitato ad indicare tutte le eccezioni che, in sede di opposizione, ha proposto nei confronti del detto credito, ma senza addurre alcun concreto elemento che possa far ritenere la plausibile fondatezza delle stesse nei limiti dell'accertamento incidentale spettante al giudice chiamato ad aprire la liquidazione giudiziale (sulla necessità
che, a fronte di un titolo giudiziale, il debitore adduca fatti che valgano a dimostrare
4 l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione, cfr. Cass., sez. 6,
n° 23494 del 27/10/2020).
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto, con argomentazione che questa Corte
condivide e fa propria, che allo stato degli atti, e compatibilmente con il carattere sommario dell'accertamento demandato al giudice chiamato a valutare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il credito debba considerarsi sussistente, valorizzando la circostanza che per esso non solo è stato emesso un decreto ingiuntivo, ma anche che lo stesso giudice dell'opposizione ha ritenuto di poter dichiarare tale decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
…
L' si duole, ancora, che l'informativa depositata dall'Agenzia delle entrate non sarebbe Pt_1
idonea a configurare una debitoria superiore ai 500.000 euro, tenuto conto che: il debito erariale rateizzato non può essere conteggiato;
il debito erariale oggetto di rottamazione non può essere conteggiato;
nell'elenco risultano debiti che sono pacificamente prescritti.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha già tenuto conto dei debiti rottamati o rateizzati, evidenziando che dall'informativa dell'Agenzia delle entrate emergono debiti fiscali per 900.000 euro e che, pur sottraendo da tale ammontare l'importo della debitoria oggetto di rottamazione, stralcio o rateizzazione, si perviene comunque alla somma di euro 360.000, non oggetto di rottamazione o di rateizzazione: per cui, aggiungendo tale somma a quella di euro
421.070,97 azionata dalla creditrice ricorrente, si supera la soglia dei 500.000 euro di debiti.
Per proporre un motivo ammissibile l'odierno reclamante non poteva, quindi, limitarsi a ribadire che non vanno conteggiati i debiti rateizzati e rottamati, ma avrebbe dovuto dedurre ed argomentare che il Tribunale aveva errato nel ritenere che, sottraendo tali tipologie di debiti all'ammontare complessivo, il residuo ammontasse comunque ad euro 360.000, e non invece ad una somma di gran lunga inferiore, tale da non permettere il superamento della soglia dei 500.000 euro.
Altrettanto inammissibile, per assoluta genericità, è l'affermazione che alcuni debiti sarebbero prescritti, non specificandosi quali e quanti debiti sarebbero prescritti, e perché.
…
5 L' si duole infine che, al di là del credito inadempiuto di cui al ricorso, non vi sarebbe Pt_1
insolvenza, non risultando né protesti, né procedure esecutive in corso, né altri creditori.
Il motivo è inammissibile e, comunque, palesemente infondato.
Il Tribunale ha compiutamente evidenziato che lo stato di insolvenza si desume: dal credito azionato pari ad euro 421.070,97; dall'ingente debitoria fiscale;
dal fatto che il debitore è cancellato dal registro delle imprese sicché non sussistono i presupposti perché egli possa, con il recupero della redditività dell'attività d'impresa, saldare i debiti contratti.
A tali argomentazioni il reclamante oppone affermazioni generiche ed irrilevanti, dunque inammissibili, e comunque manifestamente infondate, essendo pacifico che lo stato di insolvenza ben può essere ritenuto sussistente alla luce dello stesso inadempimento dei crediti vantati dalla parte che insta per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass., sez. 6, n° 9297 del 03/04/2019: “In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva”), peraltro nel caso di specie assolutamente cospicui, ai quali va aggiunto l'ingentissimo debito nei confronti dell'erario.
A ciò si aggiunga che il reclamante non ha in alcun modo indicato come intenda far fronte alla sua esposizione debitoria, tanto più che, come ben evidenziato dal Tribunale, egli ha anche cessato la sua attività imprenditoriale (sulla circostanza che uno degli indici primari dello stato di insolvenza è proprio l'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare all'estinzione dei debiti, cfr. Cass., sez. 1, n° 6978 del 11/03/2019).
…
In conclusione, il reclamo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che il reclamante va condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei resistenti e, quanto a con distrazione per la metà ciascuno ai difensori Controparte_1
dichiaratisi antistatari, della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi
6 (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro
1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro
1.735,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara il reclamo in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato;
- condanna il reclamante al pagamento, a favore di ciascuno dei resistenti, e quanto a con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, Controparte_1
della somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3571/2024 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 5.2.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, tra:
- (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parte_1 C.F._1
Palladino (C.F.: ) CodiceFiscale_2
- ricorrente-
e
- Curatela della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale (C.F.: Parte_1
, in persona del suo curatore (C.F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Avolio (C.F.: C.F._3
C.F._4
-resistente-
nonché
1 - (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1 C.F._5
Milena Monica De Nicola (C.F.: ) e Giulio Di Gioia (C.F.: C.F._6
) C.F._7
- resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
ha proposto reclamo contro la sentenza n° 238/2024, pubblicata in data Parte_1
7.11.2024 dal Tribunale di Napoli, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della sua impresa individuale.
Si sono costituiti sia la curatela della liquidazione giudiziale che il creditore istante per la dichiarazione di fallimento ( ). Controparte_1
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 5.2.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale , osservando, per quello che in questa sede rileva: CP_2
- che, come emergeva dalla visura camerale in atti, l'impresa risultava cancellata dal registro delle imprese in data 24.11.2023, e perciò non era ancora decorso l'anno dalla cancellazione;
- che la ricorrente aveva azionato un credito pari ad euro 421.070,97, conseguente al decreto ingiuntivo n. 5642/2023 del Tribunale di Napoli, reso provvisoriamente esecutivo in data 21.6.2024 nel corso del giudizio di opposizione: sebbene si trattasse di credito contestato e non definitivo, dagli atti depositati non emergevano ragioni idonee per discostarsi dall'approdo raggiunto con l'emissione del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di provvisoria esecutività dello stesso da parte del giudice dell'opposizione;
- che alla debitoria azionata dalla ricorrente bisognava aggiungere i debiti fiscali risultanti dall'informativa dell'Agenzia delle entrate: da tale informativa emergevano debiti fiscali per
900.000 euro e, pur sottraendo da tale ammontare l'importo della debitoria oggetto di rottamazione, stralcio o rateizzazione, si perveniva comunque alla somma di euro 360.000,
non oggetto di rottamazione o di rateizzazione: per cui, aggiungendo tale somma a quella
2 di euro 421.070,97 azionata dalla creditrice ricorrente, si superava la soglia dei 500.000
euro di debiti;
- che lo stato di insolvenza si desumeva: dal credito azionato pari ad 421.070,97; dall'ingente debitoria fiscale;
dal fatto che il debitore era cancellato dal registro delle imprese sicché non sussistevano i presupposti perché egli potesse, con il recupero della redditività dell'attività d'impresa, saldare i debiti contratti.
…
Con il reclamo in questa sede in esame l' si duole, innanzitutto, di avere cessato la Pt_1
sua attività imprenditoriale sin dal 31.12.2021, con conseguente superamento (a suo dire) del termine di un anno previsto dall'art. 33 del d.lgs. n° 14/2019: in proposito evidenzia che il Tribunale si è rifatto alla data di cancellazione dal registro delle imprese (24.11.2023), ma che la sua attività sia invece cessata sin dal 31.12.2021 è dimostrato dalla circostanza che la sua partita IVA risulta chiusa a tale data e che inoltre il suo opificio è stato ceduto.
Il motivo è manifestamente infondato.
A parte la circostanza che l'opificio risulta ceduto solo in data 27.11.2023 (e cioè tre giorni dopo la cancellazione dal registro delle imprese), concludente è la circostanza, evidenziata dal Tribunale, che, come emerge dalla visura camerale in atti, l'impresa dell' risulta Pt_1
cancellata dal registro delle imprese solo in data 24.11.2023.
Ebbene, come precisa il comma 2 art. 33 del d.lgs. n° 14/2019, per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno avuto conoscenza della cessazione stessa: solo per il creditore o per il pubblico ministero, e non anche per il debitore, il comma 3 fa salva la facoltà di dimostrare, per le ipotesi di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
D'altronde, anche nella vigenza dell'art. 10 R.D. n° 267/42 (avente sul punto medesima formulazione dell'attuale art. 33 del d.lgs. n° 14/2019), costituiva principio assolutamente pacifico che, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale potesse essere dichiarato il fallimento di un'impresa, occorresse fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendosi dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr. tra le tante, per le imprese societarie, Cass., sez. 1,
3 n° 24549 del 01/12/2016; per l'imprenditore individuale, Cass., sez. 6, n°
17377 del 20/08/2020).
Ne consegue che nel caso di specie, tenuto conto che l'apertura della liquidazione giudiziale
è stata dichiarata con sentenza pubblicata in data 7.11.2024, il termine di un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, previsto dall'art. 33 comma 1 del d.lgs. n° 14/2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale, è stato rispettato.
…
L' evidenzia, poi, che il decreto ingiunto che ha riconosciuto il credito della è Pt_1 CP_1
stato oggetto di opposizione, con la quale egli ha eccepito: la violazione della legge cambiaria determinata dalla mancanza di restituzione di effetti cambiari integri, che renderebbe inammissibile l'azione per il pagamento;
la exceptio doli, perché l' CP_1
agisce in modo fraudolento, avanzando richieste in frode alla legge;
l'usura perché gli interessi applicati superano la soglia legale;
la prescrizione di alcuni crediti vantati dalla
; la carenza di buona fede perché la decadenza dal beneficio del termine per il CP_1
pagamento rateizzato è ritenuta illegittima.; inoltre, esso ha chiesto il risarcimento dei Pt_1
danni subiti, quantificati in 50.000 euro, oltre alla restituzione di somme già versate qualora venga riconosciuta la prescrizione del debito originario.
Il motivo è infondato.
E' assolutamente pacifico che l'art. 37 comma 2 del d.lgs. n° 14/2019, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Sezioni Unite, n° 1521 del 23/01/2013).
Ebbene nel caso di specie, a fronte di un credito riconosciuto con un decreto ingiuntivo che il giudizio dell'opposizione ha ritenuto di dover dichiarare provvisoriamente esecutivo,
l'odierno reclamante si è limitato ad indicare tutte le eccezioni che, in sede di opposizione, ha proposto nei confronti del detto credito, ma senza addurre alcun concreto elemento che possa far ritenere la plausibile fondatezza delle stesse nei limiti dell'accertamento incidentale spettante al giudice chiamato ad aprire la liquidazione giudiziale (sulla necessità
che, a fronte di un titolo giudiziale, il debitore adduca fatti che valgano a dimostrare
4 l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione, cfr. Cass., sez. 6,
n° 23494 del 27/10/2020).
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto, con argomentazione che questa Corte
condivide e fa propria, che allo stato degli atti, e compatibilmente con il carattere sommario dell'accertamento demandato al giudice chiamato a valutare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il credito debba considerarsi sussistente, valorizzando la circostanza che per esso non solo è stato emesso un decreto ingiuntivo, ma anche che lo stesso giudice dell'opposizione ha ritenuto di poter dichiarare tale decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
…
L' si duole, ancora, che l'informativa depositata dall'Agenzia delle entrate non sarebbe Pt_1
idonea a configurare una debitoria superiore ai 500.000 euro, tenuto conto che: il debito erariale rateizzato non può essere conteggiato;
il debito erariale oggetto di rottamazione non può essere conteggiato;
nell'elenco risultano debiti che sono pacificamente prescritti.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha già tenuto conto dei debiti rottamati o rateizzati, evidenziando che dall'informativa dell'Agenzia delle entrate emergono debiti fiscali per 900.000 euro e che, pur sottraendo da tale ammontare l'importo della debitoria oggetto di rottamazione, stralcio o rateizzazione, si perviene comunque alla somma di euro 360.000, non oggetto di rottamazione o di rateizzazione: per cui, aggiungendo tale somma a quella di euro
421.070,97 azionata dalla creditrice ricorrente, si supera la soglia dei 500.000 euro di debiti.
Per proporre un motivo ammissibile l'odierno reclamante non poteva, quindi, limitarsi a ribadire che non vanno conteggiati i debiti rateizzati e rottamati, ma avrebbe dovuto dedurre ed argomentare che il Tribunale aveva errato nel ritenere che, sottraendo tali tipologie di debiti all'ammontare complessivo, il residuo ammontasse comunque ad euro 360.000, e non invece ad una somma di gran lunga inferiore, tale da non permettere il superamento della soglia dei 500.000 euro.
Altrettanto inammissibile, per assoluta genericità, è l'affermazione che alcuni debiti sarebbero prescritti, non specificandosi quali e quanti debiti sarebbero prescritti, e perché.
…
5 L' si duole infine che, al di là del credito inadempiuto di cui al ricorso, non vi sarebbe Pt_1
insolvenza, non risultando né protesti, né procedure esecutive in corso, né altri creditori.
Il motivo è inammissibile e, comunque, palesemente infondato.
Il Tribunale ha compiutamente evidenziato che lo stato di insolvenza si desume: dal credito azionato pari ad euro 421.070,97; dall'ingente debitoria fiscale;
dal fatto che il debitore è cancellato dal registro delle imprese sicché non sussistono i presupposti perché egli possa, con il recupero della redditività dell'attività d'impresa, saldare i debiti contratti.
A tali argomentazioni il reclamante oppone affermazioni generiche ed irrilevanti, dunque inammissibili, e comunque manifestamente infondate, essendo pacifico che lo stato di insolvenza ben può essere ritenuto sussistente alla luce dello stesso inadempimento dei crediti vantati dalla parte che insta per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass., sez. 6, n° 9297 del 03/04/2019: “In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva”), peraltro nel caso di specie assolutamente cospicui, ai quali va aggiunto l'ingentissimo debito nei confronti dell'erario.
A ciò si aggiunga che il reclamante non ha in alcun modo indicato come intenda far fronte alla sua esposizione debitoria, tanto più che, come ben evidenziato dal Tribunale, egli ha anche cessato la sua attività imprenditoriale (sulla circostanza che uno degli indici primari dello stato di insolvenza è proprio l'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare all'estinzione dei debiti, cfr. Cass., sez. 1, n° 6978 del 11/03/2019).
…
In conclusione, il reclamo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto che, come ora previsto testualmente dall'art. 4, comma 10-sexies, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n°
147/22, “nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12” e che il valore della causa non va desunto dall'entità del passivo, ma deve considerarsi indeterminabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che il reclamante va condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei resistenti e, quanto a con distrazione per la metà ciascuno ai difensori Controparte_1
dichiaratisi antistatari, della somma di euro 3.473,00 per onorari, attenendosi ai valori minimi
6 (attesa la non particolare difficoltà della controversia) previsti dalla tabella 12, causa di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro
1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro
1.735,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara il reclamo in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato;
- condanna il reclamante al pagamento, a favore di ciascuno dei resistenti, e quanto a con distrazione per la metà ciascuno ai difensori dichiaratisi antistatari, Controparte_1
della somma di euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.2.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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