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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Civile N. R.G. 226/2024 Il Tribunale in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: Santa Spina Presidente Iolanda Golia Giudice relatore Alessandra Migliorino Giudice
Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Prata n. 1/S a Pontedera (PI), C.F. rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alessandro Frangiamore ricorrente contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]del CP_1
Bosco (PI) Via Raffaello Sanzio Ovest n° 57 – C. F. , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Ticciati resistente con l'intervento del Pm in sede Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.01.2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di “Accertare che sono sopraggiunti fatti nuovi e ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, conseguentemente, ridurre l'assegno di mantenimento a favore di ad € 450,00 mensili o nella minore o maggiore somma CP_1 ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione”. A fondamento della predetta domanda allegava un peggioramento delle proprie condizioni economiche ascrivibile alla contrazione dei redditi in ragione dell'intervenuto pensionamento e del matrimonio contratto nel 2021 con Per_1
disoccupata e interamente a suo carico, dell'aumento Istat e del generale
[...] aumento dei prezzi dei beni e dei servizi. Con comparsa del 19.03.2024 si costituiva la resistente che concludeva per il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, per converso, un peggioramento delle proprie condizioni economiche avendo perso parte degli introiti derivanti dalla locazione degli appartamenti, per averne concesso uno in comodato gratuito alla figlia, e per essere gravata dalle rate di finanziamento. Fissata l'udienza e dispostane la trattazione in forma scritta ex art. 127 ter cpc, con ordinanza del 26.07.2024 il Collegio disponeva in via provvisoria, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 48/2018 del Tribunale di Pisa che Parte_1 corrispondesse ad l'importo mensile di 500,00 euro a titolo di CP_1 assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT , entro i primi quindici giorni di ogni mese, rinviando per discussione orale all'udienza del 13 novembre 2024 avanti al Giudice relatore che, sentite le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
***
Preliminarmente appare opportuno ribadire che oggetto del giudizio di revisione è la verifica della sopravvenienza di giustificati motivi idonei a confermare o escludere la debenza dell'assegno a suo tempo previsto, nell' an e nel quantum, a carico dell'ex coniuge, non assumendo rilievo il fatto che l'assegno fosse originariamente costituito sulla base di un accordo tra le parti. La facoltà di chiedere la revisione dell'assegno, in quanto accordata direttamente dalla legge (L. n. 898 del 1970, art. 9 .), non trova impedimento dagli originari accordi tra le parti o in clausole inserite nell'accordo di divorzio ,che non possono essere interpretate come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'eventuale successivo sopraggiungere di giustificati motivi (ex multis Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9835). Nella fattispecie che ci occupa, le parti divorziavano nel 2019, concordando in quella sede nel senso per cui corrispondesse ad un assegno Parte_1 CP_1 divorzile pari ad euro 800,00 con automatica rivalutazione secondo indici ISTAT. Risulta documentalmente dimostrato dal ricorrente che i redditi del dall'anno Pt_1 del divorzio (2019) ad oggi abbiano subito una contrazione, passando da circa 68251,00 euro percepiti nel 2019 a circa 38000,00 euro nel 2022. E', inoltre, pacifico che nel 2021 h contratto un nuovo matrimonio Parte_1 con tale attualmente disoccupata come documentalmente evincibile Persona_1 dai docc. 8 e 8-1 di parte ricorrente, non risultando dimostrata l'eccezione della
Pag. 2 di 5 resistente secondo cui la medesima in realtà lavorerebbe, eccezione infatti che è rimasta generica e non supportata da alcun riscontro. Né la circostanza per cui abbia percepito un importante risarcimento Persona_1 danni per un importo documentato di 36000,00 euro circa in ragione di un sinistro stradale sembra tale da ritenere perciò solo che la situazione economica del Pt_1 sia migliorata, tenuto conto dell'attuale reddito del ricorrente e pure volendo considerare che detta somma sia stata girata in suo favore. Tuttavia, il Collegio non può fare a meno di valutare quanto eccepito all'udienza del 13.11.2024 dalla resistente, la quale ha evidenziato che “Il Presidente nell'anno 2018 dava atto che il reddito lordo del era di 32 mila euro. I coniugi raggiungevano un accordo Pt_1 nell'anno 2018 e in data 21.01.2019 veniva pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'importo di assegno pari a 800,00 euro come concordato nell'anno 2018 tra le stesse parti. Pertanto, la data da prendere in considerazione per sancire se siano sopraggiunti fatti nuovi non è l'anno 2019 ma l'anno 2018 in quanto l'assegno divorzile è stato pacificamente calibrato sulla retribuzione mensile dell'anno 2018, come risulta dalla dichiarazione delle parti e soprattutto dalle buste paga prodotte dalla controparte che attestano un reddito mensile di 1.800 euro. Vero è che nel 2019 il sig. ha avuto un reddito superiore pari a 68.000 euro ma non Pt_1 può prendersi a riferimento questo reddito in quanto le considerazioni sulla modifica del contributo devono prendere come riferimento il reddito del 2018 che – si ripete - attesta un netto mensile di circa 1800” Ebbene, res melius perpensa, il Collegio rileva che, se è vero che con riferimento all'anno 2019 dalla dichiarazione versata in atti risulta un reddito imponibile di oltre 68000,00 euro, coglie nel segno l'eccezione secondo cui ai fini della valutazione del peggioramento della situazione economica del resistente occorre avere riguardo ai redditi percepiti nel corso del 2018, atteso che la sentenza di divorzio veniva emessa si nel 2019 ma nel mese di Gennaio, con la conseguenza che l'accordo in esso recepito non può che aver tenuto conto della situazione economica reddituale relativa all'anno precedente. L'impegno di 800,00 euro mensili assunto dal in sede di divorzio non può che Pt_1 aver fatto riferimento alle ricchezze percepite nel corso del 2018 in ragione delle quali il ricorrente riteneva l'assegno divorzile nel quantum certamente sostenibile. Muovendo, dunque, da questa premessa ne discende che la situazione economica del resistente oggi pensionato è rimasta pressocché invariata rispetto alle buste paga percepite nel corso del 2018. Se, infatti, si confronta il netto in busta degli stipendi del 2018 con gli importi mensili dell'attuale pensione si evince che ora come allora essi i aggirano sui 2000,00 euro con oscillazioni, in entrambi i casi, non molto significative ora in aumento ora in diminuzione.
Pag. 3 di 5 Né appare fondata e anzi smentita documentalmente la circostanza per cui le buste paga relative al 2018 sarebbero state più basse in ragione delle assenze legate all'infortunio del ricorrente atteso che ha versato in atti, unitamente CP_1 alla comparsa, la busta paga del relativa al 2017 in cui lo stipendio netto Pt_1 mensile era comunque di circa 1700,00 euro. Il Collegio, quindi, ritiene che l'unica circostanza provata ed effettivamente valutabile ai fini del mutamento in peius delle condizioni economiche del è il Pt_1 matrimonio contratto nel 2021 con disoccupata e interamente a suo Persona_1 carico, e i maggiori oneri economici notoriamente ad esso connesso. Il Collegio, quindi, valutate le predette circostanze ritiene sì accoglibile la domanda di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile ma, diversamente di quanto statuito in via provvisoria, nella misura di 650,00 euro mensili oltre rivalutazione secondo Indici istat a far data dalla presentazione del ricorso. Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 48/2019 del Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE che corrisponda, a far data dalla presentazione del Parte_1 ricorso, ad l'importo mensile di 650,00 euro a titolo di assegno CP_1 divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, entro i primi quindici giorni di ogni mese.
Spese compensate.
Pisa, 18/03/2025
Il Giudice relatore
Iolanda Golia
La Presidente
Santa Spina
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Nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Prata n. 1/S a Pontedera (PI), C.F. rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alessandro Frangiamore ricorrente contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]del CP_1
Bosco (PI) Via Raffaello Sanzio Ovest n° 57 – C. F. , CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Ticciati resistente con l'intervento del Pm in sede Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.2024 ha pronunziato la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato in data 24.01.2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di “Accertare che sono sopraggiunti fatti nuovi e ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, conseguentemente, ridurre l'assegno di mantenimento a favore di ad € 450,00 mensili o nella minore o maggiore somma CP_1 ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione”. A fondamento della predetta domanda allegava un peggioramento delle proprie condizioni economiche ascrivibile alla contrazione dei redditi in ragione dell'intervenuto pensionamento e del matrimonio contratto nel 2021 con Per_1
disoccupata e interamente a suo carico, dell'aumento Istat e del generale
[...] aumento dei prezzi dei beni e dei servizi. Con comparsa del 19.03.2024 si costituiva la resistente che concludeva per il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, per converso, un peggioramento delle proprie condizioni economiche avendo perso parte degli introiti derivanti dalla locazione degli appartamenti, per averne concesso uno in comodato gratuito alla figlia, e per essere gravata dalle rate di finanziamento. Fissata l'udienza e dispostane la trattazione in forma scritta ex art. 127 ter cpc, con ordinanza del 26.07.2024 il Collegio disponeva in via provvisoria, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 48/2018 del Tribunale di Pisa che Parte_1 corrispondesse ad l'importo mensile di 500,00 euro a titolo di CP_1 assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT , entro i primi quindici giorni di ogni mese, rinviando per discussione orale all'udienza del 13 novembre 2024 avanti al Giudice relatore che, sentite le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
***
Preliminarmente appare opportuno ribadire che oggetto del giudizio di revisione è la verifica della sopravvenienza di giustificati motivi idonei a confermare o escludere la debenza dell'assegno a suo tempo previsto, nell' an e nel quantum, a carico dell'ex coniuge, non assumendo rilievo il fatto che l'assegno fosse originariamente costituito sulla base di un accordo tra le parti. La facoltà di chiedere la revisione dell'assegno, in quanto accordata direttamente dalla legge (L. n. 898 del 1970, art. 9 .), non trova impedimento dagli originari accordi tra le parti o in clausole inserite nell'accordo di divorzio ,che non possono essere interpretate come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'eventuale successivo sopraggiungere di giustificati motivi (ex multis Cassazione civile sez. I, 13/04/2023, n.9835). Nella fattispecie che ci occupa, le parti divorziavano nel 2019, concordando in quella sede nel senso per cui corrispondesse ad un assegno Parte_1 CP_1 divorzile pari ad euro 800,00 con automatica rivalutazione secondo indici ISTAT. Risulta documentalmente dimostrato dal ricorrente che i redditi del dall'anno Pt_1 del divorzio (2019) ad oggi abbiano subito una contrazione, passando da circa 68251,00 euro percepiti nel 2019 a circa 38000,00 euro nel 2022. E', inoltre, pacifico che nel 2021 h contratto un nuovo matrimonio Parte_1 con tale attualmente disoccupata come documentalmente evincibile Persona_1 dai docc. 8 e 8-1 di parte ricorrente, non risultando dimostrata l'eccezione della
Pag. 2 di 5 resistente secondo cui la medesima in realtà lavorerebbe, eccezione infatti che è rimasta generica e non supportata da alcun riscontro. Né la circostanza per cui abbia percepito un importante risarcimento Persona_1 danni per un importo documentato di 36000,00 euro circa in ragione di un sinistro stradale sembra tale da ritenere perciò solo che la situazione economica del Pt_1 sia migliorata, tenuto conto dell'attuale reddito del ricorrente e pure volendo considerare che detta somma sia stata girata in suo favore. Tuttavia, il Collegio non può fare a meno di valutare quanto eccepito all'udienza del 13.11.2024 dalla resistente, la quale ha evidenziato che “Il Presidente nell'anno 2018 dava atto che il reddito lordo del era di 32 mila euro. I coniugi raggiungevano un accordo Pt_1 nell'anno 2018 e in data 21.01.2019 veniva pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'importo di assegno pari a 800,00 euro come concordato nell'anno 2018 tra le stesse parti. Pertanto, la data da prendere in considerazione per sancire se siano sopraggiunti fatti nuovi non è l'anno 2019 ma l'anno 2018 in quanto l'assegno divorzile è stato pacificamente calibrato sulla retribuzione mensile dell'anno 2018, come risulta dalla dichiarazione delle parti e soprattutto dalle buste paga prodotte dalla controparte che attestano un reddito mensile di 1.800 euro. Vero è che nel 2019 il sig. ha avuto un reddito superiore pari a 68.000 euro ma non Pt_1 può prendersi a riferimento questo reddito in quanto le considerazioni sulla modifica del contributo devono prendere come riferimento il reddito del 2018 che – si ripete - attesta un netto mensile di circa 1800” Ebbene, res melius perpensa, il Collegio rileva che, se è vero che con riferimento all'anno 2019 dalla dichiarazione versata in atti risulta un reddito imponibile di oltre 68000,00 euro, coglie nel segno l'eccezione secondo cui ai fini della valutazione del peggioramento della situazione economica del resistente occorre avere riguardo ai redditi percepiti nel corso del 2018, atteso che la sentenza di divorzio veniva emessa si nel 2019 ma nel mese di Gennaio, con la conseguenza che l'accordo in esso recepito non può che aver tenuto conto della situazione economica reddituale relativa all'anno precedente. L'impegno di 800,00 euro mensili assunto dal in sede di divorzio non può che Pt_1 aver fatto riferimento alle ricchezze percepite nel corso del 2018 in ragione delle quali il ricorrente riteneva l'assegno divorzile nel quantum certamente sostenibile. Muovendo, dunque, da questa premessa ne discende che la situazione economica del resistente oggi pensionato è rimasta pressocché invariata rispetto alle buste paga percepite nel corso del 2018. Se, infatti, si confronta il netto in busta degli stipendi del 2018 con gli importi mensili dell'attuale pensione si evince che ora come allora essi i aggirano sui 2000,00 euro con oscillazioni, in entrambi i casi, non molto significative ora in aumento ora in diminuzione.
Pag. 3 di 5 Né appare fondata e anzi smentita documentalmente la circostanza per cui le buste paga relative al 2018 sarebbero state più basse in ragione delle assenze legate all'infortunio del ricorrente atteso che ha versato in atti, unitamente CP_1 alla comparsa, la busta paga del relativa al 2017 in cui lo stipendio netto Pt_1 mensile era comunque di circa 1700,00 euro. Il Collegio, quindi, ritiene che l'unica circostanza provata ed effettivamente valutabile ai fini del mutamento in peius delle condizioni economiche del è il Pt_1 matrimonio contratto nel 2021 con disoccupata e interamente a suo Persona_1 carico, e i maggiori oneri economici notoriamente ad esso connesso. Il Collegio, quindi, valutate le predette circostanze ritiene sì accoglibile la domanda di riduzione dell'importo dell'assegno divorzile ma, diversamente di quanto statuito in via provvisoria, nella misura di 650,00 euro mensili oltre rivalutazione secondo Indici istat a far data dalla presentazione del ricorso. Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 48/2019 del Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE che corrisponda, a far data dalla presentazione del Parte_1 ricorso, ad l'importo mensile di 650,00 euro a titolo di assegno CP_1 divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, entro i primi quindici giorni di ogni mese.
Spese compensate.
Pisa, 18/03/2025
Il Giudice relatore
Iolanda Golia
La Presidente
Santa Spina
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