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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31946 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Tezza del Foro di Verona, indirizzo PEC: Persona_1
Email_1
-opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Zani del Foro di Firenze, Controparte_1 P.IVA_1 indirizzo PEC: Email_2
-opposta-
Conclusioni: come da udienza di discussione.
Concise ragioni della decisione rilevato che, sin dalla citazione introduttiva, parte opponente ha dedotto che, al contratto concluso con la società opposta il si applica la disciplina consumeristica, eccependo CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano - adito da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione - ed ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Genova nel cui circondario l'opponente risiede;
rilevato che la società creditrice opposta (attore sostanziale), sin dalla comparsa costitutiva, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte in favore del foro del consumatore;
considerato che
, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice dell'opposizione è funzionale, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, e, in quanto tale, non derogabile sull'accordo delle parti;
1 che, pertanto, come precisato in un precedente giurisprudenziale della Sezione Settima Civile del
Tribunale di Milano, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente non consente di ritenere operante il disposto dell'art. 38 comma 2 c.p.c. - applicabile alla competenza per territorio derogabile - giacché alla declaratoria di incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non si verifica la “traslatio iudicii” relativamente al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale termina con la presente pronuncia che dichiara l'invalidità del provvedimento monitorio emesso dal giudice incompetente (cfr. sentenza Tribunale di Milano, sezione VII civile, pubblicata in data 11.09.2024, estensore Gattari); che, conseguentemente, l'eccezione di incompetenza fondata sul foro del consumatore deve essere valutata nel merito;
che, sul punto, non si ignora la giurisprudenza che esclude l'applicabile del Codice del Consumo in caso di rapporto tra struttura sanitaria e paziente (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016
(Rv. 642127 - 01), in quanto “La disciplina di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la "ratio" dell'art. 33 cit.; sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come
"imprenditore" o "professionista"; che, tuttavia, nel caso di specie, il contratto fu concluso, per iscritto, dalla stipulante CP_2
(persona fisica) a favore del terzo (beneficiario persona fisica) con una società di capitali e ha oggetto – sulla base della prospettazione della stessa opponente che ne ha invocato la nullità – prestazioni di natura composita, in gran parte esulanti dal Servizio Sanitario Nazionale;
che, difatti, il contratto prevede a carico del familiare stipulante – odierno opponente – un addebito di costi sia per la retta mensile di degenza, sia per la esecuzione di molteplici e ulteriori servizi esclusi dalla retta;
che, conseguentemente, nel rapporto negoziale in esame, da considerarsi necessariamente su base unitaria, la società opposta si è posta nei confronti dell'utente come "professionista" e non come mero esercente di attività sanitaria;
ritenuto, quindi, che alla controversia in esame, si debba applicare, come detto, il foro del consumatore, che va individuato nel Tribunale di Genova nel cui circondario risiede Parte_1
2 circostanza pacifica agli atti, come risulta anche dal certificato storico di residenza Parte_1
prodotto da parte opposta Controparte_1
che davanti al Tribunale di Genova le parti potranno eventualmente riassumere la causa avente ad oggetto i reciproci diritti derivanti dal contratto in esame, nel termine legale di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., essendo peraltro già maturati i termini delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr. memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. già depositate i cui termini perentori decorrono dalla data della prima udienza tenuta in data 11.03.2025); che, a fronte dell'eccezione sollevata tempestivamente dal consumatore opponente, va, dunque, dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria e la nullità del decreto opposto;
ritenuto che
, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opposta, deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione;
che non si ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali;
la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (in tal senso, di recente, Cass. n. 21300 del 30/07/2024); che, tuttavia, il recente orientamento giurisprudenziale citato sembra porsi in contrasto con l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (…) la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile (…)” (Cass.
n. 6232 del 02/03/2023; conf., fra le altre, Cass. n. 8693 del 17/3/2022 e Cass. n. 41230 del
22/12/2021); che, inoltre, come detto nel caso in esame viene in rilievo la disciplina consumeristica e “la competenza del foro del consumatore, (…), si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che
l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria” (Cass.
n. 15699 del 05/06/2024); che, peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato in precedenza di precisare che
“l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice
3 erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. n. 17187 del
26/6/2019), mentre “il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo” (Cass. n. 3122 del 07/02/2017); che, infine, stando all'indirizzo giurisprudenziale di contrario avviso che non si condivide, in caso di mancata riassunzione del processo ad opera dell'opposto – il quale, a fronte di ulteriori eccezioni anche di merito eventualmente sollevate dalla controparte (si pensi ad esempio all'eccezione di prescrizione del diritto di credito) e/o di domande riconvenzionali pure avanzate dall'opponente, ben potrebbe decidere di non riassumere la causa davanti al giudice dichiarato competente –
l'opponente sarebbe tenuto a dover riassumere il giudizio o ad instaurare un nuovo processo al solo fine di vedersi riconoscere il diritto alla refusione della spese di lite relative all'opposizione a decreto ingiuntivo conclusa con la dichiarazione di incompetenza e di invalidità del provvedimento monitorio;
ritenuto, pertanto, che, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice incompetente (valore del decreto ingiuntivo pari ad euro 20.486,41), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto della questione dirimente ai fini della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 9450/2024 Parte_1 Controparte_1
dell'8.07.2024, emesso dal Tribunale di Milano, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Genova e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la società convenuta opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 25 marzo 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Tezza del Foro di Verona, indirizzo PEC: Persona_1
Email_1
-opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Zani del Foro di Firenze, Controparte_1 P.IVA_1 indirizzo PEC: Email_2
-opposta-
Conclusioni: come da udienza di discussione.
Concise ragioni della decisione rilevato che, sin dalla citazione introduttiva, parte opponente ha dedotto che, al contratto concluso con la società opposta il si applica la disciplina consumeristica, eccependo CP_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano - adito da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione - ed ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Genova nel cui circondario l'opponente risiede;
rilevato che la società creditrice opposta (attore sostanziale), sin dalla comparsa costitutiva, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte in favore del foro del consumatore;
considerato che
, vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice dell'opposizione è funzionale, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, e, in quanto tale, non derogabile sull'accordo delle parti;
1 che, pertanto, come precisato in un precedente giurisprudenziale della Sezione Settima Civile del
Tribunale di Milano, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente non consente di ritenere operante il disposto dell'art. 38 comma 2 c.p.c. - applicabile alla competenza per territorio derogabile - giacché alla declaratoria di incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, non si verifica la “traslatio iudicii” relativamente al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale termina con la presente pronuncia che dichiara l'invalidità del provvedimento monitorio emesso dal giudice incompetente (cfr. sentenza Tribunale di Milano, sezione VII civile, pubblicata in data 11.09.2024, estensore Gattari); che, conseguentemente, l'eccezione di incompetenza fondata sul foro del consumatore deve essere valutata nel merito;
che, sul punto, non si ignora la giurisprudenza che esclude l'applicabile del Codice del Consumo in caso di rapporto tra struttura sanitaria e paziente (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016
(Rv. 642127 - 01), in quanto “La disciplina di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la "ratio" dell'art. 33 cit.; sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come
"imprenditore" o "professionista"; che, tuttavia, nel caso di specie, il contratto fu concluso, per iscritto, dalla stipulante CP_2
(persona fisica) a favore del terzo (beneficiario persona fisica) con una società di capitali e ha oggetto – sulla base della prospettazione della stessa opponente che ne ha invocato la nullità – prestazioni di natura composita, in gran parte esulanti dal Servizio Sanitario Nazionale;
che, difatti, il contratto prevede a carico del familiare stipulante – odierno opponente – un addebito di costi sia per la retta mensile di degenza, sia per la esecuzione di molteplici e ulteriori servizi esclusi dalla retta;
che, conseguentemente, nel rapporto negoziale in esame, da considerarsi necessariamente su base unitaria, la società opposta si è posta nei confronti dell'utente come "professionista" e non come mero esercente di attività sanitaria;
ritenuto, quindi, che alla controversia in esame, si debba applicare, come detto, il foro del consumatore, che va individuato nel Tribunale di Genova nel cui circondario risiede Parte_1
2 circostanza pacifica agli atti, come risulta anche dal certificato storico di residenza Parte_1
prodotto da parte opposta Controparte_1
che davanti al Tribunale di Genova le parti potranno eventualmente riassumere la causa avente ad oggetto i reciproci diritti derivanti dal contratto in esame, nel termine legale di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., essendo peraltro già maturati i termini delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr. memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. già depositate i cui termini perentori decorrono dalla data della prima udienza tenuta in data 11.03.2025); che, a fronte dell'eccezione sollevata tempestivamente dal consumatore opponente, va, dunque, dichiarata l'incompetenza del giudice adito con il ricorso alla procedura monitoria e la nullità del decreto opposto;
ritenuto che
, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opposta, deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione;
che non si ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali;
la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (in tal senso, di recente, Cass. n. 21300 del 30/07/2024); che, tuttavia, il recente orientamento giurisprudenziale citato sembra porsi in contrasto con l'insegnamento costante della Suprema Corte secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (…) la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile (…)” (Cass.
n. 6232 del 02/03/2023; conf., fra le altre, Cass. n. 8693 del 17/3/2022 e Cass. n. 41230 del
22/12/2021); che, inoltre, come detto nel caso in esame viene in rilievo la disciplina consumeristica e “la competenza del foro del consumatore, (…), si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che
l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria” (Cass.
n. 15699 del 05/06/2024); che, peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato in precedenza di precisare che
“l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice
3 erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento” (Cass. n. 17187 del
26/6/2019), mentre “il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo” (Cass. n. 3122 del 07/02/2017); che, infine, stando all'indirizzo giurisprudenziale di contrario avviso che non si condivide, in caso di mancata riassunzione del processo ad opera dell'opposto – il quale, a fronte di ulteriori eccezioni anche di merito eventualmente sollevate dalla controparte (si pensi ad esempio all'eccezione di prescrizione del diritto di credito) e/o di domande riconvenzionali pure avanzate dall'opponente, ben potrebbe decidere di non riassumere la causa davanti al giudice dichiarato competente –
l'opponente sarebbe tenuto a dover riassumere il giudizio o ad instaurare un nuovo processo al solo fine di vedersi riconoscere il diritto alla refusione della spese di lite relative all'opposizione a decreto ingiuntivo conclusa con la dichiarazione di incompetenza e di invalidità del provvedimento monitorio;
ritenuto, pertanto, che, in base al principio della soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice incompetente (valore del decreto ingiuntivo pari ad euro 20.486,41), con applicazione dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura di stretto diritto della questione dirimente ai fini della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 9450/2024 Parte_1 Controparte_1
dell'8.07.2024, emesso dal Tribunale di Milano, nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Genova e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la società convenuta opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 25 marzo 2025
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