TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10106/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUDO Parte_1 C.F._1 LI e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) VIA G. MARCONI N. C.F._2
22 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO, 16 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. CRUDO LI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGOLA Controparte_1 C.F._3
LUCIANO, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. FREGOLA LUCIANO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.09.2024 il Sig. (nato a [...] Controparte_1
(BO), il 21.08.1979) e la Sig.ra (nata a [...], il [...]) Parte_1 proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna (BO), in data 19.04.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.59 p. 2 s.
B anno 2008.
pagina 1 di 6 Dalla loro unione sono nati due figli: LI (09/09/2009) e in data 26/09/2015, Per_1 minorenni e non economicamente autosufficienti.
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 28.01.2025, in quanto la parti non si erano avvalse del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). Le parti, ntite personalmente, si riportavano alle conclusioni del ricorso congiunto.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
- la Sig. ra insieme ai figli continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà Parte_1 della madre della stessa sita in Via Emilia Ponente 477 Bologna (BO) mentre Controparte_1 sposterà la sua residenza altrove, portando con sé i propri oggetti personali;
- la casa in Via Arno 20/B - Bellaria-Igea Marina (RN) - è di proprietà del marito il Controparte_1 quale continuerà a sostenere le spese relative al mutuo accesso per l'acquisto. Durante il periodo estivo (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), qualora si ponga la necessità per i figli
(limitatamente al periodo in cui non sono collocati presso il padre), sempre che l'immobile sia libero e non occupato da terze persone o dallo stesso Sig. quest'ultimo, previa semplice richiesta, P_ si rende disponibile a concederlo in godimento, senza corrispettivo alcuno, in favore della stessa
Sig.ra e dei figli, per un periodo minimo di tre giorni, anche non consecutivi, per Parte_1 ogni mese di riferimento. In caso di vendita a terze persone del ridetto immobile, il sig. P_ senza che ciò costituisca riconoscimento espresso di debito, si impegna sin d'ora a versare in favore della sig.ra la somma complessiva di euro 25.000,00, quale parte del ricavato della Parte_1 vendita;
- i figli della coppia verranno affidati in modo paritetico ad entrambi i genitori, in conformità delle esigenze e impegni degli stessi, con la seguente collocazione: lunedì e giovedì presso la casa materna, martedì e mercoledì presso il domicilio paterno;
i fine settimana dal venerdì alla domenica a settimane alternate tra il domicilio del padre e quello della madre;
- i figli passeranno con entrambi i genitori le vacanze, trascorrendo con gli stessi 15 giorni continuativi in estate, oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno del compleanno, di Natale, Capodanno e Pasqua;
- i coniugi si impegnano a far fronte ciascuno direttamente al mantenimento dei figli contribuendo alla misura del 50% alle spese ed esigenze per ogni figlio;
- i coniugi sono economicamente autosufficiente, in quanto hanno entrambi attività di lavoro dipendente e dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altra;
- l'autovettura targata FC566XS modello KIA SPORTAGE di proprietà della sig.ra Parte_1 resterà in uso esclusivo della stessa;
- il motociclo Honda SH targato DP 95437, modello di proprietà del sig. resterà in Controparte_1 uso esclusivo allo stesso;
pagina 2 di 6 - gli assegni familiari per i figli, salvo modifica delle condizioni economiche del Sig. P_
verranno percepiti dalla sig.ra , madre;
[...] Parte_1
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, anche, validi ai fini dell'espatrio, e del passaporto dei figli minori;
- spese di lite compensate;
- i sigg.ri e chiedono sin da ora l'omologa del verbale di Controparte_1 Parte_1 separazione;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (sita in Via Emilia Ponente 477, Bologna
(BO)) e frequentazione paritetica secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Si accorda a che i coniugi, data la frequentazione paritetica, mantengano direttamente i figli tenendo doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano pagina 3 di 6 interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
dichiara la separazione tra:
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
e
(nata a [...], il [...]). Parte_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Bologna (BO), in data 19.04.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.59 p. 2 s. B anno 2008.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che il Sig. sposterà la sua residenza altrove, portando con sé i propri oggetti Controparte_1 personali;
dà atto e dispone l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale, di sua proprietà, e alla Pt_2 collocazione in loco della prole minore, ove quest'ultima manterrà la propria residenza privilegiata ed anagrafica;
La signora continuerà a risiedere in Via Emilia Ponente 477 Bologna (BO); Parte_3
dà atto e dispone che i figli minori, AS e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori. Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che i figli della coppia siano affidati in modo paritetico ad entrambi i genitori, in conformità delle esigenze e impegni degli stessi, con la seguente collocazione:
- lunedì e giovedì presso la casa materna, martedì e mercoledì presso il domicilio paterno;
i fine settimana dal venerdì alla domenica a settimane alternate tra il domicilio del padre e quello della madre;
- i figli passeranno con entrambi i genitori le vacanze, trascorrendo con gli stessi 15 giorni continuativi in estate, oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pagina 4 di 6 pasquali, alternando di anno in anno il giorno del compleanno, di Natale, Capodanno e
Pasqua; dà atto e dispone che i coniugi si impegnano a far fronte ciascuno direttamente al mantenimento ordinario dei figli contribuendo, inoltre, alla misura del 50% alle spese ed esigenze per ogni figlio;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che gli assegni familiari per i figli, salvo modifica delle condizioni economiche del
Sig. verranno percepiti dalla sig.ra , madre;
Controparte_1 Parte_1 pagina 5 di 6 dà atto che la casa in Via Arno 20/B - Bellaria-Igea Marina (RN) - è di proprietà del marito P_
il quale continuerà a sostenere le spese relative al mutuo accesso per l'acquisto. Durante il
[...] periodo estivo ( maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), qualora si ponga la necessità per i figli ( limitatamente al periodo in cui non sono collocati presso il padre), sempre che l'immobile sia libero e non occupato da terze persone o dallo stesso Sig. quest'ultimo, previa semplice richiesta, si P_ rende disponibile a concederlo in godimento, senza corrispettivo alcuno, in favore della stessa Sig.ra e dei figli, per un periodo minimo di tre giorni, anche non consecutivi, per ogni mese Parte_1 di riferimento. In caso di vendita a terze persone del ridetto immobile, il sig. senza che ciò P_ costituisca riconoscimento espresso di debito, si impegna sin d'ora a versare in favore della sig.ra la somma complessiva di euro 25.000,00, quale parte del ricavato della vendita;
Parte_1 dà atto che l'autovettura targata FC566XS modello KIA SPORTAGE di proprietà della sig.ra Pt_1
resterà in uso esclusivo della stessa;
[...] dà atto che il motociclo Honda SH targato DP 95437, modello di proprietà del sig. Controparte_1 resterà in uso esclusivo allo stesso;
dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, anche, validi ai fini dell'espatrio, e del passaporto dei figli minori;
dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, in quanto hanno entrambi attività di lavoro dipendente, e, dunque, di nulla pretendere l'uno dall'altra;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10106/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUDO Parte_1 C.F._1 LI e dell'avv. ZUCCHI ANNALISA ( ) VIA G. MARCONI N. C.F._2
22 40122 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO, 16 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. CRUDO LI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGOLA Controparte_1 C.F._3
LUCIANO, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'APOSA 13 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. FREGOLA LUCIANO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.09.2024 il Sig. (nato a [...] Controparte_1
(BO), il 21.08.1979) e la Sig.ra (nata a [...], il [...]) Parte_1 proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bologna (BO), in data 19.04.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.59 p. 2 s.
B anno 2008.
pagina 1 di 6 Dalla loro unione sono nati due figli: LI (09/09/2009) e in data 26/09/2015, Per_1 minorenni e non economicamente autosufficienti.
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 28.01.2025, in quanto la parti non si erano avvalse del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). Le parti, ntite personalmente, si riportavano alle conclusioni del ricorso congiunto.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
- la Sig. ra insieme ai figli continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà Parte_1 della madre della stessa sita in Via Emilia Ponente 477 Bologna (BO) mentre Controparte_1 sposterà la sua residenza altrove, portando con sé i propri oggetti personali;
- la casa in Via Arno 20/B - Bellaria-Igea Marina (RN) - è di proprietà del marito il Controparte_1 quale continuerà a sostenere le spese relative al mutuo accesso per l'acquisto. Durante il periodo estivo (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), qualora si ponga la necessità per i figli
(limitatamente al periodo in cui non sono collocati presso il padre), sempre che l'immobile sia libero e non occupato da terze persone o dallo stesso Sig. quest'ultimo, previa semplice richiesta, P_ si rende disponibile a concederlo in godimento, senza corrispettivo alcuno, in favore della stessa
Sig.ra e dei figli, per un periodo minimo di tre giorni, anche non consecutivi, per Parte_1 ogni mese di riferimento. In caso di vendita a terze persone del ridetto immobile, il sig. P_ senza che ciò costituisca riconoscimento espresso di debito, si impegna sin d'ora a versare in favore della sig.ra la somma complessiva di euro 25.000,00, quale parte del ricavato della Parte_1 vendita;
- i figli della coppia verranno affidati in modo paritetico ad entrambi i genitori, in conformità delle esigenze e impegni degli stessi, con la seguente collocazione: lunedì e giovedì presso la casa materna, martedì e mercoledì presso il domicilio paterno;
i fine settimana dal venerdì alla domenica a settimane alternate tra il domicilio del padre e quello della madre;
- i figli passeranno con entrambi i genitori le vacanze, trascorrendo con gli stessi 15 giorni continuativi in estate, oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno del compleanno, di Natale, Capodanno e Pasqua;
- i coniugi si impegnano a far fronte ciascuno direttamente al mantenimento dei figli contribuendo alla misura del 50% alle spese ed esigenze per ogni figlio;
- i coniugi sono economicamente autosufficiente, in quanto hanno entrambi attività di lavoro dipendente e dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altra;
- l'autovettura targata FC566XS modello KIA SPORTAGE di proprietà della sig.ra Parte_1 resterà in uso esclusivo della stessa;
- il motociclo Honda SH targato DP 95437, modello di proprietà del sig. resterà in Controparte_1 uso esclusivo allo stesso;
pagina 2 di 6 - gli assegni familiari per i figli, salvo modifica delle condizioni economiche del Sig. P_
verranno percepiti dalla sig.ra , madre;
[...] Parte_1
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, anche, validi ai fini dell'espatrio, e del passaporto dei figli minori;
- spese di lite compensate;
- i sigg.ri e chiedono sin da ora l'omologa del verbale di Controparte_1 Parte_1 separazione;
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse dei minori l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (sita in Via Emilia Ponente 477, Bologna
(BO)) e frequentazione paritetica secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Si accorda a che i coniugi, data la frequentazione paritetica, mantengano direttamente i figli tenendo doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano pagina 3 di 6 interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
dichiara la separazione tra:
(nato a [...], il [...]) Controparte_1
e
(nata a [...], il [...]). Parte_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Bologna (BO), in data 19.04.2008, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.59 p. 2 s. B anno 2008.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che il Sig. sposterà la sua residenza altrove, portando con sé i propri oggetti Controparte_1 personali;
dà atto e dispone l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale, di sua proprietà, e alla Pt_2 collocazione in loco della prole minore, ove quest'ultima manterrà la propria residenza privilegiata ed anagrafica;
La signora continuerà a risiedere in Via Emilia Ponente 477 Bologna (BO); Parte_3
dà atto e dispone che i figli minori, AS e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori. Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che i figli della coppia siano affidati in modo paritetico ad entrambi i genitori, in conformità delle esigenze e impegni degli stessi, con la seguente collocazione:
- lunedì e giovedì presso la casa materna, martedì e mercoledì presso il domicilio paterno;
i fine settimana dal venerdì alla domenica a settimane alternate tra il domicilio del padre e quello della madre;
- i figli passeranno con entrambi i genitori le vacanze, trascorrendo con gli stessi 15 giorni continuativi in estate, oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pagina 4 di 6 pasquali, alternando di anno in anno il giorno del compleanno, di Natale, Capodanno e
Pasqua; dà atto e dispone che i coniugi si impegnano a far fronte ciascuno direttamente al mantenimento ordinario dei figli contribuendo, inoltre, alla misura del 50% alle spese ed esigenze per ogni figlio;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che gli assegni familiari per i figli, salvo modifica delle condizioni economiche del
Sig. verranno percepiti dalla sig.ra , madre;
Controparte_1 Parte_1 pagina 5 di 6 dà atto che la casa in Via Arno 20/B - Bellaria-Igea Marina (RN) - è di proprietà del marito P_
il quale continuerà a sostenere le spese relative al mutuo accesso per l'acquisto. Durante il
[...] periodo estivo ( maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), qualora si ponga la necessità per i figli ( limitatamente al periodo in cui non sono collocati presso il padre), sempre che l'immobile sia libero e non occupato da terze persone o dallo stesso Sig. quest'ultimo, previa semplice richiesta, si P_ rende disponibile a concederlo in godimento, senza corrispettivo alcuno, in favore della stessa Sig.ra e dei figli, per un periodo minimo di tre giorni, anche non consecutivi, per ogni mese Parte_1 di riferimento. In caso di vendita a terze persone del ridetto immobile, il sig. senza che ciò P_ costituisca riconoscimento espresso di debito, si impegna sin d'ora a versare in favore della sig.ra la somma complessiva di euro 25.000,00, quale parte del ricavato della vendita;
Parte_1 dà atto che l'autovettura targata FC566XS modello KIA SPORTAGE di proprietà della sig.ra Pt_1
resterà in uso esclusivo della stessa;
[...] dà atto che il motociclo Honda SH targato DP 95437, modello di proprietà del sig. Controparte_1 resterà in uso esclusivo allo stesso;
dà atto che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, anche, validi ai fini dell'espatrio, e del passaporto dei figli minori;
dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, in quanto hanno entrambi attività di lavoro dipendente, e, dunque, di nulla pretendere l'uno dall'altra;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6