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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG N. 1543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo ex artt. 429 e 127 ter u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1543/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 13 Parte_1 C.F._1
maggio 1973 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli avv.
Luca Ciccarelli del Foro di Lodi, Alessandro Boienti del Foro di Lodi e Alessandro Tavazzani del
Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso in Lodi, Corso Archinti, n. 100, presso lo studio dell'avv. Alessandro Boienti
PARTE APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dal Procuratore dello Stato Dott. Cesare Carino
PARTE APPELLATA
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“CHIEDE che il Tribunale i Lodi Ill.mo adito, premessi gli adempimenti di rito, fissata l'udienza di discussione con termine di legge per la notificazione del ricorso e del decreto, , in CP_2 riforma dell'appellata sentenza, PRONUNCIARE l'annullamento o comunque la dichiarazione di nullità, ovvero la revoca dell'impugnato provvedimento ordinanza di sospensione della patente di guida della ricorrente prot. 0040091 del 22 settembre 2023 del Parte_1
Prefetto della Provincia di Lodi, a firma dott.ssa (datata 20 settembre 2023 - CP_3
Dirigente Reggente dell'Area III) notificata alla ricorrente per tramite della Polizia locale di
Paullo il 18 novembre 2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge per i due gradi di giudizio”; Conclusioni per parte appellata
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
2. Oggetto della presente causa è l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 226/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, con la quale il Giudice di Pace di Lodi ha accolto parzialmente il ricorso - riducendo il periodo di sospensione a quello già sofferto - proposto dalla predetta, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 0040091 del 22 settembre 2023 del Prefetto di Lodi con la quale era stata disposta la sospensione del documento di guida di parte appellante per la durata di duecentosessanta giorni in conseguenza della violazione dell'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.s.
Parte appellante ha dedotto in fatto che:
- a seguito di un incidente occorso nella serata del 18 luglio 2023, la sig.ra veniva Parte_1
trasportata presso l'Azienda Ospedaliera di Rozzano, ove gli agenti di polizia intervenuti richiedevano l'accertamento, mediante prelievo ematico, della presenza e concentrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti mediante modulo prestampato che veniva sottoscritto anche dalla appellante ai fini del consenso;
- gli esami, eseguiti presso il laboratorio di tossicologia forense di VI (non presso l'Ospedale di
Rozzano, come erroneamente indicato nell'Ordinanza Ingiunzione), davano esito di 1,63 g/litro;
- con provvedimento prot. 0040091 del 22 settembre 2023, notificato alla sig.ra per Parte_1
tramite della Polizia Locale di Paullo il 18 novembre 2023, il Prefetto della Provincia di Lodi comminava, ai sensi degli artt. 186, 129, 223 C.d.S., la sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di giorni 260;
- la richiesta dei Carabinieri di Lodi di accertamenti urgenti veniva espressamente effettuata in base agli artt. 186 e 187 C.d.s. ma né sul modello prestampato né altrove vi era traccia dell'avviso della facoltà di nominare un difensore.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata poiché fondata su un accertamento del tasso alcolemico nullo per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. In particolare, si deduce che la mancanza del citato avviso determina la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. dell'accertamento e conseguentemente la sua inutilizzabilità e che, poiché la sospensione della patente è sanzione accessoria del reato, la nullità non può non avere effetti anche sull'ordinanza ingiunzione. pag. 2/6 Con il secondo motivo d'appello si lamenta la nullità della sentenza per non aver tenuto conto della nullità dell'accertamento anche per l'inosservanza delle linee guida per l'esternalizzazione degli accertamenti ad opera dell'ospedale di Rozzano ai laboratori dell' , CP_4 Controparte_5 non risultando dalla cartella clinica dell'appellante le indicazioni richieste dalle linee guida sulla raccolta e custodia dei campioni biologici fornite dalla Rivista Italiana della Medicina di
Laboratorio, dal e dalla circolare della Regione Lombardia del 13 marzo Controparte_6
2009 nonché, quanto al verbale dell' , i requisiti della raccolta del consenso Controparte_7
informato e l'informazione all'interessato delle garanzie difensive oltre al nome e firma del trasportatore e dell'operatore del laboratorio.
Con il terzo motivo di appello si eccepisce la nullità dell'ordinanza di sospensione della patente per tardività della notificazione, avvenuta quattro mesi dopo il fatto contestato, in violazione del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, oltre che per mancata indicazione della decorrenza della sanzione.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e allegando, quanto Controparte_1
al primo motivo di impugnazione, che il provvedimento di sospensione oggetto di opposizione è stato emanato ai sensi dell'art. 223 C.d.S., norma che assolve la funzione di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività pericolosa. In relazione alla dedotta tardività della notificazione, parte appellata ha rilevato che l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 223 C.d.S. non è assoggettato ad un termine di decadenza, dovendo intervenire, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione, entro un tempo ragionevole e che nel caso di specie l'ordinanza era stata adottata appena un mese e mezzo dopo il fatto. Quanto, infine, al termine di decorrenza, ha evidenziato che l'ordinanza impugnata recava espressamente il termine iniziale di decorrenza della sospensione, ossia la data del materiale ritiro della patente di guida.
3.L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
3.1 Con riferimento al primo motivo di appello, occorre rilevare che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 C.d.S. ha funzione ben diversa da quella prevista dall'art. 186
C.d.S., in quanto, mentre la sospensione della patente di guida ex art. 186 C.d.S. consegue a titolo di sanzione accessoria all'accertamento del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, quella ex art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e provvisoria, perché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, pag. 3/6 01/02/2025, n. 2425; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21433; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 23/06/2021, n. 17999). Ne consegue che la sospensione prevista dall'art. 223 C.d.S. prescinde dall'accertamento del reato, dovendosi ritenere che il richiamo alle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida sia da riferirsi ai casi in cui la sospensione è astrattamente prevista come sanzione accessoria e quindi alla contestazione delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Dal tenore letterale della norma di cui all'art. 223 co. 1 C.d.S., inoltre, il provvedimento prefettizio che dispone la sospensione della patente ritirata immediatamente dagli agenti accertatori è privo di discrezionalità ed è fondato sull'unico presupposto della contestazione della violazione.
Dalla natura preventiva, provvisoria e vincolata del provvedimento di sospensione ex art. 223 C.d.S. deriva che l'eventuale nullità dell'accertamento del tasso alcolemico per la violazione di norme processuali penali non ha rilevanza nel giudizio di impugnazione del provvedimento prefettizio, dovendo il giudice verificare esclusivamente che, nel momento ex ante in cui il provvedimento deve essere stato adottato, ne ricorresse il presupposto.
D'altra parte, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare il principio per cui “l'inosservanza di norme procedimentali specificamente dettate in relazione ad atti di processo penale, la cui violazione comporterebbe nullità nell'ambito di quel processo (quale regola, prevista dall'art.
304 c.p.p. del 1930, in base alla quale il contribuente inquisito deve essere assistito da un difensore), non rileva lo stesso modo nell'ambito del procedimento amministrativo, né comporta necessariamente l'inutilizzabilità dell'atto in un procedimento giudiziario diverso da quello diretto all'applicazione della pena criminale” (Cass. civ., Sez. I, 15/12/1995, n. 12846).
La nullità degli atti processuali derivante dalla violazione di norme processuali penali non può quindi essere estesa all'atto amministrativo nel giudizio di impugnazione di quest'ultimo.
Nel caso di specie, costituisce circostanza non contestata e risultante documentalmente (cfr. verbale di ritiro della patente del 19 luglio 2023 e ordinanza impugnata), che la sospensione della patente era stata adottata ai sensi dell'art. 223 C.d.S., a seguito del ritiro cautelativo della patente ad opera dei Carabinieri di Lodi, che avevano contestato la violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. su base sintomatica (alito fortemente vinoso, frasi senza senso, occhi lucidi e arrossati) oltre che tramite apparecchiatura apposita (cfr. ancora verbale di ritiro della patente del 19 luglio 2023 e annotazione di p.g. del 21 luglio 2023). La rilevazione di indici sintomatici della guida in strato di ebbrezza era già sufficiente per ritenere astrattamente configurabile la violazione dell'art. 186 co. 2 C.d.S. che prevede appunto la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria e ne consente quindi il ritiro invia cautelativa. Deve desumersi pertanto che l'ordinanza impugnata è pienamente pag. 4/6 legittima essendo stata adottata sulla base di tutti i presupposti di cui all'art. 223 C.d.S., a nulla rilevando nel presente giudizio che il successivo accertamento del tasso alcolemico sia stato effettuato senza il rispetto delle norme del codice di procedura penale e, in particolare, senza il preventivo avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.
3.2 Da quanto sopra deriva che anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento. Il mancato rispetto dei protocolli per la conservazione e trasporto del campione biologico al laboratorio di analisi di VI e per la comunicazione circa le garanzie difensiva, oltre che meramente allegato ma a ben vedere non provato da parte appellante, facendo riferimento ad atti interni che pacificamente non risultano dalla cartella clinica del soggetto, risulta in ogni caso inconferente nel presente giudizio per le medesime motivazioni sopra riportate.
3.3 In relazione alla lamentata tardività della notifica ed alla mancata indicazione della decorrenza della sospensione della patente di guida, si rileva che nessuna sanzione o decadenza è prevista dalla legge per il mancato rispetto dei termini indicati dall'art. 223 C.d.S. sicché, come evidenziato dalla
Corte di cassazione, “è senz'altro da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all'art. 223 C.d.S., comma 1 (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione generale della , e comma secondo (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere CP_8 del competente ufficio della Direzione Generale della ” (Cass. civ., Sez. Unite, 06/06/2007, CP_8
n. 13226). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rilevato altresì che, se da un lato non sarebbe ragionevole precludere la possibilità di adottare un provvedimento previsto a tutela della incolumità pubblica per il ritardo di pochi giorni nel compimento di tali attività, ugualmente irragionevole sarebbe, dall'altro, pretendere che il Prefetto debba provvedere alla sospensione della patente non appena ricevuti gli atti senza ponderare attentamente gli elementi posti alla sua attenzione. Ne deriva che la preclusione per il Prefetto nell'adottare il provvedimento di sospensione della patente può realizzarsi solo quando il tempo trascorso “per la sua consistenza, sia idoneo a non consentire la realizzazione delle esigenze cautelari in relazione alle quali la sospensione della patente è prevista” non essendo ammissibile un provvedimento che “dovesse intervenire ad una distanza di tempo dal completamento dell'iter previsto dall'art. 223 C.d.S., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti”
(Cass. civ., Sez. Unite, 06/06/2007, n. 13226). Non può quindi assumere rilevanza tale da rendere nulla o annullabile l'ordinanza adottata nel rispetto delle tempistiche dettate, il fatto che la notifica dell'ordinanza prefettizia sia intervenuta a distanza di mesi dal fatto in quanto le vicende che hanno determinato il ritardo nella notificazione possono essere le più varie e dipendere da circostanze anche casuali e contingenti. pag. 5/6 Nel caso di specie, risulta che la violazione è stata contestata il 19 luglio 2023, gli esami di laboratorio sono pervenuti il 1° agosto, il rapporto è stato inviato al Prefetto di Lodi il 3 agosto e l'ordinanza adottata il 20 settembre. Non può pertanto ritenersi che il tempo trascorso tra il ricevimento degli atti da parte del Prefetto di Lodi e l'adozione dell'ordinanza di sospensione sia eccessivo o irragionevole rispetto all'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica.
Deve inoltre osservarsi che l'ordinanza oggetto di contestazione ha previsto espressamente la decorrenza della sospensione dalla data del ritiro dell'originario termine di 260 giorni, successivamente ridotto con la sentenza impugnata al periodo presofferto.
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto da Parte_1
4. In applicazione del principio di soccombenza l'appellante deve essere condannata a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio liquidate in dispositivo secondo i Controparte_1
parametri minimi del d.m. 55/14 (tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità della stessa) e in difetto di fase istruttoria.
Parte appellante deve essere inoltre condannata a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente l'impugnata sentenza n. 226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lodi in data
17/04/2024, pubblicata il 04/07/2024,
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge;
3) Condanna l'appellante a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
4) Rigetta ogni ulteriore domanda.
Indica in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Lodi, 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo ex artt. 429 e 127 ter u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1543/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 13 Parte_1 C.F._1
maggio 1973 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli avv.
Luca Ciccarelli del Foro di Lodi, Alessandro Boienti del Foro di Lodi e Alessandro Tavazzani del
Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso in Lodi, Corso Archinti, n. 100, presso lo studio dell'avv. Alessandro Boienti
PARTE APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dal Procuratore dello Stato Dott. Cesare Carino
PARTE APPELLATA
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“CHIEDE che il Tribunale i Lodi Ill.mo adito, premessi gli adempimenti di rito, fissata l'udienza di discussione con termine di legge per la notificazione del ricorso e del decreto, , in CP_2 riforma dell'appellata sentenza, PRONUNCIARE l'annullamento o comunque la dichiarazione di nullità, ovvero la revoca dell'impugnato provvedimento ordinanza di sospensione della patente di guida della ricorrente prot. 0040091 del 22 settembre 2023 del Parte_1
Prefetto della Provincia di Lodi, a firma dott.ssa (datata 20 settembre 2023 - CP_3
Dirigente Reggente dell'Area III) notificata alla ricorrente per tramite della Polizia locale di
Paullo il 18 novembre 2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge per i due gradi di giudizio”; Conclusioni per parte appellata
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
2. Oggetto della presente causa è l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 226/2024, pubblicata il 4 luglio 2024, con la quale il Giudice di Pace di Lodi ha accolto parzialmente il ricorso - riducendo il periodo di sospensione a quello già sofferto - proposto dalla predetta, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 0040091 del 22 settembre 2023 del Prefetto di Lodi con la quale era stata disposta la sospensione del documento di guida di parte appellante per la durata di duecentosessanta giorni in conseguenza della violazione dell'art. 186 c. 2 lett. c) C.d.s.
Parte appellante ha dedotto in fatto che:
- a seguito di un incidente occorso nella serata del 18 luglio 2023, la sig.ra veniva Parte_1
trasportata presso l'Azienda Ospedaliera di Rozzano, ove gli agenti di polizia intervenuti richiedevano l'accertamento, mediante prelievo ematico, della presenza e concentrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti mediante modulo prestampato che veniva sottoscritto anche dalla appellante ai fini del consenso;
- gli esami, eseguiti presso il laboratorio di tossicologia forense di VI (non presso l'Ospedale di
Rozzano, come erroneamente indicato nell'Ordinanza Ingiunzione), davano esito di 1,63 g/litro;
- con provvedimento prot. 0040091 del 22 settembre 2023, notificato alla sig.ra per Parte_1
tramite della Polizia Locale di Paullo il 18 novembre 2023, il Prefetto della Provincia di Lodi comminava, ai sensi degli artt. 186, 129, 223 C.d.S., la sanzione della sospensione della patente di guida per la durata di giorni 260;
- la richiesta dei Carabinieri di Lodi di accertamenti urgenti veniva espressamente effettuata in base agli artt. 186 e 187 C.d.s. ma né sul modello prestampato né altrove vi era traccia dell'avviso della facoltà di nominare un difensore.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata poiché fondata su un accertamento del tasso alcolemico nullo per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. In particolare, si deduce che la mancanza del citato avviso determina la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. dell'accertamento e conseguentemente la sua inutilizzabilità e che, poiché la sospensione della patente è sanzione accessoria del reato, la nullità non può non avere effetti anche sull'ordinanza ingiunzione. pag. 2/6 Con il secondo motivo d'appello si lamenta la nullità della sentenza per non aver tenuto conto della nullità dell'accertamento anche per l'inosservanza delle linee guida per l'esternalizzazione degli accertamenti ad opera dell'ospedale di Rozzano ai laboratori dell' , CP_4 Controparte_5 non risultando dalla cartella clinica dell'appellante le indicazioni richieste dalle linee guida sulla raccolta e custodia dei campioni biologici fornite dalla Rivista Italiana della Medicina di
Laboratorio, dal e dalla circolare della Regione Lombardia del 13 marzo Controparte_6
2009 nonché, quanto al verbale dell' , i requisiti della raccolta del consenso Controparte_7
informato e l'informazione all'interessato delle garanzie difensive oltre al nome e firma del trasportatore e dell'operatore del laboratorio.
Con il terzo motivo di appello si eccepisce la nullità dell'ordinanza di sospensione della patente per tardività della notificazione, avvenuta quattro mesi dopo il fatto contestato, in violazione del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, oltre che per mancata indicazione della decorrenza della sanzione.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e allegando, quanto Controparte_1
al primo motivo di impugnazione, che il provvedimento di sospensione oggetto di opposizione è stato emanato ai sensi dell'art. 223 C.d.S., norma che assolve la funzione di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività pericolosa. In relazione alla dedotta tardività della notificazione, parte appellata ha rilevato che l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 223 C.d.S. non è assoggettato ad un termine di decadenza, dovendo intervenire, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione, entro un tempo ragionevole e che nel caso di specie l'ordinanza era stata adottata appena un mese e mezzo dopo il fatto. Quanto, infine, al termine di decorrenza, ha evidenziato che l'ordinanza impugnata recava espressamente il termine iniziale di decorrenza della sospensione, ossia la data del materiale ritiro della patente di guida.
3.L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
3.1 Con riferimento al primo motivo di appello, occorre rilevare che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 C.d.S. ha funzione ben diversa da quella prevista dall'art. 186
C.d.S., in quanto, mentre la sospensione della patente di guida ex art. 186 C.d.S. consegue a titolo di sanzione accessoria all'accertamento del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, quella ex art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e provvisoria, perché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, pag. 3/6 01/02/2025, n. 2425; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/07/2023, n. 21433; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 23/06/2021, n. 17999). Ne consegue che la sospensione prevista dall'art. 223 C.d.S. prescinde dall'accertamento del reato, dovendosi ritenere che il richiamo alle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida sia da riferirsi ai casi in cui la sospensione è astrattamente prevista come sanzione accessoria e quindi alla contestazione delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Dal tenore letterale della norma di cui all'art. 223 co. 1 C.d.S., inoltre, il provvedimento prefettizio che dispone la sospensione della patente ritirata immediatamente dagli agenti accertatori è privo di discrezionalità ed è fondato sull'unico presupposto della contestazione della violazione.
Dalla natura preventiva, provvisoria e vincolata del provvedimento di sospensione ex art. 223 C.d.S. deriva che l'eventuale nullità dell'accertamento del tasso alcolemico per la violazione di norme processuali penali non ha rilevanza nel giudizio di impugnazione del provvedimento prefettizio, dovendo il giudice verificare esclusivamente che, nel momento ex ante in cui il provvedimento deve essere stato adottato, ne ricorresse il presupposto.
D'altra parte, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare il principio per cui “l'inosservanza di norme procedimentali specificamente dettate in relazione ad atti di processo penale, la cui violazione comporterebbe nullità nell'ambito di quel processo (quale regola, prevista dall'art.
304 c.p.p. del 1930, in base alla quale il contribuente inquisito deve essere assistito da un difensore), non rileva lo stesso modo nell'ambito del procedimento amministrativo, né comporta necessariamente l'inutilizzabilità dell'atto in un procedimento giudiziario diverso da quello diretto all'applicazione della pena criminale” (Cass. civ., Sez. I, 15/12/1995, n. 12846).
La nullità degli atti processuali derivante dalla violazione di norme processuali penali non può quindi essere estesa all'atto amministrativo nel giudizio di impugnazione di quest'ultimo.
Nel caso di specie, costituisce circostanza non contestata e risultante documentalmente (cfr. verbale di ritiro della patente del 19 luglio 2023 e ordinanza impugnata), che la sospensione della patente era stata adottata ai sensi dell'art. 223 C.d.S., a seguito del ritiro cautelativo della patente ad opera dei Carabinieri di Lodi, che avevano contestato la violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. su base sintomatica (alito fortemente vinoso, frasi senza senso, occhi lucidi e arrossati) oltre che tramite apparecchiatura apposita (cfr. ancora verbale di ritiro della patente del 19 luglio 2023 e annotazione di p.g. del 21 luglio 2023). La rilevazione di indici sintomatici della guida in strato di ebbrezza era già sufficiente per ritenere astrattamente configurabile la violazione dell'art. 186 co. 2 C.d.S. che prevede appunto la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria e ne consente quindi il ritiro invia cautelativa. Deve desumersi pertanto che l'ordinanza impugnata è pienamente pag. 4/6 legittima essendo stata adottata sulla base di tutti i presupposti di cui all'art. 223 C.d.S., a nulla rilevando nel presente giudizio che il successivo accertamento del tasso alcolemico sia stato effettuato senza il rispetto delle norme del codice di procedura penale e, in particolare, senza il preventivo avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.
3.2 Da quanto sopra deriva che anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento. Il mancato rispetto dei protocolli per la conservazione e trasporto del campione biologico al laboratorio di analisi di VI e per la comunicazione circa le garanzie difensiva, oltre che meramente allegato ma a ben vedere non provato da parte appellante, facendo riferimento ad atti interni che pacificamente non risultano dalla cartella clinica del soggetto, risulta in ogni caso inconferente nel presente giudizio per le medesime motivazioni sopra riportate.
3.3 In relazione alla lamentata tardività della notifica ed alla mancata indicazione della decorrenza della sospensione della patente di guida, si rileva che nessuna sanzione o decadenza è prevista dalla legge per il mancato rispetto dei termini indicati dall'art. 223 C.d.S. sicché, come evidenziato dalla
Corte di cassazione, “è senz'altro da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all'art. 223 C.d.S., comma 1 (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione generale della , e comma secondo (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere CP_8 del competente ufficio della Direzione Generale della ” (Cass. civ., Sez. Unite, 06/06/2007, CP_8
n. 13226). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rilevato altresì che, se da un lato non sarebbe ragionevole precludere la possibilità di adottare un provvedimento previsto a tutela della incolumità pubblica per il ritardo di pochi giorni nel compimento di tali attività, ugualmente irragionevole sarebbe, dall'altro, pretendere che il Prefetto debba provvedere alla sospensione della patente non appena ricevuti gli atti senza ponderare attentamente gli elementi posti alla sua attenzione. Ne deriva che la preclusione per il Prefetto nell'adottare il provvedimento di sospensione della patente può realizzarsi solo quando il tempo trascorso “per la sua consistenza, sia idoneo a non consentire la realizzazione delle esigenze cautelari in relazione alle quali la sospensione della patente è prevista” non essendo ammissibile un provvedimento che “dovesse intervenire ad una distanza di tempo dal completamento dell'iter previsto dall'art. 223 C.d.S., commi 1 e 2, tale da non essere giustificata dalla esigenza di valutazione degli elementi raccolti”
(Cass. civ., Sez. Unite, 06/06/2007, n. 13226). Non può quindi assumere rilevanza tale da rendere nulla o annullabile l'ordinanza adottata nel rispetto delle tempistiche dettate, il fatto che la notifica dell'ordinanza prefettizia sia intervenuta a distanza di mesi dal fatto in quanto le vicende che hanno determinato il ritardo nella notificazione possono essere le più varie e dipendere da circostanze anche casuali e contingenti. pag. 5/6 Nel caso di specie, risulta che la violazione è stata contestata il 19 luglio 2023, gli esami di laboratorio sono pervenuti il 1° agosto, il rapporto è stato inviato al Prefetto di Lodi il 3 agosto e l'ordinanza adottata il 20 settembre. Non può pertanto ritenersi che il tempo trascorso tra il ricevimento degli atti da parte del Prefetto di Lodi e l'adozione dell'ordinanza di sospensione sia eccessivo o irragionevole rispetto all'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica.
Deve inoltre osservarsi che l'ordinanza oggetto di contestazione ha previsto espressamente la decorrenza della sospensione dalla data del ritiro dell'originario termine di 260 giorni, successivamente ridotto con la sentenza impugnata al periodo presofferto.
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto da Parte_1
4. In applicazione del principio di soccombenza l'appellante deve essere condannata a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio liquidate in dispositivo secondo i Controparte_1
parametri minimi del d.m. 55/14 (tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità della stessa) e in difetto di fase istruttoria.
Parte appellante deve essere inoltre condannata a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente l'impugnata sentenza n. 226/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lodi in data
17/04/2024, pubblicata il 04/07/2024,
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2
D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori di legge;
3) Condanna l'appellante a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
4) Rigetta ogni ulteriore domanda.
Indica in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Lodi, 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
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