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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/05/2024, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2038/2021 promossa da: titolare della ditta individuale con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Org_1
DO IA APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1
CP_2 [...]
CP_3
Entrambe con il patrocinio dell'avv. BOTTI GIOVANNI
con il patrocinio dell'avv. TREGGI MARCO Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_5
APPELLATI
e nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2055/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1
APPELLANTE contro titolare della ditta individuale con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Org_1
DO IA
CP_2 [...]
CP_3 entrambe con il patrocinio dell'avv. BOTTI GIOVANNI
pagina 1 di 21 con il patrocinio dell'avv. TREGGI MARCO Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_5
APPELLATI
Nonché nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2065/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_5
APPELLANTE contro titolare della ditta individuale con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Org_1
DO IA
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1
CP_2 [...]
CP_3
Entrambe con il patrocinio dell'avv. BOTTI GIOVANNI
con il patrocinio dell'avv. TREGGI MARCO Controparte_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2 CP_3
Modena, , titolare della ditta individuale e la Parte_1 Org_1 CP_1
esponendo che il 29.7.15 alle ore 7 -pensionato di 75 anni,
[...] Persona_1
marito e padre delle attrici- percorreva, alla guida della propria mountain bike, il percorso natura ciclopedonale “ , di competenza della Org_2 CP_1
in compagnia di , che lo seguiva su altro velocipede;
a circa CP_1 Parte_3
700 metri dal dell'Uccellino, il urtava alcuni tronchi d'albero abbandonati Org_3 CP_3
sul lato destro del percorso, non percettibili e non segnalati, rovinando a terra;
detti tronchi erano stati recisi in occasione delle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza degli argini del fiume , con taglio selettivo degli alberi ivi esistenti, Org_2
lavori che la Regione Emilia-Romagna aveva appaltato al;
in conseguenza del Pt_1 pagina 2 di 21 sinistro, il subiva gravi lesioni al cervello e, ricoverato in rianimazione, le sue CP_3
condizioni cliniche lo portavano al decesso avvenuto il 12.8.15.
Le attrici chiedevano che, ritenuta l'esclusiva responsabilità dei convenuti ex art. 2051 cc o ex art. 2043 cc, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario.
Il si costituiva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Pt_1 [...]
esecutrice materiale dei lavori in forza di contratto di subappalto che la CP_4
obbligava peraltro a rispondere direttamente di tutti i danni causati a terzi durante l'esecuzione del contratto, nonché a manlevare e tenere indenne il committente da eventuali pretese dei terzi;
sosteneva l'esclusiva o concorrente colpa del per CP_3
essere stata la presenza dei tronchi visibile, e per non avere egli indossato il casco di protezione, e/o della , custode della pista ciclabile. CP_1
Si costituiva la sostenendo anch'essa, in via principale, l'esclusiva CP_1
responsabilità del o del , quest'ultimo comunque tenuto a manlevarla in CP_3 Pt_1
forza delle previsioni di cui a pag. 6 della determina della Regione Emilia-Romagna n.
15190/14 («l'Amministrazione concedente è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose e/o persone proprietà pubbliche e private che potessero verificarsi a causa della realizzazione delle opere in oggetto e vengono fatti salvi i diritti dei terzi;
la responsabilità sulla sicurezza del cantiere è totalmente a carico del concessionario in quanto committente ed esecutore dei lavori») e all'analogo art. 17 del nullaosta idraulico dell' ad essa Organizzazione_4
allegato.
Si costituiva altresì la terza chiamata -nei cui confronti le attrici Controparte_4
estendevano la domanda-, insistendo anch'essa per l'esclusiva responsabilità del e CP_3
chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore,
[...]
che, costituitasi, contestava la sussistenza della responsabilità dell'assicurata CP
e, in ogni caso, eccepiva l'inoperatività della polizza.
pagina 3 di 21 La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'audizione di testimoni e a mezzo di C.T.U. medico-legale sulle lesioni riportate dal e sulla sua eventuale CP_3
consapevolezza della loro gravità.
Con la sentenza n. 1334/21 il Tribunale, escluso il concorso di colpa del CP_3
condannava in solido la , il e la corresponsabili per quote CP_1 Pt_1 CP_4
uguali, a risarcire alle attrici i danni non patrimoniali liquidati in euro 292.000,00 per la ed in euro 192.000,00 per la di cui euro 2.000,00 per ciascuna iure CP_3 CP_3
hereditario a tiolo di danno biologico temporaneo patito dalla vittima, escluso invece, sulla base della CTU, il danno c.d. da lucida agonia;
accoglieva le reciproche domande di regresso dei corresponsabili;
accoglieva le domande di rivalsa integrale proposte dalla nei confronti del e da quest'ultimo nei confronti della CP_1 Pt_1 CP_4
accoglieva la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della CP_4 CP
.
[...]
Avverso la sentenza, instauravano autonomi appelli, poi riuniti, il (NRG Pt_1
2038/21), la (NRG 2055/21) e la (NRG 2065/21). CP_1 Controparte_5
Il lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui lo condannava a Pt_1
manlevare e tenere indenne la , estranea alle pattuizioni intervenute Controparte_1
con la per l'appalto dei lavori di manutenzione degli argini, e gli attribuiva una Org_5
quota di responsabilità per il sinistro nonostante l'esecuzione delle opere di manutenzione fosse stata assunta dalla CP_4
La , reiterate le istanze istruttorie avanzate nella seconda memoria ex art. 183 CP_1
c. 6 c.p.c, lamentava l'erroneità della decisione laddove: le attribuiva la qualità di committente dei lavori di manutenzione, essendo stata invece la ad appaltarli al Org_5
con determina del 23.10.14; riteneva che la sua quota di responsabilità per il Pt_1
sinistro fosse pari a quella della e a quella del;
escludeva il concorso CP_4 Pt_1
colposo del ex art. 1227 c1 cc;
quantificava il danno da inabilità temporanea CP_3
subito dal in euro 4.000,00 discostandosi così dal valore massimo previsto dalle CP_3
pagina 4 di 21 Tabelle del Tribunale di Milano;
riconosceva, sebbene non provato, il danno da lesione del rapporto parentale.
La lamentava l'erroneità della decisione laddove: escludeva il concorso Controparte_5
di colpa della vittima;
quantificava il risarcimento dovuto alle attrici per la perdita della relazione parentale in misura esorbitante rispetto ai valori proposti dalle tabelle del
Tribunale di Milano;
consentiva alla e al di rivalersi per l'intero nei CP_1 Pt_1
confronti, rispettivamente, del e dell'assicurata affermava l'operatività Pt_1 CP_4
della polizza, esclusa, invece, per il fatto che i lavori appaltati alla erano stati da CP_4
questa già terminati al tempo del sinistro.
Si costituivano in tutti i giudizi la e la domandando il rigetto degli CP_3 CP_3
appelli; lamentavano il mancato riconoscimento del loro diritto al rimborso delle spese funerarie, senza tuttavia proporre appello incidentale, e insistevano per l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva altresì la contestando l'eccezione di inoperatività della garanzia CP_4
assicurativa ed insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, dichiarava per il resto di voler beneficiare degli effetti dell'appello proposto dalla
. Controparte_5
I giudizi riuniti venivano posti in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 17.10.23, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2) Va respinto l'appello della volto ad ottenere il rigetto della domanda CP_1
proposta dalle danneggiate nei suoi confronti.
È indubbiamente vero, perché documentalmente provato e ammesso da tutte le parti, che ad appaltare al i lavori di taglio selettivo degli alberi lungo gli argini del fiume Pt_1
fu la che aveva competenza demaniale sull'area, e non la;
Org_2 Org_5 CP_1
tanto si legge anche a p. 14 della sentenza che poi, incomprensibilmente, fonda per vari aspetti la decisione su un inesistente appalto fra la ed il . CP_1 Pt_1
Da tale supposto appalto il Tribunale ha fatto discendere -dunque erroneamente- la responsabilità dell'ente in virtù del principio per il quale, con riferimento all'appalto di pagina 5 di 21 opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass. 25408/16).
Tuttavia, deve comunque affermarsi la responsabilità della ai sensi dell'art. CP_1
2051 cc -titolo per il quale l'ente era stato infatti convenuto in giudizio dalle attrici-quale proprietaria e dunque custode della pista ciclopedonale ove il sinistro si verificò.
Non esclude la responsabilità della il mero fatto che la condizione di CP_1
pericolosità per gli utenti della pista ciclabile non insorse per dinamismo interno della cosa in custodia;
infatti, la responsabilità del custode ex art. 2051 cc sussiste anche quando il danno consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass. 21977/22).
Piuttosto, ai fini della prova liberatoria che l'ente proprietario della strada deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità ex art. 2051 cc nel caso in cui la situazione di pericolo sia connessa non alla struttura ed alla conformazione della strada, ma ad una repentina e imprevedibile alterazione del suo stato, è principio consolidato che si configura il caso fortuito, che osta all'affermazione della responsabilità, quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi. La condotta del terzo integrante il fattore di pericolo può dare quindi luogo a situazione integrante caso fortuito solo qualora abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 21977/22, 11096/20, 8466/20, 6707/18).
Nel caso di specie, la ha affrontato la questione del tempo trascorso fra il CP_1
posizionamento dei tronchi ed il sinistro, soltanto nell'ambito del secondo motivo di appello, nella parte volta a sostenere un proprio concorso di colpa di misura inferiore a quello degli altri danneggianti.
pagina 6 di 21 La sussistenza del caso fortuito che esclude la responsabilità ex art. 2051 cc può essere rilevata anche d'ufficio se risulti provata dalle prove tempestivamente acquisite al giudizio (v. Cass. 13006/16). Deve allora osservarsi che, se è certo che il sinistro avvenne alle ore 7 del mattino circa del 29.7.2015, manca la prova di quanto tempo prima i tronchi fossero stati collocati dalla nella posizione pericolosa che diede CP_4
origine al sinistro.
Il , nelle s.i.t. rese ai Carabinieri il 31.7.2015, ha affermato che i lavori sull'argine Pt_1
erano iniziati da circa un mese prima del sinistro, ma di non saper dire quanto tempo prima di allora i tronchi fossero stati collocati nella posizione pericolosa poi riscontrata.
Il fatto che egli avesse aggiunto di non avere rilevato tale posizionamento anomalo durante i suoi quotidiani sopralluoghi in cantiere è affermazione del tutto generica, e da essa non può trarsi la prova piena e certa che i tronchi non fossero presenti se non dal giorno prima o da pochi giorni prima del sinistro. Non vi è peraltro assolutamente modo di affermare che il avesse prestato un'attenzione ai luoghi tale che egli avrebbe Pt_1
sicuramente notato il tronco, sporgente per soli cm 30.
Nessuno dei capitoli di prova orale per la cui ammissione la ha insistito CP_1
(appresso riportati) è d'altronde idoneo a fornire la prova del giorno del posizionamento pericoloso dei tronchi.
Non fornita la prova liberatoria, si configura la responsabilità ex art. 2051 cc dell'ente.
3) È fondato l'appello del e vanno conseguentemente rigettate le domande Pt_1
proposte nei suoi confronti dalle danneggiate.
È pacifico che il sinistro si è verificato lungo la pista ciclopedonale posta al lato del fiume in un punto adiacente un tratto dell'argine compreso fra quelli cui ineriva Org_2
il contratto con il quale il aveva subappaltato alla parte dei lavori. Pt_1 CP_4
Orbene, i lavori appaltati avevano ad oggetto gli argini del fiume, e non la pista ciclopedonale dove avvenne il sinistro.
È allora evidente che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non viene in rilievo nel caso di specie una responsabilità del committente o del subcommittente ex pagina 7 di 21 art. 2051 cc da cosa in custodia (argini del , essendo la pista estranea all'area di Org_2
cantiere, ma semmai una responsabilità ex art. 2043 cc derivante da una condotta imprudente e negligente (collocazione dei tronchi) che determinò la condizione di pericolo che a sua volta causò il danno.
Non è dunque pertinente alla fattispecie in esame il principio, sul quale il Tribunale ha invece fondato la condanna del , per il quale, in caso di appalto che non implichi Pt_1
il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso, che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza fonte di responsabilità ex art. 2051 cc (Cass. 41435/21).
Neppure viene in rilievo un danno direttamente derivante dall'esecuzione dell'opera in sé (taglio degli alberi lungo l'argine).
Il Tribunale ha fondato la condanna della sul fatto che questa posizionò i CP_4
tronchi in modo pericoloso per gli utenti della pista.
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione in primo grado, né vi è appello sul punto della (che non ha proposto impugnazione) o dal suo assicuratore CP_4 CP
, limitatasi a rappresentare una eventuale corresponsabilità del , ravvisata
[...] Pt_1
anche dal Tribunale, in ragione di quanto dallo stesso dichiarato nelle menzionate s.i.t. dalle quali, secondo il primo giudice, si desumerebbe che «l'attività di taglio degli alberi sull'argine e l'improprio accatastamento degli stessi non sia opera esclusiva della subappaltante, considerato che il esponeva i fatti accomunando la propria Pt_1
attività a quella di nell'uso del plurale». CP_4
Tali affermazioni sono state specificamente impugnate dal , e fondatamente. Pt_1
Osserva infatti la Corte che le dichiarazioni di cui alle s.i.t. da lui rese sono del tutto inidonee a configurare la corresponsabilità, per fatto proprio, del Da un lato, il Pt_1
riferimento ad analoghi lavori svolti dalla è chiaramente spiegato dal Org_1
fatto, pure riportato nelle s.i.t., che, come si è detto, alla era stata appaltata solo CP_4
parte dei lavori, ai quali così le due imprese procedevano contemporaneamente ma -in pagina 8 di 21 mancanza di qualsiasi prova di segno contrario- evidentemente ciascuna nei tratti di argine di propria competenza.
Dall'altro lato, la condotta colposa integrante l'illecito non consiste nella scelta, apparentemente seguita anche dal nella esecuzione dei lavori di sua competenza, Pt_1
di collocare sull'argine i rami ed i tronchi tagliati, perpendicolarmente al fiume piuttosto che parallelamente;
infatti, ciò non è in sé fonte di pericolo posto che i tronchi non avrebbero potuto in nessun caso spostarsi verso l'alto, ma solo, eventualmente, il basso,
e quindi verso il fiume. La colpa attiene invece allo specifico posizionamento di quel tronco, contro il quale il urtò, posto in maniera tale da uscire dall'area di cantiere CP_3
ed invadere lo spazio soprastante la pista ciclabile. Non vi è ragione di ascrivere tale specifica condotta, oltre che alla che, come si è detto, pacificamente lavorava CP_4
in quel punto rientrante nel suo subappalto, ma anche al , che, con la sua impresa, Pt_1
lavorava altrove.
Né, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, il è responsabile Pt_1
dell'illecito in ragione della sua posizione di committente i lavori.
Vale infatti il principio per il quale una responsabilità ex art. 2043 cc del committente (o subcommittente) nei riguardi dei terzi derivante da condotte colpose dell'appaltatore (o subappaltatore) è configurabile solo quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, o quando risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore (come dal subappaltatore) in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (Cass. 11757/11, 15185/04).
pagina 9 di 21 Nel caso di specie non è stato da alcuno allegato e tanto meno provato che ricorresse alcune delle suindicate circostanze, che sole potrebbero portare all'attribuzione al Pt_1
della responsabilità per la condotta commissiva posta in essere dalla in CP_4
occasione dell'esecuzione dei lavori ad essa subappaltati.
D'altronde anche gli oneri di sicurezza facevano capo alla sola come da CP_4
contratto di subappalto.
Il riferimento contenuto nelle sit del ai suoi sopralluoghi giornalieri è del tutto Pt_1
inidoneo, per la sua genericità e per il difetto di animus confitendi, ad integrare confessione di essere titolare di un potere-dovere di controllo sull'attività del subappaltatore che, peraltro in aperto contrasto con le specifiche previsioni del contratto di subappalto, lo ponessero in una posizione di garanzia verso i terzi.
4) Contrariamente a quanto dedotto dalla nel secondo motivo di appello al fine CP_1
di ottenere integrale rivalsa da parte del , in tutta evidenza l'ente appellante non Pt_1
può giovarsi delle previsioni contenute negli atti di affidamento dei lavori in virtù delle C quali in relazione all'appalto concluso con il , era esonerata da ogni Org_5 Pt_1
responsabilità verso i terzi, assunta invece dall'appaltatore. La è infatti CP_1
estranea a dette pattuizioni di carattere negoziale e non è pertanto legittimata a farle valere nei confronti del , essendo l'ente responsabile per la custodia della strada Pt_1
legittimato unicamente a svolgere l'azione di regresso ex art. 2055 cc verso i corresponsabili per la parte eccedente la misura della sua colpa.
Per tale ragione, la domanda rivalsa integrale della nei confronti del CP_1 Pt_1
che, nonostante il motivo n.2.2) di appello dell'ente, il Tribunale aveva in realtà riconosciuto, va respinta, meritando accoglimento il relativo motivo di appello proposto dal . Pt_1
5) Vanno accolti i motivi di appello della e di volti CP_1 Controparte_5
all'affermazione del concorso colposo della vittima ex art. 1227 c1 cc.
Premesso che la condotta della vittima non ha assunto alcun carattere di imprevenibilità né abnormità tale da poter elidere il nesso causale fra le condotte illecite ed il danno, va pagina 10 di 21 in primo luogo osservato che, come ritenuto dal Tribunale, il fatto che il non CP_3
indossasse il casco protettivo (dep. ) non è rilevante ex art. 1227 c1 cc. L'uso del Pt_3
casco non è infatti normativamente prescritto per i ciclisti adulti, né esso può dirsi imposto da una regola di comune prudenza se non a fronte di una particolare pericolosità dell'attività ciclistica che ne renda opportuno l'utilizzo, pericolosità che nel caso di specie, caratterizzato dalla percorrenza di pista ciclabile in campagna, e di percorso rettilineo, pianeggiante e regolare, non vi è prova che sussistesse.
Con riguardo alla visibilità ed evitabilità del pericolo, non trattato dal giudice né dalle parti il tema dell'onere probatorio, deve considerarsi che l'imputazione della responsabilità a carico della ex art. 2051 cc, e della ex art. 2043 cc, CP_1 CP_4
non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c1 cc. a carico del conducente della biciletta, da considerarsi, pacificamente, alla stregua di un veicolo.
Nel valutare il concorso fra le disposizioni in rilievo, come ripetutamente affermato dalla S.C. (con principio senz'altro generale e non limitato al concorso fra le ipotesi ex art. 2052 cc ed ex art. 2054 c1 cc oggetto delle pronunce), grava comunque sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli (v. da ultimo Cass. 31335/23, 11107/23, 12113/20), e ciò, pacificamente, anche quando il danneggiato sia lo stesso conducente del veicolo (v. per es. Cass. 16550/22).
In ogni caso, risulta agli atti provata in concreto la visibilità dell'ostacolo e la sua evitabilità da parte del essendo peraltro la pista, pur sterrata, in condizioni del CP_3
tutto regolari (v. rapporto). Infatti, il teste , agente della Polstrada intervenuto al Tes_1
momento del sinistro ha dichiarato che, erano presenti in loco tre tronchi che
«sporgevano lungo la strada uno di 30 cm l'altro di 25 e l'altro di 10, a sbalzo, … erano stati lasciati ad invadere la carreggiata, quello che invadeva di 30 centimetri era all'altezza di un metro e venti… I tronchi non erano visibili dalla direzione del ciclista perché sui lati della strada vi era un canneto, si potevano distinguere solo a distanza di
pagina 11 di 21 circa cinque metri»; per il teste , che seguiva il suo amico a bordo della Pt_3 CP_3
propria bicicletta, «Erano poggiati a lato della strada i tronchi sull'argine ed invadevano la carreggiata, per un metro un metro e mezzo sbucavano fuori dal prato.
Erano appoggiati all'argine e quindi sporgevano a mezz'aria all'altezza di circa un metro un metro e mezzo sbucavano fuori dal prato. Erano appoggiati all'argine e quindi sporgevano a mezz'aria all'altezza di circa un metro un metro e mezzo tanto che il CP_3
urtò con il braccio», il che gli fece perdere l'equilibrio e provocò quindi la caduta.
Indicata la presenza del cantiere da apposito segnale (v. rapporto), la visibilità dei tronchi risulta invero chiaramente dalla fotografia pubblicata 31.7.2015 sul quotidiano on line Gazzetta di Modena, che nessuna delle parti ha contestato rappresentare il luogo del sinistro al momento dei fatti, ed anche dalle fotografie allegate al rapporto dei
Carabinieri.
Dunque, anche prescindendo dalla tematica della presunzione posta dall'art. 2054 c1 cc, deve concludersi per l'avvistabilità dei tronchi, che per il teste «sbucavano dal Pt_3
prato», e che per il teste se prima occultati da un “canneto” (che però non si Tes_2
vede nelle fotografie allegate al rapporto), erano comunque percepibili da m 5, dunque ad una distanza assolutamente idonea perché il ciclista si arrestasse o, più semplicemente, si allontanasse dal margine della pista spostandosi da esso, laddove invece il che, disattento, evidentemente non li aveva visti, non pose in essere CP_3
alcuna manovra per evitare l'ostacolo.
A fronte delle dichiarazioni e delle fotografie, non è rilevante che nell'immediatezza, dai
Carabinieri, il avesse dichiarato di avere anche lui «avvertito la presenza dei Pt_3
tronchi all'ultimo secondo»; d'altronde, essendo il già caduto, è del tutto CP_3
comprensibile che il avesse in quel frangente concentrato la sua attenzione solo Pt_3
sull'amico.
La colpa del considerata anche la inusualità della condizione di pericolo costituita CP_3
da un ostacolo posto a un metro e mezzo di altezza, e la mancanza, come si evince dalle pagina 12 di 21 foto allegate al rapporto, di altre particolari anomalie che dovessero metterlo in allarme, appare minoritaria e da quantificarsi nel 15%.
E' opportuno chiarire che del ritenuto concorso di colpa della vittima si giova anche la per effetto dell'appello tempestivamente proposto sul punto dal suo CP_4
assicuratore, atteso che, in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare, opera pienamente sul piano processuale (v. Cass. 5876/18; principio affermato, fra le tante, anche da Cass.
11724/21, 12174/20, 29038/18).
Del restante 85% devono rispondere la e la , rispettivamente per il CP_4 CP_1
70% ed il 15%. In accoglimento del relativo motivo di appello della , si CP_1
osserva che la colpa della che creò essa soltanto una situazione di pericolo CP_4
altrimenti insussistente, e che essa avrebbe del tutto agevolmente potuto evitare, appare decisamente più grave di quella dell'ente, tanto più che la presenza dei tronchi, risalente ad un'epoca imprecisata ma, come si è visto, senz'altro inferiore ad mese, era solo transitoria e non incideva stabilmente sulle condizioni della pista ciclabile, che per il resto, come si è detto, erano del tutto regolari. Né risulta in alcun modo che vi fossero i presupposti perché la pista dovesse venire chiusa al transito dei ciclisti o dei pedoni.
Quanto alle domande ex art. 2055 cc, il Tribunale, aggiungendo, nei capi di condanna del dispositivo, la dizione “in parti uguali nel regresso” ha inteso evidentemente accogliere le domande di regresso reciproche fra i danneggianti che, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione del , sono soltanto la e la Pt_1 CP_1
chiamate a rispondere, nei rapporti interni, non più per quote uguali, ma per CP_4
quelle sopra stabilite del 70% e del 15% rispetto 100% del danno.
pagina 13 di 21 7) La e hanno impugnato anche la liquidazione dei danni CP_1 Controparte_5
operata dal primo giudice.
L'ente ha reiterato le istanze ex artt. 210 e 213 cpc. Tuttavia il godimento della pensione di reversibilità da parte della risulta già provata in atti;
in ogni caso, il dato è CP_3
irrilevante sia perché non sono stati liquidati danni patrimoniali, sia perché, in ogni caso, tale trattamento previdenziale come anche eventuali indennizzi per polizze vita non sono soggetti comunque alla compensatio lucri cum damno (v. SS.UU. 12564/18).
Orbene, è fondato l'appello della ove lamenta l'eccessività della liquidazione CP_1
in complessivi euro 4.000,00 del danno non patrimoniale da invalidità temporanea totale di 15 giorni, fra il sinistro e la morte, operato dal Tribunale senza alcuna indicazione dei parametri utilizzati, dopo avere escluso che fosse provato che il avesse avuto CP_3
consapevolezza della sua prossima morte e che sussistesse quindi il c.d. danno catastrofale o da lucida agonia.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del tempo della decisione, assunto l'importo giornaliero di euro 148,50, dunque con personalizzazione massima data l'estrema e assoluta gravità delle condizioni del danneggiato, si ottiene la somma di euro
2.275,50 (da dividere a metà fra le eredi) in luogo di quella indicata in sentenza, “oltre interessi e rivalutazione” come indicato nella decisione impugnata non oggetto sul punto di alcun rilievo delle parti.
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale, diversamente da quanto dedotto dalla Provincia che ha affermato essere il pregiudizio del tutto sfornito di prova, costante è l'insegnamento della S.C. per il quale l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale, nell'aspetto interiore, derivante dalla perdita, in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, dalla perdita del congiunto, così che grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
pagina 14 di 21 Il danno morale interiore è poi risarcibile senza che sia necessario che esso assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che
- al cospetto di una prova circostanziata da parte del danneggiato- può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. La prova presuntiva dell'esistenza del danno non si estende, infatti, all'aspetto esteriore, dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (v. Cass. 5769/24, 26140/23, 22397/22).
Gli appellanti hanno dedotto essere eccessive le somme liquidate dal Tribunale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano in mancanza di allegazione e prova di circostanze che giustificassero il riconoscimento di importo superiore il valore tabellare inferiore.
Il Tribunale ha operato la liquidazione degli importi indicati tenendo conto dello stretto legame di parentela, della convivenza della moglie con la vittima, e della circostanza costituita dal fatto che una figlia dei coniugi era già morta a causa di incidente CP_3
stradale, a ciò ragionevolmente ricollegandosi una ancor più intensa sofferenza interiore delle sopravvissute.
Osserva la Corte che costantemente S.C. indica quali criteri presuntivi cui, in via di normalità, va parametrata la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale per apprezzarne la gravità e l'effettiva entità, come la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la sopravvivenza di altri congiunti e l'età della vittima primaria e secondaria (v. da ultimo Cass. 28989/18). Quando la morte della vittima determina l'interruzione della convivenza con il familiare, è poi del tutto ragionevole ritenere più intenso il dolore di quest'ultimo: la perdita incide su un rapporto caratterizzato da quotidiana continuità, la cui cessazione è idonea a cagionare una più grave e sensibile alterazione delle abitudini e degli equilibri di vita.
Di tali criteri tengono conto le tabelle di liquidazione per il danno parentale di coniuge, genitori e figli della vittima, predisposte nel 2022 dal Tribunale di Milano in maniera da pagina 15 di 21 consentire l'applicazione dei medesimi valori, nel minimo e nel massimo, già adottati in precedenza per tale tipo di danno, ma sulla base di un sistema a punti tale da garantire l'uniformità di giudizio, alle quali la stessa ha fatto riferimento in Controparte_5
comparsa conclusionale. La correttezza della liquidazione, operata dal primo giudice senza indicazione delle tabelle di liquidazione di riferimento, può allora essere vagliata sulla base dei parametri obiettivi del sistema a punti adottato dal Tribunale di Milano in ragione della loro ampia diffusione sul territorio nazionale, nonché dell'assenza di circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Tenuto conto dell'età delle congiunte (69 e 40 anni) e del de cuius (75 anni), della presenza nel nucleo familiare di ciascuna di un solo altro congiunto del nucleo originario, e della convivenza della moglie e con la vittima, si addiviene alla attribuzione di 58 punti alla moglie, corrispondenti (essendo il punto pari ad euro 3.365,00) ad euro
195.170,00 e di 48 punti alla figlia, corrispondenti ad euro 161.520,00.
È del tutto ragionevole affermare, come ha fatto il Tribunale, che la sofferenza per la morte accidentale del abbia prodotto, nella moglie e nella figlia, una sofferenza CP_3
interiore ancora maggiore e particolarmente devastante perché amplificata dal fatto che era in precedenza già morta nel 2005, sempre per un incidente legato alla circolazione stradale, all'età di 36 anni un'altra figlia dei coniugi Contrariamente a quanto CP_3
sostenuto dalla infatti, di tale precedente perdita deve necessariamente tenersi CP
conto nel quantificare il danno non patrimoniale patito per il nuovo lutto, avendo quest'ultimo del tutto verosimilmente e comprensibilmente aggravato in maniera esponenziale (e non aritmetica) la preesistente condizione di sofferenza delle superstiti, già portatrici una particolare vulnerabilità.
Tale circostanza induce a riconoscere alla e alla i punti aggiuntivi CP_3 CP_3
previsti dalle tabelle in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto, punti da individuarsi in 10 per la e 30 per la , che in tutta evidenza, secondo l'id CP_3 CP_3
quod plerumque accidit e non essendovi ragioni di ritenere altrimenti, ha perso, con il marito, anche la persona con la quale condivideva il peso del lutto per la figlia.
pagina 16 di 21 Il riconoscimento di detti punti aggiuntivi porta alla liquidazione di importi non inferiori, ma lievemente superiori a quelli liquidati dal primo giudice.
In considerazione del parziale accoglimento degli appelli sul quantum del danno non patrimoniale iure hereditario, e del ritenuto concorso colposo della vittima, le somme dovute alle danneggiate, in luogo dei maggiori importi riconosciuti dal Tribunale, sono quindi complessivamente di euro 247.637,75 per la ed euro 162.637,75 per la CP_3
oltre “interessi e rivalutazione”. CP_3
6) Alla luce di quanto già esposto in punto responsabilità nella causazione del sinistro, di insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di rivalsa integrale, e di quantum, dell'impugnazione di rimane da trattare unicamente il motivo Controparte_5
relativo alla eccepita inoperatività della polizza, che la compagnia deduce in appello sotto l'unico profilo dell'applicazione dell'art. 3 J del contratto di assicurazione, per il quale la polizza stipulata dalla non copre i danni cagionati da opere o CP_7
istallazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.
La compagnia sostiene che l'assicurata non avrebbe provato che alla data del 29.7.2015 i lavori oggetto del subappalto alla fossero ancora in corso, non essendo a tal CP_4
fine sufficiente, come affermato dal Tribunale, la documentazione relativa ai macchinari utilizzati, prodotta dall'assicurata, ed essendo irrilevanti le fotografie ed essendo peraltro scaduto il 5.12.2014 il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione.
Il motivo è infondato.
Anche a voler prescindere dalla documentazione relativa alle macchine e dalle fotografie in atti, le quali effettivamente non paiono significative quanto alla questione in rilievo, dalle s.i.t. del (sotto più aspetti richiamate anche dalla ) emerge Pt_1 Controparte_5
che i lavori, sia della che della erano ancora in corso alla data Org_1 CP_4
del sinistro, così come osservato dal Tribunale.
In ogni caso, posto che, come si è detto, non è oggetto di impugnazione che fu la a posizionare i tronchi che cagionarono il sinistro, e che tali tronchi CP_4
provenivano dal taglio selettivo degli alberi lungo il tratto di argine a lei subappaltato, lo pagina 17 di 21 stesso fatto che i tronchi non erano stati ancora rimossi dimostra che non erano ancora stati terminati i lavori i quali, da contratto, prevedevano l'esbosco, il concentramento e l'accatastamento degli alberi tagliati, ed anche la loro successiva cippatura
(sminuzzamento), evidentemente non ancora avvenuta.
La non ha avanzato in questo giudizio domanda di restituzione di quanto Controparte_5
pagato in esecuzione della sentenza impugnata, in eccesso rispetto a quanto qui accertato come dovuto.
8)Quanto esposto sinora dà conto della superfluità dei capitoli di prova orale articolati dalla (
1. Vero che la , con determina n. 15190 del 23 ottobre CP_1 Organizzazione_6
2014, concedeva alla ditta di "il taglio selettivo delle piante che insistono Org_1 Parte_1
su area demaniale di pertinenza del fiume "? 2. Vero che il provvedimento di concessione di cui Org_2 al capitolo n. 1 era accompagnato da nullaosta idraulico del 13 ottobre 2014 dell'
[...]
3. Vero che sia la determina della di cui al Organizzazione_7 Organizzazione_8 capitolo n. 1, sia il nullaosta dell' di cui al capitolo n. 2, prevedevano che la di Org_7 Org_1
sarebbe stata responsabile dei danni eventualmente riportati da terzi? 4. Vero che sia la Parte_1 determina della di cui al capitolo n. 1, sia il nullaosta dell' di cui al Organizzazione_8 Org_7
capitolo n. 2, prevedevano che la di avrebbe tenuto sollevata e indenne Org_1 Parte_1
l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per danni? 5. Vero che l'area di lavoro del cantiere della ditta di installato per il "taglio selettivo delle piante che Org_1 Parte_1 insistono su area demaniale di pertinenza del fiume ", era circoscritta agli argini ed all'area Org_2
golenale del fiume ? 6. Vero che al momento del verificarsi del sinistro, 29 luglio 2015, lungo il Org_2
percorso ciclopedonale "fiume Secchia" era presente la segnaletica "Percorso natura fiume Secchia principali norme di comportamento" che le si rammostra come doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Provincia di Modena?7. Vero che al momento del verificarsi del sinistro, 29 luglio 2015, il percorso ciclopedonale "fiume " presentava un fondo in ghiaietto Org_2
stabilizzato privo di buche e avvallamenti pericolosi?
8. Vero che poche settimane prima del verificarsi del sinistro, 29 luglio 2015, era stato eseguito uno sfalcio della vegetazione erbacea ed erbustiva presente lungo il percorso ciclopedonale "fiume
"?»), come anche delle istanze istruttorie della volte all'affermazione Org_2 CP_4
dell'operatività della garanzia assicurativa, e delle danneggiate, non riguardanti pagina 18 di 21 circostanze rilevanti in funzione di un diverso giudizio sul concorso di colpa della vittima.
9)Secondo il principio della soccombenza, le spese processuali sostenute dal Pt_1
vanno poste a carico, in parti uguali, della , delle danneggiate e della CP_1 CP_4
avendo il Tribunale ravvisato la proposizione di una domanda di regresso da parte di quest'ultima contro il , e risultando comunque tale domanda riproposta nelle Pt_1
conclusioni di appello.
Nel rapporto fra la e la nulla ha provveduto il Tribunale quanto alle CP_1 CP_4
spese di primo grado e sul punto non vi è impugnazione. Le spese dell'appello vanno compensate stante la reciprocità del regresso anticipato pronunciato dal Tribunale e l'infondatezza della pretesa della di andare esente da ogni responsabilità. CP_1
Secondo l'esito complessivo della lite, alle danneggiate vanno rifuse, da parte della
, della e da (quest'ultima così già condannata in primo CP_1 CP_4 Controparte_5
grado, senza impugnazione sul punto), le spese di lite di entrambi i gradi, apparendo, quanto al primo grado, comunque conforme allo scaglione tariffario corrispondente al maggiore dei crediti (euro 52.000-260.000), l'importo “complessivo” di euro 13.000,00 liquidato dal primo giudice e non oggetto di impugnazione.
, soccombente verso l'assicurata, va condannata a rifondere le spese di lite Controparte_5
di appello alla la quale non ha invece impugnato l'omessa condanna della CP_4
compagnia a rifonderle le spese di primo grado.
Le spese di CTU e CTP, non dovute dunque dal , rimangono dovute, come da Pt_1
sentenza del Tribunale, dalla , dalla e da , in misura CP_1 CP_4 Controparte_5
delle quote di responsabilità come qui accertate, e non più “in parti uguali nel regresso”.
Nelle liquidazioni delle spese, effettuate come da dispositivo, sono stati applicati gli aumenti per la difesa contro più parti e, per le danneggiate, anche di più parti, con liquidazione autonoma delle fasi dei giudizi di appello svoltesi anteriormente alla riunione.
PQM
pagina 19 di 21 La Corte, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti NN.R.G. 2038/21,
2055/21 e 2065/21, sugli appelli proposti rispettivamente da , titolare della Parte_1
ditta individuale dalla e dalla Org_1 Controparte_1 Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n.1334/21 reciprocamente e nei confronti di , e della in riforma della decisione Parte_2 CP_3 Controparte_4
impugnata, così provvede:
a)accertata la responsabilità, per i titoli di cui in motivazione, della , della CP_4
e della vittima , in misura, rispettivamente del 70%, del 15% CP_1 Persona_1
e del 15%, condanna la e la in solido a pagare, già operata la CP_1 CP_4
riduzione per il concorso di colpa, euro 247.637,75 alla ed euro 162.637,75 alla CP_3
oltre rivalutazione ed interessi, in luogo delle maggiori somme liquidate dal CP_3
Tribunale;
b)rigetta tutte le domande proposte nei confronti del dalle danneggiate e dalle Pt_1
altre parti del giudizio;
c)condanna la e da a tenersi reciprocamente indenni di quanto CP_1 CP_4
ciascuna paghi alle danneggiate, per capitale, accessori e spese processuali, in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità come stabilita al capo a);
d)rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della . Controparte_5 CP_4
Condanna la , la e a rifondere alla e alla CP_1 CP_4 Controparte_5 CP_3
le spese processuali del primo grado che liquida complessivamente in euro CP_3
13.000,00, e del presente grado che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Botti.
Condanna la , la nonché la e la in misura di un CP_1 CP_4 CP_3 CP_3
terzo per ciascuna delle tre parti processuali, a rifondere al le spese del primo Pt_1
grado di giudizio, che liquida in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 12.000,00 per compensi, e del secondo grado, che liquida in euro 1.973,00 per anticipazioni ed euro pagina 20 di 21 12.600,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Condanna la a rifondere alla le spese di lite del presente Controparte_5 CP_4
grado di giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a tenere indenne la anche di quanto questa Controparte_5 CP_4
corrisponderà alle danneggiate per spese processuali in forza della presente sentenza.
Pone le spese di CTU e CTP a carico della , della e della CP_1 CP_4
in misura delle quote di corresponsabilità come sopra accertate, Controparte_5
dichiarando tali spese non dovute dal . Pt_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 22.4.2014
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2038/2021 promossa da: titolare della ditta individuale con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Org_1
DO IA APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1
CP_2 [...]
CP_3
Entrambe con il patrocinio dell'avv. BOTTI GIOVANNI
con il patrocinio dell'avv. TREGGI MARCO Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_5
APPELLATI
e nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2055/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1
APPELLANTE contro titolare della ditta individuale con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Org_1
DO IA
CP_2 [...]
CP_3 entrambe con il patrocinio dell'avv. BOTTI GIOVANNI
pagina 1 di 21 con il patrocinio dell'avv. TREGGI MARCO Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_5
APPELLATI
Nonché nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2065/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO Controparte_5
APPELLANTE contro titolare della ditta individuale con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Org_1
DO IA
con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE Controparte_1
CP_2 [...]
CP_3
Entrambe con il patrocinio dell'avv. BOTTI GIOVANNI
con il patrocinio dell'avv. TREGGI MARCO Controparte_4
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2 CP_3
Modena, , titolare della ditta individuale e la Parte_1 Org_1 CP_1
esponendo che il 29.7.15 alle ore 7 -pensionato di 75 anni,
[...] Persona_1
marito e padre delle attrici- percorreva, alla guida della propria mountain bike, il percorso natura ciclopedonale “ , di competenza della Org_2 CP_1
in compagnia di , che lo seguiva su altro velocipede;
a circa CP_1 Parte_3
700 metri dal dell'Uccellino, il urtava alcuni tronchi d'albero abbandonati Org_3 CP_3
sul lato destro del percorso, non percettibili e non segnalati, rovinando a terra;
detti tronchi erano stati recisi in occasione delle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza degli argini del fiume , con taglio selettivo degli alberi ivi esistenti, Org_2
lavori che la Regione Emilia-Romagna aveva appaltato al;
in conseguenza del Pt_1 pagina 2 di 21 sinistro, il subiva gravi lesioni al cervello e, ricoverato in rianimazione, le sue CP_3
condizioni cliniche lo portavano al decesso avvenuto il 12.8.15.
Le attrici chiedevano che, ritenuta l'esclusiva responsabilità dei convenuti ex art. 2051 cc o ex art. 2043 cc, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario.
Il si costituiva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Pt_1 [...]
esecutrice materiale dei lavori in forza di contratto di subappalto che la CP_4
obbligava peraltro a rispondere direttamente di tutti i danni causati a terzi durante l'esecuzione del contratto, nonché a manlevare e tenere indenne il committente da eventuali pretese dei terzi;
sosteneva l'esclusiva o concorrente colpa del per CP_3
essere stata la presenza dei tronchi visibile, e per non avere egli indossato il casco di protezione, e/o della , custode della pista ciclabile. CP_1
Si costituiva la sostenendo anch'essa, in via principale, l'esclusiva CP_1
responsabilità del o del , quest'ultimo comunque tenuto a manlevarla in CP_3 Pt_1
forza delle previsioni di cui a pag. 6 della determina della Regione Emilia-Romagna n.
15190/14 («l'Amministrazione concedente è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose e/o persone proprietà pubbliche e private che potessero verificarsi a causa della realizzazione delle opere in oggetto e vengono fatti salvi i diritti dei terzi;
la responsabilità sulla sicurezza del cantiere è totalmente a carico del concessionario in quanto committente ed esecutore dei lavori») e all'analogo art. 17 del nullaosta idraulico dell' ad essa Organizzazione_4
allegato.
Si costituiva altresì la terza chiamata -nei cui confronti le attrici Controparte_4
estendevano la domanda-, insistendo anch'essa per l'esclusiva responsabilità del e CP_3
chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore,
[...]
che, costituitasi, contestava la sussistenza della responsabilità dell'assicurata CP
e, in ogni caso, eccepiva l'inoperatività della polizza.
pagina 3 di 21 La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'audizione di testimoni e a mezzo di C.T.U. medico-legale sulle lesioni riportate dal e sulla sua eventuale CP_3
consapevolezza della loro gravità.
Con la sentenza n. 1334/21 il Tribunale, escluso il concorso di colpa del CP_3
condannava in solido la , il e la corresponsabili per quote CP_1 Pt_1 CP_4
uguali, a risarcire alle attrici i danni non patrimoniali liquidati in euro 292.000,00 per la ed in euro 192.000,00 per la di cui euro 2.000,00 per ciascuna iure CP_3 CP_3
hereditario a tiolo di danno biologico temporaneo patito dalla vittima, escluso invece, sulla base della CTU, il danno c.d. da lucida agonia;
accoglieva le reciproche domande di regresso dei corresponsabili;
accoglieva le domande di rivalsa integrale proposte dalla nei confronti del e da quest'ultimo nei confronti della CP_1 Pt_1 CP_4
accoglieva la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della CP_4 CP
.
[...]
Avverso la sentenza, instauravano autonomi appelli, poi riuniti, il (NRG Pt_1
2038/21), la (NRG 2055/21) e la (NRG 2065/21). CP_1 Controparte_5
Il lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui lo condannava a Pt_1
manlevare e tenere indenne la , estranea alle pattuizioni intervenute Controparte_1
con la per l'appalto dei lavori di manutenzione degli argini, e gli attribuiva una Org_5
quota di responsabilità per il sinistro nonostante l'esecuzione delle opere di manutenzione fosse stata assunta dalla CP_4
La , reiterate le istanze istruttorie avanzate nella seconda memoria ex art. 183 CP_1
c. 6 c.p.c, lamentava l'erroneità della decisione laddove: le attribuiva la qualità di committente dei lavori di manutenzione, essendo stata invece la ad appaltarli al Org_5
con determina del 23.10.14; riteneva che la sua quota di responsabilità per il Pt_1
sinistro fosse pari a quella della e a quella del;
escludeva il concorso CP_4 Pt_1
colposo del ex art. 1227 c1 cc;
quantificava il danno da inabilità temporanea CP_3
subito dal in euro 4.000,00 discostandosi così dal valore massimo previsto dalle CP_3
pagina 4 di 21 Tabelle del Tribunale di Milano;
riconosceva, sebbene non provato, il danno da lesione del rapporto parentale.
La lamentava l'erroneità della decisione laddove: escludeva il concorso Controparte_5
di colpa della vittima;
quantificava il risarcimento dovuto alle attrici per la perdita della relazione parentale in misura esorbitante rispetto ai valori proposti dalle tabelle del
Tribunale di Milano;
consentiva alla e al di rivalersi per l'intero nei CP_1 Pt_1
confronti, rispettivamente, del e dell'assicurata affermava l'operatività Pt_1 CP_4
della polizza, esclusa, invece, per il fatto che i lavori appaltati alla erano stati da CP_4
questa già terminati al tempo del sinistro.
Si costituivano in tutti i giudizi la e la domandando il rigetto degli CP_3 CP_3
appelli; lamentavano il mancato riconoscimento del loro diritto al rimborso delle spese funerarie, senza tuttavia proporre appello incidentale, e insistevano per l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva altresì la contestando l'eccezione di inoperatività della garanzia CP_4
assicurativa ed insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, dichiarava per il resto di voler beneficiare degli effetti dell'appello proposto dalla
. Controparte_5
I giudizi riuniti venivano posti in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 17.10.23, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2) Va respinto l'appello della volto ad ottenere il rigetto della domanda CP_1
proposta dalle danneggiate nei suoi confronti.
È indubbiamente vero, perché documentalmente provato e ammesso da tutte le parti, che ad appaltare al i lavori di taglio selettivo degli alberi lungo gli argini del fiume Pt_1
fu la che aveva competenza demaniale sull'area, e non la;
Org_2 Org_5 CP_1
tanto si legge anche a p. 14 della sentenza che poi, incomprensibilmente, fonda per vari aspetti la decisione su un inesistente appalto fra la ed il . CP_1 Pt_1
Da tale supposto appalto il Tribunale ha fatto discendere -dunque erroneamente- la responsabilità dell'ente in virtù del principio per il quale, con riferimento all'appalto di pagina 5 di 21 opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (Cass. 25408/16).
Tuttavia, deve comunque affermarsi la responsabilità della ai sensi dell'art. CP_1
2051 cc -titolo per il quale l'ente era stato infatti convenuto in giudizio dalle attrici-quale proprietaria e dunque custode della pista ciclopedonale ove il sinistro si verificò.
Non esclude la responsabilità della il mero fatto che la condizione di CP_1
pericolosità per gli utenti della pista ciclabile non insorse per dinamismo interno della cosa in custodia;
infatti, la responsabilità del custode ex art. 2051 cc sussiste anche quando il danno consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass. 21977/22).
Piuttosto, ai fini della prova liberatoria che l'ente proprietario della strada deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità ex art. 2051 cc nel caso in cui la situazione di pericolo sia connessa non alla struttura ed alla conformazione della strada, ma ad una repentina e imprevedibile alterazione del suo stato, è principio consolidato che si configura il caso fortuito, che osta all'affermazione della responsabilità, quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi. La condotta del terzo integrante il fattore di pericolo può dare quindi luogo a situazione integrante caso fortuito solo qualora abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 21977/22, 11096/20, 8466/20, 6707/18).
Nel caso di specie, la ha affrontato la questione del tempo trascorso fra il CP_1
posizionamento dei tronchi ed il sinistro, soltanto nell'ambito del secondo motivo di appello, nella parte volta a sostenere un proprio concorso di colpa di misura inferiore a quello degli altri danneggianti.
pagina 6 di 21 La sussistenza del caso fortuito che esclude la responsabilità ex art. 2051 cc può essere rilevata anche d'ufficio se risulti provata dalle prove tempestivamente acquisite al giudizio (v. Cass. 13006/16). Deve allora osservarsi che, se è certo che il sinistro avvenne alle ore 7 del mattino circa del 29.7.2015, manca la prova di quanto tempo prima i tronchi fossero stati collocati dalla nella posizione pericolosa che diede CP_4
origine al sinistro.
Il , nelle s.i.t. rese ai Carabinieri il 31.7.2015, ha affermato che i lavori sull'argine Pt_1
erano iniziati da circa un mese prima del sinistro, ma di non saper dire quanto tempo prima di allora i tronchi fossero stati collocati nella posizione pericolosa poi riscontrata.
Il fatto che egli avesse aggiunto di non avere rilevato tale posizionamento anomalo durante i suoi quotidiani sopralluoghi in cantiere è affermazione del tutto generica, e da essa non può trarsi la prova piena e certa che i tronchi non fossero presenti se non dal giorno prima o da pochi giorni prima del sinistro. Non vi è peraltro assolutamente modo di affermare che il avesse prestato un'attenzione ai luoghi tale che egli avrebbe Pt_1
sicuramente notato il tronco, sporgente per soli cm 30.
Nessuno dei capitoli di prova orale per la cui ammissione la ha insistito CP_1
(appresso riportati) è d'altronde idoneo a fornire la prova del giorno del posizionamento pericoloso dei tronchi.
Non fornita la prova liberatoria, si configura la responsabilità ex art. 2051 cc dell'ente.
3) È fondato l'appello del e vanno conseguentemente rigettate le domande Pt_1
proposte nei suoi confronti dalle danneggiate.
È pacifico che il sinistro si è verificato lungo la pista ciclopedonale posta al lato del fiume in un punto adiacente un tratto dell'argine compreso fra quelli cui ineriva Org_2
il contratto con il quale il aveva subappaltato alla parte dei lavori. Pt_1 CP_4
Orbene, i lavori appaltati avevano ad oggetto gli argini del fiume, e non la pista ciclopedonale dove avvenne il sinistro.
È allora evidente che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non viene in rilievo nel caso di specie una responsabilità del committente o del subcommittente ex pagina 7 di 21 art. 2051 cc da cosa in custodia (argini del , essendo la pista estranea all'area di Org_2
cantiere, ma semmai una responsabilità ex art. 2043 cc derivante da una condotta imprudente e negligente (collocazione dei tronchi) che determinò la condizione di pericolo che a sua volta causò il danno.
Non è dunque pertinente alla fattispecie in esame il principio, sul quale il Tribunale ha invece fondato la condanna del , per il quale, in caso di appalto che non implichi Pt_1
il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso, che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza fonte di responsabilità ex art. 2051 cc (Cass. 41435/21).
Neppure viene in rilievo un danno direttamente derivante dall'esecuzione dell'opera in sé (taglio degli alberi lungo l'argine).
Il Tribunale ha fondato la condanna della sul fatto che questa posizionò i CP_4
tronchi in modo pericoloso per gli utenti della pista.
Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione in primo grado, né vi è appello sul punto della (che non ha proposto impugnazione) o dal suo assicuratore CP_4 CP
, limitatasi a rappresentare una eventuale corresponsabilità del , ravvisata
[...] Pt_1
anche dal Tribunale, in ragione di quanto dallo stesso dichiarato nelle menzionate s.i.t. dalle quali, secondo il primo giudice, si desumerebbe che «l'attività di taglio degli alberi sull'argine e l'improprio accatastamento degli stessi non sia opera esclusiva della subappaltante, considerato che il esponeva i fatti accomunando la propria Pt_1
attività a quella di nell'uso del plurale». CP_4
Tali affermazioni sono state specificamente impugnate dal , e fondatamente. Pt_1
Osserva infatti la Corte che le dichiarazioni di cui alle s.i.t. da lui rese sono del tutto inidonee a configurare la corresponsabilità, per fatto proprio, del Da un lato, il Pt_1
riferimento ad analoghi lavori svolti dalla è chiaramente spiegato dal Org_1
fatto, pure riportato nelle s.i.t., che, come si è detto, alla era stata appaltata solo CP_4
parte dei lavori, ai quali così le due imprese procedevano contemporaneamente ma -in pagina 8 di 21 mancanza di qualsiasi prova di segno contrario- evidentemente ciascuna nei tratti di argine di propria competenza.
Dall'altro lato, la condotta colposa integrante l'illecito non consiste nella scelta, apparentemente seguita anche dal nella esecuzione dei lavori di sua competenza, Pt_1
di collocare sull'argine i rami ed i tronchi tagliati, perpendicolarmente al fiume piuttosto che parallelamente;
infatti, ciò non è in sé fonte di pericolo posto che i tronchi non avrebbero potuto in nessun caso spostarsi verso l'alto, ma solo, eventualmente, il basso,
e quindi verso il fiume. La colpa attiene invece allo specifico posizionamento di quel tronco, contro il quale il urtò, posto in maniera tale da uscire dall'area di cantiere CP_3
ed invadere lo spazio soprastante la pista ciclabile. Non vi è ragione di ascrivere tale specifica condotta, oltre che alla che, come si è detto, pacificamente lavorava CP_4
in quel punto rientrante nel suo subappalto, ma anche al , che, con la sua impresa, Pt_1
lavorava altrove.
Né, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, il è responsabile Pt_1
dell'illecito in ragione della sua posizione di committente i lavori.
Vale infatti il principio per il quale una responsabilità ex art. 2043 cc del committente (o subcommittente) nei riguardi dei terzi derivante da condotte colpose dell'appaltatore (o subappaltatore) è configurabile solo quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, o quando risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore (come dal subappaltatore) in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore (Cass. 11757/11, 15185/04).
pagina 9 di 21 Nel caso di specie non è stato da alcuno allegato e tanto meno provato che ricorresse alcune delle suindicate circostanze, che sole potrebbero portare all'attribuzione al Pt_1
della responsabilità per la condotta commissiva posta in essere dalla in CP_4
occasione dell'esecuzione dei lavori ad essa subappaltati.
D'altronde anche gli oneri di sicurezza facevano capo alla sola come da CP_4
contratto di subappalto.
Il riferimento contenuto nelle sit del ai suoi sopralluoghi giornalieri è del tutto Pt_1
inidoneo, per la sua genericità e per il difetto di animus confitendi, ad integrare confessione di essere titolare di un potere-dovere di controllo sull'attività del subappaltatore che, peraltro in aperto contrasto con le specifiche previsioni del contratto di subappalto, lo ponessero in una posizione di garanzia verso i terzi.
4) Contrariamente a quanto dedotto dalla nel secondo motivo di appello al fine CP_1
di ottenere integrale rivalsa da parte del , in tutta evidenza l'ente appellante non Pt_1
può giovarsi delle previsioni contenute negli atti di affidamento dei lavori in virtù delle C quali in relazione all'appalto concluso con il , era esonerata da ogni Org_5 Pt_1
responsabilità verso i terzi, assunta invece dall'appaltatore. La è infatti CP_1
estranea a dette pattuizioni di carattere negoziale e non è pertanto legittimata a farle valere nei confronti del , essendo l'ente responsabile per la custodia della strada Pt_1
legittimato unicamente a svolgere l'azione di regresso ex art. 2055 cc verso i corresponsabili per la parte eccedente la misura della sua colpa.
Per tale ragione, la domanda rivalsa integrale della nei confronti del CP_1 Pt_1
che, nonostante il motivo n.2.2) di appello dell'ente, il Tribunale aveva in realtà riconosciuto, va respinta, meritando accoglimento il relativo motivo di appello proposto dal . Pt_1
5) Vanno accolti i motivi di appello della e di volti CP_1 Controparte_5
all'affermazione del concorso colposo della vittima ex art. 1227 c1 cc.
Premesso che la condotta della vittima non ha assunto alcun carattere di imprevenibilità né abnormità tale da poter elidere il nesso causale fra le condotte illecite ed il danno, va pagina 10 di 21 in primo luogo osservato che, come ritenuto dal Tribunale, il fatto che il non CP_3
indossasse il casco protettivo (dep. ) non è rilevante ex art. 1227 c1 cc. L'uso del Pt_3
casco non è infatti normativamente prescritto per i ciclisti adulti, né esso può dirsi imposto da una regola di comune prudenza se non a fronte di una particolare pericolosità dell'attività ciclistica che ne renda opportuno l'utilizzo, pericolosità che nel caso di specie, caratterizzato dalla percorrenza di pista ciclabile in campagna, e di percorso rettilineo, pianeggiante e regolare, non vi è prova che sussistesse.
Con riguardo alla visibilità ed evitabilità del pericolo, non trattato dal giudice né dalle parti il tema dell'onere probatorio, deve considerarsi che l'imputazione della responsabilità a carico della ex art. 2051 cc, e della ex art. 2043 cc, CP_1 CP_4
non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c1 cc. a carico del conducente della biciletta, da considerarsi, pacificamente, alla stregua di un veicolo.
Nel valutare il concorso fra le disposizioni in rilievo, come ripetutamente affermato dalla S.C. (con principio senz'altro generale e non limitato al concorso fra le ipotesi ex art. 2052 cc ed ex art. 2054 c1 cc oggetto delle pronunce), grava comunque sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli (v. da ultimo Cass. 31335/23, 11107/23, 12113/20), e ciò, pacificamente, anche quando il danneggiato sia lo stesso conducente del veicolo (v. per es. Cass. 16550/22).
In ogni caso, risulta agli atti provata in concreto la visibilità dell'ostacolo e la sua evitabilità da parte del essendo peraltro la pista, pur sterrata, in condizioni del CP_3
tutto regolari (v. rapporto). Infatti, il teste , agente della Polstrada intervenuto al Tes_1
momento del sinistro ha dichiarato che, erano presenti in loco tre tronchi che
«sporgevano lungo la strada uno di 30 cm l'altro di 25 e l'altro di 10, a sbalzo, … erano stati lasciati ad invadere la carreggiata, quello che invadeva di 30 centimetri era all'altezza di un metro e venti… I tronchi non erano visibili dalla direzione del ciclista perché sui lati della strada vi era un canneto, si potevano distinguere solo a distanza di
pagina 11 di 21 circa cinque metri»; per il teste , che seguiva il suo amico a bordo della Pt_3 CP_3
propria bicicletta, «Erano poggiati a lato della strada i tronchi sull'argine ed invadevano la carreggiata, per un metro un metro e mezzo sbucavano fuori dal prato.
Erano appoggiati all'argine e quindi sporgevano a mezz'aria all'altezza di circa un metro un metro e mezzo sbucavano fuori dal prato. Erano appoggiati all'argine e quindi sporgevano a mezz'aria all'altezza di circa un metro un metro e mezzo tanto che il CP_3
urtò con il braccio», il che gli fece perdere l'equilibrio e provocò quindi la caduta.
Indicata la presenza del cantiere da apposito segnale (v. rapporto), la visibilità dei tronchi risulta invero chiaramente dalla fotografia pubblicata 31.7.2015 sul quotidiano on line Gazzetta di Modena, che nessuna delle parti ha contestato rappresentare il luogo del sinistro al momento dei fatti, ed anche dalle fotografie allegate al rapporto dei
Carabinieri.
Dunque, anche prescindendo dalla tematica della presunzione posta dall'art. 2054 c1 cc, deve concludersi per l'avvistabilità dei tronchi, che per il teste «sbucavano dal Pt_3
prato», e che per il teste se prima occultati da un “canneto” (che però non si Tes_2
vede nelle fotografie allegate al rapporto), erano comunque percepibili da m 5, dunque ad una distanza assolutamente idonea perché il ciclista si arrestasse o, più semplicemente, si allontanasse dal margine della pista spostandosi da esso, laddove invece il che, disattento, evidentemente non li aveva visti, non pose in essere CP_3
alcuna manovra per evitare l'ostacolo.
A fronte delle dichiarazioni e delle fotografie, non è rilevante che nell'immediatezza, dai
Carabinieri, il avesse dichiarato di avere anche lui «avvertito la presenza dei Pt_3
tronchi all'ultimo secondo»; d'altronde, essendo il già caduto, è del tutto CP_3
comprensibile che il avesse in quel frangente concentrato la sua attenzione solo Pt_3
sull'amico.
La colpa del considerata anche la inusualità della condizione di pericolo costituita CP_3
da un ostacolo posto a un metro e mezzo di altezza, e la mancanza, come si evince dalle pagina 12 di 21 foto allegate al rapporto, di altre particolari anomalie che dovessero metterlo in allarme, appare minoritaria e da quantificarsi nel 15%.
E' opportuno chiarire che del ritenuto concorso di colpa della vittima si giova anche la per effetto dell'appello tempestivamente proposto sul punto dal suo CP_4
assicuratore, atteso che, in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare, opera pienamente sul piano processuale (v. Cass. 5876/18; principio affermato, fra le tante, anche da Cass.
11724/21, 12174/20, 29038/18).
Del restante 85% devono rispondere la e la , rispettivamente per il CP_4 CP_1
70% ed il 15%. In accoglimento del relativo motivo di appello della , si CP_1
osserva che la colpa della che creò essa soltanto una situazione di pericolo CP_4
altrimenti insussistente, e che essa avrebbe del tutto agevolmente potuto evitare, appare decisamente più grave di quella dell'ente, tanto più che la presenza dei tronchi, risalente ad un'epoca imprecisata ma, come si è visto, senz'altro inferiore ad mese, era solo transitoria e non incideva stabilmente sulle condizioni della pista ciclabile, che per il resto, come si è detto, erano del tutto regolari. Né risulta in alcun modo che vi fossero i presupposti perché la pista dovesse venire chiusa al transito dei ciclisti o dei pedoni.
Quanto alle domande ex art. 2055 cc, il Tribunale, aggiungendo, nei capi di condanna del dispositivo, la dizione “in parti uguali nel regresso” ha inteso evidentemente accogliere le domande di regresso reciproche fra i danneggianti che, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione del , sono soltanto la e la Pt_1 CP_1
chiamate a rispondere, nei rapporti interni, non più per quote uguali, ma per CP_4
quelle sopra stabilite del 70% e del 15% rispetto 100% del danno.
pagina 13 di 21 7) La e hanno impugnato anche la liquidazione dei danni CP_1 Controparte_5
operata dal primo giudice.
L'ente ha reiterato le istanze ex artt. 210 e 213 cpc. Tuttavia il godimento della pensione di reversibilità da parte della risulta già provata in atti;
in ogni caso, il dato è CP_3
irrilevante sia perché non sono stati liquidati danni patrimoniali, sia perché, in ogni caso, tale trattamento previdenziale come anche eventuali indennizzi per polizze vita non sono soggetti comunque alla compensatio lucri cum damno (v. SS.UU. 12564/18).
Orbene, è fondato l'appello della ove lamenta l'eccessività della liquidazione CP_1
in complessivi euro 4.000,00 del danno non patrimoniale da invalidità temporanea totale di 15 giorni, fra il sinistro e la morte, operato dal Tribunale senza alcuna indicazione dei parametri utilizzati, dopo avere escluso che fosse provato che il avesse avuto CP_3
consapevolezza della sua prossima morte e che sussistesse quindi il c.d. danno catastrofale o da lucida agonia.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del tempo della decisione, assunto l'importo giornaliero di euro 148,50, dunque con personalizzazione massima data l'estrema e assoluta gravità delle condizioni del danneggiato, si ottiene la somma di euro
2.275,50 (da dividere a metà fra le eredi) in luogo di quella indicata in sentenza, “oltre interessi e rivalutazione” come indicato nella decisione impugnata non oggetto sul punto di alcun rilievo delle parti.
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale, diversamente da quanto dedotto dalla Provincia che ha affermato essere il pregiudizio del tutto sfornito di prova, costante è l'insegnamento della S.C. per il quale l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale, nell'aspetto interiore, derivante dalla perdita, in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, dalla perdita del congiunto, così che grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
pagina 14 di 21 Il danno morale interiore è poi risarcibile senza che sia necessario che esso assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che
- al cospetto di una prova circostanziata da parte del danneggiato- può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. La prova presuntiva dell'esistenza del danno non si estende, infatti, all'aspetto esteriore, dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (v. Cass. 5769/24, 26140/23, 22397/22).
Gli appellanti hanno dedotto essere eccessive le somme liquidate dal Tribunale sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano in mancanza di allegazione e prova di circostanze che giustificassero il riconoscimento di importo superiore il valore tabellare inferiore.
Il Tribunale ha operato la liquidazione degli importi indicati tenendo conto dello stretto legame di parentela, della convivenza della moglie con la vittima, e della circostanza costituita dal fatto che una figlia dei coniugi era già morta a causa di incidente CP_3
stradale, a ciò ragionevolmente ricollegandosi una ancor più intensa sofferenza interiore delle sopravvissute.
Osserva la Corte che costantemente S.C. indica quali criteri presuntivi cui, in via di normalità, va parametrata la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale per apprezzarne la gravità e l'effettiva entità, come la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la sopravvivenza di altri congiunti e l'età della vittima primaria e secondaria (v. da ultimo Cass. 28989/18). Quando la morte della vittima determina l'interruzione della convivenza con il familiare, è poi del tutto ragionevole ritenere più intenso il dolore di quest'ultimo: la perdita incide su un rapporto caratterizzato da quotidiana continuità, la cui cessazione è idonea a cagionare una più grave e sensibile alterazione delle abitudini e degli equilibri di vita.
Di tali criteri tengono conto le tabelle di liquidazione per il danno parentale di coniuge, genitori e figli della vittima, predisposte nel 2022 dal Tribunale di Milano in maniera da pagina 15 di 21 consentire l'applicazione dei medesimi valori, nel minimo e nel massimo, già adottati in precedenza per tale tipo di danno, ma sulla base di un sistema a punti tale da garantire l'uniformità di giudizio, alle quali la stessa ha fatto riferimento in Controparte_5
comparsa conclusionale. La correttezza della liquidazione, operata dal primo giudice senza indicazione delle tabelle di liquidazione di riferimento, può allora essere vagliata sulla base dei parametri obiettivi del sistema a punti adottato dal Tribunale di Milano in ragione della loro ampia diffusione sul territorio nazionale, nonché dell'assenza di circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Tenuto conto dell'età delle congiunte (69 e 40 anni) e del de cuius (75 anni), della presenza nel nucleo familiare di ciascuna di un solo altro congiunto del nucleo originario, e della convivenza della moglie e con la vittima, si addiviene alla attribuzione di 58 punti alla moglie, corrispondenti (essendo il punto pari ad euro 3.365,00) ad euro
195.170,00 e di 48 punti alla figlia, corrispondenti ad euro 161.520,00.
È del tutto ragionevole affermare, come ha fatto il Tribunale, che la sofferenza per la morte accidentale del abbia prodotto, nella moglie e nella figlia, una sofferenza CP_3
interiore ancora maggiore e particolarmente devastante perché amplificata dal fatto che era in precedenza già morta nel 2005, sempre per un incidente legato alla circolazione stradale, all'età di 36 anni un'altra figlia dei coniugi Contrariamente a quanto CP_3
sostenuto dalla infatti, di tale precedente perdita deve necessariamente tenersi CP
conto nel quantificare il danno non patrimoniale patito per il nuovo lutto, avendo quest'ultimo del tutto verosimilmente e comprensibilmente aggravato in maniera esponenziale (e non aritmetica) la preesistente condizione di sofferenza delle superstiti, già portatrici una particolare vulnerabilità.
Tale circostanza induce a riconoscere alla e alla i punti aggiuntivi CP_3 CP_3
previsti dalle tabelle in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto, punti da individuarsi in 10 per la e 30 per la , che in tutta evidenza, secondo l'id CP_3 CP_3
quod plerumque accidit e non essendovi ragioni di ritenere altrimenti, ha perso, con il marito, anche la persona con la quale condivideva il peso del lutto per la figlia.
pagina 16 di 21 Il riconoscimento di detti punti aggiuntivi porta alla liquidazione di importi non inferiori, ma lievemente superiori a quelli liquidati dal primo giudice.
In considerazione del parziale accoglimento degli appelli sul quantum del danno non patrimoniale iure hereditario, e del ritenuto concorso colposo della vittima, le somme dovute alle danneggiate, in luogo dei maggiori importi riconosciuti dal Tribunale, sono quindi complessivamente di euro 247.637,75 per la ed euro 162.637,75 per la CP_3
oltre “interessi e rivalutazione”. CP_3
6) Alla luce di quanto già esposto in punto responsabilità nella causazione del sinistro, di insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di rivalsa integrale, e di quantum, dell'impugnazione di rimane da trattare unicamente il motivo Controparte_5
relativo alla eccepita inoperatività della polizza, che la compagnia deduce in appello sotto l'unico profilo dell'applicazione dell'art. 3 J del contratto di assicurazione, per il quale la polizza stipulata dalla non copre i danni cagionati da opere o CP_7
istallazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.
La compagnia sostiene che l'assicurata non avrebbe provato che alla data del 29.7.2015 i lavori oggetto del subappalto alla fossero ancora in corso, non essendo a tal CP_4
fine sufficiente, come affermato dal Tribunale, la documentazione relativa ai macchinari utilizzati, prodotta dall'assicurata, ed essendo irrilevanti le fotografie ed essendo peraltro scaduto il 5.12.2014 il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione.
Il motivo è infondato.
Anche a voler prescindere dalla documentazione relativa alle macchine e dalle fotografie in atti, le quali effettivamente non paiono significative quanto alla questione in rilievo, dalle s.i.t. del (sotto più aspetti richiamate anche dalla ) emerge Pt_1 Controparte_5
che i lavori, sia della che della erano ancora in corso alla data Org_1 CP_4
del sinistro, così come osservato dal Tribunale.
In ogni caso, posto che, come si è detto, non è oggetto di impugnazione che fu la a posizionare i tronchi che cagionarono il sinistro, e che tali tronchi CP_4
provenivano dal taglio selettivo degli alberi lungo il tratto di argine a lei subappaltato, lo pagina 17 di 21 stesso fatto che i tronchi non erano stati ancora rimossi dimostra che non erano ancora stati terminati i lavori i quali, da contratto, prevedevano l'esbosco, il concentramento e l'accatastamento degli alberi tagliati, ed anche la loro successiva cippatura
(sminuzzamento), evidentemente non ancora avvenuta.
La non ha avanzato in questo giudizio domanda di restituzione di quanto Controparte_5
pagato in esecuzione della sentenza impugnata, in eccesso rispetto a quanto qui accertato come dovuto.
8)Quanto esposto sinora dà conto della superfluità dei capitoli di prova orale articolati dalla (
1. Vero che la , con determina n. 15190 del 23 ottobre CP_1 Organizzazione_6
2014, concedeva alla ditta di "il taglio selettivo delle piante che insistono Org_1 Parte_1
su area demaniale di pertinenza del fiume "? 2. Vero che il provvedimento di concessione di cui Org_2 al capitolo n. 1 era accompagnato da nullaosta idraulico del 13 ottobre 2014 dell'
[...]
3. Vero che sia la determina della di cui al Organizzazione_7 Organizzazione_8 capitolo n. 1, sia il nullaosta dell' di cui al capitolo n. 2, prevedevano che la di Org_7 Org_1
sarebbe stata responsabile dei danni eventualmente riportati da terzi? 4. Vero che sia la Parte_1 determina della di cui al capitolo n. 1, sia il nullaosta dell' di cui al Organizzazione_8 Org_7
capitolo n. 2, prevedevano che la di avrebbe tenuto sollevata e indenne Org_1 Parte_1
l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per danni? 5. Vero che l'area di lavoro del cantiere della ditta di installato per il "taglio selettivo delle piante che Org_1 Parte_1 insistono su area demaniale di pertinenza del fiume ", era circoscritta agli argini ed all'area Org_2
golenale del fiume ? 6. Vero che al momento del verificarsi del sinistro, 29 luglio 2015, lungo il Org_2
percorso ciclopedonale "fiume Secchia" era presente la segnaletica "Percorso natura fiume Secchia principali norme di comportamento" che le si rammostra come doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Provincia di Modena?7. Vero che al momento del verificarsi del sinistro, 29 luglio 2015, il percorso ciclopedonale "fiume " presentava un fondo in ghiaietto Org_2
stabilizzato privo di buche e avvallamenti pericolosi?
8. Vero che poche settimane prima del verificarsi del sinistro, 29 luglio 2015, era stato eseguito uno sfalcio della vegetazione erbacea ed erbustiva presente lungo il percorso ciclopedonale "fiume
"?»), come anche delle istanze istruttorie della volte all'affermazione Org_2 CP_4
dell'operatività della garanzia assicurativa, e delle danneggiate, non riguardanti pagina 18 di 21 circostanze rilevanti in funzione di un diverso giudizio sul concorso di colpa della vittima.
9)Secondo il principio della soccombenza, le spese processuali sostenute dal Pt_1
vanno poste a carico, in parti uguali, della , delle danneggiate e della CP_1 CP_4
avendo il Tribunale ravvisato la proposizione di una domanda di regresso da parte di quest'ultima contro il , e risultando comunque tale domanda riproposta nelle Pt_1
conclusioni di appello.
Nel rapporto fra la e la nulla ha provveduto il Tribunale quanto alle CP_1 CP_4
spese di primo grado e sul punto non vi è impugnazione. Le spese dell'appello vanno compensate stante la reciprocità del regresso anticipato pronunciato dal Tribunale e l'infondatezza della pretesa della di andare esente da ogni responsabilità. CP_1
Secondo l'esito complessivo della lite, alle danneggiate vanno rifuse, da parte della
, della e da (quest'ultima così già condannata in primo CP_1 CP_4 Controparte_5
grado, senza impugnazione sul punto), le spese di lite di entrambi i gradi, apparendo, quanto al primo grado, comunque conforme allo scaglione tariffario corrispondente al maggiore dei crediti (euro 52.000-260.000), l'importo “complessivo” di euro 13.000,00 liquidato dal primo giudice e non oggetto di impugnazione.
, soccombente verso l'assicurata, va condannata a rifondere le spese di lite Controparte_5
di appello alla la quale non ha invece impugnato l'omessa condanna della CP_4
compagnia a rifonderle le spese di primo grado.
Le spese di CTU e CTP, non dovute dunque dal , rimangono dovute, come da Pt_1
sentenza del Tribunale, dalla , dalla e da , in misura CP_1 CP_4 Controparte_5
delle quote di responsabilità come qui accertate, e non più “in parti uguali nel regresso”.
Nelle liquidazioni delle spese, effettuate come da dispositivo, sono stati applicati gli aumenti per la difesa contro più parti e, per le danneggiate, anche di più parti, con liquidazione autonoma delle fasi dei giudizi di appello svoltesi anteriormente alla riunione.
PQM
pagina 19 di 21 La Corte, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti NN.R.G. 2038/21,
2055/21 e 2065/21, sugli appelli proposti rispettivamente da , titolare della Parte_1
ditta individuale dalla e dalla Org_1 Controparte_1 Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n.1334/21 reciprocamente e nei confronti di , e della in riforma della decisione Parte_2 CP_3 Controparte_4
impugnata, così provvede:
a)accertata la responsabilità, per i titoli di cui in motivazione, della , della CP_4
e della vittima , in misura, rispettivamente del 70%, del 15% CP_1 Persona_1
e del 15%, condanna la e la in solido a pagare, già operata la CP_1 CP_4
riduzione per il concorso di colpa, euro 247.637,75 alla ed euro 162.637,75 alla CP_3
oltre rivalutazione ed interessi, in luogo delle maggiori somme liquidate dal CP_3
Tribunale;
b)rigetta tutte le domande proposte nei confronti del dalle danneggiate e dalle Pt_1
altre parti del giudizio;
c)condanna la e da a tenersi reciprocamente indenni di quanto CP_1 CP_4
ciascuna paghi alle danneggiate, per capitale, accessori e spese processuali, in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità come stabilita al capo a);
d)rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della . Controparte_5 CP_4
Condanna la , la e a rifondere alla e alla CP_1 CP_4 Controparte_5 CP_3
le spese processuali del primo grado che liquida complessivamente in euro CP_3
13.000,00, e del presente grado che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore dell'avvocato Giovanni Botti.
Condanna la , la nonché la e la in misura di un CP_1 CP_4 CP_3 CP_3
terzo per ciascuna delle tre parti processuali, a rifondere al le spese del primo Pt_1
grado di giudizio, che liquida in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 12.000,00 per compensi, e del secondo grado, che liquida in euro 1.973,00 per anticipazioni ed euro pagina 20 di 21 12.600,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Condanna la a rifondere alla le spese di lite del presente Controparte_5 CP_4
grado di giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a tenere indenne la anche di quanto questa Controparte_5 CP_4
corrisponderà alle danneggiate per spese processuali in forza della presente sentenza.
Pone le spese di CTU e CTP a carico della , della e della CP_1 CP_4
in misura delle quote di corresponsabilità come sopra accertate, Controparte_5
dichiarando tali spese non dovute dal . Pt_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 22.4.2014
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 21 di 21