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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 996/2022
T R A
nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1
80011 - Acerra (Na), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Siciliano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via B. Gigli 2, Acerra (Na);
Appellante
E
con sede legale in San Felice a Cancello (CE) alla Via Controparte_1
Maddaloni n. 12, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Aniello Di Vico e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE) alla Via Appia n.184;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 4.5.2022, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 418/2022 pubblicata in data 4.4.2022 del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal 15.10.2016 al 6.11.2017 alle dipendenze della società presso il bar “Altrove Café” - l'accertamento Controparte_1 della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento al 7° livello del ccnl commercio, e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso, e alla regolarizzazione contributiva con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché la declaratoria di illegittimità, inefficacia e nullità del licenziamento con ordine alla società resistente di reintegra nel posto precedentemente occupato e condanna al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva riammissione in servizio ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
Il Tribunale di Nola aveva respinto la domanda, ritenendo non provati all'esito dell'istruttoria i fatti esposti, con compensazione delle spese di lite. Aveva osservato come la parte resistente avesse riconosciuto l'attività di pulizia prestata dalla all'interno del bar ma in maniera Parte_1 occasionale, per poco tempo e di volta in volta retribuita, mentre la ricorrente non era riuscita a dare prova della eterodirezione e della continuità della prestazione, né del suo inserimento stabile nell'organizzazione datoriale. Il Giudice aveva rilevato come i testimoni nulla avevano riferito in merito ai compiti impartiti alla ad eventuali richiami disciplinari, giustificazioni di Parte_1 assenze, pagamenti per le prestazioni o accordi sul godimento delle ferie. Anzi, dall'istruttoria orale era emerso che la ricorrente prestava la propria opera secondo le sue disponibilità, in quanto impegnata nello svolgimento di altri lavori, e quindi non in un contesto di lavoro subordinato quanto piuttosto di occasionalità della prestazione e assenza di eterodirezione.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali, idonee a comprovare il rapporto di lavoro subordinato, in parte ignorate dal primo giudice;
la omessa valutazione degli indici sussidiari della subordinazione, avendo il giudice basato il proprio convincimento sul solo criterio della prova della eterodirezione;
l'omessa considerazione che per alcune attività lavorative semplici e routinarie, come quella in discussione, la subordinazione è insita nella attività stessa rapportata anche al contesto lavorativo e socioculturale.
Ha osservato come in base ai principi affermati dalla Suprema Corte “i lavori semplici caratterizzati da mansioni elementari e ripetitive, svolti in determinati contesti, sono per forza di cose da intendersi per subordinati”. In pratica il lavoro della era subordinato per la Parte_1 presenza degli elementi sussidiari e per il raggiungimento della prova della eterodirezione, nonché per il contesto lavorativo e socioculturale in cui si è svolto nell'ambito di una organizzazione produttiva altrui, il cui titolare solo si appropriava del relativo risultato.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di: “a) accertare e dichiarare che la soc. in p.l.r.p.t., era datrice di lavoro del ricorrente;
Controparte_1
b) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata, continuativa ed ininterrotta alle dipendenze della soc. in p.l.r.p.t., dal Controparte_1
15.10.2016 al 06.11.2017 e condannare la società convenuta a regolarizzare tale rapporto di lavoro nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
c) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili al settimo livello del c.c.n.l. di settore (Terziario - Commercio - Servizi) con qualifica di Addetto alle pulizie;
d) conseguentemente condannare la soc. in p.l.r.p.t., a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente la somma complessiva di € 22.917,77, a titolo di differenze tra il dovuto e percepito, in ordine alla retribuzione ordinaria, la maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ma e
14ma mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, assegni nucleo familiare, e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
e) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
f) per l'effetto ordinare alla società in p.l.r.p.t., di reintegrare la ricorrente Controparte_1 nel posto precedentemente occupato e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, in subordine in caso di mancata reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro, condannare il resistente al versamento di tutte le indennità dovute sulla base delle vigenti norme di legge in materia;
g) condannare parte convenuta anche al risarcimento di tutti i danni subiti come previsto per legge o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi anche mediante C.T.U., o comunque da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c. Con rivalutazione ed interessi delle somme liquidate;
h) con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, oltre quelle successive occorrende, ed oltre CPA ed Iva, con attribuzione”.
Notificato l'atto, si è costituita la e resistendo al gravame di cui ha chiesto CP_1 CP_1 il rigetto. La società ha ribadito le difese già svolte nel precedente grado, ossia che la Parte_1 effettuava le pulizie dei locali del bar una volta alla settimana per circa due ore, in un giorno non fisso, con propria organizzazione di modi e di tempi e che il rapporto di lavoro è cessato poiché
a marzo 2017 la lavoratrice ha comunicato di aver trovato un impiego fisso.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili: la ricorrente non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che la avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della e Parte_1 CP_1
per tutto il periodo di causa, con la continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso. CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso della appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la CP_ lavoratrice e la presso il bar Altrove Cafè, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie di tutti gli spazi ed arredi dei locali, con orario di lavoro articolato su sette giorni lavorativi a settimana, dalle ore 6,00 alle 9,30 e dalle 14,00 alle ore alle 16,30.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per tutto il periodo. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione.
I testimoni escussi (cognata della ricorrente, clienti del bar), estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto
(orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive). Essi hanno riferito circostanze generiche ed imprecise ovvero apprese de relato in virtù della frequentazione con la lavoratrice.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'appello della Parte_1
, cognata della ricorrente, ha riferito che la ha iniziato a lavorare presso Persona_1 Parte_1 il bar Altrove Cafè gestito dalla resistente ad ottobre 2016 e che dopo novembre 2017 non l'ha più vista;
che le capitava di passare al bar al mattino verso le ore 8:00/8:30, e talvolta il pomeriggio dopo le 15:00 circa e in tali occasioni vedeva la cognata che effettuava lavori di pulizia;
ha aggiunto che in qualche occasione era andata a prendere la cognata con l'auto insieme al fratello verso le h. 16:30/17:00 al termine del lavoro e che, negli orari indicati, la vedeva 2/3 volte alla settimana. Ha precisato che la ricorrente le ha raccontato di essere stata cacciata via da un giorno all'altro dal titolare, di cui la teste non ricorda il nome. Queste dichiarazioni, seppure contengono precisazioni sull'orario di presenza della ricorrente presso il bar e sul periodo lavorativo, nulla indicano circa l'esistenza di vincoli di orari, obblighi di presenza, giustificazione di assenze, pagamento della retribuzione, né sulle direttive impartite dalla resistente, sull'esercizio del potere di controllo e disciplinare. Le circostanze relative al licenziamento non sono apprese per conoscenza diretta ma indirettamente dalla stessa lavoratrice. Inoltre, la attendibilità della teste è compromessa dal legame familiare con la ricorrente.
, dipendente della resistente dal 2015, con mansioni di direttore del personale e Controparte_3 dell'esercizio, ha rappresentato che la ricorrente ha lavorato al bar Altrove Caffè occasionalmente per qualche mese tra l'estate 2016 e gennaio 2017, che effettuava le pulizie dei locali una volta a settimana, verso le 5,30/6,00 della mattina per una ora;
inizialmente andava il lunedì, poi il giorno poteva variare. Ha precisato che a volte non era disponibile poiché lavorava presso altri esercizi e che le pulizie giornaliere erano effettuate a turno da tutti i dipendenti. Il teste conferma l'attività lavorativa occasionale della ricorrente, la libertà di orari e in generale l'autonoma gestione della prestazione. Anche questo teste solleva dubbi di credibilità, essendo dipendente della convenuta.
, frequentatore del bar, ha raccontato che la effettuava le pulizie del Testimone_1 Parte_1 pavimento, oltre che di vetrine e altro;
che egli frequentava il bar soprattutto la mattina verso le
6,00 e a volte il pomeriggio dopo le 15,00; ha aggiunto che alcuni dei soggetti che si trovavano dietro la cassa a volte impartivano disposizioni alla ricorrente inerenti al lavoro da eseguire. Nulla ha specificato circa il contenuto delle direttive emanate, gli orari e giorni di lavoro della Parte_1 il periodo di lavoro, la continuità della prestazione, gli obblighi e vincoli della dipendente.
, anche lui cliente del bar, ha rappresentato di aver visto, per tre-quattro mesi al Persona_2 massimo, “una signora con il nome di (avendola sentita chiamare così dal barista) Pt_1 intenta ad effettuare lavori di pulizia nel locale commerciale, dove si recava tre o quattro volte a settimana in orari diversi a seconda dei suoi turni di lavoro (era ferroviere); ha precisato di vedere la ricorrente soprattutto di pomeriggio, che non era sempre presente durante le sue visite e che indossava un camice;
di aver visto in qualche occasione il banconista effettuare la pulizia del locale. Ha aggiunto di non aver mai visto il proprietario “ ” dare disposizioni alla CP_2 signora e che quest'ultima lavorava in proprio e senza nessun aiuto. Pt_1 Le dichiarazioni dei testi appaiono lacunose e generiche, non forniscono indicazioni sulla eterodirezione della prestazione lavorativa, il controllo datoriale, gli ordini specifici, né sugli elementi sussidiari (quali l'inserimento stabile della lavoratrice nella organizzazione aziendale, il coordinamento con gli altri lavoratori, l'assenza di rischio economico della Parte_1
l'osservanza di un orario, l'autorizzazione per ferie e permessi, la retribuzione fissa). Nulla consentono di desumere sul vincolo della subordinazione, non essendo noto il contenuto delle direttive impartite dalla datrice di lavoro. Le mansioni, le modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile non sono stati adeguatamente provati. Anche con riguardo alla durata del rapporto e l'orario di lavoro le testimonianze sono parziali rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado.
Nel complesso i testi hanno avuto conoscenza episodica oltre che limitata ad alcuni fatti di rilevanza non decisiva, ai quali essi hanno dichiarato di aver assistito ovvero relativi a circostanze di cui hanno avuto contezza de relato per averle apprese dalla stessa ricorrente.
Il quadro probatorio descritto è del tutto insufficiente a supportare le allegazioni attoree e, anzi, come affermato dal giudice di primo grado con la sentenza impugnata, appare piuttosto suffragare quanto rappresentato dalla odierna appellata in relazione alla discontinuità della prestazione lavorativa, la autonomia della l'assenza di soggezione. Parte_1
L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo
e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986 del 22/12/2009).
Le pronunce della Cassazione richiamate dalla appellante (tra le altre, v. Cass. n. 7024 del 2015; n. 18271 del 2010; n. 58 del 2009) confermano principi consolidati secondo cui “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo”; “l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa”, e “l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito”. Proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è precisato che “in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni, il coordinamento con l'attività degli altri lavoratori e via di seguito”.
Quindi, laddove le mansioni sono elementari e routinarie e il potere direttivo e di controllo è attenuato (ossia meno visibile, non essendoci necessità, per il carattere semplice della prestazione, di ordini quotidiani e dettagliati e di un controllo costante ed assiduo del datore di lavoro), soccorrono gli indici sussidiari (previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali), che costituiscono elementi rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, nella specie non provati.
In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle restanti domande di pagamento di differenze retributive, regolarizzazione contributiva, invalidità ed inefficacia del licenziamento e reintegra.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza della lavoratrice e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma-1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna alla rifusione delle spese del grado di appello, in favore della Parte_1 appellata, che liquida in complessivi euro 3473,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
-Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. 115/2002.
Napoli, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 996/2022
T R A
nata ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1
80011 - Acerra (Na), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Siciliano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in via B. Gigli 2, Acerra (Na);
Appellante
E
con sede legale in San Felice a Cancello (CE) alla Via Controparte_1
Maddaloni n. 12, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Aniello Di Vico e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE) alla Via Appia n.184;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 4.5.2022, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 418/2022 pubblicata in data 4.4.2022 del Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal 15.10.2016 al 6.11.2017 alle dipendenze della società presso il bar “Altrove Café” - l'accertamento Controparte_1 della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento al 7° livello del ccnl commercio, e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso, e alla regolarizzazione contributiva con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché la declaratoria di illegittimità, inefficacia e nullità del licenziamento con ordine alla società resistente di reintegra nel posto precedentemente occupato e condanna al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva riammissione in servizio ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
Il Tribunale di Nola aveva respinto la domanda, ritenendo non provati all'esito dell'istruttoria i fatti esposti, con compensazione delle spese di lite. Aveva osservato come la parte resistente avesse riconosciuto l'attività di pulizia prestata dalla all'interno del bar ma in maniera Parte_1 occasionale, per poco tempo e di volta in volta retribuita, mentre la ricorrente non era riuscita a dare prova della eterodirezione e della continuità della prestazione, né del suo inserimento stabile nell'organizzazione datoriale. Il Giudice aveva rilevato come i testimoni nulla avevano riferito in merito ai compiti impartiti alla ad eventuali richiami disciplinari, giustificazioni di Parte_1 assenze, pagamenti per le prestazioni o accordi sul godimento delle ferie. Anzi, dall'istruttoria orale era emerso che la ricorrente prestava la propria opera secondo le sue disponibilità, in quanto impegnata nello svolgimento di altri lavori, e quindi non in un contesto di lavoro subordinato quanto piuttosto di occasionalità della prestazione e assenza di eterodirezione.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali, idonee a comprovare il rapporto di lavoro subordinato, in parte ignorate dal primo giudice;
la omessa valutazione degli indici sussidiari della subordinazione, avendo il giudice basato il proprio convincimento sul solo criterio della prova della eterodirezione;
l'omessa considerazione che per alcune attività lavorative semplici e routinarie, come quella in discussione, la subordinazione è insita nella attività stessa rapportata anche al contesto lavorativo e socioculturale.
Ha osservato come in base ai principi affermati dalla Suprema Corte “i lavori semplici caratterizzati da mansioni elementari e ripetitive, svolti in determinati contesti, sono per forza di cose da intendersi per subordinati”. In pratica il lavoro della era subordinato per la Parte_1 presenza degli elementi sussidiari e per il raggiungimento della prova della eterodirezione, nonché per il contesto lavorativo e socioculturale in cui si è svolto nell'ambito di una organizzazione produttiva altrui, il cui titolare solo si appropriava del relativo risultato.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di: “a) accertare e dichiarare che la soc. in p.l.r.p.t., era datrice di lavoro del ricorrente;
Controparte_1
b) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata, continuativa ed ininterrotta alle dipendenze della soc. in p.l.r.p.t., dal Controparte_1
15.10.2016 al 06.11.2017 e condannare la società convenuta a regolarizzare tale rapporto di lavoro nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
c) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili al settimo livello del c.c.n.l. di settore (Terziario - Commercio - Servizi) con qualifica di Addetto alle pulizie;
d) conseguentemente condannare la soc. in p.l.r.p.t., a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente la somma complessiva di € 22.917,77, a titolo di differenze tra il dovuto e percepito, in ordine alla retribuzione ordinaria, la maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ma e
14ma mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, assegni nucleo familiare, e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
e) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
f) per l'effetto ordinare alla società in p.l.r.p.t., di reintegrare la ricorrente Controparte_1 nel posto precedentemente occupato e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, in subordine in caso di mancata reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro, condannare il resistente al versamento di tutte le indennità dovute sulla base delle vigenti norme di legge in materia;
g) condannare parte convenuta anche al risarcimento di tutti i danni subiti come previsto per legge o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi anche mediante C.T.U., o comunque da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 432 c.p.c. Con rivalutazione ed interessi delle somme liquidate;
h) con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, oltre quelle successive occorrende, ed oltre CPA ed Iva, con attribuzione”.
Notificato l'atto, si è costituita la e resistendo al gravame di cui ha chiesto CP_1 CP_1 il rigetto. La società ha ribadito le difese già svolte nel precedente grado, ossia che la Parte_1 effettuava le pulizie dei locali del bar una volta alla settimana per circa due ore, in un giorno non fisso, con propria organizzazione di modi e di tempi e che il rapporto di lavoro è cessato poiché
a marzo 2017 la lavoratrice ha comunicato di aver trovato un impiego fisso.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili: la ricorrente non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che la avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della e Parte_1 CP_1
per tutto il periodo di causa, con la continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso. CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso della appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la CP_ lavoratrice e la presso il bar Altrove Cafè, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie di tutti gli spazi ed arredi dei locali, con orario di lavoro articolato su sette giorni lavorativi a settimana, dalle ore 6,00 alle 9,30 e dalle 14,00 alle ore alle 16,30.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per tutto il periodo. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione.
I testimoni escussi (cognata della ricorrente, clienti del bar), estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto
(orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive). Essi hanno riferito circostanze generiche ed imprecise ovvero apprese de relato in virtù della frequentazione con la lavoratrice.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'appello della Parte_1
, cognata della ricorrente, ha riferito che la ha iniziato a lavorare presso Persona_1 Parte_1 il bar Altrove Cafè gestito dalla resistente ad ottobre 2016 e che dopo novembre 2017 non l'ha più vista;
che le capitava di passare al bar al mattino verso le ore 8:00/8:30, e talvolta il pomeriggio dopo le 15:00 circa e in tali occasioni vedeva la cognata che effettuava lavori di pulizia;
ha aggiunto che in qualche occasione era andata a prendere la cognata con l'auto insieme al fratello verso le h. 16:30/17:00 al termine del lavoro e che, negli orari indicati, la vedeva 2/3 volte alla settimana. Ha precisato che la ricorrente le ha raccontato di essere stata cacciata via da un giorno all'altro dal titolare, di cui la teste non ricorda il nome. Queste dichiarazioni, seppure contengono precisazioni sull'orario di presenza della ricorrente presso il bar e sul periodo lavorativo, nulla indicano circa l'esistenza di vincoli di orari, obblighi di presenza, giustificazione di assenze, pagamento della retribuzione, né sulle direttive impartite dalla resistente, sull'esercizio del potere di controllo e disciplinare. Le circostanze relative al licenziamento non sono apprese per conoscenza diretta ma indirettamente dalla stessa lavoratrice. Inoltre, la attendibilità della teste è compromessa dal legame familiare con la ricorrente.
, dipendente della resistente dal 2015, con mansioni di direttore del personale e Controparte_3 dell'esercizio, ha rappresentato che la ricorrente ha lavorato al bar Altrove Caffè occasionalmente per qualche mese tra l'estate 2016 e gennaio 2017, che effettuava le pulizie dei locali una volta a settimana, verso le 5,30/6,00 della mattina per una ora;
inizialmente andava il lunedì, poi il giorno poteva variare. Ha precisato che a volte non era disponibile poiché lavorava presso altri esercizi e che le pulizie giornaliere erano effettuate a turno da tutti i dipendenti. Il teste conferma l'attività lavorativa occasionale della ricorrente, la libertà di orari e in generale l'autonoma gestione della prestazione. Anche questo teste solleva dubbi di credibilità, essendo dipendente della convenuta.
, frequentatore del bar, ha raccontato che la effettuava le pulizie del Testimone_1 Parte_1 pavimento, oltre che di vetrine e altro;
che egli frequentava il bar soprattutto la mattina verso le
6,00 e a volte il pomeriggio dopo le 15,00; ha aggiunto che alcuni dei soggetti che si trovavano dietro la cassa a volte impartivano disposizioni alla ricorrente inerenti al lavoro da eseguire. Nulla ha specificato circa il contenuto delle direttive emanate, gli orari e giorni di lavoro della Parte_1 il periodo di lavoro, la continuità della prestazione, gli obblighi e vincoli della dipendente.
, anche lui cliente del bar, ha rappresentato di aver visto, per tre-quattro mesi al Persona_2 massimo, “una signora con il nome di (avendola sentita chiamare così dal barista) Pt_1 intenta ad effettuare lavori di pulizia nel locale commerciale, dove si recava tre o quattro volte a settimana in orari diversi a seconda dei suoi turni di lavoro (era ferroviere); ha precisato di vedere la ricorrente soprattutto di pomeriggio, che non era sempre presente durante le sue visite e che indossava un camice;
di aver visto in qualche occasione il banconista effettuare la pulizia del locale. Ha aggiunto di non aver mai visto il proprietario “ ” dare disposizioni alla CP_2 signora e che quest'ultima lavorava in proprio e senza nessun aiuto. Pt_1 Le dichiarazioni dei testi appaiono lacunose e generiche, non forniscono indicazioni sulla eterodirezione della prestazione lavorativa, il controllo datoriale, gli ordini specifici, né sugli elementi sussidiari (quali l'inserimento stabile della lavoratrice nella organizzazione aziendale, il coordinamento con gli altri lavoratori, l'assenza di rischio economico della Parte_1
l'osservanza di un orario, l'autorizzazione per ferie e permessi, la retribuzione fissa). Nulla consentono di desumere sul vincolo della subordinazione, non essendo noto il contenuto delle direttive impartite dalla datrice di lavoro. Le mansioni, le modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile non sono stati adeguatamente provati. Anche con riguardo alla durata del rapporto e l'orario di lavoro le testimonianze sono parziali rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado.
Nel complesso i testi hanno avuto conoscenza episodica oltre che limitata ad alcuni fatti di rilevanza non decisiva, ai quali essi hanno dichiarato di aver assistito ovvero relativi a circostanze di cui hanno avuto contezza de relato per averle apprese dalla stessa ricorrente.
Il quadro probatorio descritto è del tutto insufficiente a supportare le allegazioni attoree e, anzi, come affermato dal giudice di primo grado con la sentenza impugnata, appare piuttosto suffragare quanto rappresentato dalla odierna appellata in relazione alla discontinuità della prestazione lavorativa, la autonomia della l'assenza di soggezione. Parte_1
L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo
e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986 del 22/12/2009).
Le pronunce della Cassazione richiamate dalla appellante (tra le altre, v. Cass. n. 7024 del 2015; n. 18271 del 2010; n. 58 del 2009) confermano principi consolidati secondo cui “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo”; “l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa”, e “l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito”. Proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è precisato che “in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni, il coordinamento con l'attività degli altri lavoratori e via di seguito”.
Quindi, laddove le mansioni sono elementari e routinarie e il potere direttivo e di controllo è attenuato (ossia meno visibile, non essendoci necessità, per il carattere semplice della prestazione, di ordini quotidiani e dettagliati e di un controllo costante ed assiduo del datore di lavoro), soccorrono gli indici sussidiari (previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali), che costituiscono elementi rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, nella specie non provati.
In conclusione, non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle restanti domande di pagamento di differenze retributive, regolarizzazione contributiva, invalidità ed inefficacia del licenziamento e reintegra.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza della lavoratrice e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma-1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna alla rifusione delle spese del grado di appello, in favore della Parte_1 appellata, che liquida in complessivi euro 3473,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
-Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. 115/2002.
Napoli, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano