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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2664/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e dall'avv. Parte_1 Parte_2
MASTRANGELO CAMILLA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
24.6.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martellago (VE), atto n.
34, parte II, serie A, anno 2000;
2) ordinare al Comune di Martellago (VE), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) entrambe le sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di divorzio sarà tra loro dovuto;
4) in considerazione del fatto che il figlio della coppia, , è maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, nulla viene previsto a titolo di contributo al suo mantenimento, né a titolo di contributo alle spese straordinarie;
5) tutte le altre questioni economiche tra le parti sono già state risolte, nulla dovendo reciprocamente;
6) dichiarare compensate le spese legali.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 24.06.2000, contratto matrimonio con rito concordatario a Martellago, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 34, Parte II, Serie A, anno 2000, del medesimo
Comune; che da tale unione nasceva in data 09.01.2003 il figlio , maggiorenne Per_1 economicamente autosufficiente;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron.
2818/2008 del 11.04.2008 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 02.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
2818/2008 del 11.04.2008 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 24.06.2000 con rito religioso da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 34, dell'anno 2000) del Comune di Martellago.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. entrambe le sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di divorzio sarà tra loro dovuto;
2. in considerazione del fatto che il figlio della coppia, , è maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, nulla viene previsto a titolo di contributo al suo mantenimento, né a titolo di contributo alle spese straordinarie;
3. tutte le altre questioni economiche tra le parti sono già state risolte, nulla dovendo reciprocamente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e dall'avv. Parte_1 Parte_2
MASTRANGELO CAMILLA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
24.6.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martellago (VE), atto n.
34, parte II, serie A, anno 2000;
2) ordinare al Comune di Martellago (VE), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) entrambe le sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di divorzio sarà tra loro dovuto;
4) in considerazione del fatto che il figlio della coppia, , è maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, nulla viene previsto a titolo di contributo al suo mantenimento, né a titolo di contributo alle spese straordinarie;
5) tutte le altre questioni economiche tra le parti sono già state risolte, nulla dovendo reciprocamente;
6) dichiarare compensate le spese legali.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data 24.06.2000, contratto matrimonio con rito concordatario a Martellago, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 34, Parte II, Serie A, anno 2000, del medesimo
Comune; che da tale unione nasceva in data 09.01.2003 il figlio , maggiorenne Per_1 economicamente autosufficiente;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron.
2818/2008 del 11.04.2008 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 02.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron.
2818/2008 del 11.04.2008 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza in punto delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 24.06.2000 con rito religioso da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 34, dell'anno 2000) del Comune di Martellago.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. entrambe le sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun assegno di divorzio sarà tra loro dovuto;
2. in considerazione del fatto che il figlio della coppia, , è maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, nulla viene previsto a titolo di contributo al suo mantenimento, né a titolo di contributo alle spese straordinarie;
3. tutte le altre questioni economiche tra le parti sono già state risolte, nulla dovendo reciprocamente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero