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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 3921/2024 del RGL, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. C.F._1
Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria
Maggio, giusta mandato in atti
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza 18.03.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
Dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 596201600007467002; dichiara dovuti i contributi di cui all'avviso n. 59620170004904629; conseguentemente dichiara non dovuta la somma di € 2.419,97 di cui intimazione n. 29620239002454170/000 poiché relativa all'avviso n. 596201600007467002; compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239002454170/000 notificata il
26.01.2024 nella parte in cui gli veniva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 59620160007467002 e
59620170004904629 rispettivamente di € 2.419,97 e di € 8.886,46.
Assumeva che i titoli sunnominati non erano mai stati notificati e che pertanto i contributi previdenziali IVS e modello DM 10 per gli anni 2014, 2015, 2016 CP_1
e 2017 erano caduti in prescrizione in quanto ai sensi dell'art. 3, co. 9, L. 335 dell'
8 agosto 1995, le “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”.
Assumeva altresì la nullità dell'opposta intimazione attesa la mancata indicazione delle modalità di applicazione degli interessi ed il loro tasso.
CP_ Regolarmente evocati in giudizio, si costituiva tempestivamente l' assumendo la regolare notifica degli avvisi di addebito producendo le raccomandate con le ricevute di ritorno. Chiedeva il rigetto dell'opposizione ed in ogni caso accertare e condannare l'opponente al pagamento dei contributi risultati dovuti.
Si costituiva tardivamente che preliminarmente rappresentava che CP_3
l'intimazione opposta oltre a contenere gli avvisi di addebito per contributi previdenziali, era anche relativa ad altre cartelle di pagamento. Eccepiva la decadenza dall'azione atteso che, contestati motivi formali della cartella (calcolo degli interessi) il ricorso doveva essere depositato nei venti giorni dalla notifica, come prescritto dall'art. 617 cpc. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli avvisi di addebito trattandosi di atti emessi dall'Ente impositore.
Infine, in relazione alla prescrizione, rilevava che erano state notificate intimazioni di pagamento relativi agli avvisi di addebito menzionati in ricorso in data 29.01.2024.
Nelle note conclusive rilevava la mancata prescrizione dei contributi relativamente all'avviso di addebito n. 59620170004904629 atteso che per i carichi affidati entro il 7/3/2020 trova applicazione la sospensione dei termini per effetto della legislazione emergenziale in tema di sospensione della prescrizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni rassegnate, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente occorre qualificare l'azione promossa dal ricorrente.
Appare opportuno richiamare il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
D.lgs. n. 46 del 1999.
Tale normativa consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali di proporre diversi tipi di opposizione: a) opposizione alla cartella per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1), ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Dunque, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez.
VI n. 18256/2020). ..."
L'azione promossa dal ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito asserendo la loro mancata notifica ed in ogni caso che tra la data della presunta notifica delle stesse e l'atto di intimazione impugnato non è stato compiuto alcun atto interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, ovvero la prescrizione della pretesa contributiva si osserva:
L' , costituendosi, ha prodotto copia delle ricevute delle raccomandate con gli CP_1
avvisi di ricevimento dai quali emerge che la notifica degli AVA sottesi all'intimazione opposta sono stati notificati per compiuta giacenza rispettivamente in data 20.01.2017 e 02.02.2018.
L'intimazione opposta è stata notificata in data 26.01.2024.
Ai fini della verifica circa il decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto, da un lato, dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa sul Covid-19 e, in particolare, l'art. 37 del d.l. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020; dall'altro lato, dei periodi di sospensione dell'attività di riscossione previsti dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (così come successivamente prorogati).
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione anche delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre
2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
Per l'attività di riscossione l'art. 68 del DL 18/2020 ha previsto al 1^ comma la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi e richiama l'art. 12 del DLgs 159/2015, comma 1. Quest'ultima norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, ovvero di 542 giorni.
Ora applicando all'attività di riscossione il termine di sospensione di 542 gg. ai due avvisi di addebito, i contributi previdenziali di cui all'avviso n.
59620160007467002 sono prescritti atteso il titolo è stato notificato il 20.01.2017
e la prescrizione si è compiuta in data 17.07.2023, mentre i contributi di cui all'avviso n. 59620170004904629, notificato il 02.02.2018 sono dovuti non essendo compiuta la pretesa prescrizione.
Quanto alla contestazione violazione di legge e “nullità degli interessi”, essa è destituita di fondamento.
Come infatti di recente stabilito dal Consiglio di Stato (Sez. II Sent. 05/02/2025 n.
893) la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale. Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L.
212/2020 e dall'art. 3 L. n. 241 del 1990 attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Atteso che il parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite vanno compensate tra le parti.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 18.03.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami