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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 1388/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, c. f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Roberto Moscato, c. f. , e Davide Iacono, C.F._2
c. f. domiciliati come in atti. C.F._3
OPPONENTE
CONTRO
Società con sede sociale in AN Controparte_1 CP_2
(TV) via Vittorio Alfieri 1, p. iva , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale
, con sede legale in Verona, alla via Flavio Controparte_3
Gioia 39, C.F./P. IVA , giusta procura speciale autenticata dal P.IVA_2
Notaio in data 15.12.2016 n. 2790 Rep., rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Elena NO (C.F. , del Foro di C.F._4
Benevento, con Studio in Benevento, alla Pacevecchia, 14/C, per procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio
rep. n. 1616/ racc. n. 1161, elettivamente domiciliata Persona_1 presso lo Studio dell'Avv. Roberta Cicero, via Sacro Cuore n.64/G – 97015 -
Modica (RG) Ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., il sott 3
OPPOSTA
e società a responsabilità limitata con unico socio, Controparte_4 corrente in AN (TV), alla via Vittorio Alfieri 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di SO e P. IVA di P.IVA_3
gruppo n. , e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta P.IVA_4 procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
di Pordenone del 6 maggio 2021, rep. n. 307574/38374 – Persona_2
la (breviter “ ), Controparte_5 Controparte_6 società per azioni con unico socio, con sede legale in AN (TV), alla via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di SO , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 e P.IVA_5 capogruppo del Gruppo bancario , Controparte_5 quest'ultima incorporante – a seguito di atto del Notaio Dott. Per_3
di AN del 26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato
[...]
a SO il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T – la “ Controparte_7
, già avente sede in AN (TV), via Alfieri n. 1, codice
[...] fiscale e iscrizione al Registro Imprese di SO n. , per il P.IVA_6 tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
[...]
di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. 312206/42018– Per_2 [...]
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale CP_8
in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. in persona del legale rappresentante P.IVA_7
Dott. (CF , che a sua volta agisce, Persona_4 C.F._5
giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio
Dott. in data 04 dicembre 2023 Repertorio n. 28202 Raccolta Persona_5
8940 registrato in data 06/12/2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Roma 3 - n° 24563 Serie 1T, per il tramite della procuratrice speciale
[...] [...]
(già giusta atto a rogito del Notaio Dott. Controparte_9 CP_1
, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona Persona_1 del 29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015), con sede legale in Verona, alla via Flavio Gioia n. 39, C.F./P.IVA P.IVA_2
giusta procura speciale autenticata dal Notaio Dott. in Persona_1 data 15.12.2016 n. 2790 Rep., rappresentata e difesa dall'Avv. Firmato Da:
" . " CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
Emesso Da: InfoCert Certification Services CA 3 Serial#: 68729
[...]
– in sigla anche VIA Controparte_10 Controparte_11
PACEVECCHIA n. 14/C 82100 BENEVENTO PEC: Email_1
tel. 045 - 8760056 fax. 045 - Elena NO (C.F.
[...] P.IVA_8
, del Foro di Benevento ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo Studio in Benevento, alla via Pacevecchia n. 14/C, per procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio Dott.
rep. n. 1616 / racc. n. 1161 (doc. 2) e con le Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberta Cicero, via Sacro
Cuore n.64/G – 97015 - Modica (RG)
TERZA INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso in data 25.1.2022 dal Tribunale di Ragusa (n. 126/2022), pubblicato il 26.1.2022, ritualmente notificato al debitore, con cui gli veniva intimato di pagare alla la somma di € 14.833,35, CP_1 5
oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione. Chiedeva l'opponente revocarsi o annullarsi il D.I opposto, in accoglimento della predetta opposizione, per le motivazioni meglio espresse nel relativo atto costitutivo.
Si costituiva la quale chiedeva “accertare e dichiarare, per Controparte_1 tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, così condannando controparte al pagamento della somma di 14.833,35 euro, oltre interessi e spese come ingiunti dall'Ill.mo Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 14.833,35 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso, condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge”.
Nel corso del giudizio de quo interveniva la quale riferiva di Controparte_4 aver acquistato il credito per cui è causa in virtù dell'operazione di cessione del 30/06/2023, realizzata ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione - nonché dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 -, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15/07/2023, avente ad oggetto i crediti indicati nella lista depositata presso lo studio del Notaio Persona_6 con atto di deposito del 27/06/2023 (Rep. 2426; Racc. 2121), tra cui era 6
ricompresa anche la posizione oggetto di causa, contraddistinta dal numero di sofferenza NDG 0328350028. La nuova cessionaria pertanto faceva proprie tutte le eccezioni, difese, richieste e conclusioni avanzate dalla sua cedente, in tutti i suoi atti e scritti difensivi, da ritenersi CP_1 integralmente richiamati e trascritti.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, occorre preliminarmente precisare che inaccoglibile si ritiene la contestazione di parte opponente relativa alla necessità di nuovo esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, all'esito della costituzione di altro soggetto, in qualità di nuovo cessionario del credito de quo, essendosi il tentativo di mediazione correttamente svolto tra le parti originarie del presente giudizio.
Nel merito, alquanto generiche e indeterminate, e quindi destituite di fondamento, appaiono le contestazioni sollevate dall'opponente in seno al proprio atto costitutivo.
In particolare, relativamente al preteso difetto di prova di un credito certo ed esigibile in capo all'opposta, nonché della qualità di cessionaria in capo all'odierna opposta, le relative contestazioni di parte opponente appaiono con evidenza confutate dalle risultanze documentali in atti, contenute già nel fascicolo monitorio.
In particolare, il credito vantato si fonda sulla produzione del contratto di finanziamento con la COMPASS, recante in ogni foglio la sottoscrizione del Vario, non oggetto di contestazione né di disconoscimento da parte del medesimo.
Sempre nel fascicolo monitorio, poi, sono stati prodotto gli estratti di vari contratti di cessione da una società all'altra, sino all'odierna cessionaria, in particolare è stato prodotto il contratto di cessione da IFIS S.p.a. a , CP_1 con allegata la lista dei crediti ceduti, tra cui quello verso il Pt_1
(identificato a mezzo dell'indicazione del codice fiscale dell'opponente e del numero di sofferenza del contratto), nonché l'estratto dell'avviso pubblicato 7
sulla G.U., e la lettera di comunicazione da parte della cedente stessa, IFIS, al dell'avvenuta cessione del credito vantato nei suoi confronti in Pt_1 favore dell'odierna opposta.
Sono stati prodotti anche gli estratti conto certificati di COMPASS e di IFIS S.p.a.
Appare dunque con evidenza la raggiunta prova sia del credito che dell'avvenuta cessione in favore dell'opposta, essendo peraltro bastevole, in materia di contratto di finanziamento, la produzione del relativo contratto, e non anche dell'estratto conto certificato, essendo onere del creditore allegare e provare il titolo giustificativo del proprio credito e l'inadempimento del debitore, mentre spetterà a quest'ultimo provare eventuali fatti impeditivi o estintivi del credito, o l'inesistenza di esso.
Del tutto infondate appaiono pertanto le contestazioni, generiche e vaghe, di parte opponente circa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato, e quindi in merito al difetto di prova del credito vantato da parte opposta.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va rigettata, e il decreto opposto andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Non si ritiene accoglibile, infine, l'istanza di parte opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in difetto di prova certa di malafede o colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa 8
rigetta l'opposizione, presentata da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa il 25.01.2022, nell'ambito del procedimento n. 4231/2021 R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute da e da da liquidarsi in euro 800,00 in favore Controparte_1 Controparte_4
della prima, e in euro 1.200,00 nei confronti della seconda, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Rigetta l'istanza di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Così deciso, in Ragusa il 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo