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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 480/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. REALE Parte_1
FRANCESCO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Assegno - pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 esponeva di essere invalido al 100%; che in data
27.6.2024 era deceduta la madre;
di Controparte_2 aver presentato all' di Cosenza in data 14.7.2024 CP_1 domanda intesa ad ottenere la pensione di reversibilità ma che l'iter amministrativo aveva dato esito negativo.
Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento CP_1 della pensione di reversibilità dalla data del 27.6.2024.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Rappresentava la mancanza nel caso dei presupposti per il riconoscimento del chiesto diritto.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
La domanda va rigettata.
Ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art.13 RD
14.4.39 n.636 e ss.mod(art.22 L.n.903 del 1965) del diritto alla pensione di reversibilità a favore dei figli maggiorenni occorre la sussistenza dei requisiti della inabilità al lavoro e della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Nel caso di specie a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito della inabilità , non si è raggiunta la prova della vivenza a carico.
Ed invero il presupposto della vivenza a carico si realizza allorchè sul pensionato gravava l'onere dell'effettivo mantenimento del familiare inabile in misura se non totale ma tuttavia prevalente sicchè questi rimanga in qualche modo privo di mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali della vita e sostentamento .
E se pure il mantenimento non deve essere esclusivamente a carico del pensionato ,è necessario che vi sia stata una certa integrazione nel senso cioè che l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.(Cass sez lav.21.5.94 n.5008).
La vivenza a carico e infatti un requisito che integra una situazione complessa che non si identifica, secondo la giurisprudenza di legittimità, né con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della vivenza a carico non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis,
Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e Cass 19485 del 2024).
E l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c..
Nel caso in esame parte ricorrente si limita ad allegare e articola prova al riguardo che la defunta madre provvedeva con la sua pensione in via continuativa e prevalente ad integrare il reddito percepito dallo stesso ma l' ha dedotto e provato che il ricorrente, oltre CP_1 ad essere coniugato al momento del decesso della madre, percepisce redditi da pensione da lavoratore dipendente e risulta altresì essere proprietario di 3 fabbricati
(cfr.allegati 3,4,5 fascicolo ), elementi questi CP_1 sufficienti a ritenere che tali redditi sono idonei a soddisfare le reali esigenze di vita del ricorrente.
La domanda va pertanto rigettata.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc.
PQM
Rigetta la domanda.
Spese di lite irripetibili.
Cosenza,28.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino