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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2082/2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Brusoni,
- attore intimante - contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- intimato contumace -
Conclusioni
Per l'intimante:
«
1 - convalidare lo sfratto contro nato a [...]_2
Domenicana il 26/07/1983 C.F. residente a [...] cap 27010 con ordine di rilascio immediato dell'immobile locato sito Pavia Galleria Manzoni 33, libero da persone o cose a favore del dott. Parte_1 ovvero in subordine, accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig.
[...] [...] nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 residente a [...] CodiceFiscale_3 titolare della omonima impresa individuale con sede in Pavia via Santa Maria alle Pertiche 10 27100 alle obbligazioni cui era tenuto in forza del contratto di locazione per il mancato pagamento di canoni e spese, come esposto in premessa, dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione ipso iure ai sensi dell'art 1456 c.c ovvero in subordine pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. e conseguentemente 2 - condannare il Sig. a Parte_2 rilasciare e riconsegnare al proprietario intimante, l'immobile locato, Parte_1 situato a Pavia in Galleria Manzoni n.33, piano terra composto da un locale con bagno e anti-bagno mq. 29 utili e di n. 1 accessorio come cantina, con estremi catastali identificati da foglio 11 mapp. 1476; sub 55; cat.C/1, cl.6, zona cens.1; consistenza 29 mq.; rendita euro 708,41, con invito a rilasciarlo immediatamente in favore del locatore libero e vuoto di persone e cose. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari».
1 Precedenti di fatto e processuali
1. – Con contratto di locazione stipulato in data 1.12.2023, registrato l'11.12.2023, e concedevano in locazione a Parte_1 Controparte_2
il compendio immobiliare ad uso commerciale ubicato Controparte_1 in Pavia, via Galleria Manzoni, 33 per il canone annuo € 3.600,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 300,00 entro il 5 di ogni mese.
Il contratto conteneva la seguente clausola:
2. – Con lettera raccomandata del 4.7.2024, formulata dal difensore dell'odierno intimante a nome e per conto tanto di quest'ultimo quanto dell'altra locatrice , veniva dichiarata la risoluzione del contratto in Controparte_2 forza della suddetta clausola, non avendo il conduttore pagato alcunché in forza del suddetto contratto.
La lettera non veniva peraltro recapitata, poiché il conduttore stesso era ritenuto “sconosciuto” all'indirizzo di destinazione in Linarolo (PV), via Bachelet, 11, corrispondente alla residenza anagrafica.
3. – Faceva seguito il tentativo di notifica di atto di intimazione di sfratto per morosità, pure fallito, all'esito del quale il giudice della fase sommaria, nel prendere atto della “irreperibilità” dell'intimato, disponeva la conversione del rito assegnando al contempo all'intimante termine per la notifica dell'atto di intimazione, la quale veniva quindi effettuata ex art. 143 c.p.c.
4. – Nel rito convertito, nella perdurante contumacia dell'intimato, l'intimante depositava memoria integrativa, ove concludeva per la declaratoria di risoluzione contrattuale ed il rilascio del compendio locato.
5. – Il giudice fissava quindi al 3.12.2025 udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte.
Motivi della decisione
6. – Si deve premettere che:
a) il contratto non può dirsi risolto per effetto della missiva cui s'è fatto cenno in precedenza, dal momento che: (i) l'art. 1456 c.c. postula l'avvenuta dichiarazione, avente carattere recettizio, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva;
(ii) non può trovare applicazione la presunzione legale di cui all'art. 1335 c.c. quando, come nella specie, al relativo recapito il destinatario sia ritenuto “sconosciuto” e, quindi, irreperibile;
2 b) nulla osta alla pronuncia di risoluzione giudiziale a domanda del solo Pt_1
non sussistendo litisconsorzio attivo (cfr. Cass. n. 17933/2019) e,
[...] comunque, dovendosi presumere il consenso dell'altra locatrice
[...]
a tale declaratoria, avendo quest'ultima, in precedenza, conferito CP_2 all'Avv. Brusoni Francesca incarico di dichiarare, in suo nome e conto, l'intervenuta risoluzione per effetto della citata clausola risolutiva espressa (il relativo mandato, sebbene non documentato, deve presumersi alla luce della
“spendita del nome” effettuata dallo stesso difensore nella citata missiva del 4.7.2024).
7. – Premesso quanto sopra, l'intimante ha rilevato che il conduttore non ha mai pagato nulla di quanto dovuto e tale inadempimento deve ritenersi accertato, essendo il creditore onerato unicamente ad allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019).
La gravità dell'inadempimento deve essere ritenuta alla luce del fatto che, alla data della domanda, il conduttore era inadempiente al pagamento di svariate mensilità, e, peraltro, le stesse parti hanno convenuto, con la menzionata clausola, che il pagamento anche di una sola rata, se prolungatosi oltre venti giorni, legittima la declaratoria di risoluzione.
8. - L'intimato deve essere condannato al rilascio dell'immobile locato in favore dell'intimante. Sebbene possa supporsi che i locali siano stati da questo di fatto abbandonati, l'effettivo rilascio degli stessi presuppone quantomeno la riconsegna delle chiavi.
A norma dell'art. 56 L. n. 392/1978 deve essere fissato termine dilatorio per l'esecuzione del rilascio, che, alla luce delle peculiarità del caso, si reputa equo fissare al 15.1.2026.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici di cui al D.M. n. 55/2014, e, in particolare, € 500,00 fase di studio, € 500,00 fase introduttiva ed € 430,00 fase decisionale.
Le fasi di studio ed introduttiva, per evitare ingiustificate duplicazioni e stante la sostanziale unicità della causa, devono essere liquidate unitariamente (quindi, una sola volta, per comprendervi tanto il procedimento di convalida quanto il giudizio di merito nel rito convertito). Tali fasi, tenuto comunque conto del maggiore impegno del difensore, sono liquidate in misura lievemente superiore ai valori parametrici medi.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
3 I. dichiara la risoluzione per inadempimento dell'intimato Controparte_1
del contratto di locazione per cui è causa;
[...]
II. condanna lo stesso intimato a rilasciare il compendio immobiliare che ne costituisce oggetto in favore dell'intimante, disponendo che l'esecuzione abbia inizio non prima del 15.1.2026;
III. condanna l'intimato alla rifusione in favore dell'intimante delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 1.430,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2082/2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Brusoni,
- attore intimante - contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- intimato contumace -
Conclusioni
Per l'intimante:
«
1 - convalidare lo sfratto contro nato a [...]_2
Domenicana il 26/07/1983 C.F. residente a [...] cap 27010 con ordine di rilascio immediato dell'immobile locato sito Pavia Galleria Manzoni 33, libero da persone o cose a favore del dott. Parte_1 ovvero in subordine, accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig.
[...] [...] nato a [...] il [...] C.F. Parte_2 residente a [...] CodiceFiscale_3 titolare della omonima impresa individuale con sede in Pavia via Santa Maria alle Pertiche 10 27100 alle obbligazioni cui era tenuto in forza del contratto di locazione per il mancato pagamento di canoni e spese, come esposto in premessa, dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione ipso iure ai sensi dell'art 1456 c.c ovvero in subordine pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. e conseguentemente 2 - condannare il Sig. a Parte_2 rilasciare e riconsegnare al proprietario intimante, l'immobile locato, Parte_1 situato a Pavia in Galleria Manzoni n.33, piano terra composto da un locale con bagno e anti-bagno mq. 29 utili e di n. 1 accessorio come cantina, con estremi catastali identificati da foglio 11 mapp. 1476; sub 55; cat.C/1, cl.6, zona cens.1; consistenza 29 mq.; rendita euro 708,41, con invito a rilasciarlo immediatamente in favore del locatore libero e vuoto di persone e cose. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari».
1 Precedenti di fatto e processuali
1. – Con contratto di locazione stipulato in data 1.12.2023, registrato l'11.12.2023, e concedevano in locazione a Parte_1 Controparte_2
il compendio immobiliare ad uso commerciale ubicato Controparte_1 in Pavia, via Galleria Manzoni, 33 per il canone annuo € 3.600,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 300,00 entro il 5 di ogni mese.
Il contratto conteneva la seguente clausola:
2. – Con lettera raccomandata del 4.7.2024, formulata dal difensore dell'odierno intimante a nome e per conto tanto di quest'ultimo quanto dell'altra locatrice , veniva dichiarata la risoluzione del contratto in Controparte_2 forza della suddetta clausola, non avendo il conduttore pagato alcunché in forza del suddetto contratto.
La lettera non veniva peraltro recapitata, poiché il conduttore stesso era ritenuto “sconosciuto” all'indirizzo di destinazione in Linarolo (PV), via Bachelet, 11, corrispondente alla residenza anagrafica.
3. – Faceva seguito il tentativo di notifica di atto di intimazione di sfratto per morosità, pure fallito, all'esito del quale il giudice della fase sommaria, nel prendere atto della “irreperibilità” dell'intimato, disponeva la conversione del rito assegnando al contempo all'intimante termine per la notifica dell'atto di intimazione, la quale veniva quindi effettuata ex art. 143 c.p.c.
4. – Nel rito convertito, nella perdurante contumacia dell'intimato, l'intimante depositava memoria integrativa, ove concludeva per la declaratoria di risoluzione contrattuale ed il rilascio del compendio locato.
5. – Il giudice fissava quindi al 3.12.2025 udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte.
Motivi della decisione
6. – Si deve premettere che:
a) il contratto non può dirsi risolto per effetto della missiva cui s'è fatto cenno in precedenza, dal momento che: (i) l'art. 1456 c.c. postula l'avvenuta dichiarazione, avente carattere recettizio, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva;
(ii) non può trovare applicazione la presunzione legale di cui all'art. 1335 c.c. quando, come nella specie, al relativo recapito il destinatario sia ritenuto “sconosciuto” e, quindi, irreperibile;
2 b) nulla osta alla pronuncia di risoluzione giudiziale a domanda del solo Pt_1
non sussistendo litisconsorzio attivo (cfr. Cass. n. 17933/2019) e,
[...] comunque, dovendosi presumere il consenso dell'altra locatrice
[...]
a tale declaratoria, avendo quest'ultima, in precedenza, conferito CP_2 all'Avv. Brusoni Francesca incarico di dichiarare, in suo nome e conto, l'intervenuta risoluzione per effetto della citata clausola risolutiva espressa (il relativo mandato, sebbene non documentato, deve presumersi alla luce della
“spendita del nome” effettuata dallo stesso difensore nella citata missiva del 4.7.2024).
7. – Premesso quanto sopra, l'intimante ha rilevato che il conduttore non ha mai pagato nulla di quanto dovuto e tale inadempimento deve ritenersi accertato, essendo il creditore onerato unicamente ad allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019).
La gravità dell'inadempimento deve essere ritenuta alla luce del fatto che, alla data della domanda, il conduttore era inadempiente al pagamento di svariate mensilità, e, peraltro, le stesse parti hanno convenuto, con la menzionata clausola, che il pagamento anche di una sola rata, se prolungatosi oltre venti giorni, legittima la declaratoria di risoluzione.
8. - L'intimato deve essere condannato al rilascio dell'immobile locato in favore dell'intimante. Sebbene possa supporsi che i locali siano stati da questo di fatto abbandonati, l'effettivo rilascio degli stessi presuppone quantomeno la riconsegna delle chiavi.
A norma dell'art. 56 L. n. 392/1978 deve essere fissato termine dilatorio per l'esecuzione del rilascio, che, alla luce delle peculiarità del caso, si reputa equo fissare al 15.1.2026.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici di cui al D.M. n. 55/2014, e, in particolare, € 500,00 fase di studio, € 500,00 fase introduttiva ed € 430,00 fase decisionale.
Le fasi di studio ed introduttiva, per evitare ingiustificate duplicazioni e stante la sostanziale unicità della causa, devono essere liquidate unitariamente (quindi, una sola volta, per comprendervi tanto il procedimento di convalida quanto il giudizio di merito nel rito convertito). Tali fasi, tenuto comunque conto del maggiore impegno del difensore, sono liquidate in misura lievemente superiore ai valori parametrici medi.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
3 I. dichiara la risoluzione per inadempimento dell'intimato Controparte_1
del contratto di locazione per cui è causa;
[...]
II. condanna lo stesso intimato a rilasciare il compendio immobiliare che ne costituisce oggetto in favore dell'intimante, disponendo che l'esecuzione abbia inizio non prima del 15.1.2026;
III. condanna l'intimato alla rifusione in favore dell'intimante delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 1.430,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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