TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 335/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
ST AN, nato a [...] il [...], cod. FISC[...]elettivamente domiciliato in Catania, via Ughetti n. 26, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Marzà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 14.01.2025, EL ZO ha contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 8257/2024
r.g., in breve, assumendo:
- che il CTU ha svolto valutazioni incongrue, avendo attribuito al disturbo bordeline di personalità una incidenza invalidante del 15 % applicando per analogia la previsione tabellare di cui al codice 1202, laddove a pag. 92 delle Linee Guida INPS di accertamento della invalidità civile si attribuisce al “disturbo bordeline di personalità” di cui al codice 301.1 la percentuale invalidante variabile tra il 25% ed il 35%;
- che, inoltre, il CTU ha trascurato di considerare la depressione cronica da cui lo stesso è affetto sì come certificato dell'ASP di Catania il 20.01.2022 in cui resta attestata la sussistenza di un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso cronico” riconducibile nel codice
2205 (sindrome depressiva endoereattiva media) con una percentuale di invalidità del 25% in misura fissa;
- che ancora il CTU ha errato nell'effettuare il calcolo riduzionistico in luogo di quello salomonico, applicabile nel caso concreto in quanto vengono in rilievo patologie plurime afferenti al medesimo apparato (psichico) nonché nel non aver riconosciuto in suo favore la maggiorazione del 5% stante l'incidenza delle gravi patologie psichiche sulla capacità di lavoro specifica e semispecifica per come attestato nel certificato ASP del 18.07.2022 ove viene acclarata “la grave ripercussione sul funzionamento socio-lavorativo” delle predette patologie.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione dell'accertamento sanitario, di “1. … dichiarare … che … si trovi nelle condizioni sanitarie di cui alla legge 18/80 e 508/88 sin dalla domanda amministrativa per il godimento dell'assegno di invalidità civile.
2. condannare parte convenuta … al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio giudizio, oltre spese generali 15%, IVA 22% e c.p.a. 4%, con distrazione a favore del … procuratore … ex art. 93 c.p.c.”.
Con provvedimento del 31.01.2025 la presente controversia è stata assegnata a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente istruttore presso altro Ufficio.
In data 18.03.2025 si è ritualmente costituito l'Inps depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
Pagina 2 La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 2.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevata la tempestività della proposizione del giudizio di opposizione de quo, atteso che l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 14.01.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis
c.p.c. che essendo intervenuta il 13.01.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 7.01.2025.
Ancora, sempre sul piano processuale, a fronte dei refusi presenti nel petitum del ricorso, è bene evidenziare che il thema decidendum del presente procedimento è stato circoscritto alla verifica “dello status di invalido in misura pari o superiore al 74% ai fini del godimento dell'assegno di invalidità civile” (v. pag. 1 rigo 7 infra “oggetto” e pag. 5 rigo 10 dell'atto introduttivo della fase di opposizione ed ancora pag. 1 e pag. 2 rigo 11 del ricordo della fase sommaria), per il riconoscimento del quale il ricorrente in data 31.05.2024 ha presentato domanda alla Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile per il riconoscimento sanitario, laddove il legislatore ha affidato all'Inps la gestione della successiva fase relativa alla verifica nel caso concreto degli ulteriori requisiti socio economici strettamente funzionali per la fruizione dei correlati benefici.
Al fine di verificare le condizioni patologiche sussistenti a carico del ricorrente, nella fase sommaria, è stato dato mandato ad tecnico d'ufficio, il quale dopo aver raccolto l'anamnesi personale, familiare, fisiologica e patologica del ricorrente, ha effettuato la disamina della documentazione prodotta da quest'ultimo, sottoponendo poi il predetto ad un accurato esame obiettivo.
In particolare, nel condurre la visita medico legale, l'ausiliario dell'Ufficio ha personalmente constatato che il ricorrente è “soggetto in discrete condizioni generali. Peso: 75 Kg. Altezza:
174 cm. Pannicolo adiposo normo rappresentato. Cute elastica, mucose visibili. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche” e, inoltre:
- con specifico riguardo all'apparato cardiovascolare “Cuore: Aia cardiaca nei limiti della
Pagina 3 norma. Toni limiti della norma. Toni ritmici. F.c. 75 b/m P.A. 12 0/90 mmHg”;
- con specifico riguardo all'apparato respiratorio “Emitoraci simmetrici, normoespansibili con gli atti del respiro. MV MV normotrasmesso”;
- con specifico riguardo all'apparato digerente “Addome trattabile, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda”;
- con specifico riguardo all'apparato osteoarticolare “Passaggi posturali autonomi;
deambulazione ambulazione, Mingazzini negativo. Lasegue +-- sx>dx . MB lievemente positivo con oscillazioni omnidirezionali”.
A livello psichico, il CTU ha accertato che il ricorrente è “discretamente collaborante;
orientato nel tempo e nello spazio. Non percezione di malattia. Lieve agitazione psicomotoria”.
Procedendo alla disamina complessiva delle risultanze istruttorie acquisite in atti, il consulente dell'Ufficio ha diagnosticato che ZO è affetto da “Disturbo ciclotimico con gravi ripercussioni sul funzionamento sociale in soggetto con disturbo borderline di personalità in trattamento farmacologico” e, riconducendo le patologie accertate nell'ambito delle fattispecie tabellari di cui al DM 5.02.1992, ha sussunto il “Disturbo ciclotimico con ripercussioni sul funzionamento sociale” nella previsione di cui al cod. 2203, riconoscendo ad esso una incidenza invalidante del 60% e il “Disturbo borderline di personalità”, per analogia, nella previsione di cui al codice 1202, ascrivendo ad essa un peso invalidante del 15% e, per l'effetto, ha concluso che il ricorrente è invalido in misura del 65%.
Rispetto alle superiori risultanze, il ricorrente non ha mosso censure con riguardo all'inquadramento del “disturbo ciclotimico con ripercussioni sulla vita sociale” nella fattispecie di cui al codice 2203, circoscrivendo le proprie doglianze all'applicazione analogica del codice 1202 per il disturbo borderline di personalità e all'omessa rilevazione della patologia depressiva di cui assume essere affetto.
Se non ché, quanto al disturbo borderline di personalità, parte ricorrente ha dedotto quali parametri di censura i codici medici attraverso i quali sono descritte le problematiche di salute nelle linee guida INPS per gli accertamenti degli stati invalidanti, i quali, comunque, vanno ricondotti, in via diretta o analogica, nelle fattispecie tabellate del DM 5.02.1992 e, nella specie, alla luce della documentazione in atti, il CTU ha ritenuto che il disturbo in parola traduce, di fatto, una “nevrosi fobica ossessiva lieve” per la quale il codice 1202 prevede una peso invalidante fisso del 15% senza che ZO abbia prodotto una specifica certificazione medica che comprovi che l'apprezzamento del tecnico d'ufficio sia scientificamente errata, risolvendosi sul punto l'opposizione che ci occupa una mera manifestazione difensiva di dissenso diagnostico relativa al valore invalidante da riconoscere alla problematica de qua, di
Pagina 4 per sé sola insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale (in tal senso, tra le tante, Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass. 21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374).
Parimenti, non sussistono in atti elementi per ritenere che il ricorrente è affetto da “sindrome depressiva endoreattiva media” di cui al codice 2205, invocato dallo stesso nell'assumere di soffrire di depressione cronica.
Invero, dalla lettura del certificato rilasciato il 20.01.2022 dal Servizio di Psicologia dell'ASP di Catania, al quale il ricorrente àncora la malattia depressiva, emerge che il ricorrente è stato sottoposto ad esame psicodiagnostico –Symptom Checklist -90-R all'esito del quale è stato accertato che è “… Nella norma la Scala d depressione…”) nonché a test
Rorsachach che ha evidenziato come “l'indice di realtà è sufficientemente rispettato, con tendenza ad un eccesso di conformismo difensivo rispetto a possibili vissuti di diversità e ridotto adattamento” e, alla luce anche delle ulteriori emergenze, è rimasta diagnosticata la sussistenza di una “personalità con indici di affettività inibita e conflittuale, problematico adattamento relazionale con qualche spunto di riferimento, sufficiente esame della realtà, moderato stato ansioso” ben diversa dalla patologia depressiva rivendicata dal ricorrente.
In atti, non sussistono elementi attestanti un aggravamento del quadro patologico di
ZO
Le conclusioni cristallizzate nella relazione peritale di questo Ufficio si palesano immuni da vizi logici, non apparendo superfluo notare che, alla luce delle risultanze medico legali complessivamente acquisite in atti, le patologie di cui è affetto il ricorrente non determinano una significativa incidenza negativa sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto né sulla sua capacità lavorativa specifica.
In considerazione di quanto precede, l'accertamento medico legale effettuato in fase sommaria resta fatto proprio da questo giudice, spiegando in dispositivo statuizioni conformi.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale, in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per tale ragione, le spese processuali di entrambe le fase del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo EL ZO la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dal 65% e, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
Pagina 5 PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell'INPS
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 3.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 6