CASS
Ordinanza 23 giugno 2021
Ordinanza 23 giugno 2021
Massime • 1
La sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della particolare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'ufficio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/06/2021, n. 17950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17950 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2021 |
Testo completo
sul ricorso 24340-2018 proposto da: R.G.N. 24340/2018 Cron.) --C( So RI TI RI & C SNC, elettivamente domiciliato Rep. in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio Ud. 18/01/2021 cieii'Avvocato NICOLA "ùOiviENICO PETRACCA, che io rappresenta e difende unitamente all'Avvocato RI DIAMANTI;
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- ricorrente -
rnntrn RU AN, RU LI, elettivamente domiciliate in Monza, VIA PARRAVICINI 30, presso lo studio dell'Avvocato ROBERTO CERRATO, che le rappresenta e difende;
2021
- controricorrenti -
217 avverso la sentenza n. 753/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2017; Civile Ord. Sez. 3 Num. 17950 Anno 2021 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/06/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
iAlUILU il r.11. I pci uci .DUJLILULU rl VLUI CILVI lei CIIC _ OV TT EC. FATTI DI CAUSA 1. La società RI.MA . di OG AR & C. S.n.c. (d'ora in poi, società "RI.MA .") ricorre, sulla base di sei motivi, per la LCISSCILII IC deiid tIILtllLc1 11011 deni 1111Vd II. 400/16, dei 7 dIJI lit 2016, e di quella definitiva n. 753/17, del 31 maggio 2017, della Corte di Appello di Genova, che - dopo avere, l'una, dapprima condannato MA ed AN IS al risarcimento del danno, in favore dell'odierna ricorrente, conseguente a mancata erogazione dalla cassa integrazione guadagni straordinaria dal 22 maggio 1994 al 14 luglio 1994, nonché, l'altra, rigettato il gravame esperito dalla predetta società avverso la sentenza n. 362/10, del 4 maggio 2010, del Tribunale di Massa - respingevano la domanda risarcitoria proposta dalla società avverso le predette CI Eiial aa FCII 2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che, a seguito di crisi aziendale verificatasi negli anni dal 1992 al 1994, essa acconsentì au avviai e la pluceddi a di Labba il ilcyl aLiul le guadayi il straordinaria per il periodo dal 22 novembre 1993 al 22 novembre 1994, diviso in due semestri, rivolgendosi, per lo svolgimento delle pratiche, allo studio associato di cui erano titolari le SI. Riferisce, altresì, che le domande per i due semestri - che ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, avrebbero dovuto essere presentate, rispettivamente, il 25 dicembre 1993 C II yluyi IO 1994 - ve' mei enti ai lici iute Lai un'e Luni Ministero del lavoro. Ed esattamente, la prima, perché - sebbene 2 inviata il 23 dicembre 1993 - perveniva il successivo 28 dicembre, la seconda essendo stata, invece, presentata quasi un mese dopo IO LaUCI ILa CICILIVU LCI I I III UV VCI U II L.L lU g lIU conseguenza di ciò, essendo stati esclusi dalla cassa integrazione guadagni i periodi compresi tra il 22 novembre e il 20 dicembre 1993. nonché quelli tra il 22 maaaio e il 26 lualio 1994. la società odierna ricorrente si vedeva costretta - in ragione di una controversia di lavoro instaurata da dieci suoi dipendenti, i quali avevano conseguito, in corso di causa, un sequestro conservativo su del;
a Lca uLieLa, ci LI etiiti kja i cti ibuLiuni corrisposte ammontanti ad C 129.114,23 - ad una conciliazione con i medesimi, all'esito della quale la società sosteneva un esborso complessivo di C 28.405.13 (oltre C 10.329.13 per spese legali dei dipendenti, più C 9.994,89 per quelle proprie). Un ulteriore esborso, poi, di C 11.206,17 veniva sostenuto dalla RI.MA. nei confronti di altri suoi sette dipendenti, che avevano _ i . _ I ovai ILCILU ai ialuya i iLa pci u II c LCIUbCI Ul lavoro. Ciò premesso, lamentando la società - in ragione del comportamento delle SI - un danno complessivo pari ad C 51.455.82 (visto che dalla sommatoria degli esborsi sopra ricordati erano da detrarre le somme poi erogate dall'INPS ai lavoratori, in virtù dell'accoglimento dei ricorsi amministrativi Lui u •ia cciacicala colicessiÙúe del LI attacciecito da;
22 ciuvelvibi e al 21 dicembre 1993, e poi dal 15 al 26 luglio 1994), essa adiva il Tribunale di Massa per far valere la responsabilità delle due professioniste. per aver tardato nella presentazione delle domande. Respinta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la Corte di Appello, in merito al gravame esperito dall'attrice soccombente, • •I . _ tiumu a vci il ~ali I lel ite I II 'VIGILO la LauSa pi CLIJCILIVI IC UCIIC conclusioni, sul presupposto che in caso di accoglimento della 3 domanda la liquidazione del danno potesse avvenire con un semplice calcolo senza la necessità del ricorso ad una CTU, con la sentei-Iza non definitiva n. 400/1G - il i relazione a: Ia quale :a società RI.MA . formulava riserva di gravame - condannava le SI a risarcire il danno per mancata erogazione della cassa integrazione guadagni. sebbene limitatamente al periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994 (danno, più esattamente, da commisurarsi agli importi che la società datrice di lavoro aveva dovuto corrispondere ai propri dipendenti a titolo di retribuzione). Ld Corte genovese rimetievd, Loulernpu, id CdUbd irl istruttoria, per determinare, tramite consulenza tecnica d'ufficio, l'esatto ammontare del danno. Peraltro, nel corso delle operazioni peritali, l'ausiliario del giudice presentava istanza per l'acquisizione di documentazione necessaria a rispondere al quesito, istanza rigettata, tuttavia, dalla Corte territoriale. Il consulente d'ufficio, quindi, dopo aver tramesso alle parti la bozza della propria relazione tecnica, depositava l'elaborato, nel quale affermava l'impossibilità di effettuare il conteggio richiesto senza i documenti dei quali era sidid I iLi liCSid, ilivailu, VaLquisiciulie. espii id ddi giudice di appello pure l'istanza con cui parte appellante, ribadiva l'offerta - già tempestivamente indirizzata dal proprio consulente a quello d'ufficio, in occasione del deposito della bozza della relazione tecnica - di fornire ogni documento utile al calcolo delle retribuzioni corrisposte e, dunque, alla risposta dell'ausiliario del giudice al quesito formulato. La Corte territoriale, dunque, con la sentenza definitiva rigettava la domanda risarcitoria, sul presupposto che il consulente d'ufficio avesse accertato l'impossibilità di rispondere 11 I• • -1 • I ai queitm, LI LI IC triava pui aula liquivaLlui ie equiLauva uei danno, visto che il mancato accertamento del suo preciso ammontare non dipendeva dall'impossibilità di provarlo, bensì 4 dalla condotta processuale dell'attrice/appellante, per non avere essa prodotto la documentazione in suo possesso. 3. Avverso le due pronunce della Code genovese ricorre per cassazione la società RI.MA., sulla base - come detto - di sei motivi, i primi due indirizzati avverso la sentenza non definitiva, gli altri quattro, invece, contro quella definitiva. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione degli artt. 1223, 1225 e -1227, con-arra 2, LU U. civ. Si censura la sentenza non definitiva nella parte in cui la Corte territoriale afferma come "la responsabilità delle odierne appellate emerga dalle risultanze processuali ma non abbia l'estensione prospettata dall'appellante, né abbia prodotto le conseguenze dalla stessa ipotizzate". Ci si duole, in particolare, del fatto che la sentenza non definitiva abbia circoscritto il danno asti atta t-ciente r cibi;
e, patito da essa icor r ecite, negli III IJUl LI che la società datrice di lavoro ha dovuto risarcire ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni" dal 22 maggio al 14 luglio 1994, escludendo, invece, ogni altro versamento "correlato agli accordi transattivi stipulati con i dipendenti", in quanto "non costituisce conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., dell'inadempimento", e ciò perché nel rapporto causale tra la colídoaa de;
:e Far -usi e il danno Iar-r-relítaLo "hanno ini.er rei;
tu rattr" - ovvero, "le iniziali decisioni del Ministero e l'autonoma valutazione ad opera dell'appellante della convenienza di un accordo transattivo in pendenza dei ricorsi" avverso di esse - che "non sono ad esse imputabili". Assume, per contro, la ricorrente che tutti gli esborsi da essa effettuati (come sopra ricostruiti) erano "non solo prevedibili, LUI I IC rici-riest.c, oiaWait. 1225 cod. L . -V - . 1 nía- and-le conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dello Studio SI", e ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, le;
;CI de'= 11111 ICILIOI le, CX al L. 122.3 d i L.V dei;
ril !lel 1101111U cagionato deve essere attribuito rilievo alle serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento, "non appaiono del tutto inverosimili;
come chiesto dalla c.d. teoria della causalità adeguata". In particolare, il giudice di appello "avrebbe dovuto considerare quali effetti dell'inadempimento", (ovvero, del ritardo nella presentazione delle domande), riscontrato a carico dello Studio SI, "le conseguenze delle azioni legali avviate dai lavoratori". Quanto, invece, all'accoglimento dei ricorsi amministrativi in relazione al diniego della cassa integrazione guadayi li bti aui lal ia (aLk-ugiii i lei itu il iteyi aie, pCi i;
vi i;
110 semestre e parziale, invece, per il secondo), tale evenienza non avrebbe dovuto essere considerata idonea ad interrompere il nesso causale. ma solo a ridurre il danno, tanto che ali importi restituiti in accoglimento dei ricorsi "sono stati portati in detrazione nella richiesta risarcitoria". Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe "incorsa anche nella v iuiciLiunie dei Vai t. 1227, COITtaiét 2, cuci. civ.", da;
clìoi -hehte, LIIC non ha considerato che l'accordo transattivo, intervenuto con quei dipendenti che non avevano fatto causa, nonché il successivo pagamento agli stessi di importi parametrati ai trattamenti di cassa integrazione non percepito, hanno consentito di ridurre il danno. 3.2. -secondo motivo - proposto 'ai sensi .derait. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia nullità della sentenza non definitiva per "error in procedendo", per violazione degli artt. 112 e 61 cod. proc. civ. Si censura, nuovamente, la decisione della Corte ligure di commisurare il danno (solo) "agli importi che la società datrice di lavoro ha dovuto corrispondere a titolo di retribuzioni" nel periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994, giacché il giudice di appello sai-ebtre incori-so -ViZitg extrapretizione, visto ci-ie essa Ri.rAA. non ha mai chiesto quale voce di danno le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, non avendole erogate per i periodi dal 22 novembre al 20 dicembre 1993 e. poi. dal 22 maaaio al 14 lualio 1994. Inoltre, sarebbe stato violato l'art. 61 cod. proc. civ., in quanto, ai fini della liquidazione del danno richiesto, come sopra Il lUiVIUUCLU, bctl CUL/e lidStALU C01-1-le del I estu;
tenui:O, inizialmente, dalla stessa Corte territoriale - "un semplice calcolo matematico per la cui esecuzione non è richiesta l'assistenza di un consulente tecnico". 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. Si censura la sentenza definitiva, pronunciata dalla Corte genovese, nella parte in cui ha ritenuto di non poter prendere in considerazione il conteggio. proposto dall'odierna ricorrente per quantificare il danno commisurato alle retribuzioni non percepite dai dipendenti di essa RI.MA . dal 22 maggio al 14 luglio 1994, in quanto ritenuto non idoneo "ad accertare il danno effettivo ma;
a. sua entità appi OSSI! I lati Vci " . Si trattava, per contro, secondo la ricorrente, di un conteggio "effettuato utilizzando dati processualmente acquisiti" (ovvero, la misura delle retribuzioni che i dieci dipendenti avevano richiesto nella controversia di lavoro poi oggetto di conciliazione, nonché, per gli altri sette dipendenti che non avevano adito l'autorità giudiziaria, i prospetti per il calcolo delle somme spettanti nel periodo di CdSbd integiazione non concessa), Cidli UIi LegiieSidli dalla difesa delle SI. Di qui, pertanto, l'ipotizzata violazione dell'art. 115 Cost. J.9. . D qual tu i i [JI ILIPUJLCJ 01 eiui ueii ciii. u, LUI1111110 1, n. 4), cod. proc. civ. - deduce "error in procedendo", per violazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza definitiva in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente respinto - come già l'istanza di acquisizione documenti avanzata dal CTU - quella con cui la propria difesa aveva offerto la produzione, all'ausiliario del giudice, affinché i;
iyiecliesicnu plucedesse a;
conteggio demandatogli, dei seguenti documenti: buste paga dei dipendenti nel periodo anteriore a quello oggetto di accertamento;
fogli di presenza dei mesi da maaaio a luglio 1994 attestanti l'assenza di ore lavorative;
i conteggi sindacali prodotti dai dieci dipendenti che avevano incardinato la già più volte menzionata causa di lavoro e, infine, i prospetti relativi alle somme che avrebbero dvuto dirai() ci percepire, d tituio di cassa uhiegraLtor ie gli altri sette dipendenti. Orbene, il giudice di appello avrebbe dovuto ammettere la produzione di tali documenti, ai sensi del romma 3 dell'art. 34S cod. proc. civ., "nel testo applicabile ratione temporis", che ne subordina l'acquisizione alla sola condizione che gli stessi non furono prodotti dalla parte in primo grado per causa ad essa non imputabile", giacché, nella specie, l'esigenza dell'acquisizione si determinò solo dopo la formulazione del quesito al CTU, non risultando, inoltre, dipendente da carenze di allegazione e/o di pf uduziut le deHa parte. 3.5. Il quinto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - deduce "error in procedendo" per 'cle IVal t. 194 ccid. pi oc. civ. La mancata autorizzazione all'acquisizione dei documenti "de quibus" è contestata anche in relazione alla violazione dell'art. 194 cod. pi-oc. civ., Line LulrtiILe CU Li U UI ciL4UIIIC U Ul I ILI la documentazione necessaria all'espletamento della propria indagine tecnica. 3.6. Infine, il sesto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - deduce violazione dell'art. 1226 cod. civ. ZI Lei (SUI CI IC1 beli liti ILCI Utili liii Vcl I !CUCI lidi le II I LUI I ICI 111C] IULU precluso il ricorso al potere di liquidazione equitativa del danno sul presupposto che il mancato accertamento del suo preciso ammontare non dipendesse dall'impossibilità di provarlo, bensì dalla condotta processuale dell'attrice/appellante, per non avere essa prodotto la documentazione in suo possesso. La ricorrente, nel rilevare che costituiva "fatto pacifico" - donde Ir'iputiLcata vi0;aciuúe tieWalt. 115 cod. IJIUL. eiv. - i;
mancato versamento della retribuzione nel periodo oggetto dell'indagine tecnica del consulente, per non avere i dipendenti lavorato, contesta l'affermazione suddetta, non potendo ritenersi che la mancata quantificazione del danno fosse dipesa dal proprio comportamento processuale. Essendo, per contro, l'esistenza del danno certa, la sua quacitificazikilie beiì aviebbe pututu cui tpiei equitalivaiiietrte, secondo il disposto dell'art. 1226 cod. civ. 4. Hanno resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione le SI, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto. Iii péirticoiare, ie corriauricorrenti sutioiineario ici correilezza della decisione adottata di escludere il risarcimento dei danni, evidenziando la propria assenza di responsabilità nonché la necessità, affinché il CTU potesse espletare il proprio incarico, di CulúJSC.ere ie rettilluciuiri dei dipelidenti della sucietà Difatti, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, l'integrazione salariale corrisponde all'80°/0 della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, mentre, nella specie, sarebbe risultato che parte attrice non ha mai prodotto, in nessun stato del giudizio, i contratti di lavoro e le buste paga dei dipendenti, impedendo di ricostruire l'ammontare delle loro retribuzioni mensili. Quanto, poi, all'asserita violazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., le controricorrenti sottolineano come, ai sensi del testo attualmente vigente ú'i detta itui I Id, VelltILU il lei IU l;
presupposto della "indispensabilità" della prova, sicché l'unica condizione alla quale è subordinata la "nuova" prova in appello è quella, nella specie non sodisfatta. che la precedente produzione non fosse stata possibile per caso fortuito o forza maggiore. 5. Ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie censure. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. ricocso va nei liníiti s -eg-uito níeglio rirecisati, ovvero in relazione al suo sesto motivo. 6.1. Il primo ed il secondo motivo - che hanno carattere pregiudiziale, indirizzandosi avverso la sentenza non definitiva della Corte genovese, già oggetto di riserva di impugnazione - sono inammissibili, per varie ragioni. 10 6.1.1. In relazione, in particolare, al primo motivo di ricorso, deve osservarsi come tale esito discenda, innanzitutto, dalla violazioiíe deWait. 366, cornma n. 6), cod. proc. civ. Invero, la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe considerato - ai fini della dimostrazione del danno da essa subito in conseguenza dell'inadempimento delle SI - una serie di "esborsi effettivi", indicati, in ricorso, a pag. 9, in fine, ed a pag. 10, all'inizio. Essi, tuttavia, sono individuati attraverso il richiamo di non meglio precisati "cap." cenìteiíuti in &cone pagine (l'e -Watt() di citazione, deiria conípal sa conclusionale primo grado, della citazione in appello e della prima comparsa conclusionale di appello, senza, però, che si proceda ad una riproduzione diretta del contenuto evocato e senza nemmeno una riproduzione indiretta, per cui a questa Corte viene, nella sostanza, demandato di cercare nei suddetti "cap" (o nelle pagine degli scritti defensionali richiamati) quanto dovrebbe coi i ispol del e- a/Vassoi -il() - pel aiti esso stesso a Iquoi liu generico - della ricorrente Giova, sul punto, rammentare che, nel giudizio di legittimità, "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro Il lUIVIUUCILII IC LUI! I (fel fl l lel [LU CIIICI beqUel ILC1 UelfU bVU19111 lel ILU UCI processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01; in senso analogo, sempre con riferimento criid giuriSpIrlidefrZcl dei Supremo wiiegio, CcISS. Sez. Un., sent. 3 novembre 2011, n. 22726). 11 D'altra parte, verso l'esito dell'inammissibilità del presente motivo - che ipotizza violazione degli artt. 1223, 1225 e 1227, cui ÌIIÌ Ìd 2, cuti. eiv. - W-1We( ye ki LUI IbidicILiCH 1C elle queiiu prospettato non è neppure astrattamente riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che esso "consiste nella deduzione di un'erronea ricoanizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sifiddund Cii iegirliirriità" (rid Liitirr10, .‘ ex filtAis", CdS5. Sez. 1, Or d. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019 : n. 3340 ; Rv. 652.549 -02), e riò in quanto il Vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che i;
"(1s-ci LI a Vipotesi di vio;
aLiuile ;egye -SeftSO Opi i0 causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in IllUliVélZiOrle, Cd55. SeL.,ori. , beffi.. 26 febbraio 2021, FI. 5442) evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, l'apprezzamento di una 12 serie di "esborsi effettivi" che dimostrerebbero l'esistenza del danno lamentato. L) CtIll CI 1)01 LC, CI LUI If el I ICI Lite IO Lel IbUI CI I Ul I lUICII0 SI L.UflUCCI fuori del perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., non sembra inutile rammentare che, in tema di responsabilità per inadempimento del contratto d'opera professionale, per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del plu pi uuciune LI le I lui I Si cippliLci 11011 bUIU CIII CILLet 101 !fel 1W Uel nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività pr uressiondie OffieSScl - (ira ie più recenti, irl temei di respurlbabijild degli esercenti la professione legale, ma con affermazione dotata di valenza generale Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 6464S1-01; Cags. Sez. 3, orci. 6 mannin 2020, n. RS16. Rv. 657777-01). Ciò premesso, la sentenza impugnata non ha disatteso tale principio, né la sua violazione è contestata da parte della ricorrente, che si duole, piuttosto, della decisione della Corte territoriale di delimitare, in astratto, il danno subito dalla ricorrente alle somme che essa società RI.MA . ha dovuto COiT;
Sperrniere (o n-legiio, avrebbe eicivuto COCrispondere) c-ai propri dipendenti, in ragione della tardiva presentazione della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria. La doalianza. dunque, investe l'individuazione delle conseauenze risarcibili, ciò che comporta l'applicazione del principio secondo cui, mentre "l'errore compiuto dal giudice di merito 13 nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è sede di legittimità à- i sensi deWart. 360, comn-la 1, n. 3), cod. proc. civ.", resta, invece, inteso che "l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576 -01). Fermo, dunque, quanto si rileverà in relazione al sesto motivo di ricorso, la censura formulata con il primo motivo si palesa, rame detto;
inammissibile. 6.1.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso. In disparte, invero, il rilievo che non è dato neppure eSclildffiernie comprelidere in COSitt Sarebbe COFISiSiA.0, nei LéISO di specie, il denunciato vizio di extrapetizione (non essendo chiaro se la ricorrente lamenti che il danno riconosciuto dalla Corte territoriale sia diverso da quello da essa prospettato, ovvero che per il suo accertamento essa abbia ritenuto di dover dare corso ad una CTU, come parrebbe evincersi dalla contestuale censura di violazione dell'art. 61 cod. proc. civ.), anche tale motivo risulta formulato in difformità da quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., essendo state evocate una serie di circostanze fattuali, senza procedere all'identificazione della sede IJi uLe _U..aie en-cersione tiene stesse. In ogni caso, il motivo si palesa comunque non fondato. Poiché, come si è già detto, la determinazione del danno risarcibile (o mealio. delle conseauenze dannose risarcibili) costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, non integra vizio di "extrapetizione" 14 l'assolvimento, da parte del medesimo, del compito di selezionare quali siano le conseguenze "immediate e dirette" dell'altrui Difard, se è -v-ei-o- che "il- i iOI LII I 1Cl 1W pei . l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra inadempimento e danno (art. 1223 cod. civ.)", e poiché. "su un piano naturalistico, ogni evento è legato ad ogni altro («pregresso») evento (in un'indefinita estensione «temporale» e «spaziale»), la limitazione normativamente prevista è fondata sulla necessità di limitare questa estensione, ed è eaa -ad esduolet e daNa coiíiíessione giut ídicaliíelíte rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia diretta ed immediata", essendo "funzione del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i caratteri normativamente richiesti" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 aprile 2006, n. 9374, Rv. 588482-01; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 settembre 2013, lì. 21348, Rv. 627980-0.1). Né, d'altra parte, è ipotizzabile alcuna violazione dell'art. 61 cod. proc. civ., se è vero che "il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., seri. 2 rridrzo 2015, In. 4185, Rv. 634577-01), e ciò in qudrito "la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione (leali elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito" (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2019, n. 3717, Rv. 652736-01). 15 6.2. Passando ad esaminare, invece, i motivi di ricorso che investono la sentenza definitiva della Corte genovese, va e-501111110W, COn ck..euei ILCI I ipet..t.,u agii alii i, 11 et.k) il lOtivO, LI PC è fondato. 6.2.1. Invero. coalie nel seano la censura secondo cui "l'esistenza del danno era certa in quanto riconosciuta dalla sentenza non definitiva", sicché nella prosecuzione del giudizio "si trattava solo di stabilirne l'ammontare", operazione che avrebbe pululu LUI I IIJICI Si di "SCI ISI LICirdl i. 1226 LIMI LIV.". Sul punto, infatti, va richiamato il principio secondo cui la "sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inademnimento contrattuale e del congeauente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità", sicché, "a fronte della difficoltà di prova del UdhlliO , ii giudiLe, 11011 Vil iLuidlu dyii esili IJeiid LOIiSUieIILd ICC! liLd, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o inteorativa" (da ultimo, Cass. Sez. 2 : ent. S ottobre 2020, n. 21258, Rv. 659315-01). Altrettanto pacificamente, poi, "il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. cív., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento", potendo tale facoltà "essere esercitata d'ufficio poi da;
giudice di appeik," (da Cass. Sez.. G-3, oi d. 2.4 gennaio 2020, n. 1636, Rv. 656592-02), ed inoltre, "non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa" (Cass. Sez. 3, (3. 4 api iie 2019, II. 9339, Rv. 653421-01). All'accoglimento del presente motivo segue la cassazione, in relazione, della sentenza definitiva impugnata, con assorbimento dei motivi terzo, quarto e quinto : restando inteso che il giudice del rinvio, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, dovrà attenersi al criterio affermato da questa Corte, che esige che l'accertamento scaturisca "da un esame della situazione processuale globalmente considerata" (Cass. Sez. 2, sent. 15 gennaio 2000, n. 409, Rv. 532875-01; in senso conferme Sez. 2, sent. 23 aprile 2002, n. 5920; Rv. 553968- 01; Cass. Sez. 2, sent. 12 febblaiù 2004, 273G, 'Rv. J I / l.U1 I I;
ICVU cli materiale istruttorio in atti, sulla cui base la Corte territoriale ha già affermato l'esistenza dell'inadempimento delle SI ed ha ritenuto provato il danno ad esso conseguente. 7. L'accoglimento del sesto motivo comporta, dunque, la cassazione, in relazione, della sentenza n. 753/17, del 31 maggio •••• n 4 LUIZ, UCIICI LUI LC UI PWIJCIIU UI 1/42CIIUVCI CU II I IIIVIV uCIla LCIUJO diversa sezione della medesima Corte di Appello di Genova, affinché la stessa sia decisa nel merito, nel rispetto dei principi di cui al 6 6.2.1. Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, ad una rinnovata regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle relative al presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il sesto e dichiara assorbiti i restanti, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza n. 753/17, del 31 maggio 17 sidente RASCA 2017, della Corte di Appello di Genova, rinviando alla medesima Corte di Appello in diversa composizione per la decisione nel ri lei itv, c ic pei- ia ic uelic DpCJC and-le Ud presente giudizio. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione. il 18 sennaio 2021. Fun Fr 'MANIA
cc
- ricorrente -
rnntrn RU AN, RU LI, elettivamente domiciliate in Monza, VIA PARRAVICINI 30, presso lo studio dell'Avvocato ROBERTO CERRATO, che le rappresenta e difende;
2021
- controricorrenti -
217 avverso la sentenza n. 753/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2017; Civile Ord. Sez. 3 Num. 17950 Anno 2021 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 23/06/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
iAlUILU il r.11. I pci uci .DUJLILULU rl VLUI CILVI lei CIIC _ OV TT EC. FATTI DI CAUSA 1. La società RI.MA . di OG AR & C. S.n.c. (d'ora in poi, società "RI.MA .") ricorre, sulla base di sei motivi, per la LCISSCILII IC deiid tIILtllLc1 11011 deni 1111Vd II. 400/16, dei 7 dIJI lit 2016, e di quella definitiva n. 753/17, del 31 maggio 2017, della Corte di Appello di Genova, che - dopo avere, l'una, dapprima condannato MA ed AN IS al risarcimento del danno, in favore dell'odierna ricorrente, conseguente a mancata erogazione dalla cassa integrazione guadagni straordinaria dal 22 maggio 1994 al 14 luglio 1994, nonché, l'altra, rigettato il gravame esperito dalla predetta società avverso la sentenza n. 362/10, del 4 maggio 2010, del Tribunale di Massa - respingevano la domanda risarcitoria proposta dalla società avverso le predette CI Eiial aa FCII 2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che, a seguito di crisi aziendale verificatasi negli anni dal 1992 al 1994, essa acconsentì au avviai e la pluceddi a di Labba il ilcyl aLiul le guadayi il straordinaria per il periodo dal 22 novembre 1993 al 22 novembre 1994, diviso in due semestri, rivolgendosi, per lo svolgimento delle pratiche, allo studio associato di cui erano titolari le SI. Riferisce, altresì, che le domande per i due semestri - che ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, avrebbero dovuto essere presentate, rispettivamente, il 25 dicembre 1993 C II yluyi IO 1994 - ve' mei enti ai lici iute Lai un'e Luni Ministero del lavoro. Ed esattamente, la prima, perché - sebbene 2 inviata il 23 dicembre 1993 - perveniva il successivo 28 dicembre, la seconda essendo stata, invece, presentata quasi un mese dopo IO LaUCI ILa CICILIVU LCI I I III UV VCI U II L.L lU g lIU conseguenza di ciò, essendo stati esclusi dalla cassa integrazione guadagni i periodi compresi tra il 22 novembre e il 20 dicembre 1993. nonché quelli tra il 22 maaaio e il 26 lualio 1994. la società odierna ricorrente si vedeva costretta - in ragione di una controversia di lavoro instaurata da dieci suoi dipendenti, i quali avevano conseguito, in corso di causa, un sequestro conservativo su del;
a Lca uLieLa, ci LI etiiti kja i cti ibuLiuni corrisposte ammontanti ad C 129.114,23 - ad una conciliazione con i medesimi, all'esito della quale la società sosteneva un esborso complessivo di C 28.405.13 (oltre C 10.329.13 per spese legali dei dipendenti, più C 9.994,89 per quelle proprie). Un ulteriore esborso, poi, di C 11.206,17 veniva sostenuto dalla RI.MA. nei confronti di altri suoi sette dipendenti, che avevano _ i . _ I ovai ILCILU ai ialuya i iLa pci u II c LCIUbCI Ul lavoro. Ciò premesso, lamentando la società - in ragione del comportamento delle SI - un danno complessivo pari ad C 51.455.82 (visto che dalla sommatoria degli esborsi sopra ricordati erano da detrarre le somme poi erogate dall'INPS ai lavoratori, in virtù dell'accoglimento dei ricorsi amministrativi Lui u •ia cciacicala colicessiÙúe del LI attacciecito da;
22 ciuvelvibi e al 21 dicembre 1993, e poi dal 15 al 26 luglio 1994), essa adiva il Tribunale di Massa per far valere la responsabilità delle due professioniste. per aver tardato nella presentazione delle domande. Respinta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la Corte di Appello, in merito al gravame esperito dall'attrice soccombente, • •I . _ tiumu a vci il ~ali I lel ite I II 'VIGILO la LauSa pi CLIJCILIVI IC UCIIC conclusioni, sul presupposto che in caso di accoglimento della 3 domanda la liquidazione del danno potesse avvenire con un semplice calcolo senza la necessità del ricorso ad una CTU, con la sentei-Iza non definitiva n. 400/1G - il i relazione a: Ia quale :a società RI.MA . formulava riserva di gravame - condannava le SI a risarcire il danno per mancata erogazione della cassa integrazione guadagni. sebbene limitatamente al periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994 (danno, più esattamente, da commisurarsi agli importi che la società datrice di lavoro aveva dovuto corrispondere ai propri dipendenti a titolo di retribuzione). Ld Corte genovese rimetievd, Loulernpu, id CdUbd irl istruttoria, per determinare, tramite consulenza tecnica d'ufficio, l'esatto ammontare del danno. Peraltro, nel corso delle operazioni peritali, l'ausiliario del giudice presentava istanza per l'acquisizione di documentazione necessaria a rispondere al quesito, istanza rigettata, tuttavia, dalla Corte territoriale. Il consulente d'ufficio, quindi, dopo aver tramesso alle parti la bozza della propria relazione tecnica, depositava l'elaborato, nel quale affermava l'impossibilità di effettuare il conteggio richiesto senza i documenti dei quali era sidid I iLi liCSid, ilivailu, VaLquisiciulie. espii id ddi giudice di appello pure l'istanza con cui parte appellante, ribadiva l'offerta - già tempestivamente indirizzata dal proprio consulente a quello d'ufficio, in occasione del deposito della bozza della relazione tecnica - di fornire ogni documento utile al calcolo delle retribuzioni corrisposte e, dunque, alla risposta dell'ausiliario del giudice al quesito formulato. La Corte territoriale, dunque, con la sentenza definitiva rigettava la domanda risarcitoria, sul presupposto che il consulente d'ufficio avesse accertato l'impossibilità di rispondere 11 I• • -1 • I ai queitm, LI LI IC triava pui aula liquivaLlui ie equiLauva uei danno, visto che il mancato accertamento del suo preciso ammontare non dipendeva dall'impossibilità di provarlo, bensì 4 dalla condotta processuale dell'attrice/appellante, per non avere essa prodotto la documentazione in suo possesso. 3. Avverso le due pronunce della Code genovese ricorre per cassazione la società RI.MA., sulla base - come detto - di sei motivi, i primi due indirizzati avverso la sentenza non definitiva, gli altri quattro, invece, contro quella definitiva. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione degli artt. 1223, 1225 e -1227, con-arra 2, LU U. civ. Si censura la sentenza non definitiva nella parte in cui la Corte territoriale afferma come "la responsabilità delle odierne appellate emerga dalle risultanze processuali ma non abbia l'estensione prospettata dall'appellante, né abbia prodotto le conseguenze dalla stessa ipotizzate". Ci si duole, in particolare, del fatto che la sentenza non definitiva abbia circoscritto il danno asti atta t-ciente r cibi;
e, patito da essa icor r ecite, negli III IJUl LI che la società datrice di lavoro ha dovuto risarcire ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni" dal 22 maggio al 14 luglio 1994, escludendo, invece, ogni altro versamento "correlato agli accordi transattivi stipulati con i dipendenti", in quanto "non costituisce conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., dell'inadempimento", e ciò perché nel rapporto causale tra la colídoaa de;
:e Far -usi e il danno Iar-r-relítaLo "hanno ini.er rei;
tu rattr" - ovvero, "le iniziali decisioni del Ministero e l'autonoma valutazione ad opera dell'appellante della convenienza di un accordo transattivo in pendenza dei ricorsi" avverso di esse - che "non sono ad esse imputabili". Assume, per contro, la ricorrente che tutti gli esborsi da essa effettuati (come sopra ricostruiti) erano "non solo prevedibili, LUI I IC rici-riest.c, oiaWait. 1225 cod. L . -V - . 1 nía- and-le conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dello Studio SI", e ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, le;
;CI de'= 11111 ICILIOI le, CX al L. 122.3 d i L.V dei;
ril !lel 1101111U cagionato deve essere attribuito rilievo alle serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento, "non appaiono del tutto inverosimili;
come chiesto dalla c.d. teoria della causalità adeguata". In particolare, il giudice di appello "avrebbe dovuto considerare quali effetti dell'inadempimento", (ovvero, del ritardo nella presentazione delle domande), riscontrato a carico dello Studio SI, "le conseguenze delle azioni legali avviate dai lavoratori". Quanto, invece, all'accoglimento dei ricorsi amministrativi in relazione al diniego della cassa integrazione guadayi li bti aui lal ia (aLk-ugiii i lei itu il iteyi aie, pCi i;
vi i;
110 semestre e parziale, invece, per il secondo), tale evenienza non avrebbe dovuto essere considerata idonea ad interrompere il nesso causale. ma solo a ridurre il danno, tanto che ali importi restituiti in accoglimento dei ricorsi "sono stati portati in detrazione nella richiesta risarcitoria". Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe "incorsa anche nella v iuiciLiunie dei Vai t. 1227, COITtaiét 2, cuci. civ.", da;
clìoi -hehte, LIIC non ha considerato che l'accordo transattivo, intervenuto con quei dipendenti che non avevano fatto causa, nonché il successivo pagamento agli stessi di importi parametrati ai trattamenti di cassa integrazione non percepito, hanno consentito di ridurre il danno. 3.2. -secondo motivo - proposto 'ai sensi .derait. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia nullità della sentenza non definitiva per "error in procedendo", per violazione degli artt. 112 e 61 cod. proc. civ. Si censura, nuovamente, la decisione della Corte ligure di commisurare il danno (solo) "agli importi che la società datrice di lavoro ha dovuto corrispondere a titolo di retribuzioni" nel periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994, giacché il giudice di appello sai-ebtre incori-so -ViZitg extrapretizione, visto ci-ie essa Ri.rAA. non ha mai chiesto quale voce di danno le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, non avendole erogate per i periodi dal 22 novembre al 20 dicembre 1993 e. poi. dal 22 maaaio al 14 lualio 1994. Inoltre, sarebbe stato violato l'art. 61 cod. proc. civ., in quanto, ai fini della liquidazione del danno richiesto, come sopra Il lUiVIUUCLU, bctl CUL/e lidStALU C01-1-le del I estu;
tenui:O, inizialmente, dalla stessa Corte territoriale - "un semplice calcolo matematico per la cui esecuzione non è richiesta l'assistenza di un consulente tecnico". 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. Si censura la sentenza definitiva, pronunciata dalla Corte genovese, nella parte in cui ha ritenuto di non poter prendere in considerazione il conteggio. proposto dall'odierna ricorrente per quantificare il danno commisurato alle retribuzioni non percepite dai dipendenti di essa RI.MA . dal 22 maggio al 14 luglio 1994, in quanto ritenuto non idoneo "ad accertare il danno effettivo ma;
a. sua entità appi OSSI! I lati Vci " . Si trattava, per contro, secondo la ricorrente, di un conteggio "effettuato utilizzando dati processualmente acquisiti" (ovvero, la misura delle retribuzioni che i dieci dipendenti avevano richiesto nella controversia di lavoro poi oggetto di conciliazione, nonché, per gli altri sette dipendenti che non avevano adito l'autorità giudiziaria, i prospetti per il calcolo delle somme spettanti nel periodo di CdSbd integiazione non concessa), Cidli UIi LegiieSidli dalla difesa delle SI. Di qui, pertanto, l'ipotizzata violazione dell'art. 115 Cost. J.9. . D qual tu i i [JI ILIPUJLCJ 01 eiui ueii ciii. u, LUI1111110 1, n. 4), cod. proc. civ. - deduce "error in procedendo", per violazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza definitiva in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente respinto - come già l'istanza di acquisizione documenti avanzata dal CTU - quella con cui la propria difesa aveva offerto la produzione, all'ausiliario del giudice, affinché i;
iyiecliesicnu plucedesse a;
conteggio demandatogli, dei seguenti documenti: buste paga dei dipendenti nel periodo anteriore a quello oggetto di accertamento;
fogli di presenza dei mesi da maaaio a luglio 1994 attestanti l'assenza di ore lavorative;
i conteggi sindacali prodotti dai dieci dipendenti che avevano incardinato la già più volte menzionata causa di lavoro e, infine, i prospetti relativi alle somme che avrebbero dvuto dirai() ci percepire, d tituio di cassa uhiegraLtor ie gli altri sette dipendenti. Orbene, il giudice di appello avrebbe dovuto ammettere la produzione di tali documenti, ai sensi del romma 3 dell'art. 34S cod. proc. civ., "nel testo applicabile ratione temporis", che ne subordina l'acquisizione alla sola condizione che gli stessi non furono prodotti dalla parte in primo grado per causa ad essa non imputabile", giacché, nella specie, l'esigenza dell'acquisizione si determinò solo dopo la formulazione del quesito al CTU, non risultando, inoltre, dipendente da carenze di allegazione e/o di pf uduziut le deHa parte. 3.5. Il quinto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - deduce "error in procedendo" per 'cle IVal t. 194 ccid. pi oc. civ. La mancata autorizzazione all'acquisizione dei documenti "de quibus" è contestata anche in relazione alla violazione dell'art. 194 cod. pi-oc. civ., Line LulrtiILe CU Li U UI ciL4UIIIC U Ul I ILI la documentazione necessaria all'espletamento della propria indagine tecnica. 3.6. Infine, il sesto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - deduce violazione dell'art. 1226 cod. civ. ZI Lei (SUI CI IC1 beli liti ILCI Utili liii Vcl I !CUCI lidi le II I LUI I ICI 111C] IULU precluso il ricorso al potere di liquidazione equitativa del danno sul presupposto che il mancato accertamento del suo preciso ammontare non dipendesse dall'impossibilità di provarlo, bensì dalla condotta processuale dell'attrice/appellante, per non avere essa prodotto la documentazione in suo possesso. La ricorrente, nel rilevare che costituiva "fatto pacifico" - donde Ir'iputiLcata vi0;aciuúe tieWalt. 115 cod. IJIUL. eiv. - i;
mancato versamento della retribuzione nel periodo oggetto dell'indagine tecnica del consulente, per non avere i dipendenti lavorato, contesta l'affermazione suddetta, non potendo ritenersi che la mancata quantificazione del danno fosse dipesa dal proprio comportamento processuale. Essendo, per contro, l'esistenza del danno certa, la sua quacitificazikilie beiì aviebbe pututu cui tpiei equitalivaiiietrte, secondo il disposto dell'art. 1226 cod. civ. 4. Hanno resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione le SI, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto. Iii péirticoiare, ie corriauricorrenti sutioiineario ici correilezza della decisione adottata di escludere il risarcimento dei danni, evidenziando la propria assenza di responsabilità nonché la necessità, affinché il CTU potesse espletare il proprio incarico, di CulúJSC.ere ie rettilluciuiri dei dipelidenti della sucietà Difatti, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, l'integrazione salariale corrisponde all'80°/0 della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, mentre, nella specie, sarebbe risultato che parte attrice non ha mai prodotto, in nessun stato del giudizio, i contratti di lavoro e le buste paga dei dipendenti, impedendo di ricostruire l'ammontare delle loro retribuzioni mensili. Quanto, poi, all'asserita violazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., le controricorrenti sottolineano come, ai sensi del testo attualmente vigente ú'i detta itui I Id, VelltILU il lei IU l;
presupposto della "indispensabilità" della prova, sicché l'unica condizione alla quale è subordinata la "nuova" prova in appello è quella, nella specie non sodisfatta. che la precedente produzione non fosse stata possibile per caso fortuito o forza maggiore. 5. Ha presentato memoria la ricorrente, insistendo nelle proprie censure. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. ricocso va nei liníiti s -eg-uito níeglio rirecisati, ovvero in relazione al suo sesto motivo. 6.1. Il primo ed il secondo motivo - che hanno carattere pregiudiziale, indirizzandosi avverso la sentenza non definitiva della Corte genovese, già oggetto di riserva di impugnazione - sono inammissibili, per varie ragioni. 10 6.1.1. In relazione, in particolare, al primo motivo di ricorso, deve osservarsi come tale esito discenda, innanzitutto, dalla violazioiíe deWait. 366, cornma n. 6), cod. proc. civ. Invero, la ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe considerato - ai fini della dimostrazione del danno da essa subito in conseguenza dell'inadempimento delle SI - una serie di "esborsi effettivi", indicati, in ricorso, a pag. 9, in fine, ed a pag. 10, all'inizio. Essi, tuttavia, sono individuati attraverso il richiamo di non meglio precisati "cap." cenìteiíuti in &cone pagine (l'e -Watt() di citazione, deiria conípal sa conclusionale primo grado, della citazione in appello e della prima comparsa conclusionale di appello, senza, però, che si proceda ad una riproduzione diretta del contenuto evocato e senza nemmeno una riproduzione indiretta, per cui a questa Corte viene, nella sostanza, demandato di cercare nei suddetti "cap" (o nelle pagine degli scritti defensionali richiamati) quanto dovrebbe coi i ispol del e- a/Vassoi -il() - pel aiti esso stesso a Iquoi liu generico - della ricorrente Giova, sul punto, rammentare che, nel giudizio di legittimità, "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro Il lUIVIUUCILII IC LUI! I (fel fl l lel [LU CIIICI beqUel ILC1 UelfU bVU19111 lel ILU UCI processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01; in senso analogo, sempre con riferimento criid giuriSpIrlidefrZcl dei Supremo wiiegio, CcISS. Sez. Un., sent. 3 novembre 2011, n. 22726). 11 D'altra parte, verso l'esito dell'inammissibilità del presente motivo - che ipotizza violazione degli artt. 1223, 1225 e 1227, cui ÌIIÌ Ìd 2, cuti. eiv. - W-1We( ye ki LUI IbidicILiCH 1C elle queiiu prospettato non è neppure astrattamente riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che esso "consiste nella deduzione di un'erronea ricoanizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sifiddund Cii iegirliirriità" (rid Liitirr10, .‘ ex filtAis", CdS5. Sez. 1, Or d. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019 : n. 3340 ; Rv. 652.549 -02), e riò in quanto il Vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che i;
"(1s-ci LI a Vipotesi di vio;
aLiuile ;egye -SeftSO Opi i0 causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in IllUliVélZiOrle, Cd55. SeL.,ori. , beffi.. 26 febbraio 2021, FI. 5442) evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, l'apprezzamento di una 12 serie di "esborsi effettivi" che dimostrerebbero l'esistenza del danno lamentato. L) CtIll CI 1)01 LC, CI LUI If el I ICI Lite IO Lel IbUI CI I Ul I lUICII0 SI L.UflUCCI fuori del perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., non sembra inutile rammentare che, in tema di responsabilità per inadempimento del contratto d'opera professionale, per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del plu pi uuciune LI le I lui I Si cippliLci 11011 bUIU CIII CILLet 101 !fel 1W Uel nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività pr uressiondie OffieSScl - (ira ie più recenti, irl temei di respurlbabijild degli esercenti la professione legale, ma con affermazione dotata di valenza generale Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 6464S1-01; Cags. Sez. 3, orci. 6 mannin 2020, n. RS16. Rv. 657777-01). Ciò premesso, la sentenza impugnata non ha disatteso tale principio, né la sua violazione è contestata da parte della ricorrente, che si duole, piuttosto, della decisione della Corte territoriale di delimitare, in astratto, il danno subito dalla ricorrente alle somme che essa società RI.MA . ha dovuto COiT;
Sperrniere (o n-legiio, avrebbe eicivuto COCrispondere) c-ai propri dipendenti, in ragione della tardiva presentazione della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria. La doalianza. dunque, investe l'individuazione delle conseauenze risarcibili, ciò che comporta l'applicazione del principio secondo cui, mentre "l'errore compiuto dal giudice di merito 13 nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è sede di legittimità à- i sensi deWart. 360, comn-la 1, n. 3), cod. proc. civ.", resta, invece, inteso che "l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576 -01). Fermo, dunque, quanto si rileverà in relazione al sesto motivo di ricorso, la censura formulata con il primo motivo si palesa, rame detto;
inammissibile. 6.1.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso. In disparte, invero, il rilievo che non è dato neppure eSclildffiernie comprelidere in COSitt Sarebbe COFISiSiA.0, nei LéISO di specie, il denunciato vizio di extrapetizione (non essendo chiaro se la ricorrente lamenti che il danno riconosciuto dalla Corte territoriale sia diverso da quello da essa prospettato, ovvero che per il suo accertamento essa abbia ritenuto di dover dare corso ad una CTU, come parrebbe evincersi dalla contestuale censura di violazione dell'art. 61 cod. proc. civ.), anche tale motivo risulta formulato in difformità da quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., essendo state evocate una serie di circostanze fattuali, senza procedere all'identificazione della sede IJi uLe _U..aie en-cersione tiene stesse. In ogni caso, il motivo si palesa comunque non fondato. Poiché, come si è già detto, la determinazione del danno risarcibile (o mealio. delle conseauenze dannose risarcibili) costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, non integra vizio di "extrapetizione" 14 l'assolvimento, da parte del medesimo, del compito di selezionare quali siano le conseguenze "immediate e dirette" dell'altrui Difard, se è -v-ei-o- che "il- i iOI LII I 1Cl 1W pei . l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra inadempimento e danno (art. 1223 cod. civ.)", e poiché. "su un piano naturalistico, ogni evento è legato ad ogni altro («pregresso») evento (in un'indefinita estensione «temporale» e «spaziale»), la limitazione normativamente prevista è fondata sulla necessità di limitare questa estensione, ed è eaa -ad esduolet e daNa coiíiíessione giut ídicaliíelíte rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia diretta ed immediata", essendo "funzione del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i caratteri normativamente richiesti" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 aprile 2006, n. 9374, Rv. 588482-01; in senso analogo, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 19 settembre 2013, lì. 21348, Rv. 627980-0.1). Né, d'altra parte, è ipotizzabile alcuna violazione dell'art. 61 cod. proc. civ., se è vero che "il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., seri. 2 rridrzo 2015, In. 4185, Rv. 634577-01), e ciò in qudrito "la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione (leali elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito" (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2019, n. 3717, Rv. 652736-01). 15 6.2. Passando ad esaminare, invece, i motivi di ricorso che investono la sentenza definitiva della Corte genovese, va e-501111110W, COn ck..euei ILCI I ipet..t.,u agii alii i, 11 et.k) il lOtivO, LI PC è fondato. 6.2.1. Invero. coalie nel seano la censura secondo cui "l'esistenza del danno era certa in quanto riconosciuta dalla sentenza non definitiva", sicché nella prosecuzione del giudizio "si trattava solo di stabilirne l'ammontare", operazione che avrebbe pululu LUI I IIJICI Si di "SCI ISI LICirdl i. 1226 LIMI LIV.". Sul punto, infatti, va richiamato il principio secondo cui la "sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inademnimento contrattuale e del congeauente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità", sicché, "a fronte della difficoltà di prova del UdhlliO , ii giudiLe, 11011 Vil iLuidlu dyii esili IJeiid LOIiSUieIILd ICC! liLd, deve esercitare il proprio potere discrezionale di liquidazione di esso in via equitativa, secondo la cd. equità giudiziale correttiva o inteorativa" (da ultimo, Cass. Sez. 2 : ent. S ottobre 2020, n. 21258, Rv. 659315-01). Altrettanto pacificamente, poi, "il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. cív., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento", potendo tale facoltà "essere esercitata d'ufficio poi da;
giudice di appeik," (da Cass. Sez.. G-3, oi d. 2.4 gennaio 2020, n. 1636, Rv. 656592-02), ed inoltre, "non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa" (Cass. Sez. 3, (3. 4 api iie 2019, II. 9339, Rv. 653421-01). All'accoglimento del presente motivo segue la cassazione, in relazione, della sentenza definitiva impugnata, con assorbimento dei motivi terzo, quarto e quinto : restando inteso che il giudice del rinvio, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, dovrà attenersi al criterio affermato da questa Corte, che esige che l'accertamento scaturisca "da un esame della situazione processuale globalmente considerata" (Cass. Sez. 2, sent. 15 gennaio 2000, n. 409, Rv. 532875-01; in senso conferme Sez. 2, sent. 23 aprile 2002, n. 5920; Rv. 553968- 01; Cass. Sez. 2, sent. 12 febblaiù 2004, 273G, 'Rv. J I / l.U1 I I;
ICVU cli materiale istruttorio in atti, sulla cui base la Corte territoriale ha già affermato l'esistenza dell'inadempimento delle SI ed ha ritenuto provato il danno ad esso conseguente. 7. L'accoglimento del sesto motivo comporta, dunque, la cassazione, in relazione, della sentenza n. 753/17, del 31 maggio •••• n 4 LUIZ, UCIICI LUI LC UI PWIJCIIU UI 1/42CIIUVCI CU II I IIIVIV uCIla LCIUJO diversa sezione della medesima Corte di Appello di Genova, affinché la stessa sia decisa nel merito, nel rispetto dei principi di cui al 6 6.2.1. Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, ad una rinnovata regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle relative al presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il sesto e dichiara assorbiti i restanti, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza n. 753/17, del 31 maggio 17 sidente RASCA 2017, della Corte di Appello di Genova, rinviando alla medesima Corte di Appello in diversa composizione per la decisione nel ri lei itv, c ic pei- ia ic uelic DpCJC and-le Ud presente giudizio. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione. il 18 sennaio 2021. Fun Fr 'MANIA