Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/06/2021, n. 17950
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Ordinanza 23 giugno 2021

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La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/06/2021, n. 17950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17950
    Data del deposito : 23 giugno 2021

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